Allegato A Data ultimo aggiornamento: 12 marzo 2014

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5 Zone di restrizione definite ai sensi del Reg. 1266/2007 della Commissione Europea e delle note della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari Allegato A REGIONE PROVINCIA SIEROTIPO ABRUZZO TUTTE LE PROVINCE BTV 2-16 BASILICATA TUTTE LE PROVINCE BTV 16 CALABRIA TUTTE LE PROVINCE BTV CALABRIA VIBO VALENTIA REGGIO CALABRIA - CROTONE BTV CAMPANIA TUTTE LE PROVINCE BTV 2-16 CAMPANIA SALERNO BTV LAZIO ROMA VITERBO BTV 1-16 LAZIO LATINA-FROSINONE BTV 1 LIGURIA LA SPEZIA BTV 1 MOLISE TUTTE LE PROVINCE BTV 2-16 PUGLIA TUTTE LE PROVINCE BTV SARDEGNA TUTTE LE PROVINCE BTV SARDEGNA OLBIA-TEMPIO BTV SICILIA TUTTE LE PROVINCE BTV TOSCANA GROSSETO - MASSA PISA- LIVORNO BTV 1 UMBRIA TUTTE LE PROVINCE BTV 16 Data ultimo aggiornamento: 12 marzo

6 Movimentazioni Allegato B Divieti In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 225/2003 e s.m., è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione di cui all Allegato A del dispositivo dirigenziale prot. n del 4 ottobre 2013 e s.m. e i. verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario. Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16, in conformità con quanto determinato con nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante Blue Tongue provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione Deroghe In deroga al divieto di cui al paragrafo precedente, le movimentazioni sono consentite alle seguenti condizioni: 1. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione 1.1 Gli animali destinati alla macellazione possono essere spostati da una Provincia soggetta a restrizione per Blue tongue verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto sul territorio nazionale a condizione che gli animali non provengano da aziende con infezione in atto e da aziende site in Comuni con infezione in atto. Gli animali così movimentati devono essere: - scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di animali vaccinati, devono essere riportate le date dell avvenuta vaccinazione; - macellati nelle 24 ore dall arrivo. La ASL di partenza deve notificare almeno 24 ore prima del carico degli animali alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l arrivo degli animali e l avvenuta macellazione entro 48 ore dalla stessa alla ASL di origine. I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s. m. e i.. L elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della salute sulla base delle richieste pervenute dai Servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue. 1.2 In deroga a quanto previsto al punto 1.1. gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende site in Comuni con infezione in atto, possono essere movimentati verso qualsiasi stabilimento di macellazione designato situato sul territorio nazionale purché siano: - vaccinati nei confronti del(i) sierotipo(i) che ha(hanno) determinato l inclusione del Comune tra quelli con infezione in atto. Gli animali così movimentati devono essere: 5

7 - scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di animali vaccinati, devono essere riportate le date dell avvenuta vaccinazione; - macellati nelle 24 ore dall arrivo. La ASL di partenza deve notificare almeno 24 ore prima del carico degli animali alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l arrivo degli animali e l avvenuta macellazione entro 48 ore dalla stessa alla ASL di origine. I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1266/2007 e s. m. e i.. L elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della salute sulla base delle richieste pervenute dai Servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue. 1.3 In deroga a quanto previsto ai punti 1.1. e 1.2 gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende site in Comuni con infezione in atto, possono essere movimentati verso qualsiasi stabilimento di macellazione designato situato sul territorio nazionale purché siano: SPECIE BOVINA E BUFALINA - scortati dal Modello IV compilato elettronicamente tramite le apposite funzionalità previste nella banca dati nazionale dell anagrafe zootecnica. In alternativa alla compilazione del modello IV elettronico e sino a quando i Servizi veterinari delle regioni interessate non avranno attivato tutte le procedure necessarie, la notifica nella banca dati nazionale dell anagrafe zootecnica dell avvenuta uscita degli animali dall azienda di partenza, con indicazione degli estremi del mattatoio di destino, dovrà essere effettuata non più tardi di 24 ore dopo la spedizione degli animali stessi. E compito del responsabile del mattatoio verificare che tale notifica sia stata puntualmente effettuata, in caso contrario deve escludere dalla macellazione tali animali ed informare contestualmente il Servizio veterinario per il seguito di competenza; - macellati nelle 24 ore dall arrivo; - inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione; - movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali SPECIE OVINA E CAPRINA - scortati dal Modello IV ; - macellati nelle 24 ore dall arrivo; - inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione; - movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali. La ASL di partenza deve notificare (via telefonica, via o via fax) almeno 24 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione, la quale darà il suo consenso e comunicherà l arrivo degli animali e l avvenuta macellazione entro 48 ore alla ASL di origine. Gli animali trasportati secondo le disposizioni precedenti (cap. 1.1, 1.2 e 1.3) non devono mostrare segni clinici di malattia. Nel caso di carichi multipli, la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti. I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all Allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i.. L elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato dalla DGSAF del Ministero della Salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue. 6

8 Per quanto riguarda gli agnelli e i capretti destinati alla immediata macellazione (nelle 24 ore dall arrivo), le Regioni e Province autonome possono consentire, nel proprio ambito di competenza, la spedizione di detti animali anche se provenienti da territori sottoposti a restrizione per i sierotipi BTV 1, 2, 4, 8 e 9 ed epidemiologicamente sconosciuti. Tale movimentazione dovrà comunque avvenire nel rispetto degli orari di trasporto (8-17 ora legale), della pre-notifica, dell invio e della comunicazione della avvenuta macellazione. 2. Movimentazioni di animali da vita di età superiore ai 90 giorni 2.1 Per quanto riguarda la movimentazione da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da aziende situate nei territori di cui all Allegato A e destinati ad aziende situate in aree indenni, è consentita alle seguenti condizioni: - gli animali devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per bluetongue; oppure - gli animali devono essere stati tenuti per almeno 28 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica effettuata almeno 28 giorni dopo l ingresso dell animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena; oppure - gli animali devono essere stati tenuti per almeno 7 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova diretta di identificazione dell agente virale o del suo genoma effettuata almeno 7 giorni dopo l ingresso dell animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena; oppure - gli animali non provengono da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o da aziende con infezione in atto, o da aziende ricadenti in Comuni con infezione in atto e sono stati correttamente vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e sono ancora nel periodo d immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto previsto per la specie bovina e bufalina, o sul modello IV per le altre specie. Inoltre, gli animali devono essere: - scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di caso di ovini e caprini, devono essere riportate le date dell avvenuta vaccinazione; - gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti. 2.2 In deroga a quanto disposto al precedente punto 2.1, in via transitoria e in considerazione dell attuale assenza di disponibilità di vaccino per sierotipi virali diversi dal BTV1 e BTV8, nel caso in cui gli animali provengano da aziende o territori ricadenti in Province soggette a restrizione per tutti gli altri sierotipi diversi dal BTV1 e BTV8 è consentita la movimentazione 7

9 degli animali sensibili alla Blue tongue verso il restante territorio nazionale a condizione che gli animali non provengano da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o da aziende con infezione in atto o da aziende site all interno di Comuni con infezione in atto. Inoltre, gli animali devono essere: - scortati dal Modello IV; - gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti. Nel caso di animali spostati secondo la presente procedura la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull azienda di destino che comunicherà l arrivo degli animali alla ASL di origine. 2.3 Inoltre, in considerazione dell attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del sierotipo BTV1 del virus, la movimentazione da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da aziende site in Comuni con infezione in atto è consentita alle seguenti condizioni: - gli animali non devono mostrare segni clinici di malattia e l azienda di partenza non deve essere un azienda sede di focolaio; - gli animali sono stati correttamente vaccinati nei confronti del sierotipo 1 del virus e sono ancora nel periodo di immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto previsto per la specie bovina e bufalina, o sul modello IV per le altre specie; - gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti verso altri allevamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l arrivo; - gli animali devono essere movimentati nelle ore diurne (8-17 ora legale) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali; - la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull azienda di destino che comunicherà l arrivo degli animali alla ASL di origine; Nel caso di carichi multipli, la partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sull azienda di destino e mantenuti agli atti. 3. Movimentazioni di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni 3.1 Per quanto riguarda la movimentazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue e provenienti da aziende situate nei territori di cui all Allegato A e destinati ad aziende situate in aree indenni, in considerazione dell impossibilità di vaccinare tali animali per l interferenza con l immunità passiva conferita dalla madre, tale spostamento è consentito alle seguenti condizioni: - gli animali non provengono da aziende con infezione in atto o da aziende site in Comuni con infezione in atto; - gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti; - gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l arrivo; - gli animali soddisfano altre adeguate garanzie sanitarie indicate dai Servizi veterinari delle Regioni di destino sulla base di una valutazione dei rischi da essi svolta. 8

10 4. Condizioni generali Le stesse condizioni previste per la movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, si applicano per lo spostamento verso altre province soggette a restrizione allorquando la restrizione della provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la provincia di destinazione è da considerarsi indenne. Il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta situate nel raggio di 4 km dall azienda sede di focolaio è consentito esclusivamente nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente dispositivo. Le stalle di sosta dalle quali partono i carichi che non rispettano le modalità prescritte dal presente dispositivo, oltre ad essere segnalate puntualmente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), devono essere oggetto dei conseguenti provvedimenti straordinari fino alla valutazione dell eventuale sospensione delle attività. Si ricorda che, in base a quanto riportato dal dispositivo dirigenziale prot. n del 6 settembre 2013 recante disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale, i territori con infezione in atto sono definiti come i territori dei Comuni compresi nel raggio di 4 chilometri da una azienda con un caso sospetto o confermato di Blue tongue. La determinazione dei Comuni con infezione in atto deve essere effettuata dal servizio veterinario della ASL contestualmente con la notifica di un sospetto di Blue tongue, senza attendere l eventuale pubblicazione dal parte del CESME a seguito della conferma diagnostica. Per quanto riguarda il divieto di movimentazione dai territori epidemiologicamente sconosciuti, in deroga a tale divieto le regioni e province autonome possono disporre regole per la movimentazione degli animali da tali territori, a patto che garantiscano la permanenza di tali animali all interno della regione di appartenenza e che venga effettuata ogni attività utile per assicurare la vigilanza veterinaria permanente. Si raccomanda di provvedere all inserimento e aggiornamento nel Sistema Informativo Nazionale BT (SIN-BT) di tutti i dati relativi alla vaccinazione. 9

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