Proposta di legge regionale
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- Mario Grilli
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1 Proposta di legge regionale Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini Blue-tongue ) RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente proposta di legge, soggetta a notifica alla Commissione Europea ai sensi dell art.88, paragrafo 3 del Trattato, e non esentata ai sensi del Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857, sarà posta in esecuzione solo dopo decisione positiva della Commissione. Ai sensi del Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 794, trattandosi di una proroga di un regime di aiuto già autorizzato (art. 4) può essere intrapresa la procedura di notifica semplificata (Allegato II). Introduzione La presente proposta di legge intende prolungare nel tempo (anni 2006 e 2007) gli interventi previsti dalla legge regionale 25/2003 Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue), - modificata da ultimo dalla L.R 43/2005, i cui effetti si sono esauriti con la campagna vaccinale con l obiettivo di continuare a sostenere e promuovere il piano di sorveglianza sierologica, strumento fondamentale per il monitoraggio dell evoluzione della malattia. Ciò si rende necessario in attesa che venga adottato il primo Piano Agricolo regionale (PAR), previsto dalla L.R.1/2006 Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, che assorbirà anche la suddetta tipologia di intervento. La malattia in oggetto, scientificamente chiamata Febbre catarrale degli ovini, è causata da un virus del genere Orbirovirus, che si trasmette ai ruminanti ad opera di insetti vettori del genere Culicoides, il cui principale rappresentante è la specie Culicoides imicola. Tale insetto trasmette il virus alle principali specie ruminanti di interesse zootecnico, in particolare agli ovini a cui causa danni e mortalità di entità significativa, ed ai bovini, i quali pur non manifestando i sintomi della malattia, contraggono il virus e rappresentano una importante fonte di propagazione della medesima. La febbre catarrale degli ovini si è manifestata per la prima volta in Italia nell anno 2000, colpendo per prima la Sardegna e poi le regioni meridionali; si ritenne all inizio che l infezione fosse destinata a permanere in tali aree geografiche grazie alle differenti condizioni climatiche delle regioni centro - settentrionali che ne avrebbero ostacolato l espansione. Invece la malattia si è diffusa a partire dall estate del 2001 nel Lazio e in Toscana, andando a interessare praticamente tutta la fascia litoranea ed interna del nostro territorio regionale, nonché tutte le regioni a sud della Toscana e le isole maggiori. Oramai si assiste a spostamenti verso nord, oltre la barriera appenninica toscana, fino ad essere rilevata anche nelle arre nord europee.
2 In Toscana, oltre alla mortalità di alcuni ovini ne è conseguito il duraturo blocco della movimentazione degli animali all interno di alcune zone, in particolare della Provincia di Grosseto, con conseguenti danni economici e di immagine. Con Ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001 Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) è stato reso obbligatorio il piano di sorveglianza sierologica, fondamentale per mantenere sotto controllo la diffusione della malattia, nonché il piano vaccinale, per la profilassi vaccinale di tutti i capi presenti in aree definite dal Ministero. L ultimo Piano di Sorveglianza Sierologia per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) in Italia è stato redatto il 6 marzo 2007 e trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute il 12 marzo 2007 (prot. DGSA.III/665/P- E.8.d/18). Il piano di sorveglianza sierologica, eseguito su scala nazionale, si basa da un lato sul monitoraggio della consistenza delle popolazioni di Culicoides sp. realizzato mediante trappole di cattura distribuite uniformemente sul territorio, dall altro sul prelievo del sangue a bovini ed ovini sani, individuati come sentinelle della circolazione virale e scelti dal personale delle A.U.S.L. nelle zone maggiormente esposte al rischio, in base alla densità ed alla distribuzione degli allevamenti. L attività di vigilanza sierologica si estrinseca con prelievi ematici mensili o più frequenti nei periodi in cui le temperature elevate stimolano la proliferazione dell insetto vettore. Con Legge Finanziaria 2001 (L 388/2000) è stata prevista l attivazione di interventi specifici nel campo delle emergenze sanitarie (art. 129, comma 1), fra cui quelli relativi ad indennizzi per gli allevamenti interessati da Blue Tongue (lettera a) e con Legge Finanziaria 2004 (L 350/2003) è stata prevista la ripartizione fra le Regioni della somma di 25 milioni di euro prevista dalla finanziaria 2001; tale somma, ai sensi del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, è stata ridotta a euro con DM 16 luglio 2004, n Con decreti del Ministero delle Finanze n del 16/12/2004 e n del 22/12/2004 sono state ripartite le risorse alle Regioni interessate e ne è stata disposta la liquidazione (alla Regione Toscana sono stati assegnati ,37 euro). La Regione Toscana, costantemente a partire dal giugno 2001, ha eseguito capillarmente ed efficacemente i controlli tanto da poter ottenere maggiori deroghe alla limitazione di movimento degli animali delle specie a rischio, rispetto ad altre Regioni. Contemporaneamente la Regione si è attivata per promuovere il piano vaccinale, attraverso un ingente sforzo economico, che ha permesso di realizzare, nonostante le difficoltà e la opposizione di alcune parti del mondo allevatoriale, le campagne dal 2002 al 2007, con percentuali di vaccinazione molto elevate nei primi anni, ed oggi ridotte solo agli animali a rischio della Provincia di Grosseto; è proprio grazie a questa vaccinazione che la malattia non si è più manifestata in Toscana, per quanto a tutt oggi permane la circolazione virale che determina il prolungarsi dell emergenza. L attività della Regione Toscana nel settore Con la legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale
3 degli ovini (Blue-tongue), così come modificata dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 26 e dalla Legge Regionale 12 maggio 2005, n. 43 (ritenute compatibili con il mercato comune, rispettivamente, con Decisione CE C(2003) 165 del 25 febbraio 2003, aiuto di Stato n. 628/2002 e con Decisione CE C(2005) 1003 del 22 marzo 2005, aiuto di Stato n. 50/2005) è stata incentivata la collaborazione volontaria con le autorità sanitarie per l esecuzione del Piano di sorveglianza sierologia, attraverso l erogazione di un premio specifico per il tramite di ARTEA. Il contributo concesso agli allevatori che hanno messo volontariamente a disposizione i propri capi per i prelievi periodici di sangue nel quadro del Piano di sorveglianza sierologica, ha premiato tale disponibilità a compensazione dei costi e disagi supplementari affrontati. Questi disagi sono rappresentati dalla necessità di catturare frequentemente gli animali, compresi i periodi in cui sono al pascolo, con aggravio dei costi per manodopera, perdite di produzione e rischi di infortuni per uomini ed animali. I sostegni finanziari, predisposti per fronteggiare una situazione di emergenza, e pertanto limitati agli anni , consistevano in un contributo per ogni capo messo a disposizione dell autorità sanitaria (valore proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione dei capi): tale contributo ammontava a 60 /anno per gli anni 2002 e 2003 e a 90 /anno per gli anni 2004 e Inoltre per gli anni 2002 e 2003 la Legge concedeva anche un indennizzo per gli animali morti (o abortiti) a seguito di vaccinazione, indennizzo successivamente pagato dalle Aziende USL e pertanto eliminato con la L.R. 43/2005. Complessivamente nel biennio la Regione Toscana ha erogato circa ,00 euro, così ripartiti: premi per animali sentinella: ,00 indennizzi per capi morti o abortiti: ,00 Nel biennio 2004 e 2005, invece, la spesa sostenuta dalla Regione ammontava rispettivamente a euro ,50 (anno 2004) ed euro ,00 (anno 2005), per un totale di euro ,50. Obiettivi della legge e misure previste Con la presente proposta di legge si intende prolungare gli effetti della L.R. 25/ che all art. 1, comma 2, prevede un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l esistenza di circolazione virale - anche per gli anni 2006 e Tale esigenza, come indicato al paragrafo precedente, si rende necessaria per mantenere in efficienza la rete di sorveglianza sierologica creata negli anni passati, che ha permesso di ottenere molte deroghe per la movimentazione da vita e da macello degli animali. A tutt oggi, infatti, sebbene si possa considerare superata la fase di emergenza vera e propria, persiste la necessità di conservare la rete di controllo fino ad oggi realizzata, al fine di mantenere la Toscana fra le aree sottoposte a un controllo serrato: la rottura del sistema determinerebbe l iscrizione del territorio regionale fra le zone ad epidemiologia sconosciuta con effetti devastanti sulla nostra zootecnia regionale (blocchi della movimentazione e vaccinazioni su vasta scala), vanificando pertanto tutto l impegno fino ad oggi profuso da istituzioni ed allevatori.
4 Il contributo concesso agli allevatori, fino a 90 euro/capo animale per anno solare, sembra ancora aderente alle spese dirette e indirette effettivamente sostenute dall allevatore (consistenti complessivamente in tutte le operazioni relative al riconoscimento dei capi e alla loro cattura con conseguenti spese dirette di manodopera o indirette tempo del conduttore dell azienda che potrebbe essere destinato ad altre attività): le operazioni di prelievo del sangue vengono effettuate mediamente 1 volta ogni 20 giorni, impiegando 2 operai (circa 10 /ora) per circa 15 minuti/capo. Complessivamente dunque nel corso dell anno per ogni capo risultano necessarie 9 ore di lavoro uomo, ossia 90 /anno. Complessivamente le risorse stimate per la presente proposta di legge ammontano a per il periodo 1 gennaio dicembre 2007, tenuto conto che il numero di capi sentinella in Toscana si è mantenuto pressoché costante nel corso degli anni La copertura finanziaria delle annualità 2006 e 2007 è interamente assicurata dalle risorse statali assegnate con la Legge Finanziaria ESAME DELL ARTICOLATO Art.1 Modifica dell articolo 2 della l.r. 25/2003. La modifica con l introduzione del comma 1 bis - concerne il prolungamento del termine temporale di riferimento per l erogazione dei contributi, prevedendo la copertura dei prelievi effettuati dal 1 gennaio 2006 fino al dicembre Stabilendo inoltre che l ammontare del contributo sia in misura non superiore a 90,00 euro a capo anziché pari a 90,00 euro, come previsto al comma 1 - si formula la disposizione in maniera più aderente alle esigenze di un oculata gestione finanziaria. Art.2 Sostituzione dell articolo 4 della l.r. 25/2003. La norma finanziaria viene opportunamente riscritta al fine di dare copertura alla modifica dell art.2. ANALISI TECNICO-NORMATIVA La competenza legislativa regionale interessata dalla proposta è di tipo residuale: infatti trattasi della disciplina di specifici interventi finanziari a favore del comparto zootecnico. In materia non esiste una specifica disciplina legislativa statale. Per quanto riguarda il quadro normativo comunitario, la proposta si conforma agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2006/C 319/01.
5 La proposta è modificativa di una legge regionale vigente - l.r. 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini Blue-Tongue ); la modifica è operata tramite integrazioni. Dato il tipo di intervento modificativo, non è necessaria una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della precedente disciplina. In materia non v è giurisprudenza della Corte Costituzionale, né tanto meno giudizi pendenti davanti alla Corte. Non vi sono nemmeno pronunce di altre autorità giurisdizionali, ordinarie o amministrative. Mentre c è giurisprudenza delle Corti della U.E., anche se non riguarda la tipologia di intervento adottata dalla Regione Toscana. C è infatti una sentenza del Tribunale di primo grado - 14 dicembre 2005 (Causa T-200/04 Regione autonoma della Sardegna vs. Commissione) - che ha dichiarato non compatibili con il mercato comune gli aiuti per i danni causati da epizoozie se erogati alle cooperative di trasformazione e commercializzazione (anziché agli allevatori). Non ci sono procedure di infrazione della Commissione europea - ai sensi dell art. 226 del Trattato istitutivo della C.E. - attualmente in corso. Non vi sono stati ricorsi del Governo avverso leggi di altre Regioni sulla stessa materia. La proposta non incide sulle competenze istituzionali degli enti locali.
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