RIDEFINITE PER IL 2016 LE AGEVOLAZIONI PER LE START-UP INNOVATIVE

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1 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Luca Lombardo Dott. Michele Petrin Dott. Antonio Meneghetti Padova, 9 maggio 2016 Spett.li Sig.ri Clienti Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 3/2016 RIDEFINITE PER IL 2016 LE AGEVOLAZIONI PER LE START-UP INNOVATIVE Artt. 25 e 29, DL n. 179/2012 Decreto MEF MISE Circolare Agenzia Entrate , n. 16/E In sintesi: Come noto, a favore delle start-up innovative sono previste una serie di agevolazioni tra cui la previsione di una detrazione / deduzione calcolata su una parte degli investimenti effettuati in tali società. Detta agevolazione, inizialmente riconosciuta per il triennio , è stata prorogata dal Legislatore anche per il Recentemente il MEF, di concerto con il MISE, ottenuta l autorizzazione da parte della Commissione UE anche per il 2016, ha emanato la relativa disciplina attuativa. Rispetto alla precedente ( ), per il 2016 si segnala l aumento della soglia massima degli investimenti ammissibili (da 2,5 milioni a 15 milioni) e il prolungamento della durata minima del periodo obbligatorio di detenzione dell investimento (da 2 a 3 anni).

2 Come noto, il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. start-up innovativa prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l occupazione, in particolare giovanile. Nell ambito della Circolare , n. 16/E l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l art. 29 del citato Decreto prevede, in capo ai soggetti che investono nel capitale sociale di una startup innovativa, la possibilità di abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale dell investimento effettuato. Tale abbattimento consiste nel riconoscimento, a favore dei predetti soggetti, di una specifica agevolazione, nella forma di una detrazione d imposta per gli investitori persone fisiche e di una deduzione dal reddito complessivo per gli investitori società. La predetta agevolazione è stata più volte modificata, prima dal DL n. 76/2013 che l ha prorogata per il 2016, poi dal DL n. 3/2015 che è intervenuto sulla nozione di start-up innovativa, estendendo la stessa anche alle PMI. Il comma 8 del citato art. 29 rinvia ad un apposito Decreto l individuazione delle modalità di attuazione concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, subordinandone l efficacia all autorizzazione della Commissione UE. La Commissione UE, con la Decisione C(2013)8827final, ha autorizzato l agevolazione in esame solo per i periodi d imposta , posto che il 2016, introdotto dal citato DL n. 76/2013, non era stato oggetto di valutazione a livello comunitario. Con la successiva Decisione SA43005 (2015/N) la Commissione ha esteso l autorizzazione anche al Sul punto il MEF, di concerto con il MISE, con il Decreto Interministeriale , recentemente pubblicato sulla G.U , n. 84, ha fornito la disciplina attuativa degli incentivi in esame per il periodo d imposta 2016, in vigore a decorrere dal Per espressa previsione dell art. 7, comma 3 del citato DM alcune specifiche disposizioni trovano applicazione retroattiva, come di seguito esaminato. Tra le principali novità si segnala l aumento della soglia massima degli investimenti ammissibili in capo a ciascuna start-up (da 2,5 milioni a 15 milioni) e il prolungamento della durata minima del periodo di detenzione obbligatoria dell investimento (da 2 a 3 anni). DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA L art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto in esame, richiamando l art. 25, commi 2 e 3, DL n. 179/2012, considera start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata in un mercato regolamentato / sistema multilaterale di negoziazione, in possesso dei seguenti requisiti: essere costituita da non più di 60 mesi. A tal fine va tenuto presente che la società non deve risultare da una fusione / scissione o a seguito di cessione d azienda / ramo d azienda. Nell ambito della citata Circolare n. 16/E l Agenzia ha precisato che la trasformazione non ostacola il riconoscimento del regime agevolativo in esame; essere residente in Italia / in uno Stato UE / SEE con una sede produttiva / filiale in Italia;

3 avere, a partire dal secondo anno di attività, un totale del valore della produzione (voce A del Conto economico), risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni; non distribuire e non aver distribuito utili; avere quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti / servizi innovativi ad alto valore tecnologico; possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: - sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore della produzione (voci A e B del Conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato; - impiegare come dipendenti / collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale pari o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un Università italiana / estera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale pari o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale; - essere titolare / depositaria / licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all oggetto sociale e all attività di impresa. Ai sensi del comma 8 del citato art. 25 e come evidenziato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 9/E, la start-up innovativa deve risultare iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese. FATTISPECIE PECULIARI Sono previste le seguenti 2 sottocategorie di start-up innovative per le quali è prevista una detrazione / deduzione maggiorata rispetto a quella ordinaria.

4 Incubatore certificato Ai sensi della lett. d) del citato comma 2 è definito incubatore certificato la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europaea (SE) residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed in possesso dei seguenti requisiti: disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; disporre di attrezzature adeguate all attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete Internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; essere amministrata / diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; avere regolari rapporti di collaborazione con Università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; avere adeguata e comprovata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è autocertificata dall incubatore stesso tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. SPESE DI RICERCA E SVILUPPO Ai sensi dell art. 25, comma 2, lett. h), DL n. 179/2012, sono considerate spese di ricerca e sviluppo, in aggiunta a quanto previsto dal principi contabili, le seguenti categorie: spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d uso. Tali spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere opportunamente descritte in Nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa. Sono escluse le spese per l'acquisto / locazione di beni immobili. INVESTITORI BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE / DETRAZIONE L art. 2 del Decreto in esame dispone che gli investitori beneficiari dell agevolazione possono essere: persone fisiche, residenti e non residenti in Italia. In merito l Agenzia, nella citata Circolare n. 16/E ha precisato che vi rientrano anche gli esercenti arti e professioni e

5 gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata. Possono quindi beneficiare dell agevolazione anche le società semplici, le società di persone ed equiparate, tra cui sdf, studi associati e imprese familiari; società; che effettuano un investimento agevolato (c.d. investimento diretto), in una o più start-up innovative nei 4 periodi d imposta successivi a quello in corso al INVESTITORI INDIRETTI Ai sensi del comma 2 del citato art. 2, l investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente tramite i c.d. intermediari qualificati che, ai sensi delle lett. e) ed f) del citato comma 2, sono così definiti. Ai sensi dell art. 7, comma 2 del Decreto in esame il rispetto dei suddetti requisiti va verificato a decorrere dal Merita segnalare che l Agenzia, nella citata Circolare n. 16/E, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermediario qualificato specifica che per «valore» delle azioni e quote di start-up innovative, nonché dell ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.

6 CAUSE DI ESCLUSIONE Ai sensi del comma 3 del citato art. 2, l agevolazione non si applica in presenza delle seguenti fattispecie. NOZIONE DI INVESTIMENTO AGEVOLATO Ai sensi dell art. 3, comma 1 del Decreto in esame, l agevolazione in esame riguarda: i conferimenti in denaro imputati a capitale sociale / riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; la conversione di obbligazioni convertibili in azioni / quote di nuova emissione; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, assimilati ex lege ai conferimenti in denaro, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012. Trattasi dei crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati; gli investimenti in quote di OICR / SICAV. Sono quindi esclusi dall agevolazione in esame i conferimenti: - diversi dal denaro. Come precisato dall Agenzia nella citata Circolare n. 16/E, tale esclusione trova la propria ratio a presidio dell effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio ; - in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del Patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

7 INVESTIMENTI INDIRETTI In presenza di investimenti indiretti per il tramite di altre società di capitali, l Agenzia precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria. Sono quindi agevolati i conferimenti in denaro a seguito dei quali: la start-up innovativa; la società intermediaria; in sede di costituzione / aumento del capitale sociale, rilevano un incremento del capitale sociale / riserva sovrapprezzo azioni o quote. RILEVANZA TEMPORALE DELL INVESTIMENTO Con riguardo alla rilevanza temporale dei suddetti investimenti ai fini dell agevolazione in esame, il comma 3 del citato art. 3 dispone che: i conferimenti in denaro rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese da parte della start-up innovativa: - dell atto costitutivo; - della delibera di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ex artt e 2481-bis, C.c.; gli investimenti in quote di OICR / SICAV e quelli effettuati tramite altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, rilevano alla data di sottoscrizione delle quote; i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione. START-UP INNOVATIVE NON RESIDENTI Relativamente alle start-up innovative: non residenti; che esercitano in Italia un'attività d impresa mediante una stabile organizzazione; il comma 5 del citato art. 3 dispone che le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni. A tal proposito l Agenzia, nella citata Circolare n. 16/E, ha precisato che per fondo di dotazione e relativi incrementi si intendono quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel corso del quale è effettuato il conferimento agevolato da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. CARATTERISTICHE DELL AGEVOLAZIONE Come accennato, l art. 4 del Decreto in esame riconosce in capo agli investitori sopra individuati, un agevolazione nella forma di detrazione / deduzione.

8 La stessa, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 16/E, spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). DETRAZIONE IRPEF È riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a , per ciascun periodo d'imposta. Come chiarito dall Agenzia nella citata Circolare n. 16/E nel caso in cui il soggetto investa in 2 o più start-up innovative, ai fini del calcolo del predetto limite vanno sommati i conferimenti effettuati in tutte le società. Con riguardo ai soci di snc / sas, l'importo per il quale spetta la detrazione va determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il predetto limite si applica al conferimento in denaro effettuato dalla società. Qualora la detrazione sia superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere detratta nei periodi d imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. A tal fine nel mod. UNICO PF / SP sono previsti appositi righi / Sezioni. Si segnala che l Agenzia, nella citata Risoluzione n. 9/E ha chiarito che la sottoscrizione di azioni / quote per il tramite di una società fiduciaria non ostacola l applicazione dell agevolazione in esame in capo al fiduciante (soci) purché sussistano tutti i requisiti previsti dalla normativa. DEDUZIONE IRES È riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a , per ciascun periodo d'imposta. Qualora la deduzione sia superiore al reddito complessivo, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dei periodi d imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. A tal fine nel mod. UNICO SC sono previsti appositi righi / Sezioni. Società di capitali trasparenti In caso di opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR l eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo di ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Con riguardo alle eccedenze generatesi in capo alla società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza, le stesse non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dalla società stessa.

9 START-UP A VOCAZIONE SOCIALE / DEL SETTORE ENERGETICO In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il comma 7 del citato art. 4 dispone che: la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 25%; la deduzione IRES spetta in misura pari al 27%. CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE Con riferimento alle società / enti che partecipano al consolidato nazionale, l'eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e non sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società. Tali disposizioni sono applicabili anche all'importo deducibile dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale ex artt. 130 e 142, TUIR. DISPOSIZIONI COMUNI Ai sensi dei commi 8 e 9 del citato art. 4, le predette agevolazioni: spettano fino ad un ammontare complessivo degli investimenti ammissibili non superiore a 15 milioni per ciascuna start-up innovativa e, ai fini del calcolo di tale ammontare, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi d imposta In base a quanto disposto dall art. 7, comma 3, lett. a) del Decreto in esame tale limite ha efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 luglio In caso di superamento di tale limite da parte della start-up innovativa, l Agenzia, sulla base di quanto precisato nella Relazione illustrativa chiarisce che i soci che abbiano effettuato conferimenti rilevanti (potenzialmente agevolabili) non hanno diritto ad alcuna detrazione / deduzione neppure per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento effettuato, fino a concorrenza del predetto limite; sono cumulabili con le altre agevolazioni di cui al citato art. 27 in base al quale, qualora agli amministratori / dipendenti / collaboratori della società siano assegnati azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalla stessa start-up o da un incubatore certificato, il reddito di lavoro derivante non concorre alla formazione del reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

10 Merita evidenziare che l Agenzia, nella citata Circolare n. 16/E, ha chiarito che la riduzione dell imposta determinata dall applicazione dell agevolazione in esame non avendo natura di componente positivo di reddito, non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del reddito stesso. Il beneficio, pertanto, è ininfluente ai fini dell applicazione degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR. CONDIZIONI PER ACCEDERE AL BENEFICIO Ai sensi dell art. 5 del Decreto in esame, le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino la seguente documentazione: certificazione della start-up innovativa attestante: - di non avere superato il predetto limite di 15 milioni; - l'importo per il quale spetta la deduzione / detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso all e fino al , entro il ; copia del piano d investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate: - sull'oggetto dell attività agevolata ; - sui relativi prodotti;

11 - sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti; certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività (solo per gli investimenti effettuati dalle start-up a vocazione sociale / del settore energetico). Relativamente agli OICR e alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, il comma 2 del citato art. 5 dispone che: il possesso dei requisiti richiesti; l entità dell investimento agevolato; è certificato, previa richiesta dell'investitore, dagli OICR / altre società entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato. Qualora l'esercizio delle start-up innovative / OICR / società intermediarie non coincida con il periodo d imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo d imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni spettano a partire da tale periodo d'imposta successivo. DECADENZA DALL AGEVOLAZIONE L art. 6 del Decreto in esame dispone che il diritto all agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l investimento, si verifica: la cessione: - anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni / quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che determinano la costituzione / trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società ad eccezione dei trasferimenti a titolo gratuito / a causa di morte e quelli conseguenti ad operazioni straordinarie per i quali il comma 3 del citato art. 6 prevede una specifica disciplina. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 16/E in caso di investimento diretto, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere per 3 anni le azioni / quote ricevute in cambio dell investimento nella start-up innovativa mentre nei casi di investimento indiretto, tale obbligo va riferito al mantenimento delle quote di fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie; - di diritti / titoli attraverso i quali possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve / altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni / quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato / un sistema multilaterale di negoziazione; il recesso / esclusione degli investitori; la perdita di uno dei predetti requisiti da parte della start-up innovativa.

12 In base all art. 7, comma 3, lett. b) del Decreto in esame tale disposizione ha efficacia per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio INVESTIMENTI INDIRETTI In presenza di un investimento realizzato tramite una società intermediaria, la condizione relativa al mantenimento dell investimento nei 3 anni successivi, va verificata in capo alla società intermediaria. In caso di mancato rispetto, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine di assolvere gli adempimenti previsti in caso di decadenza, di seguito illustrati. EFFETTI DELLA DECADENZA La decadenza produce effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette cause e, ai sensi del comma 4 del citato art. 6, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo deve aumentare: l IRPEF lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il versamento è effettuato entro il termine per il pagamento del saldo IRPEF del periodo d imposta in cui si verifica la decadenza; ovvero il reddito imponibile IRES di tale periodo d'imposta, dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti. Entro il termine per il versamento del saldo IRES sono dovuti gli interessi legali da determinare sull IRES non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto dell agevolazione in esame. Chiaramente, intervenuta la decadenza, viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell ammontare dell eventuale eccedenza, oggetto di «riporto in avanti», nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza. EVENTI CHE NON COMPORTANO LA DECADENZA Come sopra accennato, non costituiscono cause di decadenza dall agevolazione: i trasferimenti: - a titolo gratuito; - a causa di morte; - conseguenti ad operazioni straordinarie; per i quali, salvo i trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal Decreto in esame devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato

13 l'investimento agevolato da parte dell investitore. In merito l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 16/E ha chiarito che in caso di trasferimento: - a titolo gratuito / a seguito di operazioni straordinarie va comunque rispettato il vincolo relativo al mantenimento della partecipazione per almeno 3 anni. A tal fine il nuovo titolare della partecipazione fa decorrere il triennio dalla data di effettuazione dell investimento da parte del dante causa; - a causa di morte il requisito del possesso triennale non deve essere necessariamente soddisfatto; la perdita dei requisiti previsti dal citato art. 2, da parte della start-up innovativa dovuta: - alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa che si verifica decorsi 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine di cui al comma 3 del citato art. 25, per cui la disciplina in esame trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti, così come chiarito dall Agenzia nella citata Circolare n. 16/E. Inoltre, merita segnalare che l Agenzia, ha chiarito che i soggetti beneficiari sono comunque tenuti a rispettare il periodo minimo di detenzione, ancorché siano cessati i requisiti al fine di evitare che siano effettuati conferimenti in prossimità della scadenza della qualifica di startup innovativa, al solo fine di fruire delle agevolazioni, eludendo il vincolo del mantenimento dell investimento (3 anni); - al superamento della soglia di valore della produzione annua ( 5 milioni); - alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti.

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