Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Unico 2016: investimenti nelle start-up A cura di Devis Nucibella Categoria: Irpef Sottocategoria: Oneri deducibili e detraibili Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con Decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. La detrazione opera a favore dei soggetti passivi IRPEF, in percentuale pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più start-up, ed in ogni caso su un importo non superiore ad nei tre periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale è necessario provvedere alla compilazione del Quadro RP di Unico e precisamente è interessata la sezione VI altre detrazioni, rigo RP 80 Detrazioni per investimenti in start-up. Premessa L articolo 29, D.L. n. 179/2012 prevede, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative: - direttamente; - per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative. La detrazione è aumentata al 25% in caso d investimenti in start-up: - a vocazione sociale ex art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012; - che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. 1
2 L investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, ,00 e deve essere mantenuto per almeno due anni se effettuato entro il Gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2015 devono essere mantenuti per almeno 3 anni. L eventuale cessione anche parziale dell investimento prima che siano trascorsi due anni comporta: - la decadenza dal beneficio; - l obbligo di restituire l importo detratto, unitamente agli interessi legali. Particolarità dell agevolazione per investimenti in start-up innovative è che: 1. ai fini della verifica della capienza, non si tiene conto delle altre detrazioni spettanti al contribuente; 2. l ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall IRPEF nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo. Le modalità attuative dell agevolazione sono state definite dal Decreto 30 gennaio La detrazione viene evidenziata nel quadro RP del Modello Unico PF alla sezione dedicata alle Altre detrazioni. Tale sezione è formata da tre righi (RP80, RP81 e RP83) dedicati rispettivamente, alle detrazioni spettanti per: - investimenti in start-up innovative (rigo RP80); - mantenimento dei cani guida dei non vedenti (rigo RP81); - borse di studio delle Regioni o Province autonome di Trento o Bolzano e donazioni all Ente Ospedaliero Galliera di Genova (rigo RP83). Le detrazioni spettanti per gli oneri indicati nella sezione VI rigo RP80 confluiscono nel rigo RN21, colonna 1. 2
3 Modalità di compilazione Il rigo RP80 è composto da sei colonne. La compilazione delle colonne 1 e 2 varia a seconda del tipo di investimento. In particolare: - in caso di investimento diretto, è necessario indicare: nella colonna 1 il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento; nella colonna 2 il codice 1 ; - in caso di investimento indiretto, è necessario indicare: nella colonna 1 il codice fiscale dell organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative; nella colonna 2 il codice 2, in caso di OICR oppure il codice 3 se trattasi di società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovabile; - i contribuenti che partecipano in s.n.c. o s.a.s. indicano: nella colonna 1 il codice fiscale di tali società, nel caso in cui queste abbiano loro imputato la parte di investimento in startup per la quale spetta la detrazione; nella colonna 2 il codice 4 ; - i contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, indicano: nella colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start-up; nella colonna 2 il codice 5. In presenza dei codici 4 e 5 non vanno compilate le colonne 3 e 4, ma si indica unicamente nella colonna 5 l ammontare dell importo detraibile ricevuto per trasparenza. Da quest anno è stata inserita la nuova colonna 3 PMI che deve essere barrata solo se l investimento è stato effettuato in piccole medie imprese innovative. Inoltre, si indica: a colonna 4, l ammontare dell investimento nella start up; se in colonna 2 sono presenti i codici 4 e 5, in questa colonna non va indicato alcun importo; 3
4 a colonna 5, il codice che identifica il tipo di investimento. In particolare, si dovrà indicare: il codice 1, in caso di investimento in start up innovative (detrazione 19%); il codice 2, in caso di investimento in start up a vocazione sociale o in ambito energetico (detrazione 25%); a colonna 6, l ammontare detraibile che risulta applicando all importo di colonna 4 la percentuale (19% o 25%) corrispondente al codice indicato in colonna 5. Se nella colonna 2 è presente il codice 4 o il codice 5, in tale colonna va indicato l ammontare dell importo detraibile ricevuto per trasparenza; a colonna 7, l ammontare totale della detrazione spettante. L importo di tale colonna andrà poi riportato nel rigo RN21, colonna 1. Nel caso di più investimenti sarà necessario compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso, si riporta solo nella colonna 7 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 6 di tutti i modelli. Successivamente al rigo RN21 a colonna 1 andrà indicato l importo di rigo RP80, colonna 7. Se la detrazione spettante è superiore all imposta lorda (diminuita delle altre detrazioni utilizzabili nei limiti dell imposta stessa) l eccedenza può essere riportata in avanti nei tre periodi d imposta successivi. Preliminarmente è quindi necessario calcolare la capienza dell imposta, applicando la seguente formula: RN5 - (RN8 - RN6, col. 3) - RN12, col. 3, - RN13, col. 1 - RN13, col. 2 - RN14, col. 1 - RN14, col. 2 - RN14, col. 3 - RN14, col. 4 - RN15 - RN16, col. 1 - RN16, col. 2 - RN17 - RN19, col. 2 - RN20, col. 2 CAPIENZA MINORE O UGUALE A ZERO Se la capienza è minore o uguale a zero, la detrazione in oggetto non trova capienza; di conseguenza: - nel RIGO RN47 nella colonna 3 deve essere riportato l importo indicato a colonna 1; - la colonna 2 non deve essere compilata. 4
5 CAPIENZA MAGGIORE DI ZERO In questo caso è necessario confrontare il valore capienza con l importo indicato a colonna 1: se capienza è maggiore o uguale a RN21, colonna 1, la detrazione trova per intero capienza nell imposta lorda; di conseguenza a colonna 2 deve essere riportato l importo indicato a colonna 1; se capienza è minore di RN21, colonna 1, nel rigo: RN47, col. 3 deve essere riportato l importo della detrazione che non trova capienza (RN21, col. 1 - capienza ); RN21, col. 2 deve essere riportato l importo della detrazione che trova capienza (RN21, col. 1 - RN47, col. 3). Decadenza dell agevolazione Se si è verificata la decadenza per il verificarsi di una delle condizioni previste dall art. 6, Decreto 30 gennaio 2014, il contribuente deve compilare il rigo RN40 - Decadenza start-up - Recupero detrazioni. Se il contribuente è decaduto dal beneficio riconosciuto per investimenti in start-up innovative dovrà restituire l importo detratto, con i relativi interessi legali. Si riporta: - nella colonna 1, gli interessi legali sull imposta non versata per effetto della detrazione, maturati dalla data in cui l imposta doveva essere pagata; - nella colonna 2, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1. L importo indicato aumenterà l imposta dovuta; - a colonna 3, l eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. L importo va sottratto dal residuo di detrazione risultanti dagli anni precedenti. Il risultato va poi indicato nei righi RN19 e RN20, col. 1, Mod. UNICO Riproduzione riservata - 5
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