DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE: LA SCADENZA DEL 5 FEBBRAIO

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1 Circolare N. 03 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 15 gennaio 2010 DETASSAZIONE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE: LA SCADENZA DEL 5 FEBBRAIO Come noto, la cosiddetta Manovra d Estate ha introdotto una disposizione tesa al rafforzamento del patrimonio delle società mediante l immissione di nuove risorse da destinare all attività di impresa, attraverso una specifica agevolazione fiscale. Per meglio chiarire gli aspetti applicativi di questa agevolazione, l Agenzia delle Entrate ha emanato un importante intervento di prassi di seguito riepilogato. Considerato che la scadenza per fruire del bonus è fissata al prossimo 5 febbraio (iscrizione al Registro delle Imprese), i tempi sono assai ravvicinati. IL BONUS RICAPITALIZZAZIONI L art. 5, c. 3-ter, DL 78/2009, ha introdotto una specifica agevolazione fiscale a favore delle società di capitali e di persone che consente di escludere dall imposizione fiscale un importo pari al 3% degli aumenti di capitale, con massimale pari a (si veda la circolare n. 62/2009). A tal fine, l aumento di capitale deve essere effettuato da parte di persone fisiche nel periodo: 5 agosto febbraio 2010, mediante conferimenti di denaro, in natura o crediti. La deduzione dal reddito del 3% dell incremento del patrimonio spetta per il periodo d imposta in corso alla data di perfezionamento del capitale e per i quattro successivi. Con Circolare n. 53/E/2009, l Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti applicativi. SOGGETTI INTERESSATI L ambito soggettivo dell agevolazione interessa sia i soggetti che possono fruire del bonus e, quindi le società, sia i soggetti che possono effettuare la capitalizzazione delle imprese. SOCIETÀ BENEFICIARIE DELLA CAPITALIZZAZIONE Le società ammesse a fruire dell agevolazione sono le: società di persone (snc e sas); società di capitali (spa, srl e sapa); società cooperative. Come precisato dalle Entrate, non assume alcuna rilevanza il regime contabile adottato e, pertanto, l agevolazione interessa anche le società di persone in contabilità semplificata a condizione che sia predisposto un apposito prospetto da cui risultino gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell agevolazione (composizione del patrimonio netto e variazione delle relative voci). Dall ambito soggettivo rimangono escluse le imprese individuali e le società semplici in quanto non titolari di reddito di impresa. Possono, invece, beneficiarne le società di nuova costituzione. PERSONE FISICHE CONFERENTI RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5

2 Gli aumenti di capitale ammissibili ai fini dell agevolazione sono quelli perfezionati dalle persone fisiche (anche in ipotesi di intestazione fiduciaria delle azioni o quote), residenti in Italia o all estero, che, al momento del conferimento: sono già socie della società; lo divengono mediante il conferimento. La Circolare n. 53/E/2009 puntualizza che la persona fisica può effettuare il conferimento anche in qualità di imprenditore individuale e, quindi, il conferimento può essere effettuato anche con denaro o beni provenienti dal patrimonio destinato all impresa. Nel caso di aumento di capitale sociale da parte di soci, in parte persone fisiche ed in parte società, sarà detassabile la sola quota imputabile ai conferimenti effettuati da persone fisiche. AMBITO DI APPLICAZIONE Considerato che la ratio dell agevolazione è quella di incentivare l immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società da destinare allo svolgimento dell attività d impresa, risultano agevolabili gli aumenti di capitale sociale reali (ossia a pagamento), mentre restano esclusi quelli nominali (gratuiti), effettuati mediante conversione di riserve disponibili. Nel caso di aumenti di capitale sociale attuati in forma mista (in parte a pagamento e in parte mediante assegnazione gratuita), assume rilevanza solo la quota di aumento di capitale sociale realizzata a pagamento. Assumono quindi rilevanza: i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale; i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da persone fisiche all atto della sottoscrizione di azioni o quote; i versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte della società; la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al diritto alla restituzione di crediti verso la società (ad esempio, prestito soci fruttifero o infruttifero). L agevolazione in commento non riguarda tutte le operazioni di ricapitalizzazione, ma solo i conferimenti effettuati ai sensi degli artt e 2464 del Codice Civile, ossia i conferimenti in denaro, in natura ovvero in prestazioni d opera o di servizi. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti è necessaria una perizia di stima ex artt e 2465, C.C. Stesso discorso per quanto riguarda i conferimenti che prevedono prestazioni d opera o di servizi a favore della società. PERFEZIONAMENTO DELL OPERAZIONE Ai fini della detassazione, assumono rilevanza gli aumenti di capitale sociale perfezionati nel periodo: 5 agosto febbraio Ai fini dell individuazione della data di perfezionamento dell operazione occorre fare riferimento: SOCIETÀ DI CAPITALI alla data di iscrizione della delibera di aumento nel Registro delle Imprese ovvero, nei casi in cui venga assegnato un termine per la sottoscrizione dell aumento di capitale, alla data in cui gli amministratori depositano al Registro delle Imprese l attestazione che l aumento di capitale è stato eseguito CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5

3 SOCIETÀ DI PERSONE alla data in cui le delibere di aumento di capitale, che prevedono conferimenti dei soci e costituiscono modificazioni dell atto costitutivo, vengono iscritte nel Registro delle Imprese Gli aumenti di capitale proprio eseguiti mediante versamenti di denaro a fondo perduto e mediante rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti da parte dei soci persone fisiche si intendono perfezionati, rispettivamente, alla data in cui il versamento stesso è effettuato e alla data dell atto di rinuncia. In ogni caso, i conferimenti ed i versamenti, in qualunque forma, devono essere effettuati mediante modalità che consentano di verificare con certezza la data in cui sono avvenuti ed il relativo importo. DETERMINAZIONE DEL BONUS L importo escluso dall imposizione fiscale è pari al 3% annuo dell aumento di capitale perfezionato (nel limite massimo di ). Se una persona fisica effettua conferimenti e versamenti di importo complessivo superiore a in differenti società, il limite massimo va attribuito ad ogni singola società. Come precisato dall Agenzia delle Entrate, il rendimento presunto escluso da imposizione fiscale va calcolato forfetariamente applicando l aliquota del 3% sull importo dell aumento di capitale perfezionato ed effettivamente versato al termine del periodo di imposta. Ciò determina che, per l individuazione della detassazione spettante, è possibile fare riferimento ai seguenti due periodi: PERIODO DI PERFEZIONAMENTO DELL AUMENTO DI CAPITALE ESERCIZI INTERESSATI DALLA DETASSAZIONE 5 agosto - 31 dicembre , 2010, 2011, 2012, gennaio - 5 febbraio , 2011, 2012, 2013, 2014 Aumento di capitale di una srl, conferito e versato da una persona fisica il , pari a L agevolazione riguarda il 2009 e i quattro periodi di imposta successivi nella misura pari per ogni periodo a ( x 3%). Qualora gli aumenti di capitale coinvolgano per la stessa società sia il 2009 che il 2010 occorre calcolare distintamente gli aumenti di capitale e i versamenti riferibili a ciascuno dei due periodi di imposta. Attenzione, considerato che il bonus in commento è riferibile ad un aumento effettivo del capitale, ossia ad un aumento reale che costituisca un permanente incremento di patrimonio netto rispetto all ammontare esistente al 4 agosto 2009, eventuali diminuzioni di capitale effettuate nello stesso periodo vanno a diminuire il quantum oggetto di agevolazione. In ogni caso, come peraltro confermato dalle Entrate, la riduzione del patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio non rileva comunque ai fini della determinazione dell agevolazione. In presenza di soci persone fisiche e società, l importo dell aumento di capitale versato imputabile a persone fisiche è effettuato proporzionalmente all entità della partecipazione CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5

4 Società partecipata al 60% da persone fisiche e al 40% da società. Il aumenta il capitale di ed il successivo distribuisce riserve ai soci per L importo rilevante ai fini del calcolo del rendimento presunto è di , pari al 60% di (aumento distribuzione riserve per ). ASPETTI FISCALI Ai fini IRES/IRPEF, l agevolazione rappresenta una variazione in diminuzione relativamente al periodo d imposta di perfezionamento dell aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi da effettuare nel modello UNICO della società. Come anticipato, tale variazione opera a prescindere dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita). In sostanza, la variazione può concorrere alla formazione di una perdita fiscale, come pure incrementare una perdita già conseguita. Nel 2009 una società chiude con una perdita pari a Nello stesso esercizio un socio persona fisica ha effettuato un incremento di capitale pari a Calcolo dell agevolazione: x 3% = La perdita da imputare a quadro RF di UNICO ammonta a ( ). Si ricorda che la realizzazione di un risultato negativo non può che penalizzare le società di persone in contabilità semplificata, considerato che le stesse non possono portare a nuovo le perdite fiscali (la perdita può essere utilizzata dai soci solo se questi sono in possesso di altri redditi). Per quanto riguarda l IRAP, l agevolazione viene fruita apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta e fino a concorrenza dello stesso valore del periodo di imposta di perfezionamento dell aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi. Srl con capitale sociale pari a I soci sono tutte persone fisiche. Aumento di capitale deliberato e versato nel 2009 pari a aumento del capitale sociale quota non rilevante (> ) rendimento annuale presunto ( x 3%) ESERCIZIO DETASSAZIONE SPETTANTE (IRES/IRAP) RISPARMIO D IMPOSTA 1) Totale ) IRES 27,5% più IRAP 3,9%. E evidente che, nel caso di società di persone i cui soci sono soggetti ad aliquote elevate, il risparmio fiscale può essere decisamente più consistente. CALCOLO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA A differenza di quanto previsto per la c.d. Tremonti-ter, l agevolazione in esame può essere fatta valere in sede di calcolo e versamento degli acconti dovuti in relazione al periodo di vigenza dell agevolazione (qualunque sia il metodo di calcolo adottato) CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5

5 CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI Il bonus può essere cumulato con altre agevolazioni salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente (lo stesso è quindi cumulabile con la c.d. Tremonti-ter ) CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5

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