Fecondazione eterologa, la Consulta non boccia il divieto (Guida al Diritto.it) di Marina Castellaneta. Il precedente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Fecondazione eterologa, la Consulta non boccia il divieto (Guida al Diritto.it) di Marina Castellaneta. Il precedente"

Transcript

1 Fecondazione eterologa, la Consulta non boccia il divieto (Guida al Diritto.it) di Marina Castellaneta Il precedente Il divieto di fecondazione eterologa non viola la Convenzione La Corte Costituzionale non boccia la fecondazione assistita eterologa, ma rinvia gli atti ai tribunali che avevano promosso i ricorsi. L'indicazione della Consulta è di valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 3 novembre Quest'ultima aveva stabilito che impedire per legge alle coppie sterili di ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa non è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Insomma i singoli tribunali dovranno decidere ancora ma nel frattempo resta in vigore il divieto della tecnica eterologa. Il pronunciamento della Corte Costituzionale arriva nel pomeriggio: i giudici della Consulta erano chiamati a decidere appunto sulla costituzionalità degli articoli della legge 40/2004 che riguardano la fecondazione assistita, che prevedono il divieto di fecondazione eterologa, ossia con ovociti o gameti non appartenenti alla coppia, sulla base di tre ordinanze di rinvio dei tribunali civili di Milano, Firenze e Catania. La decisione apre immediatamente il dibattito. Secondo l'ex sottosegretario alla salute Eugenia Roccella, «la questione della legittimità del divieto di fecondazione eterologa, anche se non lo è formalmente, è nella sostanza chiusa». Di parere diverso gli avvocati delle coppie promotrici dei ricorsi contro il divieto di fecondazione. Infatti, con la decisione di rinviare gli atti, come rileva l'avvocato Filomena Gallo, legale della coppia il cui ricorso ha dato l'avvio all'iter istituzionale che ha portato al pronunciamento della Consulta, la Corte ha espresso una posizione «interlocutoria», lasciando la possibilità ai magistrati che hanno sollevato dichiarazione di incostituzionalità di riformulare il quesito, non avendo però come parametro la sentenza della Corte Ue per i diritti dell'uomo che aveva legittimato il 'nò all'eterologa.

2 Anche secondo l'avvocato Marilisa D'Amico, ordinario di Diritto costituzionale all'università di Milano e legale di alcune coppie, quella della Corte è una «decisione interlocutoria, coi cui la Consulta dà spazio ai giudici che poi torneranno di fronte alla Corte stessa. Sono contenta ha commentato che la Corte non abbia chiuso la questione, ma l'abbia lasciata aperta e sono fiduciosa che tornerà ad affrontarla quando tra un anno, un anno e mezzo, i Tribunali gliela riproporranno». Una decisione comunque sofferta quella dei giudizi della Consulta che, secondo quanto si apprende, si sarebbero in una prima fase divisi tra chi avrebbe optato per una decisione definitiva e chi, invece, propendeva per una 'sospensione della decisione. Decisiva sarebbe stata la mediazione del presidente. Ma se la sentenza della Corte «si inserisce nel solco di equilibrio e di civiltà tracciato dalla Legge 40, e ribadito dalle sentenza della Corte europea» secondo Alfredo Mantovano (Pdl), di segno opposto è il giudizio di Livia Turco (Pd): «Dopo la decisione della Consulta afferma è sempre più evidente che il parlamento deve assumersi la responsabilità di rivedere la Legge 40. La politica non può lasciare che il difficile equilibrio di quel testo sia affrontato nei tribunali». Per 16 volte i giudici hanno deciso contro la legge 40 Cinque volte in tutto la legge 40 è finita sui banchi della Corte Costituzionale (nel 2005, due volte nel 2009 e una nel 2010 e infine ora). Se si considerano anche i ricorsi per altre parti della legge come quelli per ottenere la possibilità di congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto e il limite di utilizzo di tre embrioni per ciclo di fecondazione sono complessivamente 16 le volte che i giudici hanno ordinato l'esecuzione delle tecniche di fecondazione secondo i principi Costituzionali affermando i diritti delle coppie e non secondo la legge 40. Questi i precedenti 2004 Il tribunale di Cagliari sentenzia che non c'è differenza tra gravidanza ottenuta con Pma e gravidanza naturale se sussistono i presupposti per accedere alla 194 la donna può abortire. Una donna a causa dell'obbligo contemporaneo di impiantare tutti gli embrioni prodotti aveva avuto un gravidanza trigemina. Il giudice ha permesso l'aborto Il 16 luglio un giudice del tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13. Ad una donna portatrice sana di beta talassemia era stata negata la possibilità della diagnosi preimpianto. Il 9 novembre 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché formulato in modo contraddittorio, ma senza entrare nel merito Una sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che la diagnosi preimpianto è consentita. A dicembre anche il tribunale di Firenze ha confermato la decisione di Cagliari per un altra coppia, consentendo l'indagine preimpianto Il 23 gennaio il Tar del Lazio, oltre ad annullare le linee guida per l'applicazione della legge per «eccesso di potere»nella parte in cui vietavano le indagini cliniche sull'embrione, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme (articolo 14, commi 2 e 3) che prevedono la possibilità di produrre un

3 numero di embrioni non superiore a tre e l'obbligo del contemporaneo impianto. Il 26 agosto del 2008 il tribunale di Firenze per due procedimenti diversi ha sollevato nuove questioni di costituzionalità sul limite della creazione di soli tre embrioni. Inoltre il giudice ha formulato «anche una proposta per ampliare la possibilità di congelare gli embrioni in più La Consulta ha accolto la prima parte delle osservazioni con sentenza 151 del primo aprile, quanto alla seconda parte è stato introdotta una deroga al divieto di crioconservazione degli ovuli Il 13 gennaio il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto ad una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, l'atrofia Muscolare Spinale di tipo 1. Seguono decisioni in tal senso presso i tribunali di Firenze, Bologna e Salerno per altre coppie. In tutti questi casi il giudice consente anche le indagini preimpianto sull'embrione e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani. Il 6 ottobre la prima sezione del Tribunale civile di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sul divieto delle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, con ovuli o seme donati da persone esterne alla coppia. Il 22 ottobre il tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa, quella con seme o ovuli che arrivano da donatori esteri. Nel novembre dello stesso anno anche il tribunale di Milano ha conferma il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa sollevato al Tribunale di Firenze. GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 14 N NOVEMBRE 2011 Una brusca marcia indietro che spegne le speranze di tante coppie che avevano guardato a Strasburgo come ultima possibilità per rimuovere gli ostacoli all utilizzo di alcune forme di procreazione assistita posti nelle legislazioni nazionali, inclusa quella italiana che, con legge 16 febbraio 2004 n. 40 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», proibisce inmodo assoluto il ricorso alla fecondazione eterologa, prevedendo anche l applicazione di un sistema sanzionatorio. Il verdetto del Collegio - La Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell uomo, il massimo organo giurisdizionale di Strasburgo, con sentenza del 3 novembre (S.H. e altri contro Austria, ricorso n /00), ha ritenuto che la scelta di uno Stato di proibire alcune tipologie di fecondazione eterologa non è contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo (articolo 8), ribaltando le conclusioni della Camera che, invece,

4 con sentenza del 1 aprile 2010, aveva riconosciuto che il divieto assoluto di fecondazione eterologa in vitro non era compatibile con la Convenzione, tanto più che l impossibilità di ricorrere a questo tipo di fecondazione infrangeva il diritto alla vita familiare di ogni individuo e costituiva una violazione del divieto di discriminazione nei casi in cui erano trattate diversamente coppie che si trovarono in una situazione di infertilità. Questa conclusione aveva senza dubbio aperto a molte coppie la possibilità di rimuovere i divieti imposti dalla legislazione nazionale. Tuttavia, con la pronuncia della Grand Chambre, Strasburgo rimette la questione delle regole in materia di procreazione assistita interamente nellemani del legislatore nazionale. Il fatto - Due coppie austriache con problemi di fertilità risolvibili solo ricorrendo alla fecondazione in vitro con donazione esterna di ovuli o sperma, vietata, però, dalla legge austriaca, avevano presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell uomo. Sul piano nazionale, anche la Corte costituzionale austriaca aveva stabilito che le disposizioni nazionali fossero compatibili con i principi stabiliti dalla Convenzione europea. La Camera della Corte di Strasburgo non aveva condiviso queste conclusioni e aveva condannato l Austria ritenendo che vi fosse una violazione sia dell articolo 8, perché s impediva a coppie con problemi di infertilità la possibilità di costituire una famiglia, sia dell articolo 14 riguardante il divieto di discriminazione poiché erano trattate diversamente coppie che si trovavano in una situazione di sterilità. L Austria, il 1 luglio, aveva chiesto il deferimento del caso alla Grand Chambre che si è pronunciata il 3 novembre ribaltando il giudizio della Camera. Un verdetto che non ha mancato di scaldare gli animi suscitando reazioni di segno opposto, tra chi ha salutato la decisione come il riconoscimento della libertà dei governi di regolare la materia e chi lo ha visto come un limite alla libertà dell individuo di regolare la sua vita privata. n

5 Paesi che adottano leggi in materia di fecondazione Austria, Azerbaidjan, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Federazione russa, Francia, Georgia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria Paesi che adottano prassi cliniche Belgio, Finlandia, Irlanda, Malta, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Slovacchia Fonte: Consiglio d Europa - Comitato sulla bioetica - Rapporto del 12 luglio Cdbi/Inf (2005)7 Spente le speranze di una scelta internazionale la palla torna nell area del legislatore nazionale DI MARINA CASTELLANETA Le opzioni legislative in Europa S A N I T À E B I O E T I C A I L Q U A D R O G E N E R A L E GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 15 N NOVEMBRE 2011 Fecondazione eterologa: scusi lei è favorevole o contrario? Con la vicenda che ha investito Strasburgo ci si è avvicinati ai livelli di interesse suscitato nell opinione pubblica ai tempi del divorzio.un dibattito che non ha lasciato, ovviamente neutrali i governi nazionali, alcuni dei quali, come quello tedesco e italiano, sono intervenuti nel procedimento che ha condotto alla sentenza del 3 novembre (ricorso n /00) trovandosi su posizioni opposte rispetto a quelle di organizzazioni non governative. Il margine di discrezionalità concesso agli Stati nel campo della procreazione assistita - Il dato di partenza è l applicabilità dell articolo 8 che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Sul punto, lo stesso Governo austriaco non ne ha più contestato l applicazione ai casi di fecondazione allineandosi così a quanto stabilito dalla Camera. Quest ultima, infatti, nella sentenza del 2010, aveva sancito che, in ragione della nozione ampia di vita privata che «include, inter alia, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani», nonché altri aspetti come lo sviluppo della propria

6 personalità e «il diritto al rispetto della decisione di avere o non avere bambini», l articolo 8 deve essere applicato anche alle questioni legate alla procreazione. LaGrand Chambre ha condiviso questa conclusione anche in linea con la prassi giurisprudenziale precedente. Nel caso Dickson contro Regno Unito, ad esempio, la Corte, con sentenza del 4 dicembre 2007, aveva ritenuto applicabile l articolo 8 nel caso di rifiuto delwww.guidaaldiritto.ilsole24ore.com (area IL DOCUMENTO DELLA SETTIMANA) IL COMMENTO DI MARINA CASTELLANETA Il dato di partenza è l applicabilità dell articolo 8 sul rispetto della vita privata e familiare Corte europea dei diritti dell Uomo - Grande Camera Sentenza 3 novembre Ricorso n /00 - Commento (Presidente Costa; S.H. e altri contro Austria) Scarica il testo della sentenza all indirizzo: LA MASSIMA Sanità e bioetica - Fecondazione in vitro - Donazione di sperma e di ovociti - Normativa interna - Ammissibilità della procreazione assistita eterologa - Divieto di donazione di ovociti - Eventuale contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell uomo - Diritto al rispetto della vita privata e familiare - Divieto di discriminazione - Mancanza di consenso tra gli Stati membri - Autonomia degli Stati nella scelta della legislazione in materia di procreazione - Esistenza di obblighi positivi e negativi - Divieto di ricorrere alla donazione di sperma e di ovociti - Compatibilità con la Convenzione. (Convenzione europea dei diritti dell uomo, articoli 8 e 14) Gli Stati parti alla Convenzione europea dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali hanno il diritto di scegliere le regole interne idonee a disciplinare l accesso alla procreazione assistita di carattere eterologo. Non è contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, che si applica anche ai casi in cui i genitori cerchino di avere figli, la normativa interna che, tenendo conto di motivazioni etiche e giuridiche, vieta il ricorso ad alcune forme di fecondazione eterologa. In assenza di un consenso tra gli Stati parti e di atti internazionali in materia, gli Stati hanno libertà di scelta nella predisposizione del quadro normativo anche se le autorità nazionali devono tener conto dei mutamenti introdotti dalla scienza medica. La Grande camera della Cedu inverte la rotta:

7 legittimo il divieto di fecondazione eterologa S A N I T À E B I O E T I C A L A N A L I S I D E L L A D E C I S I O N E GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 16 N NOVEMBRE 2011 le autorità nazionali di consentire il ricorso all inseminazione artificiale a un detenuto e a sua moglie proprio perché il diritto al rispetto della vita familiare include il diritto a diventare genitori biologici. Detto questo, però, Austria, Germania e l Italia hanno rivendicato il potere degli Stati di porre limiti al ricorso ad alcune tipologie di procreazione assistita anche per evitare abusi e forme di selezione genetica, possibili, a loro dire, soprattutto ricorrendo alla fecondazione in vitro. In quest ultimo caso, per il governo austriaco, si pongono numerosi problemi di carattere etico e giuridico, anche perché sussiste il legittimo interesse del bambino a essere informato sull identità di coloro che hanno permesso la sua nascita con la donazione di sperma e ovociti. Anche la Germania, evidenziando la legittimità della propria legislazione che vieta la fecondazione eterologa, ha rimarcato che tale divieto è dovuto alla necessità di tutelare il benessere del bambino che non deve trovarsi in situazione di ambiguità riguardo all identità della madre. Non solo. Anche dal punto di vista legale la situazione è densa di incertezze. La madre biologica potrebbe ritenere quella genetica responsabile di alcune malattie del bambino e addirittura arrivare a respingere il bimbo. Per quanto riguarda l Italia, ribadito che la legislazione italiana è differente da quella austriaca perché proibisce ogni forma di fecondazione eterologa, il Governo ha sostenuto che l articolo 8 non pone sugli Stati alcun obbligo positivo: di conseguenza, le autorità nazionali non sono tenute a mettere a disposizione delle coppie con problemi di sterilità tutte le tecniche

8 mediche per assicurare la procreazione. La Grand Chambre, preso atto che in numerosi Paesi europei si fa ricorso alla procreazione assistita, ha evidenziato che gli Stati non hanno un approccio uniforme in ordine all individuazione delle regole sui rapporti che possono determinarsi con i donatori. Meglio garantire l anonimato del donatore o potrebbe essere più utile al minore conoscere l identità dei genitori genetici? A queste domande, i Paesi del Consiglio d Europa non hanno dato una risposta uniforme e tuttora non vi sono soluzioni definitive. Una situazione d incertezza che, però, ad avviso della Grand Chambre non incide sull obbligo degli Stati di applicare l articolo 8 e, nell assicurarne il pieno rispetto, di valutare non solo la sussistenza di obblighi negativi che impongono alle autorità nazionali di astenersi dall interferire nella vita privata e familiare dell individuo, ma anche di obblighi positivi. Questo vuol dire che, sul piano interno, sono necessariemisure finalizzate ad assicurare la piena attuazione del diritto alla realizzazione della vita privata e familiare, raggiungendo un equilibrio tra i diversi interessi in gioco. La legittimità di alcune restrizioni all accesso alla procreazione assistita - La legislazione austriaca vieta, come detto, la fecondazione in vitro con donazione esterna di ovuli o di sperma. Ora, la Corte ritiene che tale restrizione persegua un fine legittimo e può essere considerata necessaria in una società democratica in ragione dell ampiomargine di apprezzamento concesso agli Stati, tanto più che la Corte non può certo sostituirsi agli Stati «nel determinare la più appropriata politica per regolare il settore della procreazione artificiale». A ciò si aggiunga che la discrezionalità degli Stati e la loro autonomia nel predisporre una regolamentazione in uno specifico settore aumenta laddove manca un consenso tra gli Stati membri del Consiglio d Europa. È questo il caso della procreazione assistita che, tra l altro, pone

9 questioni etiche emorali di grande rilievo. Anche la Grand Chambre, al pari della Camera, ha fatto il punto sulla situazione legislativa nei diversi Stati avvalendosi di taluni studi effettuati nel contesto del Consiglio d Europa. Paesi come Italia, Lituania, Turchia e Austria vietano la donazione di sperma (ammessa invece in altri Paesi) e negano la donazione di ovociti al pari di Croazia, Germania,Norvegia e Svizzera, con legislazioni, però, che, pure perseguendo le stesse finalità, presentano talune differenze. Austria, Germania e Italia hanno rivendicato il potere degli Stati di porre dei paletti anche per evitare abusi e forme di selezione genetica, possibili, a loro dire, soprattutto ricorrendo alle tecniche in vitro S A N I T À E B I O E T I C A L A N A L I S I D E L L A D E C I S I O N E GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 17 N NOVEMBRE 2011 Pur riconoscendo, quindi, che sussiste una chiara tendenza verso la donazione di gameti nel campo della fecondazione in vitro, la Corte ritiene che questo consenso non è dovuto a principi consolidati, con la conseguenza che non può incidere sull autonomia attribuita agli Stati che devono bilanciare le esigenze individuali con quelle degli interessi della collettività. È vero - precisa la Corte - che non sembrano sussistere ragioni a un divieto assoluto al ricorso alla procreazione assistita condotta con donazione di ovuli, ma è giustificato che gli Stati procedano con particolare cautela in un settore nel quale gli avanzamenti scientifici sono continui. La scelta della legislazione austriaca di riservare l utilizzo delle tecniche di procreazione assistita a personale medico esperto e di proibire ogni forma di remunerazione per le donazioni di ovuli e di sperma appare

10 conforme alla Convenzione tanto più che mira a evitare forme di eugenetica e fenomeni di sfruttamento. Un vuoto di consenso che lascia spazio alla discrezionalità - A ciò si aggiunga che non c è un atto internazionale che preveda una regolamentazione sulla materia. Sia la Convenzione sulla biomedicina del 1997, sia il Protocollo del 2002, nonché la direttiva Ue 2004/23 sono silenti sulla questione e riconoscono l autonomia degli Stati. Una chiara assenza di consenso nell ordinamento internazionale sul tema della procreazione assistita che lasciamaggiore spazio agli interventi discrezionali. La Grand Chambre ha poi cura di precisare che il legislatore austriaco ha tenuto conto degli aspetti generali delle questioni da affrontare. D altra parte - osserva la Corte - l articolo 8 richiede l adozione di norme che regolano gli aspetti importanti della vita familiare e privata, ma non certo ogni singolo interesse riguardante questioni individuali che possono assumere rilievo nei singoli casi. È compito del legislatore, poi, assicurare un sistema normativo che fornisca un quadro certo ai fini della sicurezza giuridica che la collettività deve avere. Anche l ammissibilità di alcune tecniche e non di altre nel quadro normativo della procreazione assistita non può essere specifico oggetto di analisi perché il quadro va analizzato nel suo complesso e in un contesto più ampio rispetto alla singola fattispecie. Il legislatore austriaco, nel vietare donazioni eterologhe, ha tenuto conto degli orientamenti della società nazionale e delle possibili ripercussioni negative che potrebbero verificarsi sul bambino, nonché di eventuali abusi derivanti da questo sistema. Il consentire la donazione di sperma e non quella di ovociti è un segnale dell attenta analisi effettuata dal legislatore che ha considerato essenziale per il bambino avere un unica madre e non separare quella genetica da quella biologica. Inmodo singolare, poi, la Grand

11 Chambre considera positivo che l Austria non impedisce, né punisce coloro che si recano all estero per ricorrere a queste tecniche ritenendo che la società austriaca non è pronta ad accoglierle nel proprio ordinamento, ma che al singolo è consentito farvi ricorso andando in altri luoghi. Ma, in questo caso, i rischi di abusi vengonomeno? Non si pone più il problema del diritto del bambino ad avere informazioni sulla madre? A queste domande, a nostro avviso cruciali, la Grand Chambre non dà risposta, rilevando che il codice civile austria- Il precedente contrario Sanità e bioetica - Procreazione medicalmente assistita eterologa - Legislazioni nazionali - Divieto assoluto - Contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell uomo - Contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e con il divieto di discriminazione - Sussistenza di giustificazioni - Evitare il rischio di tecniche selettive di procreazione - Obiettivo legittimo - Possibilità di ricorrere a misure proporzionali - Carattere sproporzionato dei divieti assoluti. (Convenzione europea dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, articoli 8 e 14). Il divieto di utilizzare le tecniche di procreazione assistita di carattere eterologa non è compatibile con la Convenzione europea. Gli Stati sono liberi di prevedere il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, ma nel momento in cui ammettono la possibilità di utilizzare tale tecnica non devono discriminare tra le coppie a seconda del tipo di infertilità. Non è compatibile con la Convenzione europea il divieto assoluto di fecondazione eterologa anche perché gli Stati possono ricorrere a misure proporzionali rispetto agli obiettivi perseguiti, senza limitare i diritti riconosciuti nella Convenzione. n Corte europea dei diritti dell Uomo, sentenza 1 aprile Ricorso n /00; Sh e altri contro Austria S A N I T À E B I O E T I C A L A N A L I S I D E L L A D E C I S I O N E GUIDA AL DIRITTO IL SOLE-24 ORE 18 N NOVEMBRE 2011 co consente di regolarizzare la situazione. Una valutazione che porta la Corte a concludere che non si è verificata una violazione dell articolo 8 della Convenzione e tantomeno dell articolo 14 che vieta ogni forma di discriminazione. Detto questo, però, Strasburgo aggiunge un tassello, a questo punto, forse, per ragioni più politiche che giuridiche, tenendo conto delle legittime richieste di numerose coppie alle prese con problemi di infertilità per le quali è certo inaccettabile che il proprio Paese vieti in casa determinati comportamenti, ma spiani la strada alla possibilità di andare all estero regolando la situazione ex post, con ciò di fatto compiendo, a nostro avviso, una discriminazione sulla base del censo perché solo coppie con ampie possibilità economiche potranno effettuare viaggi e cure

12 costose e ripetute in altri Paesi. Per lagrand Chambre, il Parlamento austriaco è tenuto, al pari di quelli di altri Stati, a effettuare una nuova e più ampia valutazione della legislazione in materia, chiedendo che vengano prese in considerazione le modifiche introdotte dalla scienza. Pertanto, anche se nel caso di specie, non vi è stata alcuna violazione della Convenzione, tenendo conto che si tratta di un settore in continua evoluzione proprio in ragione dei cambiamenti e degli sviluppi della tecnica e della medicina, il legislatore deve adeguarsi alle novità. Gli effetti sull ordinamento italiano - Se la sentenza della Camera del 2010 aveva accesomolte speranze anche per le coppie italiane, la pronuncia della Grand Chambre arresta ogni entusiasmo sulla possibile riforma della legge interna. Com è noto, l Italia, ha una posizione restrittiva perché la legge 16 febbraio 2004 n. 40, oltre a impedire la diagnosi preimpianto, proibisce il ricorso alla fecondazione eterologa, punendo chi vi fa ricorso non più con la detenzione, ma con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 300mila e 600mila euro. Sull applicazione di una parte di questa legge è stata chiamata a pronunciarsi la Corte europea su ricorso di una coppia di cittadini italiani che non può accedere, a causa della legislazione interna, allo screening di embrioni malgrado il rischio di una grave malattia genetica per il feto (ricorso n /10). Anche in questo caso è stata contestata la violazione dell articolo 8 della Convenzione europea, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché dell articolo 14 sul divieto di discriminazioni perché la coppia non può ricorrere alla fecondazione in vitro e quindi allo screening degli embrioni. In Italia, infatti, la fecondazione in vitro è ammessa solo nei casi di sterilità e lo screening è permesso solo se il partner di sesso maschile abbia una malattia sessualmente trasmissibile come l Aids (decreto

13 del ministero della salute n dell 11 aprile 2008). La coppia aveva avuto un figlio che era risultato malato di fibrosi cistica e dopo aver dovuto ricorrere all aborto durante una seconda gravidanza avendo accertato la malattia del feto, voleva essere certa, con la diagnosi pre-impianto, di non trasmettere lamalattia a un altro figlio. Tuttavia, proprio perché la legge n. 40 vieta la fecondazione in vitro per le coppie non affette da sterilità, gli aspiranti genitori hanno presentato, il 13 ottobre 2010, proprio dopo la pronuncia della Camera nei confronti dell Austria, ma prima di quella della Grand Chambre, ricorso alla Corte che deve ora pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso e, poi, eventualmente sull eventuale sussistenza della violazione. n Il caso italiano pendente Resta pendente alla Corte europea dei diritti dell Uomo il ricorso presentato da una coppia italiana, in cui entrambi i componenti sono portatori di fibrosi cistica. La strada di Strasburgo è stata intrapresa nella speranza di arrivare a utilizzare le tecniche di procreazione medicalmente assistita per avere un figlio sano scegliendo gli embrioni privi di alterazioni genetiche. Nel ricorso gli avvocati dei due coniugi sostengono che con il divieto di selezionare gli embrioni verrebbe violato il diritto alla vita privata e familiare, oltre a quello di non essere bersaglio di discriminazioni rispetto a genitori sani, principi sanciti dagli articoli 8 e 14 della Convenzione europea sui diritti dell uomo. La Cedu, nel comunicato con cui il 27 giugno scorso aveva annunciato di aver avviato il procedimento, ha ricordato come coppie nella stessa situazione in altri Paesi possono servirsi della selezione degli embrioni e accedere alle tecniche, possibilità quest ultima che la legge n. 40 riconosce solo in presenza di diagnosi di infertilità. È la prima volta che la Corte si occupa della legge italiana che, a differenza di quella austriaca vieta anche la donazione del seme finalizzata alla fecondazione «in vitro», dando il via libera solo a quella «in vivo». S A N I T À E B I O E T I C A L A N A L I S I D E L L A D E C I S I O N E

Il caso Costa e Pavan

Il caso Costa e Pavan Il caso Costa e Pavan 1 Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 28 agosto 2012 Ricorso n.54270/10 - Causa Costa e Pavan c. Italia All'origine della causa vi è un ricorso proposto da una coppia

Dettagli

Divieti imposti dalla legge 40

Divieti imposti dalla legge 40 13 anni di legge 40 Divieti imposti dalla legge 40 Legge n.40 del 19 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 entrata in vigore il 10 marzo 2004 1. 2. 3. 4. Divieto

Dettagli

d iniziativa dei senatori RIZZOTTI, BERNINI, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI e MARIN

d iniziativa dei senatori RIZZOTTI, BERNINI, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI e MARIN Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1888 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori RIZZOTTI, BERNINI, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI e MARIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2015 Modifiche

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione Sezione I LA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

SOMMARIO. Introduzione Sezione I LA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA SOMMARIO Introduzione... 1 Sezione I LA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA CAPITOLO I LA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA PRIMA DEL 2004 E L ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 40 1. 2. 3. La disciplina

Dettagli

INDICE CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI

INDICE CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI 1. Note introduttive........................................................ pag. 1 2. Lo statuto giuridico del non nato..............................»

Dettagli

Martina Lucia Lanza 1 L OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE IN EUROPA

Martina Lucia Lanza 1 L OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE IN EUROPA 1 L OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE IN EUROPA Gli Stati in cui non si ricorre alla 2 coscrizione obbligatoria Stati che l hanno abolita: Albania, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,

Dettagli

Capitolo Primo. La procreazione medicalmente assistita

Capitolo Primo. La procreazione medicalmente assistita INDICE SOMMARIO Prefazione di Umberto Veronesi... Pag. IX Introduzione di Maurizio de Tilla e Lucio Militerni...» XIX Capitolo Primo La procreazione medicalmente assistita di Mariarosa Tedesco 1.1. Introduzione...»

Dettagli

Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza

Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza Genitorialità affettiva e psicologica: l evoluzione della giurisprudenza Accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una genitorialità affettiva e psicologica oggetto di specifica

Dettagli

Brevi cenni alla Stepchild adoption da parte di coppie same-sex e al panorama europeo

Brevi cenni alla Stepchild adoption da parte di coppie same-sex e al panorama europeo Brevi cenni alla Stepchild adoption da parte di coppie same-sex e al panorama europeo Stepchild adoption Stepchild adoption Si consente alla coppia omosessuale di accedere all adozione legittimante di

Dettagli

INDICE CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI

INDICE CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI INDICE CAPITOLO I LA VITA PRENATALE E I DIRITTI RIPRODUTTIVI 1. Note introduttive... pag. 1 2. Lo statuto giuridico del non nato...» 6 3. Il problematico inizio della vita umana 3.1. La centralità della

Dettagli

In appello, la decisione viene ribaltata e la Corte d appello di Napoli enuncia innovativi principi in materia.

In appello, la decisione viene ribaltata e la Corte d appello di Napoli enuncia innovativi principi in materia. Stepchild adoption: anche genitore non biologico è madre dalla nascita Corte Appello, Napoli, sezione minorenni, sentenza 04/07/2018 n 145 di Giuseppina Vassallo Pubblicato il 09/08/2018 Una coppia di

Dettagli

Un quadro allarmante.

Un quadro allarmante. Cedu, maxicondanne all Italia per la legge Pinto Un quadro allarmante. Dalla lettura della relazione annuale sull attività della Corte europea dei diritti dell uomo nel 2010 emerge una situazione ancora

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002) Traduzione 1 Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali relativo all abolizione della pena di morte Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983

Dettagli

È LEGITTIMO PREDIRE E SELEZIONARE L UOMO?

È LEGITTIMO PREDIRE E SELEZIONARE L UOMO? Germano Rossini È LEGITTIMO PREDIRE E SELEZIONARE L UOMO? ARGOMENTI PRO E CONTRO LA LEGITTIMITÀ DELLA DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO INDICE INTRODUZIONE......9 PRIMA PARTE LA PRECOMPRENSIONE DEL GIURISTA-INTERPRETE

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 19 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, ANGIUS, AMATI, BASSOLI, CALVI, CARLONI, CASSON, DE PETRIS, DONATI, FONTANA, GALARDI,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 907 XVI Legislatura

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 907 XVI Legislatura SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 907 XVI Legislatura Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita Firmatario: Sbarbati, Musi, Bianco,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 3098 XVI Legislatura

SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 3098 XVI Legislatura SENATO DELLA REPUBBLICA Disegno di legge 3098 XVI Legislatura Disposizioni in materia di donazione di gameti e embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica Firmatari: Poretti, Perduca. Presentata:

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 4/39 DEL

DELIBERAZIONE N. 4/39 DEL Oggetto: Accesso alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di tipo eterologa. Assegnazione all'azienda per la Tutela della Salute di euro 350.000 disponibili nel Bilancio regionale 2019

Dettagli

Diagnosi genetica di pre impianto e altre novità in materia di fecondazione assistita

Diagnosi genetica di pre impianto e altre novità in materia di fecondazione assistita Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Diagnosi genetica di pre impianto e altre novità in materia di fecondazione assistita Scheda a Tribunale di Bologna

Dettagli

NORD. Mare del Nord. Regione. germanica. Regione. Regione. italiana. Mar Mediterraneo SUD

NORD. Mare del Nord. Regione. germanica. Regione. Regione. italiana. Mar Mediterraneo SUD Le Regioni europee NORD nordica OCEANO ATLANTICO OVEST britannica Mare del Nord russa EST francese germanica centro- orientale iberica italiana balcanica Mar Nero Mar Mediterraneo L Europa è formata da

Dettagli

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Traduzione 1 0.192.110.36 Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il

Dettagli

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Luglio 2018 EXTR 531 4254 4785 28699 64246 92945 14500 21861 36361 15132 22177 37309 6362161 1906744 8268905 Paesi Bassi 003 10.082 32.995 32.839 242.049 42.921 275.044 Germania 004 22.347

Dettagli

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Aprile 2019 EXTR 515 4614 5129 28015 65418 93433 14127 22121 36248 14750 22812 37562 2856824 6084212 8941036 Stati Uniti d'america 400 15.670 27.336 5.293 23.715 20.963 51.051 Germania

Dettagli

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO L 129/12 REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti

Dettagli

RICHIESTE DI COMPETENZA E TRASFERIMENTI DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DA E PER L ITALIA

RICHIESTE DI COMPETENZA E TRASFERIMENTI DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DA E PER L ITALIA Cod. ISTAT INT00058 Settore di interesse: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale RICHIESTE DI COMPETENZA E TRASFERIMENTI DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DA E PER L

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 30.4.2014 L 129/5 REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE L 367/16 23.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2006R1412 IT 01.07.2013 003.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2006 DEL CONSIGLIO del 25 settembre

Dettagli

L UNIONE EUROPEA IN SINTESI fonte Sito ufficiale dell'unione europea

L UNIONE EUROPEA IN SINTESI fonte   Sito ufficiale dell'unione europea L UNIONE EUROPEA IN SINTESI fonte https://europa.eu Sito ufficiale dell'unione europea I PAESI DELL UNIONE EUROPEA L'UE non ha sempre avuto le dimensioni attuali. La collaborazione economica avviata in

Dettagli

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie

Dettagli

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 6 - TOT CONSISTENZA RICETTIVA E RILEVATI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI Anno 2017 539 3552 4091 28964 60058 89022 14636 20789 35425 15262 20509 35771 9593028 18500148 28093176 Paesi Bassi 003 10.983 33.517 33.745

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 2004 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice FRANCO Vittoria COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2008 Norme in materia di procreazione medicalmente

Dettagli

IL CONSIGLIO D EUROPA CUSTODE DEI DIRITTI UMANI SOMMARIO

IL CONSIGLIO D EUROPA CUSTODE DEI DIRITTI UMANI SOMMARIO IL CONSIGLIO D EUROPA CUSTODE DEI DIRITTI UMANI SOMMARIO Stato non membro del Consiglio d Europa (Bielorussia) STATI MEMBRI SEDE E UFFICI BILANCIO Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio,

Dettagli

Adozione omosessuale, la biologia non può prevalere sulla biografia

Adozione omosessuale, la biologia non può prevalere sulla biografia Adozione omosessuale, la biologia non può prevalere sulla biografia Sono sempre più frequenti le decisioni dei giudici nazionali che dichiarano l efficacia nel nostro Paese di provvedimenti stranieri di

Dettagli

IMMIGRAZIONE E ASILO. Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione

IMMIGRAZIONE E ASILO. Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Cod. ISTAT INT00058 Settore di interesse: STATISTICHE SOCIALI Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l italia Titolare Dipartimento per le Libertà Civili

Dettagli

Selezione embrioni, una questione di legittimità costituzionale

Selezione embrioni, una questione di legittimità costituzionale Selezione embrioni, una questione di legittimità costituzionale Non è reato la selezione degli embrioni. È reato invece, la condotta del sanitario che procede alla «soppressione di embrioni», ove pur riferita

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

Gennaio-Novembre 2018

Gennaio-Novembre 2018 8 - TOT CONSISTENZA RICETTIVA E RILEVATI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI Gennaio-Novembre 2018 EXTR 528 4398 4926 28617 65025 93642 14456 22060 36516 15090 22403 37493 8785278 18138949 26924227 Paesi Bassi 003

Dettagli

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78:

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78: RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL' ATTUAZIONE E SUGLI EFFETTI DELLA LEGGE 194/78: Norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza TABELLE RELATIVE ALLA: GIURISDIZIONE

Dettagli

d iniziativa dei senatori SACCONI, QUAGLIARIELLO, FORMIGONI, GIOVANARDI e MARINELLO

d iniziativa dei senatori SACCONI, QUAGLIARIELLO, FORMIGONI, GIOVANARDI e MARINELLO Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1885 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SACCONI, QUAGLIARIELLO, FORMIGONI, GIOVANARDI e MARINELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2015 Disposizioni

Dettagli

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo PARTE QUARTA MINORI Dati di riepilogo relativi al periodo 2000-2016 Tabella 4.1- Istanze di ritorno pervenute negli anni dal 2000 al 2016, secondo il numero dei minori. Anni N. minori 1 minore 2 minori

Dettagli

Germania Austria Belgio Legge del Illegale, ma tollerato. Modifiche nel Sì, ricorso proibito se la donna è in pericolo 3 mesi v.

Germania Austria Belgio Legge del Illegale, ma tollerato. Modifiche nel Sì, ricorso proibito se la donna è in pericolo 3 mesi v. Germania Austria Belgio Legge del 1995. Illegale, ma tollerato. Modifiche nel 2010 Legge del 1974 Legge del 1990 Sanzioni penali SI SI SI Clausola di coscienza La costituzione garantisce la libertà di

Dettagli

NOI E L UNIONE. 1. Parole per capire CPIA 1 FOGGIA. A. Conosci già queste parole? Scrivi il loro significato o fai un disegno:

NOI E L UNIONE. 1. Parole per capire CPIA 1 FOGGIA. A. Conosci già queste parole? Scrivi il loro significato o fai un disegno: CPIA 1 FOGGIA NOI E L UNIONE EUROPEA 1. Parole per capire A. Conosci già queste parole? Scrivi il loro significato o fai un disegno: paese....... stato................... governo......... Europa.......

Dettagli

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.6.2016 C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.6.2016 che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono

Dettagli

L Università oggi. Prof. Natascia Villani.

L Università oggi. Prof. Natascia Villani. L Università oggi Prof. Natascia Villani manager.didattico@unisob.na.it Il Processo di Bologna Origine e situazione attuale Lo Spazio Europeo dell Istruzione Superiore si basa su un accordo intergovernativo

Dettagli

Identificazione del rispondente: Fields marked with * are mandatory.

Identificazione del rispondente: Fields marked with * are mandatory. Verso l'applicazione di principi contabili europei per il settore pubblico (EPSAS) negli Stati membri dell'ue Consultazione pubblica sui futuri principi e strutture di gestione degli EPSAS Fields marked

Dettagli

Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI

Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI Cortecostituzionale RELAZIONIINTERNAZIONALI www.cortecostituzionale.it LISBONA 2 OTTOBRE 2006 Non mi sembrano estranee al tema del convegno alcune brevi notazioni su orientamenti della Corte costituzionale

Dettagli

INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione

INDICE. Prefazione alla terza edizione. Prefazione alla seconda edizione XIII. Prefazione alla prima edizione INDICE IX XI XIII Prefazione alla terza edizione Prefazione alla seconda edizione Prefazione alla prima edizione 1 Capitolo 1 La famiglia e il diritto. Linee di tendenza, problemi, prospettive 1 1. La

Dettagli

Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l Italia

Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per l Italia Cod. ISTAT INT 00058 Settore di interesse: Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti protezione internazionale da e per

Dettagli

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità Sezione Statistica Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione

Dettagli

Capitolo 1. Introduzione. Schilling, Izzo, Gestione dell innovazione 3e. Copyright 2013 The McGraw-Hill Education s.r.l.

Capitolo 1. Introduzione. Schilling, Izzo, Gestione dell innovazione 3e. Copyright 2013 The McGraw-Hill Education s.r.l. Capitolo 1 Introduzione L importanza dell innovazione tecnologica L innovazione tecnologica è diventata uno dei fattori determinanti del successo competitivo delle imprese. L INNOVAZIONE DI PRODOTTO consente

Dettagli

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 21.6.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 161/29 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2011 recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri

Dettagli

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali

INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali Laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale Corso: Politiche per lo sviluppo rurale Lezione n. 1 del 2016 LE PRECONDIZIONI DELLA UE

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE 22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCHI, PIAZZONI, AIELLO, DI SALVO. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCHI, PIAZZONI, AIELLO, DI SALVO. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1535 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NICCHI, PIAZZONI, AIELLO, DI SALVO Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

Dettagli

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA PRIMARIA PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA PRIMARIA www.progettoscuolalegalita.it L UNIONE EUROPEA L'Unione europea (UE) è un'unione tra 27 Paesi dell Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,

Dettagli

Evoluzione del processo d integrazione europea. Prof. Ernestina Giudici 1

Evoluzione del processo d integrazione europea. Prof. Ernestina Giudici 1 Evoluzione del processo d integrazione europea Prof. Ernestina Giudici 1 Elementi introduttivi n Il processo d integrazione europea n presenta caratteri di unicità n ha prodotto effetti n all interno,

Dettagli

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

Dettagli

RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL UNIONE EUROPEA. Bollettino n. 18 Ottobre 2011

RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL UNIONE EUROPEA. Bollettino n. 18 Ottobre 2011 RETE DEI PRESIDENTI DELLE CORTI SUPREME DELL UNIONE EUROPEA Bollettino n. 18 Ottobre 2011 Editoriale del Presidente Griss Durante l ultima Assemblea Generale che si è tenuta a Sofia il 13 ottobre 2011,

Dettagli

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su   Paese 2015 2016 2017 Cina 25,69% 21,42% 25,48% 23,07% 23,42% 20,81% 23,33% 23,01% 21,53% 20,08% 24,26% 18,56% Germania 5,94% 9,23% 6,41% 7,69% 6,61% 7,49% 6,37% 9,55% 9,62% 9,16% 8,36% 10,37% Romania 7,81% 8,37%

Dettagli

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI CON LA MASSIMA ATTENZIONE Anche per l anno scolastico 2017/2018 è prevista la raccolta

Dettagli

e più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore

e più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore Paesi Persone di 15 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l intervista, per livello di gravità, classe di età e paese dell Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 15-64 65-74

Dettagli

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

MODULO DI CONSENSO INFORMATO MODULO DI CONSENSO INFORMATO per il trattamento della tecnica di procreazione medicalmente assistita di I livello inseminazione semplice con donazione di sperma DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER

Dettagli

Riorganizzazione dell Ufficio della migrazione Rilascio di un permesso di lavoro

Riorganizzazione dell Ufficio della migrazione Rilascio di un permesso di lavoro Rilascio di un permesso di lavoro Rivera, 20 marzo 2018 Momento informativo organizzato dall UCT in collaborazione con il Repubblica e Cantone Ticino Sezione della popolazione La riorganizzazione dell

Dettagli

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI C 4/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.1.2015 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni ai sensi dell articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del

Dettagli

Articolo 1. Articolo 2

Articolo 1. Articolo 2 Commissione europea Decisione 26 marzo 2013, n. 2013/162/Ue (Guue 28 marzo 2013 n. L 90) Decisione che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020

Dettagli

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLC

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLC PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITA L UNIONE EUROPEA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO www.progettoscuolalegalita.it L UNIONE EUROPEA L'Unione europea (UE) è un'unione tra 27 Paesi dell Europa: Austria, Belgio,

Dettagli

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM

Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32774 Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Con la sentenza de qua le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate a seguito di un ricorso

Dettagli

SOMMARIO PARTE PRIMA LIBERTÀ RIPRODUTTIVA E DIRITTI DELLA PERSONA. PRESENTAZIONE Vittoria Franco

SOMMARIO PARTE PRIMA LIBERTÀ RIPRODUTTIVA E DIRITTI DELLA PERSONA. PRESENTAZIONE Vittoria Franco SOMMARIO PRESENTAZIONE Vittoria Franco xi PARTE PRIMA LIBERTÀ RIPRODUTTIVA E DIRITTI DELLA PERSONA L ACCESSO ALLE TECNICHE DI PMA: LIBERTÀ O DIRITTO? 3 1. Premessa 3 2. La procreazione umana: inquadramento

Dettagli

UNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI

UNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI UNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI Fonte: DB Eurostat al 1-1-8 Divisione Ambiente - Innovazione Servizi Ambientali * Oltre ai Paesi dell Unione Europea (attuali e candidati) sono indicati

Dettagli

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1 ALBANIA-ALGERIA-ARGENTINA- ALBANIA-AUSTRALIA- AUSTRALIA-AUSTRIA-BELGIO- BOSNIA ERZEGOVINA-- BIELORUSSIA-BULGARIA-BOSNIA -IRLANDA-MACEDONIA- ERZEGOVINA-BRASILE-CANADA- MONTENEGRO- -CIPRO-COREA DEL SUD-

Dettagli

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013 INDICE SOMMARIO Presentazione............................................ VII CAPITOLO PRIMO DALLA COSTITUZIONE ALLA RIFORMA DEL 2012/2013 1. Una premessa......................................... 1 2.

Dettagli

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2013) XXX draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Applicazione dell articolo 260 del trattato sul funzionamento dell Unione europea. Aggiornamento dei dati utilizzati

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2007D0453 IT 13.08.2013 006.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2007 che fissa

Dettagli

1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione

1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione INDICE SOMMARIO Parte I PROCREAZIONE Capitolo I La procreazione (S. ORRUv)................ Pag. 3 1.1. Il diritto a procreare: la rilevanza costituzionale delle scelte inerenti alla procreazione................................»

Dettagli

CATALOGO DATABASE MIGRA-EUROMED MIGRAZIONI NEI PAESI EUROPEI

CATALOGO DATABASE MIGRA-EUROMED MIGRAZIONI NEI PAESI EUROPEI CATALOGO DATABASE MIGRA-EUROMED MIGRAZIONI NEI PAESI EUROPEI 1. POPOLAZIONE Fonte : WORLD BANK Banca World Development Indicators 1. Densità della popolazione 2. Tasso di crescita della popolazione (%)

Dettagli

In questo caso la spesa complessiva verrà coperta dalla tua azienda qualora l invio in cura sia già stato autorizzato dalla Commissione Regionale.

In questo caso la spesa complessiva verrà coperta dalla tua azienda qualora l invio in cura sia già stato autorizzato dalla Commissione Regionale. CURE PROGRAMMATE PRESSO CENTRI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE ALL ESTERO IN PAESI DELL UNIONE EUROPEA ED IN PAESI EXTRA U.E. CONVENZIONATI PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA CONVENZIONATA PER TRAPIANTO

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006)

Traduzione 1. (Stato 15 agosto 2006) Traduzione 1 0.101.09 Protocollo n. 11 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, che ristruttura il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione

Dettagli

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI CON LA MASSIMA ATTENZIONE Anche per l anno scolastico 2016/2017 è prevista la raccolta

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011,

IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO. Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, IL NUOVO APPELLO C.D. FILTRATO Il legislatore, dopo aver alla fine dell anno scorso con la legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità, introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione

Dettagli

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale

Dettagli

Camera dei deputati XVII Legislatura

Camera dei deputati XVII Legislatura Camera dei deputati XVII Legislatura BIBLIOTECA LEGISLAZIONE STRANIERA A P P U N T I Appunto 30/2014 16 luglio 2014 Le norme costituzionali in materia di amnistia, indulto e grazia nei 28 paesi dell Unione

Dettagli

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo PARTE QUARTA MINORI Dati di riepilogo relativi al periodo 2000-2015 Tabella 4.1- Istanze di ritorno pervenute negli anni dal 2000 al 2015, secondo il numero dei minori. Anni N. minori 1 minore 2 minori

Dettagli

Brevetto Unitario. possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana

Brevetto Unitario. possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana Brevetto Unitario possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana Sommario Cenni storici Scenario attuale Sviluppi futuri Storia dei brevetti in Europa Brevetto comunitario

Dettagli

Signora. Residenza. Recapito tel. Codice Fiscale. Signor. Residenza. Recapito tel. Codice Fiscale

Signora. Residenza. Recapito tel. Codice Fiscale. Signor. Residenza. Recapito tel. Codice Fiscale DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER LA TECNICA FIVET-ICSI (Fecondazione In Vitro e Trasferimento dell'embrione) Tecnica di inseminazione di II livello - eterologa con donazione di ovociti Ai sensi

Dettagli

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE CIRCOLARE INPS n 89/2010 Dati di Contesto Brescia. A1 Autonomi +Dipendenti dal 2013 al 2018 NAZIONE 2013 2014 2015

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Protocollo n. 2016/ 84383 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio

Dettagli

C era una volta mater semper certa est - maternità surrogata.

C era una volta mater semper certa est - maternità surrogata. C era una volta mater semper certa est - maternità surrogata. Autore: Pramila Sicuro In: Diritto civile e commerciale Prima di procedere all esame dei controversi aspetti giurisprudenziali che contraddistinguono

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 30/6 2.2.2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati

Dettagli

PC.DEC/ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 24 novembre 2005 Consiglio Permanente ITALIANO Originale: INGLESE

PC.DEC/ Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 24 novembre 2005 Consiglio Permanente ITALIANO Originale: INGLESE Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa 24 novembre Consiglio Permanente ITALIANO Originale: INGLESE 581 a Seduta plenaria PC Giornale N.581, punto 2 dell ordine del giorno DECISIONE

Dettagli

FONTI NORMATIVE. Reg. CE n / 2003 del 27 novembre 2003 Entrato in vigore il 1 marzo 2005 Che sostituisce il precedente reg. CE n.

FONTI NORMATIVE. Reg. CE n / 2003 del 27 novembre 2003 Entrato in vigore il 1 marzo 2005 Che sostituisce il precedente reg. CE n. FONTI NORMATIVE Reg. CE n. 1347 / 2000 (Bruxelles II) del 29 maggio 2000 Entrato in vigore il 1 marzo 2001 Relativo alla Competenza Riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A8-0007/1. Emendamento. Jörg Meuthen a nome del gruppo EFDD

IT Unita nella diversità IT A8-0007/1. Emendamento. Jörg Meuthen a nome del gruppo EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Paragrafo 7 7. sottolinea che i seggi resisi vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'unione europea faciliteranno l'adozione di una nuova assegnazione dei seggi in seno al Parlamento,

Dettagli

Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica?

Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica? Disconoscimento della paternità: verità processuale o verità biologica? L attore aveva esperito dinanzi al Tribunale di Bologna, un azione di disconoscimento della paternità nei confronti dei due figli

Dettagli

Assegno di maternità (art. 74 D.lgs. 151/2001)

Assegno di maternità (art. 74 D.lgs. 151/2001) STRANIERI E PRESTAZIONI SOCIALI A cura dell'associazione Studi Giuridici sull'immigrazione Il presente schema indica, per ciascuna prestazione, le categorie di stranieri ammessi (oltre ai cittadini italiani

Dettagli