COMUNE DI PERUGIA U.O. CONTRATTI E PATRIMONIO

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1 COMUNE DI PERUGIA U.O. CONTRATTI E PATRIMONIO CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI PERUGIA CIG Art. 1) Oggetto dell appalto Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Perugia, prestato da soggetti iscritti nell albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del d.lgs. n.209/2005 e Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate. Art. 2) Prestazioni oggetto dell appalto Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà ad oggetto le seguenti attività: - Identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che il Comune di Perugia riterrà di sottoporre; - Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e del budget assicurativo annuale dell Ente; - Analisi dei contratti assicurativi in essere sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, all esigenza dell Ente nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi; - Collaborazione con il Comune di Perugia nell individuazione/aggiornamento dei valori da assicurare; - Predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l attribuzione dei corretti massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Comune; - Assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri e loro analisi statistica con emissione di report periodici; - Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale nochè per quelli pendenti alla data di conferimento dell incarico nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle compagnie

2 assicurative degli indennizzi dovuti fatta salva la piena facoltà dell ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione trimestrale dell andamento dei sinistri in cui è coinvolto l ente mediante la produzione di report indicati dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effetuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti); - Gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, controllo sull emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo-contabile; - Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie; - Aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione in materia assicurativa e svolgimento di attività formativa in materia assicurativa per i dipendenti comunali presso le sedi comunali; - Definizione di corsi di formazione per il personale dell ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento; - Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall amministrazione comunale; - Consulenza ed analisi in ordine alle coperture assicurative prestate da fornitori e concessionari dell Ente; - Tutte le ulteriori attività correlate al servizio assicurativo. Il broker non assumerà nell espletamento dell incarico alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell Amministrazione, né potrà impegnare l Amministrazione stessa. Art. 3) Durata dell appalto L appalto avrà durata sino al e comunque, se diversa, fino alla scadenza della prima annualità delle polizze assicurative, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti. Ai sensi dell art. 57, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l invio di disdetta alla data di scadenza. Art. 4) Corrispettivo del servizio Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato d appalto non comporta per l Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro in quanto lo stesso verrà remunerato da parte delle compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate le polizze assicurative.

3 L aggiudicatario non potrà esigere dalle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara. Le provvigioni verranno calcolate applicando le seguenti percentuali sui premi imponibili: - RCA 4,50% - Rami assicurativi diversi da RCA 8% In ogni caso la remunerazione del broker, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune di Perugia, non potrà essere maggiore ad un corrispettivo complessivo di ,00, calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi riferiti ai singoli contratti assicurativi, l importo di ,00 euro verrà applicato su tutti i contratti in caso di aggiudicazione di solo alcune polizze l importo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora, nel corso del servizio, l ammontare dei premi subisse delle variazioni che comportino, per effetto dell applicazione delle provvigioni offerte, una remunerazione annua maggiore rispetto all importo suindicato, il broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata. Al fine di garantire trasparenza l importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative. La ditta aggiudicataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell art. 3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 5) Coperture assicurative esistenti Le coperture assicurative del Comune di Perugia attualmente operanti sono le seguenti: Polizza Responsabilità civile dell ente verso terzi e verso dipendenti - Premio annuo ,00; Polizza Responsabilità civile patrimoniale Premio annuo ,01; Polizza Tutela legale Premio annuo ,00; Polizza Incendio - Premio annuo ,01; Polizza Furto Premio annuo ,00; Polizza All Risks Opere d Arte Premio annuo ,61; Polizza R.C. Auto - Premio annuo ,35 Polizza - Ard veicoli dipendenti in missione Premio annuo 1.499,99; Polizza - Infortuni cumulativa Premio annuo ,82; Polizza - All Risks Apparecchiature elettroniche - Premio annuo 3.500,00.

4 Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi. Art. 6) Pagamento del premio assicurativo Il pagamento dei premi verrà effettuato dall Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest ultimo deve trasmettere al Comune di Perugia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell art del c.c. Art. 7) Obblighi del broker Il broker nell espletamento del servizio si impegna a: - Impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all utilizzo della documentazione necessaria; - A svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all offerta presentata in sede di gara, nell interesse dell ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - Non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell ente; - Non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall ente; - Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - A relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all ente; - Ad avvisare tempestivamente l ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessario per l espletamento dell incarico; - i rischi connessi all esecuzione del servizio. Art. 8) Modalità di svolgimento dell incarico L amministrazione comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative. L ente trasferisce al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere.

5 L ente si impegna a: - Versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il broker, contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate; - Segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevuta direttamente dalla compagnie assicurative. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d impegnare in alcun modo l ente se non previa esplicita autorizzazione. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal dirigente dell ente. E esplicitamente convenuto che restano in capo all ente l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Art. 9) Referente del broker Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede del comune su richiesta del dirigente/responsabile del servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità. Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest ultimo, che dovrà anch egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Art. 10) Inadempienze contrattuali - Responsabilità del broker Il Comune di Perugia ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 209/2005 e Regolamento isvap n. 5 del ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all amministrazione appaltante.

6 Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non dimostri di aver esperito ogni azione alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi rappresentativi del Comune di Perugia, e dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il broker risponde inoltre dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamenti o negligenze riscontrate durante la vigenza dello stesso. Art. 11) Polizza assicurativa Prima della stipula del contrato il broker dovrà consegnare copia della polizza R.C. Professionale così come prevista dal D.lgs. n. 2009/2005 e Regolamento isvap n. 5 del La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale di almeno ,00, e,comunque non inferiore al massimale stabilito dall IVASS per il volume d affari dell imrpesa, a pena di risoluzione del contratto. Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni e a richiesta non sia in grado di fornire idonee giustificazioni, l Amministrazione potrà, con deliberazione motivata, stabilire la revoca del mandato. La revoca avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica. Art. 12 Cauzione definitiva Il broker, precedentemente alla stipula del contratto è tenuto a fornire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, che avrà efficacia per tutta la durata del contratto, dalla stipula del contratto fino allo svincolo e alla restituzione. Detta cauzione viene presentata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità: - presso la Tesoreria del Comune di Perugia, c/o Unicredit Bank sede in corso Vannucci in valuta legale o con assegni circolari (intestati al Comune di Perugia) o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in Perugia; - mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del D. Lgs n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, a pena di esclusione, dovrà contenere

7 l espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione concedente e la rinuncia all eccezione di cui all art c. 2 c.c.. L Amministrazione concedente può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dall Amministrazione solo dopo l accertamento della regolarità dell intera esecuzione del servizio. E fatto salvo l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Art. 13) Risoluzione del contratto Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà del Comune di Perugia risolvere il contratto ai sensi dell art del c.c., previo invio di raccomandata a.r. o Pec. La risoluzione avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica. Art. 14) Recesso E facoltà del comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno trenta giorni consecutiva, da comunicare al broker mediante raccomandata a.r o Pec. Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa il Comune di Perugia potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali, fallimento o applicazione delle procedure concorsuali al broker, perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione, revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di brokeraggio, ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall Amministrazione. In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente e a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall art del c.c. Art. 15) Trattamento dati personali I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell eventuale stipulazione del contratto secondo le

8 modalità e finalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall Autorità Garante per la privacy. Art. 16)- Tracciabilità Ai sensi dell art. 3 della Legge n. 136/2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. È inoltre fatto obbligo per il Concessionario di comunicare all Amministrazione Concedente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. Art. 17) Foro competente Ogni controversia che possa sorgere relativamente alla esecuzione o alla interpretazione del presente contratto sarà devoluta al Foro di Perugia. Art. 18) Spese contrattuali Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del broker.

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