VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 Codice Comune di Chiuduno: DELIBERAZIONE N. 56 COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI. L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All appello risultano: LOCATELLI STEFANO A PANDOLFI FRANCESCA P CAGLIONI GIANLUIGI P PLEBANI ROBERTO P FINAZZI ANNAMARIA P CINQUINI MAURO A SUARDI MASSIMO P SERUGHETTI DORIANA P LARICI WALTER P MARCHESI PIERLUIGI P PATELLI MARVIN P PANSANA CRISTIAN P ILLIPRONTI FABRIZIO P Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale TURCO DOTT. GUGLIELMO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAGLIONI GIANLUIGI nella sua qualità di Vice-Sindaco, in assenza del Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell argomento indicato in oggetto.

2 Il Presidente, invita il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali ad esporre il contenuto del punto n. 3 posto all ordine del giorno (posticipato al n. 7); Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali espone i contenuti principali del regolamento relativo agli affidi ed accoglienze familiari, proposto dall Ambito Territoriale di Grumello del Monte; L Assessore ai Servizi Sociali Sig. Suardi, avutane facoltà, specifica al Consiglio Comunale quali siano gli articoli del Regolamento in approvazione che sono stati modificati rispetto alla precedente versione; Udite le relazioni suddette; Considerato: IL CONSIGLIO COMUNALE - che i Comuni dell Ambito Territoriale di Grumello del Monte hanno optato per una gestione associata dell Ufficio Minori e Famiglie (UMF), come da apposita convenzione; - che l intervento dell affido familiare e dei cosiddetti patti educativi rientra tra i servizi che si possono attivare in forma integrata tra l Ufficio Minori e Famiglie ed il Comune di residenza del minore interessato, che collaborano in ogni fase del progetto ciascuno in base alle proprie competenze; - che le funzioni inerenti l affido dal punto di vista giuridico-amministrativo ed economico sono in capo al Comune di residenza degli esercenti la potestà secondo la normativa vigente e in linea con le indicazioni regionali in merito, mentre dal punto di vista tecnico-professionale sono in capo all Ufficio Minori e Famiglie dell Ambito; Vista la bozza di Regolamento relativo agli affidi ed accoglienze familiari, proposto dall Ambito Territoriale di Grumello del Monte, costituito da n. 16 articoli, allegato al presente atto e di esso considerato parte integrante e sostanziale; Dato atto che l affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184 ; Ritenuto opportuno e necessario assicurare la più ampia diffusione del regolamento suddetto nell ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione, non solo all Albo Pretorio, ma anche sul sito internet dell ente; Visto l art. 72 comma 6, dello Statuto Comunale vigente, in materia di Regolamenti; Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del COMUNE DI CHIUDUNO

3 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell art. 49 del D.lgs. 267 del ; Il Presidente pone ai voti l argomento in discussione; A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; per la narrativa che precede DELIBERA 1. di approvare il regolamento relativo agli affidi ed accoglienze familiari, proposto dall Ambito Territoriale di Grumello del Monte, costituito da n. 16 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet ufficiale del Comune di Chiuduno oltre all Albo Pretorio con le formalità previste dall art. 72 comma 6, dello Statuto Comunale vigente; 3. di dare atto che il presente Regolamento, ai sensi dell art. 72 comma 6 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione, ovvero dopo la esecutività del presente atto deliberativo e la successiva pubblicazione del regolamento stesso per altri 15 giorni all albo comunale; 4. di dare atto che l Ufficio preposto ha espresso il parere di cui al D.Lgs 267/2000, art. 49 comma 1; 5. con separata votazione ed a voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del COMUNE DI CHIUDUNO

4 ======================================== SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI ======================================== OGGETTO: Parere Art comma 1 D.Lgs. 267/2000. Io sottoscritto Soggetti Rag. Livio, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali; E S P R I M E PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi dell Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SOGGETTI LIVIO ========================================= SETTORE ECONOMICO CONTABILE - TRIBUTI ========================================= OGGETTO: Parere Art comma 1 D.Lgs. 267/2000. Il sottoscritto Polini Rag. Antonio, Ragioniere in servizio di ruolo presso il Comune di Chiuduno Cat. D Posizione Economica D4; Visto l Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la Legge nr. 265/99; E S P R I M E PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnico Contabile. IL RAGIONIERE COMUNALE F.to POLINI RAG. ANTONIO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del COMUNE DI CHIUDUNO

5 REGOLAMENTO AFFIDI E ACCOGLIENZE FAMILIARI 1

6 Premessa I Comuni dell Ambito Territoriale di Grumello del Monte hanno optato per una gestione associata dell Ufficio Minori e Famiglie (UMF), come da apposita convenzione. L intervento dell affido familiare e dei cosiddetti patti educativi, oggetto del presente regolamento, rientra tra i servizi che si possono attivare in forma integrata tra l Ufficio Minori e Famiglie ed il Comune di residenza del minore interessato, che collaborano in ogni fase del progetto ciascuno in base alle proprie competenze. Le funzioni inerenti all affido dal punto di vista giuridico-amministrativo ed economico sono in capo al Comune di residenza degli esercenti la potestà secondo la normativa vigente e in linea con le indicazioni regionali in merito, mentre dal punto di vista tecnico-professionale sono in capo all Ufficio Minori e Famiglie dell Ambito. Art. 1 Definizione L affido familiare è regolamentato dalle Legge 4 Maggio 1983 n.184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori modificata dalla Legge 28 Marzo 2001 n.149 Modifiche alla Legge 4 Maggio 1983 n.184. E un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari, in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico del minore stesso. L affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha provocato l allontanamento. Pertanto esso si pone sia come strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazioni di crisi già manifesta. Concretamente si realizza attraverso l inserimento del minore in un nucleo affidatario, o presso una persona singola, o in un ambiente comunitario che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell Autorità giudiziaria competente. L affido familiare ha lo scopo di rispondere al diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell ambito di una famiglia [ ], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [ ] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione (Legge 149/01, art. 1, comma 4 e 5 ). Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in grave difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e, per quanto possibile, al recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d origine. Art. 2 Tipologie di affido familiare L intervento di affido familiare secondo la normativa vigente può essere: a) secondo la status giuridico: Consensuale: disposto dal Sindaco del Comune di residenza del minore, su proposta dell Ufficio Minori e Famiglie, previo consenso scritto manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà. L Amministrazione Comunale invia tale provvedimento al Giudice Tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo. Ai sensi della recente normativa sull affido tale provvedimento non può superare la durata di 24 mesi, salvo proroga disposta dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell affido dovesse arrecare pregiudizio al minore; Non consensuale: disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dell UMF per darne esecuzione; 2

7 b) secondo l intensità del bisogno: a tempo pieno quando il bambino vive stabilmente con gli affidatari; diurno quando il bambino viene accolto solo in orario diurno (pernottamento escluso); a tempo parziale quando il minore trascorre in famiglia affidataria solo un periodo limitato di tempo, definito dall UMF con gli affidatari; in pronta accoglienza: consente di collocare in una famiglia un bambino in situazione di rischio o pregiudizio per il quale sia necessaria una misura urgente di protezione. Ha durata di tempo limitata, in attesa che si formuli un progetto a più lunga scadenza. c) secondo le tipologie di collocazione: etero familiare: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il quarto grado, intrafamiliare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il quarto grado. Il progetto di affido conta, nel limite del possibile, sulla risorsa costituita dalle famiglie del nostro territorio che afferiscono al Gruppo Famiglie di Ambito. Nel caso in cui in questo gruppo non ci sia una famiglia adeguata per un minore in situazione di disagio con necessità di essere temporaneamente allontanato dalla propria famiglia d origine, l UMF si può rivolgere a Reti e Associazioni familiari nell individuazione di una risorsa familiare idonea, al fine di perseguire congiuntamente, nel rispetto dei ruoli di ognuno, il benessere del minore da accogliere. Tale affidamento alle Reti familiari avrà caratteristiche diverse dall affidamento ad una delle famiglie afferenti al gruppo di Ambito, normato dal presente regolamento, e seguirà un suo iter specifico. Art. 3 Patti Educativi Da alcuni anni sul territorio dell Ambito si stanno attivando forme di collaborazione da parte di famiglie accoglienti verso minori in difficoltà. Tali tipologie di accoglienza prevedono la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Il patto educativo non scaturisce da nessun dispositivo dell Autorità Giudiziaria e richiede un consenso formale sottoscritto sia dalla famiglia di origine che dalla famiglia ospitante attraverso un apposito modulo redatto dall Ufficio Minori e Famiglie. Art. 4 Minori stranieri non accompagnati Per quanto concerne lo specifico dell affidamento di minori stranieri non accompagnati, si fa riferimento al documento del 14 maggio 2012 sottoscritto tra Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, Questura di Bergamo, Tribunale per i minorenni di Brescia, Giudice Tutelare di Bergamo, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e Assemblee distrettuali dei Sindaci Ambiti Territoriali. Art. 5 Destinatari Destinatari dell affido familiare sono i minori in grave difficoltà, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari in grado di rispondere alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali. 3

8 Art. 6 Diritti del minore Nella realizzazione e nell attivazione del progetto il minore ha diritto a: essere ascoltato, adeguatamente preparato ed informato (compatibilmente all età) relativamente alle motivazioni ed alle modalità di attuazione del progetto di affido; essere sostenuto con opportuni interventi pedagogici e psicologici durante tutto il percorso. mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine (qualora non sia un affido protetto); continuare ad avere rapporti con la famiglia affidataria, anche al termine dell affido, qualora non vi siano controindicazioni; nel caso di affido giudiziale, recarsi in Tribunale ed essere sentito dal giudice. Art. 7 Diritti e doveri della famiglia affidataria Gli affidatari vengono individuati fra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l èquipe psico-sociale dell UMF abbia accertato la presenza di alcuni requisiti necessari per poter realizzare l accoglienza del minore quali: conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell affido e dell inesistenza di prospettive adottive; disponibilità ad assicurare al minore un sistema di rapporti affettivi ed educativi che favoriscano la sua maturazione; disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi competenti. Oltre ai requisiti sopra riportati e validi per ogni famiglia affidataria, all interno di ogni specifico progetto di affido va inoltre valutato il miglior abbinamento possibile tra la famiglia affidataria e il minore. Nell attivazione e nella realizzazione del progetto di affido, la famiglia affidataria sarà preparata, attraverso un adeguato percorso formativo, sulle finalità dell affido in generale; sarà inoltre informata sugli aspetti dello specifico progetto che le viene proposto e opportunamente sostenuta individualmente e/o attraverso il gruppo durante tutte le fasi del progetto di affido. Come previsto dalla legge l affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale, in relazione agli ordinari rapporti con l istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. La famiglia affidataria si impegna a: provvedere alla cura, al mantenimento, all educazione e all istruzione del minore in affido, in collaborazione con i servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori, garantendo le condizioni ambientali, relazionali e affettive utili a consentire un adeguato sviluppo psico-fisico dello stesso; favorire rapporti proficui tra il minore e la sua famiglia naturale secondo le indicazioni dei Servizi Sociali; assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia; prendere, in caso di assoluta urgenza, i necessari provvedimenti sanitari dandone immediata comunicazioni ai genitori e agli operatori psico-sociali di riferimento; evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale. Nel caso di affido consensuale, gli impegni sopraelencati vengono sottoscritti dagli affidatari su apposito modulo. In caso di affido non consensuale, sarà l UMF a valutare l opportunità di far sottoscrivere il modulo predisposto alla famiglia affidataria. Alle famiglie affidatarie è corrisposto dal Comune un contributo mensile come meglio tipizzato all art.13 del presente Regolamento. 4

9 Agli affidatari viene rilasciata la certificazione attestante l avvenuto collocamento del minore presso di loro, necessaria ad esercitare i propri diritti di affidatari e a godere dei benefici fiscali ed assistenziali connessi all affido. Art. 8 Diritti e doveri della famiglia di origine Nella attivazione e realizzazione del progetto di affido, la famiglia di origine sarà informata sulle finalità dell affido ed, in particolare, sulla specificità del progetto relativo alla propria situazione familiare, al percorso di aiuto definito per tentare di superare i problemi individuali o familiari che hanno determinato la necessità dell affido e sulle modalità di mantenimento dei rapporti con il proprio figlio. La famiglia d origine si impegna a: mantenere rapporti con l èquipe psico-sociale di riferimento; rispettare modalità, luoghi, tempi degli incontri con il minore, preventivamente concordati con gli operatori nel rispetto delle esigenze del bambino e di eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; collaborare con la famiglia affidataria nell interesse del minore, seguendo le indicazioni fornite; contribuire alle spese relative al mantenimento del minore; favorire il rientro del minore in famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento. Gli impegni sopraelencati vengono sempre sottoscritti dalla famiglia di origine su appositi moduli, in caso di affido consensuale. In caso di affido non consensuale, sarà l UMF a valutare l opportunità di far sottoscrivere il modulo predisposto alla famiglia d origine. Art. 9 Doveri e compiti dell Ufficio Minori e Famiglie L Affido familiare è realizzato dagli operatori dell Ufficio Minori e Famiglie che si avvale delle figure professionali dell Assistente Sociale, dello Psicologo e dell Educatore, al fine di: valutare la situazione di rischio del minore e predisporre il progetto di affido specificando gli obiettivi, la durata dell intervento e gli impegni assunti dal Servizio e dalle famiglie; assicurare al minore nelle varie fasi dell affido la cura e il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia di origine, considerando le eventuali prescrizioni dell Autorità Giudiziaria; formulare un progetto rivolto alla famiglia di origine per attuare interventi di sostegno e di cura al fine di favorire il rientro del minore presso la stessa; seguire l evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia d origine, il minore, la famiglia affidataria; attuare verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto di affido; relazionare all Autorità Giudiziaria e al Comune sull andamento dell affido secondo le scadenze prestabilite; riferire all Amministrazione Comunale ogniqualvolta sia necessario e aggiornare la stessa sull evolversi dell affido in atto, inviando documentazione relativa; promuovere e diffondere, in concerto con le Amministrazioni Comunali, le Associazioni di Volontariato ed il Privato Sociale, iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una cultura dell accoglienza e dell affido sul territorio; provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione delle famiglie, coppie o singole persone che si rendono disponibili all affido; 5

10 sostenere gli affidatari durante il periodo di affido, garantendo gli opportuni interventi psicosociali e attivando iniziative di auto mutuo aiuto; provvedere, in caso di avvio di patti educativi, all attivazione di apposita polizza assicurativa Art. 10 Doveri e compiti dei comuni L Amministrazione Comunale, una volta condiviso il progetto di affido, provvede a: predisporre il provvedimento di affidamento familiare consensuale; corrispondere regolarmente alla famiglia affidataria il contributo economico pattuito, secondo quanto tipizzato all art. 13 del presente regolamento Più in generale l Amministrazione Comunale collabora con l UMF per promuovere la cultura dell accoglienza all interno dei propri territori, attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale e tramite iniziative di sensibilizzazione ad hoc. Art.11 Copertura assicurativa I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono coperti da apposita polizza assicurativa Regionale per i servizi socio-assistenziali come previsto dall art.13 della Legge Regionale del 7 gennaio 1986, n.1 Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia e successivi provvedimenti regionali (l.r. 23/99, l.r. 34/04, l.r. 3/2008). Art. 12 Conclusione dell affido L affido familiare si conclude quando: la famiglia di origine ha superato le difficoltà che lo hanno determinato; la sua continuazione non è più nell interesse del minore; il minore affidato ha raggiunto la maggiore età o ha terminato il prosieguo amministrativo ( anni 21); viene definito dall Autorità Minorile che lo aveva disposto nel caso di affido consensuale viene revocato il consenso da parte della famiglia di origine. Gli operatori psico-sociali che hanno seguito l evoluzione dell affido informano tutti i soggetti coinvolti (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria, Amministrazione Comunale, Autorità Giudiziaria Minorile), condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso. A tale scopo essi: attivano tutti gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria nel realizzare positivamente il rientro; organizzano, successivamente e per il tempo necessario, momenti di incontro con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, allo scopo di accompagnare il ritorno del bambino nella sua realtà di origine. Il prosieguo amministrativo viene disposto dall Autorità Giudiziaria, termina al compimento dei 21 anni prevede la predisposizione di un progetto educativo individualizzato con percorsi di accompagnamento al lavoro o di prosecuzione dell iter scolastico. In questo caso gli affidatari possono essere ancora sostenuti dagli operatori dell UMF e, se ritenuto opportuno, continuare a percepire il contributo economico per l affido. 6

11 Art. 13 Sostegno economico I comuni dell Ambito territoriale di Grumello del Monte, in base alla residenza degli esercenti la potestà del minore e in linea con le disposizioni regionali in merito, si impegnano a riconoscere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile per l accoglienza del minore secondo le seguenti modalità: a. Affido consensuale e giudiziale a parenti: non viene riconosciuto nessun contributo; eventuali situazioni di difficoltà economica della famiglia affidataria potranno essere oggetto di contributo previa valutazione dell UMF e consenso del Comune interessato; b. affido consensuale e giudiziale eterofamiliare: viene riconosciuto un contributo mensile, finalizzato alle spese di mantenimento del minore il cui importo sarà differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale e un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie previa valutazione da parte dell UMF e consenso del Comune interessato. Il contributo economico viene definito annualmente dall Assemblea dei Sindaci e i Comuni dell Ambito si impegnano ad applicarlo. I Comuni, tenendo presente quanto disposto dai propri regolamenti comunali e previa valutazione da parte dell UMF e del Servizio Sociale comunale della fragilità della famiglia d origine del minore e delle caratteristiche della situazione, valuteranno la compartecipazione degli esercenti la potestà. Art. 14 Trattamento dati personali Il trattamento dei dati personali relativi alle procedure dell affido e dei relativi provvedimenti conseguenti è svolto nel rispetto del Dlgs 196/2003 e del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del comune in qualità di titolare del trattamento dei dati. Art. 15 Norme finali Il presente regolamento sostituisce, dalla data di entrata in vigore, tutti i precedenti regolamenti relativi all affido familiare, compresi quelli relativi ai contributi economici che riguardano l affido. Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 gennaio 2013 e si applica anche agli interventi di affido familiare in atto. 7

12 Il Presidente F.to CAGLIONI GIANLUIGI Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale F.to FINAZZI ANNAMARIA F.to TURCO DOTT. GUGLIELMO REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.lvo 267/2000) Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell art. 124, primo comma, del D.lvo 267/2000, è stata affissa in copia all'albo Pretorio di questo Comune il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal al giorno Addì, Il Segretario Comunale F.to TURCO DOTT. GUGLIELMO COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125, D.lvo 267/2000) Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all affissione all Albo, viene trasmesso l elenco ai Capigruppo Consiliari. La delibera è a disposizione nella sala consiliare. Addi, Il Segretario Comunale F.to TURCO DOTT. GUGLIELMO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134, comma 3, D.lvo 267/2000) Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell art. 134 del D.lvo 267/2000. Addi, Il Segretario Comunale... Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo Addì, Il Segretario Comunale TURCO DOTT. GUGLIELMO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del COMUNE DI CHIUDUNO

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