Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli autonomi
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1 REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale Gruppo Consiliare VERDI per l Unione Consiglio regionale della Toscana Testo sostitutivo Proposta di Legge n. 11 Prot. n. 8783/2.6 del Prot. Firenze 7 luglio 05 Oggetto : Testo sostitutivo Proposta di Legge n.11 Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli autonomi Testo sostitutivo Lupi - Roggiolani FIRENZE - PALAZZO PANCIATICHI - VIA CAVOUR,2 - TEL. 055/ verdi@consiglio.regione.toscana.it
2 SOMMARIO CAPO I Disposizioni generali Art. 1 - Art. 2 - Finalità Ambito di applicazione CAPO II - Norme generali sull utilizzo di attrezzature di lavoro e di agenti nocivi Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Definizioni Uso delle attrezzature di lavoro Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro Esposizione ad agenti chimici CAPO III Dispositivi di protezione individuale in agricoltura Art. 7 - Art. 8 - Dispositivi di protezione individuale Criteri di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale CAPO IV Informazione, formazione ed assistenza Art. 9 - Attività di informazione, formazione e assistenza CAPO V Tutela e prevenzione in relazione alla specificità femminile Art Art Formazione, informazione e assistenza Osservatori decentrati dei rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva CAPO VI Vigilanza, sanzioni, norme premiali e incentivanti Art Art Art Vigilanza ed accertamento delle infrazioni Collaborazioni nell ambito delle attività di prevenzione Accesso ai dati
3 Art Art Art Sanzioni Norme premiali Contributi regionali per la sicurezza in agricoltura CAPO VII Disposizioni finanziari e finali Art Clausola valutativa Art Norma finanziaria
4 CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità 1. La Regione, consapevole dell importante ruolo economico, sociale e culturale rivestito dalle attività agro-forestali, esercitate tanto in forma d impresa che in maniera autonoma, e dei rischi connessi a tali attività, nell intento di contribuire a rendere l esercizio di tali attività sempre più sicuro sotto il profilo della salute e della sicurezza, promuove con la presente legge la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per coloro che esercitano attività lavorativa autonoma nel comparto agricolo-forestale, nonché per coloro che praticano non professionalmente attività agricole. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano a tutte le attività inerenti l agricoltura in generale, come le coltivazioni del fondo di qualsiasi tipo, temporanee e permanenti, la olivicoltura, viticoltura, la selvicoltura, l ortofloricoltura, l allevamento ed il governo degli animali. 2. Le norme della presente legge si applicano a: a) i proprietari del fondo, che siano imprenditori agricoli o coltivatori diretti; b) gli affittuari, i coloni ed i mezzadri e tutti coloro che esercitano l impresa agricola in base ad un contratto agrario; c) i familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e b) che collaborano alla conduzione dell impresa agricola d) in genere a tutti i lavoratori autonomi del comparto; e) a tutti coloro che esercitano non professionalmente attività agricole. CAPO II Norme generali sull utilizzo di attrezzature di lavoro e di agenti nocivi Art. 3 Definizioni 1. Agli effetti della presente legge s intende per:
5 a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di un attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) macchine agricole e forestali: 1) Macchine motrici: gommate o cingolate; 2) Macchine operatrici: portate, trainate e semiportate; 3) Macchine semoventi; 4) Attrezzature manuali; 5) Macchine a punto fisso; d) componente di sicurezza: un componente costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte; e) agenti chimici: sostanze chimiche utilizzate in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture (prodotti fitosanitari). Art. 4 Uso delle attrezzature di lavoro 1. I soggetti di cui all articolo 2, comma 2, si prendono cura della propria sicurezza e della propria salute ed in particolare: a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformità alle istruzioni d uso fornite dai fabbricanti tutte le attrezzature di lavoro, nonché i relativi componenti di sicurezza; b) evitano le modifiche e l impiego delle attrezzature di lavoro per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte; c) utilizzano in modo appropriato i componenti di sicurezza, di segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli; d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; e) si sottopongono ai controlli previsti dalla presente legge.
6 Art. 5 Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro 1. I soggetti di cui all articolo 2 comma 2 utilizzano attrezzature di lavoro rispondenti ai requisiti di igiene e sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quindi idonee sia ai fini della sicurezza e della salute che al lavoro da svolgere. Art. 6 Esposizione ad agenti chimici 1. Gli agenti chimici di cui all articolo 3, comma 1, lettera e), impiegati in agricoltura sono depositati in locali appositi, opportunamente segnalati con cartelli di sicurezza e comunque sono conservati separatamente dagli alimenti, sia di uso umano che animale. 2. I prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi sono conservati separatamente dagli altri che non riportano tali indicazioni, anche utilizzando contenitori idonei, comunque chiusi a chiave. 3. Nella manipolazione e nell impiego di agenti chimici i soggetti di cui all articolo 2, comma 2, rispettano tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e comunque attivano tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi. 4. I soggetti di cui all articolo 2, comma 2, durante la manipolazione e l impiego di agenti chimici evitano l assunzione di cibi e bevande e, ad operazioni concluse, si lavano accuratamente e cambiano gli indumenti da lavoro utilizzati. 5. I soggetti di cui all articolo 2, comma 2, durante la manipolazione e l impiego di agenti chimici e, successivamente, durante il periodo in cui essi mantengono la loro nocività, fanno uso degli idonei dispositivi di protezione individuali di cui al Capo III. CAPO III Dispositivi di protezione individuale in agricoltura Art. 7 Dispositivi di protezione individuale
7 1. Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono tutti quei dispositivi che hanno la funzione di salvaguardare la persona che ne fa uso da rischi per la propria salute e sicurezza. In particolare: a) indumenti, quali tute, guanti, stivali, cappelli e cappucci con copricollo; b) mezzi di protezione delle vie respiratorie quali semi-maschere, maschere a facciale intero, caschi protettivi; c) filtri per polveri, per aerosol, gas e nebbie, misti. 2. Per i requisiti dei DPI si applicano le norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale) e successive modifiche. Art. 8 Criteri di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 1. I DPI sono usati e mantenuti conformemente alle istruzioni del fabbricante. 2. I DPI sono individuali e non possono essere usati da più persone. 3. E vietato indossare i dispositivi di protezione individuale utilizzati per la difesa da agenti chimici e contaminati, in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni che ne hanno richiesto l utilizzo. 4. I soggetti di cui all articolo 2, comma 2, assicurano l efficienza dei DPI anche mediante la loro costante manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. CAPO IV Informazione, formazione ed assistenza Art. 9 Attività di informazione, formazione ed assistenza 1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, la Regione promuove, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e l Agenzia regionale per lo sviluppo e l innovazione agro-forestale (ARSIA) iniziative di informazione, formazione e aggiornamento sulle materie attinenti alla sicurezza e salute dei lavoratori agricoli autonomi.
8 2. Le iniziative hanno come oggetto le attività di cui all articolo 2, comma 1, e sono rivolte ai soggetti di cui all articolo 2, comma 2. In particolare esse vertono sulle seguenti materie: a) disposizioni normative in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al comparto agricolo-forestale; b) corretto uso delle macchine agricole; c) tecniche fondamentali per la verifica di sicurezza delle macchine agricole e forestali; d) conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all articolo 3, comma 1, lettera e) e sul loro corretto uso, sia nella fase di manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo; e) pratiche di comportamento quotidiano, come la separazione tra i luoghi e gli ambienti di lavoro e quelli di vita, che favoriscano una efficace prevenzione dei rischi e la promozione della salute. 3. L ARSIA fornisce inoltre assistenza nei seguenti casi: a) rinnovo di una parte o di tutto il parco macchine dell azienda, con riguardo alla sicurezza delle macchine agricole e forestali e al loro corretto impiego; b) verifica, a richiesta dei soggetti di cui all articolo 2, comma 2, lettera e), dei requisiti di sicurezza delle macchine agricole e forestali possedute e del loro corretto funzionamento; c) sperimentazione di tecnologie innovative. 4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e l ARSIA possono avvalersi della Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) e dei soggetti pubblici e privati operanti nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli. 5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL possono inoltre prevedere intese con l INAIL e l ISPESL. CAPO V Tutela e prevenzione in relazione alla specificità femminile Art. 10 Formazione, informazione e assistenza 1. Nell ambito delle attività di formazione, informazione e assistenza previste dalla presente legge, particolare attenzione è rivolta a quelle relative alla specificità femminile. 2. Le iniziative di informazione, formazione e assistenza del personale femminile hanno come oggetto, oltre alle materie indicate all articolo 9, comma 2, anche i rischi del lavoro agricolo e delle attività domestiche svolte in ambiente agricolo. 3. Per lo svolgimento dell attività di cui al comma 2 i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e l ARSIA possono avvalersi dei consultori ostetrico-ginecologici.
9 Art. 11 Osservatori decentrati dei rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva 1. Ciascuna Azienda sanitaria locale istituisce l osservatorio decentrato dei rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva. 2. La Giunta regionale, in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, in collaborazione con i consultori ostetrico-ginecologici, predispone una scheda per la rilevazione dei rischi, mirata alle particolari caratteristiche dell'attività lavorativa ed ai peculiari connotati sociali e produttivi del territorio. 3. I dati rilevati sono inviati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL alla Giunta regionale, per la definizione, in coordinamento con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL, di programmi comuni sui rischi specifici e la predisposizione, in collaborazione o tramite l ARSIA, di campagne formative ed informative a livello regionale. CAPO VI Vigilanza, sanzioni, norme premiali e incentivanti Art. 12 Vigilanza ed accertamento delle infrazioni 1. La vigilanza sull applicazione delle norme della presente legge e l accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle Aziende USL che le esercitano tramite i Dipartimenti di prevenzione. Art. 13 Collaborazioni nell ambito delle attività di prevenzione 1. Le Aziende USL, nell'espletamento delle loro funzioni, possono avvalersi del supporto tecnico degli Enti regionali, universitari e degli organismi di studio, ricerca e prevenzione operanti a livello regionale e nazionale. Art. 14 Accesso ai dati 1. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL hanno accesso ai dati utili per le attività di prevenzione in possesso degli enti economici agricoli, dell Agenzia
10 regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) nonché di ogni altro ufficio o ente pubblico, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti. Art. 15 Sanzioni 1. Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro L autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative ed ad introitare i proventi derivanti dall applicazione della presente legge è la Regione. 3. Per l applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Art. 16 Norme premiali 1. L autorità incaricata del controllo, prima dell applicazione delle sanzioni amministrative, deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, concedendo un termine congruo per adeguarsi comunque non superiore a 6 mesi. 2. Alla scadenza del termine assegnato, in caso di adeguamento alle prescrizioni, la sanzione non viene applicata. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, si procede all applicazione delle sanzioni di cui all articolo 15 comma 1. Art. 17 Contributi regionali 1. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela del lavoro in agricoltura la Regione concede contributi per l adeguamento delle attrezzature alla tecnologia di sicurezza e per l adozione delle misure di cui alla presente legge. 2. I fondi necessari sono reperiti all interno degli strumenti di sostegno al settore agricolo, finanziati con fondi regionali o comunitari. 3. La Giunta regionale, nell ambito della programmazione complessiva per il settore agricolo, individua le priorità relative alle tipologie di investimento oggetto di sostegno e alle categorie dei beneficiari. CAPO VII Disposizioni finanziarie e finali
11 Art. 18 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge, quantificabili, per l esercizio finanziario 2005, in euro ,00 si provvede con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 262 Azioni programmate di cui al piano sanitario regionale Spese correnti del bilancio di previsione Per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio. Art. 19 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale dell attuazione della presente legge e dei risultati da essa conseguiti in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per i lavoratori agricoli autonomi nonché per coloro che praticano attività agricole non professionalmente. 2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal secondo anno di attuazione del primo Piano regionale per la sicurezza in agricoltura previsto dall articolo 17, entro il primo semestre di ciascun biennio, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo sulle priorità individuate e le azioni finanziate per conseguire gli obiettivi della legge, comprendente in particolare dati ed informazioni attinenti: a) alle attività di informazione, formazione e aggiornamento sulle materie attinenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori agricoli autonomi di cui agli articoli 9 e 10; b) alle attività di assistenza di cui all articolo 9, comma 3 svolte dall Arsia; c) ai dati di cui all articolo11, comma 2, rilevati dagli osservatori decentrati dei rischi per la gravidanza e la salute riproduttiva ed ai programmi e alle campagne formative e informative conseguentemente promossi; d) ai contributi concessi per l adeguamento delle attrezzature alla tecnologia di sicurezza; e) ai controlli effettuati, alle infrazioni contestate e alle sanzioni applicate; f) agli infortuni rilevati nel settore. 3. La commissione consiliare competente, qualora lo ritenga opportuno, e utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, può integrare la valutazione dei risultati conseguiti dalla legge acquisendo i contributi degli esperti e dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore relativi all efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti. 4. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l esame.
12 Mario Lupi Fabio Roggiolani
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