TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

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1 TRIBUNALE CIVILE DI LECCE RELAZIONE DELL ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ex art. 14 ter, comma 3, legge n. 3/2012 in ordine alla PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI formulata da GARZIA ANNA MARIA (2551/2017 V.G.) I N D I C E 1. Premessa pag Situazione debitoria pag Cause dell indebitamento, incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, diligenza del debitore pag Resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni pag Completezza e attendibilità della documentazione depositata pag Sintesi del Piano di Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter pag Rappresentazione finale della proposta di liquidazione pag. 10 1

2 1. PREMESSA Il sottoscritto dott. Giuseppe Greco, iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Lecce al n. 2667, con studio in Novoli alla via Moline, n. 45, con provvedimento del 09/11/2017 è stato incaricato dalla S.V.I., nella Sua qualità di Presidente della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, di svolgere i compiti e le funzioni dell Organismo di Composizione della Crisi in ordine alla richiesta formulata dalla ricorrente sig.ra GARZIA Anna Maria, inizialmente nella forma dell accordo di composizione della crisi ex art. 9, comma 2 e art. 7, comma 1 e successivamente convertita, in virtù della situazione finanziaria della ricorrente, in una procedura di liquidazione ex art. 14-ter. La sig.ra GARZIA Anna Maria (cf: GRZNMR65T51H147O), è nata a Racale l 11/12/1965, è nubile e risiede presso una dimora di proprietà dei propri genitori, sita in Alliste alla zona Porto Rosai n. 4 (allegato 1). La ricorrente non è al momento titolare di alcun contratto di lavoro; non è inoltre proprietaria di alcun bene immobile o mobile registrato (allegato 2). Risulta essere titolare di alcuni beni mobili (arredi obsoleti) inventariati in data 12/06/2013, nell ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso il domicilio genitoriale ove la ricorrente dimora tuttora. La sig.ra Grazia è assistita nelle fasi del presente istituto dal professionista di fiducia avv. Luigi Paolo Giungato. * * * Il sottoscritto professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 2

3 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta: a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni d incompatibilità per l espletamento dell incarico; b) che non si trova in situazioni di conflitto d interesse; c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto della ricorrente. Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè il ricorrente: Ø risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge; pertanto il ricorrente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente ; Ø non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012; Ø non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); Ø non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione e/o risoluzione di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012. Il Piano di Liquidazione del patrimonio risulta corredato da tutta la documentazione richiesta dall art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente al ricorso risultano agli atti e/o sono stati acquisiti direttamente dalla ricorrente: Ø elenco dei creditori con l indicazione delle somme dovute; 3

4 Ø elenco dei beni mobili non registrati di proprietà della ricorrente per un valore totale di euro 2.950,00 (allegato 3); Ø dichiarazione relative all assenza (la ricorrente non percepisce alcun reddito da svariati anni) delle dichiarazioni dei redditi (allegato 4); Ø certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Alliste (cfr. allegato 1). Dagli accertamenti eseguiti non risulta che la ricorrente abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni (cfr. allegato 2). Non risultano beni mobili registrati intestati alla ricorrente, come risulta da visura eseguita presso gli uffici del PRA (allegato 5). Non risultano beni immobili (terreni e/o fabbricati) intestati alla ricorrente, come risulta dalla documentazione allegata (cfr. allegato 2). A completamento di ogni adempimento richiesto e dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 comma 2, 7 comma 1, 15 comma 6 della l. n. 3/2012, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire anche sui seguenti temi: a) cause dell indebitamento, diligenza della debitrice nell assumere obbligazioni e incapacità di adempiere le obbligazioni assunte; b) solvibilità della ricorrente negli ultimi 5 anni; c) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente. Si rappresenta infine che lo scrivente ha provveduto ad inviare la presente relazione, a mezzo pec, ai comuni di Alliste e Racale, all Agenzia delle Entrate - Riscossione e all Agenzia delle Entrate di Lecce (allegato 6). 4

5 2. SITUAZIONE DEBITORIA Le obbligazioni assunte dalla sig.ra GARZIA, salvo errori od omissioni da accertare in corso di procedura, ammontano a complessivi euro ,16. Nella fattispecie, trattasi di: ü euro ,64 derivanti da due sentenze (n. 3021/2012 e n. 688/2013) del Tribunale di Lecce in favore del sig. RIZZO Secondino (allegato 7) al netto di quanto già versato dalla ricorrente in data 19/04/2018 (allegato 8). A garanzia del credito è stata avviata una procedura esecutiva mobiliare (Tribunale di Lecce n. 2952/2013) nell ambito della quale sono stati pignorati alcuni beni mobili (arredi) di proprietà della debitrice (cfr. allegato 3). Le somme godono quindi di un privilegio mobiliare limitatamente a quanto si ricaverà dalla vendita dei beni mobili oggetto di pignoramento, per le residue somme non vi è alcun tipo di privilegio in quanto la natura delle stesse è chirografaria; ü euro 310,47 quali spese derivanti dalla citata procedura esecutiva mobiliare promossa dal sig. RIZZO Secondino (Tribunale di Lecce n. 2952/2013) (allegato 9). Trattasi di beni mobili di modestissimo valore inventariati presso il domicilio della ricorrente. Tali crediti devono essere pagati in prededuzione limitatamente alle somme ricavate dalla vendita dei beni mobili oggetto del pignoramento; ü euro ,94 per debiti di varia natura (imposte, iva, contributi ecc.) richieste dall ente riscossore Agenzia delle Entrate Riscossione (allegato 10). Il ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriori carichi pendenti. Anche su richiesta dello scrivente, ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno di quanto afferito (estratti 5

6 agenzia delle entrate, comunali ecc.). Tutta la debitoria è praticamente riferibile ai primi anni del La sig. GARZIA, successivamente alla chiusura della procedura di fallimento della propria ditta, non ha più svolto infatti alcuna attività. A termine della procedura di fallimento non è mai stato chiesto di accedere al beneficio dell esdebitazione, motivo per cui tutta la debitoria è rimasta in capo alla ricorrente. 3. CAUSE DELL INDEBITAMENTO, INCAPACITA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE, DILIGENZA DEL DEBITORE L esame della documentazione depositata dal ricorrente unitamente a quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni recuperate durante le riunioni tenutesi, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell indebitamento. Negli anni novanta dello scorso secolo la ricorrente ha intrapreso un attività commerciale che a causa di varie vicissitudini di natura economica e complice la crisi di tutto il settore commerciale, nel corso del 2003, è sfociata in una procedura fallimentare. A fronte della chiusura di tale procedura concorsuale è quindi residuata la debitoria, nei confronti dell Erario, ad oggi esistente. Il debito sorto dalle vicende giudiziarie intercorse con il sig. RIZZO Secondino, per quanto affermato dalla stessa sig.ra GARZIA, affonda invece le proprie radici in un prestito concesso dal sig. RIZZO alla ricorrente, nel tempo in cui tra i due vi era una relazione sentimentale, oggi terminata. Tali burrascosi trascorsi hanno quindi lasciato la ricorrente in una situazione alquanto precaria che non è sfociata in una situazione di totale indigenza soltanto grazie all intervento economico dei genitori della ricorrente, entrambi titolari di una, se pur modesta, rendita legato alla pensione sociale INPS. 6

7 Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente sig.ra GARZIA Anna Maria versa quindi in una palese situazione di sovraindebitamento, come definita dall art. 6 legge n. 3/2012, in quanto, non producendo alcun reddito e non essendo titolare di alcun bene, è solo gravata da una ingente debitoria. La sig.ra GARZIA, sempre attiva nella ricerca di un posto di lavoro dipendente nel settore del commercio, è quindi tuttora economicamente sostenuta dai propri genitori. 4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA DELLA RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI La sig.ra GARZIA risulta essere ormai inattiva dal punto di vista commerciale e imprenditoriale dal fallimento della propria ditta avvenuto nell ormai lontano 2003 (procedura conclusasi nell anno 2005). La situazione lavorativa da tale data non è migliorata e non si è stabilizzata, la ricorrente ha infatti avuto modo di svolgere solo dei lavori saltuari grazie ai quali, tuttavia, è riuscita ad onorare, se pur parzialmente, alcuni dei suoi debiti. Nessun finanziamento risulta acceso, nessuna attività intrapresa, si è avuta solo un evoluzione fisiologica della debitoria a seguito dell aggiornamento degli interessi che hanno, comunque, determinato un incremento delle somme complessivamente dovute. Come peraltro confermato dalle stesse dichiarazioni fornite dalla ricorrente, non risulta che la stessa abbia compiuto atti dispositivi di alcuna natura. 7

8 5. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA Si fornisce, di seguito, l elenco della documentazione depositata a corredo della domanda nonché gli ulteriori documenti messi a disposizione dalla debitrice proponente e quelli ulteriori acquisiti dal sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi: certificato stato di famiglia rilasciato dal comune di Alliste; estratti catastali Entratel per terreni e fabbricati (tutti negativi); visura PRA (negativa); verbale pignoramento mobiliare; sentenza n. 3021/2012 giudizio c/ RIZZO Secondino; sentenza n. 688/2013 giudizio c/ RIZZO Secondino; estratto segnalazioni Banca d Italia - negativo (allegato 11); estratto Agenzia delle Entrate; Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi ha esaminato tutta la documentazione, che si ritiene completa ed attendibile, ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell art. 15, commi 6, della legge n. 3 del SINTESI DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14-TER La proposta di liquidazione formulata dalla ricorrente prevede: ü l alienazione dei beni mobili già oggetto di pignoramento e di esecuzione mobiliare. Tali beni (trattasi di arredi obsoleti di modesto valore) potranno essere alienati tramite procedura competitiva o, al fine di contenere le spese a tutela del creditore pignorante, anche sulla base di offerte d acquisto dirette; 8

9 ü il pagamento in favore di RIZZO Secondino del 11,45% del dovuto (euro 2.398,62). Il saldo verrà effettuato in n. 48 rate mensili di pari importo (euro 48,00). Tali versamenti sono garantiti dall immissione di nuova finanza da parte dei soggetti terzi sig. GARZIA Benito Quintino e sig.ra VENNERI Agata, rispettivamente padre e madre della ricorrente, entrambi titolari di pensioni INPS (allegato 11), che si rendono disponibili ad effettuare i citati pagamenti rilasciando apposita dichiarazione (allegato 12); ü il pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione Spa del 15,4% del dovuto (euro ,36). La liquidazione di tale somma verrà effettuata mediante il pagamento di n. 48 rate con cadenza mensile per un importo, per singola rata, pari ad 250,00. Anche tali versamenti sono garantiti dall immissione di nuova finanza da parte dei soggetti terzi sig. GARZIA Benito Quintino e sig.ra VENNERI Agata, (cfr. allegato 12); Di seguito si propone uno schema riassuntivo con specifica indicazione degli importi offerti ai creditori: Creditore Debito originario Percentuale di pagamento Importo finale RIZZO Secondino ,64 11,45% 2.398,62 Spese procedura esecutiva Agenzia delle Entrate Riscossione 310,47 100% 310, ,94 15,40% ,36 TOTALE ,45 Modalità pagamento di n. 48 rate mensili per un importo di euro 50,00 per singola rata pagamento da effettuarsi utilizzando il ricavato della vendita dei beni mobili non registrati (arredi) pagamento di n. 48 rate mensili per un importo di euro 250,00 per singola rata (oltre al compenso dell'occ per il quale è già stata versata la somma di euro 1.500,00) 9

10 7. RAPPRESENTAZIONE FINALE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE La ricorrente sig.ra GARZIA Anna Maria propone di saldare il proprio debito con le seguenti modalità: Creditore Debito originario Percentuale di pagamento Importo finale RIZZO Secondino ,64 11,45% 2.398,62 Spese procedura esecutiva Agenzia delle Entrate Riscossione 310,47 100% 310, ,94 15,40% ,36 TOTALE ,45 Modalità pagamento di n. 48 rate mensili per un importo di euro 50,00 per singola rata pagamento da effettuarsi utilizzando il ricavato della vendita dei beni mobili non registrati (arredi) pagamento di n. 48 rate mensili per un importo di euro 250,00 per singola rata (oltre al compenso dell'occ per il quale è già stata versata la somma di euro 1.500,00) I dati sono riportati consentono quindi di una percentuale di soddisfo: ü del 100% dei crediti maturati nell ambito dell esecuzione mobiliare; ü del 15,4% dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate Riscossione; ü del 11,45% per il creditore chirografario sig. RIZZO Secondino. Come noto la sig.ra GARZIA non dispone di alcuna fonte di reddito e di alcun bene immobile o mobile registrato. Risulta essere proprietaria esclusivamente di alcuni arredi, individuati presso la dimora genitoriale ove la ricorrente risiede, oggetto di liquidazione nell ambito della presente procedura. Oltre ai proventi derivanti dalla vendita dei citati beni mobili, garantiscono pertanto l esecuzione del piano i genitori della ricorrente, sigg.ri GARZIA Benito Quintino e sig.ra VENNERI Agata, entrambi titolari di pensione INPS per un totale mensile di circa euro 1.200,00. 10

11 In virtù della situazione patrimoniale (praticamente nulla) della ricorrente, questa proposta appare l unica soluzione percorribile dai creditori per il recupero delle loro somme e certifica la serietà dell intento della ricorrente di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui versa. Inoltre, in linea generale: ü la tempistica di rientro delle somme (48 rate) appare ragionevole dal momento che nessuno dei creditori potrebbe proporre azioni recuperatorie nel futuro prossimo; ü la percentuale di soddisfo (100% dei crediti legati alla procedura esecutiva mobiliare 15,4% per A.d.E. Riscossione 11,45% per RIZZO Secondino oltre a tutto quanto dovesse residuare dalla vendita dei beni mobili) appare conveniente tenuto conto che un credito vantato nei confronti di un soggetto nella situazione patrimoniale della ricorrente corrisponde, di fatto, ad una sicura posizione debitoria di sofferenza pluriennale. * * * * * Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 2, legge n. 3/2012, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi verificata la completezza della documentazione depositata con la domanda di adesione alla procedura da sovraindebitamento legge n. 3/2012; l attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche date pubbliche consultate dall OCC nell esercizio delle sue funzioni attribuite dall art. 15 legge n. 3/2012; 11

12 che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data odierna, che possano far ritenere che le ipotesi di realizzo non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l esecuzione dell accordo come proposto ai creditori; ATTESTA la ragionevole fattibilità della proposta di liquidazione sottoposta al vaglio del Tribunale di Lecce, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e, in ogni caso, di sicura convenienza per i creditori stante la situazione patrimoniale, praticamente nulla, in cui versa la ricorrente. Con Osservanza Novoli, 10 maggio 2018 l O.C.C. dott. Giuseppe Greco 12

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