REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

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1 1 R.G. n. 164/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Vincenzo Picaro Giudice Dr. Nicola Saracino Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. /07 R.G. promossa DA E. & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario P. R., nonché quest ultimo in proprio, rappresentati e difesi dall avv. F. C.; RICORRENTE CONTRO MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO E. & C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile P. R.; RESISTENTE Causa trattenuta in decisione all udienza del giorno relatore il dr. Stefano Scarafoni. OGGETTO: omologazione concordato fallimentare. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2 2 In data P. R., in proprio e n.q. di socio accomandatario della E. s.a.s. - dichiarati falliti con sentenza n. 30/03 di questo tribunale - proponeva ai creditori un concordato fallimentare alle seguenti condizioni: 1. pagamento delle spese di procedura e del compenso al curatore; 2. pagamento integrale dei creditori privilegiati; 3. pagamento integrale dei creditori chirografari e degli ulteriori creditori ammessi in via tardiva; 4. esecuzione dei pagamenti di cui ai capi 1, 2 e 3 entro tre mesi dalla data di omologazione del concordato; 5. cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento; 6. sospensione delle operazioni di liquidazione delle attività fallimentari, ivi compresa la vendita dell immobile. L onere del fabbisogno concordatario era assunto da B. A. che dichiarava di limitare la sua responsabilità ai soli creditori che avessero presentato domanda d ammissione al passivo, anche tardiva, e che vi fossero stati ammessi ed ai creditori che avessero proposta opposizione allo stato passivo che fosse stata accolta. Offriva, a garanzia dell adempimento dell onere concordatario, la somma di euro obbligandosi a liquidare la parte residua nei termini proposti. Dichiarava, il B., di assumere l onere concordatario a patto dell attribuzione in proprietà dei beni mobili inventariati e dell immobile acquisito alla procedura fallimentare. La proposta era sottoscritta dal P. R., in proprio e nella qualità, dall altro socio della E. s.a.s. il sig. I. F. e dal terzo assuntore B. A. Con decreto, emesso nella stessa data del deposito della proposta, il giudice delegato al fallimento disponeva la sospensione della liquidazione dell attivo e la

3 3 trasmissione della proposta al curatore del fallimento per rendere il suo parere ed acquisire quello del comitato dei creditori. Acquisito il parere favorevole del curatore del fallimento e del comitato dei creditori, il giudice delegato, con decreto del , ai sensi dell articolo 125 l.f. ordinava la comunicazione immediata della proposta ai creditori con l indicazione dei relativi pareri e, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, fissava il termine del per l espressione di eventuale dichiarazione di dissenso. All udienza del il giudice delegato, preso atto che non erano pervenute dichiarazioni di dissenso, dichiarava aperto il giudizio d omologazione. Nel detto giudizio si costituivano solo i proponenti che facevano presente che il terzo assuntore B. rinunciava alla richiesta d assegnazione in proprietà delle attività del fallimento. All udienza del i proponenti concludevano per l omologazione del concordato come da proposta con la sola esclusione della condizione dell attribuzione in proprietà di tutti i beni mobili ed immobili al B. A. e producevano atto sottoscritto da quest ultimo che rinunziava a detta attribuzione. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo è necessario evidenziare che l articolo 150 del d.lgs. n. 5/06, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, che detta la disciplina transitoria, stabilisce che le procedure di concordato fallimentare, pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. ( ), siano definite secondo la legge anteriore. La procedura di concordato fallimentare, oggetto del presente giudizio di omologazione, era già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06 (la proposta di concordato è stata depositata il ), sicché deve essere definita

4 4 secondo la legge fallimentare anteriormente vigente, ivi compreso il giudizio di omologazione che costituisce un unicum con la procedura di concordato, essendone il naturale sviluppo e la fisiologica conclusione, ed essendo i poteri del giudice, nel processo di omologazione, la naturale prosecuzione di quelli allo stesso attribuiti dall ordinamento nella procedura di concordato. Stante quanto sopra, all omologazione si deve procedere con sentenza e facendo applicazione della disposizione dell articolo 130 l.f. nella formulazione antecedente alla riforma apportata dal d.lgs. n. 5/06. Per quanto riguarda l osservanza delle prescrizioni di legge per l ammissione alla procedura e la validità della proposta, si deve rilevare che quest ultima è stata sottoscritta da tutti i soci della società E. s.a.s., così adempiendo al disposto dell articolo 152, comma 2, l.f., e da B. A. che si è obbligato ad adempiere all onere concordatario. Riguardo al B. A., la rinuncia all attribuzione in proprietà delle attività del fallimento ha determinato un cambiamento della sua posizione, che da assuntore si è trasformata in quella di garante. Legittima è la pattuizione della limitazione della garanzia del B. ai soli creditori che abbiano presentato domanda e siano ammessi allo stato passivo, mentre gli altri creditori della società fallita e del P. R. in proprio si potranno soddisfare nella percentuale concordataria solo nei confronti dei rispettivi debitori tornati in bonis. Quanto alla convenienza del concordato, è sufficiente rilevare che i proponenti hanno proposto il pagamento integrale dei crediti privilegiati, chirografari e delle spese di procedura, quindi non sussiste alcuna indicazione contraria all accoglimento della proposta, né potrebbe sussistere interesse della procedura a proseguire nella liquidazione dei beni acquisiti all attivo del fallimento perché, in ogni caso, il risultato

5 5 finale che potrebbe essere ottenuto non sarebbe migliore di quello che i creditori ottengono dall esecuzione del concordato. Quanto alla serietà delle garanzie, si deve rilevare che il B. A. ha già versato euro unitamente alla presentazione della proposta, sicché si deve ragionevolmente presumere un suo effettivo interesse alla definizione della vicenda. Peraltro, in caso d inadempimento e di eventuale risoluzione del concordato, la garanzia prestata dal B. nei confronti della massa dei creditori permane, sicché, in ogni caso, quest ultima avrebbe tratto dal concordato un ulteriore beneficio. Quanto alle modalità esecutive del concordato, è opportuno prevedere il versamento delle somme necessarie per l adempimento sul libretto già aperto dalla curatela; quando saranno state versate tutte le somme necessarie per l onere concordatario, il curatore provvederà al pagamento delle spese di procedura e dei creditori; la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento avverrà ad avvenuto versamento integrale delle somme; le spese di procedura ancora non liquidate saranno liquidate con decreto dal giudice delegato (con la sola esclusione del compenso del curatore che sarà liquidato dal tribunale in composizione collegiale); per qualsiasi altro provvedimento attuativo provvederà il giudice delegato. Attesa la mancanza di opposizione, le spese del presente giudizio sono irripetibili. P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, omologa il concordato fallimentare proposto da E. di P. R. & C. s.a.s. e da P. R. in proprio alle seguenti condizioni: pagamento delle spese di procedura e del compenso al curatore; pagamento integrale dei creditori privilegiati;

6 6 pagamento integrale dei creditori chirografari e degli ulteriori creditori ammessi in via tardiva; esecuzione dei pagamenti di cui ai capi 1, 2 e 3 entro tre mesi dalla data di omologazione del concordato; cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. L adempimento degli oneri derivanti dal concordato è garantito dal sig. B. A., nato a e residente a, via, c.f. Fissa le seguenti modalità esecutive: le somme necessarie all esecuzione del concordato saranno versate sul libretto di deposito bancario intestato alla curatela; quando saranno versate tutte le somme, il curatore provvederà al pagamento delle spese di procedura e dei creditori; il giudice delegato provvederà alla liquidazione delle spese di procedura, con esclusione del solo compenso del curatore che sarà liquidato dal collegio; il curatore provvederà alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento ad avvenuto integrale versamento del fabbisogno concordatario; qualsiasi altro provvedimento necessario all attuazione del concordato è rimesso al giudice delegato. Il giudice delegato, il curatore del fallimento ed il comitato dei creditori sorveglieranno l esecuzione del concordato secondo le modalità indicate nella presente sentenza. Le spese di lite sono irripetibili. Così deciso in Tivoli nella camera di consiglio del IL PRESIDENTE ESTENSORE

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