REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA S E N T E N Z A

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1 Fallimento Concordato fallimentare Omologazione - Fallimento di snc - Celerità della procedura Pagamento dei crediti privilegiati e di quota dei chirografi anteriori al deposito alla proposta di concordato - Garanzie fideiussorie a prima richiesta per l adempimento del concordato Clausola limitativa della responsabilità del garante verso le insinuazioni successive Ammissibilità Responsabilità dei falliti nei confronti dei crediti insinuati fino alla chiusura del concordato - Rif.Leg.artt.124,128,130,136 RD 267/42; Sentenza n. 1718/05 Pronunziata il 23/09/05 Depositata il 29/09/05 Composto dai Magistrati dott. Emilia Salvatore Presidente est dott. Ernestino Bruschetta Giudice dott. Adriana Gherardi Giudice Ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n / 2005 promossa da Alfa snc di XX e YY nonché dai soci illimitatamente responsabili XX e YY, sia in proprio sia quali legali rappresentanti della società, rappresentati e difesi dall'avv.massimo Della Rosa del foro di Como; contro massa del creditori del fallimento Alfa snc in persona del curatore Avv Mario Colizzi con L'intervento del P.M e quale terzo garante del concordato fallimentare la società ZZ Cantù spa con sede in Cantù; Avente ad oggetto:omologa del concordato fallimentare Conclusioni: L'attore conclude chiedendo per i ricorrenti omologarsi il concordato fallimentare proposto alle condizioni indicate nella domanda di concordato depositata il ed integrata in data stabilendo le modalità di pagamento delle somme dovute ai

2 creditori, le garanzie offerte e le specifiche modalità di esecuzione del concordato, come da domanda e successive integrazioni depositate in atti; Il curatore ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato fallimentare così come proposto dalla società Alfa snc e dai soci illimitatamente responsabili XX e YY; Il P.M ha concluso per l'omologazione del concordato fallimentare. Svolgimento del processo: Con sentenza del il Tribunale di Modena dichiarava il fallimento della società Alfa snc di XX e YY ed in proprio dei soci illimitatamente responsabili e successivamente con decreto del Gd del veniva reso esecutivo lo stato passivo che alla data della presentazione della domanda di concordato fallimentare prevedeva crediti ammessi al passivo del fallimento della società Alfa snc ed al socio XX in prededuzione per E ,16 in via privilegiata per E ,97 ed in via chirografaria per E ,48 mentre al passivo personale del socio YY risultavano crediti in prededuzione per E ,00, crediti privilegiati per E 3939,92 ed E ,20 in via chirografaria. Le attività fallimentari all'atto della presentazione della domanda di concordato risultavano pari a complessivi E ,00 circa costituite da liquidità e beni mobili ed E ,00 relativa a quote di beni immobili acquisite all'attivo del fallimento del socio XX così come identicate nella perizia del Geom F. Ghirardini in atti a cui si rinvia per l'esatta identificazione dei beni costituite da 1/2 di piena proprietà di un appartamento sito in San Felice sul Panaro via Roma n.11 di vani 7.5 e garage mq 16 stimato in E ,00; 1/3 di piena proprietà di casa colonica sita in San Felice sul Panaro v. Granarolo 1047 e circostanti 30 biolche modenesi di terreno agricolo stimata in E ,00 ed 1/3 di piena proprietà di un fabbricato, autorimessa e circostanti terreni posti in Cormano del valore di E ,00 mentre non sono stati acquisiti beni immobili di spettanza della società o dell'altro socio. Le passività risultavano pari a spese di procedura per E ,00, E ,55 per crediti privilegiati, creditori chirografari pari a E ,67 tale da consentire il pagamento ai chirografari di una percentuale pari al 39,6%. Con domanda depositata in data ed integrata il il socio XX in proprio e successivamente l'altro socio YY proponevano ai creditori della società ed ai propri creditori particolari una domanda di concordato fallimentare con garanzia fideiussoria alle seguenti condizioni: - pagamento integrale delle spese di procedura, del compenso al curatore e di ogni altro debito di massa che dovesse risultare all'atto dell'esecuzione del concordato entro 30 gg dalla liquidazione;

3 - pagamento integrale dei crediti privilegiati entro 30 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa; - pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30,3% entro 90 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare; - limitazione del concordato ai soli creditori con istanza di ammissione depositata entro il ; - deposito entro la prima udienza del giudizio di omologazione di fideiussione bancaria a prima richiesta di importo massimo pari ad E ,94 rilasciata dal terzo garante ZZ Cantù spa prestata dalla Cassa Rurale ed artigiana di Cantù a rl; - trasferimento di tutte le attività acquisite all'attivo del fallimento Alfa snc al socio XX e permanenza in capo ai singoli soci dell'attivo acquisito nei rispettivi fallimenti, trasferimento che si verificherà con il provvedimento emesso dal Gd ex art 136 LF con cui verrà altresì ordinata la cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli Di tali obblighi e della relativa proposta di concordato si è reso garante un terzo ovvero la società ZZ Cantù spa tramite il legale rappresentante sottoscrivendo la proposta di concordato fallimentare con impegno a depositare idonee garanzie fideiussorie per l'adempimento del concordato, impegnandosi al pagamento di tutti i creditori ammessi al passivo o che abbiano depositato domanda di ammissione al passivo del fallimento in epoca anteriore al deposito della proposta concordataria ovvero entro il per l'importo complessivo non superiore ad E ,94 Il G.d ritenendo la proposta conveniente per i creditori previa acquisizione del parere del curatore e del comitato dei creditori, disponeva la comunicazione della stessa ai creditori, fissando il termine per la presentazione in Cancelleria delle dichiarazioni di voto. Decorso il termine, Il G.D,vista l'attestazione dalla quale risultava il raggiungimento della maggioranza senza alcuna dichiarazione di dissenso, approvava la proposta di concordato e fissava l'udienza di comparizione delle parti per l'apertura del giudizio di omologazione. All'udienza del era presente il curatore del fallimento Avv. Mario Colizzi, il Presidente del Comitato dei Creditori, i soci proponenti il concordato XX e YY nonché il difensore degli stessi Avv. Massimo Della Rosa il quale chiedeva procedersi all'omologazione del concordato ed il curatore esprimeva parere favorevole all'omologazione del concordato, dandosi atto che non è stata proposta alcuna opposizione. Su richiesta delle parti venivano contestualmente precisate le conclusioni: Pertanto stante la precisazione delle conclusioni ed il deposito del parere definitivo del curatore causa veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza con rinuncia dei

4 termini di cui all'art 190 cpc e, previa acquisizione del parere conclusivo del P.M che concludeva per l'omologazione del concordato, la causa veniva rimessa direttamente al Collegio per la decisione. Motivi della decisione Il concordato proposto deve essere omologato. La procedura si è svolta nelle forme di rito, essendo la proposta stata comunicata a tutti i creditori, previo parere favorevole del curatore e del comitato dei creditori ed essendo la proposta stata approvata dalla maggioranza dei creditori senza dichiarazioni di dissenso. Il successivo giudizio di omologazione si è svolto regolarmente senza opposizioni dei creditori avverso la proposta di concordato. Il curatore ha depositato il proprio parere favorevole all'accoglimento della proposta come pure il P.M Il concordato è conveniente economicamente per la celere conclusione della procedura fallimentare ed in modo da consentire il soddisfacimento immediato dei crediti privilegiati e delle spese nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura certa pari al 30,3% del credito ammesso, percentuale che solo in via ipotetica potrebbe essere corrisposta ai creditori all'esito della liquidazione dell'attivo in corso di fallimento in misura superiore pari al 39,6% posto che l'attivo del fallimento è costituito in via principale da quote di immobili di spettanza del socio XX la cui vendita proprio per le caratteristiche degli immobili è tale da non rendere certi e determinabili sia i tempi sia l'effettivo importo realizzabile. La proposta concordataria risulta pertanto vantaggiosa in quanto consente in tempi estremamente rapidi il pagamento di tutti i creditori da eseguirsi direttamente da parte dei proponenti il concordato o dalla società terza garante per l'intero credito vantato quanto ai crediti privilegiati ed alle spese ed oneri vari, quanto ai creditori chirografari in modo certo e con tempi estremamente rapidi di una percentuale pari al 30,3% (90 gg dall'omologazione del concordato), tenuto conto che in caso di prosecuzione della procedura l'alienazione dei beni ed il recupero dei crediti e delle altre attività importerebbe senza dubbio il protrarsi della procedura per diversi anni, senza alcuna certezza circa l'entità dell'attivo realizzabile. Quanto alle garanzie offerte per l'esecuzione del concordato le stesse appaiono congrue tenuto conto che il trasferimento delle attività è condizionato alla completa esecuzione del concordato e che a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti in sede di concordato è stata già consegnata al curatore fideiussione bancaria da parte del terzo ZZ Cantù spa per l'importo di E ,94 il quale è tenuto a rispondere degli obblighi concordatari nella misura sopra indicata ed in relazione ai crediti già ammessi o comunque il cui giudizio di opposizione o di insinuazione tardiva di credito era già stato proposto entro il termine del

5 La clausola limitativa della responsabilità richiesta dal terzo garante per le insinuazioni di credito successive alla presentazione della proposta di concordato fallimentare è già stata in più occasioni ritenuta ammissibile da questo tribunale e ciò avuto riguardo ad una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche in quanto il terzo estraneo alla proposta di concordato che interviene quale assuntore o quale garante nel momento in cui formula la proposta concordataria, deve essere posto in condizione di poter valutare ed essere certo della natura ed entità dell'onere assunto; dando da parte suo atto ai creditori dei termini della proposta da lui formulata e delle garanzie offerte per consentire un'adeguata valutazione della proposta stessa. Nel caso specifico i soci illimitatamente responsabili, a cui verrà attribuito l'attivo fallimentare dopo l'esecuzione del concordato, hanno espressamente rinunciato alla clausola limitativa della responsabilità ai soli creditori già ammessi al passivo del fallimento per cui gli stessi rimarranno responsabili per tutti gli eventuali crediti non ancora insinuati al fallimento fino all'avvenuta esecuzione del concordato, alle stesse condizioni previste nel concordato, così da non creare alcun pregiudizio al creditore che non si sia tempestivamente insinuato al passivo del fallimento e ciò sino alla chiusura della procedura concorsuale. Il concordato deve pertanto essere omologato alle condizioni sopra indicate e specificate in dispositivo. Il curatore ed il Comitato dei creditori vigileranno sull'esecuzione del concordato ai sensi dell'art 136 L.F P.Q.M. Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare presentato dalla società Alfa e c snc e dai soci illimitatamente responsabili XX e YY dichiarati falliti con sentenza n.26/ 2004 così provvede: - omologa il concordato alle condizioni e nei termini indicati nella proposta e successive integrazioni, con garanzia fideiussoria prestata della società ZZ-Cantù spa, con limitazione della responsabilità per il terzo garante ai crediti ammessi o che hanno presentato domanda di ammissione alla data di deposito della domanda di concordato e successiva integrazione fino al , senza alcuna limitazione di responsabilità dei soci XX e YY che risponderanno nei confronti di tutti i creditori fino all'avvenuta esecuzione del concordato alle stesse condizioni ivi previste; - dispone che il trasferimento di tutte le attività fallimentari acquisite all'attivo del fallimento Alfa snc avvenga in favore del socio XX mentre l'attivo sia mobiliare che immobiliare acquisito al fallimento dei singoli soci permarrà in capo ai soci medesimi e che comunque detto trasferimento resti condizionato all'avvenuta esecuzione del concordato e che avvenga con il provvedimento del G.D ex art 136 lf con cui verrà disposta l'eventuale cancellazione di iscrizioni e trascrizioni e della sentenza dichiarativa di fallimento in capo ai beni immobili che rimarranno nella disponibilità del XX;

6 - dispone che la garanzia fideiussoria così come specificata nella proposta di concordato già depositata al curatore rimanga a disposizione della procedura sino all'esecuzione del concordato; Modena, Il Presidente est. Depositata in Cancelleria il 29/09/2005

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