AZIONE ORDINARIA E D'INDENNIZZO DIRETTO: POSSIBILE IL CUMULO? Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 commento e testo

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1 AZIONE ORDINARIA E D'INDENNIZZO DIRETTO: POSSIBILE IL CUMULO? Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 commento e testo Diritto e processo.com Antonio Spallieri, avvocato del foro di S. Maria C.V. Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 Sentenza destinata a far discutere. Contrariamente all'avviso contenuto in una recente sentenza del Tribunale di Milano, il giudice di pace maddalonese esclude che possano cumularsi, nella fase stragiudiziale ferma la facoltatività della procedura d'indennizzo diretto sancita dalla nota sentenza della Consulta l'azione ordinaria e d'indennizzo diretto di risarcimento del danno da sinistro stradale. Perviene alla decisione attraverso la disamina letterale dell'art. 145 cod. ass., a parere del giudice non oggetto di scrutinio della Corte Costituzionale e perciò imperativo circa gli atti prodromici alla proposizione della domanda giudiziale. In breve, secondo il giudicante, sin dalla richiesta di risarcimento l'azione del danneggiato dev'essere caratterizzata da uberrima bona fides consistente, anzitutto, nella rappresentazione chiara e senza equivoci del sistema di risarcimento prescelto, pena l'impossibilità per il giudice, che deve anzitutto interrogarsi sulla proponibilità della domanda, di stabilire in capo a quale degli assicuratori intimati (per competenza alla compagnia di controparte, nell'azione ordinaria, o per conoscenza alla propria compagnia, nell'indennizzo diretto) è vanamente trascorso lo spatium deliberandi.

2 Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 (dott. Alfonso di Nuzzo) FATTO E DIRITTO 1) La presente sentenza è stesa senza l esposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dell art. 132 C.P.C., sì come modificato dall art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n ) Non è stato possibile, per l indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.

3 3) Va dichiarata la contumacia di * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non comparso. 4) È compito precipuo del giudice, benché non sollecitato dalla controparte, verificare le condizioni di proponibilità dell azione esercitata dall attore. Nel caso di specie, non v è dubbio che l attrice, che ha convenuto dinanzi questo giudice oltre al preteso responsabile * anche il proprio assicuratore la r.c.a., * S.p.A., ha inteso avvalersi, per vedersi risarcita del danno che accusa aver riportato dal denunciato sinistro, della procedura di cui all art. 6 del D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254, ovvero del cd. risarcimento diretto, sistema disciplinato dall art. 149 del D. Lgs. 209/05, ove si prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai

4 loro conducenti, il danneggiato che non si ritiene responsabile del sinistro può pretendere il risarcimento del danno direttamente dal proprio assicuratore la r.c.a. anziché da quello dell antagonista, sistema previsto in via esclusiva dall abrogata legge n. 990/69, mentre oggi alternativo (sono, infatti, disciplinati entrambi dal D. Lgs. 209/05, rispettivamente agli artt. 148 e 149) a quello del nominato indennizzo diretto. L indennizzo diretto è stato oggetto d imprescindibile scrutinio della Corte Costituzionale (sent. n. 180 del 19 giugno 2009) che, chiamata a pronunziarsi sul tenore letterale dell art. 149 cod. ass., in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., ha ritenuto infondata la questione di legittimità, e precisato che la norma stabilisce una facultas agendi in favore del danneggiato, il quale può, e non deve, agire

5 direttamente contro la propria assicurazione; secondo la Consulta, il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall ordinamento in favore del danneggiato, e l azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un alternativa all azione tradizionale per far valere la responsabilità dell autore del danno. Il paradigma dell Alta Corte, dunque, poggia, al tempo stesso, sulla facoltà dell assicurato d avvalersi o meno dell indennizzo diretto come mezzo risarcitorio e sull alternatività del mezzo risarcitorio scelto; insomma, mutuando la sintesi del concetto giuridico da una recente sentenza del Tribunale di Milano (28 ottobre 2011, n ), La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via,

6 non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo. Lo stesso Tribunale, interrogatosi sull applicabilità del suesposto principio alla fase stragiudiziale, osserva: Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati. La Corte ha affermato

7 che la disposizione di cui all art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo potere intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale. Con l avviso del tribunale milanese circa la cumulabilità delle azioni nella fase stragiudiziale, non concorda questo giudicante. Con la nota pronunzia, lo scrutinio della Consulta s è incentrato sulla questione di costituzionalità dell art. 149 cod. ass., facendone derivare la facoltatività dell indennizzo diretto, ma non è stato esteso agli atti prodromici dei diversi sistemi risarcitori, regolati dall art. 145 del D. Lgs. 209/05, che recita testualmente:

8 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all articolo Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,

9 decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150. Apparentemente similari, le due disposizioni, invece, divergono: a) il primo comma regola la proponibilità dell azione ordinaria di risarcimento del danno, quella cioè che si spiega nei confronti dell assicuratore dell antagonista a norma dell art. 148 cod. ass., e la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al 1 comma dello stesso articolo ovvero corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei

10 giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, e deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, etc., e poiché la richiesta di risarcimento è spiegata a fine risarcitorio nei confronti dell assicuratore dell antagonista, l eventuale informativa al proprio assicuratore (dev intendersi, non si capirebbe, altrimenti, a chi altri e perché) può essere comunicata per mera conoscenza;

11 b) il secondo comma, invece, regola l accesso alla procedura d indennizzo diretto, ex art. 149 cod. ass., e prevede che la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione, trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dev essere (e non può essere anche) inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto. L eliminazione della congiunzione anche al secondo comma dell art. 145 cod. ass., non è casuale; l indennizzo diretto si prospetta al danneggiato come una sorta di sostituzione della obbligazione risarcitoria, che fa gravare in capo alla sua compagnia garante la r.c.a. in luogo di quella della responsabile civile (fatte salve, ovviamente, le compensazioni tra assicuratori); difatti, le modalità e i contenuti della richiesta di risarcimento diretto sono diversi da quelli dettati per la normativa per c.d. ordinaria.

12 La prima differenza attiene alle modalità di trasmissione: il 2 comma dell art. 5 del D.P.R 254/2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) prevede che la richiesta d indennizzo oltre che inoltrata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può essere anche consegnata a mano, inoltrata a mezzo telegramma, telefax o anche in via telematica, se previsto dal contratto quest ultima modalità. Per ciò che attiene al contenuto della richiesta, poi, il primo comma dell art. 6 del D.P.R. n. 254/2006, prevede che la richiesta risarcitoria, tra le altre indicazioni indispensabili, deve necessariamente contenere le generalità dei testimoni e, qualora vi sia stato, l intervento delle autorità e, in caso di

13 lesioni fisiche dei conducenti, alla richiesta devono essere allegati elementi più analitici e completi di quelli previsti per la procedura ordinaria, come l indicazione dei postumi invalidanti permanenti; vieppiù, e ancora diversamente dalla procedura ordinaria, il 6 comma dell art. 149 cod. ass. prescrive che In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l azione diretta di cui all articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese

14 medesime secondo quanto previsto nell ambito del sistema di risarcimento diretto. È punto avviso del giudicante che i due sistemi risarcitori (facoltativi, in ossequio all alto pronunciamento, oltre che) alternativi nella fase giudiziale, debbano esserlo anche in quella stragiudiziale, e ciò al preciso fine d individuare con certezza l impresa tenuta all offerta (o diniego di essa) risarcitoria. Se infatti è vero, per un verso, che l assicuratore ha l obbligo di attivarsi alla stregua dell ordinaria diligenza professionale da lui esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l indennizzo, e quindi non può sottrarsi a tale obbligo opponendo fiscali obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall art. 148 cod. ass., per altro verso è altresì vero che il danneggiato ha l obbligo di uberrima bona fides nel corso delle trattative, e non può

15 limitarsi ad inviare all assicuratore richieste del tutto generiche e prove di adeguato corredato documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno, e ciò a mente dell art c.c., alla stregua del quale il creditore deve compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere (C.S.M.,Incontro di studio sul tema Il codice delle assicurazioni private, Roma, marzo 2007, dr. Marco Rossetti). Diversamente, come nel caso di specie, in cui la richiesta risarcitoria tra l altro incompleta, laddove non segnalate a Milano S.p.A. le generalità del testimone poi escusso in corso di causa è stata trasmessa (sebbene con raccomandata a/r) a entrambe le compagnie assicuratrici, cioè del preteso danneggiato e del ritenuto responsabile, senza distinguere a quale di esse era specificatamente rivolta

16 l istanza di risarcimento, potendo tanto l una quanto l altra compagnia interpretare la richiesta come indennizzo diretto, l assicuratore dell antagonista, o di moratoria d azione ordinaria, l assicuratore del danneggiato, tal comportamento non soltanto sfugge all obbligo dell assicurato di uberrima bona fides nel corso delle trattative, ma altresì evidentemente impedisce al giudicante di stabilire a carico di quale delle compagnie ingiunte è inutilmente trascorso lo spatium deliberandi. Per il complesso delle ragioni evidenziate, in generale sul tema, e nel particolare della richiesta risarcitoria allegata dall attrice, va dichiarata l improponibilità dell azione di *. 5) La novità della materia all esame del giudicante, è giusto motivo di compensazione delle spese di lite. P. Q. M.

17 Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede in via preliminare: dichiara la contumacia di * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e l improponibilità della domanda di *. Sentenza esecutiva come per legge. Così deciso in Maddaloni il 4 febbraio 2013.

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