AZIONE ORDINARIA E D'INDENNIZZO DIRETTO: POSSIBILE IL CUMULO? Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 commento e testo
|
|
- Amedeo Baldi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AZIONE ORDINARIA E D'INDENNIZZO DIRETTO: POSSIBILE IL CUMULO? Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 commento e testo Diritto e processo.com Antonio Spallieri, avvocato del foro di S. Maria C.V. Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 Sentenza destinata a far discutere. Contrariamente all'avviso contenuto in una recente sentenza del Tribunale di Milano, il giudice di pace maddalonese esclude che possano cumularsi, nella fase stragiudiziale ferma la facoltatività della procedura d'indennizzo diretto sancita dalla nota sentenza della Consulta l'azione ordinaria e d'indennizzo diretto di risarcimento del danno da sinistro stradale. Perviene alla decisione attraverso la disamina letterale dell'art. 145 cod. ass., a parere del giudice non oggetto di scrutinio della Corte Costituzionale e perciò imperativo circa gli atti prodromici alla proposizione della domanda giudiziale. In breve, secondo il giudicante, sin dalla richiesta di risarcimento l'azione del danneggiato dev'essere caratterizzata da uberrima bona fides consistente, anzitutto, nella rappresentazione chiara e senza equivoci del sistema di risarcimento prescelto, pena l'impossibilità per il giudice, che deve anzitutto interrogarsi sulla proponibilità della domanda, di stabilire in capo a quale degli assicuratori intimati (per competenza alla compagnia di controparte, nell'azione ordinaria, o per conoscenza alla propria compagnia, nell'indennizzo diretto) è vanamente trascorso lo spatium deliberandi.
2 Giudice di Pace di Maddaloni, 4 febbraio 2013 (dott. Alfonso di Nuzzo) FATTO E DIRITTO 1) La presente sentenza è stesa senza l esposizione dello svolgimento del processo, ovvero ai sensi del secondo comma dell art. 132 C.P.C., sì come modificato dall art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n ) Non è stato possibile, per l indisponibilità delle parti in causa, conseguire la conciliazione della lite.
3 3) Va dichiarata la contumacia di * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non comparso. 4) È compito precipuo del giudice, benché non sollecitato dalla controparte, verificare le condizioni di proponibilità dell azione esercitata dall attore. Nel caso di specie, non v è dubbio che l attrice, che ha convenuto dinanzi questo giudice oltre al preteso responsabile * anche il proprio assicuratore la r.c.a., * S.p.A., ha inteso avvalersi, per vedersi risarcita del danno che accusa aver riportato dal denunciato sinistro, della procedura di cui all art. 6 del D. P. R. 18 luglio 2006 n. 254, ovvero del cd. risarcimento diretto, sistema disciplinato dall art. 149 del D. Lgs. 209/05, ove si prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
4 loro conducenti, il danneggiato che non si ritiene responsabile del sinistro può pretendere il risarcimento del danno direttamente dal proprio assicuratore la r.c.a. anziché da quello dell antagonista, sistema previsto in via esclusiva dall abrogata legge n. 990/69, mentre oggi alternativo (sono, infatti, disciplinati entrambi dal D. Lgs. 209/05, rispettivamente agli artt. 148 e 149) a quello del nominato indennizzo diretto. L indennizzo diretto è stato oggetto d imprescindibile scrutinio della Corte Costituzionale (sent. n. 180 del 19 giugno 2009) che, chiamata a pronunziarsi sul tenore letterale dell art. 149 cod. ass., in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., ha ritenuto infondata la questione di legittimità, e precisato che la norma stabilisce una facultas agendi in favore del danneggiato, il quale può, e non deve, agire
5 direttamente contro la propria assicurazione; secondo la Consulta, il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall ordinamento in favore del danneggiato, e l azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un alternativa all azione tradizionale per far valere la responsabilità dell autore del danno. Il paradigma dell Alta Corte, dunque, poggia, al tempo stesso, sulla facoltà dell assicurato d avvalersi o meno dell indennizzo diretto come mezzo risarcitorio e sull alternatività del mezzo risarcitorio scelto; insomma, mutuando la sintesi del concetto giuridico da una recente sentenza del Tribunale di Milano (28 ottobre 2011, n ), La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via,
6 non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo. Lo stesso Tribunale, interrogatosi sull applicabilità del suesposto principio alla fase stragiudiziale, osserva: Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati. La Corte ha affermato
7 che la disposizione di cui all art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo potere intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale. Con l avviso del tribunale milanese circa la cumulabilità delle azioni nella fase stragiudiziale, non concorda questo giudicante. Con la nota pronunzia, lo scrutinio della Consulta s è incentrato sulla questione di costituzionalità dell art. 149 cod. ass., facendone derivare la facoltatività dell indennizzo diretto, ma non è stato esteso agli atti prodromici dei diversi sistemi risarcitori, regolati dall art. 145 del D. Lgs. 209/05, che recita testualmente:
8 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all articolo Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
9 decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150. Apparentemente similari, le due disposizioni, invece, divergono: a) il primo comma regola la proponibilità dell azione ordinaria di risarcimento del danno, quella cioè che si spiega nei confronti dell assicuratore dell antagonista a norma dell art. 148 cod. ass., e la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al 1 comma dello stesso articolo ovvero corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei
10 giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, e deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, etc., e poiché la richiesta di risarcimento è spiegata a fine risarcitorio nei confronti dell assicuratore dell antagonista, l eventuale informativa al proprio assicuratore (dev intendersi, non si capirebbe, altrimenti, a chi altri e perché) può essere comunicata per mera conoscenza;
11 b) il secondo comma, invece, regola l accesso alla procedura d indennizzo diretto, ex art. 149 cod. ass., e prevede che la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione, trasmessa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dev essere (e non può essere anche) inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto. L eliminazione della congiunzione anche al secondo comma dell art. 145 cod. ass., non è casuale; l indennizzo diretto si prospetta al danneggiato come una sorta di sostituzione della obbligazione risarcitoria, che fa gravare in capo alla sua compagnia garante la r.c.a. in luogo di quella della responsabile civile (fatte salve, ovviamente, le compensazioni tra assicuratori); difatti, le modalità e i contenuti della richiesta di risarcimento diretto sono diversi da quelli dettati per la normativa per c.d. ordinaria.
12 La prima differenza attiene alle modalità di trasmissione: il 2 comma dell art. 5 del D.P.R 254/2006 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) prevede che la richiesta d indennizzo oltre che inoltrata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può essere anche consegnata a mano, inoltrata a mezzo telegramma, telefax o anche in via telematica, se previsto dal contratto quest ultima modalità. Per ciò che attiene al contenuto della richiesta, poi, il primo comma dell art. 6 del D.P.R. n. 254/2006, prevede che la richiesta risarcitoria, tra le altre indicazioni indispensabili, deve necessariamente contenere le generalità dei testimoni e, qualora vi sia stato, l intervento delle autorità e, in caso di
13 lesioni fisiche dei conducenti, alla richiesta devono essere allegati elementi più analitici e completi di quelli previsti per la procedura ordinaria, come l indicazione dei postumi invalidanti permanenti; vieppiù, e ancora diversamente dalla procedura ordinaria, il 6 comma dell art. 149 cod. ass. prescrive che In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l azione diretta di cui all articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese
14 medesime secondo quanto previsto nell ambito del sistema di risarcimento diretto. È punto avviso del giudicante che i due sistemi risarcitori (facoltativi, in ossequio all alto pronunciamento, oltre che) alternativi nella fase giudiziale, debbano esserlo anche in quella stragiudiziale, e ciò al preciso fine d individuare con certezza l impresa tenuta all offerta (o diniego di essa) risarcitoria. Se infatti è vero, per un verso, che l assicuratore ha l obbligo di attivarsi alla stregua dell ordinaria diligenza professionale da lui esigibile (art. 1176, comma 2, c.c.) per accertare il danno e liquidare l indennizzo, e quindi non può sottrarsi a tale obbligo opponendo fiscali obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall art. 148 cod. ass., per altro verso è altresì vero che il danneggiato ha l obbligo di uberrima bona fides nel corso delle trattative, e non può
15 limitarsi ad inviare all assicuratore richieste del tutto generiche e prove di adeguato corredato documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno, e ciò a mente dell art c.c., alla stregua del quale il creditore deve compiere quanto necessario perché il debitore possa adempiere (C.S.M.,Incontro di studio sul tema Il codice delle assicurazioni private, Roma, marzo 2007, dr. Marco Rossetti). Diversamente, come nel caso di specie, in cui la richiesta risarcitoria tra l altro incompleta, laddove non segnalate a Milano S.p.A. le generalità del testimone poi escusso in corso di causa è stata trasmessa (sebbene con raccomandata a/r) a entrambe le compagnie assicuratrici, cioè del preteso danneggiato e del ritenuto responsabile, senza distinguere a quale di esse era specificatamente rivolta
16 l istanza di risarcimento, potendo tanto l una quanto l altra compagnia interpretare la richiesta come indennizzo diretto, l assicuratore dell antagonista, o di moratoria d azione ordinaria, l assicuratore del danneggiato, tal comportamento non soltanto sfugge all obbligo dell assicurato di uberrima bona fides nel corso delle trattative, ma altresì evidentemente impedisce al giudicante di stabilire a carico di quale delle compagnie ingiunte è inutilmente trascorso lo spatium deliberandi. Per il complesso delle ragioni evidenziate, in generale sul tema, e nel particolare della richiesta risarcitoria allegata dall attrice, va dichiarata l improponibilità dell azione di *. 5) La novità della materia all esame del giudicante, è giusto motivo di compensazione delle spese di lite. P. Q. M.
17 Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede in via preliminare: dichiara la contumacia di * Assicurazioni S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, e l improponibilità della domanda di *. Sentenza esecutiva come per legge. Così deciso in Maddaloni il 4 febbraio 2013.
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO:
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DIRETTO: La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni a veicoli immatricolati in Italia e di lesioni di lieve entità al conducente, anche
DettagliINDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI
INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI di Guido Belli Cultore di diritto civile nell Università di Bologna SOMMARIO: 1. Il risarcimento diretto. 2. Ambito di applicazione. 3. Questioni
DettagliL obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
DettagliIII 4159, 10.6. 2011 (13.6.2011), GU
Tribunale di Torino, Sez. III Civile, n 4159, 10.6. 2011 (13.6.2011), GU Paola Ferrero. Appellante Real srl (avv. Arcudi), appellata Aurora spa e altri (avv. Fossati). Assicurazione RC Auto. Azione diretta
DettagliRISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE
Fonte Ania RISARCIMENTO DIRETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE COSA E IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto
DettagliIL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE
IL RISARCIMENTO DIRETTO IN BREVE CHE COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale consente
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliC O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari
C O M U N E D I S E N O R B Ì Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 159
DettagliC O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33
DettagliFORMULA 3. RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI ORDINARIA (sinistro con postumi permanenti superiori al 9%) (art. 148 D.L.vo 7 settembre 2005, n.
74 Formulario della circolazione stradale Formula 3 FORMULA 3 RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI ORDINARIA (sinistro con postumi permanenti superiori al 9%) (art. 148 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) Vi scrivo
DettagliDECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 ottobre 2008, n. 191 1
DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 ottobre 2008, n. 191 1 Regolamento concernente: «Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1 Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliRegolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro
Regolamento n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina: del certificato di assicurazione e contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro 1 Consolidamento della disciplina Per la maggior parte
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Dettagli1) Risarcimento Diretto
1) Risarcimento Diretto Cos'è È la nuova procedura di rimborso assicurativo, in vigore dal 1 febbraio 2007, che in caso di incidente stradale ti consente di ottenere il risarcimento direttamente dalla
DettagliCOMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Milano 2 agosto 2011 COMUNICAZIONE N 1/2011 FARO ASSICURAZIONI S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Carissimi Associati, Vi segnaliamo che, con decreto pubblicato in data 29 luglio, il Ministro
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliIl risarcimento diretto
3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2260
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2260 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SANGALLI, BUBBICO e FIORONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2010 Modifiche al codice delle assicurazioni
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliB.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie
B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliLotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE
Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE Milano, mercoledì 6 febbraio ore 10,00 Seminario Qual è esattamente la legge di riferimento
DettagliCOMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo
DettagliSTRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliISSN 1127-8579. Pubblicato dal 06/07/2015
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 06/07/2015 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/37200-la-negoziazione-assistita-il-termine-entro-ilquale-intraprendere-l-azione-giudiziaria-l-obbligatoriet-per-tutti-i-crediti-anche-per-quellidegli-avvocati
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliSTUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it. Informativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio N. 44 del 13.03.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute L amministrazione finanziaria
DettagliDESIGNAZIONE DEL LEGALE DI FIDUCIA PER LA FASE STRAGIUDIZIALE (art. 4, D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28)
Formula 1 LA FASE STRAGIUDIZIALE 75 FORMULA 1 DESIGNAZIONE DEL LEGALE DI FIDUCIA PER LA FASE STRAGIUDIZIALE (art. 4, D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28) Io sottoscritto..., nato a... il... e residente in... via...
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE
RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliFondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BELISARIO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BELISARIO Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliCOMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.
COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it bollo di 16,00 da apporre solo se si richiedono copie conformi Al Responsabile
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.05.2009 MODIFICATO PUBBLICATO All Albo Pretorio per 15 giorni: - all adozione
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliLe polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.
Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. 116/2007, la legge 166/2008 1 Legge 266/2005 Con legge 266/2005
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliIl Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici
Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO
DettagliLE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO
LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio
DettagliLE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,
DettagliL estinzione dei diritti. Corso di diritto privato Prof.ssa Maria Vittoria Cozzi A.A. 2013/2014
L estinzione dei diritti Corso di diritto privato Prof.ssa Maria Vittoria Cozzi A.A. 2013/2014 Decorso del Tempo Il decorso del tempo, quale fatto giuridico naturale, è idoneo ad incidere sulle vicende
Dettagli1. Premessa e definizioni
Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato
DettagliDECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA
IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 1/2012) E L RCA IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI E L RCA Il c.d. decreto liberalizzazioni (D.L. 1/2012) interessa anche l RCA e, per essa, tutti gli operatori del settore,
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliSETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che
SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliSCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliIl codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli,
1) OPERE EDILI MAL ESEGUITE Il codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673 (vedi di seguito), proprio al problema della "difformità
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Dettagli5 per mille al volontariato 2007
Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliC O M U N E D I CASTEL SANT ANGELO
Approvato con deliberazione di C.C. n 19 del 29/06/2010 C O M U N E D I CASTEL SANT ANGELO P R O V I N C I A D I R I E T I REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 2 INDICE TITOLO I Articolo
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliSTUDIO PROFESSIONALE DOTT. SAURO BALDINI. News di approfondimento
News di approfondimento N. 7 21 marzo 12 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Mediazione civile obbligatoria per controversie derivanti da liti condominiali e circolazione di veicoli Gentile Cliente,
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliRisoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002
Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliCIRCOLARE N. 29/E. Roma, 23 maggio 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 29/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Gestione istanze di interpello per la disapplicazione dell articolo 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
DettagliChi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
DettagliCITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.
CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali. Approvato con D.C.C. n. 17 del 21/01/1993 Modificato con D.C.C. n. 33 del 24/07/2013 Art. 1 -
DettagliRISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliRisoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E
RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero
DettagliUNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945
UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente
DettagliCIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DettagliUDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi
La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)
Dettagli