Tribunale Civile di Bari, Sezione Stralcio, Sentenza n. 4104/9 settembre 2014.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Tribunale Civile di Bari, Sezione Stralcio, Sentenza n. 4104/9 settembre 2014."

Transcript

1 Tribunale Civile di Bari, Sezione Stralcio, Sentenza n. 4104/9 settembre REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione Stralcio Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Cavallo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2011 promossa da: XXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXX, in qualità di procuratore di XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall avv. PASQUA MANFREDI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in BARI, VIA C. GUARNIERI,7 ATTORE contro XXXXXXXXX, rappresentato e difeso con il patrocinio dagli avv.ti GIACOMO METTA e MAXIME MANZARI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in BARI, VIA PAPA GIOVANNI PAOLO I N. 10/D CONVENUTO nonché CONFRATERNITA XXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. VINCENZO BITETTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PALO DEL COLLE, VIALE VITTORIO VENETO N.20/3 TERZA CHIAMATA

2 Oggetto: scioglimento comunione Conclusioni: come da verbale d udienza del FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data XXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di procuratore di XXXXXXXXXXX, esponeva di essere proprietario in comunione con XXXXXXXXXXX di una porzione di un immobile sito in Palo del Colle tra P.zza Santa Croce, Via T. Tasso e il 2 Vico T. Tasso, denominato Palazzo delle Mura, nonché di un fondo rustico con annesso fabbricato sito in Palo del Colle alla Contrada Marescia; che la sua quota di proprietà era pari al 97,6%: la quota pari al 22,6% gli era pervenuta in virtù di scrittura privata autenticata del , la quota pari al 50% gli era derivata dall aggiudicazione all asta dell eredità giacente di XXXXXXXXXXXX del , le ulteriori due quote del 12,5% gli erano derivate dalla cessione di diritti avvenuta con atti del e dell ; che il XXXXXXXXX era titolare della residua quota del 2,4%; che il Palazzo delle Mura era stato per molto tempo in stato di abbandono e con diverse ordinanze sindacali ne era stata chiesta la bonifica e la messa in stabilità; che aveva eseguito i lavori necessari richiedendo al convenuto comproprietario il pagamento della somma di sua competenza; che quest ultimo non aveva dato riscontro alle sue richieste. Tutto ciò premesso chiedeva di dichiarare lo scioglimento della comunione esistente e di accertare il suo diritto a percepire la somma di 5.480,00 a titolo di quota parte dei lavori di consolidamento e di restauro statico eseguiti sul Palazzo delle Mura con condanna del convenuto al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. XXXXXXXXXX si costituiva con comparsa di risposta depositata il contestando, in via preliminare, la validità dell acquisizione, da parte dell attore, della porzione pari al 25% dell immobile e del fondo rustico in comproprietà, avvenuta a mezzo degli atti di compravendita del

3 e dell , atteso che la venditrice Confraternita XXXXXXXXXXX non poteva considerarsi titolare delle suddette quote, lasciate in eredità da XXXXXXXXXXXX, che non erano state dallo stesso ente validamente acquisite in quanto non dotato di personalità giuridica; assumendo di avere interesse alla declaratoria di invalidità degli atti indicati in quanto facenti parte dell eredità di XXXXXXXX, di cui risultava unico erede superstite, e che avrebbe accettato. Si opponeva alla richiesta di pagamento delle somme per i lavori eseguiti sul bene in comproprietà in quanto non meglio comprovati. Concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Confraternita XXXXXXXX, e, nel merito ed in via riconvenzionale, di accertare la nullità, invalidità, inesistenza ed inefficacia dell accettazione con beneficio di inventario del per mancanza dei presupposti di legge e, per l effetto, dichiarare la nullità, invalidità, inesistenza ed inefficacia dei contratti di compravendita del e dell ; di dichiarare che detti beni erano entrati a far parte della eredità di XXXXXXXXXXXX e a lui devoluti per aver posto in essere atti di accettazione tacita dell eredità; di rigettare pertanto la domanda attorea e di procedere allo scioglimento della comunione sulla base delle nuove quote così come determinate. Il tutto con il favore delle spese processuali. A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo si costituiva la Confraternita XXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, sostenendo di essere dotata di personalità giuridica e di avere pertanto legittimamente accettato l eredità XXXXXXX e ceduto all attore alcune quote immobiliari. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite. 3

4 Ritenuta la necessità di delibare preliminarmente in ordine alla domanda riconvenzionale proposta la causa veniva rinviata all udienza del per la precisazione delle conclusioni in ordine alla stessa e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all art. 190 c.p.c. Nell ambito del giudizio di scioglimento della comunione introdotto dall attore in relazione alla comproprietà esistente con il convenuto rispetto ad un fabbricato e ad un fondo rustico, è stata proposta dal convenuto domanda riconvenzionale diretta ad accertare l insussistenza della titolarità del XXXXXXXXXXXX rispetto al 25% della titolarità di alcuni beni acquistati dalla Confraternita XXXXXXXXXXXXX per invalidità degli atti di trasferimento. Detta domanda, che incide sulla individuazione delle quote spettanti ai comproprietari, deve essere esaminata in via preliminare. Risulta dagli atti che in data , con atto di cessione di diritti, XXXXXXXXX ha acquistato dalla Confraternita XXXXXXXXXX la comproprietà nella misura di 1/8 indiviso di fondo rustico in agro di Palo del Colle alla Contrada Marescia riportato in Catasto al foglio 19, p.lle 34, 493, 498 nonché la comproprietà nella misura di 1/8 di un edificio sito in Palo del Colle tra P.zza Santa Croce, Via T. Tasso e il 2 Vico T. Tasso riportato in Catasto al foglio 21, p.lle 1285 sub 1, p.lle graffate 873 sub 1, 1031, 1275 sub 4, p.lle graffate 873 sub 2 e 1275 sub 2, p.lla 1275 sub 1 e sub 3, p.lle graffate 1275 sub 5 e 1285 sub 6. Inoltre con scrittura privata autenticata di cessione di diritti dell XXXXXXXXXX ha acquistato dalla Confraternita del XXXXXXXXXX l ulteriore diritto, pari ad 1/8, del fondo rustico incolto con entrostante fabbricato diruto sito in Palo del Colle alla Contrada Marescia, riportato in Catasto al foglio 19 p.lle 34, 493, 498, nonché i diritti pari a 1/8 sull immobile sito in Palo del Colle tra P.zza Santa Croce, Via T. Tasso e il 2 Vico T. Tasso già indicato. 4

5 Sostiene il convenuto che la Confraternita del XXXXXXXXXX abbia illegittimamente ceduto i diritti in questione in favore dell attore non avendo acquisito validamente la titolarità degli stessi in quanto ente non dotato di personalità giuridica. Tale assunto non può essere condiviso. Negli atti di cessione di diritti indicati è stato specificato che la Confraternita XXXXXXXX risulta ente riconosciuto civilmente con D.P.R ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Bari al n. 173 in data Il Decreto citato, del Capo Provvisorio dello Stato, recante la data del ed allegato al fascicolo della Confraternita terza chiamata, ha previsto il passaggio della Confraternita XXXXXXXXX alle dipendenze dell Autorità Ecclesiastica per quanto concerne il funzionamento e l amministrazione ai sensi dell art. 29 lett. c) del Concordato con la Santa Sede, una volta verificato che la Confraternita, pur avendo prevalente scopo di culto, provvedeva alla erogazione di somme a titolo di beneficenza e di sussidi in favore dell Asilo Infantile e dell infanzia abbandonata. Il Concordato con la Santa Sede del 1929 aveva previsto, all art. 29 lett. c) che le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l amministrazione. L art. 17 della l. 848/29, approvata in relazione al Concordato citato, aveva previsto che le attribuzioni ora spettanti allo Stato rispetto alle confraternite rimangono limitate alle confraternite, che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, e sono devolute al ministro per la giustizia e gli affari di culto, salva l'ingerenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne gli scopi di culto. L art. 77 del Regolamento approvato in attuazione della disposizione di cui all art. 17 menzionato ha stabilito che l'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una confraternita è fatto d'intesa con 5

6 l'autorità ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con Regio Decreto, udito il parere del consiglio di Stato. Il Decreto del indicato, emanato d intesa con l Autorità Ecclesiastica, udito il parere del Consiglio di Stato e su proposta del Ministro Segretario di Stato per l Interno, ha pertanto riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il passaggio della Confraternita XXXXXXXXXX alle dipendenze dell Autorità Ecclesiastica in quanto avente scopo esclusivo o prevalente di culto. Il riconoscimento in questione è relativo all attribuzione della qualità di ente ecclesiastico ai fini civilistici della Confraternita e lo stesso ha poi determinato il presupposto per l iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Al fine di comprendere meglio gli effetti del riconoscimento contenuto nel Decreto citato va considerato il contenuto della Circolare CEI n. 28/99 che, seppure non vincolante, può essere utilizzata ai fini della interpretazione della questione sottoposta e della normativa applicabile che ha distinto le confraternite in tre categorie: a) confraternite aventi fine di culto civilmente riconosciuto; b) confraternite aventi fine di assistenza e di beneficenza; c) confraternite aventi fine di culto non ancora riconosciuto formalmente. Rispetto a tale indicazione la Circolare ha precisato che le confraternite del primo tipo tra cui rientra la Confraternita XXXXXXXXXX proprio in ragione del Decreto del sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche. Ne consegue che il riconoscimento in favore della Confraternita XXXXXXXXX, importa sì il passaggio alle dipendenze dell Autorità ecclesiastica, ma al contempo anche la sua rilevanza quale ente ecclesiastico ai fini civilistici: circostanza che ne consente l inserimento nel registro delle persone giuridiche senza necessità di ottenere ulteriori riconoscimenti. 6

7 In questo contesto legislativo va rilevato che la legge 222/85 ha stabilito, all art. 1, che gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Tuttavia, l art. 6 della medesima legge, prevede che gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme. Nel caso di specie è attestato dalla Prefettura di Bari Ufficio territoriale del Governo che la Confraternita XXXXXXXXX, in data ha ottenuto l iscrizione nel registro delle persone giuridiche proprio in virtù dell intervenuto riconoscimento. Detto adempimento, che ha previsto un esame da parte dell ente preposto all iscrizione dei documenti e ha fatto espresso riferimento proprio al Decreto del , assume peculiare rilevanza e non è stato peraltro oggetto di impugnazione da parte del convenuto XXXXXXXXX che ha chiesto di dichiararne la nullità solo in sede di seconda memoria depositata ex art. 183 c. 6 c.p.c. e quindi tardivamente - né può dirsi oggetto di una ipotesi di nullità rilevabile d ufficio, alla stregua di quanto sostenuto dallo stesso convenuto in sede di memoria di replica. Va aggiunto che la Confraternita ha richiesto al Prefetto della Provincia di Bari l autorizzazione ad accettare il lascito testamentario di XXXXXXXX e con decreto dell detta autorizzazione è stata concessa sul presupposto della esistenza del decreto del e della iscrizione nel registro delle persone giuridiche eseguita ai sensi degli artt. 5 e 6 della l. 222/85. Peraltro in questa occasione il convenuto aveva esposto al Prefetto, a mezzo di lettera raccomandata, le sue ragioni di contestazione rispetto alla richiesta di autorizzazione che sono state evidentemente disattese dall Autorità preposta. 7

8 Anche avverso detto provvedimento non risulta essere stata proposta opposizione o apposita azione diretta alla sua contestazione per insussistenza dei presupposti da parte del XXXXX. Tali dati consentono di affermare che la Confraternita XXXXXXXXXX abbia la qualità di persona giuridica e, come tale, anche in relazione all autorizzazione ottenuta e richiamata, potesse validamente accettare l eredità di XXXXXXXX e procedere alla cessione di diritti in favore dell attore. Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta. Il giudizio deve proseguire tra attore e convenuto, stante l estraneità della terza chiamata rispetto alla domanda attorea, ai fini della pronuncia in ordine allo scioglimento della comunione e alla richiesta di rimborso di somme. Le spese di lite tra convenuto e Confraternita terza chiamata, stante il rigetto della domanda riconvenzionale, vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 stante il disposto dell art. 28 tenendo conto della natura dell affare e dell attività svolta. P.Q.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XXXXXXXXXX nei confronti di XXXXXXXXX nonché della Confraternita XXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda riconvenzionale; 2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata che si liquidano in complessivi 3.500,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge; 3) dispone il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. Modugno, Il Giudice Dott.ssa Marina Cavallo 8

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012 N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006

STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006 STUDIO DOTT. BONVICINI Circolare n. 5 del 10 gennaio 2006 LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SALE AL 41% Riferimenti: Art. 1, Legge n. 449/97 Art. 1, comma 121, Legge

Dettagli

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 212/E

RISOLUZIONE N. 212/E RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra N RG 64615/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n rg 64615/2013 BEMA CERAMICHE SRL DEBORAH BETTI CONSUELO BETTI STEFANO BETTI PIERA PELUCCHI tra BANCA POPOLARE DI

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO ARTICOLO 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento stabilisce

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota.

Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota. Decreto interdirigenziale 14 giugno 2007 Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell Agenzia del territorio e approvazione dei nuovi modelli di nota. IL DIRETTORE

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili:

RISOLUZIONE 353/E QUESITO. Le questioni rappresentate dall interpellante sono così riassumibili: RISOLUZIONE 353/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 dicembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo art. 1, comma 1-bis.1 della tariffa.

Dettagli

1. Premesse normative

1. Premesse normative Capitolo 6 GLI ENTI ECCLESIASTICI So m m a r i o: 1. Premesse normative 2. Requisiti principali 3. La procedura per il riconoscimento dell ente ecclesiastico 4. Obblighi ed adempimenti successivi al riconoscimento

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile

Dettagli

UNITA DI DIREZIONE DIREZIONE

UNITA DI DIREZIONE DIREZIONE AZIEND A TERRI TORI ALE PER L EDILIZI A RESIDE NZI ALE DI POTENZ A Via Manhes, 33 85100 POTENZA tel. 0971413111 fax. 0971410493 www.aterpotenza.it URP NUMERO VERDE 800291622 fax 0971413227 UNITA DI DIREZIONE

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

Deliberazione n. 1/pareri/2005

Deliberazione n. 1/pareri/2005 Deliberazione n. 1/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane (relatore) dott. Mario Donno dott.

Dettagli

COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta

Dettagli

Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo

Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo 476 Atto n. 23 Comparsa di costituzione e risposta. Cessione del credito Concordato preventivo di Claudia Mariani Traccia La società Alfa s.r.l., in data 10 novembre 2014, ha ceduto alla Gamma s.r.l. il

Dettagli

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 (Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 198 OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO

Dettagli

contro ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente N. 01220/2012 REG.PROV.COLL. N. 01774/2003 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;

Dettagli

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Diritto Processuale Civile. L Appello

Diritto Processuale Civile. L Appello Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,

Dettagli

Successione e Pratiche Testamentarie

Successione e Pratiche Testamentarie Successione e Pratiche Testamentarie La scelta dell Amministratore di Sostegno Incontro di Sensibilizzazione Progetto AdS- Brescia Nel nostro sistema giuridico possiamo sostanzialmente individuare due

Dettagli

Proposta di deliberazione

Proposta di deliberazione PG I0062062_2014 PG I0062062_2014 PG I0062062_2014 AREA: Affari Istituzionali DIREZIONE: Assistenza agli Organi SERVIZIO: Consiglio, Giunta, Consigli di circoscrizione e comunicazione U. O.: Consigli

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli Architetti a rilasciare una certificazione energetica. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale

Dettagli

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 SERVIZIO AFFARI GENERALI Ufficio: RAGIONERIA DETERMINAZIONE n. 102 del 10-12-2014 Oggetto: Autorizzazione

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La

Dettagli

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Ing. Marco CONTI SEMINARIO FORMATIVO Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro RICONOSCIMENTO

Dettagli

SENTENZA N. 355 ANNO 2005

SENTENZA N. 355 ANNO 2005 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei Conti. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato

REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei Conti. Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo. e delle Amministrazioni dello Stato Deliberazione n.2/2002/p REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei Conti in Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato I e II Collegio nell adunanza del

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

VERBALE 2/2011 VOCI ENTRATE SPESE

VERBALE 2/2011 VOCI ENTRATE SPESE VERBALE 2/2011 L anno 2010, il giorno martedì 19 aprile, alle ore 14:30, presso l Ufficio del dott. Giuseppe Sinibaldi, Via Flavia n. 6 (la sede dell Ufficio Centrale del Bilancio - Ragioneria Generale

Dettagli

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna) Allegato A) COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con deliberazione

Dettagli

La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone:

La domanda di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio della Cooperativa a proprietà indivisa, presuppone: Rilascio autorizzazione alla cessione in proprietà individuale del patrimonio realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa (L.179/92 art. 18 e ss.mm.ii.) Premessa Le cooperative a proprietà

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Dettagli

CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA

CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 100 del 21/08/2014 Oggetto: RICORSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIAEUROPLASTICA SNC C/ COMUNE DI SPINEA

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

(Provincia di Caserta)

(Provincia di Caserta) (Provincia di Caserta) Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati operanti nel campo culturale, della storia, della solidarietà, turistico, sportivo, ricreativo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1522/2007 Reg.Dec. N. 2211 Reg.Ric. ANNO 2006 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli