CANONI DEL S.I.I. ANNUALITA 2016 e PREVISIONE

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1 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma CANONI DEL S.I.I. ANNUALITA 2016 e PREVISIONE maggio 2017 STO ATO 2 Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma c/o Provincia di Roma via Cesare Pascarella, Roma tel fax e.mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

2 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma

3 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma INDICE 1. PREMESSE... pag CANONI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI... pag QUOTA DEL CANONE DEI COMUNI DESTINATA ALLA STO... pag RIPARTIZIONE DEL CANONE TRA I COMUNI... pag SERVIZI ACQUISITI ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE... pag EVENTI SIGNIFICATIVI VERIFICATESI NEL pag CANONE CONSORZI... pag CANONI e MUTUI AI COMUNI... pag. 18 APPENDICE Parere dell ANCI sull applicazione dell art. 153 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 TABELLE ALLEGATE alla RELAZIONE TAB A ripartizione canone ; TAB B giorni S.I.I. TAB C1 mutui da Piano d Ambito TAB C2 mutui in verifica TAB C3 mutui validati TAB D1 canoni Consorzio Simbrivio TAB D2 canoni Consorzio Doganella TAB D3 canoni Consorzio Ecologico Prenestino TAB E ulteriore rimborso Consorzio Simbrivio TAB F1 canoni STO TAB F2 canoni Comuni TAB Riepilogo Tabulati predisposti per la revisione tariffaria: TAB MT x tariffa TAB AC x tariffa TAB di cui alla STO x tariffa TAB Riepilogo x tariffa

4 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 1. PREMESSE La procedura descritta nel presente documento è l applicazione di quanto contenuto nell art. 20 bis della Convenzione di Cooperazione, nonché nei documenti contrattuali della Convenzione di Gestione per il S.I.I. dell ATO 2 Lazio Centrale Roma, sottoscritta il 6 agosto 2002: art. 13 della Convenzione di Gestione; paragrafo 3 dell all. 2 Disciplinare Tecnico ; all. 2.2 al Disciplinare Tecnico " Mutui Pregressi"; all. 2.4 al Disciplinare Tecnico "Determinazione e Ripartizione del Canone di Concessione tra gli Enti Locali"; paragrafo 5.10 dell all. E1 "Relazione sul Piano Economico Tariffario"; all. E2 Modello Economico Tariffario con la Determinazione della Tariffa. Inoltre nel presente documento si tiene conto di quanto deciso dalla Conferenza dei Sindaci e dall AEEGSI nelle seguenti Delibere. Delibera Conferenza dei Sindaci n. 3 del 26 novembre 2002 Questa Delibera ha preso atto dell istituzione del Comune di Fonte Nuova e ha previsto, conseguentemente, una variazione nella distribuzione dei canoni. Delibera Conferenza dei Sindaci n. 4 del 10 dicembre 2002 Questa Delibera ha stabilito che le perdite riportate nei bilanci del Consorzio del Simbrivio relative agli anni possano essere coperte attraverso il Canone del S.I.I. di competenza di ciascun Comune consorziato. Delibera Conferenza dei Sindaci n. 3 del 28 marzo 2007 Questa Delibera ha stabilito un limite temporale dopo l acquisizione del servizio per il riconoscimento dei mutui in essere per i servizi comunali e consortili dell ATO 2 da parte di ACEA ATO 2. Delibera AEEGSI 674/2016/R/IIDR Questa delibera ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo , adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell ATO 2 Lazio Centrale- Roma con la Delibera 1/16, sulla base del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2). L AEEGSI in questa Delibera ha imposto l invariabilità, dal punto di vista tariffario, dei mutui e dei canoni nell arco temporale previsto per ciascun periodo regolatorio. Il periodo regolatorio del MTI-2 è il quadriennio durante il quale è prevista una verifica intermedia nella primavera del File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 1

5 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma I mutui ed i canoni inseriti nella tariffa approvati dalla delibera AEEGSI 647/16 sono quelli calcolati nella relazione analoga alla presente redatta il 30 aprile I mutui ed i canoni per il 2016 ed il 2017 sono quindi invariabili e pari a quelli calcolati nella relazione del 30 aprile Ciò non di meno nel corso del 2016 e 2017 possono essere accaduti o accadere dei fatti (ad es. l acquisizione da parte del S.I.I. di nuovi servizi comunali) che hanno conseguenze sugli importi dei canoni e dei mutui dovuti ai Comuni. Queste variazioni in occasione della prima revisione tariffaria utile possono e devono essere tenute in conto sia per modificare quanto riconosciuto come mutui e canoni per gli anni successivi sia per accertare eventuali conguagli dovuti ed inserirli comunque nella tariffa degli anni successivi. In pratica nella prevista revisione della primavera 2018 si provvederà a: 1. sostituire gli importi dei mutui e dei canoni riconosciuti ai Comuni a partire dal 2018 e fino a fine concessione (2032) sulla base della relazione analoga alla presente che sarà redatta ad inizio 2018; 2. definire i conguagli dei mutui e dei canoni dovuti nel 2016 ed 2017 confrontando i valori già inseriti nella tariffa approvata dalla delibera AEEGSI 647/2016 (così come determinati nella relazione analoga alla presente redatta il 30 aprile 2016) con quelli per il 2016 determinati con la presente relazione e con i valori per il 2017 che saranno determinati nell analoga relazione che sarà redatta ad inizio Negli anni passati vigeva la regola che entro il 30 aprile di ogni anno la Segreteria dovesse redigere un aggiornamento della presente relazione e che il Gestore dovesse nella seconda parte dell anno provvedere a pagare i canoni dovuti così calcolati; in altre parole l anno di riferimento della relazione dei canoni iniziava il 30 aprile. A seguito della nuova impostazione conseguente alla delibera AEEGSI 674/2016, tutto ciò che è accaduto nell anno di riferimento della presente relazione ha conseguenze in questo stesso anno a prescindere da quando ciò è accaduto nel corso dell anno; in altre parole l anno di riferimento della relazione dei canoni adesso è l anno solare. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 2

6 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 2. CANONI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI La Convenzione di Gestione sottoscritta nel 2002 prevede il pagamento di un canone a carico della tariffa del S.I.I. a favore dei Comuni dell ATO 2 per la concessione d uso dei beni strumentali del S.I.I. di proprietà dei Comuni. Ciò non è in contrasto con la gratuità della concessione dell uso di beni prevista dal D.Lgsl. 152/06 in quanto la Convenzione è antecedente a questa norma di legge; a questo proposito si veda il parere che l ANCI ha redatto il 16 febbraio 2009 su richiesta della STO e riportato in appendice. Inoltre si ricorda che a suo tempo i Comuni hanno accettato una partecipazione simbolica nella compagine di ACEA ATO 2 in cambio della certezza della riscossione di questo canone ed in forza dei patti parasociali a suo tempo sottoscritti. Il valore complessivo del canone annuo previsto nel 2002, a meno di compensazioni tra i canoni dei singoli Comuni, è rimasto e rimarrà invariato a seguito dell applicazione di quanto previsto dal D.Lgsl. 152/06. Pertanto quanto disposto dall allegato 2.4 della Convenzione di gestione, ovvero la revisione dei canoni al momento del completamento del trasferimento dei servizi comunali, oggi non è più applicabile. Il Comune di Roma riceve un reddito dovuto alla capitalizzazione della concessione d uso delle sue opere ad ACEA ATO 2 ed inoltre un canone pari a ,87 /anno (30 miliardi di vecchie lire/anno). Gli altri Comuni dell ATO 2 hanno un canone pari a ,21 /anno (13,8 miliardi di lire/anno). Contemporaneamente ai Comuni dell ATO 2 con esclusione di Roma è riconosciuto il rimborso delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di opere del S.I.I. prima del trasferimento dei servizi ad ACEA ATO 2. Al fine di equilibrare la spesa riconosciuta ai Comuni relativa ai mutui, nella Convenzione di Gestione (vedi gli allegati della Convenzione di Gestione all. 2.4 pag. 3 ed all. E1 paragrafo 5.10) si è fissato un extra canone di cui beneficia il Comune di Roma. Questo extra canone fu determinato in modo che, anno per anno e sulla base dei dati allora disponibili, la somma tra: - i canoni ed i mutui pregressi effettivamente trasferiti agli Enti Locali; - l'extra canone a vantaggio del Comune di Roma, fosse costante e pari a ,23 (64,796 miliardi di lire) e che alla fine del periodo trentennale di concessione le somme totali relative ai canoni ed ai rimborsi per i mutui erogate a Roma ed agli altri Comuni dell ATO, fossero ripartite nella misura del 68% per Roma e del 32% per gli altri Comuni. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 3

7 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma sono: Gli importi annui (milioni di euro) dell extra canone annuo del Comune di Roma decisi nel ,15 10,27 10,47 10,62 10,84 10,84 0,00 0,00 Una clausola contrattuale del 2002 predisposta per limitare la spesa a carico della tariffa prevede che a ciascun Comune sia riconosciuta una somma pari al valore massimo tra il canone e la rata dei mutui riconosciuti. Questa clausola insieme al fatto che il trasferimento dei servizi comunali è ancora in corso e che a volte la verifica della rimborsabilità dei mutui si protrae a lungo fa sì che gli importi dei canoni e dei mutui dovuti si modifichino continuamente e che sia necessario conguagliare quanto speso dal Gestore rispetto a quanto inserito in tariffa. A tale scopo la Segreteria ogni anno pubblica un aggiornamento della presente relazione. La Convenzione di Gestione prevede che il finanziamento degli uffici della Segreteria Tecnico Operativa sia in carico ai Comuni dell ATO e non alla tariffa. In pratica ciascun Comune dell ATO 2 devolve una parte del proprio canone e/o del rimborso dei mutui a loro dovuto a favore della Segreteria. Il Gestore versa direttamente alla Segreteria Tecnico Operativa per conto dei Comuni quanto dovuto da questi ultimi. A partire dalla relazione sui canoni redatta nel 2017, la relazione fa riferimento all anno solare precedente e riporta quanto accaduto in questo anno in merito a variazioni di canoni e/o mutui dovuti a qual si voglia ragione. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 4

8 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 3. QUOTA DEL CANONE DEI COMUNI DESTINATA ALLA STO Negli elaborati contrattuali le spese previste per il funzionamento della STO sono pari a ,70 /anno (3.000 milioni di lire). A parità dei canoni, anche queste spese sono state ipotizzate nel tempo come fisse ed invariabili, anche se potranno essere suscettibili di variazioni e/o modifiche con l approvazione della Conferenza dei Sindaci. Tali spese sono ripartite tra il Comune di Roma e gli altri Comuni dell ATO proporzionalmente all importo dei canoni ad essi spettanti. Ripartizione delle spese della STO Roma * = milioni di lire ( ,93) ( ) altri Comuni * = 945 milioni di lire ( ,77) ( ) Nella tabella A Ripartizione canoni lordi allegata alla presente relazione è riportato il calcolo della quota di canone di competenza della STO di pertinenza di ciascun Comune. La tabella F 1 Canoni STO riporta la quota parte dei Canoni dovuti alla STO tenendo conto delle date di presa in carico dei singoli servizi comunali. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 5

9 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 4. RIPARTIZIONE DEL CANONE TRA I COMUNI Nei documenti della Convenzione di Gestione il canone dovuto a ciascun Comune era calcolato ripartendo il canone complessivo previsto in funzione della popolazione residente al Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione ed a seguito della creazione del Comune di Fontenuova, fu necessario fare un ipotesi di calcolo per determinare la popolazione da assegnare a questo nuovo Comune. Nella presente relazione la ripartizione del canone è stata eseguita con i dati della popolazione residente al Il canone assegnato al Comune di Ardea è attualmente nullo e rimarrà tale fino alla scadenza della tutela di questo servizio. Anche il canone dei Comuni montani esonerati dall obbligo del trasferimento del servizio è stato posto pari a zero. Nei casi dove è stato necessario parzializzare il canone in funzione dei servizi forniti, sono stati adottati i seguenti coefficienti riduttivi: 1/3 nel caso di servizio di fognatura e depurazione tutelato; 1/3 nel caso di servizio di distribuzione idrica tutelato; 1/3 nel caso di servizio di adduzione idrica tutelato. Al canone del Comune di Roma va aggiunto l extra canone così come descritto nel paragrafo 2 della presente relazione. Il relativi calcoli sono riportati nella Tabella A ripartizione canoni lordi allegata alla presente relazione. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 6

10 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 5. SERVIZI ACQUISITI ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE Alla data odierna i servizi idrici comunali o consortili in carico ad Acea ATO 2, sono quelli elencati nella tabella allegata alla relazione B giorni S.I.I., che indica per ciascun anno di gestione i giorni di competenza per l attribuzione del canone o dei mutui da rimborsare. Ad oggi la posizione dei mutui risulta da definire per i Comuni che non hanno ancora trasferito i servizi al Gestore ed in corso di verifica per alcuni Comuni già acquisiti. La tabella allegata C1 mutui da P.d A. riporta i mutui comunicati dai Comuni in fase di redazione del Piano d Ambito del La tabella allegata C2 mutui in corso di verifica riporta il valore delle rate dei mutui oggi note ed in fase di validazione da parte di Acea ATO 2. I Comuni dove oggi si sta effettuando questa verifica sono: Bracciano, Manziana e Pomezia. La tabella allegata C3 mutui validati riporta il valore delle rate dei mutui ad oggi validati da parte di ACEA ATO 2. Nella tabella seguente sono riportati per ciascun Comune i documenti nell archivio della Segreteria con cui sono stati attestati i mutui riconosciuti. Nel caso di Pomezia alla data odierna abbiamo sia un mutuo già accertato che un gruppo di mutui in fase di accertamento. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 7

11 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma La verifica dei mutui dei Comuni Ente rami del S.I.I. trasferiti data acquisizione consorzi posizione rispetto ai mutui e documenti di riferimento in archivio c/o la Segreteria AFFILE tutti 01-lug-05 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO in ) ALBANO LAZIALE tutti 01-gen-05 simb per gli importi vedi lett. prot. STO in ALLUMIERE tutti 01-lug importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) ARCINAZZO ROMANO tutti esclusi fogn e dep CO.R.EC.ALT. 18-lug-05 simb importo inferiore al canone dovuto vedi lettera prot STO out e ARICCIA tutti 01-gen-07 simb mutui provvisori (vedi lettera prot. STO in e out ) ARTENA tutti 01-gen-06 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO in ) BELLEGRA tutti 01-gen-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) BRACCIANO tutti 31-mag mutui in corso di verifica CANTERANO add-distr 01-gen-15 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) CAPRANICA PRENESTINA tutti 01-gen-15 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) CARPINETO ROMANO tutti 01-apr-05 simb per gli importi vedi lett. Prot. STO in e CASAPE tutti 01-feb-05 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) CASTEL GANDOLFO tutti 01-dic-05 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) CASTEL MADAMA tutti 01-mag-04 simb per gli importi vedi lett. prot. STO in CASTEL SAN PIETRO ROMANO tutti 01-gen-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) CASTEL NUOVO DI PORTO tutti 01-lug importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) CAVE tutti 16-nov-06 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) CERVARA DI ROMA tutti 01-ott accettazione canone teorico (vedi lettera prot. STO in ) CERVETERI tutti 01-feb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO in ) CIAMPINO tutti 10-lug per gli importi vedi lett. prot. STO in , e CICILIANO tutti 01-set-04 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 8

12 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma La verifica dei mutui dei Comuni Ente rami del S.I.I. trasferiti data acquisizione consorzi COLLEFERRO add-distr 26-mag posizione rispetto ai mutui e documenti di riferimento in archivio c/o la Segreteria per gli importi del mutuo di Valle Macerina vedi lett. prot. STO in Il verbale di consegna (IN ) ipotizza la possibilità di altri mutui. COLONNA tutti 01-gen-07 cep-dog importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) CONSORZIO del SIMBRIVIO adduzione 05-mag canone dovuto senza riconoscimento dei mutui CONSORZIO della DOGANELLA CONSORZIO ECOLOGICO PRENESTINO CONSORZIO NEMI E GENZANO DI ROMA adduzione e distribuzione fognatura e depurazione fognatura e depurazione 01-mar canone dovuto senza riconoscimento dei mutui 01-gen canone dovuto senza riconoscimento dei mutui 02-nov canone non dovuto CO.R.EC.ALT. depurazione 01-set canone dovuto senza riconoscimento dei mutui EX ACQUEDOTTI REGIONALI (Ardea, Pomezia, Aprilia ) adduzione 01-gen canone non dovuto FIANO ROMANO tutti 15-feb per gli importi vedi lett. Prot. STO in FILACCIANO tutti 01-gen importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) FIUMICINO tutti 01-gen per gli importi vedi lett. prot. STO in 34-04, e FONTE NUOVA tutti 01-lug per gli importi vedi lett. prot. STO in FORMELLO tutti 01-lug per gli importi vedi lett. Prot. STO in FRASCATI tutti 01-mar-06 dog per gli importi vedi lett. Prot. STO in GALLICANO NEL LAZIO tutti 01-gen-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) GAVIGNANO tutti 01-ago-05 simb accettazione canone teorico (vedi lettera STO out e lettera Comune prot del 16/12/09) GENAZZANO tutti 01-lug-07 simb-cep per gli importi vedi lett. prot. STO in GENZANO di ROMA tutti 02-nov-06 simb-nemi genz importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) GERANO add-distr 01-gen-15 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) GORGA tutti 01-ago-05 simb per gli importi vedi lett. Prot. STO in GROTTAFERRATA tutti 09-giu-03 simb per gli importi vedi lett. prot. STO in e File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 9

13 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma La verifica dei mutui dei Comuni Ente rami del S.I.I. trasferiti data acquisizione consorzi posizione rispetto ai mutui e documenti di riferimento in archivio c/o la Segreteria GUIDONIA MONTECELIO tutti 01-gen per gli importi vedi lett. prot. STO in JENNE tutti 01-mar per gli importi vedi lett. Prot. STO in LANUVIO tutti 02-mag-06 simb per gli importi vedi lett. Prot. STO in LARIANO tutti 02-mag-06 simb per gli importi vedi lett. Prot. STO in MANZIANA tutti 01-dic mutui in corso di verifica MARCELLINA tutti 01-lug importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) MARINO tutti 01-set-07 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) MENTANA tutti 07-giu per gli importi vedi lett. prot. STO in MONTE PORZIO CATONE tutti 01-mar-06 dog per gli importi vedi lett. Prot. STO in MONTECOMPATRI tutti 01-mar-06 dog importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) MONTELANICO tutti 01-gen-05 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lett. prot. STO in ) MONTEROTONDO tutti 01-gen per gli importi vedi lett. prot. STO in NAZZANO tutti 01-giu importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) NEMI distribuzione 02-nov-06 simb-nemi genz importo inferiore al canone dovuto ( lett. Prot. STO in ) OLEVANO ROMANO tutti 01-gen-15 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) ORIOLO ROMANO tutti 01-ott importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) PALESTRINA tuuti 01-gen-07 cep-dog-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) unico mutuo rimborsato dal CEP PISONIANO tutti 01-gen-05 simb accettazione canone teorico (vedi lettera prot. STO in 66-10) POLI tutti 02-apr-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) PONZANO ROMANO tutti 01-ott per gli importi vedi lett. prot. STO in POMEZIA tutti 31-dic per gli importi vedi lett. prot. STO out e altri mutui in corso di verifica RIANO tutti 16-mag per gli importi vedi lett. prot. STO in ROCCA CANTERANO add-distr 01-gen-15 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) ROCCA DI CAVE tutti 01-mar-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO out ) File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 10

14 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma La verifica dei mutui dei Comuni Ente rami del S.I.I. trasferiti data acquisizione consorzi posizione rispetto ai mutui e documenti di riferimento in archivio c/o la Segreteria ROCCA DI PAPA add-distr 01-gen-15 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) ROCCA SANTO STEFANO tutti 01-gen-05 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) ROIATE tutti 01-gen-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) ROMA tutti 01-gen non esistono rate di mutui afferenti al S.I.I. il cui importo sia da trasferire ad ACEA ATO 2 SACROFANO tutti 16-mag importo inferiore al canone dovuto (vedi lett. Prot. STO in ) SAMBUCI tutti 01-lug-05 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lett. prot. STO in ) SAN CESAREO tutti 01-gen-07 cep-dog per gli importi vedi lett. prot. STO in SAN GREGORIO DA SASSOLA tutti 01-ago-04 simb per gli importi vedi lett. prot. STO in e SAN POLO DEI CAVALIERI tutti 05-mag importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO in ) SAN VITO ROMANO tutti 01-gen-07 cep-simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) SANTA MARINELLA tutti 01-gen importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) SANT'ORESTE tutti 01-giu importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) SARACINESCO tutti 02-mag importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO in 20-09) SEGNI tutti 02-mag-06 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) SUBIACO tutti 01-dic per gli importi vedi lett. Prot. STO in TIVOLI tutti 01-gen importo inferiore al canone dovuto (da ufficializzare) TOLFA tutti 01-lug importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) TORRITA TIBERINA tutti 01-lug importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) TREVIGNANO ROMANO tutti 01-gen importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) VALMONTONE add-distr 03-dic-15 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) VEJANO tutti 03-apr per gli importi vedi lett. prot. STO in VELLETRI tutti 16-nov-06 simb importo inferiore al canone dovuto (vedi lettera prot. STO in ) VICOVARO tutti 01-gen per gli importi vedi lett. Prot. STO in ZAGAROLO tutti 01-gen-07 cep-dog importo inferiore al canone dovuto (vedi verbale presa in carico servizi) File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 11

15 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 6. EVENTI SIGNIFICATIVI VERIFICATESI NEL 2016 prima del 30 aprile 2016 Questi eventi sono già stati presi in considerazione nella precedente relazione sui canoni del 30 aprile A partire dal 3 dicembre 2015 il servizio tutelato del Comune ex 2iretegas di Valmontone è stato consegnato anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della gestione tutelata; a partire dal 2016 i calcoli sono stati eseguiti distribuendo lo stesso canone già deciso nel 2002 conglobando nella distribuzione anche questo Comune, quindi modificando il relativi coefficiente di riduzione del canone ponendolo pari ad 1. Inoltre per quanto concerne la quantificazione dei mutui per il 2016, sono stati considerati con le modalità adottate nelle Convenzioni appositamente sottoscritte con i Comuni interessati, i seguenti importi: gli oneri di acquisto della rete idrica ex consorzio Barbuta del Comune di Ciampino; i mutui per la realizzazione del depuratore intercomunale di Valle Macerina del Comune di Colleferro; con le modalità adottate nelle Convenzioni appositamente sottoscritte con i Comuni interessati. Infine a partire dal 1 dicembre 2015 è stato preso in carico il Comune di Manziana per cui la verifica dei mutui è in corso. dopo il 30 aprile 2016 A partire dal 31 dicembre 2016 il servizio tutelato del Comune ex Infrastrutture distribuzione gas S.p.A. di Pomezia è stato consegnato anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della gestione tutelata; a partire dal 2016 i calcoli sono stati eseguiti distribuendo lo stesso canone già deciso nel 2002 conglobando nella distribuzione anche questo Comune, quindi modificando il relativi coefficiente di riduzione del canone ponendolo pari ad 1. Inoltre per quanto concerne la quantificazione dei mutui per il 2016, sono stati considerati con le modalità adottate nelle Convenzioni appositamente sottoscritte con i Comuni interessati, i seguenti importi: i mutui per la realizzazione della condotta idrica partitore Santa Palomba/Centrale Laurentina del Comune di Pomezia. Infine a partire dal 31 maggio 2016 è stato preso in carico il Comune di Bracciano per cui la verifica dei mutui è in corso. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 12

16 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 7. CANONE CONSORZI Alla pag. 6 dell Allegato alla Convenzione di Gestione 2.4 Determinazione e Ripartizione del Canone di Concessione tra gli Enti Locali" è stabilito quanto segue: Qualora la presa in carico di un consorzio idrico avvenga prima della presa in carico dei servizi dei comuni consorziati, il gestore riconoscerà contestualmente la quota parte del canone comunale, da inserire in tariffa come da Metodo Normalizzato, pari alla quota parte imputabile al servizio consortile (1/3 adduzione, 1/3 distribuzione, 1/3 fognatura e depurazione). Detto canone sarà versato con le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente e farà capo al consorzio fino alla definitiva liquidazione di quest ultimo. Dopo l avvenuta liquidazione del Consorzio, la quota di canone di cui sopra sarà versata ai comuni ex-consorziati. Consorzio del Simbrivio Le opere ed il servizio di adduzione di proprietà del Consorzio del Simbrivio sono stati presi in carico da ACEA ATO 2 il 5 maggio I Comuni dell ATO 2 facenti parte del Consorzio, così come indicati nella Deliberazione n. 300 del 15 settembre 1992 del Commissario Prefettizio del Consorzio sono: Affile Ciciliano Palestrina Albano Laziale Gallicano nel Lazio Pisoniano Arcinazzo Romano Gavignano Poli Ariccia Genazzano Rocca Canterano Artena Genzano di Roma Rocca di Cave Bellegra Gerano Rocca di Papa Canterano Gorga Rocca Santo Stefano Capranica Prenestina Grottaferrata Roiate Carpineto Romano Labico Sambuci Casape Lanuvio San Gregorio da Sassola Castel Gandolfo Lariano San Vito Romano Castel Madama Marino Segni Castel San Pietro Romano Montelanico Trevi nel Lazio Cave Nemi Valmontone Cerreto Laziale Olevano Romano Velletri Nella tabella A ripartizione canoni lordi allegata alla presente relazione è riportato il calcolo della quota di canone di competenza del ramo adduzione del S.I.I. per il Consorzio del Simbrivio. Nella tabella D1 sono riportati i canoni effettivamente dovuti al Consorzio tenendo conto delle date delle prese in carico dei singoli servizi comunali. File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 13

17 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma Quota del canone dei Comuni consorziati Simbrivio destinata al rientro perdite pregresse del Consorzio La Delibera n. 4/02 del 10 dicembre 2002 della Conferenza dei Sindaci ha stabilito che le perdite riportate nei bilanci del Consorzio del Simbrivio relative agli anni possono essere coperte attraverso il canone del S.I.I. di competenza di ciascun Comune consorziato. A tal fine il Consorzio ha approvato con atto n.17 del 7 novembre 2006 un piano quinquennale di rientro delle perdite di competenza dei Comuni dell ATO 2. Il tutto è stato comunicato alla STO con lettera prot. n. 63 del 12 aprile Gli importi richiesti dal Consorzio a questo proposito sono quelli riportati nella colonna U della tabella allegata A-ripartizione canone avente la seguente dicitura ulteriore canone per recupero perdite Consorzio Simbrivio (per 5 anni) al netto delle spese per la STO. Il recupero di questa somma è avvenuto negli anni ; quanto versato per questa voce e per ciascun Comune è riportato nella tabella allegata E rimb Simb. Consorzio della Doganella Le opere ed il servizio di adduzione di proprietà del Consorzio della Doganella sono stati presi in carico da ACEA ATO 2 il 1 marzo sono: I Comuni dell ATO 2 facenti parte del Consorzio, così come indicati nel piano d Ambito Colonna Frascati Monteporzio Catone Montecompatri Palestrina Rocca Priora San Cesareo Zagarolo Nella tabella A ripartizione canoni lordi allegata alla presente relazione è riportato il calcolo della quota di canone di competenza dei rami adduzione e distribuzione del S.I.I. Nella tabella D2 sono riportati i canoni effettivamente dovuti al Consorzio tenendo conto delle date delle prese in carico dei singoli servizi comunali. Consorzio Ecologico Prenestino Le opere ed il servizio di adduzione di proprietà del Consorzio Ecologico Prenestino sono stati presi in carico da ACEA ATO 2 il 1 Gennaio File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 14

18 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma sono: I Comuni dell ATO 2 facenti parte del Consorzio, così come indicati nel piano d Ambito Bellegra Capranica Prenestina Castel San Pietro Romano Cave Colonna Gallicano nel Lazio Genazzano Olevano Romano Palestrina Poli Rocca di Cave Roiate San Cesareo San Vito Romano Zagarolo Nella tabella A ripartizione canoni lordi allegata alla presente relazione è riportato il calcolo della quota di canone di competenza del ramo fognatura e depurazione del S.I.I. Nella tabella D3 sono riportati i canoni effettivamente dovuti al Consorzio tenendo conto delle date delle prese in carico dei singoli servizi comunali. Consorzio Nemi e Genzano I due Comuni consorziati, Nemi e Genzano, non hanno richiesto l applicazione di quanto previsto alla pag. 6 dell Allegato alla Convenzione di Gestione 2.4 Determinazione e ripartizione del Canone di Concessione tra gli Enti Locali e quindi nulla è prelevato dei canoni comunali a favore del Consorzio. Co.R.Ec.Alt. Le opere ed il servizio e depurazione di proprietà del Co.R.Ec.Alt. sono stati presi in carico da ACEA ATO 2 il 1 settembre Il servizio di fognatura gestito dal Co.R.Ec.Alt. sarà preso in carico da ACEA ATO 2 successivamente alla messa a norma degli impianti fognari. I Comuni di cui il Consorzio gestisce i suddetti servizi sono Trevi nel Lazio e Arcinazzo Romano. Così come sottoscritto nel verbale di acquisizione del Consorzio, i Comuni di Trevi nel Lazio ed Arcinazzo Romano rinunciano ad una quota parte del canone a loro dovuto per la concessione in uso di beni strumentali del S.I.I. loro riconosciuta dalla Convenzione e relativo agli File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 15

19 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma impianti trasferiti dal Co.R.Ec.Alt. a favore del Comune di Piglio; la variazione è determinata come illustrato nella tabella seguente, parte integrante del verbale di acquisizione del Consorzio stesso. Totale canone (escluso STO) Quota parte fognatura e depurazione (=1/3) Di cui solo depurazione (=3/4) Di cui afferente al depuratore Corecalt Quota parte canone imputabile al depuratore Corecalt Ripartizione canone imputabile al depuratore Corecalt Variazione da apportare al canone assegnato Variazione proposta Arcinazzo 7.685, , ,47 70% 1.345, ,73 45,30 0 Trevi , , ,15 100% 2.554, , , , ,18 Piglio 1.299, , , , ,45 0,00 La variazione da apportare al canone è solo per il Comune di Trevi, al momento non ancora acquisito. Il Comune di Trevi percepirà una somma pari a 1.254,42 determinata sottraendo alla quota parte del canone imputabile al depuratore Co.R.Ec.Alt. ( 2.554,15) la variazione proposta in favore del Comune di Piglio ( 1.299,73). File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 16

20 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma 8. CANONI e MUTUI ai COMUNI La Tabella F2 canoni Comuni contiene il confronto tra i canoni e i mutui dovuti ai Comuni ed assegna quanto dovuto a ciascun Comune in funzione della data di trasferimento dei servizi, fatto salvo quanto pagato per conto di ciascun Comune ai Consorzi ed alla STO. Si segnala che i canoni così determinati per Manziana, Bracciano e Pomezia devono intendersi come provvisori in attesa della verifica dei mutui da riconoscere. I canoni di tutti i Comuni i cui servizi vengono assunti dal Gestore, indipendentemente dalla data di acquisizione nel corso dell anno sono imputati e pagati nello stesso anno. ***** Il presente documento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Alessandra Diana. Dirigente Responsabile Dott. Ing. Alessandro Piotti File: canoni 2016 e previsione mag17 pag. 17

21 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO 2 Lazio Centrale Roma APPENDICE ALLA RELAZIONE CANONI DEL S.I.I. PER GLI ANNI file: copertina appendice canoni pag. 1

22 PARERE ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DEL LAZIO) Via dei Prefetti Roma Oggetto: 1) Ambito di applicazione dell art. 153 del D.lgs 152 del 3 aprile 2006, che ha introdotto la concessione d uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, soprattutto in relazione agli accordi- convenzioni stipulati antecedentemente alla modifica introdotta dal D.lgs 4/2008; 2)Riflessi pratico-applicativi della sentenza della Corte Costiztuzionale del 10 ottobre 2008 n. 335 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale delle norme (art. 14, comma 1, l. n. 36/1994 c.d Legge Galli e dell art.27 della L. n. 87/195) nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti indipendentemente dalla esistenza di impianti di depurazione e anche in caso di loro temporanea inattività. ---ooo0ooo--- Esigenze di chiarezza impongono una breve esposizione del quadro normativo di riferimento attraverso una rapida ricostruzione delle modifiche 1

23 normative e delle pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo, al fine di comprendere i riflessi applicativi del ridisegnato assetto, anche gestionale, dell attuale servizio idrico integrato soprattutto in relazione ai quesiti avanzati. La legislazione in materia di acque per il lungo periodo che va dall approvazione del Testo Unico di cui al Regio Decreto n.1775 del 1933 all emanazione della Legge n.183 del 1989 non è stata oggetto di grandi interventi riformatori, i quali viceversa, vengono introdotti nell ordinamento giuridico italiano con la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, Disposizioni in materia di risorse idriche, la c.d. Legge Galli. Anteriormente alla riforma i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione erano gestiti separatamente dai diversi soggetti pubblici o privati, peraltro, in modo frammentario attesa l assenza nel quadro giuridico di riferimento di norme vincolassero i comuni a forme di gestione associata. L avvio della riforma era, quindi, volto a superare la suddetta frammentazione gestionale, attraverso l adozione di un modello imprenditoriale idoneo ad assicurare livelli di gestione ottimali, introducendo forme di gestione unitaria su più vasta scala in realtà territoriali perlopiù corrispondenti alle aree provinciali, avvalendosi anche dell impiego di risorse pubbliche e di finanziamenti privati. La legge Galli avvia una vera e propria organizzazione dei servizi idrici prevedendo la creazione di un Servizio Idrico Integrato (SII) definito dalla medesima legge come l insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque 2

24 reflue, procedendo, come già precisato, ad accorpare le pregresse gestioni in una più ampia dimensione territoriale, ovvero gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Cambiamenti radicali investono altresì il sistema di governance che viene ridisegnato in termini di governance multi-livello nel quale si assiste ad una interazione di organismi a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale. Più precisamente: - della promozione e protezione ambientale è investita la Commissione Europea che vi procede attraverso l emanazione di direttive; - la determinazione degli indirizzi generali della politica idrica e delle norme per il funzionamento del settore ex art. 4 della Legge Galli è di competenza del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio; - alle Regioni compete la delineazione degli Ambiti territoriali e delle relative forme associative (ovvero ex artt. 30 e 31 D.Lgs 267/2000 consorzio o convenzione) nonché l adozione della convenzione tipo ed il relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali associati ed i soggetti gestori del servizio idrico (art. 11); - a livello sub-regionale, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione viene, invece, assicurato dall Autorità di Ambito (AAto) composta dagli Enti Locali ricadenti nell ATO - che nella veste di intermediario tra gli utenti e l Azienda erogatrice del servizio procede sia alla redazione del Piano d Ambito volto a pianificare l attività gestionale, sia all affidamento della gestione stessa e alla redazione della convenzione, 3

25 nonché al controllo sull operato del gestore. L attività di controllo ha ad oggetto la verificazione degli adempimenti contrattuali previste dalla convenzione quali in particolare il controllo sulla corretta applicazione della tariffa, la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano e il rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione. Per svolgere questa attività di controllo il Gestore deve fornire all ATO un complesso volume di informazioni sulla gestione, un attività che richiede sia la definizione delle grandezze che delle procedure di raccolta e di trasferimento sistematico dei dati all ATO. Contestualmente alla predisposizione della nuova normativa di cui alla Legge Galli, la gestione del servizio idrico viene fatto oggetto di numerosi interventi legislativi che confluivano poi nel Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali realizzando una nuova riforma del settore che si snodava attraverso nuove prospettive di liberalizzazione dei servizi e privatizzazione delle aziende pubbliche. Nella gestione del servizio la L. n. 142/1990 introduce diversi modelli tra i quali la gestione in Economia e l Istituzione entrambe successivamente vietate dalla Legge Galli poiché inidonee ad assicurare la realizzazioni del modello di tipo imprenditoriale nonché la gestione con azienda speciale o con società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. La Legge Bassanini bis (L. n. 127/1997) legittimò poi il ricorso alla società a responsabilità limitata con capitale prevalentemente pubblico, introducendo altresì la procedura di trasformazione delle aziende speciali in Società per azione con capitale pubblico maggioritario. 4

26 Il primo e decisivo passo per superare le incertezze derivanti dal complesso quadro normativo sopra richiamato si ebbe solo con l emanazione della L. n. 448/2001 (cd Legge Finanziaria per il 2002) che per il tramite del rivoluzionario art. 35 attua la prima vera riforma dei servizi pubblici locali. Più precisamente dopo un lungo periodo di dibattiti e numerose modifiche normative al sistema del servizio idrico integrato, un primo riordino del settore, nonché una prima decisa armonizzazione con i principi comunitari si ebbe attraverso due interventi di revisione del Titolo V della Parte I del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il soprarichiamato art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002 poi, realizza, una radicale riforma dei servizi pubblici locali novellando l art. 113 del TUEL con l introduzione della distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza industriale e servizi pubblici privi di rilevanza industriale disciplinati quest ultimi nel nuovo art. 113-bis, nonché attraverso la precipua introduzione del divieto del ricorso - per i servizi a carattere industriale all affidamento diretto da parte degli Enti Locali. La possibilità di affidamento viene condizionata sia in ordine alla forma societaria del soggetto erogatore il servizio che deve assumere la veste di società di capitali, pubblica o privata, che in relazione alla necessità di dover espletare una gara pubblica. Peraltro la definizione precipua dei servizi pubblici a rilevanza industriale nonché la concreta attuazione della riforma veniva subordinata all emanazione di un apposito regolamento governativo. Di particolare rilievo è poi l aspetto inerente la gestione degli impianti, delle 5

27 reti e delle infrastrutture il cui controllo è soprattutto posto in capo agli Enti Locali i quali, peraltro titolari del servizio mantengono la proprietà dei beni strumentali necessari all erogazione del servizio. Era poi rimessa alla disciplina di settore la competenza a stabilire i casi nei quali la gestione delle reti e degli impianti potesse essere separata dall attività di erogazione dei servizi. L Ente Locale poteva dapprima, optare o per l affidamento diretto ad una società di capitali a partecipazione maggioritaria dell ente locale all uopo appositamente costituita oppure ad imprese idonee individuate a seguito dell espletamento di gara pubblica. Va poi evidenziato che successivamente, in deroga all obbligo del ricorso alla gara, l art. 35, 5 comma legge finanziaria per il 2002 nella disciplina transitoria ammetteva l affidamento diretto del servizio idrico soltanto ad una società di capitali partecipata soltanto dal pubblico. Gli affidamenti diretti italiani a partire dal 2000 vengono così, posti al vaglio della Commissione Europea che avviava una procedura di infrazione per la violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza nella disciplina in materia di servizi pubblici locali di cui alla L. N. 142/1990, art. 22. Le censure a livello europeo unitamente alla mancata emanazione del suddetto regolamento governativo- necessario al fine della realizzazione della riforma furono le ragioni poste alla base del secondo intervento riformatore attuato con il cd Decreto per la competitività, Dlgs n. 269/2003 (convertito nella L. 326/03). In particolare l art. 14 del D.lgs n. 269/2003 introduceva la distinzione tra 6

28 servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in luogo della nozione di servizi di rilevanza industriale. Inoltre veniva introdotta la possibilità che la gestione dei servizi di rilevanza economica venisse affidata non solo a società individuate a seguito di procedura di gara, ma altresì a società a capitale misto pubblico-privato con socio privato scelto con gara ed infine a società con capitale pubblico con procedura in house ovvero l ente locale procede all affidamento diretto del servizio ad una persona giuridica sulla quale eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sempreché detta persona giuridica realizzi la parte più importante (80%) della propria attività nell interesse dell ente locale o degli enti locali che la controllano. Da ultimo veniva soppresso il regime transitorio di cui all art. 35 legge finanziaria per il 2002, stabilendo che entro il 31 dicembre 2006 dovessero cessare ogni procedura diversa dall evidenza pubblica. Anche la legge finanziaria per il 2004 non ha mancato di introdurre ulteriori modifiche all art. 113 del TUEL. L art. 4, co. 234, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato procedendo, tra l altro, alla graduale introduzione di regole volte ad assicurare il rispetto della concorrenza e della trasparenza nell attività di gestione dei servizi. Successivamente, in sintesi, in ossequio alle direttive comunitarie in merito alle garanzie di massimo rispetto della parità di condizioni tra tutti i concorrenti, con specifica decretazione, si è proceduto, tra l altro, a codificare la necessità 7

29 di ricorrere alle procedure di gara anche per le società miste con prevalente capitale pubblico in cui il socio privato sia stato già selezionato con procedura concorsuale ad evidenza pubblica. -Il Codice Ambientale e problemi applicativi dell art Nel 2006, il legislatore ha provveduto a riordinare la normativa di settore con l emanazione del Codice dell Ambiente D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale attuative della L. n.308/2004 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l integrazione della legislazione in materia ambientale. La Sezione III del Codice in cui si disciplina la gestione del servizio idrico integrato qualificando l Autorità d Ambito (Aato) quale organo titolare del servizio all interno di ciascun Ato e attribuendogli personalità giuridica che ne rafforza i relativi poteri, rappresenta un punto di arrivo in un processo di revisione di un sistema in continuo movimento in primis per impulsi provenienti dalla decisa iniziativa comunitaria. Si sottolinea poi, l art. 147 che introduce il principio della gestione unica, ed ancora l art. 149 in cui si statuisce sui contenuti del Piano di Ambito, specificando le fasi da seguire per la sua redazione. Quindi, l art. 150 del decreto ambientale che pone a carico del soggetto gestore l obbligo di erogare il servizio su tutto il territorio degli enti locali ricompresi nell Ato con l unica eccezione per i comuni con meno di abitanti. 8

30 Ma la grande novità è di fatto rappresentata dall art. 153, comma 1, che ha sostanzialmente eliminato il canone di concessione, il quale veniva richiesto dai Comuni per l utilizzo delle reti di loro proprietà. La norma infatti, stabilisce che le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato. Detta norma suscita problemi di natura interpretativa in ordine alla sorte delle concessioni stipulate anteriormente alla sua entrata in vigore, per le quali il gestore del servizio idrico continua a corrispondere al Comune il relativo canone. Al fine di un approfondimento della problematica in esame occorre tener presente, ad inizio della disamina, i principi sanciti negli artt. 10 e 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. L art. 10, intitolato Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti, testualmente dispone che Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. A sua volta l art. 11 esprime il principio secondo cui la legge dispone solo per l avvenire, non potendo avere un effetto retroattivo, a meno che ciò non sia espressamente previsto. Tale principio, qualificato di irretroattività delle norme giuridiche, sancito in tal modo dal legislatore, è volto quindi, ad assicurare la certezza del diritto, consentendo di applicare le norme di nuova emanazione solo alle fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore. A tale principio di irretroattività si aggiunge quello di non ultrattività della legge per il quale la stessa 9

31 non si applica a fatti sopraggiunti dopo la sua estinzione. Da ciò ne deriva in maniera pacifica la concorrenza delle prefate disposizioni a delimitare la validità nel tempo della legge tanto da consacrare il principio tempus regit actum brocardo che circoscrive l efficacia della legge al tempo in cui questa è in vigore. Va precisato, ad onor del vero che il principio della irretroattività non ha né valenza costituzionale né carattere assoluto in quanto come affermato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 118/1957 e 42/1986) la sua osservanza è rimessa alla prudente valutazione del legislatore che può emanare leggi, non di carattere penale, con efficacia retroattiva. Chiaramente perché una norma possa valere per il passato, mortificando l assetto normativo dettato in maniera inequivoca dai succitati principi, occorrerebbe una esplicita indicazione in tal senso che certamente non si rinviene nel norma oggetto del presente parere. Pertanto, in ragione di quanto finora argomentato, si potrebbe già ritenere che l introduzione nell ordinamento giuridico della gratuità della concessione rilevi unicamente in relazione ai contratti stipulati dopo l entrata in vigore dell art. 153 D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, con la conseguente perdurante validità dei contratti di servizio già in essere al momento dell entrata in vigore della suddetta norma. E chiaro che nel caso di specie gli accordi stipulati tra tutti gli attori della vicenda legata al servizio idrico integrato involgono manifestazioni di volontà trasfuse all interno di scritti negoziali che non costituiscono una pura somma 10

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