Progetto Welfare Aziendale. Progetto Welfare Aziendale Normativa e prassi

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1 Progetto Welfare Aziendale 1 Progetto Welfare Aziendale Normativa e prassi 2

2 I Fringe benefit I fringe Benefit in generale e in particolare gli oneri di utilità sociale in Italia sono molto poco sviluppati rispetto ad altri paesi industriali paragonabili: - sia come varietà (tipizzazione) - sia come possibilità quantitativa di esenzione, in termini assoluti o relativi Per non parlare della mancata rivalutazione degli importi Si tratta al momento di una deliberata? lenta rinuncia a un importante e moderno strumento di politica tributaria, di politica dei redditi, di politica sociale sussidiaria 3 I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia classificazione dei FB secondo la natura quelli legati alla prestazione lavorativa: la ratio del vantaggio fiscale sta nel fatto che l ordinamento riconosce che quella prestazione è erogata dal datore per permettere al lavoratore di svolgere la sua attività e o va a ristorare disagi che sono provocati dalle modalità di svolgimento di questa richieste dal datore, es.: auto promiscua, cell. promiscuo, trasloco, pasto, ecc. quelli legati a un valore sociale, cioè prestazioni che vanno a ristorare un bisogno del lavoratore cui l'ordinamento annette un particolare valore sociale. Medesimo fondamento che ha la detrazione per le spese meritorie ex art.13 per tutti i soggetti IRPEF (in molti casi specifici il vantaggio della non concorrenza al reddito di particolari prestazioni erogate dal datore per dipendenti e assimilati è incrementale o complementare rispetto al vantaggio generico della detrazione al 19% per la platea generale dei soggetti Irpef, vedi Le spese mediche) 4

3 I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia Esempio di FB che cumula entrambi i caratteri della connessione alla prestazione e del valore sociale? La prestazione legata all esigenza del pasto nella sua quadruplice declinazione: 1) prestazione di mensa diretta (esente) 2) indennità monetaria (tassata salvo particolari categorie in aree disagiate) 3) Ticket (esente con franchigia) 4) card - Borsellino elettronico 5 I Fringe benefit: un tentativo di tassonomia Classificazione dei FB per trattamento fiscale: tra le righe dell art. 51, un sistema tripartito? ü FB tipizzati che hanno il loro specifico e differenziato trattamento di vantaggio fiscale (dal trasloco ai prestiti all'assistenza sanitaria, appunto al ticket, ecc.) ü FB non tipizzati che possono confluire nella franchigia dei 258 del comma 3 (franchigia riempita in realtà già dalla parte non imponibile di FB tipizzati costituiti da beni promiscui, es. auto aziendale) ü Oneri di utilità sociale ex lett. F ed F- bis, del 51 comma 2 6

4 Fringe Benefit Non costituisconofringebenefits: premi di assicurazione corrisposti dal datore di lavoro nel suo esclusivo interesse ossia che non comportano un arricchimento patrimoniale del dipendente (es. Assicurazioni di responsabilità civile per danni causati a terzi da dipendenti nell esercizio delle loro funzioni; assicurazione contro gli infortuni professionali e non extraprofessionali) in tali casi l esclusivo interesse del datore si sostanzia nell obbligo di risarcire il danno subito dal dipendente a causa di un attività da cui trae beneficio il datore. 7 Compensi in natura: compensi non tassati 1. Beni e servizi di modico valore (art. 51 c 3) Beni e servizi il cui valore (normale) non superi complessivamente, nel periodo d imposta, euro 258,23 (franchigia esente): se invece beni e servizi ceduti hanno un valore superiore (es 500), questo concorre interamente alla formazione del reddito imponibile. 8

5 Compensi in natura: definizione «valore normale» valore normale - art. 9 TUIR In particolare si assume il prezzo o il corrispettivo dei beni o servizi al netto dell IVA mediamente praticato: per i beni e i servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione (produzione, commercio all ingrosso, al dettaglio) Nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati o, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. 9 Compensi in natura: definizione «valore normale» Come parametri di confronto si assumono: Le leggi in vigore, se i beni sono soggetti alla disciplina legale dei prezzi prezzo normalmente praticato dal fornitore (desunto da listini o tariffe), se i beni sono in libero mercato mercuriali, listini delle Camere di commercio, tariffe professionali, tenendo conto anche di sconti d uso, in mancanza di altro 10

6 Compensi in natura: definizione «valore normale» Se il datore, in virtù di apposite convenzioni, ha acquistato i beni o i servizi ad un prezzo ridotto rispetto al valore normale degli stessi, può assumersi come valore normale imponibile il prezzo scontato praticato dal fornitore (ris. 26/E del 2010) Per i beni in natura prodotti (oltre che commercializzati) dall azienda e ceduti ai dipendenti il valore tassabile è pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista 11 Fringe benefit 2. vitto, mense, prestazioni e indennità sostitutive (art. 51 c.2) - Somministrazioni di vitto da parte del datore (es. pasti consumati dai camerieri o dal cuoco di un ristorante; pasti somministrati a personale dipendente di navi o aerei; cestini preconfezionati ai dipendenti; etc) - Somministrazioni di pasti in mense organizzate dal datore o gestite da terzi o in ristoranti convenzionati - Prestazioni sostitutive (tickets restaurant, alimenti e bevande somministrati da pubblici servizi) fino ad un importo complessivo giornaliero (al netto di contributi previdenziali e assistenziali e di somme a carico dei lavoratori) di euro 5,29. L eccedenza è tassata e non concorre al calcolo della franchigia esente (258,23 ) che riguarda esclusivamente i compensi in natura (ris. 26/2010). 12

7 Fringe Benefit Ai fini dell esclusione dal reddito occorre inoltre (cfr. ris. 41/2000) la contemporaneità delle seguenti condizioni: un orario di lavoro con prevista pausa per il vitto Essere assegnati stabilmente a una sede di lavoro ubicata in un luogo che, in relazione al tempo concesso per la pausa, non consenta di recarsi, senza mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l utilizzo di buoni pasto. NB. La somministrazione di alimenti e bevande tramite card elettroniche (con verifica in tempo reale dell utilizzo del servizio conseguente alla maturazione del diritto) è considerata mensa aziendale diffusa, quindi esclusa integralmente dalla base imponibile (ris. 63/2005) 13 Compensi in natura 3. Azioni del gruppo sottoscritte dalla generalità dei dipendenti (art. 51 c. 2 lett. g, c 2 bis) c.d. piani di azionariato diffuso. Riguardano le azioni offerte alla generalità dei dipendenti emesse dall impresa con cui lavora il contribuente oppure da società (italiane o estere) che, direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa o ne sono controllate. Il valore di dette azioni è escluso dal reddito per un importo (al netto del corrisposto dal dipendente per l assegnazione) non superiore complessivamente nel periodo d imposta a euro 2.065,83 (4 milioni di lire). Il valore eccedente la franchigia è tassato. 14

8 Compensi in natura Il valore da considerare è il Valore normale ex articolo 9 TUIR. Condizioni: Le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti a tempo indeterminato Le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore, o dalla società che controlla l emittente Le azioni devono essere mantenute per almeno 3 anni dall assegnazione. Nb. Se le azioni sono cedute prima del triennio (o, in qualunque momento, sono riacquistate dalla società emittente o dal datore), l importo che non ha concorso al reddito (franchigia) è tassato, quale compenso in natura, nel periodo di paga in cui avviene la cessione. 15 Fringe benefit/trasporto Collettivo 4. Servizi e somme di carattere sociale e collettivo (art. 51 c.2 lett. d, f, f-bis) Servizi e somme non tassati se erogati alla generalità dei dipendenti o a intere categorie degli stessi: Servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei lavoratori dall abitazione al lavoro e viceversa (navette) con o senza esborso da parte dei lavoratori stessi. Il servizio può essere organizzato dal datore o affidato a terzi (compresi esercenti di pubblici servizi) NB. Sono tassati: Indennità sostitutiva del servizio di trasporto concessa forfettariamente dal datore; somme corrisposte a titolo di rimborso di biglietti o tessere di abbonamento ai mezzi pubblici (ris. Min. 54/E del 1999) Messa a disposizione dei dipendenti di un ticket trasporto che riduca l importo pagato per l acquisto dell abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico (ris. 126/E del 2007) Rimborsi km anche se, in base al CCNL, costituiscono mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore (ris. Min. 191/E del 2000) 16

9 Fringe benefit/ Oneri di utilità sociale Esenti le somme -per frequenza asili nido e colonie climatiche e per borse di studio o simili (premi, assegni, sussidi) erogate dal datore in favore dei familiari del dipendente (anche non a carico). (art. 51, c.2, lett. f-bis) Nb. Incluse somme corrisposte a dipendenti esteri trasferiti in Italia a titolo rimborso spese per la frequenza da parte dei figli di asili e scuole (ris. 378/2007) Esente l utilizzo di opere e servizi con finalità di istruzione, educazione, ricreazione, culto, assistenza sociale e sanitaria (art. 51, c.2, lett. f), art.100 c.1) Con risoluzione 26/E del 2010 l Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri distintivi degli oneri di utilità sociale ex art. 100 c. 1 TUIR rispetto ai fringe benefits. Ex art. 51 c. 3. (Rinvio) 17 Benefici previdenziali e assistenziali Contributi, premi, spese che spesso i datori di lavoro versano in base a contratti collettivi, regolamenti o accordi aziendali. In virtù della natura previdenziale o assistenziale tali versamenti godono di un trattamento fiscale agevolato (esenzione o tassazione ridotta). 18

10 Benefici previdenziali e assistenziali Contributi per assistenza sanitaria (art. 51 c.2 lett. a) I contributi versati dal datore o dal lavoratore (anche congiuntamente) ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale (es. Fasi per i dirigenti; Fondo Mario Negri) non concorrono a formare il reddito fino a 3.615,20 euro complessivi. Nb. Ai fini del computo concorrono i contributi versati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 10, c.1, lett. e). Contributi a casse edili (circ. 55/E del 4/3/99) Decisi da contratti o accordi tra organizzazioni territoriali aderenti. La quota che alimenta prestazioni assistenziali concorre integralmente alla formazione del reddito, la quota per prestazioni sanitarie solo per la parte eccedente 3.615,20. NB. Non formano reddito i contributi (versati dal datore alle casse) per fornitura indumenti da lavoro o protezione, formazione professionale, e gli accantonamenti (presso la cassa) per il pagamento di ferie e tredicesima. 19 Benefici previdenziali e assistenziali Spese sanitarie (art. 51 c.2 lett. h) Le erogazioni del datore (in base a contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali) per spese mediche di assistenza specifica per portatori di handicap non costituiscono reddito del dipendente; quelle per spese sanitarie sostenute dal dipendente (anche per coniuge o familiari a carico) sono reddito salvo, in sede di conguaglio (o di fine rapporto), il riconoscimento da parte del datore della detrazione del 19% sulla parte eccedente 129,11. Nb. Non costituiscono reddito i rimborsi al dipendente di spese sanitarie sostenute per malattia contratta a causa del servizio: trattasi di risarcimento danni (circ. 101/2000). 20

11 Benefici previdenziali e assistenziali Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Come per i rimborsi delle spese sanitarie detraibili, anche i premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali (stipulate dal datore a favore dei dipendenti) sono tassati nel periodo in cui sono corrisposti salvo il riconoscimento (in sede di conguaglio o di fine rapporto) della detrazione del 19% calcolata su un importo massimo di 1.291,14 per anno solare (art. 15 TUIR e art. 23 c.3 DPR 600/73). NB. La detrazione spetta se: le polizze assicurative sono previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali i premi sono certificati nel cud sono rispettate le condizioni di detraibilità, che variano in base alla data di stipula (es. per le polizze vita stipulate fino al 2000 i contratti devono avere durata almeno quinquennale) NB. I premi per polizze contro infortuni e malattie prof. non costituiscono reddito per i dipendenti (circ. 326/97). 21 Erogazioni liberali e altri oneri Erogazioni liberali (art. 51 c.2 lett. b, i,) Le liberalità (in denaro o in natura) che il datore eroga a favore dei dipendenti concorrono generalmente a formare il reddito. Altri oneri deducibili e detraibili (art. 51 c.2 lett. h) Come i contributi previdenziali obbligatori per legge e le spese sanitarie di assistenza specifica ai portatori di handicap, non costituiscono reddito le somme trattenute al dipendente per gli altri oneri deducibili di cui all art. 10 del TUIR (purché siano rispettate le condizioni previste per la deducibilità di ciascun onere). 22

12 Oneri di utilità sociale Oneri «liberali» ex art. 100, c. 1 TUIR Le spese sostenute volontariamente dall imprenditore per opere o servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione (es. cene aziendali, viaggi), culto, assistenza sociale e sanitaria e destinati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti sono deducibili nella misura massima del 5 per mille del totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente dell esercizio (ossia risultante dalla dichiarazione dei redditi). Nb. Deve trattarsi di spese volontarie: quelle obbligatorie (ossia previste da contratti collettivi o accordi aziendali), non essendo liberalità, sono integralmente deducibili. 23 La prassi Risoluzione 10/03/2004, n. 34/E L AdE si sofferma sull'argomento sulla base di un interpello posto da un contribuente che voleva concedere ai propri quadri e ai dirigenti la possibilità di effettuare un check-up medico in strutture convenzionate: l'agenzia, ribadendo che la non concorrenza dal reddito di lavoro dipendente è connessa al verificarsi di una serie di presupposti, accorda lo specifico beneficio anche al caso di specie. 24

13 La prassi a. Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti (menzionato dalla lettera della norma sia per lettera f che f-bis) b. Tali opere e servizi devono perseguire le specifiche finalità richiamate dal testo (si ritiene valga sia per la lettera f che f-bis) c. La spesa deve essere sostenuta volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale (si ritiene valga solo per la lettera f in quanto la f-bis non richiama il 100) d. Il rapporto contrattuale con il prestatore del servizio in tutte le sue espressioni deve essere direttamente gestito dal datore di lavoro (si ritiene valga solo per la lettera f in quanto è menzionato solo dalla circ 34/04 e la f-bis prevedeva ab origine il passaggio diretto di somme) 25 La prassi R.M. n.26/e del 2010, punto 2 con riferimento ai criteri distintivi degli oneri di utilità sociale sostenuti dai datori di lavoro per l acquisto di opere e servizi la cui utilizzazione non concorre alla formazione del reddito secondo l art.51, comma 2, lett. f), Tuir, l Agenzia delle Entrate ricordando e ribadendo i principi della precedente R.M. n.34/04, conferma che: 26

14 La prassi «anche che se restano escluse dall ambito applicativo della disposizione di esenzione le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente - in altri termini, l esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro - gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, sono espressamente previsti dal successivo comma 2, lett. F-bis)» 27 La prassi L Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che l esenzione dalla tassazione riguarda soltanto le erogazioni in natura che possono avvenire anche attraverso il ricorso a strutture esterne all azienda, ma a condizione che, nel caso di strutture non di proprietà dell azienda, il dipendente risulti estraneo al rapporto intercorrente tra la stessa e l effettivo prestatore del servizio (sola lett. f). Per la RM del 2004, il requisito della non patrimonialità della dazione, viene rispettato anche con una previa convenzione che può dar luogo alla non imponibilità dei rimborsi dei titoli di spesa inerenti. 28

15 La prassi L Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall utilizzo dell espressione «alla generalità dei dipendenti>> ovvero a <<categorie di dipendenti>>, non riconosce l applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2, 51, ogni qual volta le somme e i servizi ivi indicati siano rivolti ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. 29 La prassi Circ. 326/97; Circ. 188/98 Inoltre, non costituisce ostacolo all applicazione dell art.51, comma 2, lett. f), la circostanza che i servizi offerti volontariamente comprendano anche servizi inquadrabili in altre lettere del comma 2 dell art.51 del TUIR e i lavoratori della categoria non possano utilizzare contestualmente tutti i servizi offerti dalla società, dal momento che il budget assegnato a ognuno di essi è inferiore rispetto al valore complessivo dei servizi offerti. Ciò in quanto è stato affermato che affinché il regime di favore si applichi, è sufficiente che il datore di lavoro metta a disposizione i servizi offerti, a nulla rilevando la circostanza che alcuni lavoratori non fruiscano di fatto delle opere o servizi messi a disposizione 30

16 La prassi Per beneficiare della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di cui all art.51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR, i benefits relativi agli assegni o sussidi per la frequenza di asili nido o di colonie climatiche da parte dei familiari del dipendente devono essere offerti alla generalità o categorie omogenee di dipendenti, 31 La prassi Per poter applicare il regime di non imponibilità inoltre, nel caso in cui il benefit consista nell attribuzione di una determinata somma di denaro, l agevolazione è applicabile soltanto qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l utilizzo di tale somma da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali è stata corrisposta. 32

17 La prassi Ciò sia nel caso in cui il datore di lavoro eroghi direttamente le somme ai dipendenti sia nell ipotesi in cui rimborsi l onere sostenuto ai propri dipendenti, ad esempio proprio per le rette mensili relative alla custodia dei figli in asili nido. Con il metodo della convenzione e del pagamento via Welfare Card, molto più evoluto del rimborso monetario, questa condizione è ancor più automaticamente rispettata 33 Circ. Agenzia Entrate 238/2000 si esprime per l interpretazione estensiva non già delle finalità generiche indicate nella lett. f) ma anche delle prestazioni specifiche indicate nella lett. f-bis. ha affermato che l espressione << o a borse di studio a favore dei medesimi familiari» vada interpretata come comprendente anche i libri di testo e le tasse scolastiche. 34

18 La prassi Risposta a Interpello /2011 <<non sarebbe incompatibile l utilizzo di un budget figurativo, espresso in valori monetari, entro i cui limiti il dipendente può usufruire dei servizi in questione. La scelta di attribuire un limite quantificato in un ammontare in denaro nascerebbe solo dalla volontà di rendere consapevoli i lavoratori del sacrificio economico che il datore di lavoro è disposto a sostenere >> 35 La prassi Risposta a Interpello /2011 <<Sarebbe irrilevante, ai fini della compatibilità con l applicazione dell art.51, comma 2, lett. f) del TUIR, anche il ricorso a strutture esterne all azienda, in quanto la società intende negoziare preventivamente con ciascun fornitore le condizioni economiche e le modalità di prestazione del servizio che quest ultimo sarà poi chiamato a rendere nei confronti di qualsiasi dipendente ne faccia richiesta.>> 36

19 La prassi: la card elettronica per FB Risoluzione 17/5/2005, n.63/e Per quanto riguarda il vitto nei confronti del dipendente la carta assume la funzione di rappresentare esclusivamente la prestazione di cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e fornitore del servizio) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni collegati al vitto presso gli esercizi convenzionati 37 La prassi: la card elettronica per FB Risposta a Interpello /2011 <<l impiego di un budget figurativo, operando su un circuito elettronico, non rappresenta un titolo di credito, ma consente di individuare in tempo reale il lavoratore che attiva un servizio previsto dal Piano e, al contempo, di scongiurare un eventuale utilizzo improprio e/o fraudolento dei 38servizi stessi, quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di altri servizi oltre quelli offerti dal datore di lavoro ovvero una loro diversa modalità di erogazione >> 38

20 Progetto welfare aziendale Attività 39 Progetto Welfare aziendale: strumenti Tavolo di Lavoro fringe benefit oneri di utilità sociale e welfare aziendale composto da funzioni HR, funzioni previdenziali, funzioni fiscali, funzioni CSR delle imprese 4 focus group: 1) Focus Group aspetti giuslavoristici e sindacali 2) Focus Group aspetti fiscali 3) Focus Group Progetti Pilota e strumenti tecnici 4) Focus Group aspetti di CSR misurazione economica e competitività territoriale 40

21 Progetto Welfare aziendale: alcune aziende partecipanti Accenture AdR Alitalia Almaviva Anas Autostrade Baxter Colgate Palmolive Convert Italia Day Ristoservice Deloitte Edenred Ericsson Enel Eni Fastweb Finmeccanica H3G Ised Larimart Marsh Poste Italiane Sogesid Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Technip Telespazio Telecom Italia Thales Alenia Space Total Erg Towers Watson Trelleborg Vodafone Willis Wind Tabella di diagnosi delle priorità 41 PRESTAZIONE Rischio Complessità Valore Precedenza azione F-bis: Esenzione rimborso monetario titoli di spesa F-bis: utilizzo di WCard aziendale per servizi da strutture convenzionate Eventuale finanziamento da compensation variabile (sostituibilità Salary/Flexible Benefits Welfare A.) Definizione di <<categorie>> di beneficiari; modulazione risorse scarse Canale AdE XX XX XXX no 1 X XX XXX no 1 XXX XXX XXX si 3 XX XXX XXX si 1/2 Volontarietà /non adempimento vincolo XXX XXX XXX no 2/3 Definizione «colonia climatica» XX X XXX si/no 2/3 Definizione «scopi ricreativi» XX X XXX si/no 2/3 Definizione <<borse di studio>> XX X XXX si/no 2/3 Prestazioni di mobilità ai dipendenti XX XXX XX no 3 <<valore normale>> beni e servizi prodotti dall azienda 42 XX XXX X si 3

22 Indicatori totalità categorie Altre indicazioni Capienza basket 5/ooo (sì/no) Valore assoluto prestazioni Tabella indicatori DR Q I O/altro Percentuale Welfare Aziendale / totale retribuzione / totale FB spesatura Welfare Aziendale Parte spesata art.100 Parte spesata art. 51 Utilizzo medio franchigia comma 3 43 Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera a) assistenza sanitaria: Percentuale di utilizzo : 100% Art. 51 comma 2 lettera a) previdenza integrativa: Percentuale di utilizzo : 90% 44

23 Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera c) vitto: Percentuale di utilizzo : 100% Servizio diretto mensa - 10% vitto Card elettronica 10% Buoni pasto 80% Sopra soglia imp. 90% Sotto soglia imp. 10% 45 Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera d) - trasporti: Percentuale di utilizzo : 10% Servizi offerti: servizi di trasporto collettivo, abbonamento trasporto pubblico Art. 51 comma 2 lettera f): Percentuale di utilizzo : 60% Servizi offerti: assistenza fiscale, campagna di vaccinazione antinfluenzale, biblioteca, prevenzione oncologica Art. 51 comma 2 lettera f) bis Percentuale di utilizzo : 90% Servizi offerti: asili nido, colonie, borse di studio 46

24 Articolo 51 comma 2 Art. 51 comma 2 lettera f) bis Percentuale di utilizzo : 90% Servizi offerti: asili nido, colonie, borse di studio Art. 51 comma 2 lettera g) azioni: Percentuale di utilizzo : 20% Art. 51 comma 2 lettera h) spese sanitarie: Percentuale di utilizzo : 20% 47 Articolo 51 comma 3 Art. 51 comma 3 : Percentuale di utilizzo: 90% Servizi offerti: cellulari, assicurazione vita, assicurazione rischi extraprofessionali, cral aziendale, 48

25 Articolo 51 comma 4 Art. 51 comma 4 lettera a) veicoli : Percentuale di utilizzo: 90% Art. 51 comma 4 lettera b) - prestiti: Percentuale di utilizzo : 20% Art. 51 comma 4 lettera c) fabbricati: Percentuale di utilizzo : 20% 49 Altri iscrizioni annue ad Albi professionali agevolazioni per i dipendenti a seguito di offerte promozionali ricevute da altre aziende per proprie politiche di marketing es. : a) People care: - vetrine esclusive (abbigliamento) - prezzo felice (viaggi e tempo libero) - testi scolastici - acquisto bici e scooter elettrici b) Care services: baby-sitter e operatori socio assistenziali c) Time and money saving: lavaggio Auto / Moto e Officina; servizio lavanderia e sartoria; manutenzioni domestiche; Colf e Maggiordomo; spesa a casa 50

26 Percentuali riassuntive 51 Articolo 100 Capienza basket: XXX per dipendente XXX- impiegati Valori di benchmark XXX - quadri XXX - dirigenti 52

27 Analisi indicatori Indicatori totalità categorie Altre indicazioni DR Q I O/altro Capienza basket 5/ooo (sì/no) Valore assoluto prestazioni Percentuale Welfare Aziendale spesatura Welfare Aziendale Su totale retribuzione Su totale FB Parte spesata art.100 Parte spesata art. 51 Utilizzo medio franchigia comma 3 53 Progetto Welfare Aziendale Aspetti giuslavoristici e sindacali 54

28 Piani Welfare e PdR: obiettivi collettivi e individuali Si ritiene che - i premi di risultato e altri istituti di retribuzione variabile possono derivare dal raggiungimento di obiettivi sia individuali sia collettivi; - il PWA possa essere collegato normalmente solo a obiettivi aziendali salvo alcune eccezioni Obiettivi aziendali Obiettivi individuali PIANI WELFARE RETRIBUZIONE VARIABILE 55 Piani Welfare e retribuzione integrativa 56

29 Piani Welfare e retribuzione integrativa PWA es. Educazione, istruzione, viaggi, educazione, palestre, assistenza domiciliare, etc. Benefits integrativi aziendali Contrattazione di II livello Benefit obbligatori da CCNL es. Ticket lunch, polizze sanitarie integrative, polizze vita etc. es. Polizza infortuni professionali, contributi a fondi pensione e sanitari di categoria, etc. La «Piramide dei Benefit» (Willis) 57 Piani Welfare e retribuzione integrativa Individuale Obiettivi c / Budget 3 Benefit 3 PdR Obiettivi b / Budget 2 Benefit 2 Retribuzione integrativa Obiettivi a / Budget 1 Benefit 1 Piano Welfare Piano di retribuzione variabile e PWA separati con obiettivi e prestazioni incrementali 58

30 Piani Welfare e PdR: alternatività come complementarietà PdR3 Benefit Welfare 1 Combinazione A PdR 2 Benefit Welfare 2 Combinazione B Benefit Welfare 3 Combinazione C Combinazione C PdR1 FIG.5 Alternatività parziale intesa come complementarietà: la coppia di piani con 3 combinazioni di pari budget per i) livelli di medesimi o corrispondenti obiettivi o per ii) categorie Rapporto tra Piani Welfare e retribuzione variabile: i gradi di «rischio fiscale>> Modalità Autonomia e finanziamento incrementale Piano Welfare finanziato dal raggiungimento di obiettivi finanziari (maggiori entrate / minori spese) autonomi rispetto agli obiettivi della retribuzione variabile Rischio nullo * Piano Welfare dipendente dal raggiungimento di obiettivi, finanziari o meno, collettivi o meno, parzialmente alternativi rispetto a quelli della retribuzione variabile Piano Welfare dipendente dal raggiungimento di obiettivi, finanziari o meno, collettivi o meno, integralmente alternativi rispetto a quelli della retribuzione variabile Piano Welfare dipendente dagli stessi obiettivi della retribuzione variabile ma parzialmente alternativo rispetto a questa a scelta del dipendente Piano Welfare dipendente dagli stessi obiettivi della retribuzione variabile ma integralmente alternativo rispetto a questa a scelta del dipendente * ** *** **** 7 Piano Welfare integralmente sostitutivo della retribuzione variabile Alto 60

31 Progetto Welfare Aziendale Costruzione di un Piano Welfare 61 Obiettivi 1/2 Revisione delle politiche retributive: arricchimento e differenziazione dell offerta retributiva, consentendo alle persone di iniziare a sperimentare forme di personalizzazione del proprio pacchetto retributivo Sostenere il potere d acquisto delle retribuzioni traendo vantaggio dalle agevolazioni impositive: massimizzazione delle opportunità di abbattimento del cuneo fiscale/contributivo offerte da normativa e prassi vigenti 62

32 Obiettivi 2/2 Incremento del senso di appartenenza dei dipendenti e dell orgoglio di lavorare in Miglioramento del clima aziendale, della soddisfazione e della competitività Attrazione di talenti e fidelizzazione di risorse strategiche Contenimento e ottimizzazione dei costi del personale: in particolare cogliere opportunità di risparmio anche per l azienda, in funzione delle eventuali agevolazioni contributive previste 63 Previsione Sulla base delle prime stime, l implementazione delle indicazioni del piano di attività e di risparmi aziendali per l anno da parte delle categorie potrebbe consentire di generare un valore equivalente a l anno da distribuire alle categorie suddette e alle loro famiglie sotto diverse forme, quali quelle indicate più sotto Le Parti concordano di istituire a breve una commissione paritetica per definire una regolamentazione di tale possibile sistema incentivante (anche in considerazione dei relativi oneri, diretti e/o indiretti per l'azienda), da sottoporre poi all'azienda e alle OO.SS. per discussione ed approvazione. 64

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