Dichiarazione precompilata e novità della legge di stabilità 2016

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1 N.5 del Le Daily News A cura di Michele Bana Dichiarazione precompilata e novità della legge di stabilità 2016 L art. 1, co. 949, della Legge , n. 208 ha apportato alcune modifiche alla disciplina della dichiarazione dei redditi precompilata dall Agenzia delle Entrate: in primo luogo, è stato stabilito che la comunicazione, da parte degli enti eroganti, delle prestazioni sanitarie non riguarda il solo periodo d imposta 2015, ma anche quelli successivi, e i relativi dati sono consultabili telematicamente dal contribuente. È stata, inoltre, abrogata l ipotesi di esonero dai controlli di cui all art. 1, co. 586, L , n. 147, nel caso di dichiarazione precompilata presentata direttamente dal contribuente, o tramite il sostituto d imposta che presta all assistenza fiscale accettata senza modifiche. Altre novità normative hanno, invece, interessato i requisiti previsti per i centri autorizzati all assistenza fiscale, e la disciplina delle dichiarazioni, comunicazioni e certificazioni, nonché del relativo regime sanzionatorio. Dichiarazione precompilata e spese mediche L art. 1, co. 1, D.Lgs , n. 175, ha introdotto a decorrere dall anno 2015, in via sperimentale la precompilazione dei modelli 730 da parte dell'agenzia delle Entrate, utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e quelle trasmesse da soggetti terzi. La disciplina è rivolta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50, co. 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità 1

2 percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), D.P.R , n Per quanto concerne, invece, le spese mediche, l art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014 aveva stabilito che le aziende sanitarie locali e quelle ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel Tale disciplina è stata recentemente modificata dall art. 1, co. 949, L. 208/2015, nel senso di stabilire che i predetti enti inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 (e, quindi, non soltanto in tale anno, come originariamente previsto), ad esclusione di quelle già previste nel co. 2, ai fini della loro messa a disposizione dell Agenzia delle Entrate. Il predetto art. 3, co. 3, DLgs. 175/2014 è stato, inoltre, integrato con la seguente disposizione: I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dall sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. È stato altresì aggiunto il co. 3-bis, secondo cui tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei co. 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria. Le modalità tecniche di utilizzo dei dati previsti da tale co. 3, così come quelli del precedente co. 2 e del nuovo co. 3-bis, sono definte dal Provv. Dir. Agenzia Entrate , n , ai sensi del successivo co. 5 dell art. 3, D.Lgs. 175/2014. Si segnala, inoltre, che l art. 1, co. 950, L. 208/2015 ha riformulato il co. 25-bis dell art. 78, L , n. 413, per effetto del quale ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell Amministrazione Finanziaria, a partire dall anno 2

3 d imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell anno precedente hanno ottenuto l attestazione di iscrizione nell Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all art. 9, co. 9, DLgs , n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lett. a) del co. 2 dell art. 51 e di quelli di cui alla lett. e-ter) del co. 1 dell art. 10, D.P.R. 917/1986, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell art. 10, co. 1, lett. b), e dell art. 15, co. 1, lett. c), TUIR. Altre spese deducibili o detraibili L art. 1, co. 949, L. 208/2015 ha modificato anche il co. 4 dell art. 3, D.Lgs. 175/2014, secondo cui un Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze individua i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati relativi alle altre spese deducibili o detraibili, per consentire all Amministrazione Finanziaria di utilizzare altre fonti di informazioni, per fornire al contribuente il massimo grado di completezza della propria dichiarazione dei redditi. Si pensi, ad esempio, alle spese per l'istruzione dei figli e per gli asili nido, a quelle per gli addetti all'assistenza personale e alle spese per le attività sportive dei ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive), ai canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, alle erogazioni liberali ad enti ed associazioni e per attività culturali ed artistiche, ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quelli per gli addetti ai servizi domestici e familiari. La novità normativa è rappresentata dalla previsione in base alla quale nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione prevista dall art. 78, co. 26, L. 413/1991, pari ad euro 100 per ogni comunicazione. Peraltro, è altresì stabilito che, nell ipotesi di errata comunicazione dei dati, la sanzione è esclusa se la trasmissione delle informazioni corrette è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza oppure alla segnalazione da parte dell Agenzia delle Entrate. Comunicazioni relative all anno 2014 L art. 1, co. 949, L. 208/2015 ha, inoltre, inserito il co. 5-ter dell art. 3, DLgs.175/2014, secondo cui per le trasmissioni da effettuare nell anno 2015, relative all anno 2014, e comunque per quelle eseguite nel primo anno previsto per la trasmissione all Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all applicazione delle sanzioni di cui all art. 3

4 3, co 5-bis, DLgs. 175/2014, all art. 78, co. 26, L. 413/1991 e all art. 4 co. 6-quinquies del D.P.R. 322/1998, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Richiesta di rimborso e controlli preventivi L'art. 4, co. 1, D.Lgs. 175/2014 dispone che "la dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente", fermo restando quanto prevede il precedente art. 1, co. 4, del Decreto, in base al quale è riconosciuta "la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie". In altri termini, il contribuente, a fronte della dichiarazione precompilata dall'agenzia delle Entrate, ha a disposizione tre opzioni: accettare la dichiarazione precompilata così come predisposta dall Amministrazione Finanziaria; modificare la dichiarazione precompilata; rifiutare la precompilata e presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero autonomamente redatta. A seconda del comportamento adottato dal contribuente, in relazione all assolvimento dell obbligo dichiarativo, era stata introdotta una diversa disciplina in relazione ai poteri di controllo dell'agenzia delle Entrate. L art. 5, D.Lgs. 175/2014 prevedeva, infatti, differenti trattamenti in ragione dell apporto di eventuali modifiche/integrazioni e del soggetto che trasmetteva la dichiarazione precompilata. Più nello specifico, qualora la dichiarazione precompilata fosse stata presentata direttamente dal contribuente (o tramite il sostituto d imposta prestante l assistenza fiscale), e non fossero state apportate modifiche, era esclusa l effettuazione dei: a. controlli formali sui dati forniti dai soggetti terzi (fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni); b. controlli di cui all art. 1, co. 586, L. 147/2013 (controlli preventivi sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a euro e/o determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni). Questa seconda forma di esonero è stata, tuttavia, abrogata dall art. 1, co. 949, L. 208/2015, mentre rimane applicabile quella di cui alla precedente lett. a) dell art. 5, co. 1, D.Lgs. 175/2014, riguardante l esclusione del controllo formale della dichiarazione dei redditi. A questo proposito, si ricorda che, in mancanza di tale esimente, trova applicazione l attività di verifica prevista dall art. 36-ter, D.P.R , n. 600, consistente nell accertamento della conformità dei dati esposti in dichiarazione 4

5 alla documentazione conservata dal contribuente, e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici. Si rammenta, inoltre, che il controllo formale della dichiarazione consente di: escludere, anche soltanto parzialmente, lo scomputo delle ritenute d acconto, le detrazioni d imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell Agenzia delle Entrate; determinare i crediti d imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d imposta. Ai fini del controllo, il contribuente può essere invitato dall Ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, nel caso in cui emergano difformità tra i dati in possesso dell Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. Qualora la documentazione prodotta non dovesse risultare idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute. Nell ambito dell art. 5, DLgs. 175/2014, l art. 1, co. 949, L. 208/2015 ha pure inserito il co. 3-bis, che dispone quanto segue: nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a euro, l Amministrazione può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data 5

6 della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. Centri autorizzati per l assistenza fiscale L'art. 35, D.Lgs. 175/2014 aveva modificato alcune disposizioni del D.M. 164/1999 recante il Regolamento delle norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: procedure per il rilascio dell autorizzazione allo svolgimento dell attività di assistenza fiscale che rientrano nella competenza del Dipartimento delle Entrate (art. 7, D.M. 164/1999); accessi, ispezioni e verifiche esperibili presso la sede e gli uffici periferici del CAF e delle società di servizi di cui i centri si avvalgono (art. 10, D.M. 164/1999); requisiti che devono essere verificati in capo alle società di servizi che vengono utilizzate dai CAF per lo svolgimento di taluni servizi di attività assistenza fiscale (art. 11, D.M. 164/1999). L art. 1, co. 949, L. 208/2015 ha modificato il co. 3 dell art. 35, DLgs. 175/2014, nel senso di stabilire che per i centri autorizzati successivamente al , il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto qualora la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all 1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. La disciplina previgente disponeva, invece, che il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività fosse soddisfatto soltanto nel caso di trasmissione annuale di un numero di dichiarazioni pari all 1%, con uno scostamento massimo del 10%, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti svolgenti attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le suddette disposizioni si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data del , con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017 (e non ai periodi d imposta 2016, 2017 e 2018, come, invece, previsto dall art. 10, co. 12-quater, DL , n. 192, conv. con modif. con L , n. 11). 6

7 Altre novità per dichiarazioni, comunicazioni e certificazioni In virtù di quanto disposto dall art. 1, co. 951, L. 208/2015, gli artt. 6 e 22 del D.M n. 64 sono stati integrati dal co. 2-bis, secondo cui, in luogo della polizza di cui al co. 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie. Nell art. 17, co. 1, D.M. 164/99, è stata, inoltre, inserita la lett. c-bis), per effetto della quale i sostituti d imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15.1 di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono, tra l altro, a comunicare all Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il 7.7 il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all art. 16, co. 4-bis, D.M. 164/1999, secondo cui l Amministrazione Finanziaria, sulla base delle predette comunicazioni, provvede a: a. fornire ai CAF, entro 5 giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni, riportante le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'agenzia delle Entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d imposta. In tali casi, i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta; b. rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione, le comunicazioni; c. trasmettere ai CAF, entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta. È stato, inoltre, sostituito il co. 3-bis dell art. 4, D.P.R. 322/1998, per effetto del quale salvo quanto previsto al co. 6-quinquies i sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, D.P.R. 600/1973, nonché dell art. 21, co. 15, L n. 449, e dell art. 11, L. 413/1991, tenuti al rilascio della certificazione di cui al co. 6- ter dell art. 4, D.P.R. 322/1998, trasmettono in via telematica all Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all art. 3 co. 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al co. 1 dell art. 4, relativa all anno solare precedente, entro il 31.7 di ciascun anno. È stato altresì modificato il co. 6-quinquies dell art. 4, D.P.R. 322/1998, per effetto del quale le certificazioni di cui al co 6-ter sono trasmesse in via telematica all Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all art. 3 co. 2-bis e 3, entro il 7.3 dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la 7

8 stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l attività di controllo dell Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell assistenza fiscale prestata ai sensi del DLgs , n. 241, stabiliti con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del co. 6-quinquies sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al co. 1. Copyright La Lente sul Fisco 8

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