Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Decreto semplificazioni

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1 Con la dichiarazione precompilata adempimenti semplificati e meno responsabilità in caso di errori di Roberto Fanelli Parte già nel 2015 il progetto dichiarazione precompilata, compreso nello schema di decreto semplificazioni in attuazione della legge delega fiscale, che, anche mediante affinamenti successivi, consentirà all Agenzia delle entrate di predisporre, per ciascun dipendente o pensionato, entro il 15 aprile di ogni anno, la dichiarazione dei redditi che il soggetto potrà accettare integralmente o modificare, ad esempio per inserire deduzioni o detrazioni non considerate o redditi non certificati da sostituti d imposta. Si tratta di una iniziativa da considerare in modo molto positivo perché potrà semplificare l adempimento dei contribuenti, sollevandoli dalle responsabilità di errori nella compilazione del modello, anche se comporterà maggiori adempimenti per i sostituti d imposta e per i soggetti tenuti a trasmettere informazioni. Non v è dubbio che dell intero pacchetto delle semplificazioni fiscali - che comprende la dichiarazione di successione, i rimborsi, la fiscalità internazionale, ed altro (1) - un particolare appeal è costituito dall introduzione, a partire dal 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730 (2). La dichiarazione precompilata verrà predisposta dall Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo), e resa disponibile al contribuente in via telematica, entro il 15 aprile di ciascun anno, mediante diversi canali (non è prevista, comunque, la spedizione del modello al domicilio del soggetto). A partire dalle dichiarazioni del 2016, con riferimento ai redditi prodotti nel 2015, i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie). Ferma restando la facoltà del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (modello 730 o modello UNICO Persone fisiche), quella precompilata può essere accettata senza modifiche ovvero modificata dal contribuente medesimo. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, non sarà effettuato il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni dei sostituti d imposta (ad esempio, redditi percepiti, ritenute, eventuali oneri deducibili) e sui dati relativi agli oneri indicati nella Roberto Fanelli - Revisore contabile in Roma Note: (1) Lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione dell art. 7 della delega fiscale di cui alla legge n. 23 dell 11 marzo 2014, è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 giugno e trasmesso (Atto del Governo n. 99) alle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere; lo schema di decreto tornerà poi all esame del Consiglio dei Ministri per l approvazione definitiva. (2) Si tratta di circa 30 milioni di contribuenti. 2303

2 dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi ed acquisti direttamente dall Agenzia delle entrate e, come tali, inseriti dalla stessa Agenzia nella dichiarazione. Non verrà nemmeno effettuato il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia nei casi di rimborso complessivamente superiore a euro erogati da parte dei sostituti d imposta nell ambito dell assistenza fiscale, di cui all art. 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n Resta, comunque, ferma, anche nell ipotesi di dichiarazione precompilata senza modifiche, la facoltà di effettuare il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti d imposta. Elaborazione della dichiarazione Per la elaborazione della dichiarazione precompilata, che sarà introdotta a decorrere dal 2015 in via sperimentale, l Agenzia delle entrate utilizzerà: le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; i dati trasmessi da parte di soggetti terzi; i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d imposta. A tali fini, lo schema di decreto semplificazioni prevede la costituzione un apposita unità di monitoraggio che deve ricevere e gestire i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione, verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione. Ambito soggettivo L art. 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo prevede che le norme sulla dichiarazione precompilata si applicano ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) e l), del T.U.I.R. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti: lavoratori dipendenti (3) (art. 49); pensionati (art. 49); lavoratori soci delle cooperative (art. 50, lett. a); titolari di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, lett. c); rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quali gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, la collaborazione a giornali e riviste, la partecipazione a collegi e commissioni, e gli altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (art. 50, lett. c-bis); sacerdoti (art. 50, lett. d); percettori di indennità per cariche elettive, con esclusione del Parlamento europeo (art. 50, lett. g); i percettori di assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né il capitale né il lavoro, quali, ad esempio, quelli corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell Autorità giudiziaria ed esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, quelli corrisposti al beneficiario in forza di testamento o in adempimento di oneri modali a carico del donatario, gli assegni alimentari (art. 50, lett. i); i lavoratori socialmente utili (art. 50, lett. l). Dichiarazione congiunta L art. 13, comma 4, del D.M. 31 maggio 1999, (3) L art. 49, comma 2, lett. b), prevede che costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le somme di cui all articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, vale a dire gli interessi legali ed il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore dei suoi crediti (cd. rivalutazione monetaria), liquidati dal giudice nelle sentenze di condanna riguardanti controversie relative a crediti di lavoro. L Amministrazione finanziaria ha precisato, al riguardo, che ai fini della tassazione quali redditi di lavoro dipendente, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e quindi, ad esempio, anche se derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione (C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E, par. 1.4). 2304

3 n. 164, prevede che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d impresa, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi mediante modello 730, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso dei requisiti per l utilizzo di tale modello. L art. 4, comma 5, del delegato stabilisce che, in presenza delle condizioni previste per la presentazione del modello 730 in forma congiunta, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni precompilate, in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d imposta. Dati trasmessi da parte di soggetti terzi Lo schema di decreto semplificazioni prevede l anticipo al 28 febbraio del termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell anno precedente, quali interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio o, in caso di segnalazione da parte dell Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Contenuto della dichiarazione precompilata Per la elaborazione della dichiarazione precompilata, che sarà introdotta a decorrere dal 2015 in via sperimentale, l Agenzia delle entrate utilizzerà: a) le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; b) i dati trasmessi da parte di soggetti terzi; c) i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d imposta. A tali fini, lo schema di decreto delegato prevede la costituzione un apposita unità di monitoraggio che deve ricevere e gestire i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione, verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione (art. 1, comma 2) (4). Si avranno, in sostanza, tre tipi di flussi di dati: quelli ricavabili direttamente dall Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell anno precedente e i versamenti effettuati), quelli trasmessi da soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Dati trasmessi da parte di soggetti terzi Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, lo schema di decreto legislativo prevede l anticipo al 28 febbraio del termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare. In particolare, l art. 3 del provvedimento modifica l art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991. Tale norma stabilisce che, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all Anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali. (4) La norma stabilisce, inoltre, che tale unità di monitoraggio ha come obiettivo quello di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione. 2305

4 Questi dati devono essere trasmessi entro il 30 aprile dell anno successivo, termine fissato dall art. 4.2 del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 30 aprile Come detto, tale termine viene anticipato al 28 febbraio, con riferimento ai dati relativi all anno 2014 e vengono inseriti, tra i soggetti obbligati alla comunicazione, le forme pensionistiche complementari per quanto concerne i contributi versati a tali forme pensionistiche (cfr. art. 10, comma 1, lett. e-bis, del T.U.I.R.). La nuova disposizione prevede, inoltre, che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, le cui modalità saranno definite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (cioè, senza attenuazioni nell ipotesi di plurime violazioni). Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio ovvero, in caso di segnalazione da parte dell Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Inoltre, l art. 3, comma 3, dello schema di decreto prevede una specifica implementazione di dati, relativi alle spese sanitarie, che dovranno essere forniti, a partire dal 2015 (quindi, per le dichiarazioni presentate dal 2016), per le prestazioni erogate ogni anno nei confronti dei singoli soggetti. In particolare, è stabilito che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria - secondo specifiche tecniche e modalità operative che saranno rese disponibili sul sito internet del sistema Tessera Sanitaria - i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell Agenzia delle entrate (5). Il comma 2 dello stesso art. 3 prevede, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dell Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, dei dati di cui all art. 50, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n Tale norma prevede il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, per consentire allo Stato ed alle Regioni una verifica rigorosa dei punti di origine della spesa farmaceutica e per prestazioni specialistiche attraverso il monitoraggio dell intero ciclo: dalla prescrizione alla erogazione dei servizi sanitari. L Agenzia delle entrate ha assunto la regia operativa del suddetto progetto, nell ambito del quale, con la collaborazione di Sogei, che ha curato la relativa realizzazione tecnica, è stata istituita la Tessera Sanitaria (TS) in sostituzione del tesserino di Codice fiscale per tutti gli aventi diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Il comma 7 dell art. 50 prevede che all atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della Tessera Sanitaria. Questi dati, previe intese con l Autorità garante per la protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati dall Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d imposta L art. 2 dello schema di decreto delegato stabilisce, inoltre, l obbligo, da parte dei sostituti d imposta, di trasmettere all Agenzia delle entrate le certificazioni entro il 7 marzo dell anno successivo. (5) Anche se la norma sembra riferirsi alle (sole) prestazioni erogate nel 2005 è evidente che si tratta di un obbligo a regime come confermato dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, relativo alla seduta del 20 giugno, in cui si legge testualmente che: A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie). 2306

5 In base all art. 4, commi 6- ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998, i sostituti d imposta sono tenuti a rilasciare un apposita certificazione unica, ai fini fiscali e contributivi, entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori, soggetti a ritenute alla fonte, sono stati corrisposti (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro). L art. 2 del provvedimento in esame introduce, nell ambito del detto art. 4, il comma 6-quinquies, il quale dispone che le dette certificazioni sono trasmesse in via telematica all Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In tal modo, l Agenzia delle entrate potrà predisporre la dichiarazione precompilata entro il termine fissato (15 aprile). Come è stato osservato, poiché l art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, avente ad oggetto la disciplina della dichiarazione modello 770, non è stato abrogato, il sostituto d imposta deve prima anticipare (entro il 7 marzo) i dati delle certificazioni, successivamente gli stessi dati devono essere nuovamente trasmessi all Agenzia delle entrate unitamente alle indicazioni delle ritenute versate all interno del modello 770, comportando, tutto ciò, una duplicazione di informazioni che nella sostanza darà luogo ad un sistema ancor più complicato rispetto a quello vigente (6). Anche in questo caso, la norma prevede una specifica sanzione in caso di omissione, tardività o erroneità del CUD trasmesso alle Entrate, pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con esclusione delle attenuanti stabilite dal predetto art. 12 (analogamente a quanto visto più sopra, nei casi di errata trasmissione della certificazione la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza). Facoltà del contribuente I dipendenti, i pensionati e i soggetti assimilati, a fronte della dichiarazione precompilata che l Agenzia delle entrate renderà disponibile entro il 15 aprile, avranno a disposizione tre opzioni: accettare la dichiarazione precompilata così come predisposta dall Agenzia delle entrate; modificarla; rifiutare la precompilata e presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (cioè autonomamente compilata). Altri dati relativi a deduzioni o detrazioni Il comma 4 dell art. 3 del decreto delegato stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell economia e delle finanze saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3. Si tratta di una norma di completamento che consentirà all Agenzia delle entrate di utilizzare altre fonti di informazioni, che dovranno essere individuate con decreto ministeriale, per fornire al contribuente il massimo grado di completezza della propria dichiarazione dei redditi. Tra gli oneri ricorrenti che non sono inclusi nelle comunicazioni che sono state ora passate in rassegna, vi sono, ad esempio, le spese per l istruzione dei figli e per gli asili nido, quelle per addetti all assistenza personale e le spese per le attività sportive dei ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive), i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede, le erogazioni liberali ad enti ed associazioni e per attività culturali ed artistiche, i contributi previdenziali ed assistenziali e quelli per addetti ai servizi domestici e familiari, ed altri. È evidente che il progetto della dichiarazione precompilata sarà tanto più efficace quanto più i dati che saranno inseriti nel modello di ciascun contribuente saranno completi, per cui il decreto ministeriale previsto dal comma 4 assumerà, per la riuscita del progetto, un rilievo senza dubbio fondamentale. Facoltà del contribuente L art. 4, comma 1, dello schema di decreto dele- (6) N. Forte, La dichiarazione precompilata è una vera semplificazione?, in il fisco n. 29/2014, pag

6 Presentazione della dichiarazione La dichiarazione precompilata potrà essere presentata entro il 7 luglio. La dichiarazione può essere presentata: all Agenzia delle entrate direttamente in via telematica; al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; a un CAF o a un professionista, presentando, ove occorra, anche la relativa documentazione. gato sancisce che la dichiarazione precompilata relativa al periodo d imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente, fermo restando quanto prevede il comma 4 dell art. 1, in base al quale resta, comunque, ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In sostanza, quindi, i dipendenti, pensionati e soggetti assimilati (v. supra), a fronte della dichiarazione precompilata che l Agenzia delle entrate renderà disponibile entro il 15 aprile, avranno a disposizione tre opzioni: 1) accettare la dichiarazione precompilata così come predisposta dall Agenzia delle entrate; 2) modificarla; 3) rifiutare la precompilata e presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (cioè autonomamente compilata). Nel primo caso, l art. 5 dello schema di decreto stabilisce che: a) non sarà effettuato il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (resta, comunque, fermo, anche su tali dati, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute); b) si renderanno definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a euro (7); c) nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui sub a), fermo restando che non verranno effettuati i controlli preventivi sui crediti superiori a euro. L art. 5, comma 3, dello schema di decreto, prevede che, in ogni caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Anche in tale eventualità, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute. Nell ipotesi di rifiuto della dichiarazione precompilata e di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, i controlli saranno effettuati secondo le ordinarie regole. Appare evidente come i vantaggi della presentazione della dichiarazione precompilata saranno tanto più cospicui quanto più saranno completi i dati e gli elementi che l Agenzia delle entrate potrà acquisire dai soggetti terzi, evitando così i controlli sulla congruità e spettanza degli oneri deducibili o detraibili, previsti dall art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973. Termini di presentazione Lo schema di decreto delegato modifica anche i termini di presentazione del modello 730 e le aggancia a quelli di presentazione della dichiarazione precompilata (8). In particolare, il comma 2 dell art. 4, modifican- Note: (7) L art. 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, al fine di contrastare l erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d imposta nell ambito dell assistenza fiscale, l Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a euro, anche determinato da eccedenze d imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. (8) I termini di presentazione potranno essere modificati con decreto ministeriale (cfr. art. 4, comma 7, del decreto delegato). 2308

7 do il D.M. 31 maggio 1999, n. 164, recante il regolamento sulle norme per l assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d imposta e dai professionisti, sposta al 7 luglio i termini di presentazione del modello 730, sia se la dichiarazione viene presentata al proprio sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale (oggi il termine è il 30 aprile) sia se viene presentata al CAF (oggi il termine è il 31 maggio). Il comma 3 dello stesso art. 4 stabilisce che la dichiarazione precompilata è presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione del modello 730, cioè entro il 7 luglio. La dichiarazione precompilata può essere presentata: a) all Agenzia delle entrate direttamente in via telematica; b) al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; c) a un CAF o a un professionista, presentando, ove occorra, anche la relativa documentazione. Il sostituto d imposta ed il CAF sono tenuti a consegnare al contribuente la dichiarazione presentata entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa. Per i dipendenti senza un sostituto d imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio (ad esempio, lavoratore dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio, lavoratori dipendenti con privati, come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa, soggetti con rapporto di lavoro dipendente svolto all estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente, ecc.), il termine di presentazione della dichiarazione precompilata tramite CAF resta fermo fissato al 31 maggio (9). (9) Cfr. art. 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n

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