REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO COLLETTIVO I.S.O.L.A. Art. 1 - Definizioni

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1 Allegato alla Delib.G.R. n. 5/22 del REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO COLLETTIVO I.S.O.L.A. Art. 1 - Definizioni Marchio: il Marchio collettivo costituito dalla dicitura I.S.O.L.A. e dalla immagine grafica rappresentante un cavallino stilizzato come da rappresentazione in basso ( 1 ) utilizzato e registrato in continuità con il dettato della Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 14 con cui viene introdotto il marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna. Titolarità del Marchio: Il Marchio è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna con sede legale a Cagliari in Viale Trento, anche in ragione della soppressione dell Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA) creato con Legge Regionale Sardegna 2 marzo 1957, n. 6 e ai compiti affidatigli dalla Legge Regionale 27 aprile 1984, n. 14 sopra richiamata. Concessionario: l impresa artigiana con sede e operante in Sardegna che ha ottenuto la concessione dell uso del Marchio. Prodotto dell artigianato tradizionale sardo: manufatto realizzato in Sardegna, in conformità, per ciascuna produzione artigianale di appartenenza, ai disciplinari allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Soggetto interessato: l impresa artigiana, singola o associata, interessata alla concessione dell uso del Marchio. Ufficio valutazione: organo dell Amministrazione Regionale e/o soggetto da questa delegato competente nella valutazione e decisione sulle istanze di adesione, di recesso e sulle sanzioni per i contravventori. 1 Il Marchio è già oggetto, in Italia della Registrazione No (primo rinnovo della Registrazione No del 28 novembre 2001 con effetti dal 2 giugno 1999) e nella Unione Europea della Registrazione di Marchio Comunitario No del 5 settembre 2008 con effetti dal 27 novembre /6

2 Regione Autonoma della Sardegna: ai fini del presente regolamento, si intende l Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per l uso del Marchio. Il marchio si propone di: a) informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti dell artigianato tradizionale; b) tutelare la tradizione artigianale del territorio della Regione Sardegna; c) valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti dell artigianato tradizionale sardo. Art. 3 - Requisiti per la concessione Il marchio deve riferirsi ad un prodotto dell artigianato tradizionale sardo così come questo viene definito all art.1. Art. 4 - Modalità di richiesta per la concessione d uso del marchio Il soggetto interessato che intenda ottenere la licenza d uso del marchio deve presentare all Ufficio Valutazione, di cui all art. 5 del presente Regolamento, apposita istanza con i seguenti allegati: a) scheda informativa aziendale; b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio con indicazione del legale rappresentante; c) dichiarazione di libero esercizio dei diritti; d) documentazione tecnica necessaria per dimostrare la capacità di realizzare prodotti dell artigianato tradizionale sardo; e) dichiarazione di impegno ad osservare il presente Regolamento e il disciplinare di produzione della lavorazione artigianale di appartenenza. L Ufficio valutazione deciderà in merito alla concessione del marchio, provvedendo a darne comunicazione al soggetto richiedente. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l indicazione dei motivi che l hanno determinata. Art. 5 - Valutazione L Ufficio valutazione ha il compito di valutare e prendere le decisioni sulla ammissione dei soggetti interessati, sulle condizioni per l eventuale esercizio del recesso e sulle eventuali sanzioni ai Concessionari che abbiano assunto comportamenti in violazione del presente Regolamento. All Ufficio potranno essere assicurati gli apporti scientifici di uno o più specialisti, individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna tra tecnici ed esperti di fama riconosciuta nel settore dell artigianato tradizionale che abbiano maturato una particolare esperienza relativamente alla 2/6

3 tipicità delle produzioni oppure agli aspetti tecnici, storici, culturali e turistici collegati alle produzioni del territorio. L Ufficio, una volta ricevuta la documentazione presentata, provvede a: - verificarne la completezza e la congruità; - verificare l esistenza o sussistenza dei requisiti indicati nel presente regolamento; - formulare un verbale definitivo contenente le conclusioni circa la legittimazione dell interessato all ammissione o l esistenza delle condizioni per il recesso o per l applicazione delle sanzioni; - indicare gli obblighi di etichettatura per le singole tipologie artigianali ulteriori rispetto a quelle indicate nei singoli disciplinari (a titolo meramente esemplificativo l Ufficio di valutazione potrà richiedere di apporre il tipo di lavorazione artigianale di appartenenza) Prima della stesura del verbale definitivo, l Ufficio ha facoltà di richiedere al soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione fatta pervenire o eventualmente un integrazione della stessa. La Regione Autonoma della Sardegna potrà affidare all Ufficio anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano attinenza con l attività di valorizzazione del territorio. La Regione Autonoma della Sardegna potrà affidare all Ufficio, altresì, valutazioni finalizzate ad attribuire dei punteggi in merito alla qualità della produzione artigianale anche in relazione ad un istituendo premio. Art. 6 - Quota di partecipazione Ai concessionari potrà essere richiesto il versamento di una quota di partecipazione a titolo di rimborso spese per la gestione del Marchio e/o contribuzioni aggiuntive per finanziare progetti specifici di valorizzazione del prodotto dell artigianato tradizionale sardo. Art. 7 - Licenza d uso del Marchio Il marchio è di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna che ne concede l uso tramite l Ufficio valutazione di cui all art.5 ai soggetti interessati alla condizione che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo. Il documento di concessione dell uso del Marchio è la licenza d uso del marchio. La licenza d uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Concessionario, il numero identificativo dello stesso, l identificativo del prodotto, la data di rilascio e di scadenza della licenza d uso, nonché le condizioni alle quali l uso del marchio viene concesso. La durata di validità della licenza d uso del Marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se l Ufficio Valutazione non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento oppure se l operatore non provvede a inoltrare recesso prima della scadenza. 3/6

4 Art. 8 - Diritti e doveri del Concessionario La licenza d uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i Concessionari al rispetto: a) del presente Regolamento e dei disciplinare ad esso allegati; b) del divieto di far parte di organismi, le cui finalità o attività siano in concorrenza o in contrasto con quelle della Regione Autonoma della Sardegna; c) dell utilizzo del Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; d) dell utilizzo di segni, scritte o informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione con il marchio o trarre comunque in inganno i destinatari del messaggio; e) dell utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti per i quali si è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento o comunque per i prodotti indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna; f) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio; g) dell obbligo di mantenere inalterate tutte le condizione che hanno permesso il rilascio del Marchio, nonché dell obbligo di non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione della Regione Autonoma della Sardegna; h) del divieto di utilizzo del marchio se la licenza d uso è stata oggetto di revoca, sospensione o recesso; i) dell obbligo di non immettere in commercio o, qualora vi fossero già immessi, di ritirare dal commercio, a proprie spese, i prodotti non conformi alle disposizioni del presente Regolamento. Il Soggetto che ha ottenuto l uso del marchio viene iscritto a cura dell Ufficio valutazione, in uno speciale elenco dei Concessionari, diffuso sul sito internet della Regione Sardegna ( e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. I diritti che ne derivano non sono trasmissibili. Art. 9 - Recesso Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dalla concessione dell uso del Marchio nel caso in cui non abbia più interesse allo stesso. A tal fine egli deve inviare all Ufficio valutazione una esplicita comunicazione nella quale viene dichiarata la volontà di non utilizzare oltre la concessione. Il recesso diventa operativo dal momento in cui la comunicazione di cui al comma precedente sia pervenuta all Ufficio valutazione. 4/6

5 Art Sanzioni Le non conformità riscontrabili possono essere: lievi quando non pregiudicano né l immagine del Marchio né la caratterizzazione della tradizione artigianale che il Marchio intende tutelare; gravi quando sono tali da pregiudicare l immagine del Marchio e/o la caratterizzazione della tradizione artigianale che il marchio intende tutelare. A fronte delle non conformità sopra descritte l Ufficio valutazione può applicare, salvo in ogni caso l eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai Concessionari responsabili: il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca. La sospensione e la revoca devono essere annotate nel libro-elenco dei Concessionari. Art Verbale di ammonizione Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi. Art Sospensione La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione deve essere comunque applicata quando: sia stato constatato un uso improprio del Marchio; sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell Autorità giudiziaria. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dall ufficio valutazione al Concessionario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nel quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando l Ufficio valutazione abbia accertato l adempimento delle condizioni richieste. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Concessionario. In questo caso, l Ufficio valutazione, preso atto della richiesta, comunica al Concessionario la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti. L annullamento della sospensione deve essere annotato nell Elenco dei Concessionari. Art Revoca La revoca viene applicata dall Ufficio valutazione confronti del Concessionario che: sia stato assoggettato a liquidazione, fallimento o concordato preventivo; non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso la Regione; non abbia osservato le disposizioni di cui all art. 8 del presente Regolamento; abbia fatto un utilizzo del Marchio illegale o fraudolento; non abbia dato esecuzione alle deliberazioni degli organi della Regione Sardegna; abbia assunto comportamenti che abbiano arrecato o che siano in grado di arrecare 5/6

6 in qualsiasi modo danno materiale o morale alla Regione; non sia più in grado di partecipare alla realizzazione delle finalità del Marchio. Art Effetti del recesso e della revoca Nel caso di recesso o di revoca, al Concessionario interessato non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell anno a cui si riferiscono il recesso o la revoca. Il recedente e il revocato restano comunque obbligati ai versamenti di pertinenza del periodo in cui essi sono stati Concessionari del Marchio. Inoltre il recedente e il revocato restano responsabili verso la Regione e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte in loro nome e per loro conto dall Amministrazione regionale sino alla data in cui essi sono stati Concessionari del Marchio. A seguito del recesso o della revoca i Concessionari interessati vengono cancellati dall elenco dei Concessionari e cessa altresì ogni loro diritto all utilizzo del Marchio. Art Ricorsi Contro le decisioni dell Ufficio valutazione, il Concessionario può presentare ricorso gerarchico, in conformità alla normativa vigente, alla Regione Autonoma della Sardegna, esponendo le motivazioni del dissenso, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della decisione. Art. 16- Obbligo di riservatezza Gli atti e le informazioni riguardanti il soggetto interessato ed il Concessionario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del soggetto interessato e del Concessionario medesimi. L Ufficio valutazione è vincolato al segreto professionale. 6/6

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