Correttivi Ambiente. Rifiuti

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1 Correttivi Ambiente Rifiuti Pordenone, martedì 22 marzo 2011 ing. Paolo Verardo Settore Ecologia della Provincia di Pordenone Alcune novità e alcune ripetizioni Il nuovo DM sull ammissibilità dei rifiuti in discarica (DM ) Il recupero dei rifiuti in regime semplificato I controlli della provincia

2 Quello che segue può servire per chi: Produce rifiuti che manda a smaltimento in discarica (Operazione di smaltimento D1) Tipologie di discariche 1. Discariche per rifiuti inerti 2. Discariche per rifiuti non pericolosi 3. Discariche per rifiuti pericolosi

3 Rifiuti ammessi in discarica Articolo 7 del D.Lgs. 36/ I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Controlli per l ammissibilitl ammissibilità dei rifiuti in discarica D.M Caratterizzazione di base (la fa il produttore dei rifiuti) Verifica di conformità (la fa il gestore della discarica)

4 Caratterizzazione di base: a cosa serve? Art.2 del D.M Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato. Produttore di rifiuti Art. 183 c.1, lett. f del D.Lgs. 152/2006 Soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

5 Caratterizzazione di base: cosa determina? Art.2 del D.M La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. Caratterizzazione di base: quando si fa? Art.2 del D.M La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

6 Caratterizzazione di base: cosa produce? Art.2 del D.M Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria. Caratterizzazione di base: chi è responsabile? Art.2 del D.M Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

7 Caratterizzazione di base: Scopi (1) Allegato 1 del D.M a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche); b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite; Caratterizzazione di base: Scopi (2) Allegato 1 del D.M d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità.

8 Caratterizzazione di base: requisiti fondamentali (1) Allegato 1 del D.M a) fonte ed origine dei rifiuti; b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti); c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario; d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente; e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia); Caratterizzazione di base: requisiti fondamentali (2) Allegato 1 del D.M f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti ( ); h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; i)la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili; j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica; k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

9 Caratterizzazione di base: caratterizzazioni analitiche(1) Allegato 1 del D.M Oltre al comportamento dell'eluato deve essere nota la composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica. La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai fini della caratterizzazione analitica si individuano due tipologie di rifiuti: a)rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo; b) rifiuti non generati regolarmente. Caratterizzazione di base: caratterizzazioni analitiche(2) Rifiuti generati regolarmente Processo, durante il quale: 1) l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti; 2) il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare, modifiche dei materiali impiegati). 3) Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti ( ).

10 Caratterizzazione di base: caratterizzazioni analitiche (4) Rifiuti non generati regolarmente I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso e' necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tener conto dei requisiti fondamentali. Per tali rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità. Caratterizzazione di base: Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche - Rifiuti di cui tabella 1- art. 6, comma 7 lettera c), ai fini della caratterizzazione di base, - i rifiuti siano elencati in una lista positiva, (ancora da emanare); - tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; - si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi.

11 In sintesi Se l impianto produce rifiuti che vengono smaltiti in discarica (cioè se l operazione di smaltimento è D1), si deve: - caratterizzare il rifiuto - stabilire se è generato regolarmente oppure no - compilare una scheda con informazioni sui rifiuti - fare delle analisi (ci sono delle eccezioni) - aggiornare i dati della caratterizzazione quando intervengono modifiche nella produzione Verifica di conformità (1): compito dei gestori delle discariche Art.3 del D.M I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica in base alla caratterizzazione di cui all'art. 2, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto. 2. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'art. 2.

12 Verifica di conformità (2): compito dei gestori delle discariche Art.3 del D.M Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto. 4. Il gestore e' tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni. Operazioni di recupero Art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 D.M

13 Procedure semplificate quando si applicano? si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero ed ai rifiuti espressamente individuati e specificati negli allegati del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Per poter beneficiare è quindi necessario che: -il rifiuto che si intende recuperare corrisponda per tipologia, codice identificativo, provenienza e caratteristiche a quanto previsto dall'allegato 1 e 2 -l operazione di recupero che si intende eseguire corrisponda a quella descritta nell'allegato 1 e 4 sia come operazione in sé sia come esito della stessa (materia prima, materia prima secondaria o prodotto ottenuti). Procedure semplificate quantità massime impiegabili (1) sono stabilite nell allegato 4 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. non possono mai superare: la capacità autorizzata (quella indicata nella comunicazione di inizio attività) la potenzialità dell impianto, che deve essere rispettata anche quando l impianto tratta più tipologie di rifiuto (art. 7 del D.M. 5/2/1998). La valutazione della potenzialità è, quindi, un elemento discriminante ai fini della definizione delle quantità impiegabili e per questo deve essere definita quantitativamente, già in fase di comunicazione di inizio attività, sulla base dell'analisi di dettaglio del ciclo produttivo e delle attrezzature presenti.

14 Procedure semplificate quantità massime impiegabili (2) Per l'attività di messa in riserva la quantità massima di rifiuti gestibili annualmente: 1. nel caso di messa in riserva effettuato presso l'impianto di produzione è individuata in allegato 4 al decreto, e comunque non deve superare quella dei rifiuti prodotti annualmente nell'impianto; 2. nel caso di impianti dedicati unicamente ad attività di messa in riserva, è individuata in allegato 4, fermo restando l'obbligo di rispettare l'eventuale limite imposto in sede di iscrizione; 3. nel caso di operazioni di messa in riserva effettuate presso gli impianti di recupero, coincide con la quantità massima recuperabile nell'impianto. In ogni caso la quantità di rifiuti contemporaneamente messi in riserva presso ciascun impianto non può eccedere il 70% (50% nel caso di rifiuti combustibili) della quantità individuata nell'allegato 4 e comunque la quantità effettiva di trattamento dell'impianto. In ogni caso la quantità di rifiuti contemporaneamente messi in riserva presso ciascun impianto non può eccedere il 70% (50% nel caso di rifiuti combustibili) della quantità effettiva di trattamento dell'impianto. Procedure semplificate quando fare la comunicazione (1) La procedura semplificata disciplina esclusivamente l'esercizio delle attività di recupero e non la costruzione degli impianti. La relativa comunicazione può intervenire solo ad impianto già realizzato nel rispetto di tutte le norme che regolano la costruzione di impianti industriali.

15 Procedure semplificate quando fare la comunicazione (2) l'iscrizione non sostituisce in alcun modo altre autorizzazioni o atti permissivi alla realizzazione dell impianto di recupero di rifiuti. Al momento della presentazione della comunicazione, l impianto di recupero deve: aver acquisito tutte le altre autorizzazioni; essere realizzato, collaudato ed in possesso del permesso di agibilità. In mancanza di tali requisiti la comunicazione è del tutto irricevibile. Procedure semplificate quando fare la comunicazione (3) Qualora l'attività di recupero di rifiuti dia origine ad emissioni, soggette alla disciplina della parte V del Dlgs 152/2006: dovrà essere acquisita specifica preventiva autorizzazione ai sensi di tale normativa, tenuto conto dei valori limite e delle prescrizioni fissate dal D.M e s.m.i..

16 Procedure semplificate Valutazione di Impatto Ambientale (1) Nel caso in cui la procedura di VIA sia stata omessa perché all'epoca in cui l'opera è stata realizzata non esisteva una norma di legge che imponesse tale procedura l'impianto va assoggettato a screening o VIA postuma in occasione: del primo rinnovo o modifica sostanziale. E stato inoltrato apposito quesito alla Regione per avere conferma di tale posizione. Procedure semplificate Valutazione di Impatto Ambientale (2) Per quanto riguarda le modifiche (impiantistiche o gestionali) apportate ad impianti si possono evidenziare due situazioni: la modifica faccia rientrare l'impianto nelle categorie sottoposte a tale disciplina. l'impianto rientri già nelle categorie soggette alla stessa disciplina (in possesso di parere rilasciato dal Servizio VIA regionale).

17 Procedure semplificate Valutazione di Impatto Ambientale (3) Nella prima ipotesi i provvedimenti regionali previsti (VIA o verifica) dovranno essere ottenuti preventivamente. Nella seconda ipotesi l'impianto dovrà essere sottoposto alla valutazione da parte della Regione della sostanzialità della modifica stessa, ovvero alla procedura di screening. Gli estremi di questi provvedimenti devono essere riportati nella comunicazione. Nella relazione allegata dovrà essere data specifica dimostrazione che le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali e riferite ad aspetti costruttivi dell'impianto sono già state rispettate con l'esecuzione dei relativi interventi. Procedure semplificate Valutazione di Impatto Ambientale (3)

18 Procedure semplificate Modifiche sostanziali 1.introduzione nel processo di recupero di nuove tipologie di rifiuto, con riferimento agli allegati del D.M. 2. avvio di una nuova attività di recupero di cui all'allegato 1 del D.M ; 3. qualsiasi modifica strutturale, impiantistica o gestionale apportata all'insediamento o all'attività che incida su: - potenzialità; - ampliamento degli spazi e delle aree destinate al recupero o alla messa in riserva dei rifiuti; - sulla qualità degli scarichi idrici, sulla qualità delle emissioni in atmosfera, sulle emissioni sonore. Procedure semplificate Modifiche non sostanziali 1. le variazioni o le integrazioni di codici CER riferiti alle tipologie di rifiuti già precedentemente comunicate; 2. le variazioni soggettive, cioè quelle relative a sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari; 3. variazione quantitativa di rifiuto gestito, riferita alla singola tipologia comunicata, tale da non comportare la modifica della potenzialità giornaliera dell impianto.

19 Procedure semplificate Vincoli ambientali Procedure semplificate procedura di iscrizione L iscrizione avviene entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di inizio attività, dopo aver verificato d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, ed a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate in materia. L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso dalla data di comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e, comunque, decorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di inizio attività da parte della Provincia, a meno che l interessato non riceva dalla Provincia: - un espresso divieto di inizio dell attività; - una richiesta di integrazioni che interrompa il termine di novanta giorni.

20 Procedure semplificate procedura di iscrizione La comunicazione di rinnovo quinquennale deve pervenire alla Provincia entro il giorno precedente allo scadere dei cinque anni, calcolati dalla data di iscrizione nell apposito registro, da parte della Provincia, della precedente comunicazione. Tuttavia, tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni è applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzio-assenso, è preferibile che la comunicazione di rinnovo pervenga novanta giorni prima della scadenza. Questo consentirà all'impresa di evitare interruzione dell'attività che, in ogni caso, non può proseguire oltre il quinquennio, come sopra calcolato, in assenza di una nota di conferma dell'iscrizione nel registro da parte della Provincia o della formazione del silenzio-assenso. Procedure semplificate Modulistica La Provincia ha predisposto una nuova modulistica: - devono essere compilate tutte le schede - la compilazione completa permette di ridurre al minimo la relazione tecnica

21 Procedure semplificate Controlli (1) La Provincia, direttamente o attraverso altri organi di controllo e vigilanza, dispone periodici controlli sulle attività di recupero dei rifiuti. Nel caso siano accertate violazioni delle prescrizioni tecniche o altre irregolarità, ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali, la Provincia provvede a diffidare il soggetto interessato a far rientrare immediatamente l attività di recupero nell ambito di quanto previsto dalle normative vigenti. Nei casi più gravi o nell ipotesi di reiterazione delle violazioni la Provincia può disporre la sospensione o la cancellazione del soggetto dal registro di cui all'art. 216.

22 Illeciti amministrativi ambientali più frequenti accertati - Registro di carico e scarico con dati incompleti o inesatti - Incompleta o inesatta compilazione del formulario - Trasporto di rifiuti senza formulario - Ritardi nella compilazione MUD (qualcuno anche oltre i 60 giorni, sanzione di 5.166,67)

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