MINISTERO DELLA SANITÀ - DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITA PUBBLICA VETERINARIA UFFICIO VII
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- Amedeo Guglielmi
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1 MINISTERO DELLA SANITÀ - DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITA PUBBLICA VETERINARIA UFFICIO VII Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 30 dicembre 1992, modificato dal decreto ministeriale 29 gennaio 1997, stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell acquacoltura e detta, tra l altro, i requisiti per il conseguimento del riconoscimento comunitario delle aziende situate in zona continentale non riconosciuta per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale. Ai fini di tale riconoscimento il Ministero della Sanità presenta alla Commissione Europea i programmi dei singoli allevatori che aderiscono al piano volontario, delineato dal suddetto DPR e volto al raggiungimento dell indennità da tali malattie, sotto il controllo ufficiale delle autorità sanitarie competenti. Ai sensi dell articolo 10 della direttiva del Consiglio 91/67/CEE del 28 gennaio 1991 la Commissione esamina i programmi per l eventuale approvazione secondo la procedura comunitaria. A seguito di tale approvazione i programmi devono essere svolti ed i relativi risultati presentati alla Commissione per il definitivo riconoscimento di indennità delle aziende. Al fine di uniformare a livello nazionale le modalità di inoltro a questo Ministero delle richieste di tali adesioni e la documentazione necessaria da allegare alle stesse si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. Si precisa inoltre che, stante le recenti modifiche apportate alla direttiva 91/67/CEE dalla direttiva del Consiglio 98/45/CE del 24 giugno 1998, concernenti tra l altro la diminuzione dei periodi dei campionamenti per il raggiungimento dei riconoscimenti, si ritiene, nonostante tali innovazioni non siano a tutt oggi recepite nell ordinamento giuridico nazionale, fare comunque riferimento nei programmi ad un periodo di due anni per quanto riguarda i campionamenti e ad un periodo di quattro anni per quanto riguarda la sorveglianza. In attesa che la Comunità Europea si pronunci circa l interpretazione univoca della direttiva 98/45/CE, ed in particolare sulle procedure di campionamento, si ritiene indispensabile fare riferimento, per l ottenimento del riconoscimento, al numero ed alla tipologia dei campioni per ciascun anno secondo quanto riportato nella tabella 1 della parte prima dell allegato alla decisione della Commissione 96/240/CE del 5 febbraio Si ritiene comunque che l attività legata all applicazione del piano volontario debba iniziare contestualmente alla presentazione della domanda, in quanto l implementazione del programma potrebbe permettere la presentazione di risultati concreti alla Commissione anche prima dell approvazione ufficiale del programma medesimo da parte della Commissione stessa.
2 E appena il caso di ricordare che stante l imminenza della scadenza della deroga di cui all articolo 6 dell ordinanza ministeriale del 2 settembre 1996 (5 novembre 2001) la semina in acque pubbliche di pesci uova embrionate e gameti sarà permessa solo se provenienti da aziende riconosciute indenni dalle malattie in questione ai sensi del DPR 555/92. E quindi evidente la necessità di accelerare il processo di riconoscimento del più elevato numero possibile di aziende. Vengono pertanto di seguito esposti la procedura da seguire nella presentazione delle istanze ed i modelli da utilizzare nelle diverse situazioni opportunamente individuate e descritte. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Il titolare o il legale rappresentante dell azienda candidata al riconoscimento comunitario del programma inoltrerà al Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale apposita domanda in carta legale (v. fac-simile allegato mod. 1 adesione al programma per l ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne). All istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in triplica copia: 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato o all Albo degli imprenditori agricoli istituito presso la Camera di Commercio in originale o copia conforme; 2) planimetria dell azienda interessata vistata da un tecnico del settore iscritto all Albo (es. ingegnere, architetto, geometra, ecc...) corredata di legenda, in scala da 1:100 a 1:500. Tale planimetria, oltre che su carta, dovrà essere prodotta anche su supporto lucido, formato A4, in un unica copia per il Ministero della Sanità; 3) documentazione fotografica delle barriere naturali o artificiali presenti a valle dell azienda atte ad impedire la risalita dei pesci ed il loro ingresso nell azienda, nonché di altre strutture eventualmente presenti nell azienda, utili quali misure di prevenzione. Tale documentazione, corredata dalle opportune didascalie, dovrà essere fornita anche in diapositiva ad uso del Ministero della Sanità e riportare sul retro (o sul telaio in caso di diapositiva) un numero progressivo; 4) eventuali referti analitici attestanti lo stato sanitario. Una copia dell istanza, priva di allegati, andrà trasmessa a cura del richiedente all Assessorato Regionale alla Sanità per conoscenza. L Azienda Sanitaria Locale, a seguito della ricezione dell istanza, appronta una relazione tecnica in duplice copia nella quale sono descritti: a) la sussistenza delle caratteristiche strutturali essenziali dell azienda elencate nell allegato C del DPR 555/92; b) un dettagliato prospetto cronologico dei campionamenti e dell attività di vigilanza programmati, ai sensi del DPR 555/92 e successiva modifica e dalla decisione 96/240/CE, in cui sia indicata la data di inizio del programma e le successive date di intervento fino alla data presumibile di termine del programma. Per ogni data prevista sono indicati il numero dei pesci o dei fluidi ovarici che devono essere prelevati e l Istituto Zooprofilattico Sperimentale di destinazione, che provvede ad attestare anche le metodiche di analisi conformemente a quanto previsto dalla citata decisione; c) stato sanitario del bacino in cui insiste l azienda, in relazione alle malattie di cui sopra;
3 d) stato sanitario pregresso dell azienda interessata. L Azienda Sanitaria Locale allega inoltre: e) carta geografica del bacino in cui è situata l azienda, su cui siano evidenziate eventuali altre aziende di acquacoltura in cui sono allevate specie sensibili e non sensibili alle citate malattie. Tale carta geografica dovrà essere prodotta anche su supporto lucido, formato A4, in un unica copia per il Ministero della Sanità; f) eventuali referti analitici attestanti lo stato sanitario del bacino; g) eventuale documentazione attestante la sorveglianza precedentemente effettuata. L Azienda Sanitaria Locale dichiara inoltre di impegnarsi, durante la sorveglianza ufficiale a cui deve essere sottoposta l azienda nell ambito dello svolgimento del programma volontario, a vigilare con particolare attenzione: - sull introduzione dall esterno, solo da aziende e zone riconosciute, di animali e prodotti d acquacoltura, verificando che i modelli dei documenti di trasporto di cui all all. E, cap. 1 e 2 del DPR 555/92, che devono accompagnare pesci, uova e gameti delle specie non sensibili siano introdotti nell azienda solo se accompagnati dai certificati sanitari di cui alla decisione 93/22/CEE dell 11 dicembre 1992 emanata in applicazione dell art. 14 della Direttiva 91/67/CEE e successive modifiche e integrazioni; - sull aggiornamento del registro integrato di allevamento di cui alla nota n /24461/ag13/809 del di questo Dipartimento; - sull avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi che trasportano pesci, uova e gameti in azienda. Per quanto concerne l autorizzazione degli automezzi si richiama l attenzione sugli articoli 36, 37 e 38 del regolamento di polizia veterinaria, decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 18 febbraio 1954, in quanto applicabili trattandosi comunque di normativa generale di riferimento tesa alla profilassi nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali; - sulle modalità di carico e scarico del materiale in azienda ed in genere sulle modalità igienico - sanitarie di conduzione della struttura di allevamento. - sullo stato sanitario dell azienda effettuando, se del caso, tutti gli approfondimenti diagnostici che si rendessero necessari, con particolare riferimento all ispezione sui pesci che presentano anomalie. Tutte le misure che i Servizi Veterinari adottano per garantire lo svolgimento del programma devono essere riportate nella relazione insieme alle misure di lotta previste in caso di individuazione di setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 3 luglio 1997, nonché ai protocolli operativi di pulizia, lavaggio e disinfezione individuati di concerto con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente. Il Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvederà all inoltro dell intera documentazione al Servizio Veterinario dell Assessorato Regionale alla Sanità per il successivo iter di competenza di seguito specificato. Fermo restando quanto sopra descritto, questo Dipartimento ravvisa comunque la possibilità di presentare alla Commissione Europea ed illustrare opportunamente anche le istanze di coloro che ritengono di aver già ottemperato a quanto richiesto dal D.P.R. 555/92 più volte citato, supportate da un accurata relazione del servizio veterinario. In questo caso il titolare o il responsabile dell azienda deve compilare apposita istanza (facsimile all. 2 richiesta di avvio del procedimento per l ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zona continentale non indenne).
4 Occorre sottolineare però che l attività così svolta non è stata preventivamente approvata dalla Commissione Europea ai sensi dell art. 10 della direttiva 91/67/CEE nell ambito di un programma e quindi non risulta completamente conforme alle procedure stabilite in sede comunitaria. Appare opportuno rilevare in proposito che il riconoscimento così richiesto potrebbe non essere considerati esaustivi per il motivo già sopra esposto e le aziende potrebbero tra qualche anno ritrovarsi prive di riconoscimento e, non avendovi preventivamente aderito, prive dell approvazione del programma volontario. Ci suggerisce pertanto che il titolare o il legale rappresentante dell azienda candidata al riconoscimento, oltre alla domanda conforme all allegato mod. 2 ed alla relativa documentazione, inoltri al Servizio Veterinario della competente Azienda Sanitaria Locale anche apposita domanda in carta legale come da allegato mod. 1 precedentemente descritta. Per quanto concerne la domanda conforme all allegato mod. 2, oltre alla documentazione già descritta precedentemente, devono essere allegati, ove possibile, i certificati relativi agli animali o prodotti di acquacoltura delle specie sensibili e non sensibili alle più volte citate malattie introdotti in azienda dal momento dell inizio dei controlli sanitari ed i referti di laboratorio rilasciati dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale attestanti l esito dei campionamenti. L Azienda Sanitaria Locale, a seguito della ricezione dell istanza, appronta una relazione tecnica in duplice copia nella quale sono evidenziati, oltre ai punti c), d), e), f) e g) precedentemente illustrati, anche: 1) la preesistenza delle caratteristiche strutturali essenziali dell azienda elencate nell allegato C del DPR 555/92; 2) un dettagliato prospetto cronologico dei campionamenti effettuati, ai sensi del DPR 555/92 e successive modifiche e della decisione 96/240/CE, in cui siano indicate la data di inizio dei campionamenti e le successive date di intervento fino alla data di termine della serie degli stessi coincidente con l esito negativo dell ultimo campionamento effettuato. Per ogni data saranno indicati il numero dei pesci o dei fluidi ovarici prelevati e l Istituto Zooprofilattico Sperimentale di destinazione, che provvede ad attestare anche le metodiche di analisi conformemente a quanto previsto dalla citata decisione; 3) attestazione relativa all attività di vigilanza, durante gli ultimi quattro anni: - sull introduzione dall esterno di animali e prodotti d acquacoltura delle specie sensibili e non sensibili alle malattie in questione; - sulla tenuta del registro di allevamento; - sull avvenuto lavaggio e disinfezione degli automezzi che trasportano pesci, uova e gameti in azienda; - sulle modalità di carico e scarico del materiale in azienda ed in genere sulle modalità igienico sanitarie di conduzione della struttura di allevamento; - sullo stato sanitario dell azienda specificando tutti gli approfondimenti diagnostici che si sono resi necessari, con particolare riferimento all ispezione sui pesci che hanno presentato anomalie. 4) le misure che ritiene adottare per il mantenimento del riconoscimento nel rispetto delle condizioni poste nell allegato C, punto I B. Tali misure devono prevedere la programmazione dei campionamenti che devono essere effettuati nei tempi e nei modi previsti dal DPR 555/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché della direttiva 98/45/CE e dalla decisione 96/240/CE.
5 Deve essere altresì esplicitato, per il mantenimento del riconoscimento, l impegno di garantire come minimo l attività di vigilanza delineata nella prima parte delle presenti linee guida riguardante le istanze conformi all allegato mod. 1, compreso il mantenimento dei requisiti strutturali. Devono inoltre essere riportate nella relazione altre eventuali informazioni relative agli interventi che i Servizi Veterinari adottano nello stesso periodo nell ambito delle misure di prevenzione e di lotta previste in caso di individuazione di setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva, nonché i protocolli operativi di pulizia, lavaggio e disinfezione stabiliti di concerto con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente. Il Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvederà all inoltro dell intera documentazione al Servizio Veterinario dell Assessorato Regionale alla Sanità. Qualora l azienda intenda iniziare ex novo la propria attività produttiva introducendo elusivamente da aziende e zone riconosciute pesci, uova e gameti delle specie sensibili alle più volte citate malattie ai sensi della Direttiva 91/67/CEE, il titolare o il legale rappresentante può inoltrare la domanda di riconoscimento alla Azienda Sanitaria Locale secondo il fac-simile allegato mod. 3 (richiesta di avvio del procedimento per l ottenimento del riconoscimento comunitario di azienda indenne da necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale in zone continentale non indenne con specifico riferimento all all. C, punto I. A, n. 6, lettera a) unendo la documentazione indicata nel fac-simile stesso e precedentemente descritta. Il Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvede ad approntare la relazione tecnica nella quale dichiara quanto già descritto ai punti a), c), d), e), f) e g), l attività di vigilanza svolta dall inizio dell attività (non antecedentemente al 1 gennaio 1999) ed il programma per il mantenimento del riconoscimento secondo quanto già descritto ai punti 3) e 4) della precedente pagina. Il Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvederà all inoltro dell intera documentazione al Servizio Veterinario dell Assessorato Regionale alla Sanità. Per quanto riguarda le richieste di riconoscimento delle aziende che si trovano nella condizione di cui all allegato c, punto I.A, n. 6, lettera b), il titolare o legale rappresentante può rappresentare apposita istanza secondo l allegato mod. 4. Il Servizio veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvede ad approntare la relazione tecnica nella quale dichiara quanto già descritto ai punti a), ), d), e), f), e g), l attività di vigilanza svolta negli ultimi quattro anni ed il programma per il mantenimento secondo quanto già descritto ai punti 3) e 4) della precedente pagina. La presentazione delle domande per le aziende che si trovano nelle condizioni di cui all allegato C, punto I.A, n. 6 del D.P.R. 555/92, pur essendo in linea con le indicazioni comunitarie, potrebbero ugualmente non essere accolte dalla Commissione, in quanto alcuni aspetti potrebbero non essere considerati esaustivi. Si suggerisce pertanto di presentare qualora ricorra uno dei due ultimi casi considerati, anche l adesione al piano volontario. Il Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale provvederà a trasmettere l intera documentazione al Servizio Veterinario dell Assessorato Regionale alla Sanità. Il Servizio Veterinario dell Assessorato Regionale alla Sanità acclude al dossier per il successivo inoltro al Ministero della Sanità, una carta geografica del territorio regionale interessato, sia su supporto cartaceo che lucido, formato A4, ed il proprio parere. A tal fine potrà effettuare un sopralluogo o richiedere ulteriori informazioni, qualora lo ritenga necessario.
6 Per una migliore presentazione della situazione sanitaria dell azienda è auspicabile che ciascun soggetto interessato dalla procedura, per quanto di competenza, predisponga una traduzione in inglese o in francese del testo. Il Ministero della Sanità a cui viene inviato la documentazione provvede, previa valutazione, ad inoltrarlo alla Commissione Europea, dandone contemporaneamente comunicazione all Assessorato Regionale. Qualora si renda indispensabile, potrà essere richiesta ulteriore documentazione integrativa per la migliore presentazione del dossier, oppure potranno essere apportate modifiche o integrazioni previo accordo con l Assessorato Regionale.
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