Linee guida per l assegnazione di contributi alle imprese in fase di start-up correlati alle imposte locali pagate (no tax area).
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1 Allegato A D.G. 172/2018 Linee guida per l assegnazione di contributi alle imprese in fase di start-up correlati alle imposte locali pagate (no tax area). I REGOLE GENERALI Art. 1 Istituzione del contributo no tax area 1. Nell'ambito delle risorse di bilancio anno per anno disponibili, sono assegnati sotto la denominazione no tax area contributi economici finalizzati a favorire la fase di start-up di imprese, selezionate in base alla loro potenziale capacità di contribuire in modo virtuoso allo sviluppo economico e sociale del Comune di Rimini. 2. I contributi no tax area perseguono le seguenti finalità: 1. valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi; 2. promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale; 3. sostegno all'imprenditoria giovanile nel territorio comunale. Art. 2 Definizioni 1. Nelle presenti Linee guida, si intende: a) per data di costituzione dell impresa individuale, la data di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell impresa, a norma dell art. 9 del DL 7/2007; b) per data di costituzione della società o di altre forme collettive di esercizio, la data di stipulazione dell atto costitutivo; c) per Centro Storico e Borghi l area corrispondente al Centro Storico della Città di Rimini e ai contigui Borghi San Giuliano, Marina, Sant'Andrea e San Giovanni, definita nel dettaglio dall immagine e dall elenco di strade e numeri civici riportati nell Allegato I alle presenti Linee guida; d) per microimprese e piccole imprese i soggetti identificati dalla definizione adottata dall Unione Europea, attualmente espressa dall art. 1 dell allegato alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE * ; e) per prodotti tipici locali e regionali, i prodotti propri delle aziende agricole preferibilmente della Provincia e comunque della Regione Emilia-Romagna e prodotti ricavati da materie prime delle aziende stesse anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; * Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Articolo 1. Impresa Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un attività economica. Articolo 2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. <...> 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 1
2 prodotti regionali dell Emilia-Romagna con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e prodotti tipici regionali dell Emilia-Romagna inseriti nell'apposito Albo Ministeriale, prodotti biologici regionali acquistati da aziende agricole dell Emilia-Romagna o loro consorzi, o da loro strutture collettive di trasformazione e commercializzazione. Art. 3 Beneficiari 1. Beneficiari dell'intervento sono le imprese, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno sede legale od operativa attiva ubicata nel Comune di Rimini, e che soddisfano le condizioni soggettive ed oggettive specificate nelle presenti Linee guida e negli Avvisi pubblici che disciplinano l accesso al contributo. Art. 4 Esclusioni 1. Non possono ottenere il contributo: a) i soggetti che al momento dell erogazione risultino fornire servizi a favore della pubblica amministrazione, ai sensi dell art. 4, comma 6, del DL n. 95/2012, convertito in L n. 135/2012; b) i soggetti che abbiano in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Rimini; c) i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali; d) i soggetti il cui rappresentante legale svolge o ha svolto negli ultimi tre anni funzioni di Dirigente o di posizione organizzativa presso il Comune di Rimini. 2. Non possono essere ammesse al contributo le imprese che risultano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento. 3. Non possono essere ammesse al contributo le imprese i cui titolari, soci o amministratori: a) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ; b) nei cinque anni anteriori alla data di presentazione della domanda di contributo hanno riportato condanna, accertata con sentenza passata in giudicato, per falsa dichiarazione alla Pubblica Amministrazione; c) si trovano in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 4. Inoltre, non possono essere ammesse al contributo le imprese che non siano in regola: a) con il possesso dei requisiti previsti dalle norme di settore per l esercizio della propria attività; b) con il pagamento delle imposte; c) con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e in generale con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di assicurazione sociale e previdenziale; d) con il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. 5. Non possono ottenere il contributo, infine, le imprese che esercitano, anche in misura non prevalente, una delle attività ricomprese nell elenco di cui all art Qualora il Comune di Rimini risulti creditore nei confronti dell impresa beneficiaria, l erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione. In caso di mancato Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 2
3 adempimento entro il termine concesso dall Amministrazione comunale, il contributo è revocato con provvedimento del Dirigente competente. Art. 5 Controlli 1. Come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune sottopone a controllo, anche a campione, secondo le proprie disposizioni organizzative interne, la veridicità delle copie prodotte e delle dichiarazioni rese dall impresa con il modello di richiesta e nel corso del procedimento. Ai fini del controllo, le imprese beneficiarie sono tenute a consentire ai funzionari del Comune di Rimini l'accesso alla documentazione in loro possesso. L uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l integrale restituzione del contributo già ricevuto. II CONDIZIONI DI ACCESSO Art. 6 Accesso alla no tax area 1. Possono essere ammesse al contributo no tax area, se non incorrono in una delle cause di esclusione di cui all art. 4, le imprese che soddisfano le condizioni soggettive ed oggettive, associate ad almeno una delle tre finalità perseguite dall agevolazione e rispettivamente descritte dagli articoli 7, 8 e 9, e che presentano domanda nelle forme e termini stabiliti con l avviso pubblico di cui all articolo 11. Il contemporaneo possesso dei requisiti riferiti a due o a tutte e tre le finalità non attribuisce il diritto di percepire un contributo più elevato né costituisce titolo preferenziale rispetto alle altre imprese ammesse. 2. L assenza delle cause di esclusione di cui all articolo 4 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 o 9 sono attestati dagli interessati tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 o 47 del DPR 445/2000 al momento della presentazione della domanda di contributo e sono verificati, anche a campione, prima di procedere alla liquidazione, con riferimento all intero periodo coperto dall agevolazione, come definito all art. 12 comma Il mancato rispetto delle condizioni attestate dagli interessati ai sensi del comma precedente, durante il periodo coperto dall agevolazione, in qualsiasi tempo accertato, determina la decadenza dal diritto di riscuotere il contributo ovvero l obbligo di restituire quanto già riscosso, ferme restando tutte le conseguenze dell eventuale falsità della dichiarazione sostitutiva. Art. 7 Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi 1. Le condizioni da soddisfare per accedere al contributo no tax area in relazione alla finalità di cui all art. 1, comma 2, n. 1 Valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi sono le seguenti: Forma giuridica microimprese e piccole imprese Settori economici a) somministrazione di alimenti e bevande; b) commercio al dettaglio di generi alimentari, con prevalenza di prodotti tipici locali e regionali; c) commercio al dettaglio di generi non alimentari; d) vendita al dettaglio di prodotti artigianali alimentari, con prevalenza di prodotti Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 3
4 Condizioni di accesso tipici locali e regionali; e) vendita al dettaglio di prodotti artigianali non alimentari di produzione propria. Si applicano le esclusioni previste dall art. 10. f) l impresa deve avere attivato una unità operativa nell'ambito dell'area Centro Storico e Borghi non oltre il 31 ottobre dell anno di stanziamento a bilancio delle risorse e non prima del 1 novembre dell anno precedente; g) la localizzazione produttiva o commerciale nell'area ammessa deve essere ancora presente e attiva al termine del 13 mese a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo (requisito di esistenza dell attività). 2. I prodotti tipici locali e regionali sono definiti dall art. 2, comma 1, lettera e). 3. L area urbana Centro Storico e Borghi è definita nell Allegato I alle presenti Linee guida. Art. 8 Promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale 1. Le condizioni da soddisfare per accedere al contributo no tax area in relazione alla finalità di cui all art. 1, comma 2, n. 2 Promozione dello sviluppo occupazionale nel territorio comunale sono le seguenti: Forma giuridica microimprese e piccole imprese. Settori economici Condizioni di accesso attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui al successivo art. 10. a) la data di costituzione non deve essere anteriore al 1 gennaio dell anno precedente a quello di stanziamento delle risorse a bilancio; b) l impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di inattiva a quello di attiva, nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 ottobre dell anno di stanziamento a bilancio delle risorse e non prima del 1 novembre dell anno precedente; c) sempre nello stesso periodo di tempo, l impresa deve avere attivato contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa di almeno 6 mesi, o contratti di apprendistato, o rapporti di lavoro subordinato fulltime con collaboratori familiari; d) al termine del 13 mese a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo, il rapporto di lavoro dovrà risultare ancora in corso, ovvero in caso di contratto a tempo determinato essere giunto alla sua naturale scadenza (requisito di esistenza del rapporto di lavoro). Art. 9 Sostegno all imprenditoria giovanile nel territorio comunale 1. Le condizioni da soddisfare per accedere al contributo no tax area in relazione alla finalità di cui all art. 1, comma 2, n. 3 Sostegno all'imprenditoria giovanile nel territorio comunale sono le seguenti: Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 4
5 Forma giuridica Settori economici Condizioni di accesso microimprese e piccole imprese. attività di produzione di beni e servizi, con esclusione delle attività di cui al successivo art. 10. a) la data di costituzione dell impresa non deve essere anteriore al 1 gennaio dell anno precedente a quello di stanziamento delle risorse a bilancio; b) l impresa deve avere avviato la propria attività, passando per la prima volta dallo stato di inattiva a quello di attiva, nei confini del territorio comunale, non oltre il 31 ottobre dell anno di stanziamento a bilancio delle risorse e non prima del 1 novembre dell anno precedente; c) alla data di costituzione, i titolari dell impresa devono avere un'età inferiore a 40 anni; per le società di persone, il requisito dell'età si intende soddisfatto quando è posseduto da almeno la metà dei soci illimitatamente responsabili e per le società di capitali quando è posseduto da soci nominati amministratori che rappresentino almeno il 50% delle quote societarie; d) l impresa deve essere ancora presente e attiva al termine del 13 mese a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo (requisito di esistenza dell attività). Art. 10 Attività economiche escluse 1. Non possono ricevere il contributo per nessuna delle finalità di cui all art. 1, comma 2, i soggetti che esercitano una delle seguenti attività: a) compro oro o attività con finalità similari; b) messa a disposizione del pubblico di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), sale VLT (video lottery terminal), anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto all attività dell impresa; c) centri scommesse; d) vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici; e) vendita di tabacchi o di sigarette elettroniche; f) vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d artificio; g) vendita di articoli erotici (sexy shop); h) attività finanziarie e assicurative; i) money change e money transfer; j) phone center e internet point; k) procacciatori d affari; l) commercio su aree pubbliche; m) commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali; n) attività artigianali o industriali di preparazione e vendita di prodotti alimentari (gastronomie, pizze, kebab) ad eccezione delle specialità tipiche locali e regionali; Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 5
6 o) somministrazione con modalità fast food e self service; p) centri massaggi; q) night club; r) commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (empori, supermercati, minimarket); s) commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria. III MISURA DEL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO Art. 11 Avviso pubblico 1. Allo scopo di attribuire evidenza pubblica all'assegnazione delle risorse e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, l assegnazione dovrà essere disposta previa redazione e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di specifico avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale nel rispetto delle presenti Linee guida. 2. L avviso pubblico riporta le disposizioni delle presenti Linee guida, stabilisce il periodo temporale di riferimento, i termini e le modalità per il calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario e per l esecuzione degli adempimenti nelle diverse fasi del procedimento, ed è accompagnato dai modelli di domanda di ammissione e di dichiarazione. Art. 12 Misura del contributo 1. L'ammontare del contributo è commisurato all'importo dei tributi locali di competenza del Comune di Rimini a titolo di TARI, ICP relativa all'insegna di esercizio e COSAP (temporanea e/o permanente), regolarmente pagati in relazione alla nuova attività nel corso di 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo. 2. Tutti i soggetti ammessi al contributo no tax area a norma dell art. 6 concorrono alla ripartizione delle somme annualmente disponibili a bilancio in misura corrispondente agli importi delle imposte di cui al comma 1, pagati nel corso del periodo di riferimento stabilito dall Avviso pubblico di cui all art Se le risorse disponibili a bilancio sono sufficienti, il contributo è pari all intero importo dei tributi di cui al comma 1. In caso contrario, il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto. 4. Se l ammontare complessivo annuale da erogare ai sensi del comma 1 non esaurisce le risorse stanziate, i residui sono distribuiti alle imprese beneficiarie a copertura di una quota dei costi sostenuti per la fase di start-up e pagati nel periodo stabilito dall Avviso pubblico di cui all art. 11. Sono in tal caso ammesse le seguenti tipologie di spesa (escluse imposte, tasse, diritti e bolli): a) acquisto di beni strumentali necessari all avvio dell attività imprenditoriale: hardware informatico, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili, con esclusione di autovetture, ciclomotori e telefoni cellulari; b) acquisto di programmi informatici inerenti l attività d impresa; c) realizzazione del sito internet aziendale; d) affitto annuo del locale ove verrà svolta stabilmente l attività; Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 6
7 e) lavori di ristrutturazione dei locali in cui verrà svolta stabilmente l attività. 5. Quando le risorse distribuite in base al comma 4 concorrono a formare il contributo concesso, questo non può complessivamente superare la somma di 2.000,00. Art. 13 Individuazione dei beneficiari ed erogazione del contributo 1. Di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuati con provvedimento del dirigente competente i soggetti ammessi al contributo e beneficiari delle risorse stanziate nel bilancio dell anno in corso. 2. Il provvedimento assegna le risorse di cui al comma precedente tra i beneficiari, ripartendole secondo le disposizioni dell art. 12 e secondo le modalità stabilite dall avviso pubblico di cui all art. 11, prevedendo espressamente che l effettiva erogazione del contributo sia condizionata alla preventiva maturazione del requisito di esistenza dell attività o del rapporto di lavoro (come stabilito, rispettivamente, dall art. 7, comma 1, lettera g; dall art. 8, comma 1, lettera d; dall art. 9, comma 1, lettera d). 3. L Ufficio competente procede alla liquidazione dei contributi assegnati in favore di ogni beneficiario dopo aver verificato, con riferimento all intero periodo coperto dall agevolazione, come definito all art. 12, comma 1, il possesso delle condizioni di accesso di cui agli articoli da 6 a 9, compreso l avverarsi del requisito di esistenza di cui al precedente comma 2, e, anche a campione, il rispetto delle condizioni di cui all art. 4. Allegato D. G. 172/ Linee guida per l assegnazione di contribut alle imprese in fase di start-up (no tax area) 7
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E ammessa la presentazione di una sola domanda da parte del medesimo soggetto.
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