Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

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1 Condominio Contratto di Tutela Legale Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni SpA Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

2 Nota Informativa Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/10/2011 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di Assicurazione. Avvertenza: l Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. UBI Assicurazioni S.p.A. ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it UBI Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero di Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro di cui Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 1 di 7

3 L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le Parti possono disdettare il Contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi (due mesi) prima della scadenza. Si rinvia all articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura della Polizza assicurativa Tutela Legale Condominio prevede il pagamento delle spese sostenute o da sostenere in seguito all attività giudiziale o stragiudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli assicurati con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti per fatti e/o eventi legati alla vita condominiale. E inoltre prevista la tutela Penale a favore dell Amministratore del Condominio. Per gli aspetti di maggior dettaglio su Contraente, Assicurati, oggetto dell Assicurazione e rischio Assicurato, si rinvia agli articoli 23, 24, 25, 26 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. Avvertenza: La presente garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell Indennizzo. In particolare il Sinistro deve avvenire in corso di validità della garanzia in caso di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali. Per le controversie di natura contrattuale oltre a quano sopra la garanzia assicurativa è operante decorsi 90 (novanta) giorni dalla decorrenza della Polizza. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 3, 14, 15, 16 e 26 (1.8) delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Avvertenza: La presente garanzia prevede un Massimale di spese. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 17 e 26 delle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione. Nell ipotesi di un unica vertenza di diritto civile e penale contro più soggetti assicurati il Massimale è da intendersi unico e viene ripartito tra loro a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento del Massimale: caso in cui l Amministratore viene perseguito in sede penale con ripercussioni in ambito civilistico a carico del Condominio: Massimale indicato nel modulo di polizza ,00 Procedimento penale a carico Amministratore 9.500,00 Procedimento civile a carico Condominio 3.500,00 Indennizzo massimo erogabile ,00 Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 2 di 7

4 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Si informa che, l Assicurato, in relazione ai rischi da trasferirsi con la presente copertura assicurativa, è consapevole che, le sue eventuali dichiarazioni inesatte o una sua reticenza, relative alle informazioni fondamentali per la determinazione dell Assicuratore a contrarre o meno, sono cause di annullamento del Contratto ergo perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel Contratto. (art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del Contratto ai sensi dell art Codice Civile. Si rinvia all articolo 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito, è indicata a titolo esemplificativo una circostanza che può costituire un aggravamento del rischio: ampliamento dello spazio condominiale inizialmente Assicurato. 6. Premi Il Premio deve essere pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno. Il Premio può essere rateizzato ogni sei mesi, quattro mesi, tre mesi con frazionamento rispettivamente semestrale, quadrimestrale, trimestrale oppure pagato in un'unica soluzione una volta l'anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi. Modalità di pagamento: il pagamento del Premio, a favore di UBI Assicurazioni, può esser effettuato a mezzo bonifico o assegno bancario. Avvertenza: L intermediario, come da direttive ricevute dalla Direzione dell Impresa di assicurazioni, potrà applicare sconti sul Premio risultante dalla proposta assicurativa. 7. Rivalse Recupero somme Avvertenze: Nel caso in cui l Assicurato venga rimborsato dall Impresa per le spese legali sostenute nel corso della vertenza, è tenuto alla restituzione delle stesse qualora vengano ripetute dalla controparte. 8. Diritto di recesso Avvertenza: L Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal Contratto in caso di Sinistro. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni Generali si Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 3 di 7

5 I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. L Assicurato decade dai propri diritti qualora non faccia pervenire alla Direzione dell Impresa, notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data di della notifica stessa (decadenza del diritto). 10. Legge applicabile al Contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al Contratto sono carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate in Polizza sono soggetti all imposta del 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione Avvertenza: In caso di Sinistro, l Assicurato deve darne immediatamente avviso all Impresa, con una descrizione esatta e veritiera dell evento, data e luogo e conseguenze del sinistro, nel momento in cui ne viene a conoscenza o quando si è verificato e comunque non oltre 3 giorni dal primo momento in cui ne viene a conoscenza. Il Sinistro deve avvenire in corso di validità della copertura. Si rinvia agli articoli 10, 11 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Avvertenza: L Impresa ha adottato per la gestione dei Sinistri la modalità prevista dall art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazione ossia svolge direttamente l attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax e mail: reclami@ubiassicurazioni.it Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 4 di 7

6 Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. 14. Arbitrato In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono adire l autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provveda secondo equità. Avvertenza: Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Contraente, di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Conflitto di interessi L Impresa si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni nelle quali l Impresa ha o può anche solo indirettamente avere un interesse in conflitto. Resta fermo che, pur in presenza di eventuale conflitto di interessi, l Impresa opera in modo tale da non arrecare nocumento al Contraente e perseguire per quest ultimo il miglior risultato. Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 5 di 7

7 GLOSSARIO La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Aggravamento del rischio: Assicurato: Assicurazione: Assicurazione Tutela Legale: Carenza: Contraente: Contratto di Assicurazione: Impresa: Indennizzo: ISVAP: Massimale: Polizza: Premio: Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale Indennizzo. Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. Forma di copertura con il quale l Impresa si impegna a rimborsare all Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell Assicurato stesso nei confronti di un terzo. Spazio temporale che decorre dal momento in cui viene pagato il premio fino al momento in cui entra in vigore la copertura. Soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Accordo con il quale l Impresa verso il pagamento di un premio si impegna a tenere indenne l Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza. Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Somma massima liquidabile dall Impresa a titolo di Indennizzo. Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 6 di 7

8 efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Sinistro/Caso assicurativo: assicurativa. Spese legali: Spese peritali: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia Onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense. Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d Ufficio CTU ) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte CTP ). UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine Mod. UBI Ass ed. 01/10/2011 Pagina 7 di 7

9 POLIZZA TUTELA LEGALE CONDOMINIO SOMMARIO DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 1 di 18

10 DEFINIZIONI Albo professionale: Registro con nomi e dati dei soggetti abilitati ad esercitare una professione regolata dalla legge. Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti. Amnistia/ Indulto: Appello: Arbitrato: provvedimenti di clemenza concessi dallo Stato nei confronti di soggetti che sono stati condannati per reati. L indulto è causa di estinzione della pena, mentre l amnistia oltre la pena estingue anche il reato. opposizione ad una sentenza sfavorevole da parte di una delle parti in causa che mira ad un nuovo esame della controversia. istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l interpretazione o l esecuzione di un contratto. Archiviazione: il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Attività giudiziale: Attività stragiudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al Giudice la decisione sull oggetto della controversia. attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell inizio dell azione giudiziaria. Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile: domanda espressa tramite la citazione della Compagnia di responsabilità Civile ogni qualvolta questa assuma la gestione della lite, al fine di farla partecipare al giudizio. Colpa: Controparte: Costituzione di parte civile: consiste nell atteggiamento psicologico di chi commette un reato perché agisce con imprudenza, negligenza o imperizia, oppure nell inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. la parte avversaria in una controversia. soggetto che, all interno del processo penale, esercita l azione civile è denominato parte civile. L azione civile è quella diretta a Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 2 di 18

11 fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L atto che introduce l azione civile nel processo penale è l atto di costituzione di parte civile oppure l atto di trasferimento in sede penale dell azione civile, già promossa nella sua naturale sede. Condizione di procedibilità: normalmente l azione penale viene esercitata d ufficio dal Pubblico Ministero; tuttavia esistono dei casi in cui l esercizio dell azione penale è subordinata all esistenza di una condizione di procedibilità, presupposto senza il quale l azione non può essere esperita. Sono condizioni di procedibilità: autorizzazione a procedere è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all organizzazione giudiziaria (Parlamento, Ministro della giustizia, Corte Costituzionale ecc.), su richiesta del Pubblico Ministero (P.M.), consente l esercizio della giurisdizione penale nei confronti di una determinata persona (ad es. un parlamentare) o in rapporto ad un determinato reato (ad es. reati ministeriali). istanza di procedimento è la dichiarazione facoltativa irrevocabile con la quale la persona offesa da un reato commesso all estero, che se commesso in Italia sarebbe stato procedibile d ufficio, chiede che il P.M. proceda per il reato stesso. querela è la dichiarazione facoltativa con la quale un soggetto manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. richiesta di procedimento è la dichiarazione discrezionale irrevocabile con la quale un organo pubblico estraneo all organizzazione giudiziaria (ad es. Ministro della giustizia) manifesta la volontà che il Pubblico Ministero (P.M.) proceda per un determinato reato. Consulente tecnico d ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'ufficio. Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 3 di 18

12 propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico. Denuncia: Delitto colposo: Delitto doloso: Derubricazione del reato: Diritto reale: Fatto illecito: Multa: Notizia di reato: Oblazione: Patteggiamento: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l evento lesivo. qualsiasi delitto all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell imputazione (per esempio da doloso a colposo). ha per oggetto una cosa che attribuisce al titolare il diritto di trarre dalla stessa le sue utilità. Ne costituiscono esempi principali la proprietà, l usufrutto, l uso, la superficie ecc. inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali. vedi Ammenda. per poter dare inizio alle indagini preliminari fase del procedimento penale antecedente rispetto all eventuale processo il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. pagamento delle somme dovute all erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell ammenda. applicazione della pena su richiesta delle Parti: è un rito speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) circa l entità della pena Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 4 di 18

13 da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l imputato fino al limite di un terzo. Procedimento penale: Procura alle liti: Querela: Reato: Remissione di querela: Responsabilità contrattuale: Responsabilità extracontrattuale: Sanzioni amministrative: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo doloso preterintenzionale) del reato ascritto. è il mandato che la parte che sta in giudizio conferisce al difensore perché costui possa rappresentarla ed assisterla. è un istituto del diritto processuale penale. Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'autorità Giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione. La querela è perciò lo strumento richiesto dall'ordinamento per l'avvio dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio. violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. la querela può essere ritirata per remissione. La richiesta di remissione è causa estintiva del reato. è la responsabilità che presuppone l adempimento di una obbligazione assunta in un contratto. riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes ( per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 5 di 18

14 Spese di domiciliazione: Spese di giustizia: Spese di soccombenza: Transazione: spese dell avvocato cha ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l avvocato incaricato dall Assicurato risieda fuori da tale distretto. spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa. accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 6 di 18

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa, alle condizioni indicate in polizza, garantisce all Assicurato l opportunità di tutelare i propri diritti, previsti dalla legge, assumendone le spese necessarie per tale difesa. Art. 2 Norme applicabili Alla polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni speciali e particolari. Per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano. Art. 3 Spese assicurate L Impresa, sino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza, sopporta, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell Assicurato, come segue: - il compenso previsto per legge relativo all attività di un Avvocato, ad esclusione delle voci non assicurate di cui all art. 15 Costi non assicurati ; - il compenso relativi ai diritti di domiciliazione nei limiti di 1.000,00 spettanti ad un Legale incaricato fuori dalla circoscrizione, qualora l Avvocato nominato si avvalga di un collega in tale Sede; - le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto siano posti a carico dell Assicurato; - le spese per l attività di un Consulente Tecnico di Parte; - le spese per l I.V.A. relative all attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia soggetto alla detrazione dell imposta; - le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale); - le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata, ad esclusione di quelli di cui all art. 15 Costi non assicurati ; - le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza; - i costi di registrazione della sentenza se l Assicurato è soccombente, nonché i costi dei valori bollati per il rilascio di una copia integrale della sentenza; - le spese relative al contributo unificato, se poste a carico dell Assicurato. Art. 4 Dichiarazioni relative a circostanze del rischio, aumento, diminuzione (1) Le dichiarazioni inesatte e le reticenze con dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, sono causa di annullamento del contratto stesso (art 1892 Cod. Civ.). Le dichiarazioni inesatte e le reticenze senza dolo o colpa grave del Contraente e/o Assicurato, Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 7 di 18

16 relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono essere causa di recesso dal contratto da parte dell assicuratore. (art Cod. Civ.). (2) L Impresa, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la conseguente modifica delle condizioni in corso. (3) Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi dell'art Cod. Civ., con rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 Altre assicurazioni Il Contraente e/o l Assicurato deve comunicare all Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni in corso a ciascun Assicuratore, ai sensi dell'art Cod. Civ. Art. 6 Decorrenza della garanzia assicurativa, pagamento del premio e durata del contratto (1) Salvo la limitazione prevista all art. 10 punto (2) Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo, l assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se in quel momento il premio è stato corrisposto. (2) Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) Anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale; se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del primo premio entro il giorno di decorrenza previsto nella polizza, la garanzia è sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente corrisponde il premio o la rata di premio dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Se l Impresa, in caso di mancato pagamento del premio annuale, ovvero della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo al momento della scadenza del premio (art c.c.). (3) I premi devono esser pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all Impresa. (4) Il contratto ha la durata pattuita in polizza. In caso di mancata disdetta, da formularsi nei tempi e nei modi previsti all art. 7, si intende tacitamente prorogato per uguale durata iniziale e comunque di biennio in biennio, ai sensi dell art Cod. Civ. Art. 7 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto (1) E facoltà delle parti disdire il contratto con lettera raccomandata spedita almeno 2 (due) mesi Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 8 di 18

17 prima della sua scadenza. (2) Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, da formularsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. (3) La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie: (a) nel caso di persona giuridica: per effetto dell apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria. (b) nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione. Per i sinistri insorti sino a tale momento l Impresa rimane obbligata. (4) In caso di decesso del Contraente, la garanzia permane fino alla fine del periodo dell assicurazione, se il premio era già stato pagato al giorno del decesso e se non viene a mancare per altri motivi l oggetto dell assicurazione. Art. 8 Modifiche dell assicurazione Le modifiche del contratto di assicurazione devono essere espressamente convenute, riportate e sottoscritte dalle parti. Art. 9 Regolazione del premio di assicurazione (1) Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile (ad esempio: il numero dei dipendenti, il fatturato annuale, le retribuzioni lorde ecc.) esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. (2) A tale scopo entro 60 giorni dalla fine del periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto all Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, le indicazioni relative a: variazione del numero dei dipendenti; altri elementi variabili previsti in polizza. (3) Sulla base del consuntivo degli elementi variabili verrà emessa appendice di regolazione del premio relativo al periodo trascorso, con facoltà dell Impresa di modificare l ammontare del premio per l annualità successiva. (4) Nel caso in cui il Contraente, nei termini di cui sopra non abbia effettuato: la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza dovuta Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 9 di 18

18 l Impresa potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 gg. per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto gli obblighi previsti. Art. 10 Insorgenza del sinistro caso assicurativo (1) Per insorgenza del sinistro caso assicurativo si intende: (a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno; (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui il Contraente e/o Assicurato, la controparte o un terzo, ledano o avrebbero leso prescrizioni di legge od inosservato obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire il momento del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso. (2) Il sinistro caso assicurativo relativo ad ogni controversia deve avvenire in corso di validità della polizza. La copertura assicurativa, limitatamente alle controversie di natura contrattuale, non viene concessa per i sinistri casi assicurativi avvenuti nei primi 90 giorni dall inizio della decorrenza della polizza. (3) Si intende quale sinistro unico: (a) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti; (b) l instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie. Art.11 Obblighi del Contraente e/o Assicurato in caso di sinistro, libera scelta del legale (1) Ai sensi dell art Cod. Civ., il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare all Impresa qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione dell Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 10 di 18

19 (2) Il Contraente e/o Assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della vertenza. L inosservanza di tale obbligo può comportare, ai sensi dell art Cod. Civ., la decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa. (3) Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente e/o Assicurato può comunicare all Impresa il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (art.12 punto 1). L Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente. Se l Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell ambito del Tribunale competente, l Impresa si assume l onere del suo compenso solo nella misura delle tariffe previste per legge e quindi, ad esclusione di: spese e/o onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno; spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente. Se l Assicurato non esercita tale diritto di nomina sarà l Impresa a nominare un Avvocato, che riceverà formale mandato dall Assicurato. L Impresa declina ogni eventuale responsabilità professionale dell Avvocato. Art.12 Gestione del sinistro (1) Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro caso assicurativo, l Impresa si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. (2) Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela degli interessi legali dell Assicurato, la controversia verrà affidata all Avvocato nominato ai sensi dell art. 11 punto 3. (3) Qualora sia necessaria una difesa penale, l Impresa concorderà di volta in volta con l Assicurato il nominativo dell Avvocato da nominare. (4) Qualora sorga un conflitto di interessi o in caso di disaccordo tra l Assicurato e l Impresa in merito alla gestione dei sinistri casi assicurativi, le parti potranno adire l Autorità Giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di assicurazione. L arbitro deciderà secondo equità. L Impresa avverte l Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora vi sia il rischio della prescrizione e/o decadenza del diritto dell Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesimo ritenute più opportune, con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all Assicurato Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 11 di 18

20 in virtù dell instaurazione della procedura arbitrale. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. (5) La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. Viene applicato corrispondentemente il punto 2 del presente articolo. (6) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d intesa con l Impresa (vedasi art. 3 Spese assicurate). (7) L Impresa conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente e/o Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative. (8) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente e/o Assicurato deve: (a) informare l Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria; (b) fornire all Impresa ogni informazione sullo stato della pratica; (c) prima di adire l Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l autorizzazione dell Impresa; (d) prima di adire l Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare; (e) evitare di compiere atti che pregiudichino l Impresa nell adempimento della propria obbligazione contrattuale. (9) Se non diversamente stipulato vale quanto segue: se il Contraente e/o Assicurato viola uno degli obblighi di cui al comma 7 del presente articolo, l Impresa non può essere liberata dall obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave l Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall Impresa. (10) L Impresa, ai sensi dell art Codice Civile, è surrogata, fino alla competenza dell indennizzo, in tutti i diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Il Contraente e/o Assicurato è tenuto, su richiesta dell Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 12 di 18

21 Le spese già rifuse al Contraente e/o Assicurato devono essere restituite all Impresa. Art. 13 Prescrizione Il diritto del Contraente e/o Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato all Impresa, nei modi e nei termini di cui all art. 11 decorsi 24 mesi dalla sua insorgenza, ai sensi dell art comma del Codice Civile. Art. 14 Esclusioni (1) Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti rischi: (a) vertenze tra persone assicurate nonché tra queste e il Contraente; (b) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico; (c) vertenze di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria; (d) vertenze fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di società o partecipazione in società; nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende; (e) vertenze riguardanti contratti di agenzia; (f) vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d autore e concorrenza sleale; (g) vertenze di diritto tributario e amministrativo o con Enti pubblici in genere; (h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione; (i) arbitrati (salvo quanto indicato all art. 12 punto 4 Gestione del sinistro); (j) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali); (k) se non diversamente pattuito, vertenze di diritto civile relative alla compravendita di immobili, permuta, costruzione ex novo, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dall Autorità Comunale competente (D.I.A.); (l) sinistri che l Assicurato ha causato con dolo; (m) se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l uso Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 13 di 18

22 di veicoli aerei e di veicoli su terra o su mare, sottoposti per legge all obbligo d assicurazione per la responsabilità civile; (o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali; (p) vertenze e controversie con l Impresa riguardanti polizze stipulate con la stessa. Art. 15 Costi non assicurati L Impresa non si assume: (a) i costi assunti senza obbligo giuridico dal Contraente e/o dalle persone assicurate; (b) le franchigie e gli scoperti eventualmente pattuiti in polizza; (c) i costi successivi al terzo accesso ed ogni ulteriore tentativo d esecuzione forzata per ogni titolo esecutivo; (d) i costi relativi a tentativi d esecuzione forzata che vengono introdotti dopo cinque anni dal formarsi del giudicato sul titolo esecutivo; (e) i costi per procedimenti penali d esecuzione forzata passati in giudicato per una pena pecuniaria o ammenda al di sotto di 300,00 ; (f) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo all Assicurato dopo il verificarsi del sinistro; (g) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dall Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone. Art. 16 Ulteriori precisazioni La copertura assicurativa non include il pagamento di: (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (b) spese collegate all esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose; (c) spese per risolvere una controversia senza che l Impresa abbia preventivamente autorizzato la transazione e la divisione delle spese legali alle parti coinvolte. Art. 17 Indennizzo L Impresa corrisponde per ogni sinistro, un indennizzo sino alla concorrenza del massimale pattuito Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 14 di 18

23 ed indicato nel modulo di polizza. Tale massimale trova anche applicazione quando l Impresa, in un unico sinistro caso assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più sinistri collegati temporalmente e causalmente, il massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un unico sinistro caso assicurativo. Art. 18 Recupero di somme (1) Competono integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. (2) Competono invece all Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 19 Ambito di validità territoriale (1) In caso di pretese risarcitorie, così come per i procedimenti penali, l assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, se ed in quanto il Tribunale competente si trovi allocato in tali Paesi. (2) In tutti gli altri casi vale la garanzia assicurativa per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano. Art. 20 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall Impresa. Art. 21 Foro competente Qualunque controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell assicurazione, sarà devoluta, a scelta della parte attrice al Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la polizza o al Tribunale ove ha sede l Impresa. Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 15 di 18

24 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONI CONDOMINIOn Art. 22 Norme applicabili Le presenti condizioni Particolari di Polizza devono intendersi integrative ed aggiuntive alle Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale. Art. 23 Contraente di Polizza Contraente della Polizza è: il Condominio in persona del suo Amministratore pro tempore. Art. 24 Assicurati La garanzia assicurativa viene prestata a tutela dei diritti: del Condominio (proprietà esclusiva individuale e comproprietà sulle parti di comune interesse ex art e segg. C.C.); del suo Amministratore pro tempore; dei singoli condomini. Art. 25 Oggetto dell Assicurazione La garanzia assicurativa prevede il pagamento delle spese sostenute o da sostenere in seguito all attività stragiudiziale o giudiziale che si renda necessaria a tutela degli assicurati con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti per fatti e/o eventi legati alla vita condominiale. Nel caso di controversie tra Assicurati, le garanzie di cui sotto vengono prestate purchè il Contraente non sia soggetto attivo/passivo della controversia; in tal caso gli importi eventualmente corrisposti al singolo Assicurato dovranno esser rimborsati all Impresa. Art. 26 Rischio assicurato Il pagamento delle spese di cui all art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale, si applica ai seguenti casi: (1.1) Azione di risarcimento danni La garanzia assicurativa viene prestata a sostegno delle pretese di risarcimento danni alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo o altro uso, in conseguenza di fatti illeciti commessi da terzi. (1.2) Tutela Legale contrattuale La garanzia assicurativa prevede il pagamento dei costi delle controversie attive o passive, relative al condominio, derivanti dalla lesione di diritti ed obblighi conseguenti a rapporti Mod. UBI Ass Ed. 01/10/2011

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