Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 P A R T E S P E C I A L E SEZIONE I

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1 Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 P A R T E S P E C I A L E SEZIONE I INDIVIDUAZIONE, ANALISI E COMMENTO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS n. 231/2001

2 Di seguito saranno descritte e commentate le fattispecie di reato previste dal DECRETO 1 alla data del 1 gennaio quali reati presupposto ai fini della configurabilità della cd. responsabilità amministrativa dell ente. 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 DECRETO) Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319- quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 1 Così, d ora in avanti il D.Lgs. n.231/2001 (inclusa ogni sua successiva modificazione); 2 Tale data viene convenzionalmente presa come riferimento temporale in ragione dell ultima modifica normativa introdotta nel DECRETO ad opera della Legge n. 186 del 2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del ), in vigore dall

3 1.1 Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (ex art. 316-bis c.p.) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l attività programmata si sia comunque svolta). Indipendentemente dalla terminologia utilizzata, con la formula contributi, sovvenzioni o finanziamenti, il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell opera o dell attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall ente erogante. Tale fattispecie potrebbe configurarsi a seguito di distrazione anche parziale di fondi nell'ambito, ad esempio, della gestione di una agevolazione concessa da Pubblica Amministrazione. 1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316-ter c.p.) 1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall articolo 640 bis, chiunque mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da a Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Il reato si configura nei casi in cui mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi (forma commissiva) o mediante l omissione di informazioni dovute (forma omissiva) si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui 2

4 agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell ottenimento dei finanziamenti. Per la sussistenza del reato la somma indebitamente percepita deve essere pari o superiore a 3.999,96 euro altrimenti il fatto costituisce mero illecito amministrativo. Il reato de quo si consuma nel momento e nel luogo in cui l ente pubblico eroga i contributi, finanziamenti, mutui agevolati. Quanto poi al rapporto con l art. 640-bis c.p. (vedi infra): il reato di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si trova in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato di Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (di cui all art. 640-bis c.p.) trovando applicazione nei casi (residuali) in cui non ricorrono gli elementi distintivi artifizi o raggiri e induzione in errore del soggetto passivo - che caratterizzano tale più grave reato. 1.3 Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) 1. Chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell Autorità. 2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all articolo 61, numero 5). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un altra circostanza aggravante. Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a favore proprio o di altri, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno, allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all Unione Europea). La truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico è una circostanza aggravante speciale della truffa. La condotta del reato consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno con artifizi e raggiri e con l induzione in errore del soggetto passivo (qui lo Stato o altro Ente pubblico). 3

5 Il reato si consuma ove il soggetto passivo indotto in errore, in conseguenza di tale errore compia un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale con proprio danno e con profitto del soggetto agente o di un terzo. Per ente pubblico si intende ogni ente strumentale al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (cfr. Cass. Pen., 21 settembre 2012, n ). Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che, ai fini della qualificazione del soggetto passivo fondante l aggravante in esame, occorre fare riferimento esclusivamente alla natura soggettiva dell ente, a prescindere dall attività svolta. L aggravante e di conseguenza la potenziale responsabilità dell ente sussiste, pertanto, per il solo fatto che danneggiato dalla condotta truffaldina sia lo Stato o altro ente pubblico, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell attività svolta dall ente. Rapporto con i reati in materia fiscale di cui al D.Lgs. 74/2000 Dopo un primo tentativo di attribuire all ente la responsabilità per i reati tributari (nonostante essi non siano ricompresi nel catalogo dei reati-presupposto), basato sulla valorizzazione del rapporto tra l ipotesi aggravata del reato in commento e le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale, le Sezioni Unite hanno tuttavia statuito che tra il delitto di truffa in danno dello Stato e tali reati sussiste un rapporto di specialità con conseguente esclusione del concorso formale (cfr. Cass. Pen., Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235). 1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d ufficio se il fatto di cui all art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale reato, previsto dall art. 640 bis c.p., si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebite erogazioni da parte dello Stato o di un altro Ente pubblico tramite l attivazione di artifici o raggiri, inducendo l Ente erogante in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto. La condotta è descritta attraverso il rinvio all art. 640 c.p. e quindi comune al reato di Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (ex art. 640 comma 2 n.1), salvo per la specificità dell oggetto della frode, consistente nel conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall Unione Europea. Il soggetto passivo, ovvero chi 4

6 abbia subito un danno a causa degli artifizi o raggiri, può essere anche soggetto diverso da quello tratto in inganno. 1.5 Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (ex art ter c.p.) 1. Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a euro se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un altra circostanza aggravante. La fattispecie prevista dall art. 640-ter c.p., 2 comma, è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. La condotta fraudolenta descritta dalla norma prevede il conseguimento di un profitto da parte del soggetto agente con altrui danno attraverso l alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico (attraverso una modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione di dati), ovvero nell intervento (con qualsiasi modalità) su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti. Per sistema informatico deve intendersi l hardware (ovvero l insieme degli elementi costituenti l unità cerebrale di elaborazione) ed il software (ovvero l insieme dei programmi che permettono all elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità del sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico, invece devono intendersi l insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfruttano principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppongono l accesso dell utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem). 5

7 1.6 Concussione (ex art. 317 c.p.) Il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni 3. Il reato di concussione si caratterizza per l utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale o dell incaricato di pubblico servizio della propria qualità o dei propri poteri al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale. Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti. In particolare, l intervento riformatore di cui alla l. n. 190/2012, ha scomposto il previgente reato di concussione in due distinte fattispecie: - la prima riservata al solo pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità; - la seconda applicabile al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che, sempre abusando dalla sua qualità o dei suoi poteri, induca l extraneus all indebita dazione o promessa (vedi infra art. 319-quater c.p.); Nella seconda ipotesi e questa è la maggiore novità anche il soggetto che dà o promette l utilità soggiace ad una pena (seppur minore), non essendo quindi più considerato mera vittima dell induzione, bensì correo al pari del pubblico funzionario in quanto destinatario di una mera induzione da parte di quest ultimo e non già di costrizione o coartazione. Quanto alla dibattuta questione circa la linea di definizione tra la fattispecie di induzione indebita (di cui all art. 319 quater c.p,) rispetto a quella di concussione (di cui all art. 317 c.p.) con precipuo riferimento alla condotta di costrizione rispetto a quella di induzione di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo la quale: Il delitto di concussione, di cui all art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 3 La fattispecie di Concussione è ora così formulata, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione ; merita sottolineare l eliminazione, da parte del legislatore rispetto alla vecchia formulazione, della condotta cd. induttiva da parte del Pubblico Ufficiale, condotta ora integrativa del (nuovo) reato di cui all art. 319 quater C.P. (su cui vedasi infra di seguito in par. 1.7); per mere ragioni di completezza, si precisa che la legge in parola ha inoltre aumentato il minimo edittale, previsto per la sanzione applicabile all autore del reato, portandolo ad anni sei di reclusione. 6

8 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest ultimo non si risolva in un induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini discrezionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico Corruzione per l esercizio della funzione (ex art. 318 c.p.) Il pubblico ufficiale, che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. La fattispecie di cui all art. 318 c.p., si ha quando la promessa e/o la somma di denaro viene accettata per l esercizio delle proprie funzioni 5. La modifica apportata dalla Legge. 190/2012 alla corruzione impropria ha inteso ovviare ad una lacuna del previgente sistema penale che, richiedendo espressamente il compimento di un atto di ufficio, non contemplava la punibilità dei soggetti pubblici che ricevevano denaro o utilità per un più generale asservimento della propria funzione agli interesse privati oppure in ragione di future violazioni dei doveri d ufficio. Ne consegue che, per effetto delle modifiche apportate all articolo 318, c.p., dalla Legge n. 190/2012, risultano coperte dalla norma le retribuzioni di atti di ufficio, i compensi per futuri atti d ufficio non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o di servilismo. 1.8 Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio 6 (ex art. 319 c.p.) 4 Così Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n del 23 ottobre 2013 (dep. 14 marzo 2014). 5 La fattispecie di Corruzione cd. impropria, è stata anch essa oggetto del recente intervento legislativo di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, la quale ha, nello specifico, modificato il contenuto dell art. 318 Cod. Pen., oggi rubricato Corruzione per l esercizio della funzione che così testualmente recita: Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni ; quanto alla fattispecie, più grave, di Corruzione cd. propria prevista dall art. 319 Cod. Pen. il legislatore da ultimo, con la legge citata, ha aumentato il minimo e il massimo della sanzione penale a carico dell autore del reato, che è passato da quattro ad otto anni di reclusione. 7

9 Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. La condotta illecita potrebbe configurarsi allorquando un pubblico ufficiale ricevesse, per se o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell offerente). 1.9 Circostanze aggravanti (ex art. 319-bis c.p.) Ai sensi dell art. 319-bis Cod. Pen., la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene Corruzione in atti giudiziari (ex art. 319-ter c.p.) Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare un parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da otto a vent anni. Tale fattispecie di reato si configura se un Ente, parte di un processo giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompesse un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) Induzione indebita a dare o promettere utilità (ex art. 319-quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre sei anni a otto dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 6 Le pene sono state così aumentate dalla Legge n

10 Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni 7.Tale fattispecie è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n La condotta ivi descritta consiste nell induzione, da parte del pubblico ufficiale e/o dell incaricato di pubblico servizio, a farsi dare o promettere per sé o per un terzo, denaro e/o altra utilità. Tuttavia, la condotta punita non risulta affatto nuova, in quanto essa rientrava già nella fattispecie di Concussione di cui all art. 317 c.p. nella formulazione precedente alla recente modifica legislativa. In ogni caso, deve segnalarsi che il Legislatore ha poi espressamente previsto che sia punibile altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. Prevista dall art. 320 c.p., è costituita dal fatto di cui all art. 319 c.p. qualora commesso dall incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall art. 318 c.p., qualora l autore rivesta la qualità di pubblico impiegato Istigazione alla corruzione (ex art. 322 c.p.) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 8 soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 319, ridotta di un terzo. 7 questo articolo è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, ed è stato dalla stessa inserito nel novero dei reati presupposto ai fini del Decreto; in particolare all attuale 3 comma dell art. 25 del Decreto si prevede : In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell articolo 319 bis quando dal fatto l ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ; 8 il 1 comma dell art. 322 Cod. Pen. è stato così modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; in particolare, il precedente primo comma prevedeva : Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo ; 9

11 La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri 9. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell art Prevista dall art. 322 c.p. è costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l offerta o la promessa non sia accettata Equiparazione dei membri della Corte Penale Internazionale, degli organi dell Unione Europea, dei funzionari dell Unione Europea e degli Stati esteri (ex art. 322-bis c.p.) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora 9 il 3 comma dell art. 322 C.P. è stato così modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; in particolare, il precedente terzo comma prevedeva : La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell art. 318 ; 10

12 il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Ai fini dell applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all art 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 10 del c.p., i seguenti soggetti: membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. * * * 2 DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24- bis DECRETO) Con l art. 7 della Legge n. 48/08 è stato introdotto l art. 24-bis nel DECRETO, norma dunque in vigore alla data odierna. Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635- bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del c.p., si applica all ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del c.p., si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 10 L art. 322 bis Cod. Pen. è stato, anch esso, modificato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190; nello specifico tale disposizione normativa è stata adeguata in ragione dell inserimento della nuova fattispecie di cui all art. 319 quater Cod. Pen.; pertanto, essa, è ora inclusa nell operatività dell art. 322-bis Cod. Pen.. 11

13 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del c.p., salvo quanto previsto dall articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). Prima di passare all analisi tecnica delle fattispecie, è necessario soffermarsi sull art. 1 della Convenzione di Budapest del 2001 che definisce il concetto di sistema e di dato informatico. La definizione di sistema informatico, traducibile in «qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l elaborazione automatica di dati», rappresenta un concetto molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. Nel medesimo articolo è contenuta anche la definizione di dato informatico, che descrive il concetto derivandolo dall uso: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione. Da questa schematizzazione concettuale si comprende la ragione del diverso trattamento sanzionatorio: colpire un dato informatico non significa impedire il funzionamento del sistema, colpire quest ultimo significa impedire l uso dell intera struttura e di quanto in essa memorizzato. Di conseguenza deriva la necessità di differenziare, negli articoli del codice penale, gli illeciti che hanno come oggetto la struttura hardware rispetto a quelli relativi ai files (che siano questi contenitori di dati o di programmi). Per chiarezza e comodità si riportano qui di seguito gli articoli richiamati dalle norme in commento: 2.1 Reati che portano all interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (ex art ter c.p.) 12

14 1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. Si parla di danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale. Per quanto concerne l accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la legislazione vuole punire tale condotta anche quando non ne consegua un vero e proprio danneggiamento. Tecnicamente, tuttavia, è improbabile che l accesso possa avvenire senza la rimozione di sicurezze, alterazione di password ovvero altro genere di forzatura del sistema, che l art. 615-ter c.p. considera siano presenti a protezione del sistema stesso Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (ex art. 617-quater c.p.) 1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. 3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. 4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 13

15 2.1.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (ex art quinquies c.p.) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater. Gli artt. 617-quater e 617-quinquies c.p. prevedono il caso in cui l attacco informatico avvenga tramite l installazione di un apparato atto ad impedire o interrompere le comunicazioni e non solo se questo avviene tramite un software od un comportamento come prima descritto. Le intercettazioni telematiche nel senso generale del termine avvengono attraverso l installazione di un apposita sonda che deve essere posizionata presso la centrale telefonica o nel luogo in cui sono installati gli apparati che gestiscono le comunicazioni della rete. Si tratta di un attività complessa che presuppone l accesso fisico alla struttura tecnologica proprio per la necessità di collegamento della sonda; più semplicemente è possibile effettuare un intercettazione di dati attraverso l impiego di software Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (ex art. 635-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d ufficio Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (ex art. 635-ter c.p.) 14

16 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ex art quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all articolo 635-bis, ovvero attraverso l introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (ex art. 635-quinquies c.p.) Se il fatto di cui all articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. La diffusione di un virus può essere catalogata tra i reati che provocano un vero e proprio danneggiamento informatico. Un virus può provocare un interruzione di un servizio nel momento in cui attacca, ad esempio, un sistema operativo o un programma e ne impedisce il funzionamento. Il reato rientra tra quelli previsti dall art. 635-quater, che si collega all art. 635-bis Cod. Pen., descrivendo con dovizia di elementi la situazione in cui vengano introdotte informazioni ovvero programmi atti a provocare l interruzione, deterioramento o danneggiamento di un sistema o di un dato. Il danneggiamento di un dato, la sua cancellazione totale o l alterazione non avviene solo inserendo un software maligno in un sistema. 15

17 Tale reato può essere commesso anche molto semplicemente da un utente della rete, il quale ai fini della configurabilità di una conseguente responsabilità dell ente deve ovviamente corrispondere ad un soggetto individuato dall art 5 lett. a) e b) del d.lgs. 231/2001, attraverso i normali comandi del sistema o i programmi di cui dispone. 2.2 Reati derivanti dalla detenzione e/o diffusione di codici e/o di programmi atti al danneggiamento informatico Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (ex art. 615-quater c.p.) 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164, La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164,00 a ,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell articolo 617-quater. L art. 615-quater, come il successivo art. 615-quinquies c.p., può essere considerato da un punto di vista tecnico, accessorio ai precedenti artt. 615-ter, 635-bis, 635-ter e 635-quater c.p. La detenzione o la diffusione di codici di accesso - tecnicamente chiamati account, costituiti da cd. nome utente e password - o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) e/o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono, ovviamente, alcun danneggiamento - sempre inteso dal punto di vista tecnico - se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un intercettazione di informazioni. E chiaro che il codice penale prevede, separatamente le une dalle altre, una serie di fattispecie di reato che da un punto di vista tecnico difficilmente possono essere scisse. E tecnicamente quasi impossibile che un accesso abusivo ad una rete informatica o telematica (art. 615-ter Cod. Pen.) avvenga senza che ci si sia procurati un codice di accesso (art quater Cod. Pen.) oppure un programma ovvero un dispositivo atto alla rimozione di una sicurezza (art. 615-quinquies Cod. Pen.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (ex art. 615-quinquies c.p.) 16

18 Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l interruzione, totale o parziale, o l alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a ,00. La fattispecie è un reato di pericolo, essendo irrilevante, ai fini della sua sussistenza, il danneggiamento di sistemi informatici. La soglia di tutela è anticipata al mero procurarsi. Inoltre, il reato contempla non soltanto i malware, ma anche gli hardware che i prestino ad un utilizzo illecito. 2.3 Falsificazione di un documento informatico frode in servizi di certificazione informatica Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (ex art. 491-bis c.p.) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (ex art. 640-quinquies c.p.) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a euro. Gli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p. prevedono fattispecie di reato compiute attraverso l uso di un sistema informatico. La falsificazione di un documento non nasce con l era informatica, è un qualcosa di ben definito e che avveniva anche attraverso l uso di mezzi che possiamo definire analogici. Il Legislatore ha voluto solo introdurre il concetto per cui si parifica il documento digitale agli altri documenti e conseguentemente prevede il reato in caso di alterazione fraudolenta. Per quanto concerne la frode informatica di colui che presta servizi di certificazione di firma digitale, considerato che la firma digitale ha una valenza legale, la falsificazione del suo algoritmo ovvero l uso improprio della stessa può essere sostanzialmente parificata alla falsificazione di una firma olografa. * * * 17

19 3 DELITTI DI CRIMINALITA ORGANIZZATA (art.24-ter DECRETO) La Legge n.94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il ed entrata in vigore l ), il cui art.2-29 comma ha introdotto nel DECRETO l art.24-ter. Art.24-ter Delitti di criminalità organizzata 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416- ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all articolo 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell interdizione definitiva dall esercizio dell attività ai sensi dell articolo 16, comma 3. L articolo 24-ter presenta quindi due diverse tipologie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato. Per tutti i reati ora citati si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall art. 9 comma 2 del DECRETO per una durata non inferiore ad un anno. Infine, se l ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra, è applicabile la misura dell interdizione definitiva dall esercizio dell attività ai sensi dell art. 16 comma 3 del DECRETO. 3.1 Reati di associazione e sequestro di persona a scopo di estorsione Al primo comma dell art. 24-ter vengono previste fattispecie criminose di maggiore gravità e la sanzione pecuniaria è la massima applicabile ai sensi del DECRETO, da quattrocento a mille quote. I reati (del codice penale, codice di procedura penale e leggi speciali) sopra richiamati dalla disposizione di legge citata sono di seguito riportati. 18

20 3.1.1 Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. e all art. 12 comma 3-bis del d.lgs. 286/1998 (ex art. 416 comma 6 c.p.) Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola al compimento di attività illecite lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Articolo 601 c.p. Tratta di persone È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. Articolo 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato 19

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