MODELLO di ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO. conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001

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1 MODELLO di ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001 Edizione Gennaio 2013

2 2 SOMMARIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO... 1 CONFORME ALLE PREVISIONI... 1 DI CUI AL D. LGS. N. 231 DEL PREMESSA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO I REATI EX D. LGS. N. 231/ I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.) CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) I DIVERSI REATI DI CORRUZIONE E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ARTT. 318, 319, 319 BIS, 319 TER, 319 QUATER, 320, 321, 322, 322 BIS, 357, 358, 360 C.P.) I REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 24 DEL DECRETO) LE FATTISPECIE DI TRUFFA RILEVANTI COME REATO PRESUPPOSTO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P. E ART. 640 BIS C.P.) FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.) REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE (ARTT. 2621, 2622, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 BIS, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 E 2638 COD. CIV.) REATI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI MERCATI DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE DI MARKET ABUSE (ARTT. 184 E 185 DEL D. LGS. N. 58 DEL 1998) ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI AL CAPO III, TITOLO I BIS DEL T.U.F FALSO IN PROSPETTO (ART. 173 BIS DEL T.U.F.) REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 146 DEL 16 MARZO 2006, ARTT. 3 E 10) LE FATTISPECIE RILEVANTI COME REATI TRANSNAZIONALI REATO DI INOSSERVANZA DI SANZIONI INTERDITTIVE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DI INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23 DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI (ART. 25- SEPTIES DEL D. LGS. N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE (ARTT. 589, 590 E 583 C.P.) REATI DI CIRCOLAZIONE O REIMPIEGO DI COSE O CAPITALI ILLECITI (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE... 50

3 2.11 REATI DI FALSO NUMMARIO (ART. 25 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART QUATER.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE REATI AMBIENTALI (ART UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE I REATI EX D. LGS. N. 231/2001 CHE HANNO IMPATTO SULLA REALTÀ DI NET INSURANCE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO PER REATI REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 24 DEL DECRETO) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO REATI SOCIETARI LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO AREE E FUNZIONI A RISCHIO REATI TRANSNAZIONALI LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO REATO DI INOSSERVANZA DI SANZIONI INTERDITTIVE

4 3.6.1 LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO REATI DI CIRCOLAZIONE O REIMPIEGO DI COSE O CAPITALI ILLECITI (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) LIVELLO DI RISCHIO PER NET INSURANCE AREE E FUNZIONI A RISCHIO I PROTOCOLLI INTEGRATIVI MINIMI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 24 DEL DECRETO) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO REATI TRANSNAZIONALI REATO DI INOSSERVANZA DI SANZIONI INTERDITTIVE REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI REATI DI CIRCOLAZIONE O REIMPIEGO DI COSE O CAPITALI ILLECITI (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001)

5 4.11 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) REATI AMBIENTALI (ART UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART DUODECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001) ORGANISMO DI VIGILANZA REQUISITI DELL O. DI V COMPOSIZIONE E REGOLAMENTO DELL O. DI V DURATA, RINNOVO E REVOCA DELL O. DI V POTERI DELL O. DI V GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA

6 6 PREMESSA In conseguenza della disposizione introdotta dall art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito il Decreto ) Net Insurance S.p.A. (di seguito Net Insurance o la Società o la Compagnia) può essere considerata responsabile -e, conseguentemente, essere sottoposta alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal medesimo Decreto- per uno dei reati indicati negli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies del Decreto e nell art. 10 della legge 146/2006 commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, da determinati soggetti, che abbiano con l ente un rapporto funzionale e, precisamente, da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all altrui direzione (di seguito, i Destinatari) 1. Si considera soggetto in posizione apicale colui il quale riveste funzioni di rappresentanza dell ente, di amministrazione o direzione, fermo restando che le predette funzioni possono essere svolte anche presso una unità organizzativa dotata di autonomia funzionale. Inoltre, si considera in posizione apicale colui il quale, anche di fatto, esercita la gestione e il controllo dell ente. Per quanto attiene ai sottoposti degli apicali, devono considerarsi tali tutti i soggetti che operano in posizione subordinata alla direzione o alla vigilanza dei vertici dell ente, ossia ogni persona che abbia, con l ente, un qualsivoglia rapporto funzionale, anche temporaneo od occasionale. Tuttavia, anche nell ipotesi descritta, la Società non risponde se prova che: a) l organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto (di reato), modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6 comma 1) che soddisfino le seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni dell ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 6, comma 2). Inoltre, ai sensi dell art. 7, comma 3 del Decreto, il modello deve prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell attività nel rispetto della legge ed identificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Il Decreto, inoltre, stabilisce che l efficace attuazione del Modello richiede: a) una verifica periodica del modello e l eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell organizzazione o nell attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 7, comma 4). 1 La Società è sanzionata anche nel caso di tentativo (art. 26 del Decreto) o di concorso (art. 110 c.p.) di soggetti in posizione apicale o di soggetti sottoposti all altrui direzione in uno dei reati presupposto.

7 1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO Il presente documento descrive il Modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito Modello) adottato dalla Società, atto ad esonerare la stessa dalla responsabilità in caso di commissione di uno dei reati presupposto indicati dal Decreto. Alla predisposizione del Modello deve necessariamente seguire l effettiva attuazione ed implementazione dello stesso all interno della struttura aziendale di Net Insurance. Infatti, come osservato nella Relazione allo schema del Decreto requisito indispensabile perchè dall adozione del modello derivi l esenzione da responsabilità dell ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità. Eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie per colmare rilevate lacune o adeguare il Modello a variazioni normative o a sopravvenute esigenze di prevenzioni di rischi sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) di Net Insurance che delibera sul punto a maggioranza qualificata, su indicazione e, in caso di iniziativa autonoma o di modifiche rispetto all indicazione dell Organismo di Vigilanza (di seguito O. di V.), previo parere positivo dell O. di V. medesimo Il presente documento è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto e nelle altre norme di riferimento, delle Linee guida per il settore assicurativo elaborate dall A.N.I.A. e degli orientamenti giurisprudenziali in materia. Dall analisi della documentazione relativa all organizzazione e all attività di Net Insurance, dalle risposte fornite ai questionari, dagli incontri e colloqui telefonici con il management della Società sono emerse le fattispecie incriminatrici potenzialmente rilevanti come presupposto di responsabilità per Net Insurance e le aree ed attività di rischio all interno dell organizzazione e delle attività aziendali. I protocolli minimi di prevenzione previsti nel Modello sono stati individuati considerando le prassi organizzative in atto, il sistema normativo formalizzato (linee guida e procedure) e pubblicato in apposita intranet aziendale fruibile a tutti i dipendenti. Tale sistema normativo presenta già un buon grado di sviluppo nell adozione di strumenti, procedure e attività di prevenzione dei rischi di commissione di reati da parte di soggetti apicali o sottoposti. Le linee guida per l adozione del Modello sono completate da proposte al CdA per deliberare la costituzione dell O. di V., il suo funzionamento e l aggiornamento del Codice di Comportamento. Sia l O. di V. che il Codice costituiscono, infatti, a tutti gli effetti, parte integrante e fondamentale del predetto Modello di prevenzione. Sotto il profilo attuativo, è adottato un Codice disciplinare che prevede norme sostanziali e procedurali per l applicazioni di sanzioni ai Destinatari in caso di violazione alle prescrizioni del Modello e, soprattutto, prevede interventi immediati di adeguamento del Modello di prevenzione in caso di apertura di un procedimento penale per uno dei reati presupposto nei confronti di uno dei soggetti di cui all art. 5 del Decreto, in modo da evitare qualsiasi rischio di reiterazione del reato stesso. I predetti interventi, alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali, sono di fondamentale importanza nell evitare l applicazione di misure cautelari nei confronti della Società ancor prima dell effettivo accertamento della responsabilità per il rea- 7

8 to presupposto ai sensi del Decreto. Ciò sebbene l art. 266 del codice delle assicurazioni (D. Lgs. n. 209 del 2005) escluda per le Imprese di assicurazione l applicabilità in via cautelare delle sanzioni interdittive indicate nell art. 9, comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, consentendo, quindi, l applicabilità in via cautelare delle altre sanzioni interdittive previste dal medesimo art. 9 e cioè: divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Gli interventi in questione possono consistere nella tempestiva rimozione degli amministratori o dipendenti coinvolti nella commissione del reato presupposto contestato e nella altrettanto tempestiva rimozione delle carenze dell apparato organizzativo ed operativo aziendale che hanno in concreto consentito o comunque favorito la commissione del reato stesso. 8

9 9 2. I REATI EX D. LGS. N. 231/2001 Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, l insorgenza della responsabilità amministrativa della Società, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto. 2.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO) MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.) Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La fattispecie incriminatrice tutela il buon andamento dello Stato e/o di ogni altro ente pubblico e/o delle Comunità europee, in relazione alle finalità istituzionali perseguite con l erogazione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti. Presupposto della condotta è, quindi, l avvenuta erogazione di sovvenzioni, contributi o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. I contributi, in conto capitale o in conto interessi, sono dei concorsi in spese per iniziative ed attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi; le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, cioè senza obbligo di restituzione, che possono avere carattere periodico od occasionale, misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata (nell an o nel quantum) o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali con cui lo Stato o altro ente pubblico finanzia direttamente o per il tramite di un istituto di credito un soggetto il quale si obbliga a restituire la somma erogatagli, con pagamento parziale o integrale degli interessi da parte dello Stato. La condotta criminosa si sostanzia nella mancata destinazione delle somme ottenute alle opere o attività di pubblico interesse per le quali sono state concesse (male gesta administratio) e può essere commessa da qualunque soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione che abbia beneficiato delle predette somme. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di utilizzare un contributo, una sovvenzione o un finanziamento proveniente dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità Europee e diretto a consentire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, nonché nella volontà di non destinare le somme ricevute allo scopo anzidetto. Il momento consumativo del reato si identifica nel momento in cui l agente, non avendo realizzato compiutamente l opera o l attività prevista nell atto di erogazione, destina le somme ad altre finalità.

10 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall art. 640 bis, chiunque mediante l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro a euro Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. La fattispecie in esame sanziona tutte le condotte -che non integrino gli estremi degli artifici o raggiri- finalizzate ad ottenere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato o dell Unione Europea, indipendentemente dall induzione in errore e dalla causazione di un danno. Essa mira ad evitare la dispersione del denaro pubblico, compreso quello comunitario e a garantire, mediante un efficace collocazione delle risorse pubbliche, l intera attività di programmazione economica attuata dagli enti pubblici nazionali e sopranazionali. A differenza della malversazione di cui all art. 316 bis c.p., in questo caso il Legislatore è intervenuto a punire comportamenti illeciti che si inseriscono nella fase preliminare rispetto all ottenimento delle sovvenzioni e al loro utilizzo. Presupposto indispensabile della presente figura di reato è la partecipazione a concorsi, gare o procedure per l aggiudicazione di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo. Il reato è a forma vincolata e può realizzarsi attraverso una condotta commissiva ( l utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ) od omissiva ( l omissione di informazioni dovute ) che consenta di ottenere un attribuzione economica agevolata non dovuta per mancanza delle condizioni richieste e della giustificazione di pubblico interesse. Per la definizione delle erogazioni rilevanti si rinvia a quanto evidenziato a proposito dell art. 316 bis c.p. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle. Il reato si consuma all atto dell ottenimento delle erogazioni pubbliche non dovute. Infine, va rilevato che tale ipotesi di reato è sussidiaria rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che esso si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

11 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni». La fattispecie incriminatrice tutela l imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione nonché la libertà di determinazione del soggetto concusso in relazione all intera sfera dei suoi rapporti. I soggetti attivi del reato possono essere i pubblici ufficiali, le persone incaricate di un pubblico servizio, i soggetti indicati nell art. 322 bis (membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee; membri e addetti ad enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio), coloro che esercitano una funzione pubblica anche di fatto, pubblici funzionari componenti di organi collegiali. Presupposto del reato è dunque lo svolgimento di fatto da parte del soggetto agente di funzioni pubbliche o pubblici servizi. La concussione si realizza quando un pubblico ufficiale esercita, nei confronti di un privato o di altro pubblico ufficiale, una pressione psichica (sotto forma di costrizione o induzione) tale da determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione (c.d. metus publicae potestatis) che lo costringa o induca a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La condotta è a forma vincolata: la costrizione o induzione del soggetto passivo deve avvenire mediante l abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle attribuzioni connesse al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo o inducendo altri a promettere o a versare somme di denaro o altri beni non dovuti. Il reato si consuma nel momento della effettuazione della promessa o, solo qualora sia immediata, della dazione (la quale, se non immediata, è invece solo un fatto successivo che appesantisce l offesa subita dal privato), sempre che promessa o dazione siano il risultato della condotta costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale I DIVERSI REATI DI CORRUZIONE E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ARTT. 318, 319, 319 BIS, 319 TER, 319 QUA- TER, 320, 321, 322, 322 BIS, 357, 358, 360 C.P.) CORRUZIONE PER UN ATTO D UFFICIO (ART. 318 C.P.) Il pubblico ufficiale che, per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

12 12 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D UFFICIO (ART. 319 C.P.) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319 BIS C.P.) La pena è aumentata se il fatto di cui all art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) «Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all incaricato di un pubblico servizio. PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.) Le pene stabilite nel primo comma dell Art. 318, nell Art. 319, nell Art. 319 bis, nell art. 319 ter e nell Art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizioper l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell art. 318, ridotta di un terzo. Se l offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora

13 13 l offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell art. 319 ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall art PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, COR- RUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell ambito di altri Stati membri dell Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

14 14 NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE (ART. 357 C.P.) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. NOZIONE DELLA PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 358 C.P.) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE (ART. 360 C.P.) Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all ufficio o al servizio esercitato. La corruzione, intesa in senso generico, consiste in un incontro delle volontà tra un soggetto qualificato (intraneus) ed un soggetto privato (extraneus) relativo ad un atto dell ufficio del primo, in forza del quale il secondo compra l atto del soggetto pubblico. Questo accordo che collega la promessa o la dazione di un indebito compenso al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d ufficio costituisce il dato fondamentale comune a tutte le varie figure criminose in cui il delitto in esame si articola nonché l elemento discretivo rispetto alla concussione nella quale, come abbiamo visto, il privato non è parte di un accordo (del quale egli stesso può essere proponente) con il soggetto pubblico ma vittima delle pressioni esercitate da quest ultimo. Net Insurance potrebbe incorrere in responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001 per una delle fattispecie di reato presupposto in esame in caso di dazione, promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblico Ufficiale, Incaricato di Pubblico Servizio, membro degli organi delle Comunità Europee o funzionario delle Comunità Europee e di Stato estero, da parte di uno dei soggetti indicati nell art. 5 del Decreto, a vantaggio e/o nell interesse della Società, per compiere (o per aver compiuto), omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio ovvero per compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri d ufficio ovvero per favorire o danneggiare una parte (imputato, parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata, indagato o persona offesa) in un processo civile, penale o amministrativo. Sussistendo i predetti elementi, la responsabilità si confi-

15 15 gura anche per la mera induzione, quindi anche nel caso in cui la dazione, promessa od offerta non venga accettata dal soggetto pubblico. Ai fini della consumazione del reato è del tutto irrilevante l effettivo compimento dell atto (fatta eccezione, naturalmente, per i casi di corruzione susseguente, cioè successiva al compimento o all omissione dell atto d ufficio o contrario ai doveri d ufficio) o il verificarsi dell effettivo vantaggio o danno per la parte processuale. La dazione, l offerta e la promessa di denaro od altre utilità non richiedono alcuna forma particolare e devono essere determinate o determinabili. Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio. Al contrario, per la sussistenza del reato a carico del corruttore, qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è irrilevante che questi resti ignoto o che il medesimo sia o non sia conosciuto e nominativamente identificato o designato per grado e mansioni. Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di remunerare il pubblico ufficiale o l incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio o per ottenere un favore nell ambito di un processo. Con specifico riferimento ai rapporti che Net Insurance intrattiene con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza, è bene evidenziare che, ai fini dei reati considerati nel presente paragrafo, rientrano nella categoria dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio i dipendenti e funzionari dell INPS, dell Agenzia delle Entrate, dell ISVAP, della CONSOB e della Banca d Italia I REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 24 DEL DECRETO) LE FATTISPECIE DI TRUFFA RILEVANTI COME REATO PRESUPPOSTO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P. E ART. 640 BIS C.P.) TRUFFA (ART. 640 C.P.) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un altra circostanza aggravante. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

16 16 La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d ufficio se il fatto di cui all art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee. La truffa si sostanzia in una cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere un azione dispositiva dannosa per il patrimonio proprio o altrui a seguito dell errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Ai fini dell integrazione della fattispecie è necessario l accertamento di una serie di elementi: 1. gli artifizi o raggiri posti in essere dal soggetto attivo; 2. lo stato di errore e l atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo; 3. il danno a carico di quest ultimo o di altri e il profitto a favore del primo o di altri. E inoltre necessario accertare il rapporto di causalità tra la condotta fraudolenta (artifizi o raggiri) e il doppio evento previsto dalla norma (errore e atto di disposizione patrimoniale). Per artifizio si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Per raggiro si intende ogni macchinazione subdola dell altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni altrui. Il Decreto considera la truffa come reato presupposto solo nel caso in cui sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell Unione Europea ovvero sia finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Net Insurance potrebbe incorrere in responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001 per il reato presupposto di truffa aggravata ai danni dello Stato, ad esempio nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati da inviare alla Pubblica Amministrazione o all Autorità di Vigilanza, si forniscano informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere vantaggi patrimoniali mediante atti dispositivi FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero uno del secondo comma dell Art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un altra circostanza aggravante. La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l impiego fraudolento di un sistema informatico: la condotta de-

17 17 ve consistere nell alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, ovvero nell intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. L interferenza può realizzarsi in una qualsiasi delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati. Si tratta di un particolare tipo di truffa, introdotta dall art. 10 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, nella quale la attività fraudolenta dell agente investe non il soggetto passivo del reato, bensì il sistema informatico di pertinenza del medesimo, attraverso la manipolazione di detto sistema (Cass. Pen., Sez. IV, 99/3065). Ai fini della responsabilità della Società, ai sensi del Decreto, il fatto di reato sopra descritto deve necessariamente essere commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Di conseguenza, Net Insurance potrebbe incorrere in responsabilità ex D. Lgs. n. 231 del 2001 per il reato in esame in caso di alterazione o intervento, da parte di uno dei soggetti indicati nell art. 5 del Decreto, su sistemi informatici di uno dei soggetti pubblici con i quali la Società intrattiene rapporti istituzionali, con conseguente vantaggio per la Società stessa REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO) DESCRIZIONE DELLE VARIE FATTISPECIE (ARTT. 2621, 2622, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 BIS, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637 E 2638 COD. CIV.) FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART COD. CIV.) Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l arresto fino a 2 anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

18 18 Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART COD. CIV.) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da un uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall ultimo censimento Istat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all 1 per cento.

19 19 In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa. I reati di false comunicazioni sociali tutelano gli interessi della Società, dei soci uti singuli, dei creditori e delle altre persone che possono avere rapporti con la Società (futuri soci, possibili creditori, ecc.), nonché l interesse sociale dell economia pubblica, che è anche interesse a conoscere la reale condizione economica della Società da parte degli organismi pubblici di controllo. Si tratta di reati propri: possono essere commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci, dai liquidatori e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Il novero dei soggetti attivi é esteso dall art c.c. a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, svolta dai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari della funzione prevista dalla legge, a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, nonché a coloro che sono legalmente incaricati dall autorità giudiziaria o dall autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi. La condotta criminosa è duplice e si concretizza nella esposizione di fatti materiali non veri, ancorché oggetto di valutazioni 2, ovvero nella omissione di informazioni imposte dalla legge. Entrambe le condotte devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e devono avere una attitudine ingannatoria, cioè devono essere idonee a trarre in errore i destinatari delle informazioni stesse. Particolare importanza rivestono i veicoli per le comunicazioni sociali: le norme incriminatrici, infatti, elencano gli strumenti portatori delle false informazioni al di fuori dei quali il mendacio, ancorché riscontrabile, non assume rilevanza penale. La falsità delle comunicazioni deve cadere sui bilanci, le relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Le comunicazioni false assumono rilievo penale solo ove superino determinate soglie di punibilità : esse devono contenere falsità od omissioni che incidano sul risultato economico di esercizio (determinando una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5 per cento) o sul patrimonio netto (determinando una variazione del patrimonio netto superiore all 1 per cento) ovvero valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura superiore al 10 per cento di quella corretta. 2 Nel caso delle valutazioni, la falsità si incentra sulla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione relazionati e le valutazioni effettuate in bilancio.

20 20 Quanto all elemento soggettivo del reato, la norma richiede l intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, e quindi la presenza di un dolo specifico. L art c.c., a differenza dell art c.c., richiede, ai fini dell integrazione del reato, che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori. La sanzione pecuniaria a carico della Società varia da cento a centocinquanta quote per il reato di cui all art c.c., da centocinquanta a trecento quote per il reato di cui all 2622, comma 1, c.c. e da duecento a quattrocento quote per il reato di cui all 2622,comma 3, c.c. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART COD. CIV.) I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. La fattispecie incriminatrice tutela l interesse ad una corretta e completa informazione del mercato e dei soci sulle condizioni economiche della Società sottoposta a revisione. Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di responsabile della revisione. La Società di Revisione e/o il Revisore contabile sono chiamati a verificare (art. 155 T.U.F.): 1) che nel corso dell esercizio siano regolari la tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 2) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano. Per l esercizio dei suoi compiti, la Società di Revisione e/o il Revisore contabile ha diritto di ottenere dagli amministratori della società sottoposta a controllo documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli. Il reato può essere posto in essere con due condotte, alternative ed equivalenti: (I) mediante l attestazione del falso (ad es. i revisori attestano, contrariamente, al vero, che la contabilità è stata tenuta in maniera regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c è conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri concretamente seguiti nella compilazione, ecc), ovvero (II) mediante l occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione (ad es. non sono resi noti i dati relativi allo stato economico, patrimoniale e finanziario della società sottoposta a controllo).

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