L evoluzione storica dei diritti dei minori in Europa

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1 Corso di formazione "L educatore nei Servizi per Minori L evoluzione storica dei diritti dei minori in Europa Avere il diritto di essere bambini A cura di Mariapia Locaputo

2 Quali sono i diritti dei bambini? Proviamo ad elencarli.

3 Chiedo un luogo sicuro dove posso giocare chiedo un sorriso di chi sa amare chiedo un papà che mi abbracci forte chiedo un bacio e una carezza di mamma. Io chiedo il diritto di essere bambino di essere speranza di un mondo migliore chiedo di poter crescere come persona Sarà che posso contare su di te? chiedo una scuola dove posso imparare chiedo il diritto di avere la mia famiglia chiedo di poter vivere felice, chiedo la gioia che nasce dalla pace Chiedo il diritto di avere un pane, chiedo una mano Che m indichi il cammino. NON SAPREMO MAI QUANTO BENE PUO FARE UN SEMPLICE SORRISO (MADRE TERESA DI CALCUTTA)

4 La conquista dei diritti e di una vera soggettività sul piano giuridico da parte dei minori è conquista molto recente

5 In epoca romana l infans o il minor (in contrapposizione al major) era oggetto della potenza paterna: la madre curava la sua educazione affiancata dal pater familias, che provvedeva a trasmettergli con severità la fede nei costumi e ad infondergli le virtù degli antenati, per allenarlo a diventare adulto; Durante il Medioevo predominava ancora una sostanziale ignoranza delle esigenze dei bambini, delle loro necessità, dei loro bisogni. A cominciare dalla fine del XIX secolo, con l industrializzazione e lo sfruttamento del lavoro minorile, si verificherà una presa di coscienza della necessità di accordare al fanciullo una protezione speciale, di non considerarlo più come oggetto di educazione ma come soggetto di diritti.

6 NEL MONDO

7 Con la nascita delle organizzazioni internazionali la tutela dei bambini non è più considerata una prerogativa degli stati nazionali 1924: Dichiarazione dei diritti dei bambini 1948: Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo Maggiore impegno degli Stati 1989: Convenzione sui diritti del fanciullo 1996: Convenzione europea sui diritti del fanciullo

8 DALLE DICHIARAZIONI

9 TUTELA PASSIVA Dichiarazione dei diritti del Bambino Nel 1924 la Società delle Nazioni affermò che l umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di sé, Dichiarazione dei Diritti del Bambino (Dichiarazione di Ginevra), il fanciullo viene solennemente riconosciuto titolare di diritti e non più semplice destinatario di decisioni altrui. La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dalla Società delle Nazioni conteneva cinque principi: il fanciullo deve essere messo in grado di crescere in modo normale, fisicamente e spiritualmente; ha diritto di essere nutrito se ha fame, di essere curato se è malato, di essere aiutato se svantaggiato, di essere recuperato se deviante; di essere accolto e soccorso se orfano o abbandonato; di essere il primo a ricevere soccorsi in situazioni di difficoltà; di essere protetto da qualsiasi forma di sfruttamento. la Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in causa più genericamente l'umanità intera affinché garantisca protezione ai minori.

10 Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo La Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite riunita a Parigi, il 10 dicembre 1948, contiene il codice genetico di una rivoluzione giuridica, politica e culturale che è tuttora in atto nel segno della centralità della persona umana.

11 Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo I bambini sono esseri umani che - proprio per la giovane età e la conseguente vulnerabilità - hanno bisogno di una specifica protezione. E nella fase dell infanzia che si pongono le basi per la realizzazione della vita da adulto: garantire un infanzia felice e libera da preoccupazioni e problemi significa assicurare al bambino la possibilità di diventare un adulto felice, realizzato e responsabile. Quindi qualsiasi situazione economica o sociale che possa mettere in pericolo la corretta crescita e lo sviluppo del minore costituisce una violazione dei suoi diritti.

12 La Dichiarazione giuridicamente non ha la medesima forza vincolante di un trattato, che al contrario genera in capo agli Stati firmatari una serie di obblighi. ART. 3 "Ogni individuo ha diritto alla vita [ ]." ART. 25: "Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia.[ ]" ART. 26: "Ogni individuo ha diritto all istruzione" ART. 28: "Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati[ ]"

13 I bambini e gli adolescenti sono titolari, in quanto esseri umani, di tutti i diritti riconosciuti alle persone di maggiore età, tuttavia la particolare condizione di vulnerabilità dei minori richiede una tutela particolare, che può essere realizzata solo attraverso una rivisitazione e una specificazione dei diritti garantiti agli adulti.

14 La Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell'organizzazione delle Nazioni Unite e del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), si fa strada il progetto di una Carta sui diritti dei bambini che integri la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici. La stesura e l'approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo da parte dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite avviene all'unanimità e senza astensioni il 20 novembre Il documento si propone di mantenere i medesimi intenti previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione. La Dichiarazione consiste in una sorta di "statuto" dei diritti del bambino e contempla un Preambolo, in cui si richiamano la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, e dieci princìpi.

15 La nuova Dichiarazione include una serie di diritti non previsti nella precedente Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, quali: il divieto di ammissione al lavoro per i minori che non abbiano raggiunto un'età minima il divieto di impiego dei bambini in attività produttive che possano nuocere alla sua salute o che ne ostacolino lo sviluppo fisico o mentale il diritto del minore disabile a ricevere cure speciali Pur non essendo uno strumento vincolante, bensì una mera dichiarazione di principi, la Dichiarazione gode di una notevole autorevolezza morale, che le deriva dal fatto di essere stata approvata all'unanimità e di essere un documento estremamente innovativo.

16 La Dichiarazione del 1959 introduce il concetto che anche il minore, al pari di qualsiasi altro essere umano, sia un soggetto di diritti riconosce il principio di non discriminazione e quello di un'adeguata tutela giuridica del bambino sia prima che dopo la nascita ribadisce il divieto di ogni forma di sfruttamento nei confronti dei minori e auspica l'educazione dei bambini alla comprensione, alla pace e alla tolleranza.

17 ALLE CONVENZIONI

18 Fino al 1989, anno di approvazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell Infanzia, era assente uno strumento giuridico vincolante che affrontasse in maniera integrata e sistematica la questione della tutela dell infanzia ponendo in capo agli Stati una serie di obblighi al fine di promuovere e proteggere i diritti umani dei minori. La Convenzione del 1989 rappresenta: - un documento giuridicamente vincolante per gli Stati, - qualifica il minore come soggetto dell intera gamma dei diritti umani: vale a dire i diritti di prima generazione (civili e politici) e quelli di seconda generazione (economici, sociali e culturali).

19 Convenzione sui diritti del fanciullo Il 20 novembre 1989 a New York l Assemblea delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 44/25, adottava la Convenzione sui diritti del fanciullo. Attualmente, 193 Stati hanno ratificato la Convenzione (un numero addirittura superiore a quello dei membri dell Onu) e questo significa che si è raggiunta la ratifica universale, caso unico nella storia degli strumenti internazionali sui diritti umani. L Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

20 La Convenzione risulta essere una pietra miliare nella storia dei diritti dei minori: da una parte, è la culminazione di una difficile battaglia decennale che mira al miglioramento della situazione dell infanzia nella società, dall altra rappresenta l inizio di una nuova era e di un nuovo modo di approcciarsi ai diritti dei più piccoli, in quanto li inserisce e li considera parte integrante della Hard Law della comunità internazionale. da essere incompleto e proprietà di qualcuno ad essere umano come tutti gli altri degno di rispetto in quanto persona

21 Per la prima volta si configura il minore come soggetto portatore di diritti e non, come accadeva in precedenza, come mero oggetto di tutela. Il minore diviene quindi un portatore di interessi, che devono essere tutelati in quanto a lui appartenenti, indipendentemente dagli interessi della famiglia o dei genitori.

22 I principi fondamentali il principio di non discriminazione, in base al quale il minore deve essere tutelato a prescindere dal colore della pelle, della religione, della provenienza geografica ecc ; il principio del superiore interesse del fanciullo rispetto a qualsiasi altro genere di interessi compresi quelli dei genitori; il principio in base al quale è un dovere ascoltare l opinione del fanciullo ogni volta che devono essere prese delle decisioni che lo riguardino

23 Ma quali sono in concreto i diritti dei bambini? La Convenzione ne individua dieci: il diritto all'uguaglianza e alla protezione dalla discriminazione, senza distinzione di razza, religione, nascita e sesso il diritto a un nome e a una cittadinanza il diritto alla salute il diritto all'istruzione e alla formazione il diritto al tempo libero, al gioco e allo svago il diritto all'informazione, alla partecipazione, ad essere ascoltati e a riunirsi il diritto alla privacy e a crescere in uno spirito di uguaglianza e di pace il diritto ad aiuti immediati in caso di catastrofi e in situazioni d'emergenza, come pure alla protezione contro la violenza il diritto a una famiglia e a una casa sicura il diritto all'assistenza sanitaria

24 La Convenzione. standard minimi di tutela dei diritti dell infanzia sarà compito dei singoli Stati, in virtù degli impegni assunti con la ratifica, assicurare ai minori il godimento di tali diritti attraverso misure politiche e sociali di sostegno uno strumento flessibile che si può adattare ai diversi contesti sociali, culturali, economici e politici facoltà di introdurre disposizioni o misure che garantiscano più elevati standard di tutela

25 Comitato dei diritti dell infanzia Sistema di monitoraggio composto da 18 esperti indipendenti, scelti in ragione delle loro competenze sui diritti dell infanzia un rapporto periodico degli stati ratificanti che definisca chiaramente le azioni implementate per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione e i risultati raggiunti in questo senso raccomandazioni per una corretta implementazione del trattato

26 Con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e la sua inclusione all interno dell ordinamento giuridico italiano, è stato avviato un cambiamento nella concezione del minore e sono state prodotte disposizioni legislative che hanno elevato il principio del superiore interesse del minore a fondamentale criterio interpretativo delle singole norme. Diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda tenendo conto dell età del minore e del suo grado di maturità Diritto ad essere ascoltato modalità di partecipazione attiva alle decisioni che lo riguardano x influenzare le decisioni che lo riguardano

27 IN EUROPA

28 Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei minori La ratifica della Convenzione Europea di Strasburgo del 1996 sull esercizio dei diritti del bambino (L. 77 del 2003) rende effettivo il riconoscimento dei diritti del fanciullo già operato dalla Convenzione ONU di New York del La Convenzione, che si applica ai fanciulli minori di diciotto anni, ha l obiettivo di promuovere i loro diritti e di agevolare l esercizio di diritti procedurali attribuiti ai minori in procedimenti innanzi all autorità giudiziaria. Le relative procedure sono considerate procedure di diritto familiare ; la Convenzione si riferisce in particolare a quelle in materia di esercizio della responsabilità di genitore.

29 Va distinto un triplice contenuto la promozione dell'esercizio dei diritti del bambino, di tutti i diritti attraverso organi nazionali le cui funzioni minime sono previste nell'art. 12; Capacità di agire in relazione alla capacità di discernimento, partecipando alle scelte che lo riguardano il riconoscimento di diritti processuali, (artt. 3 e 4) che consegue necessariamente alla titolarità dei diritti sostanziali della personalità poiché tutti, - dunque anche i bambini, - possono tutelare i propri diritti in giudizio (art. 24 Cost.). Diritto ad essere informato, di esprimere la propria opinione nei procedimenti giudiziari che lo riguardano come rimedio alla condizione di debolezza del bambino la facilitazione dell'esercizio di tali diritti processuali attraverso l'azione del c.d. «rappresentante». Diritto alla difesa tecnica e alla rappresentanza processuale

30 La Convenzione di Strasburgo è complementare a quella di New York, nel senso che essa facilita l esercizio dei diritti materiali contenuti nella Convenzione ONU, sia rinforzando i diritti procedurali che i bambini possono esercitare autonomamente ovvero tramite un loro rappresentante, sia creandone dei nuovi

31 La Convenzione del Consiglio d Europa elabora essenzialmente i due principi caratterizzanti l approccio ai diritti dei bambini della Convenzione del 1989: il principio del miglior interesse del bambino (art. 3) e il diritto del minore d età di essere ascoltato e di partecipare (art. 12) CIRCOSTRIVENDOLI ALLE QUESTIONI INERENTI IL DIRITTO DI FAMIGLIA

32 Garante dei diritti dell infanzia Il Garante non garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti, che è di competenza del giudice, né esercita attività amministrativa di funzioni assistenziali, piuttosto «promuove una tutela non conflittuale dei diritti della persona, esercitando quel magistero di persuasione (promozione, vigilanza, tutela, segnalazione) che sta al limite fra il principio di legalità e quello di beneficità, tra protezione e tutela, facilitando, incoraggiando e sostenendo l esercizio dei diritti dei bambini; rendendone socialmente visibile la soggettività e le esigenze». Puglia L articolo 30 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia ha istituito il Garante regionale dei diritti del minore. Con il regolamento regionale n. 23 di data sono stati disciplinati la composizione ed il funzionamento dell Ufficio del Garante.

33 Garante dei diritti dell infanzia Istituito con la legge n. 112 del 12 luglio 2011 si intende dare piena attuazione, da un lato, all articolo 31 della Costituzione ( La Repubblica protegge la maternità, l infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ) e, dall altro lato, alle disposizioni internazionali quali la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo approvata il 20 novembre 1989 dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York, che, negli articoli 12 e 18, fa riferimento ad istituzioni specifiche per la cura degli interessi e dei diritti dei bambini e degli adolescenti nei Paesi aderenti alla Convenzione e la Strategia adottata dal Consiglio d'europa "Costruire un'europa con e per i bambini".

34 Quali sono i poteri del Garante? Vigilare sull applicazione della Convenzione Onu del 1989 Diffondere la conoscenza e la cultura dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Segnalare alle Autorità competenti casi di violazione dei diritti dei minorenni Verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell accesso ai diritti Esprimere pareri sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva Può esprimere pareri sui disegni di legge del Governo e sulle proposte normative delle Camere riguardanti i minorenni Segnalare al Governo, alle Regioni e agli Enti locali interessati tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell infanzia e dell adolescenza

35 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo del 4 luglio 2006 L Unione Europea in passato non aveva posto molta attenzione ai diritti dei minori, mentre recentemente ha iniziato ad attuare una strategia per promuovere e salvaguardare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell Unione, sostenendo gli sforzi degli Stati membri in tal senso. La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo del 4 luglio 2006 Verso una strategia dell Unione europea sui diritti dei minori afferma che I diritti dei minori sono parte integrante dei diritti dell uomo, che l Unione Europea è tenuta a rispettare

36 La Comunicazione individua quattro problemi da affrontare: l esclusione sociale dei bambini Rom, il traffico di minori, la pedopornografia su internet e la somministrazione ai minori di farmaci non sperimentali ad uso pediatrico

37 IN ITALIA Da oggetto a soggetto di diritto

38 In Italia i soggetti che non hanno ancora compiuto 18 anni vengono indicati con molteplici termini: bambini in riferimento ai bambini piccoli, fino a 10/12 anni di età, ragazzi per definire gli adolescenti, minori (e da questo il termine minorenni ), utilizzato specialmente nel linguaggio formale, che si riferisce alla minore età, ma che rimanda all idea di meno in una prospettiva adultocentrica

39 Per molto tempo si è guardato al minore, percependolo non come una persona umana con una propria individualità e identità da rispettare, non come individuo esistente portatore di bisogni che devono trovare un soddisfacimento, non come un cittadino che deve essere chiamato alla partecipazione, ma come una cosa informe che deve essere plasmata ed educata dall adulto, sottomesso al suo volere, bene di proprietà dei genitori

40 Solo negli ultimi trenta - quarant anni l ordinamento giuridico inizia a riconoscere che il minore, sebbene soggetto in formazione, non ancora in possesso della capacità giuridica in virtù della minore età, non è solo portatore di meri interessi, ma è titolare di numerosi diritti, non solo patrimoniali, ma anche di personalità

41 La Costituzione Italiana E stata emanata nel 1948, e non risente delle profonde trasformazioni introdotte dalle dichiarazioni e dalle convenzioni internazionali proclamate successivamente. La Costituzione italiana non delinea un compiuto statuto di tutela del soggetto minore, ma inserisce opportunatamente il favor minoris in un quadro generale di promozione dei diritti del cittadino, per una più globale realizzazione di una pienezza umana l articolo 3 della Costituzione afferma il compito della Repubblica di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, comprendendo quindi anche il minore

42 L ordinamento interno Negli ultimi trent anni nel nostro paese è stata elaborata una considerevole normativa sui minori, in attuazione non solo delle disposizioni costituzionali, ma anche delle dichiarazioni internazionali. Tale normativa non indica solo legislativamente i diritti di cui è portatore il minore, ma delinea anche la costruzione di un quadro di interventi e strumenti necessari per svolgere la funzione di tutela e di promozione dei diritti riconosciuti.

43 L ordinamento interno civile legge n. 151 del 1975 Riforma del diritto di famiglia No discriminazione tra figli legittimi e naturali, diritto di riconoscimento, decadenza dalla potestà non misura punitiva leggi riguardanti l adozione e l affidamento (legge n. 431/ e legge 184/1983)sono state modificate dalla legge 149/2001 che ha ribadito il diritto del minore a crescere ed essere educato all interno della propria famiglia naturale, richiedendo ai servizi locali di predisporre interventi di sostegno e di aiuto alle famiglie indigenti. legge n. 54/2006, che modifica l articolo 155 del codice civile e disciplina in modo del tutto nuovo il tema dell affidamento dei minori conseguente a rottura dell unità famigliare. Legge n. 219/2012 nuova riforma del diritto di famiglia e decreti attuativi Statuto unico di figlio Ascolto del minore come regola e riconoscimento di autonomi diritti Diritto dei nonni,

44 Fino a pochi anni fa i rapporti tra adulti e minori sul piano giuridico erano caratterizzati da asimmetria. L incapacità del minore sia nei rapporti personali che patrimoniali determinava la sua soggezione ai genitori, che detenevano il potere, anche di tipo educativo, sul figlio Da patria potestà A potestà genitoriale A responsabilità genitoriale

45 L ordinamento interno civile legge n. 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza istituisce il Fondo nazionale dedicato all'infanzia e all'adolescenza, x la realizzazione di interventi a tutti i livelli di governo per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando la famiglia naturale, adottiva o affidataria La legge costituisce il più rilevante sforzo finanziario che sia mai stato realizzato in Italia a favore dell infanzia

46 L ordinamento interno civile legge n. 451 del 1997 viene istituita la Commissione parlamentare per l infanzia e l Osservatorio nazionale per l infanzia e l adolescenza

47 L ordinamento interno penale Codice penale fissa l imputabilità a 14 anni R.d.l. 1404/34: Istituzione tribunale per i minorenni DPR 448/88: Processo penale a carico dei minorenni

48 E i diritti «naturali» negati? 1. IL DIRITTO ALL OZIO 2. IL DIRITTO DI SPORCARSI 3. IL DIRITTO AGLI ODORI 4. IL DIRITTO AL DIALOGO 5. IL DIRITTO ALL USO DELLE MANI 6. IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 7. IL DIRITTO ALLA STRADA 8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO 9. IL DIRITTO AL SILENZIO 10. IL DIRITTO ALLE SFUMATURE

49 Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano). Da «Il Piccolo Principe» di Antoine de Saint-Exupéry

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