Bologna, 17 dicembre Circolare n. 12/2014. Oggetto: novità del Decreto semplificazioni fiscali. Gentile cliente,

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1 Dott. Rag. Giorgio Palmeri Rag. Tiberio Frascari Dott. Fabio Ceroni Dott. Carlo Bacchetta Dott. Filippo Foresti Dott. Mariangela Frascari Dott. Marta Lambertucci Dott. Lorenzo Nadalini Dott. Valentina Pellicciari Dott. Simone Pizzi Rag. Marinella Quartieri Dott. Alessandro Ricciardelli Dott. Stefano Santucci Dott. Alessandro Tentoni Bologna, 17 dicembre 2014 Circolare n. 12/2014 Oggetto: novità del Decreto semplificazioni fiscali Gentile cliente, con il presente documento informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (in attuazione dell art. 7 della legge delega n. 23/2014), recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali con entrata in vigore dal giorno 13 dicembre Tra le novità si segnala, in particolare, la previsione dell aumento della non obbligatorietà della comunicazione black list da Euro 500 a sin dal 2014, nonché il passaggio della cadenza dell adempimento da mensile/trimestrale ad annuale. È inoltre previsto, per il 2015, l invio dei modelli 730 precompilati a tutti i contribuenti, nonché la revisione dei compensi spettanti a sostituti d imposta, CAF e professionisti per l invio telematico delle dichiarazioni (disposizioni che dovranno essere attuate con appositi decreti). Tra le altre novità previste figurano le seguenti: l esclusione dai compensi in natura delle prestazioni alberghiere di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente in favore dei professionisti; l innalzamento a euro della soglia per l ottenimento dei rimborsi IVA senza oneri aggiuntivi; l abolizione di alcuni modelli specifici per accedere a regimi fiscali opzionali (consolidato nazionale, trasparenza fiscale, tonnage tax); l estensione del periodo di osservazione per l applicazione della disciplina delle società in perdita sistemica (da 3 a 5 anni); l iscrizione all archivio VIES avviene con opzione all atto di attribuzione della partita IVA (non sarà più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell opzione); eliminazione della responsabilità solidale relativamente al versamento delle ritenute fiscali negli appalti; mitigazione del regime sanzionatorio nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici riguardanti i modelli INTRASTAT

2 per le operazioni in regime di non imponibilità IVA, effettuate nel 2015 nei confronti degli esportatori abituali, i soggetti fornitori dei medesimi non dovranno più trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. Nelle pagine che seguono sono prese in considerazione, con maggior grado di dettaglio, le novità più significative adottate. Si precisa, quale nota preliminare, che alcune delle disposizioni prevedono una decorrenza diversa rispetto a quella ordinaria pervista per l entrata in vigore del decreto legislativo. Modello 730 precompilato Con riferimento alla presentazione dei modelli 730, è previsto in via sperimentale l invio al contribuente della dichiarazione dei redditi precompilata dall Agenzia delle Entrate a beneficio dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati. Per la predisposizione, l Agenzia delle Entrate utilizzerà tutti i dati contenuti nell anagrafe tributaria, inviati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e contenuti nelle certificazioni che sono state rilasciate al contribuente dai sostituti d imposta. La dichiarazione sarà messa a disposizione del contribuente a partire dal 2015, entro il 15 aprile. Questi potrà accettarne il contenuto oppure modificarlo. Il contribuente avrà accesso alla propria dichiarazione precompilata attraverso una delle seguenti modalità: direttamente online tramite il sito internet dell Agenzia delle Entrate. direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate; conferendo apposita delega: al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; ad un centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. La dichiarazione deve essere presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i prescritti termini: all Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica; al sostituto d imposta che presta assistenza fiscale; a un CAF o a un professionista abilitato. Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d imposta che presta l assistenza fiscale, senza modifiche, non sarà sottoposta a controllo formale. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale sarà effettuato nei confronti di questi ultimi. Le previsioni in commento trovano applicazione dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti al periodo d imposta Si segnalano inoltre modifiche al regime sanzionatorio previsto in ipotesi di apposizione del visto di conformità infedele da parte di intermediari abilitati incaricati dell invio del 730 precompilato. In particolare, il Decreto esclude la responsabilità dell intermediario (relativa a imposte, interessi e sanzioni) nell ipotesi in cui il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Trasmissione all Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d imposta A partire dal 2015 per il periodo d imposta 2014, entro il 7 marzo, i sostituti d imposta dovranno trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. I dati della comunicazione saranno quelli che verranno utilizzati per la compilazione, entro il 15 aprile, delle dichiarazioni precompilate da mettere a disposizione di dipendenti e pensionati. In riferimento all invio delle certificazioni si segnala che, nel caso di omissione, sarà

3 applicata una sanzione di Euro 100 euro per ogni modello omesso. Se la trasmissione della certificazione è errata e viene corretta e trasmessa entro i 5 giorni successivi, la sanzione non si applica. Comunicazione dati su oneri deducibili e detraibili Dal periodo di imposta 2015, al fine di garantire la predisposizione del 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno, è previsto l anticipo delle comunicazioni relative ad determinati oneri deducibili e detraibili (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali). Secondo le nuove disposizioni, tali dati dovranno essere comunicati da parte dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, entro il 28 febbraio di ogni anno. Ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi, ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni effettuate nel 2015 con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall imposta. Anche in questo caso si applica una sanzione di Euro 100 per ogni comunicazione omessa, salvo nel caso in cui l interessato provveda ad effettuare la comunicazione entro 5 giorni dalla scadenza, oppure entro 5 giorni dalla segnalazione dell Agenzia delle Entrate. Presentazione della dichiarazione Dal 2015 con riferimento ai redditi 2014, saranno riuniti i termini di presentazione della dichiarazione alla data del 7 luglio di ogni anno. Tale previsione si riferisce, in particolare, alle seguenti scadenze: termine per la presentazione della dichiarazione per soggetti che percepiscono redditi da lavoro e assimilato (entro aprile per i sostituti d imposta; entro maggio per i professionisti abilitati); termine per la presentazione della dichiarazione per soggetti che percepiscono redditi da lavoro e assimilato (entro aprile per i sostituti d imposta; entro maggio per i professionisti abilitati); termine per la trasmissione dei dati della dichiarazione da parte di CAF, professionisti e sostituti (30 giugno) Si precisa che le disposizioni contenute nella normativa in commento non prevedono l invio della dichiarazione congiunta per i due coniugi: ad essi sarà inviata singolarmente la propria dichiarazione dei redditi, che potrà successivamente essere presentata secondo la modalità prescelta. Uniformazione addizionali comunali e regionali In tema di addizionali comunali e regionali è previsto che, al fine di semplificare il meccanismo di applicazione, si prenderà in considerazione il domicilio fiscale vigente al 1 gennaio di ogni anno. L acconto dell addizionale comunale, secondo le nuove disposizioni, dovrà essere versato con la stessa aliquota utilizzata l anno precedente. Trattamento fiscale della somministrazione di alimenti e bevande per i professionisti Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non potranno considerare il loro ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo poiché tale deduzione sarà operata dal committente. La disposizione si applica dal periodo in corso al 31 dicembre Dichiarazione di successione e rimborsi d imposta In materia di dichiarazione di successione la presenza di crediti d imposta a favore del de cuius non comporta più la necessità di presentare una dichiarazione integrativa. Nel caso in cui avvenga il rimborso a seguito della dichiarazione di successione, l Agenzia terrà conto di tale versamento nella determinazione dell imposta di successione.

4 È inoltre previsto l esonero dalla dichiarazione di successione quando l eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a ,00 e l attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Le disposizioni entrano in vigore con l entrata in vigore del Decreto. Interventi per il risparmio energetico di durata pluriennale In riferimento alla disciplina del risparmio energetico occorre segnalare una modifica in riferimento all obbligatorietà dell adempimento comunicativo previsto qualora i lavori non vengano conclusi nello stesso periodo d imposta in cui vengono avviati (modello IRE). Con il Decreto viene abrogata la disposizione, pertanto nella predetta ipotesi i contribuenti non saranno più tenuti a presentare la dichiarazione in oggetto. Rimborsi Iva Relativamente ai rimborsi d imposta è previsto quanto segue: innalzamento della soglia di importo (da a euro) sino alla quale è possibile ottenere il rimborso senza fornire alcuna garanzia; per importi superiori a euro, ove il contribuente sia fiscalmente virtuoso si potrà ottenere il rimborso con l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull istanza, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica la presenza di determinati requisiti (in alternativa, è possibile presentare la fideiussione); si continua a dover produrre la fideiussione nelle seguenti fattispecie: soggetti ad inizio attività; soggetti a fine attività; soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento; presentazione di dichiarazioni prive di visto di conformità. Conguagli dei sostituti di imposta Il sostituto di imposta che esegue i conguagli da modello 730 dovrà sempre utilizzare il modello F24, anziché il meccanismo della compensazione interna oggi vigente; il recupero del credito di imposta, mediante esposizione su modello F24, avviene a partire dal mese successivo a quello nel quale viene corrisposto il rimborso al dipendente, si elimina la possibilità di scomputo interno della eccedenza di ritenute, obbligando il contribuente all utilizzo del modello F24 in compensazione a partire dai versamenti successivi. La norma si applica a decorrere dal Unificazione opzioni nella dichiarazione dei redditi/irap I contribuenti che intendono esercitare talune opzioni non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP. Secondo quanto previsto dal Decreto, dal 2015 vengono aboliti i seguenti modelli e le relative funzionalità saranno assorbite dalla presentazione delle predette dichiarazioni: consolidato nazionale; trasparenza fiscale; tonnage tax. Modelli di dichiarazione e versamento imposte società di persone Le società con periodo d imposta coincidente/non coincidente con l anno solare sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri: per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31 gennaio dell anno successivo; per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere utilizzato per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione.

5 In altri termini, è stata uniformata la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alle regole in essere per quelle di capitali (se il periodo d imposta comprende il 31 dicembre, occorrerà adottare il nuovo modello). Inoltre, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione IRAP va effettuato: da parte delle persone fisiche e delle Società o associazioni di cui all art. 5 TUIR entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; da parte delle Società o associazioni di cui all art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, e con riferimento al periodo precedente a quello di efficacia dell operazione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Società in perdita sistematica Il periodo di osservazione da prendere in considerazione ai fini dell applicazione della disciplina della delle Società in perdita sistematica è ampliato da tre a cinque anni. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare è previsto che tali disposizioni, in deroga allo statuto del contribuente, potranno essere applicate, dal periodo d imposta 1 gennaio dicembre Per il periodo d imposta 2014 la disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d imposta ( ) ovvero sia in perdita fiscale per quattro periodi ( ) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. Esportatore abituale e fornitori Dal 1 gennaio 2015 saranno applicabili talune modifiche in materia di adempimenti nel rapporto fornitore-esportatore abituale, con particolare riguardo alle comunicazioni da effettuare all Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, l esportatore abituale invia all Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d intento che sarà consegnata al fornitore. L esportatore abituale, successivamente, invia al proprio fornitore la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di prestazione della medesima all Agenzia. Il fornitore, a sua volta, avrà l onere di verificare l avvenuto invio telematico dei dati all Agenzia, grazie ad una utility ad accesso libero, che sarà a breve messa a disposizione sul sito dell Agenzia. Sono previste, pertanto, le seguenti modifiche alla procedura necessaria per usufruire della non imponibilità: viene eliminato l obbligo, in capo al fornitore dell esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d intento ricevute; l onere di comunicazione all Agenzia viene trasferito in capo all esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione; l Agenzia rilascia apposita ricevuta con l indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall esportatore abituale; l esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la dichiarazione d intento trasmessa all Agenzia, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa; il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta effettuare l operazione senza applicazione dell imposta; il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare telematicamente l avvenuto rilascio da parte dell Agenzia delle Entrate per non incorrere in sanzioni; il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle

6 operazioni effettuate senza applicazione dell IVA nel confronti di singoli esportatori abituali. È prevista infine l emanazione di un apposito provvedimento dell Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dall entrata in vigore del Decreto che dovrà fissare le modalità applicative della disposizione in esame. Comunicazioni black list In materia di comunicazioni delle operazioni IVA con i Paesi c.d. black list (di cui dall art. 1 del DL 40/2010), il Decreto semplificazioni introduce rilevanti cambiamenti. Le novità riguardano: la periodicità, che passa da mensile o trimestrale ad annuale; la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, viene elevata da Euro 500 per singola operazione all importo complessivo annuo di Euro Entrambe le disposizioni entrano in vigore dal giorno 13 dicembre 2014 e le nuove regole sono applicabili alle operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il Decreto semplificazioni, nel contemplare il passaggio dalla periodicità mensile/trimestrale a quella annuale, non ha però disciplinato la materia dei termini di presentazione. Infatti, il combinato delle nuove disposizioni farebbe venir meno l obbligo di tutte le comunicazioni black list che dovevano essere inviate nei mesi di novembre e dicembre dell anno in corso, le quali in linea teorica dovrebbero a questo punto confluire nella comunicazione annuale. Non viene altrettanto specificato se il nuovo limite di Euro , debba riferirsi ad ogni controparte, ovvero all intera posizione del contribuente. Resta infine da chiarire se nella comunicazione annuale relativa al 2014 dovranno essere replicati i dati già evidenziati nelle comunicazioni mensili/trimestrali già trasmesse, in toto o limitatamente a quelle che superano le nuove soglie. Si attendono ulteriori chiarimenti sugli aspetti applicativi della nuova disciplina. VIES Elenchi Intrastat Regime sanzionatorio Adempimenti fiscali di committenti, proponenti e mandanti in materia Viene resa immediatamente operativa l opzione esercitata da un soggetto passivo IVA per l inclusione nella banca dati VIES. Non sarà, dunque, più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell opzione (in sede di inizio attività o successivamente) per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi. Nel caso di mancata presentazione di modelli Intrastat per quattro trimestri consecutivi, il contribuente venga cancellato dal sistema, previa comunicazione da parte dell Agenzia. Rimane ferma la possibilità dell Agenzia di emanare provvedimenti di cancellazione dei soggetti privi dei requisiti necessari, a seguito dei controlli esperiti. Viene prevista, a seguito di futura pubblicazione di provvedimento dell Agenzia delle Entrate una riduzione dei dati da indicare in riferimento alle operazioni intracomunitarie, tra cui al momento si annovera il numero di fattura, la data, il codice identificativo della prestazione, la modalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso o pagamento, il paese di pagamento. Si modifica il regime sanzionatorio per le violazioni della disciplina statistica dei modelli Intrastat, prevedendo che le sanzioni siano irrogate una sola volta per ogni modello Intrastat e non in relazione ai righi di dettaglio come oggi avviene ai soli soggetti che siano ricompresi in specifici elenchi emanati annualmente, in relazione ai quali la mancata fornitura di dati sia da considerare violazione rilevante. Secondo le disposizioni attualmente in vigore i committenti, i proponenti ed i mandanti, in qualità di sostituti d imposta, devono effettuare una ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. La ritenuta, in via generale, è da applicare al 50%

7 di provvigioni dell ammontare delle provvigioni, ma secondo le nuove disposizioni, qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, la ritenuta deve essere calcolata sul 20% delle provvigioni. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno solare e ha valore per l intero anno solare successivo. Viene ora prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata. La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari potrà essere inviata anche via PEC. La disposizione entrerà in vigore a seguito di pubblicazione di apposito decreto del MEF. Responsabilità solidale per gli appalti Secondo quanto previsto dall art. 35 della legge n. 223/2006 l appaltatore ed il subappaltatore sono legati da responsabilità solidale per il pagamento dell imposta. Il committente, invece, viene sanzionato qualora provveda ad effettuare i pagamenti senza aver verificato la regolarità fiscale dei soggetti che hanno partecipato all appalto. Attraverso la norma in commento viene prevista l abrogazione di tali disposizioni. Rimane, tuttavia, in vigore la disposizione relativa ai trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori nell ambito di un appalto o di un subappalto. In particolare, viene introdotta una specificazione per la quale il committente che si sostituisce al pagamento dei lavoratori di appaltatori e subappaltatori assume la funzione di sostituto d imposta (anche in riferimento alle ritenute). Società in liquidazione e responsabilità per debiti tributari Relativamente alle disposizioni contenute nell art C.C. in materia di cancellazione delle società viene stabilito che agli effetti fiscali l estinzione della Società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Il socio è tenuto a restituire le somme ricevute in corso di liquidazione, ove non siano stati soddisfatti i debiti tributari, salvo non sia in grado di provare di non avere ricevuto denaro, rispetto alla presunzione di distribuzione delle somme proporzionalmente alle quote di partecipazione. Il liquidatore di società di capitali non risponde a titolo personale di eventuali mancati versamenti all erario con i proventi della liquidazione, solo qualora provi in proprio di non avere violato le regole dei privilegi (nella precedente versione della norma, invece, l onere della prova era a carico dell Amministrazione finanziaria. Le disposizioni entrano in vigore con l entrata in vigore del Decreto in esame. IVA e attività di intrattenimento Con l entrata in vigore del Decreto viene introdotta una modifica in materia di detrazione forfettaria dell IVA a favore delle imprese che svolgono attività di intrattenimento. Viene previsto, in particolare, con la modifica dell art. 74, comma 6, DPR 633/72, l applicazione della detrazione in misura del 50% alle prestazioni di sponsorizzazione, in luogo dell attuale 10%. Note di Variazione e crisi di impresa Modificando l articolo 26 d.p.r. n.633/72, si prevede la possibilità di emissione della nota di accredito con Iva (per recuperare il tributo) nelle seguenti nuove ipotesi: accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell art.182-bis) R.D. n.267/42; piano attestato ai sensi dell art.67, lett. d), del suddetto regio decreto, pubblicato al Registro delle Imprese Spese per omaggi Le spese per omaggi di valore unitario non superiore a Euro 50 sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, viene parificato il valore soglia a Euro 50.

8 Individuazione abitazione non di lusso L entrata in vigore del Decreto contempla alcune modifiche in materia di individuazione delle abitazioni per le quali si può fruire delle agevolazioni prima casa ai fini dell applicazione dell aliquota del 4%. Viene stabilito che per l individuazione del carattere non di lusso si deve tenere conto solamente della categoria catastale dell abitazione (sono escluse dall applicazione dell agevolazione prima casa, quindi, le classi A1, A8 E A9). Lo studio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento si rendesse necessario. Distinti saluti. STUDIO PALMERI Commercialisti Associati

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