Milano 22 dicembre 2014 NEWS FISCALI

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1 Milano 22 dicembre 2014 NEWS FISCALI Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175, c.d. Decreto semplificazioni fiscali, dal prossimo 13 dicembre andranno a regime molte modifiche alla fiscalità, introdotte relativamente alle persone fisiche, alle società e alla fiscalità internazionale. Nello specifico, intendiamo riepilogare le misure principali del decreto, alcune delle quali attive a partire dal 1 gennaio 2015: Dal 2015 via alla dichiarazione precompilata Il Governo ha introdotto nuove modalità per offrire assistenza ai contribuenti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e per il calcolo delle relative imposte. Dal 2015 infatti per tutti i contribuenti con redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, è prevista la predisposizione del mod. 730 precompilato. Nello specifico: entro il 7 marzo, i sostituti d imposta dovranno inviare i modelli Cud, all Agenzia delle Entrate, la quale procede con la precompilazione della dichiarazione utilizzando le informazioni già in suo possesso, come le dichiarazioni degli anni precedenti o i dati relativi agli atti del registro, le informazioni sui redditi erogati a dipendenti e pensionati trasmesse dai sostituti d imposta, nonché i dati relativi ad alcune spese sostenute dai contribuenti che danno diritto a detrazioni o deduzioni, comunicati dagli enti esterni; entro il 15 aprile, l Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini i modelli di Dichiarazione precompilati, disponibili in via telematica o con apposita delega tramite un CAAF; entro il 7 luglio di ogni anno, i contribuenti potranno decidere di accettare la dichiarazione o procedere con delle correzioni, qualora i dati siano errati o incompleti. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata, con le modalità ordinarie. In tal caso o nel caso di modifica al precompilato fornito dall Agenzia delle Entrate, i controlli formali saranno indirizzati all intermediario CAF o professionista abilitato, chiamato a rispondere direttamente in caso di errore. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni che danno diritto alle detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Nuovi limiti e operatività di omaggi e sponsorizzazioni Con il decreto sulle semplificazioni fiscali è stato introdotta, per le spese di rappresentanza, la possibilità di detrarre l Iva sulle spese sostenute per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 (in luogo dell attuale limite pari a 25,82). Il decreto è intervenuto sulla disciplina IVA degli omaggi, uniformando ai fini della detrazione il limite già previsto per l'iva, pari a 25,82 euro, a quello stabilito ai fini delle imposte sui redditi, pari a 50 euro. Sono indeducibili le spese che eccedono tale limite, ad esclusione delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro che sono in ogni caso deducibili. Si considerano spese di rappresentanza anche ai fini dell IVA quelle definite dal D.M. 19 novembre 2008, emanato in attuazione dell art. 108, comma 2, TUIR.

2 L agenzia delle Entrate al fine di fornire ulteriori chiarimenti in merito al valore unitario delle spese di rappresentanza, alla deducibilità degli omaggi autoprodotti e alla rilevanza del valore di mercato, ha pubblicato la Risoluzione n. 27/E/2014. Esecuzione dei rimborsi IVA L art. 13 del D. Lgs. N. 175/14 disciplina l esecuzione dei rimborsi IVA, difatti per rimborsi inferiori a euro, sarà necessario presentare esclusivamente la Dichiarazione IVA, senza altre formalità, innalzando la soglia da e euro. Per crediti Iva superiori a euro è necessario che la dichiarazione IVA/istanza di rimborso infrannuale abbia il visto di conformità e che sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che il richiedente non ha ridotto, nel corso dell esercizio significativamente la sua consistenza patrimoniale, e nello specifico che il patrimonio netto, la consistenza degli immobili non siano diminuiti oltre il 40% e l attività non sia cessata né ridotta. Per le società di capitali non quotate, è necessaria una dichiarazione sostitutiva che attesti che non risultino cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Infine ai fini del rimborso, è necessario che siano stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Per crediti Iva superiori a euro, per «soggetti a rischio», è necessaria la garanzia della polizza fidejussoria (vecchia disciplina). Sono considerati a rischio i soggetti passivi che esercitano attività d impresa da meno di due anni e i soggetti passivi a cui sono stati notificati negli ultimi due anniavvisi di accertamento o di rettifica. La garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall esecuzione del rimborso Per i tempi di rimborso, nessuna novità, 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione. Dichiarazioni d intento novità e aggiornamenti. Tra le semplificazioni fiscali, l art. 20 disciplina la comunicazione all agenzia delle entrate, dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento. Nello specifico per tutte le operazioni senza applicazione dell imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, i dati relativi alle lettere d intento ricevuti non dovranno più essere comunicati all Amministrazione Finanziaria dal fornitore dell esportatore abituale, ma direttamente dall esportatore abituale. Con provvedimento del 12/12/14 del Direttore dell Agenzia delle Entrate, (prot /2014) è stato approvato il modello per la dichiarazione d intento oltre alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione. L Agenzia delle Entrate rilascerà a quest ultimo una ricevuta telematica, da trasmettere al proprio fornitore, con la dichiarazione d intento, prima di effettuare l operazione. Il cedente o prestatore provvederà, infine, a riepilogare, nella dichiarazione annuale Iva, i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. I termini entro cui applicare la modalità di presentazione delle lettere d intento, decorrono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Pertanto, così come indicato nel provvedimento dell Agenzia delle Entrate, fino all 11 febbraio 2015, gli operatori, ai sensi dell articolo 3, comma 2, della legge 22 luglio 2000, n. 212, possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente

3 alla emanazione del presente provvedimento. In tal caso il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate. Gli operatori possono tuttavia avvalersi del sistema di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni d intento consegnate o inviate secondo le attuali modalità, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, vige l obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia delle Entrate. Entro 120 giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, l Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione. Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list Con l approvazione definitiva del Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali si modificano le comunicazioni con i paradisi fiscali. In particolare l obbligo di comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate, delle operazioni con operatori residenti in paesi a fiscalità privilegiata diviene annuale, e non più mensile/trimestrale. Inoltre la soglia minima per cui diventerà obbligatoria la comunicazione non sarà più pari a 500 euro, ma si innalza a euro, inteso come importo complessivo annuale. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie - VIES L art. 22 del decreto semplificazioni prevede che chi esprime la volontà di compiere operazioni intracomunitarie in sede di inizio attività o in un momento successivo sarà immediatamente iscritto al VIES. Inclusione pertanto immediata nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, senza obbligo di attendere 30 giorni dalla richiesta all Agenzia delle Entrate, per cominciare ad operare. Prevista la presunzione che il soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie, qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella banca dati. L Agenzia delle Entrate procede all esclusione della partita Iva dal Vies, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. Quanto sopra anche in caso di dati di identificazione Iva incompleti o inesatti. L Agenzia delle Entrate emana un provvedimento di cessazione della partita Iva, e provvede all esclusione della stessa dal Vies. Semplificazione elenchi intrastat servizi Tra le semplificazioni fiscali, l art. 23 apporta modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato dell Unione Europea e quelle da questi ultimi ricevute.

4 L obiettivo principale è quello di ridurre il contenuto informativo alle sole notizie concernenti i numeri di identificazione Iva delle controparti, il valore totale delle relative prestazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento. Non è, invece, prevista la modifica della normativa di riferimento, rappresentata dall art. 50, co. 6, del D.P.R. 633/1972, secondo cui i contribuenti presentano in via telematica all Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. 633/1972, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato della Comunità, e quelle da questi ultimi ricevute. L articolo 25 disciplina invece le sanzioni in caso di omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat che vengono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso. Responsabilità solidale negli appalti Con l entrata in vigore in data 13 dicembre u.s., del D. Lgs. 175/2014 (Decreto semplificazioni fiscali), si modifica ulteriormente il regime di responsabilità solidale negli appalti, disciplinata con il DL 223/2006, che introduceva il vincolo di solidarietà sia per l IVA che per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Nel 2013 l art. 50 del DL 69 aveva abrogato la solidarietà in materia di IVA, lasciando la sola responsabilità solidale per le ritenute fiscali. Con l art. 28, comma 1 del D. Lgs. 175/2014 è stata abrogata definitivamente anche la responsabilità sulle ritenute fiscali e si è meglio definita la responsabilità retributiva (art. 29 del D. Lgs. 276/2003), per la quale, in caso di appalto, il committente datore di lavoro è obbligato in solido con l appaltatore e gli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi, le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi INAIL ai lavoratori dipendenti e parasubordinati. Se il committente sostituto d imposta paga i redditi di cui sopra, sarà inoltre tenuto agli adempimenti a carico del sostituto d imposta (conguagli, detrazioni d imposta, compensazioni da 730, detassazioni, addizionali, presentazione del 770 e versamento delle ritenute). A tal fine, il committente, coobbligato con appaltatore e subappaltatori, è chiamato in giudizio, ed è legittimato ad esercitare azione di regresso nei loro confronti. Difatti il giudice, accertata la responsabilità solidale, può agire nei confronti del committente solo dopo l infruttuosa escussione del patrimonio dell appaltatore e dei subappaltatori. Rispetto al DL 223/2006 che prevedeva una responsabilità automatica del committente/appaltatore per le ritenute non versate dall appaltatore/subappaltatore, l art. 29 del decreto semplificazioni fa scattare il vincolo solidale solo dopo l accertamento della responsabilità da parte del giudice. Altra sostanziale differenza è legata alla dichiarazione sostitutiva ai fini della responsabilità solidale, prevista con il DL 223/2006 ed eliminata con il nuovo decreto semplificazioni. Tale dichiarazione sostitutiva rappresentava una esimente ai fini della responsabilità solidale, che garantiva al committente l effettuazione dei versamenti dovuti dall appaltatore/subappaltatore. Si specifica che tale responsabilità solidale non si estende ai privati. Ritenute operate ad agenti e rappresentanti L'art.27, che fornisce disposizioni riguardanti le ritenute sugli agenti, sostituendo il settimo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

5 La modifica riguarda i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione. La trasmissione della dichiarazione per la richiesta della ritenuta in misura ridotta, pari al 20% dell'ammontare delle provvigioni può avvenire anche tramite posta elettronica certificata, in caso di impiego in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da 258 a euro (art. 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni). Per informazioni: Servizio Fiscale Gestionale Societario fiscale@confapi-industria.it Tel:

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