IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

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1 REPUBBLICA ITALIANA N. 100/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Referendario dott. Giovanni Comite. Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d.12 luglio 1934, n.1214, e successive modifiche; visti gli artt.1 e 6, del d.l. 15 /11/93 n. 453, convertito nella l.19/1994; visto l art. 5, della legge 21 luglio 2000 n.205; visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c, nonché l art. 26 del Reg. Proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n.1038; visto l atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa; chiamato il giudizio alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009, con l assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n del registro di segreteria, promosso ad istanza della sig.ra P. C., nata, Omissis, a Omissis (Omissis), residente a Omissis (Omissis), in Omissis, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell atto introduttivo del giudizio, dall avv. Sabrina Mattiello, presso lo studio della quale a Padova, in via N. Tommaseo n.84, è elettivamente domiciliata,

2 2 contro l Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), Direzione generale di Roma e provinciale di Padova, in particolare avverso < il provvedimento n /07 be del 22 febbraio 2008, emanato dall INPDAP di Padova, ricevuto il 26 febbraio 2008, con il quale è stata rigettata la domanda di ripristino della pensione di reversibilità n A>. Considerato in FATTO Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente notificato e depositato il 12 maggio 2008, la sig.ra C. P. si doleva della nota n.45665/07 be, in data 22 febbraio 2008, con la quale la sede INPDAP di Padova negava il ripristino della pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne iscritta al Corso di specializzazione universitario in Ingegneria Gestionale. Dalla documentazione in atti emergeva che la medesima fruiva della quota parte di trattamento di reversibilità, a far tempo dal 03 gennaio 1991 e sino al mese di ottobre 2006, inizialmente quale orfana minore già a carico di P. M. e, successivamente, quale orfana maggiorenne, infraventiseienne, iscritta alla facoltà di Ingegneria Gestionale. Completato il periodo di studi universitari (al 30 ottobre 2006), con conseguimento del diploma di laurea, l Istituto previdenziale chiudeva, con decorrenza 01 novembre 2006, la relativa partita di pensione atteso che l interessata non aveva provveduto ad iscriversi al successivo Corso di specializzazione. Pertanto, in data 25 ottobre 2007, la ricorrente produceva domanda, recapitata via fax all Istituto previdenziale, di riattivazione della predetta

3 3 pensione comprovando, con certificazione rilasciata dall Università di Padova, di essersi immatricolata, nell Anno Accademico 2007/2008, al corso di laurea specialistica biennale in Ingegneria Gestionale, istanza riscontrata negativamente, con la nota oggi gravata, giacché < la mancata iscrizione dal 01 novembre 2006 al successivo corso di specializzazione ha determinato la perdita del diritto alla pensione di reversibilità >. Si giungeva, quindi, all odierno ricorso nel quale la patrona dell attrice, richiamando gli artt. 82 e 86, del D.P.R. n. 1092/1973, invocava il riconoscimento del diritto della propria assistita al ripristino della quota parte di pensione di reversibilità, giacché era regolarmente iscritta al biennio di specializzazione, non aveva compiuto gli anni ventisei e il termine revoca, contenuto nell art. 86, così come confermato da varie sentenze di questo Istituto, andava inteso come sospensione temporanea del trattamento, suscettibile di ripristino allorché l interessata torni in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Richiamava, a sostegno, la sentenza del Giudice delle Leggi n. 366, del 31 marzo Chiedeva, quindi, la disapplicazione degli eventuali atti amministrativi interni (Circolari), in contrasto con la normativa primaria disciplinante la materia, e terminava per il ripristino della pensione < a decorrere dalla data d iscrizione della stessa al corso di specializzazione dell Università di Padova, per tutta la durata del corso legale di studi e fino al compimento del 26 anno di età. Con arretrati, rivalutazione monetaria interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo e rifusione delle spese >.

4 4 Con memoria del 01 luglio 2008 si costituiva in giudizio la sede provinciale INPDAP di Padova, che concludeva per il respingimento del ricorso, attesa la sua infondatezza in fatto e in diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, eccepiva la prescrizione del diritto vantato, il tutto con vittoria di spese e competenze. In sintesi l Ente previdenziale precisava che il diritto alla quota di pensione di reversibilità, in favore dell orfano maggiorenne, era disciplinato dal T.U. n.1092/1973, atteso che originava dalla pensione del genitore deceduto il 02 gennaio 1991, e che diversamente da quanto previsto dalla legge n. 335/1995, vigente per le fattispecie sorte con decorrenza 17 agosto 1995, richiamava, per le ipotesi di mancanza o di cessazione sopravvenuta delle condizioni, l istituto della revoca e non della sospensione del trattamento con successivo ripristino. La novità della sospensione, anziché la cessazione (revoca) senza possibilità di ripristino, era prevista solo per le pensioni indirette e di reversibilità sorte dopo il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, non avente effetto retroattivo e, quindi, in assenza di direttive contrarie, doveva trovare applicazione il D.P.R. 1092/1973, così come evidenziato con la Circolare del Ministero del Tesoro, n.646, del 09 ottobre 1995, e dell INPDAP, n. 21, del 29 marzo Con memoria conclusiva, del 16 gennaio 2009, la ricorrente ribadiva la sussistenza del diritto al ripristino della quota parte di pensione di reversibilità, atteso che non aveva mai interrotto gli studi e l orientamento dell INPDAP era non solo contrario a quanto affermato in varie sentenze dalla Corte dei Conti, ma violava anche i principi di

5 5 uguaglianza poiché soggetti che si trovavano in situazioni identiche verrebbero trattati in modo diverso semplicemente per differente decorrenza della loro pensione. E di ciò, soggiungeva, si rendeva conto l Ente, che con nota operativa n. 44, del 25 novembre 2008, forniva indicazioni applicative nel senso dalla medesima richiesto. Rilevava, infine, l imprescrittibilità del diritto a pensione, mentre per quanto riguardava i singoli ratei le domande, amministrativa e giudiziaria, avevano interrotto il decorso dei termini quinquennali. Con nota, in atti al 23 gennaio 2009, la ricorrente produceva certificazione universitaria attestante l iscrizione, per l anno accademico , al secondo anno del predetto corso specialistico. Alla pubblica udienza odierna, presente per l INPDAP il dott. Mauro Dal Corso, che, nel riportarsi agli scritti defensionali in atti, rappresentava che l Istituto aveva rivisto il proprio orientamento e che dal mese di marzo 2009 poteva essere accreditato il solo importo per sorte capitale, per la ricorrente l avv. Sabrina Mattiello, non constando l avvenuta soddisfazione della pretesa rivendicata, insisteva per l accoglimento della domanda nella sua integrità, la causa, ritenuta matura, era trattenuta e decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto, ex art. 5, della legge n. 205/2000, depositato al termine dell udienza in allegato al relativo verbale, a disposizione delle parti come da vigente normativa. Ritenuto in DIRITTO Thema decidendum dell odierno giudizio è l accertamento del diritto al

6 6 ripristino della quota parte di pensione di reversibilità, revocata, in termini definitivi, dall INPDAP al 30 ottobre 2006, preteso a seguito dell iscrizione della ricorrente, con decorrenza 01 novembre 2007, al Corso di Specializzazione universitaria in Ingegneria Gestionale, per tutta la durata dello stesso e non oltre il compimento del 26 anno di età. A sostegno di quanto rivendicato parte attrice invocava la ricorrenza dei presupposti previsti dall art. 82, del D.P.R. n. 1092/1973, ossia l iscrizione ad un Corso universitario e l età non inferiore a ventisei anni. Soggiungeva, inoltre, così come evidenziato in diverse sentenze di questa Corte, che l istituto della revoca, previsto dall art. 86, non doveva intendersi come perdita irreversibile del trattamento di quiescenza, bensì come temporanea sospensione di questo, suscettibile di ripristino dal momento della nuova ricorrenza dei requisiti. L INPDAP, da parte sua, avversava la richiesta giacché solo con la legge n. 335/1995, applicabile dal 17 agosto 1995 e non retroattiva, poteva parlarsi di sospensione del trattamento anziché di revoca senza possibilità di ripristino. La domanda per le ragioni di seguito enunciate si appalesa meritevole di accoglimento. Al riguardo l art.82, del D.P.R. 1092, del 29 dicembre 1973 (T.U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), applicabile al trattamento di quiescenza dal quale originava la riversibilità della superstite, cosi come modificato dall art.1, legge n.391/1984, ha disposto che: <Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell art. 81, ovvero del pensionato hanno diritto alla

7 7 pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti (comma 1). Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad Università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età(comma 2) >. Il successivo art. 86 sanzionava, invece, con la revoca della pensione di reversibilità il venir meno delle condizioni che ne avevano legittimato il conferimento. Il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che questo Giudice condivide, interpreta la succitata disciplina, per gli aspetti d interesse, nel senso di subordinare il beneficio della reversibilità, nella sua durata, sia al presupposto della durata legale del corso di studi e sia al limite insuperabile dei ventisei anni di età, con la conseguenza che allo spirare di uno dei due requisiti la corresponsione dello stesso viene a cessare (cfr. ex multis Corte dei Conti, Sezione III, sent. n. 28/03, del 28 gennaio 2003, id. n. 70/2005, nonché sezione Veneto, sent. n. 1199/2006 e n.159/2007). Ora, la funzione della pensione di reversibilità è di dare garanzia di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore onerato del mantenimento: in questo caso si tratta di figli maggiorenni che, in ragione della propria dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio (cfr. Corte Cost., sent. n.7/1980, id. n.

8 8 142/1984, nonché sent. n.366, del marzo 1988, e sent. n. 42, del febbraio 1999). Nel caso di specie l INPDAP ha riconosciuto e regolarmente erogato, in favore della ricorrente, il trattamento indiretto sino al 30 ottobre 2006, data in cui risultava ultimato, in termini regolari, il Corso di studi universitari. La postulante, come emergente in atti, provvedeva, però, a iscriversi, quindi senza soluzione di continuità, per l anno accademico , al Corso di laurea specialistica in Ingegneria Gestionale presso l Università di Padova, equiparato <tout court> ai Corsi Universitari, con inizio al 01 novembre 2007, iscrizione rinnovata anche per il successivo A.A In tale ipotesi i due requisiti erano nuovamente ricorrenti con diritto della stessa al ripristino del trattamento ai superstiti. E tale pretesa non incontrava impedimenti nella prassi amministrativa fondata su disposizioni interne all INPDAP (Circolare n.646/1995, del Ministero del Tesoro, e n.21, del 29 marzo 1996, dell INPDAP), che applicando l istituto della revoca contenuta nell art.86, 2 comma, del T.U. n. 1092/1973, ritenevano, una volta chiuso il Corso di laurea ma prima del compimento degli anni 26, venuto definitivamente meno il diritto alla reversibilità. Infatti, deve evidenziarsi che il nomen iuris impiegato dal legislatore (nel caso specifico revoca) non sempre corrisponde alla fattispecie costruita dalla relativa normativa, per cui occorre andare al di là del tenore letterale, riguardando l espressione usata dallo stesso in senso

9 9 sostanziale, ossia prendendo in considerazione le finalità perseguite ed il potere in concreto esercitato per realizzare l effettiva volontà di legge. Ora, la revoca è tradizionalmente un provvedimento che incide sull atto (e solo indirettamente sul rapporto instaurato con l atto che si revoca) ed ha la finalità di ritirare, con efficacia ex nunc, un provvedimento divenuto inopportuno per sopravvenuti motivi di merito, in conseguenza di una diversa valutazione delle esigenze di pubblico interesse. La sospensione, invece, alla quale si riferisce anche l Amministrazione nella memoria difensiva, esplica effetti più limitati giacché agisce sull efficacia dell atto ed ha lo scopo di consentire una rinnovata valutazione dei presupposti di fatto o di diritto. Essa ha effetto temporaneo e conduce o al definitivo ritiro dell atto sospeso o, al contrario, ad una riattivazione degli effetti dell atto sospeso. Pertanto, al fine di non vanificare la ratio della pensione ai superstiti, così come precisata dal Giudice delle Leggi, la revoca in questione non va intesa come perdita irreversibile del relativo trattamento, ma come chiusura temporanea della relativa partita, ossia come sospensione della sua erogazione, suscettibile, però, di essere ripristinata al verificarsi dei requisiti di legge ai quali il beneficio resta sempre subordinato (cfr. Corte dei Conti, Sezione Sardegna, sent. n.1324, del 13 ottobre 1997, Sezione Veneto, sent. n. 35, del 3 maggio 1994, Sezione III, sent. n.66650, del 18 luglio 1991). Ora, non pare revocabile in dubbio che la ricorrente, avendone i requisiti, ha legittimamente fruito della pensione di reversibilità sino al 30 ottobre 2006, data di chiusura del triennio universitario, per il quale conseguiva,

10 10 nel marzo 2007, il diploma di laurea in Ingegneria Gestionale. La stessa aveva, pertanto, acquisito il relativo diritto, che temporaneamente subiva una sospensione e che doveva essere ripristinato nel momento in cui si immatricolava per l anno al corso di laurea specialistica in Ingegneria Gestionale presso l Università di Padova (cfr. Certificato rilasciato il 28 febbraio 2008). Principio, questo, che come detto, era enucleabile dalle finalità perseguite dalla normativa sulla reversibilità, di cui al D.P.R. n.1092/1973, e che ha trovato conferma nella legge n. 335/1995, applicabile alle pensioni pubbliche il cui diritto è sorto dal 17 agosto 1995 in poi, e il cui art 1, comma 41 ha previsto che i trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità devono essere definiti secondo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di iscritto o pensionato vigente nell ambito dell A.G.O. La disciplina di riferimento è rappresentata dall art. 22, della legge 21 luglio 1965, n.903 (recante Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), che prevedeva quanto segue: <L art. 13, sub art.2, della legge 04 aprile 1952, n.218, è sostituito dal seguente: Nel caso di morte del pensionato o dell assicurato, sempreché per quest ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all art.9, n.2, lettera a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell assicurato, non abbiano superato l età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore

11 11 al momento del decesso di questi(comma 1 ). Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all assicurato a norma dell art. 12: a) il 60 per cento al coniuge; b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli (2 comma). Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l Università (3 comma)>. Orbene, in tale normativa, come confermato dall I.N.P.D.A.P., si fa riferimento all istituto della sospensione e non della revoca, con la conseguenza che, qualora successivamente alla sospensione da parte dell Ente l orfano decida di riprendere gli studi, iscrivendosi per la prima volta o reiscrivendosi (ad es. cambiando facoltà) all università o ad una Scuola di specializzazione, la quota di pensione precedentemente sospesa, dovrà essere ripristinata sino e non oltre (limite insuperabile) il compimento del ventiseiesimo anno di età. Ma la predetta disciplina, ad avviso dell Ente previdenziale, non sarebbe applicabile al caso in esame atteso che il diritto a pensione della ricorrente, sarebbe sorto prima, ossia con decorrenza 03 gennaio 1991 e, quindi, sotto l impero del DPR 1092/1973. Ora, di certo, in più occasioni il Giudice delle Leggi ha affermato che una soluzione di tal fatta non contrasta con il principio di uguaglianza, atteso

12 12 che un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi di tempo, è giustificato dal fluire di quest ultimo, che può ben costituire un valido elemento di diversificazione (cfr. Corte Cost. ordinanza n.482/1988 e sentenza n. 126/2000). Tuttavia, nel caso di specie, l I.N.P.D.A.P. nella nota Operativa n. 44, del 25 novembre 2008, alla luce anche dell orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, modificava i criteri interpretativi ed applicativi sino ad allora seguiti e contenuti in precedenti circolari, stabilendo che < le pensioni liquidate agli orfani maggiorenni studenti universitari, le cui variazioni del corso di studi avvengano temporalmente dopo il 17 agosto 1995, ancorché i trattamenti pensionistici stessi siano stati attribuiti anteriormente alla data del 17 agosto 1995, devono essere definite secondo la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di iscritto e pensionato vigente nell ambito dell A.G.O., estesa, come noto, per l effetto dell art. 1, comma 41, della richiamata legge n. 335/1995, alle pensioni pubbliche>. Pertanto, proseguiva l INPDAP < nell ipotesi in cui le condizioni vengano meno nel corso del godimento della pensione indiretta o di reversibilità, si deve procedere alla sospensione della prestazione nei confronti dei figli superstiti studenti. Qualora, cessata la causa di sospensione, vengano nuovamente a verificarsi le condizioni di legge, il pagamento del trattamento pensionistico deve essere ripristinato, a domanda dell interessato e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti per il diritto a pensione sono tornati a sussistere>.

13 13 Il predetto mutamento interpretativo era confermato, altresì, in udienza dal rappresentante dell Amministrazione previdenziale, che informava sul pagamento degli arretrati per sorte capitale (senza emolumenti accessori) entro il mese di marzo Alla luce di tali premesse, quindi, il diritto della ricorrente trovava una sua positiva soluzione sia nel T.U. n. 1092/1973, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza contabile, sia nella normativa sull A.G.O. richiamata dall art.1, comma 41, della legge n. 335/1995, così come estensivamente e correttamente interpretata dall I.N.P.D.A.P. (nota operativa n. 44/2008), per cui alla stessa perdurando lo status di studentessa universitaria, giacché non aveva compiuto gli anni 26 ed era iscritta al Corso di laurea Specialistica (anche per l A.A ), va riconosciuto il diritto al ripristino, qualora non già provveduto, della quota parte di pensione di reversibilità con effetto dal 01 novembre 2007, primo giorno del mese successivo a quello della ricorrenza dei requisiti di legge palesati con la domanda del 27 ottobre precedente. Sulle somme arretrate dovute, disattesa poiché inconferente l eccezione di prescrizione del titolo vantato, giacché il diritto a pensione è imprescrittibile mentre il decorso della prescrizione quinquennale dei ratei era stato interrotto efficacemente dalla domanda amministrativa, del 25 ottobre 2007, e dal ricorso giudiziale notificato il 17 aprile 2008, spettano, in adesione ai criteri posti dalle Sezioni Riunite di questo Istituto con la sentenza n.10/2002/qm, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale,

14 14 cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (c.d. principio del cumulo parziale). Sussistono, stante la particolarità della questione esaminata, giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda in epigrafe indicata e, per l effetto, riconosce il diritto della ricorrente al ripristino, qualora non già provveduto, della quota parte di pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo alla ricorrenza dei presupposti, ossia dal 01 novembre 2007, per tutta la durata del corso degli studi e non oltre il compimento del 26 anno di età. Sulle somme arretrate dovute, disattesa l eccezione di prescrizione, vanno riconosciuti interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. di att. c.p.c., dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di giudizio. Manda alla segreteria della Sezione per i successivi adempimenti. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio, all esito della pubblica udienza del 29 gennaio 2009.

15 15 IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI (F.to dott. Giovanni Comite) Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l applicazione dell art. 52, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52, nei riguardi della ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa. Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI (F.to dott. Giovanni Comite) Depositata in Segreteria il 30/01/2009 p. Il Dirigente F.to Guarino In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa. Venezia, 30/01/2009 p. Il Dirigente

16 F.to Guarino 16

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