Culpa in vigilando e culpa in educando nella scuola Sabato 26 Settembre :54

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Culpa in vigilando e culpa in educando nella scuola Sabato 26 Settembre :54"

Transcript

1 Sappiamo che qualunque fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto genera responsabilità civile ed obbliga l autore a risarcire il danno patito dalla vittima (art cod. civ.). Naturalmente uno stesso fatto può costituire un illecito civile e contemporaneamente un illecito penale, laddove il sistema, in quest ultimo caso, reprima con sanzioni la condotta in questione per tutelare l ordine pubblico e per garantire il bene della conservazione sociale. Anche nell ambito scolastico possono verificarsi fattispecie tali da obbligare alcuni soggetti a risarcire il danno arrecato ad altri e tali da far scattare, in alcuni casi, anche il meccanismo della repressione penale: i passati episodi di bullismo, verificatisi in alcune scuole italiane, di cui hanno dato ampiamente conto i media, ne sono la classica dimostrazione. Possiamo ipotizzare come fatti generativi di responsabilità all interno della scuola, senza pretesa di completezza, gli atti di violenza privata e di percosse, gli insulti, gli atti di razzismo, i piccoli furti ed i danneggiamenti, le critiche continue e reiterate, le derisioni, le esclusioni immotivate dal gruppo e così via; ancora pensiamo agli atti violenti, colposi e dolosi, che provocano sofferenza fisica e lesioni agli altri alunni e infine agli atti di vandalismo e ai danneggiamenti delle strutture e dei beni scolastici. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, promulgato con il D.P.R , è stato sino al 2007 la carta fondamentale dello studente italiano di scuola secondaria: esso prevedeva nei suoi 6 articoli il diritto alla valorizzazione della personalità dello studente, il diritto degli studenti alla partecipazione responsabile alla vita della scuola, la disciplina del diritto di riunione e di associazione, il dovere di un comportamento corretto e del rispetto di altre componenti della scuola, la trasparenza del sistema delle sanzioni, la inidoneità del comportamento dell alunno ad influire sulla valutazione del profitto, il diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari e l istituzione di un organo di garanzia che può dare parere vincolante sui provvedimenti disciplinari e sull'applicazione dello statuto. I drammatici fatti di cronaca che hanno interessato successivamente la scuola hanno indotto il governo ad integrare e a migliorare il predetto statuto con il D.P.R. 21 novembre 2007 n 235 il quale, ha perseguito l obiettivo di creare una vera e propria alleanza tra famiglie, studenti ed operatori scolastici affinché gli stessi, ognuno nei propri ruoli e secondo i rispettivi compiti 1 / 9

2 assegnati dalla società, possano assumere impegni e responsabilità finalizzati alla crescita umana e civile degli studenti medesimi. L intervento governativo ha così inasprito le sanzioni, ha modificato il sistema di impugnazione delle stesse, ha reintrodotto la possibilità di ricorrere alla bocciatura per motivi disciplinari e, soprattutto, ha introdotto come novità assoluta il c.d. Patto educativo di corresponsabilità : tale patto, da sottoscrivere al momento dell iscrizione alla singola istituzione scolastica, impegna le famiglie a condividere con la scuola i nuclei dell azione educativa, impegna gli studenti ad osservare i doveri sanciti dalla Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, così come modificato dal citato D.P.R. 235/2007, e impegna il personale docente a realizzare con successo le finalità educative e formative che l ordinamento attribuisce alla scuola. Deve comunque essere chiaro che il Patto educativo di corresponsabilità non potrà mai atteggiarsi come strumento volto ad esonerare di responsabilità il personale scolastico in caso di omessa vigilanza, così come previsto dalle inderogabili norme del nostro sistema giuridico; per tale motivo ogni eventuale clausola in tal senso si avrebbe per non apposta e sarebbe colpita da nullità assoluta. Oltre alle sanzioni irrogate all alunno nell ambito della struttura scolastica alcuni comportamenti tenuti da quest ultimo possono esplicare anche un efficacia per così dire esterna potendo coinvolgere soggetti estranei alla scuola in base al particolare rapporto che lega questi soggetti al soggetto materialmente responsabile del fatto. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall art del Codice Civile ( Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) e dalla L. 11 luglio 1980 n. 312 ( Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ), che all art. 61 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente. Dispone l art Cod. Civ.: Il padre e la madre,, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto 2 / 9

3 In base a giurisprudenza risalente e consolidata il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori" di cui all art. 2048, 2 comma, Cod. civ. e pertanto si può affermare che tutti gli insegnanti, sia del settore privato che del settore pubblico, sono in genere responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. " Va inoltre qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario. Enunciando tale principio, ad esempio, la S.C. ha escluso che possa essere qualificato tale il soggetto, non dipendente dell'istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del CONI, alla premiazione delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato ferito da un sasso scagliato da un compagno (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n ). Leggiamo l art. 61 della legge n 312/80: La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo, e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Come si vede, ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell art.28 della Costituzione: è così prevista legislativamente la surrogazione, nel lato passivo, dell'amministrazione al personale scolastico, nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati e la conseguente esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti. 3 / 9

4 In altre parole in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, secondo comma, della legge 312/80, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso, fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno auto-danneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'amministrazione ma non verso i terzi (così Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346). Ciò perché, come specificato dalla Suprema Corte, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 312/80, sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2006, n ). Fatta questa premessa occorre tenere a mente quanto segue. Riguardo ai danni subiti dall alunno a scuola, sussiste un concorso tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, essendo duplice la natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, a seconda che la stessa scaturisca da mancato adempimento dell obbligazione assunta ovvero da illecito aquiliano ; ciò vuol dire che il danneggiato ha facoltà di scegliere se chiedere i danni alla scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente (Cass. n /2003). La scelta incide sull onere della prova. Mentre infatti nella responsabilità extracontrattuale 4 / 9

5 esso è a carico del danneggiato, per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l atteggiamento soggettivo dell autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l onere della prova è invertito: si presume la colpa del debitore esonerando l attore dal relativo onere probatorio. Si tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l assenza di colpa e cioè che l impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile. L'onere probatorio del danneggiato, in caso di azione per responsabilità contrattuale, si esaurisce pertanto nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza. Spetta invece all'amministrazione scolastica fornire la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (in tal senso Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2000, n , Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1997, n e Cass. Sez. III, , n 3680). E nel relativo giudizio il Ministero della pubblica istruzione, come detto, si surroga al personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di rivalersi comunque su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave) sussistendo la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta completamente, per converso, la legittimazione passiva dell'istituto (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9752). Soffermandoci ora sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l art. 2048, 3 comma, del Cod. civ. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. L Amministrazione scolastica si libera così della responsabilità soltanto provando le sopravvenienza di un caso fortuito, ossia di un evento straordinario non prevedibile 5 / 9

6 con un giudizio ex ante oppure superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (in base all età e al grado di maturazione degli allievi, alle condizioni ambientali ecc). Per fare un esempio, la Suprema Corte ha ritenuto non ascrivibile all'insegnante alcun addebito di culpa in vigilando, in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, per la caduta di un alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, stante la repentinità del verificarsi dell evento, invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza e, come tale, integrante la recepita nozione del caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità (Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2005, n ). La prova liberatoria deve avere però contenuti temporali ben precisi. Innanzi tutto i docenti, e con essi l Amministrazione Pubblica, non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (così Cass. Sez. Un , n.997 e Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2003, n , Cass. civ., n 3680). Inoltre per costante giurisprudenza l obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell affidamento dell alunno all istituzione scolastica e quindi dal momento dell ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell uscita, compreso anche il tempo dell eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato con pulmini dall istituto (Cass , n. 5424; Cass , n. 3074); ed anzi la responsabilità dei docenti (rectius: dell Amministrazione Pubblica) sussiste anche al di fuori dell orario scolastico se è stato consentito l ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass , n. 1623). La responsabilità persiste non soltanto nei momenti in cui si svolgono le attività didattiche, ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, e quindi durante la ricreazione, durante lo spostamento da un locale all altro della scuola, verso la mensa, e durante le visite esterne ecc. 6 / 9

7 Si deve comunque osservare che in definitiva se la legge ha consentito di ritenere non legittimati passivamente nelle cause risarcitorie i docenti (oltre che i singoli istituti scolastici) da una parte ha favorito i medesimi ma dall altra li ha danneggiati, visto che nelle cause di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti sono molti più angusti gli spazi per potersi difendere rispetto a quelli garantiti dal processo civile innanzi alla Magistratura ordinaria. Si crea così il seguente paradosso: i docenti, nei procedimenti civili, non possono proporre mezzi istruttori, visto che non sono parti processuali in quanto l azione risarcitoria va promossa come detto - unicamente nei confronti dell Amministrazione Pubblica; pertanto, questi non partecipano al giudizio in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità dell Amministrazione che ha come suo presupposto proprio la colpa del docente medesimo; se poi quest ultimo viene citato in rivalsa innanzi alla Corte dei Conti si accorge di avere ben pochi strumenti per potersi difendere! Concludiamo con la responsabilità dei genitori. Per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.. Ha affermato la Suprema Corte che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556). E bene tenere inoltre a mente che se un minore, capace di intendere e volere, commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo (un insegnate, un precettore ecc.), la responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno perché persiste anche la presunzione di culpa in educando, che costituisce l'altro fondamento dell'art c.c. (Cass. civ., sez. III, , n. 2606). Per fornire la prova liberatoria che escluda una culpa in educando del genitore non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione al minore, ovvero di averlo avviato 7 / 9

8 al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione; pertanto la responsabilità dei genitori a norma dell'art c.c. (naturalmente insieme agli altri soggetti indicati nella stessa disposizione normativa), configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè una responsabilità per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, con colpa, peraltro presunta (così Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n ). E si badi bene, questo obbligo educativo incombe anche sui genitori separati e non conviventi con il figlio: ogni figlio, naturale o legittimo, ha infatti diritto ad essere educato, istruito e mantenuto da entrambi i genitori, come previsto dal combinato disposto degli artt. 147, 148, e 261 Cod. civ., senza che la cessazione della convivenza tra i genitori, comporti per il solo convivente il permanere dei doveri genitoriali (così Cass , n ; Trib. civ. Bologna, sez. I, , n in Il Merito, 2005, 9, 38). Ed il giudice del merito può legittimamente trarre la prova della culpa in educando dei genitori anche dalle sole modalità di commissione dell'atto illecito, cioè da quelle caratteristiche del fatto in sé che denotano, senza ombra di dubbio, un mancato intervento dei genitori sul lato educativo del figlio. Anche in questo caso, contrariamente a quanto avviene usualmente, l onere probatorio grava su chi viene citato in giudizio e non sull attore. In conclusione, si può affermare che il compito del genitore in relazione alla frequentazione scolastica del figlio deve essere attento e rigoroso, potendone in difetto derivare gravi conseguenze non solo sul piano della formazione didattica del figlio medesimo, ma anche sul piano della propria responsabilità genitoriale, diretta o concorrente, per eventuali danni che il predetto minore si trovi a cagionare ad altri nella scuola. Abbiamo visto che la legge richiede che il genitore impartisca al figlio una buona educazione, ed eserciti su di lui una vigilanza adeguata e costante, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole del minore stesso: condizioni tutte che purtroppo non sempre i genitori tengono a mente. 8 / 9

9 9 / 9

La responsabilità giuridica 23/05/2017 1

La responsabilità giuridica 23/05/2017 1 La responsabilità giuridica 23/05/2017 1 Argomenti La nozione di responsabilità giuridica La responsabilità civile (culpa in vigilando e culpa in educando) La responsabilità penale (i principi di tipicità

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MODULO GIURIDICO LA RESPONSABILITÀ DEI TUTORI

CORSO DI FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MODULO GIURIDICO LA RESPONSABILITÀ DEI TUTORI CORSO DI FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI MODULO GIURIDICO LA RESPONSABILITÀ DEI TUTORI LA RESPONSABILITÀ PENALE Costituzione, art. 27: La responsabilità penale è personale

Dettagli

HANDLE WITH CARE STRATEGIE PER PREVENIRE E NON SOCCOMBERE AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

HANDLE WITH CARE STRATEGIE PER PREVENIRE E NON SOCCOMBERE AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO HANDLE WITH CARE STRATEGIE PER PREVENIRE E NON SOCCOMBERE AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO La responsabilità civile del personale scolastico Milano 1 Principi generali Fonti normative: Costituzione, Codice

Dettagli

STATO GIURIDICO E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE. FUNZIONE DOCENTE: DIRITTI DOVERI LE RESPONSABILITÁ GIURIDICHE DEL DOCENTE Mario Falanga

STATO GIURIDICO E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE. FUNZIONE DOCENTE: DIRITTI DOVERI LE RESPONSABILITÁ GIURIDICHE DEL DOCENTE Mario Falanga STATO GIURIDICO E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE FUNZIONE DOCENTE: DIRITTI DOVERI LE RESPONSABILITÁ GIURIDICHE DEL DOCENTE Mario Falanga 1 STATO GIURIDICO DEL DOCENTE In generale lo stato giuridico è quella

Dettagli

Responsabilità del personale docente

Responsabilità del personale docente Responsabilità del personale docente Fonte: articolo 28 della Costituzione responsabilità penale, civile e amministrativa per atti compiuti in violazione dei diritti estensione allo Stato della responsabilità

Dettagli

avv. Laura Paolucci 1

avv. Laura Paolucci 1 Scuola, obbligo di vigilanza, responsabilità avv. Laura Paolucci avv. Laura Paolucci 1 Premessa Responsabilità personale del dipendente pubblico Responsabilità dell amministrazione per fatto (commissivo

Dettagli

Scuola, nuove tecnologie e social network

Scuola, nuove tecnologie e social network Scuola, nuove tecnologie e social network 22 febbraio 2017 Scuola Santa Maria Ausiliatrice L uso delle fotografie degli alunni L'uso delle fotografie degli alunni La scuola può pubblicare le foto degli

Dettagli

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1). Archivio selezionato: Codici Autorità: Codice Civile - 16/03/1942, n. 262 Gazzetta uff.: 04/04/1942, n. 79 Classificazioni: RESPONSABILITÀ CIVILE Epigrafe Codice civile, approvato con regio decreto 16

Dettagli

Il bullismo: la responsabilità civile e penale

Il bullismo: la responsabilità civile e penale Garante Regionale dei diritti della persona La tutela dei diritti delle persone minori d'età. Le responsabilità, i soggetti della rete e le strategie di intervento con particolare attenzione al bullismo

Dettagli

Le responsabilità civili ed amministrative dei dirigenti scolastici e degli operatori

Le responsabilità civili ed amministrative dei dirigenti scolastici e degli operatori Le responsabilità civili ed amministrative dei dirigenti scolastici e degli operatori La responsabilità civile degli operatori del settore della scuola, trova le proprie radici nella norma primaria della

Dettagli

Prot. n.5227/c41/s.p. Venezia, 2 Novembre 2005

Prot. n.5227/c41/s.p. Venezia, 2 Novembre 2005 MINISTERO DELL ISTRUZIONE,DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE Calle dei Miracoli - Cannaregio 6071-30131 VENEZIA Segreteria Particolare Prot.

Dettagli

LUCCA. 20 novembre 2018

LUCCA. 20 novembre 2018 LUCCA 20 novembre 2018 Il profilo professionale atteso tra diritti e doveri Marta Castagna (DS IIS Zaccagna) Codice disciplinare Codice disciplinare e di condotta Art. 55, c. 2, D.lgs. n. 165/2001 Art.

Dettagli

B) Violazioni della legge penale (illecito penale)

B) Violazioni della legge penale (illecito penale) QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL BULLISMO? Gli atti di bullismo e di cyberbullismo possono integrare violazione di diverse norme della Costituzione, del Codice Civile e del Codice Penale. A) Violazione

Dettagli

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE

LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE NORMATIVA LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA DELL INSEGNANTE Monografia dell Avv. Bruno Sechi del Foro di Cagliari da AltaLex, 22/XI/2000 La responsabilità giuridica dell insegnante è essenzialmente disciplinata

Dettagli

Elaborato n.36. Statuto delle studentesse e degli studenti 1998

Elaborato n.36. Statuto delle studentesse e degli studenti 1998 Elaborato n.36 Delineare le linee essenziali di un Patto Educativo di Corresponsabilità, esprimendo tutte le potenzialità delle previsioni di collaborazione Scuola/Famiglia, prevista dalla vigente normativa.

Dettagli

LEON BATTISTA ALBERTI

LEON BATTISTA ALBERTI Circolare n 377 Protocollo n /C 0 Abano Terme, 02 aprile 2012 Ai Docenti OGGETTO : Vigilanza sul minore e responsabilità del docente La responsabilità aggravata prevista dall art. 2048 c.c. L art. 61 legge

Dettagli

ADDENDUM NORME DI RIFERIMENTO. CCNL (29 novembre 2007) ART. 29, comma 5

ADDENDUM NORME DI RIFERIMENTO. CCNL (29 novembre 2007) ART. 29, comma 5 ADDENDUM Il presente addendum non costituisce parte del Regolamento d'istituto. Viene allegato come riferimento normativo e costituisce un riferimento, non esclusivo, per l'interpretazione delle norme.

Dettagli

CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE

CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE La vigilanza e la gestione di patologie 1 La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza

Dettagli

La responsabilità dei genitori secondo il Codice Civile del 1942.

La responsabilità dei genitori secondo il Codice Civile del 1942. Pagina1 degli articoli 2047 e 2048 c.c.? ( A cura dell, Osservatorio Giuridico La Previdenza ) La responsabilità dei genitori secondo il Codice Civile del 1942. In base alle disposizioni di cui al primo

Dettagli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA - C.F. 93024340163 C.M. BGIC846006 - UFF.PROT. - UFFICIO PROTOCOLLO Prot. 0002354/U del 03/05/2018 12:20:54 - VI.9 - DVR e sicurezza Ministero dell'istruzione, dell'università

Dettagli

La funzione docente in una scuola che cambia

La funzione docente in una scuola che cambia La funzione docente in una scuola che cambia Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante

Dettagli

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE A. AVOGADRO PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA A.S. 2015/2016

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE A. AVOGADRO PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA A.S. 2015/2016 ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE A. AVOGADRO C.so Palestro n. 29-13100 VERCELLI Cod. Mec. VCIS02100Q - Cod. Fisc. 94037670026 Email: vcis02100q@istruzione.it - Pec: vcis02100q@pec.istruzione.it Liceo Scientifico

Dettagli

CONVEGNO DEL 23/02/2015 SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO GIU DALLE NUVOLE. Per quanto riguarda determinati comportamenti che si possono definire a rischio,

CONVEGNO DEL 23/02/2015 SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO GIU DALLE NUVOLE. Per quanto riguarda determinati comportamenti che si possono definire a rischio, CONVEGNO DEL 23/02/2015 SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO GIU DALLE NUVOLE Per quanto riguarda determinati comportamenti che si possono definire a rischio, occorre osservare con particolare attenzione il comportamento

Dettagli

La responsabilità nella scuola

La responsabilità nella scuola La responsabilità nella scuola Il pubblico dipendente incorre in quattro responsabilità: Civile = se arreca danni a un terzo, interno od esterno all amministrazione o all amministrazione stessa; Penale

Dettagli

LA LEGISLAZIONE SUI MINORI E LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI

LA LEGISLAZIONE SUI MINORI E LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI Servizi Sociali e giustizia minorile Il quotidiano dell'assistente sociale: tra ascolto e documentazione LA LEGISLAZIONE SUI MINORI E LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI MONICA PEDRONI Slide tratte dal

Dettagli

Cass. civ. Sez. III, 20/03/2012, n. 4395

Cass. civ. Sez. III, 20/03/2012, n. 4395 Lezione Responsabilità civile Milano DOTTRINA FIGONE, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, 2005. FRANZONI, I fatti illeciti, in Commentario Scialoja e Branca, Bologna-Roma

Dettagli

Punto 1- COPERTURA ASSICURATIVA NELLA SCUOLA PUBBLICA.

Punto 1- COPERTURA ASSICURATIVA NELLA SCUOLA PUBBLICA. LETTERA AI GENITORI Oggetto: richiesta assicurazione volontaria alunni Come già accaduto nel precedente anno scolastico, la scuola torna nuovamente a chiedervi la sottoscrizione, volontaria, di una assicurazione

Dettagli

Prot. n. 6830/07-05 Avellino, 07/11/2016

Prot. n. 6830/07-05 Avellino, 07/11/2016 Prot. n. 6830/07-05 Avellino, 07/11/2016 OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI - Direttiva A tutto il personale Docente e ATA Al DSGA All Albo/Sito Web Per assicurare agli alunni la piena tutela

Dettagli

BULLISMO. Pianezza, 10 marzo 2016

BULLISMO. Pianezza, 10 marzo 2016 BULLISMO CYBERBULLISMO Pianezza, 10 marzo 2016 BULLISMO bullismo s. m. [der. di bullo]. Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata. In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli,

Dettagli

Avv. Delia Ginardi RESPONSABILITA CIVILE

Avv. Delia Ginardi RESPONSABILITA CIVILE RESPONSABILITA CIVILE Gli atti posti in essere dai bulli e dai cyberbulli nella maggior parte dei casi si traducono in veri e propri atti illeciti, da cui deriva una responsabilità giuridica LA RESPONSABILITA

Dettagli

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO LUIGI EINAUDI

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO LUIGI EINAUDI ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO LUIGI EINAUDI Via Mongerbino, 51-90145 - Palermo - 091 6859811 0916932143 fax 091 6851397 parc01000e@pec.istruzione.i parc01000e@istruzione.it - www.ipseinaudi.eu C.F.80019420829

Dettagli

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Modena, 16 aprile 2011 RESPONSABILITÀ Penale Amministrativa Dolo Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ

Dettagli

La responsabilità dei genitori per atti di bullismo dei propri figli: il caso

La responsabilità dei genitori per atti di bullismo dei propri figli: il caso La responsabilità dei genitori per atti di bullismo dei propri figli: il caso La responsabilità dei genitori, disciplinata dall art. 2048 c.c. ha natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole

Dettagli

RESPONSABILITA COMPORTAMENTI

RESPONSABILITA COMPORTAMENTI RESPONSABILITA CIVILE PENALE COMPORTAMENTI OMISSIVI COMMISSIVI Art. 43 Codice Penale comma IV il delitto "è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di

Dettagli

La responsabilità da contatto sociale ed il problema del riparto delle regole di responsabilità.

La responsabilità da contatto sociale ed il problema del riparto delle regole di responsabilità. La responsabilità da contatto sociale ed il problema del riparto delle regole di responsabilità. Corso di Diritto civile A.A. 2010/2011 27 ottobre 2010. Persona e Mercato Associazione di Promozione Sociale

Dettagli

L inadempimento contrattuale

L inadempimento contrattuale L inadempimento contrattuale Cosa si intende per adempimento e per inadempimento secondo quanto statuito dal IV libro del codice civile. Il raffronto tra l articolo 1176, 2 co. ed il 1218 del codice civile.

Dettagli

AVV. GIULIA FACCHINI 16/01/2014 LA CAPACITÀ GENITORIALE NELLA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE

AVV. GIULIA FACCHINI 16/01/2014 LA CAPACITÀ GENITORIALE NELLA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE LA CAPACITÀ GENITORIALE NELLA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE Dalla consapevolezza dei diritti alla coniugazione dei doveri nella crisi di coppia EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA Torino - 12 aprile 2013 Le fonti

Dettagli

Avv. Marzio V. Vaglio. Quali i Rischi e le Responsabilità di Dirigenti, Insegnanti e Genitori nell uso degli strumenti informatici

Avv. Marzio V. Vaglio. Quali i Rischi e le Responsabilità di Dirigenti, Insegnanti e Genitori nell uso degli strumenti informatici 12 maggio 2014 - Verona Avv. Marzio V. Vaglio Quali i Rischi e le Responsabilità di Dirigenti, Insegnanti e Genitori nell uso degli strumenti informatici Premessa di ordine generale Fin dai primi anni

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI ( applicativo del D.P.R. 249 del 24/06/1998)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI ( applicativo del D.P.R. 249 del 24/06/1998) Istituto Comprensivo Statale NASI Via Pannunzio, 11 10024 Moncalieri (TO) Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396 E-mail: segreteria: toic887003@istruzione.it http://www.icnasi.it Prot. N. 433 /A19 Moncalieri,

Dettagli

La responsabilità civile

La responsabilità civile 25 maggio 2016-8 giugno 2016 Aggiornamenti in tema di aspetti previdenziali ed assicurativi e responsabilità del personale sanitario La responsabilità civile dr.ssa Viviana Varone A.A.S. n.2 Bassa Friulana

Dettagli

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO. Anno accademico 2014/2015 II semestre. Prof. Raffaele Tuccillo

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO. Anno accademico 2014/2015 II semestre. Prof. Raffaele Tuccillo DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Prof. Raffaele Tuccillo Anno accademico 2014/2015 II semestre Le altre fonti delle obbligazioni RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Responsabilità

Dettagli

Titolo IX Dei fatti illeciti Art Risarcimento per fatto illecito. sentenza 05 luglio 2017 n sentenza 23 marzo 2017 n 7468

Titolo IX Dei fatti illeciti Art Risarcimento per fatto illecito. sentenza 05 luglio 2017 n sentenza 23 marzo 2017 n 7468 Titolo IX Dei fatti illeciti Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Dettagli

Indice. 1. La responsabilità civile: nozione e funzioni La distinzione tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità

Indice. 1. La responsabilità civile: nozione e funzioni La distinzione tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità Introduzione 1. La responsabilità civile: nozione e funzioni 11 2. La distinzione tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità contrattuale 17 3. Responsabilità civile e responsabilità penale

Dettagli

Responsabilità Civile

Responsabilità Civile Fabio Bravo Professore Aggregato di Diritto Privato presso l Università di Bologna Responsabilità Civile Fatti illeciti Funzioni della RC Criteri di imputazione La struttura dell illecito aquiliano ex

Dettagli

RESPONSABILITA COMPORTAMENTI

RESPONSABILITA COMPORTAMENTI RESPONSABILITA CIVILE PENALE COMPORTAMENTI OMISSIVI COMMISSIVI Art. 43 Codice Penale comma IV il delitto "è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di

Dettagli

V Congresso Nazionale G.I.S.T Genova 4 novembre 2017

V Congresso Nazionale G.I.S.T Genova 4 novembre 2017 V Congresso Nazionale G.I.S.T Genova 4 novembre 2017 LA NUOVA RESPONSABILITA MEDICA Avv. Cesare Bruzzone Legge Gelli Legge n. 24 del 8 marzo 2017 c.d. Legge Gelli Disposizioni in materia di sicurezza delle

Dettagli

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA TRA SCUOLA E FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Firma per ricevuta copia Sant Agata M.llo. Il Dirigente Scolastico Il Genitore Lo studente Classe PATTO EDUCATIVO DI

Dettagli

Dove Come Quando. Capacità giuridica e Capacità d'agire. Premessa. Art. 1 Codice Civile. Diritti della persona

Dove Come Quando. Capacità giuridica e Capacità d'agire. Premessa. Art. 1 Codice Civile. Diritti della persona Diritto Civile CORSO PER L ESAME DI AVVOCATO 2016 I^ Lezione Capacità giuridica e Capacità d'agire Premessa Dove Come Quando - 1 2 Art. 1 Codice Civile Diritti della persona Per capacità giuridica si intende:

Dettagli

Dott.ssa Luciana Volta - USR Lombardia

Dott.ssa Luciana Volta - USR Lombardia LA VIGILANZA SUGLI ALLIEVI Dott.ssa Luciana Volta - USR Lombardia È evidente ormai come il tema della vigilanza sugli alunni e delle correlate responsabilità del personale della scuola sia a tutt oggi

Dettagli

Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca?

Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca? Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca? Nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario

Dettagli

QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL BULLISMO?

QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL BULLISMO? QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTA IL BULLISMO? Non c'è una legge specifica per il bullismo in Italia. Però diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 574 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore SARO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008 Norme in materia di delinquenza minorile non imputabile TIPOGRAFIA

Dettagli

INDICE 349 INDICE. Capitolo Primo ORDINAMENTI GIURIDICI E FONTI DEL DIRITTO. Sezione Prima LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

INDICE 349 INDICE. Capitolo Primo ORDINAMENTI GIURIDICI E FONTI DEL DIRITTO. Sezione Prima LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO 349 Il corso di Istituzioni di diritto privato Presentazione alla terza edizione V IX Capitolo Primo ORDINAMENTI GIURIDICI E FONTI DEL DIRITTO LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO 1. Norma, legge, diritto, ordinamento

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 SETTEMBRE 2010, N. 32941. Fattispecie relativa ad attività di modifica e deviazione degli argini di fontanili, di copertura dei corsi d acqua e

Dettagli

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 1 ISTITUTO COMPRENSIVO - CASSINO (FR)

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 1 ISTITUTO COMPRENSIVO - CASSINO (FR) Prot.n. 4657 Cassino, 09/09/2013 Ai genitori degli alunni Del 1 Istituto Comprensivo Cassino Al personale docente e ATA E p. c al D.S.G.A LORO SEDI ATTI Oggetto: Contributo Volontario per Assicurazione

Dettagli

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

Responsabilità medica e della struttura sanitaria Responsabilità medica e della struttura sanitaria Autore: Elena Malerba In: Responsabilità medica La responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sia pubblica che privata), è stata oggetto nel

Dettagli

Pietro Nisi. Avvocato. Milano, 17 maggio 2018

Pietro Nisi. Avvocato. Milano, 17 maggio 2018 Gli oneri probatori dell'assicuratore che agisce in surroga e/o come cessionario dei diritti. Criticità nell individuazione dei soggetti legittimati nelle azioni di rivalsa Pietro Nisi Avvocato Milano,

Dettagli

La responsabilità civile del medico: cosa cambia

La responsabilità civile del medico: cosa cambia CHE COS È UN INTERESSE LEGITTIMO? Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Modena Modena, 16 settembre 2017 La responsabilità civile del medico: cosa cambia Avv. Giorgio Fregni www.fregni.it

Dettagli

La natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico

La natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico La natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico Il Tribunale di Bologna approfondisce il tema relativo alla natura contrattuale della responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati

Dettagli

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità - Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 CAPITOLO PRIMO ATTIVITÀ SCIISTICA E REGOLE DI RESPONSABILITÀ

INDICE SOMMARIO. Introduzione... 1 CAPITOLO PRIMO ATTIVITÀ SCIISTICA E REGOLE DI RESPONSABILITÀ INDICE SOMMARIO Introduzione... 1 CAPITOLO PRIMO ATTIVITÀ SCIISTICA E REGOLE DI RESPONSABILITÀ 1. Attività sciistica, responsabilità civile e «responsabilità sportiva»..... 9 2. L accettazione del rischio

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Istituto Comprensivo Statale Paolo Neglia Pogliano - Vanzago via Garibaldi, 55-20010 Pogliano Milanese tel. 02.9341968 - fax 02.93549984 www.icpaoloneglia.it e-mail:miic8bu003@istruzione.it PEC: MIIC8BU003@pec.istruzione.it

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA INDIETRO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Allegato al regolamento di Istituto Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi ancora più ineludibile rispetto al passato, perché

Dettagli

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l Enogastronomia e l Ospitalità Alberghiera S. Savioli - Riccione

Istituto Professionale di Stato - Servizi per l Enogastronomia e l Ospitalità Alberghiera S. Savioli - Riccione CIRCOLARE INTERNA N. 36 RICCIONE, 03/10/2017 Oggetto: Vigilanza degli allievi A tutto il personale della scuola In ottemperanza alla normativa vigente, si ricorda che la vigilanza sugli alunni è un obbligo

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI DOVERI E RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI DOVERI E RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE CORSO DI FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI DOVERI E RESPONSABILITA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DOVERI DEL TUTORE: il fondamento normativo Art. 357 c.c.: Il tutore ha la cura della persona

Dettagli

- CROAZIA - Daniela Bastianić avvocato Ordine degli Avvocati di Padova, Hrvatska Odvjetnička Komora

- CROAZIA - Daniela Bastianić avvocato Ordine degli Avvocati di Padova, Hrvatska Odvjetnička Komora RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA: gli Stati dell Unione Europea a confronto - CROAZIA - Daniela Bastianić avvocato Ordine degli Avvocati di Padova, Hrvatska Odvjetnička Komora In Croazia, la fonte principale

Dettagli

PALERMO SENTENZA N. 2665/2010 MASSIMA

PALERMO SENTENZA N. 2665/2010 MASSIMA Scuola - insegnanti - culpa in vigilando : responsabilità istituto scolastico - esclusione - legittimazione passiva Ministero Autore: Avv. Diego Ferraro In: Magistratura ordinaria TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Parte prima Le responsabilità dei professionisti sanitari in generale. La responsabilità disciplinare

Parte prima Le responsabilità dei professionisti sanitari in generale. La responsabilità disciplinare Indice Prefazione metodologica e propedeutica...p. 17 Proposta di articolato elaborato dal centro studi di Arezzo sulla responsabilità medica e sanitaria...» 25 Parte prima Le responsabilità dei professionisti

Dettagli

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt e 2048 c.c.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt e 2048 c.c. La responsabilità del personale docente Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 13.3.2013

Dettagli

Scuola, obbligo di vigilanza, responsabilità e rapporti con i genitori

Scuola, obbligo di vigilanza, responsabilità e rapporti con i genitori Scuola, obbligo di vigilanza, responsabilità e rapporti con i genitori avv. Lorenzo Capaldo avv. Lorenzo Capaldo 1 Il rapporto scuola-genitori Rapporto di diritto pubblico potestà -soggezione atti/provvedimenti

Dettagli

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Istituto Comprensivo Statale Paolo Neglia Pogliano - Vanzago via Garibaldi, 55-20010 Pogliano Milanese tel. 02.9341968 - fax 02.93549984 www.icpaoloneglia.it e-mail:miic8bu003@istruzione.it PEC: MIIC8BU003@pec.istruzione.it

Dettagli

Giudice Amministrativo

Giudice Amministrativo Processo amministrativo=processo di parti Legittimazione a ricorrere Interesse a ricorrere (o ad agire) Legittimazione a ricorrere Titolarità di una posizione soggettiva legittimante (diritto soggettivo/interesse

Dettagli

MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.

MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M. MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Avvocato e procuratore Parcella Causa per demansionamento Valore indeterminabile

Dettagli

Gli amministratori nelle Società per Azioni: nomina, funzioni e responsabilità

Gli amministratori nelle Società per Azioni: nomina, funzioni e responsabilità Gli amministratori nelle Società per Azioni: nomina, funzioni e responsabilità Autore: Concas Alessandra In: Diritto civile e commerciale Secondo l articolo 2383 cod.civ., "La nomina degli amministratori

Dettagli

I Percorsi Diagnostico- Terapeutici Assistenziali: Pdta

I Percorsi Diagnostico- Terapeutici Assistenziali: Pdta I Percorsi Diagnostico- Terapeutici Assistenziali: Pdta Luci ed ombre dal punto di vista dei professionisti CONVEGNO REGIONALE AIOM EMILIA ROMAGNA POSIZIONE DEL MEDICO LEGALE SULLA RESPONSABILITA CONDIVISA

Dettagli

Funzione educativa della scuola: esiste un potere di veto dei genitori?

Funzione educativa della scuola: esiste un potere di veto dei genitori? Funzione educativa della scuola: esiste un potere di veto dei genitori? Bologna -18 febbraio 2009 Ufficio Scolastico Regionale per l Emilia-Romagna avv. Laura Paolucci 1 Il rapporto scuola-genitori Rapporto

Dettagli

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011. Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto

Dettagli

Caduta in bici: in quali casi spetta al Comune risarcire i danni?

Caduta in bici: in quali casi spetta al Comune risarcire i danni? Caduta in bici: in quali casi spetta al Comune risarcire i danni? Un ordinanza della Corte di Cassazione fa il punto sui casi in cui un ciclista caduto a causa di una buca stradale decida di fare causa

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS - CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / 2014 - OMISSIS - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione del 4 dicembre 2002 (...), in qualita di proprietario di un autovettura Alfa Romeo 156, convenne

Dettagli

Disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale.

Disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale. Allegato alla Circolare n. 006/2017-18 Disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale. Introduzione In attesa di nuovo regolamento, si forniscono, in via preventiva, alcune

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta Cass. 16181/2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione ha affermato che il terzo trasportato per

Dettagli

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE una tutela per la società e i suoi amministratori

IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE una tutela per la società e i suoi amministratori IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE una tutela per la società e i suoi amministratori Milano 18 novembre 2014 Deleghe e procure in materia di sicurezza sul lavoro A cura di: Patrizia Ronchi, Ufficio Legale

Dettagli

Prot. 8883/U/C27g Torino, 9 settembre 2011 Circ. Reg. n.333

Prot. 8883/U/C27g Torino, 9 settembre 2011 Circ. Reg. n.333 Prot. 8883/U/C27g Torino, 9 settembre 2011 Circ. Reg. n.333 Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie del Piemonte LORO SEDI Alle associazioni dei

Dettagli

Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale.

Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale. Condominio e danni da cose in custodia. Dimostrato il nesso causale l obbligazione risulta solidale. Autore: Accoti Paolo - Trebisacce (CS) In: Diritti e doveri, Diritto civile e commerciale Sul Condominio

Dettagli

Appun% per: SEMINARIO GIURIDICO FISCALE

Appun% per: SEMINARIO GIURIDICO FISCALE Appun% per: SEMINARIO GIURIDICO FISCALE La responsabilità civile in ambito spor%vo A cura di AVV. ORSOLA PALLADINO La Spezia, 10 MAGGIO 2014 http://www.liguria.coni.it/scuola-regionale.html SPORT INSIEME

Dettagli

effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452)

effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452) La rescissione del contratto cause: stato di pericolo (1447) stato di bisogno (1448) effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452) aspetti processuali: legittimazione delle sola

Dettagli

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA TRA SCUOLA E FAMIGLIA

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA TRA SCUOLA E FAMIGLIA I.S.I.S.S. Padre Salvatore Lener Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n 4 81025 MARCIANISE (CE) Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing Sistemi Informativi Aziendali Turismo Settore Tecnologico:

Dettagli

Atti di bullismo e di violenza in genere e comunita scolastica. Profili di responsabilitàdel docente e della scuola alla luce della giurisprudenza

Atti di bullismo e di violenza in genere e comunita scolastica. Profili di responsabilitàdel docente e della scuola alla luce della giurisprudenza Atti di bullismo e di violenza in genere e comunita scolastica. Profili di responsabilitàdel docente e della scuola alla luce della giurisprudenza Avv.Lorenzo Capaldo Non esiste una definizione giuridica

Dettagli

Ia Responsabilita del volontario di protezione civile

Ia Responsabilita del volontario di protezione civile LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA ATTIVITA NELLA SCUOLA PRIMARIA CORSO A4-10 ANNO 2017 Ia Responsabilita del volontario di protezione civile Avv. Giuseppe Galli CCV-MB C.P.E. Agrate (MB) 12 Ottobre

Dettagli

2 lezione Situazioni giuridiche soggettive

2 lezione Situazioni giuridiche soggettive Contenuto Complesso di poteri e doveri predisposto dall ordinamento giuridico a protezione degli interessi coinvolti nel rapporto Il termine diritto viene usato comunemente con due significati Diritto

Dettagli

> SEMINARI. Centro Congressi Torino Incontra 21 novembre Roberto Mangiardi

> SEMINARI. Centro Congressi Torino Incontra 21 novembre Roberto Mangiardi > SEMINARI Centro Congressi Torino Incontra 21 novembre 2013 Roberto Mangiardi ILLECITO DI DIRITTO PUBBLICO DI DIRITTO PRIVATO Modello responsabilità PENALE Ill. penale e sanz. penale C.P. & C.P.P. Modello

Dettagli

Oggetto: Regolamento interno recante disposizioni sulla Vigilanza degli alunni. Pianificazione generale dell organizzazione della vigilanza.

Oggetto: Regolamento interno recante disposizioni sulla Vigilanza degli alunni. Pianificazione generale dell organizzazione della vigilanza. Istituto Comprensivo Statale di scuola primaria e secondaria di primo grado "Falcone Borsellino" Via Dante Alighieri 16-37011 Bardolino (VR)- Italia tel.045 7210155 - fax 045 6228114 - Prot.6828 N. /Q1a

Dettagli

Regolamento di disciplina degli alunni di scuola secondaria Delibera C.D.I. del

Regolamento di disciplina degli alunni di scuola secondaria Delibera C.D.I. del Regolamento di disciplina degli alunni di scuola secondaria Delibera C.D.I. del 3-10- 2008 a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità

Dettagli

Cos'è la responsabilità civile

Cos'è la responsabilità civile Cos'è la responsabilità civile Autore Giovanna Visintini INDICE Introduzione 1. - La responsabilità civile nozione e funzioni 2. - La distinzione tra responsabilità per fatto illecito e responsabilità

Dettagli

INDICE SOMMARIO Imputabilità ecolpevolezza (Segue): secondo la concezione tradizionale della responsabilità

INDICE SOMMARIO Imputabilità ecolpevolezza (Segue): secondo la concezione tradizionale della responsabilità Elenco delle principali abbreviazioni... XV Parte I L INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE CAPITOLO PRIMO INFERMITÀ MENTALE, INCAPACITÀ NATURALE, IMPUTABILITÀ Guidabibliografica...

Dettagli

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL UNIONE E GLI ALTRI RICORSI DIRETTI PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI -------------------------- 3

Dettagli

L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA

L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA L OBBLIGAZIONE DEL PROFESSIONISTA L obbligazione del professionista è costituita dalla prestazione di una serie di attività e comportamenti caratterizzati dalla diligenza, in vista di raggiungere uno scopo

Dettagli