Cass. civ. Sez. III, 20/03/2012, n. 4395
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- Linda Basso
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1 Lezione Responsabilità civile Milano DOTTRINA FIGONE, La responsabilità civile, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, FRANZONI, I fatti illeciti, in Commentario Scialoja e Branca, Bologna-Roma Genitori Cass. civ. Sez. III, 20/03/2012, n La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui. Questo rigore è giustificato dal doversi ingenerare l'interesse anche economico dei genitori a far comprendere al minore il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi verso gli altri e per stimolare la cautela dei minori anche per il timore della reazione dei genitori, ove chiamati a rispondere per gli atti illeciti commessi in danno dei terzi. Resp. civ. on line, 2012 Cass. civ. Sez. III, 02/03/2012, n (rv ) In tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art cod. civ. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la "culpa in educando" e la "culpa in vigilando"; ne consegue che, ove il minore incapace, con il proprio comportamento illecito, cagioni un danno a se stesso, sono applicabili le disposizioni di cui agli artt o 2043 cod. civ., a seconda che ricorra una responsabilità contrattuale o extracontrattuale del soggetto tenuto alla vigilanza. Peraltro, a causa del richiamo contenuto nell'art cod. civ. all'art cod. civ., il fatto del minore incapace di intendere e di volere che con il suo comportamento abbia contribuito alla produzione del danno a se stesso è valutabile dal giudice al fine di stabilire il concorso delle colpe e l'eventuale riduzione proporzionale del danno da risarcire. (Nella specie, si trattava del comportamento tenuto da un bambino di tre anni, ritenuto dal giudice di merito valutabile ai fini dell'art cod. civ.). (Rigetta, App. Roma, 15/09/2009)
2 Cass. civ. Sez. III, 06/12/2011, n Ai sensi dell'art c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestano nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha rinviato ai giudici del merito la controversia relativa all'azione di risarcimento dei danni avanzata dai genitori di un ragazzo minorenne colpito con una testata dal giocatore di una squadra avversaria, anch'esso minorenne, durante una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza che in precedenza vi fosse stata alcuna subita aggressione da parte dell'avversario). Giur. It., 2012, 7, 1529 nota di AIROLDI TAVAN Famiglia e Diritto, 2012, 7, 722 nota di TOSCANO Cass. civ. Sez. III, 29/11/2011, n Sussiste responsabilità dei genitori per i danni cagionati dal figlio minorenne, ai sensi dell'art. 2048, comma 1, c.c., in caso di mancanza di un'adeguata vigilanza sull'utilizzo, da parte del minore stesso, di un ciclomotore. Danno e Resp., 2012, 3, 267 nota di BENEDETTI Cass. civ. Sez. III, , n La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della "culpa in educando". (Rigetta, App. Potenza, 16/03/2005) Cass. civ. Sez. III, , n La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art cod. civ., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima.
3 Trib. Bologna Sez. III, 22/03/2012 La responsabilità dei genitori, tutori e precettori, di cui all'articolo 2048 del codice civile, ha natura contrattuale, pertanto ad essa è applicabile il regime probatorio di cui all'articolo 1218 c.c. Quindi, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile alla scuola. In particolare, non è sufficiente per la parte convenuta la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare un intervento repressivo o correttivo, dopo l'inizio della serie causale sfociata nella produzione del danno, ma è necessario dimostrare anche di avere adottato in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo, favorevole al determinarsi di detta serie causale. Trib. Bologna Sez. III, 20/06/2011 La responsabilità dei genitori, a norma dell'art c.c., è una responsabilità diretta, per fatto proprio derivante dal non aver impedito il fatto dannoso ed è fondata sulla colpa grave, che si presume. Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare il fatto illecito incombendo sui genitori del minore, autore dell'illecito, l'onere di dimostrare il fatto impeditivo di non aver potuto evitarlo. Sia l'autore del fatto quanto i genitori possono invocare la presenza di una scriminante, idonea ad escluderne la responsabilità e l'illiceità della condotta, fermo restando la valutazione complessiva delle circostanze in cui si sia verificato il fatto. Insegnanti Cass. civ. Sez. III, 06/11/2012, n In tema di responsabilità civile ex art cod. civ., gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'istituto scolastico scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima può, ricorrendone le condizioni, trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art cod. civ. (Fattispecie in cui una alunna della terza elementare era caduta, all'entrata di scuola, sui gradini esterni sdrucciolevoli e instabili dell'istituto scolastico, riportando gravi lesioni). Cass. civ. Sez. III, 25/09/2012, n Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art c.c., non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. Danno e Resp., 2013, 1, 23 nota di CARBONE
4 Cass. civ. Sez. III, 21/09/2012, n Ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art c.c. per un infortunio sportivo patito da un proprio studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, non è sufficiente il solo fatto di avere incluso una gara sportiva nel programma della citata disciplina, dovendo essere il danno conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella medesima competizione. Altresì, occorre che la scuola non abbia provveduto a predisporre le necessarie cautele, atte ad evitare il sinistro. Cass. civ. Sez. III, 08/02/2012, n In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo occupata dal danneggiato). (Cassa con rinvio, App. Trieste, 01/10 Cass. civ. Sez. VI, 24/11/2011, n Nel caso di autolesione dell'alunno, poiché la responsabilità dell'insegnante e dell'istituto scolastico ha natura contrattuale e non extracontrattuale, si applicano l'art c.c. ed il conseguente regime probatorio, così che nel giudizio promosso per il risarcimento, l'attore dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre spetterà al convenuto dimostrare che il danno è stato determinato da evento non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Resp. civ., 2012, 12, 894 nota di SANNA Cass. civ. Sez. III, 15/02/2011, n L'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, in caso di danno da lesioni causate dall'aggressione di un cane incustodito nei locali e pertinenze scolastiche, l'attore deve provare che tale danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre l'amministrazione ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad essa non imputabile, essendo stati predisposti gli accorgimenti idonei ad evitare l'accesso di terzi. (Cassa con rinvio, App. Napoli Trib. Milano Sez. X, 18/06/2012
5 L'Amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni, a terzi o a se stesso, nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che provi l'impossibilità di impedire il fatto; l'onere probatorio del danneggiato, invece, si esaurisce, come già detto, nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando questo a rendere operante l'inversione dell'onere della prova, spettando all'amministrazione scolastica la dimostrazione che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere.
La responsabilità dei genitori secondo il Codice Civile del 1942.
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