Roma, 7 giugno Alle Segreterie Regionali, comprensoriali e territoriali Fp Cgil Sanità, SSAEP, AA.LL. e Funzioni Centrali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Roma, 7 giugno 2012. Alle Segreterie Regionali, comprensoriali e territoriali Fp Cgil Sanità, SSAEP, AA.LL. e Funzioni Centrali"

Transcript

1 Roma, 7 giugno 2012 Alle Segreterie Regionali, comprensoriali e territoriali Fp Cgil Sanità, SSAEP, AA.LL. e Funzioni Centrali Oggetto: Il punto sull'educazione continua in medicina (ECM). Care compagne e cari compagni, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni che alcuni provider formativi e sindacati professionali stanno diffondendo volantini dove richiamano l'attenzione sull'obbligo dei crediti ECM e annunciano innovazioni al sistema che penalizzano i lavoratori e i loro diritti, introdotte dagli ultimi provvedimenti di Legge dei Governi Berlusconi (D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 manovra di Agosto) e Monti (Legge 214/2011 Salva Italia ). Le nuove norme, citate nei volantini diffusi ai lavoratori, introducono un generico obbligo di formazione continua da inserire in tutti gli ordinamenti professionali (statuti e regolamenti di ordini e collegi) entro 12 mesi dall'entrata in vigore (13 agosto 2012). Le stesse norme, dispongono però "...fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)..." e, quindi, su questo specifico argomento non innovano nulla rispetto allo status giuridico previgente che era già normato dall'articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992, così come modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 229/1999. Da tempo, i Contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici e privati parlano di formazione, aggiornamento ed ECM, regolamentando la partecipazione ai corsi (in modo differente a seconda del CCNL). Molti di questi Contratti recepiscono l'obbligatorietà dell'ecm, sancita dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni; quali sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo, prevedono esclusivamente penalizzazioni in caso di concorsi, incarichi e selezioni ai fini di carriera effettuati nel triennio successivo. È pur vero, come dispone la Sentenza Civile sez. Lavoro n del 20/10/2011, che le aziende sanitarie pubbliche non hanno l obbligo di organizzare in proprio i corsi di formazione, in virtù del fatto che la formazione può essere organizzata solo da provider accreditati (e non tutte le aziende lo sono), ma è altrettanto vero che le disposizioni contrattuali le obbligano a garantire l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria; il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda. Per questi motivi, la maggior parte delle aziende sanitarie pubbliche ha ottenuto l accreditamento quale provider, elabora ed attua autonomi piani interni di formazione ECM, al

2 fine di ottemperare all obbligo contrattuale evitando esborsi anche maggiori, dovuti alla necessità di consentire ai propri dipendenti la partecipazione a corsi esterni. L'obbligo di ECM per tutte le professioni sanitarie c'era prima e c'è tuttora, indipendentemente dalle nuove norme che, nei volantini diffusi, sembrano essere citate per rafforzare la pubblicità ai loro corsi. Il programma ECM è parecchio cambiato dalla fase di avvio, con il coinvolgimento di parecchi attori (Ministero della Salute, Regioni, AGENAS, CO.GE.A.P.S., Ordini, Collegi e Associazioni professionali rappresentative), l'introduzione di una nuova regolamentazione e dei provider formativi pubblici e privati. Le professioni con albo e ordine/collegio e quelle senza, rappresentate da associazioni, aderiscono al CO.GE.A.P.S. e collaborano alla registrazione/certificazione dei crediti conseguiti dai professionisti. In questa fase, nonostante siano stati definiti e accreditati i provider pubblici e privati, siano operative istituzioni quali il CO.GE.A.P.S. e l'agenas, il sistema presenta ancora parecchi problemi e conflitti di competenze che rendono difficoltose le certificazioni e le eventuali verifiche. Per favorire il diffuso adempimento dell'obbligo formativo, abbiamo ritenuto necessario organizzare il primo corso FAD ECM di FP CGIL e abbiamo promosso l'organizzazione in tutti i territori di iniziative ECM in collaborazione con i provider pubblici (ASL, Aziende Ospedaliere, ecc.). Poiché avere professioni sanitarie in regola con l obbligo ECM è un requisito essenziale per ottenere e mantenere l accreditamento delle strutture nei comparti privati, vi esortiamo, laddove non fosse già stato fatto, ad affrontare l'argomento nei tavoli di trattativa con le delegazioni datoriali regionali (AIOP, ARIS, FDG, Coop., ecc.), oltre che con quelle aziendali, per favorire la partecipazione all'ecm, nelle migliori condizioni possibili, in termini di costi e riconoscimenti orari, a tutti i lavoratori interessati. Per potervi fornire strumenti appropriati, di seguito proviamo a fare chiarezza su tutta questa materia. 1. EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM) Il programma di formazione continua, denominato educazione continua in medicina (ECM) è partito, prima sperimentalmente e poi in modo strutturato, nell anno 2002 con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori sanitari. Il programma formativi hanno durata triennale e vengono rinnovati alla scadenza, con la medesima durata; dall'esordio, si sono succeduti i programmi formativi 2002/ / / /13. Riguarda tutte le professioni del ruolo sanitario (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi, chimici, fisici, professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione). La Commissione Nazionale per la Formazione Continua definisce i crediti formativi ECM che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative, i requisiti

3 per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. La gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, che fino al 2008 erano competenze del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I provider formativi, al termine dei singoli eventi formativi, devono trasmettere direttamente i crediti formativi attestati ai professionisti sanitari che hanno partecipato ai corsi accreditati, per riconoscere agli stessi validità su tutto il territorio nazionale, al Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (CO.GE.A.P.S.). Il CO.GE.A.P.S. gestisce l'anagrafe nazionale dei crediti formativi ECM e la mette a disposizione di tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (Associazioni professionali rappresentative riconosciute dal Decreto del Ministro della Salute 19/06/2006), presenti sul territorio, affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti. 2. NUMERO E TIPOLOGIA DI CREDITI ECM DA CONSEGUIRE In base all'accordo Stato Regioni del 19/04/2012, ogni professionista del ruolo sanitario deve conseguire 150 crediti ECM per il triennio 2011/2013, (minimo 25 e massimo 75 crediti ogni anno); è prevista la possibilità, per tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio precedente ( ) fino a 45 crediti eccedenti. Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti o residenti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione nazionale per la formazione continua, il debito formativo per il 2011 e' di 30 crediti di cui obbligatori 15. I precedenti accordi e circolari, hanno inoltre stabilito che: i crediti ottenibili attraverso la formazione residenziale (convegni, congressi, simposi, conferenze), la formazione sul campo (gruppi di miglioramento o di studio, commissioni e comitati, attività di ricerca), le attività di docenza e tutoraggio, non possono superare complessivamente il 60% delle attività formative (90 crediti nel triennio); i crediti acquisibili attraverso la partecipazione a eventi sponsorizzati non devono eccedere un terzo del totale (50 crediti); salvo per gli infermieri (per i quali il limite è fissato alla soglia massima del 60%), non sono state previste limitazioni per i crediti acquisibili con i corsi di formazione a distanza (FAD). 3. OBBLIGO DI SODDISFARE IL DEBITO ECM La partecipazione del professionista alle attività di formazione continua, ed il conseguimento dei crediti ECM previsti nel triennio, è un obbligo individuale e costituisce il requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in regime di lavoro dipendente o libero professionale, nella sanità pubblica, nella sanità privata e nel sociosanitario integrato. E' esonerato dall'obbligo dell' ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione universitari post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea magistrale, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).

4 Sono esonerati, inoltre, dall'obbligo ECM: i professionisti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza, di aspettative, a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali; il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente; i professionisti eletti in qualità di Senatori della Repubblica, di Deputati della Repubblica e di Consiglieri Regionali, limitatamente al periodo di espletamento del mandato. 4. CCNL E ADEMPIMENTI AZIENDE COMPARTO SANITÀ PUBBLICA E PRIVATA, COMPARTO SOCIOSANITARIO L' articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992, così come modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 229/1999, tuttora vigente, dispone che: i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato del SSN devono individuare specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale; per le strutture sanitarie private, l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale. I tre Contratti del comparto e della dirigenza della Sanità pubblica (art. 20, CCNL comparto 2002/03 art. 23, CCNL dirigenza SPTA 3/11/2005 art. 23, CCNL dirigenza medica, veterinaria 3/11/2005) prevedono che: l'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria; il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente; in caso di mancata acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato, se l'azienda non adempie agli obblighi sopra riportati, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992; in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali; viceversa, in caso il professionista, senza giustificato motivo, non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni e procedure ai fini di carriera e/o di conferimento degli incarichi, a qualsiasi titolo previste. Il Contratto della sanità privata (art. 35, CCNL sanità privata, parte normativa 2002/05) prevede che: le strutture sanitarie favoriscono l acquisizione dei crediti formativi, previsti dalle vigenti disposizioni, e ne garantiscono l acquisizione nei limiti del monte orario previsto (articolo 34 Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale); le parti concorderanno in contrattazione decentrata aziendale criteri e modalità di applicazione;

5 al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione continua a tutto il personale sanitario e, comunque, la formazione in genere a tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l attività di formazione in ambito possibilmente aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno. le parti concordano che, nel caso di mancata acquisizione dei crediti nel triennio da parte del personale interessato, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall art.16 quater del DLgs n.502/92. I Contratti del comparto SSAEP, anche con significative differenze, riconoscono comunque l'ecm e/o l'aggiornamento professionale come diritto del dipendente, destinano un monte ore dedicato allo scopo e demandano al confronto in sede aziendale l'individuazione delle priorità in base alle quali programmare queste attività, tenuto conto delle esigenze di servizio; non prevedono eventuali sanzioni. I Contratti delle Regioni e Autonomie locali, pur non affrontando direttamente l'argomento ECM, inquadrano la formazione nell'ambito del diritto allo studio e dei congedi per la formazione; non prevedono eventuali sanzioni. I Contratti delle Funzioni Centrali, pur non affrontando direttamente l obbligo di ECM e le eventuali sanzioni per l'inadempienza previsti dalla normativa vigente, prevedono la formazione come valore, la incentivano e, nell ambito della contrattazione decentrata, prevedono di elaborare piani di formazione e di individuare i destinatari della stessa. 5. NORME CHE REGOLAMENTANO L'ECM E NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI PROFESSIONI Il programma di formazione continua ECM è regolamentato dagli articoli 16 bis, ter e quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Queste disposizioni hanno introdotto l'educazione Continua in Medicina, ne hanno definito lo scopo e il campo di applicazione, compresi i professionisti interessati. Hanno previsto la Commissione nazionale per la formazione continua, poi regolamentata e modificata nel corso degli anni dai vari provvedimenti attuativi adottati anche in seno alla Conferenza Stato Regioni. Quale incentivazione alla formazione continua, hanno introdotto l'obbligo a carico del professionista, hanno posto a carico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la previsione di eventuali sanzioni ed hanno disposto che l'adempimento dell'obbligo da parte dei professionisti del settore privato costituisce requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento con il SSN. L'articolo 3, comma 5, lettera b), del D.L. 138/11, convertito dalla Legge 148/11, introduce l'obbligo di formazione continua da inserire in tutti gli ordinamenti professionali (statuti e regolamenti di ordini e collegi) entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore (13 agosto 2012), ma dispone l'esclusione delle professioni sanitarie con la formula: ", fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)." Su questo specifico argomento, quindi, non innova nulla rispetto allo status giuridico previgente per le professioni sanitarie come prova anche la lettera f) dello stesso comma che, introducendo gli

6 organi territoriali disciplinari degli ordini e dei collegi, chiude con la seguente formula Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. L'articolo 33 della Legge 214/11, con riferimento al provvedimento sopra richiamato, che non riguarda espressamente le professioni sanitarie, ribadisce il termine temporale per l'adeguamento degli ordinamenti di ordini e collegi (13/08/2012), annuncia l'abrogazione delle norme precedenti incompatibili con le nuove disposizioni e accorcia la durata dei tirocini (da tre anni a 18 mesi). Ad ogni buon conto, alleghiamo l'appendice normativa che comprende le tre disposizioni di legge che abbiamo citato ed analizzato. Fraterni saluti, buon lavoro. Il Coordinatore Nazionale Professioni Sanitarie FP CGIL Gianluca Mezzadri La Segretaria Nazionale FP CGIL Sanità Cecilia Taranto

7 ALLEGATO 1 APPENDICE NORMATIVA N.D.R.: riportiamo solamente gli articoli delle tre Leggi più utili ai fini della presente informativa; le altre Leggi, Decreti, Delibere e Determine possono essere scaricate dal sito web di AGE.NA.S. ( dalla pagina visibile all indirizzo WEB: Articoli 16 bis, 16 ter, 16 quater del Decreto legislativo 502/1992, modificati ed integrati dalle norme successive in tema di formazione continua 16-bis. Formazione continua. 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter (1). 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale (2). (1) Articolo inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). (2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 1 febbraio 2006, n ter. Commissione nazionale per la formazione continua. 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno

8 dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione (3). 2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. 3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua (4). (3) Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.) e poi dall'art. 3, D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, gli articoli 1, 9, 10 e 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86. (4) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Per la parziale abrogazione del presente articolo vedi il comma 360 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n Vedi, anche, il D.M. 5 luglio quater. Incentivazione della formazione continua. 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale (5). (5) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).

9 Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011) Titolo II LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all accesso e all esercizio delle professioni e delle attività economiche 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (61) a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; (56) b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione; (65) [d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; (63) (66)] e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di

10 un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto (62) 5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n (62) (56) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n (61) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 10, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e, successivamente, dall'art. 9, comma 7, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. (62) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e, successivamente, così modificato dal medesimo art. 10, comma 2, L. 183/2011, come sostituito dall'art. 33, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n (63) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio (65) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 9, comma 7, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. (66) Lettera abrogata dall'art. 9, comma 7, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

11 Gazzetta Ufficiale N. 300 del 27 Dicembre 2011 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». Titolo IV DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA Capo I Liberalizzazioni Art. 33 Soppressione di limitazioni all esercizio di attività professionali (1) 1. Il comma 2 dell articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «2. All articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400». 2. All articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi». (1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TESTO COORDINATO DELL ARTICOLO 3, COMMA 5, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. manovra economica bis), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, integrato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d.

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti) TESTO UNIFICATO AS 3236 1928-1645 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione

Dettagli

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno

Dettagli

ECM : adempimenti, provider e discenti

ECM : adempimenti, provider e discenti ECM : adempimenti, provider e discenti Paolo Besati Novara Direttivo Ante Seminario Ante 2012 XX Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnici Emodialisi Dialisi: tradizione e futuro 16 / 18 aprile Hotel Corallo

Dettagli

Ordine Nazionale dei Biologi TEL. (06) 57.090.1 r.a. Telefax: 57.090.234 00153 ROMA - Via Icilio, 7

Ordine Nazionale dei Biologi TEL. (06) 57.090.1 r.a. Telefax: 57.090.234 00153 ROMA - Via Icilio, 7 Regolamento ex art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere;

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola ie attività formative realizzate all estero e quelle transfrontaliere; LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 26 marzo 2013. Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientiþ che che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP

COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito

Dettagli

Master Universitario Online in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie

Master Universitario Online in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie Master Universitario Online in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie Master Universitario Online di I Livello 60 Crediti Formativi (CFU) 1. Premesse In base al dato riportato dal Sole

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it OGGETTO CORSI DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUESITO (posto in data 25 agosto 2011) Sono un Dirigente Medico presso una ASL di Roma e sono interessato a frequentare un corso di formazione manageriale valido

Dettagli

OGGETTO ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUALE REQUISITO per il conferimento di un incarico di struttura complessa

OGGETTO ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUALE REQUISITO per il conferimento di un incarico di struttura complessa 1 OGGETTO ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE QUALE REQUISITO per il conferimento di un incarico di struttura complessa QUESITO (quesito posto in data 4 gennaio 2010) Sto predisponendo la domanda per partecipare

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.C.M. 30 marzo 2001: ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA PREVISTI DALL ART. 5 DELLA LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Testo aggiornato al 29 aprile 2009 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48 Recepimento dell accordo 15 novembre 2007, tra il Governo,

Dettagli

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. D.P.C.M. 30.3.2001 (G.U. n. 188/2001) Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dettagli

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50. L. 26-2-1999 n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie. Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1999, n. 50. L. 26 febbraio 1999, n. 42 (1). Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (1)

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"

degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali SCHEDA SINTETICA ARTICOL0 68 - Obbligo di frequenza di attivita' formative - ARTICOLO 69 - Istruzione e formazione tecnica superiore - Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega

Dettagli

Il Ministro dell Università e della Ricerca

Il Ministro dell Università e della Ricerca VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;; VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ABRIGNANI. Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato ABRIGNANI Disciplina delle professioni relative alle attività motorie Presentata il 25 febbraio

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO AUTONOMIA DIDATTICA Legge 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (G.U. 23 novembre 1990, n.274) Decreto Ministeriale 3 novembre 1999,

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011)

EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) FINALITA EQUIVALENZA TITOLI DPCM 26 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2011) Il Decreto di equivalenza, in applicazione a quanto preannunciato dalla Legge n 42/99 art 4 comma 2, riconosce ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

NUOVO SISTEMA di FORMAZIONE CONTINUA in MEDICINA. giugno 2008

NUOVO SISTEMA di FORMAZIONE CONTINUA in MEDICINA. giugno 2008 NUOVO SISTEMA di FORMAZIONE CONTINUA in MEDICINA giugno 2008 Il 31 dicembre 2006 è terminato il quinquennio sperimentale del sistema di formazione continua in medicina, definito in base alle disposizioni

Dettagli

Ministero della salute

Ministero della salute Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008 ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Soggetto accreditato per la Formazione dalla Regione Lombardia Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88) Nomina a RSPP e ASPP

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRIMÌ, LENZI. Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche e dell area sanitaria Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2822 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRIMÌ, LENZI Disposizioni per il potenziamento del sistema delle specializzazioni mediche

Dettagli

Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d Infanzia Provinciale di Gorizia

Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d Infanzia Provinciale di Gorizia Collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d Infanzia Provinciale di Gorizia EQUIVALENZA DEI TITOLI E in corso la procedura avviata da gennaio 2012 per le professioni sanitarie tecniche,

Dettagli

ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE

ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE Gazzetta Ufficiale n.77 del 31.3.2.2012 Nell odierna seduta del 15 marzo 2012;

Dettagli

LA RIFORMA DELL ORDINAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL ARTE E ADEMPIMENTI PER CNI, ORDINI ED ISCRITTI

LA RIFORMA DELL ORDINAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL ARTE E ADEMPIMENTI PER CNI, ORDINI ED ISCRITTI LA RIFORMA DELL ORDINAMENTO PROFESSIONALE: STATO DELL ARTE E ADEMPIMENTI PER CNI, ORDINI ED ISCRITTI Armando Zambrano,Presidente CNI Rimini, 12 settembre 2012. 1 IL REGOLAMENTO SULLA RIFORMA Il regolamento

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni

SEMINARIO. Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni SEMINARIO Come cambia la formazione in materia di Sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regioni La formazione in materia di sicurezza obbligatoria e normata, i requisiti dei documenti e degli

Dettagli

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI B A R I FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI di B A R I REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO per l Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all Ordine Consigliatura

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013

REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013 REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2013 Deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69/2013 Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte: criteri per l'iscrizione

Dettagli

OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA

OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA 1 OGGETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA IN UNA DISCIPLINA DIVERSA DALLA PROPRIA QUESITO (posto in data 25 marzo 2013) Sono un medico ospedaliero a rapporto esclusivo inquadrato in pronto soccorso con

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni),

Dettagli

DPR 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

DPR 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012. GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE DPR 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.

Dettagli

Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI

Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI Potenza 18.04.2013 Prot. 2206 AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI - ART. 37 D. LGS. 81/08 Accordi Stato Regioni del 21 dicembre

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività

Dettagli

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto

Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto Regolamento recante la disciplina dei professori a contratto IL COMITATO TECNICO ORGANIZZATIVO Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382; Vista la legge 9.5.1989 n. 168, concernente l istituzione del Ministero

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO REGOLAMENTO N. 11/2010

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo. Consiglio dei Ministri: 05/04/2007 Proponenti: Esteri ART. 1 (Finalità

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA ART. 1 Il presente Regolamento disciplina la realizzazione della Formazione Professionale Continua

Dettagli

L' EVOLUZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA

L' EVOLUZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA L' EVOLUZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NEL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITA' PUBBLICA a cura del Nucleo Promozione e Sviluppo Responsabile: Cesare Hoffer PREMESSA

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

Premesso. convengono quanto segue

Premesso. convengono quanto segue Le Regioni e Province Autonome Premesso a) che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l Accordo, siglato in Conferenza Stato-Regioni, attuativo dell art.2, commi 2 e

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

L. 1 febbraio 2006, n. 43 (1).

L. 1 febbraio 2006, n. 43 (1). L. 1-2-2006 n. 43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri CONFERENZA UNIFICATA (ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) SEDUTA DEL 2 MARZO 2000 Repertorio Atti n. 221 del 2 marzo 2000 Oggetto: Accordo tra Governo, regioni,

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA D.R. 7675 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA IL RETTORE - Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

La Regione Molise. L Ufficio scolastico Regionale per il Molise

La Regione Molise. L Ufficio scolastico Regionale per il Molise Accordo Territoriale per la realizzazione nell anno scolastico 2011/2012 di percorsi di IeFP di durata triennale,in regime di sussidiarietà,da parte degli Istituti Professionali Statali della Regione Molise,

Dettagli

PROMOZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI TUTOR AZIENDALI DEGLI APPRENDISTI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

PROMOZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI TUTOR AZIENDALI DEGLI APPRENDISTI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ALLEGATO 2 PROMOZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI TUTOR AZIENDALI DEGLI APPRENDISTI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE I. QUADRO DI RIFERIMENTO Il presente avviso è finalizzato alla promozione

Dettagli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (P.T.T.I.) 2015 2017 1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell amministrazione. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto

Dettagli

Per il triennio 2011-2013, inoltre c è la possibilità di inserire, secondo normativa:

Per il triennio 2011-2013, inoltre c è la possibilità di inserire, secondo normativa: CUNEO Come è noto a partire da questo anno 2014 è possibile certificare i professionisti iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni professionali che siano in regola con quanto previsto dalle norme dell

Dettagli

Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio sanitario nazionale(decreto del Ministro della sanità del 3 dicembre 1982)

Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del Servizio sanitario nazionale(decreto del Ministro della sanità del 3 dicembre 1982) EQUIPOLLENZA TITOLI Il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 e il Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 definiscono quali sono i titoli pregressi (ai sensi della legge 42/1999 art. 4, comma 1) equipollenti

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA. Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA Articolo 1 Formazione ed aggiornamento professionale 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della formazione continua,

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE D.P.G.R. N. 70640 DEL 22.12.1997. Verbale delle deliberazioni dell'anno 2013

AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE D.P.G.R. N. 70640 DEL 22.12.1997. Verbale delle deliberazioni dell'anno 2013 AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE D.P.G.R. N. 70640 DEL 22.12.1997 Verbale delle deliberazioni dell'anno 2013 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 23/01/2013 N. 31 OGGETTO:

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa

Dettagli

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione

Dettagli

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP Schema riassuntivo interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l assunzione di incarichi di RSPP/ASPP schema riassuntivo e interpretativo pag. 2 di 11 Titoli abilitanti, decorrenze

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE Giovanni Rossoni PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE Olivia Postorino Roberto Albonetti 2 VISTO il regolamento

Dettagli

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 Consulenza organizzativa e formazione 1 Sommario Sintesi dei requisiti per

Dettagli

Decreto Ministeriale 21 maggio 2010

Decreto Ministeriale 21 maggio 2010 Decreto Ministeriale 21 maggio 2010 D.M. definizione modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea Specialistica/Magistrale delle Professioni sanitarie anno accademico 2010/2011 VISTA la

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL COMPARTO DELLA ASL VITERBO REVISIONE DATA 0 15.06.2004

Dettagli

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO) Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8487 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2012 Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari

Dettagli

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia

ACCORDO. tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. e Regione Lombardia ACCORDO tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Regione Lombardia SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER L ESPLETAMENTO

Dettagli

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1).

D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1). D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295 (1). Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale,

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 22/10/2013 - N 741 Riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell articolo 4,

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 4 giugno 2010 Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)

8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2014-2016.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2014-2016. REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ASSOCIATI ANIOS PER IL TRIENNIO 2014-2016. Articolo 1 Formazione professionale continua 1. Il socio ha l'obbligo di mantenere e aggiornare la

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE D.Lvo 39/2010 - Artt. 5 Parere: CONSOB Concerto NO Regolamento sulla formazione continua dei revisori BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze concernente le modalità del perfezionamento

Dettagli

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Vigente al: 05-03-2011 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Vigente al: 05-03-2011 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; LEGGE 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari. Vigente al: 05-03-2011 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

RIFORMA DELLE PROFESSIONI PRINCIPI ISPIRATORI

RIFORMA DELLE PROFESSIONI PRINCIPI ISPIRATORI FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA FAD formazione a distanza Seminario formativo valido per 4 CFP obbligatori in materia

Dettagli

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi VISTI gli articoli

Dettagli

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (2).

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (2). L. 15-7-2002 n. 145 Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Staff di Direzione Servizio per lo sviluppo e l organizzazione dell attività formativa

Università degli Studi di Palermo Staff di Direzione Servizio per lo sviluppo e l organizzazione dell attività formativa Repertorio DDA n. 3800 del 17 luglio 2006 Protocollo Titolo I Classe 3 Fascicolo N 47090 del 17 luglio 2006 UOR CC RPA Visto il D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165; Visto il CCNL 9 agosto 2000 del comparto università

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

PROTOCOLLO DI INTESA. tra Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO DI INTESA Il Prefetto di Torino nella persona del Dott. Alberto Di Pace tra e il Dirigente dell Ufficio di Ambito Territoriale per la provincia

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?

1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? DOMANDE FREQUENTI Palermo, Largo Esedra nr.3, tel. 091 6254431 ONLUS 1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? Le Università sono pubbliche o private riconosciute dal

Dettagli