L adeguata verifica della clientela
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1 Annalisa De Vivo (Commercialista in Salerno - Componente staff di presidenza CNDCEC) L adeguata verifica della clientela 1
2 I presupposti (art. 17) 1. I soggetti obbligati procedono all adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell incarico per l esecuzione di una prestazione professionale (NOVITÀ) ; b) in occasione dell esecuzione di un operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi [ ] superiore a euro (NOVITÀ) ; c) [ ] (le restanti due ipotesi restano sostanzialmente invariate) 2
3 I presupposti (art. 17) Si tratta di una vera novità? Prima del 4 luglio 2017 le prestazioni professionali continuative erano classificate tra le operazioni di valore indeterminato e, come tali, già assoggettate alla adeguata verifica. In relazione alle operazioni occasionali la soglia resta invariata. Le esclusioni restano il vero problema. Il novellato d.lgs. 231/2007 ne ripropone solo due: 1. attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali; 3
4 I presupposti (art. 17) 2. adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all art. 2, co. 1, L. 11/01/1979, n. 12. NON È RIPROPOSTO L ESONERO DEL COLLEGIO SINDACALE PRECEDENTEMENTE PREVISTO DALL ART. 12, CO. 3-BIS 4
5 In cosa consiste? (art. 18) Identificazione e verifica dell identità del cliente, dell esecutore e del titolare effettivo (NOVITÀ: è obbligatoria l acquisizione di copia cartacea o elettronica del documento di identità del cliente); acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo/prestazione professionale (NOVITÀ: le informazioni dovranno riguardare l instaurazione del rapporto, le relazioni tra cliente ed esecutore e tra cliente e titolare effettivo, l attività lavorativa); controllo costante del rapporto con il cliente, attraverso l esame della complessiva operatività del medesimo, la verifica e l aggiornamento dei dati e delle informazioni. 5
6 Il titolare effettivo (art. 20) Lotta all abuso di veicoli e strumenti giuridici e societari al fine di occultare possibili identità criminali; particolare attenzione alla complessa figura del titolare effettivo nei contesti societari (NOVITÀ: la norma esclude l esistenza del titolare effettivo nel caso di cliente persona fisica); necessità di identificare le persone fisiche titolari di o controllanti soggetti giuridici; ottenimento di informazioni accurate e aggiornate; aumento della trasparenza: creazione di un registro centralizzato di informazioni relative alla proprietà effettiva delle società e dei trust. 6
7 Criteri per l identificazione del TE (art. 20) 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiori al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 7
8 Criteri per l identificazione del TE (art. 20) 3. Nelle ipotesi in cui l esame dell assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante in assemblea ordinaria; dell esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un influenza dominante. 8
9 Criteri per l identificazione del TE (art. 20) 4. Qualora l applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società (NOVITÀ). 9
10 Criteri per l identificazione del TE (art. 20) 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 10/02/2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell individuazione del titolare effettivo. 10
11 Il registro centrale dei TE (art. 21) Registro centralizzato accessibile: senza alcuna restrizione: alle Autorità competenti e alle FIU; nel quadro dell adeguata verifica: ai soggetti obbligati [la consultazione del registro non esenta dall utilizzo dell approccio basato sul rischio]; a chiunque possa dimostrare un legittimo interesse [il d.lgs. parla di interesse giuridico rilevante e differenziato diretto, concreto ed attuale per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata quando c è ragione per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale ]. 11
12 Il registro centrale dei TE (art. 21) In Italia -> art. 21, D.Lgs. 231/2007: Registro delle Imprese, con apposite sezioni ad accesso riservato: comunicazione telematica da parte delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all iscrizione ex art. 2188, c.c., e delle persone giuridiche private ex D.P.R. 361/2000; Sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali. 12
13 L adeguata verifica semplificata (art. 23) La semplificazione riguarda esclusivamente il profilo dell estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie (NOVITÀ) Il professionista deve effettuare l analisi del rischio, individuare il titolare effettivo, acquisire i dati e valutare lo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In altre parole, non sono contemplati esoneri totali o parziali dall obbligo, ma solo diverse gradazioni di adempimento. 13
14 L adeguata verifica semplificata (art. 23) I soggetti obbligati tengono conto, tra l altro, dei seguenti indici di basso rischio relativi a tipologie di clienti quali: 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell Unione europea; 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio. 14
15 L adeguata verifica rafforzata (artt ) Il professionista deve: acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto; intensificare la frequenza dell applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante; definire adeguate procedure, basate sul rischio per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive. 15
16 L adeguata verifica rafforzata (artt ) Alcuni aspetti soggettivi: Prestazioni professionali instaurate/eseguite in circostanze anomale; clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio; strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciaria; attività economiche con alto utilizzo del contante; anomalo assetto proprietario della società cliente. 16
17 Persone politicamente esposte (PPE) Le persone fisiche - anche italiane - che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno (NOVITÀ) importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. Vi rientrano anche i componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a abitanti. 17
18 Persone politicamente esposte (PPE) Sono soggetti con i quali le PPE intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche legate alla PPE per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un entità notoriamente costituita, di fatto, nell interesse e a beneficio di una PPE. 18
19 L esecuzione da parte di terzi (artt ) Il professionista può avvalersi dell adeguata verifica da parte di terzi, pur restando responsabile finale dell assolvimento degli obblighi. Si intendono per terzi : alcune categorie di intermediari bancari e finanziari; gli agenti in attività finanziaria limitatamente ad alcune operazioni; i professionisti nei confronti di altri professionisti. 19
20 L esecuzione da parte di terzi (artt ) L ATTESTAZIONE: deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa da quest ultimo al soggetto che se ne avvale; deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi (attività di verifica effettuate), nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l attestazione si riferisce. LA FORMA: Le Autorità di vigilanza di settore possono individuare idonee forme e modalità di attestazione. 20
21 Obbligo di astensione (art. 42) In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l adeguata verifica della clientela secondo le modalità previste dalla legge, il professionista dovrà: astenersi dall instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale; valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. 21
22 Obbligo di astensione (art. 42) DALL ASTENSIONE NON DERIVA AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO DI SOS Il professionista SISE sono parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi terzi ad alto rischio; nei confronti astiene dalla prestazione professionale: di entità giuridiche diverse aventi sede in tali Paesi, ove non sia possibile identificarne il titolare effettivo. L obbligo di astensione non si applica per le attività aventi ad oggetto l esame della posizione giuridica del cliente, ovvero l espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di evitarlo/intentarlo. 22
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