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1 Direzione Generale Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana Segreteria Fax dir.gen@asst-lariana.it OGGETTO: Approvazione degli accordi convenzionali con il Politecnico di Milano finalizzato alla contribuzione allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica. L anno 2018, addì 27 del mese di giugno in Como, nella sede dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dr. Marco Onofri prende in esame l argomento in oggetto e delibera quanto segue con l assistenza del Direttore Amministrativo dott. Salvatore Gioia, del Direttore Sanitario dr. Fabio Banfi e del Direttore Sociosanitario dr. Vittorio Bosio IL DIRETTORE GENERALE Premesso che il Politecnico di Milano ha inoltrato il testo convenzionale alla contribuzione allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica che qui di seguito si trascrive: PREMESSO- che A.s.s.t. e il Politecnico intendono istituire un rapporto di collaborazione continua al fine di: A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche con l istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente; B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza tra i quali Spettroscopia di Annichilazione di Positroni con un fascio ad energia variabile e dosimetria per lo studio dell evoluzione di materiale biologico in vitro, in particolare, cellule singole. C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture del Politecnico mediante corsi del cui contenuto didattico il Politecnico sia garante; - che il Politecnico, visto il D.P.R. n. 382 dell'11/7/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 Le iniziative ed attività di cui al punto A), B) e C) delle premesse riguardano l ambito delle Scienze Fisiche ed Ingegneristiche del Politecnico di Milano. Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana Sede Legale: Via Napoleona, Como CF e P. Iva: protocollo@pec.asst-lariana.it

2 ART.2 La A.s.s.t. e il Politecnico metteranno a disposizione gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A), B) e C) delle premesse della presente convenzione, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle attività proprie delle Parti contraenti stesse., con particolare riguardo: - allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; - all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche; - all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio; - all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti; - all'organizzazione di incontri e seminari anche presso il Politecnico per approfondire temi specifici. In particolare, per lo svolgimento delle attività di cui al punto B) delle premesse, la A.s.s.t. si impegna a fornire il materiale biologico e il supporto etico necessario. Il Politecnico, nello specifico attraverso il laboratorio del Dipartimento di Fisica VEPAS (Variable Energy Positron Annihilation Spectroscopy) del Polo Territoriale di Como, si impegna a fornire un fascio di positroni e un sistema di rivelazione spettroscopico adatti agli studi di cellule vive singole. ART.3 A.s.s.t. e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti A), B) e C) delle premesse della presente convenzione. ART.4 Il Responsabile Scientifico della presente convenzione per il Politecnico è il Prof. Rafael Ferragut, responsabile del Laboratorio VEPAS. Il Responsabile Scientifico della presente convenzione per A.s.s.t è il Dott. Angelo Ostinelli, Direttore dell area Fisica Sanitaria. ART. 5 Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione A.s.s.t. e il Politecnico stipuleranno degli appositi contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico. ART.6 La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta. ART.7 Politecnico e Asst si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell attuazione della presente convenzione quadro e degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5, verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o Foglio 2

3 intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo. I risultati prodotti nell ambito degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5, si intendono di proprietà della Parte che li ha generati. Se nell ambito di specifici atti e/o contratti di cui all art. 5, le Parti intenderanno disciplinare diversamente il regime di utilizzo, diffusione e pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, esse definiranno apposite disposizioni negli stessi atti e/o contratti sopra menzionati. ART.8 Asst è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come confidenziali, di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dal Politecnico in virtu degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5. Il Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata daasst, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come confidenziali, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati comunicati da Asst in virtu degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5. Le parti si impegnano quindi: - a mantenere segreta e a non rivelare nessuna informazione confidenziale della controparte; - a usare l informazione confidenziale solo per lo svolgimento di quelle attività implementate in virtu degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5; - a non brevettare nessuna informazione e dato che rientri nelle informazioni confidenziali; - a limitare la circolazione dell informazione all interno della propria organizzazione solo a quelle persone i cui compiti ne giustificano la conoscenza e fintanto che siano vincolate alla riservatezza. Le informazioni non si intendono confidenziali se: - sono già di pubblico dominio; - diventano pubbliche dopo essere state rivelate alla controparte per motivi non attribuibili alla stessa; - sono state acquisite senza restrizioni di confidenzialità da parti terze; - sono state sviluppate indipendentemente dallo staff della parte ricevente che non aveva accesso alle informazioni confidenziali. Foglio 3

4 Nel caso in cui una delle Parti è tenuta per legge, decreti, regolamenti o altre misure delle Autorità Pubbliche a rivelare informazioni, la Parte deve darne immediatamente notifica all altra al fine di consentirne l opposizione e se richiesto, a offrire la propria collaborazione nell opposizione. In ogni caso, va comunicata solo quella parte di informazioni che il Politecnico è obbligato a rivelare per legge. Le informazioni cessano di essere confidenziali 5 anni dopo il termine degli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le parti concordano sin d ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dagli atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5. ART.9 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. ART.10 Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà Foglio 4

5 essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ART.11 Dalla presente convenzione non conseguirà al Politecnico alcun onere finanziario salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi atti e/o contratti specifici di cui al precedente Art. 5, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti contraenti previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui al successivo art. 12. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie. ART.12 Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. ART.13 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente e quello di Milano. ART. 14 La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti a cura dell A.s.s.t., è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR n ART.15 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell Ateneo Titolare per quanto concerne il trattamento dati di cui al presente articolo è A.s.s.t. come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell interessato di cui al capo III del GDPR. ART. 16 La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti. Preso atto del parere favorevole espresso a riguardo dal Direttore della U.O.C. di Fisica Sanitaria Dr. Angelo Ostinelli; Visto il testo convenzionale pervenuto che si ritiene di approvare e sottoscrivere; Foglio 5

6 Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario DELIBERA Di approvare e sottoscrivere il testo convenzionale inerente gli accordi con il Politecnico di Milano finalizzato alla contribuzione allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica, il cui testo è riprodotto in premessa alla presente. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.to dott. Salvatore Gioia IL DIRETTORE SANITARIO f.to dr.fabio Banfi IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO f.to dr. Vittorio Bosio IL DIRETTORE GENERALE f.to dr. Marco Onofri Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'asst Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto Responsabile del procedimento: Dottor Cesare Carucci. Referente per l istruttoria: Clerici Alessandro. Foglio 6

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