STATUTO APPROVATO AL CONGRESSO FEDERALE DELL 8 LUGLIO 2012 CORRETTO AL COMITATO FEDERALE DEL 26 LUGLIO

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1 STATUTO APPROVATO AL CONGRESSO FEDERALE DELL 8 LUGLIO 2012 CORRETTO AL COMITATO FEDERALE DEL 26 LUGLIO

2 PREAMBOLO Natura e Valori del Movimento Il Movimento è un Associazione politica che intende tutelare e valorizzare le autonomie regionali, locali e funzionali in una comunità nazionale a base federale. Il Movimento è impegnato a realizzare, attraverso la valorizzazione delle identità territoriali e culturali, un equilibrato sistema di sviluppo che, rimuovendo definitivamente le cause del divario tra Nord e Sud, garantisca la solidale appartenenza delle regioni italiane all Unione Europea, valorizzandone la naturale dimensione mediterranea. In questo contesto il Movimento si impegna per l'unificazione politica di un Europa dei popoli e delle autonomie, fondata sulle sue radici storiche, che rappresenti i territori europei. Il Movimento è impegnato nella difesa della libertà e centralità della persona, della vita e della promozione della famiglia e, nella laicità della propria azione politica, trae ispirazione dai principi liberaldemocratici e dai valori della cultura e della tradizione cristiana, base identitaria della collettività nazionale. Il Movimento ritiene che la scelta diretta degli eletti da parte degli elettori sia un elemento caratterizzante del sistema democratico. Il Movimento considera principi fondamentali di uno Stato democratico la legalità e l'impegno contro la corruzione e le mafie e vincola i suoi soci, i suoi candidati e i suoi eletti a sottostare ed a conformarsi al Codice Etico che viene considerato parte integrante del presente Statuto. Il Movimento caratterizza il proprio impegno politico secondo metodi e finalità di democrazia, partecipazione, sussidiarietà, solidarietà, pari opportunità, tolleranza e legalità. ART. 1 Struttura, Organizzazione e Simbolo Il Movimento ha natura federale e la sua organizzazione sul territorio è articolata sul piano regionale, provinciale e comunale. Il simbolo e la denominazione del Movimento sono adottati, ed eventualmente modificati, con deliberazione del Comitato Federale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Simbolo e denominazione sono patrimonio del Movimento. Al simbolo può comunque essere aggiunta per le competizioni elettorali locali la denominazione della regione, della provincia o del comune dove queste si svolgono. Lo scioglimento del Movimento può essere deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dal Congresso Federale che delibera anche sulla destinazione del patrimonio residuo. ART. 2 Soci Militanti Possono aderire al Movimento, diventandone soci militanti, i cittadini italiani e i cittadini stranieri residenti in Italia da oltre cinque anni, che abbiano compiuto il 15 anno di età. La richiesta di prima adesione acquista efficacia dopo trenta giorni ove non venga respinta. L adesione è valida un anno dal giorno della sua sottoscrizione. Il socio militante deve versare la quota annuale di contribuzione, sottoscrivere l adesione, allegare gli estremi di un documento identificativo e fornire i propri dati anagrafici, il proprio recapito telefonico ed un indirizzo , secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per le adesioni. ART. 3 Sostenitori Chiunque può diventare sostenitore del Movimento versando la quota di sottoscrizione stabilita e compilando l apposito modulo. La scelta di diventare sostenitore non comporta 2

3 altri diritti e doveri nei confronti del Movimento, se non il diritto ad essere informato delle iniziative politiche nel territorio e il dovere di non esprimere pubblicamente posizioni critiche nei confronti del Movimento o dei suoi militanti. ART. 4 Diritti e Doveri dei Soci Militanti Il socio militante ha il diritto di essere informato delle iniziative del Movimento e di partecipare, insieme agli altri soci militanti, alle scelte e all elezione degli organi dirigenti nel proprio territorio. Il socio militante ha il dovere di partecipare alle iniziative pubbliche del Movimento nel suo territorio di residenza, di partecipare alle scelte e all elezione degli organi dirigenti nel proprio territorio, di partecipare attivamente alle campagne elettorali sostenendo le liste del Movimento, di portare nuovi soci e sostenitori, di raccogliere contribuzioni economiche e di impegnarsi nelle iniziative politiche, rispettando gli obiettivi stabiliti per ciascuno. Il socio militante non può essere iscritto ad altri partiti o movimenti politici. Il socio militante si impegna all osservanza dello Statuto e dei deliberati del Movimento; si impegna inoltre a non organizzarsi in gruppi o correnti, a non esprimere pubblicamente posizioni critiche nei confronti del Movimento o dei suoi militanti e a sospendere l impegno pubblico per un periodo di almeno un anno in caso di dimissioni o di espulsione. ART. 5 Decadenza da Socio Militante La decadenza da socio militante del Movimento avviene per dimissioni, per sospensione o per espulsione. La sospensione e l'espulsione vengono dichiarate dalla Commissione Regionale di Garanzia. La Direzione Regionale può comminarle in casi di particolare urgenza con provvedimento che dovrà essere ratificato entro 30 giorni dalla Commissione regionale di Garanzia. ART. 6 Circoli Comunali In ogni comune nel quale risiedono almeno cinque soci militanti si costituisce il Circolo comunale del Movimento. I soci militanti di ogni comune eleggono ogni anno il proprio Portavoce. Eleggono inoltre, nei comuni con più di 20 soci militanti, un Comitato Comunale di almeno cinque componenti, assicurando la rappresentanza di genere con le modalità previste dal successivo articolo 7 per il Comitato Provinciale. Tutte le decisioni relative alle iniziative politiche, all organizzazione interna, alla rappresentanza politica e alle alleanze, alle scelte elettorali o amministrative, e a quant altro possa riguardare la presenza del Movimento nel comune, vengono assunte attraverso Consultazione Referendaria per via telematica dei soci militanti residenti nel comune. La Consultazione Referendaria avviene attraverso quesiti chiari e specifici proposti dal Portavoce, o, attraverso il Portavoce, dal Comitato Comunale o da almeno un decimo dei soci militanti residenti. Sono valide le risposte che arrivano entro il giorno successivo a quello dell invio del quesito. Le elezioni del Portavoce, del Comitato Comunale, del Tesoriere, nonché la scelta dei candidati alle elezioni comunali, o l individuazione di assessori o di componenti di qualsiasi organo istituzionale in rappresentanza del Movimento nel comune avviene con voto, segreto e a preferenza unica, dei soci militanti del Circolo Comunale, con candidature aperte anche a non aderenti al Movimento. Il Portavoce e il Comitato Comunale hanno il compito di consultare, periodicamente e per qualsiasi scelta, - per via telematica -, i soci militanti residenti nel comune, di organizzare le 3

4 iniziative politiche da questi decise e quelle assunte dagli organi provinciali, regionali e nazionali e di rappresentare all esterno il Movimento esclusivamente nell ambito delle scelte assunte dai soci militanti. Il Portavoce Comunale invia ogni anno alla Direzione Regionale una scheda completa sulle attività del Circolo. ART. 7 Sezioni Provinciali In ogni Provincia si costituisce la Sezione Provinciale del Movimento. Il Congresso Provinciale è l organo di indirizzo politico del Movimento nella Provincia. Il Congresso Provinciale si svolge su convocazione del Comitato Provinciale che ha comunque l'obbligo di convocarlo ogni due anni o su richiesta di almeno un quarto dei Circoli Comunali della provincia o del Comitato Regionale o di quello Federale. Tutti gli incarichi provinciali del Movimento cessano all apertura del Congresso Provinciale. Il Congresso Provinciale elegge il Comitato Provinciale e il Segretario Provinciale, nonché i componenti del Congresso Regionale spettanti alla provincia. I componenti del Congresso Provinciale, nel numero stabilito dal Comitato Provinciale, sono eletti, con voto segreto e a preferenza unica, dai soci militanti di ogni comune in proporzione al loro numero. La distribuzione proporzionale dei componenti tra i circoli comunali viene determinata dalla Commissione Regionale di Garanzia. Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Congresso Provinciale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni comune vengono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I giovani di età inferiore ai 30 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Provinciale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni comune vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 30 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. Il Comitato Provinciale determina la linea politica del Movimento nella Provincia e approva il rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere Provinciale. Il Comitato Provinciale è composto da un numero di membri pari a quello dei componenti del Consiglio Provinciale eletti dal Congresso Provinciale a voto segreto e a preferenza unica. Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Comitato Provinciale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni comune vengono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I giovani di età inferiore ai 30 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Provinciale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni comune vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 30 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I Portavoce Comunali del Movimento, i consiglieri provinciali, i deputati o consiglieri regionali, i parlamentari europei e nazionali, i sindaci e il Presidente della Provincia sono invitati, ove non ne facciano già parte, a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Comitato Provinciale. La prima riunione del Comitato Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale uscente, o in caso di inadempimento entro trenta giorni, dal componente più giovane. 4

5 Il Comitato Provinciale è presieduto dal Segretario Provinciale che lo convoca anche su richiesta di un quinto dei componenti. Il Comitato Provinciale può, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, cooptare nuovi membri, fino ad un numero uguale alla sua composizione originaria, anche al fine di riequilibrare la rappresentanza territoriale, o di favorire l'adesione di associazioni o movimenti di cui al successivo articolo 12. Il Comitato Provinciale, su proposta del Segretario Provinciale nomina uno o più vicesegretari, nonché i responsabili dei Dipartimenti del Movimento. Il Comitato Provinciale può eleggere un proprio Portavoce scegliendolo anche tra personalità esterne al Movimento. Il Comitato Provinciale elegge, con voto segreto e preferenza unica, la Direzione Provinciale composta da un numero di componenti pari a quelli della Giunta Provinciale. La Direzione Provinciale coordina e gestisce l attività del Movimento, ne assicura l omogeneità della linea politica nella provincia, nelle Istituzioni provinciali e nelle istituzioni locali e vigila sulla sua organizzazione e sulla sua struttura nella provincia. La Direzione Provinciale propone al Comitato Provinciale gli accordi di coalizione e approva le liste e le candidature per le elezioni del Consiglio Provinciale. Il Segretario e il Portavoce Provinciale fanno parte di diritto della Direzione Provinciale. Il Segretario Provinciale ha la rappresentanza politica del Movimento a livello provinciale ed è eletto dal Comitato Provinciale. E eletto Segretario Provinciale chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto segreto. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede con voto segreto al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane. Il Segretario Provinciale può, e deve, su richiesta di un quinto dei componenti del Comitato Provinciale o di un quinto degli iscritti della provincia, effettuare Consultazioni Referendarie per via telematica dei soci militanti residenti nella provincia. Il risultato della Consultazione Referendaria, che deve riguardare un quesito chiaro e specifico, assume valore vincolante per gli organi del Movimento se rispondono almeno un terzo degli aventi diritto. Sono valide le risposte che arrivano entro il giorno successivo a quello dell invio del quesito. ART. 8 Sezioni Regionali In ogni Regione con almeno 200 soci militanti si costituisce la Sezione regionale del Movimento. Il Congresso Regionale è l organo di indirizzo politico del Movimento nella Regione. Il Congresso Regionale si svolge su convocazione del Comitato Regionale che ha comunque l'obbligo di convocarlo ogni due anni o su richiesta di almeno la metà delle Sezioni Provinciali, o del Comitato Federale. Tutti gli incarichi regionali del Movimento cessano all apertura del Congresso Regionale. Il Congresso Regionale elegge il Comitato Regionale, nonché i componenti del Congresso Federale spettanti alla regione. I componenti del Congresso Regionale, nel numero stabilito dal Comitato Regionale, sono eletti con voto segreto e preferenza unica dai soci militanti di ogni provincia in proporzione al loro numero. La distribuzione proporzionale dei componenti tra le province viene determinata dalla Commissione Regionale di Garanzia. Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Congresso Regionale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni provincia vengono proclamati eletti i candidati 5

6 del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I giovani di età inferiore ai 30 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Regionale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni provincia vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 30 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. Il Comitato Regionale determina la linea politica del Movimento nella Regione e approva il rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere Regionale. Il Comitato Regionale è composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dell Assemblea o Consiglio Regionale ed è eletto dal Congresso Regionale, con voto segreto e a preferenza unica. Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Comitato Regionale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni provincia vengono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I giovani di età inferiore ai 30 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Regionale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni provincia vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 30 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I Segretari Provinciali del Movimento, i sindaci dei comuni capoluogo e i Presidenti di provincia, i parlamentari europei e nazionali e i deputati o consiglieri regionali fanno parte di diritto del Comitato Regionale. La prima riunione del Comitato Regionale è convocata dal Segretario Regionale uscente, o in caso di inadempimento entro trenta giorni, dal componente più giovane. Il Comitato Regionale è presieduto dal Segretario Regionale che lo convoca anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Il Comitato Regionale può, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, cooptare nuovi membri, fino ad un numero uguale alla sua composizione originaria, anche al fine di riequilibrare la rappresentanza territoriale, o di favorire l'adesione di associazioni o movimenti di cui al successivo articolo 12. Il Comitato Regionale, su proposta del Segretario Regionale nomina uno o più vicesegretari, nonché i responsabili dei Dipartimenti del Movimento. Il Comitato Regionale può eleggere un proprio Portavoce scegliendolo anche tra personalità esterne al Movimento. Il Comitato Regionale elegge, con voto segreto e preferenza unica, la Direzione Regionale composta da un numero di componenti pari a quelli della Giunta Regionale. La Direzione Regionale coordina e gestisce l attività del Movimento, ne assicura l omogeneità della linea politica nella Regione, nelle istituzioni regionali e nelle istituzioni locali e vigila sulla sua organizzazione e sulla sua struttura nella Regione. La Direzione Regionale propone al Comitato Regionale gli accordi di coalizione e approva le liste e le candidature per le elezioni dell Assemblea o Consiglio Regionale. La Direzione Regionale nomina, inoltre, per il tempo strettamente necessario, Commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi provinciali e comunali. I Segretari Provinciali sono invitati permanenti ai lavori della Direzione Regionale. Il Segretario Regionale e il Portavoce ne fanno parte di diritto. Il Segretario Regionale ha la rappresentanza politica del Movimento a livello regionale ed è eletto dal Comitato Regionale. E eletto Segretario Regionale chi abbia riportato la 6

7 maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto segreto. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede con voto segreto al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane. Il Segretario Regionale può, e deve su richiesta di un quinto dei componenti del Comitato Regionale o di un quinto degli iscritti della Regione, effettuare Consultazioni Referendarie per via telematica dei soci militanti residenti nella Regione. Il risultato della Consultazione Referendaria, che deve riguardare un quesito chiaro e specifico, assume valore vincolante per gli organi del Movimento se rispondono almeno un terzo degli aventi diritto. Sono valide le risposte che arrivano entro i due giorni successivi a quello dell invio del quesito. I cittadini italiani aderenti al Movimento e residenti all estero costituiscono un apposita Sezione degli italiani all estero alla quale si applicano le norme che disciplinano le altre Sezioni Regionali. ART. 9 Il Congresso Federale Il Congresso Federale si svolge su convocazione del Comitato Federale, che ha comunque l'obbligo di convocarlo ogni due anni, o su richiesta di almeno un terzo dei Comitati Regionali. Tutti gli incarichi federali del Movimento cessano all apertura del Congresso Federale. Il Congresso Federale approva e modifica a maggioranza dei suoi componenti lo Statuto Federale ed elabora gli indirizzi politici e programmatici del Movimento. Il Congresso Federale elegge il Comitato Federale. I componenti del Congresso Federale, nel numero stabilito dal Comitato Federale, sono eletti con voto segreto e preferenza unica dai Congressi Regionali in proporzione al numero di soci militanti di ogni regione. La distribuzione proporzionale dei componenti tra le Regioni viene determinata dalla Commissione Federale di Garanzia. Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Congresso Federale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni Congresso Regionale vengono proclamati eletti i candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I giovani di età inferiore ai 30 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Congresso Federale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni Congresso Regionale vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 30 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. Il Congresso Federale può essere riconvocato dal Comitato Federale con i medesimi delegati entro i sei mesi dalla sua chiusura. ART. 10 Comitato Federale, Coordinatore, Portavoce e Direzione Federale Il Comitato Federale determina la linea politica del Movimento e può modificare lo Statuto Federale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Comitato Federale approva nella sua prima riunione il Codice Etico del Movimento ed il Regolamento per le adesioni dei soci militanti; approva inoltre il rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere Federale. Il Comitato Federale è composto da 120 membri ed è eletto dal Congresso Federale, con voto segreto e a preferenza unica. Ogni Sezione Regionale deve essere rappresentata da almeno 2 componenti. Ogni genere deve essere rappresentato tra i componenti del Comitato Federale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni Congresso Regionale vengono proclamati eletti i 7

8 candidati del genere meno rappresentato con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. I giovani fino all età di 30 anni devono essere rappresentati tra i componenti del Comitato Federale in misura non inferiore ad un terzo. A tal fine in ogni Congresso Regionale vengono proclamati eletti i candidati di età inferiore a 30 anni con più voti di preferenza fino alla concorrenza di un terzo dei componenti. Il Comitato Federale può, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, cooptare nuovi membri fino ad un numero uguale alla sua composizione originaria, anche al fine di riequilibrare la rappresentanza territoriale, o di favorire l'adesione di associazioni o movimenti di cui al successivo articolo 12. I Segretari Regionali del Movimento, i parlamentari europei e nazionali, i deputati e i consiglieri regionali, nonché gli ex Segretari Federali del Movimento, se iscritti, fanno parte di diritto del Comitato Federale. La prima riunione del Comitato Federale è convocata dal Segretario Federale uscente. Il Comitato Federale elegge il Segretario Federale e il Coordinatore Federale. Il Coordinatore Federale convoca, anche su richiesta di un quinto dei componenti, il Comitato Federale e lo presiede. Il Comitato Federale può essere convocato anche dal Segretario Federale. Il Coordinatore Federale affianca il Segretario Federale e cura i rapporti politici con gli organi regionali e locali del Movimento. Il Comitato Federale può eleggere inoltre un proprio Portavoce scegliendolo anche tra personalità esterne al Movimento. Il Coordinatore viene eletto con le stesse modalità previste dal successivo articolo 11 per il Segretario Federale. Il Comitato Federale, su proposta del Segretario Federale nomina uno o più vicesegretari, nonché i responsabili dei Dipartimenti del Movimento. Il Comitato Federale elegge, con voto segreto e preferenza unica, la Direzione Federale composta da 20 componenti. La Direzione Federale coordina e gestisce l attività del Movimento, ne assicura l omogeneità della linea politica e vigila sulla sua organizzazione e sulla sua struttura.la Direzione Federale propone al Comitato Federale gli accordi di coalizione e approva le liste e le candidature per le elezioni del Parlamento Europeo e del Parlamento Nazionale. La Direzione Federale nomina, inoltre, per il tempo strettamente necessario, Commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo di Sezioni Regionali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13. I Segretari Regionali sono invitati permanenti ai lavori della Direzione Federale. Il Segretario Federale, il Coordinatore e il Portavoce ne fanno parte di diritto, insieme agli ex Segretari Federali del Movimento, se iscritti. ART. 11 Il Segretario Federale Il Segretario Federale ha la rappresentanza politica generale del Movimento. Il Segretario Federale nomina e autorizza, su mandato vincolante della Direzione Federale, i delegati alla presentazione e sottoscrizione del contrassegno e dei candidati alle elezioni del Parlamento Europeo e del Parlamento Italiano, alle elezioni regionali e a quelle amministrative. Il Segretario Federale può, e deve su richiesta di un quinto dei componenti del Comitato Federale o di cinque Segretari Regionali, effettuare Consultazioni Referendarie per via telematica di tutti i soci militanti. Il risultato della Consultazione Referendaria, che deve 8

9 riguardare un quesito chiaro e specifico, assume valore vincolante per gli organi del Movimento se rispondono almeno un terzo degli aventi diritto. Sono valide le risposte che arrivano entro i due giorni successivi a quello dell invio del quesito. Il Segretario Federale è eletto dal Comitato Federale del Movimento nella sua prima seduta successiva al Congresso Federale. E eletto Segretario Federale chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto segreto. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede con voto segreto al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di parità, risulterà eletto il candidato più giovane. Il Comitato Federale può decidere, a maggioranza dei presenti, di non procedere all elezione del Segretario e del Coordinatore Federale e di attribuire tutti i loro poteri ad una Segreteria Federale composta da un numero massimo di tre membri. L esercizio dei poteri attribuiti alla Segreteria Federale e le regole di funzionamento dell organo saranno stabilite da un regolamento approvato dalla stessa Segreteria. ART Adesione di associazioni e movimenti Il Comitato Federale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, l'adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalità coincidenti con quelli del Movimento, contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalità di esercizio dei diritti e doveri di adesione, nonché decidendo la cooptazione di loro esponenti nel Comitato Federale stesso. ART Trasformazione di una sezione regionale in soggetto politico e sua federazione Una sezione regionale può decidere a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del proprio Comitato regionale di costituirsi in nuovo soggetto politico a carattere regionale. Il soggetto politico nato in seguito a tale decisione può essere federato al Movimento con deliberazione del Comitato Federale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Nella regione interessata da tale scelta il Movimento è rappresentato interamente ed esclusivamente dal nuovo soggetto politico che ne costituisce a pieno titolo Sezione Regionale. ART. 14 Commissione Regionale e Commissione Federale di Garanzia La Commissione Regionale di Garanzia ha competenza sulle controversie tra gli organi del Movimento e tra i soci militanti e gli organi del Movimento. La Commissione Regionale di Garanzia, anche su proposta del Portavoce Comunale, del Segretario Provinciale o del Segretario Regionale, respinge quelle richieste di prima adesione che con fondati motivi ritiene non compatibili con i valori e con il Codice Etico del Movimento, decide sulla sospensione o l espulsione dei soci militanti. La Commissione Regionale di Garanzia è composta da cinque membri eletti dal Comitato Regionale del Movimento con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. La Commissione Regionale di Garanzia nella prima riunione elegge il suo Presidente. Il Comitato Regionale del Movimento può, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, sospendere o modificare deliberazioni assunte dalla Commissione Regionale di Garanzia, nonché decidere di revocarne i suoi componenti procedendo all elezione dei sostituti. 9

10 Avverso le decisioni della Commissione Regionale di Garanzia, un socio militante o un organo del Movimento possono proporre ricorso alla Commissione Federale di Garanzia. La Commissione Federale di Garanzia è composta da cinque membri eletti dal Comitato Federale del Movimento con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. La Commissione Federale di Garanzia nella prima riunione elegge il suo Presidente. La Commissione Federale di Garanzia esprime l interpretazione autentica delle norme dello Statuto, controlla l attività amministrativa del Movimento ed esprime il parere sul rendiconto economico finanziario presentato dal Tesoriere Federale. Il Comitato Federale del Movimento può, con il voto dei due terzi dei suoi componenti, sospendere o modificare deliberazioni assunte dalla Commissione Federale di Garanzia, nonché decidere di revocarne i suoi componenti procedendo all elezione dei sostituti. La presenza alle riunioni delle Commissioni Regionali e della Commissione Federale di Garanzia può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. I componenti delle Commissioni Regionali e della Commissione Federale di Garanzia non possono ricoprire alcun incarico nel Movimento, né ricoprire incarichi istituzionali a livello regionale e federale. ART. 15 Il Tesoriere Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Movimento ai diversi livelli territoriali. Il Tesoriere Comunale è eletto dai soci militanti del comune. Il Tesoriere Provinciale, Regionale e quello Federale sono eletti a voto palese rispettivamente dal Comitato Provinciale, Regionale e Federale nella loro prima seduta successiva al Congresso. In caso di dimissioni o di vacanza le funzioni del Tesoriere a livello comunale vengono assolte dal Portavoce Comunale; a livello provinciale, regionale o federale vengono invece assolte rispettivamente dal Segretario Provinciale, Regionale o Federale fino all elezione entro e non oltre trenta giorni di un nuovo Tesoriere da parte del Comitato Provinciale, Regionale o Federale. In deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 in merito alla cessazione degli organi del Movimento, il Tesoriere provinciale, regionale e federale rimane in carica con pieni poteri fino all'elezione del successore. Il Tesoriere è responsabile delle attività finanziarie, patrimoniali e amministrative, nonché della gestione del personale; tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci; gestisce le entrate e le uscite sulla base delle direttive del Comitato Federale e della disponibilità delle risorse; dispone della firma su depositi, conti e mandati. Gli organi territoriali e i gruppi istituzionali del Movimento hanno propria autonomia patrimoniale, rispondendo in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essi posti in essere. I Tesorieri Comunali, Provinciali e Regionali gestiscono tutte le entrate autonomamente percepite dai loro rispettivi livelli territoriali, nonché le somme ad essi trasferite dalla Tesoreria Federale. Il Tesoriere Federale gestisce le entrate derivanti dai rimborsi elettorali e dal finanziamento pubblico, dalle adesioni dei soci militanti e dalle quote dei sostenitori, dai versamenti degli eletti al Parlamento nazionale ed europeo e dai contributi e dalle donazioni di privati a livello federale. Il 50% delle entrate derivanti dal rimborso elettorale dello Stato per le elezioni regionali vengono trasferite dalla Tesoreria Federale alle Tesorerie Regionali interessate. Il 50% delle quote annuali di contribuzione e sottoscrizioni dei soci militanti e dei sostenitori di ogni regione vengono trasferite dalla Tesoreria Federale alle Tesorerie Regionali. Il 50% di ogni altra entrata, ad eccezione dei versamenti degli eletti al Parlamento nazionale ed europeo, 10

11 viene trasferita dalla Tesoreria Federale alle Tesorerie Regionali in proporzione dei voti ottenuti in ciascuna regione dalle liste del Movimento alle ultime elezioni politiche. In caso di liste di coalizione o di mancata presenza elettorale in alcune regioni, i criteri di ripartizione del 50% vengono fissati dalla Direzione Federale. ART. 16 Eletti, Candidature e Incompatibilità Chi ha svolto un incarico istituzionale per il tempo corrispondente a due mandati interi consecutivi non può essere immediatamente riproposto per un nuovo mandato al medesimo livello. Non è consentito il contemporaneo svolgimento di più mandati elettivi a diversi livelli istituzionali, o il contemporaneo svolgimento di un mandato elettivo e di funzioni di Governo in altre istituzioni. La mancata opzione per una sola funzione entro trenta giorni comporta la decadenza da socio militante e la non ricandidabilità. Nelle elezioni degli organi monocratici del Movimento deve essere rispettato il principio di non cumulabilità con gli incarichi elettivi o di Governo a qualsiasi livello territoriale. Ogni genere deve essere rappresentato nelle liste elettorali di qualsiasi livello territoriale in misura non inferiore ad un quarto dei candidati. Le modalità, i criteri e le procedure di designazione dei candidati a livello provinciale, regionale e nazionale devono coinvolgere, per quanto possibile, gli organi territoriali del Movimento. Gli eletti sono tenuti ad iscriversi ai Gruppi del Movimento e, ove questi non siano costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dal corrispondente livello territoriale del Movimento. Gli eletti, gli amministratori non eletti e i componenti di Governo sono tenuti, fin dalla data della loro elezione o nomina, al versamento del 15% di quanto da loro percepito in termini di indennità e di compensi in funzione della carica ricoperta. Il versamento deve essere effettuato alla Tesoreria corrispondente al loro livello istituzionale. Il mancato versamento comporta la decadenza da socio militante e la non ricandidabilità. La Direzione Federale, ovvero la Direzione Regionale nel caso di una Sezione Regionale costituita ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, per comprovate esigenze del territorio, può autorizzare, per casi specifici e per un tempo limitato, deroghe alle norme del presente articolo. ART Gruppi Giovanili I soci militanti del Movimento che hanno tra i 15 e i 30 anni di età possono organizzarsi autonomamente anche nei Gruppi Giovanili del Movimento. I rappresentanti dei Gruppi Giovanili partecipano di diritto, con un proprio rappresentante, a tutti gli organi collegiali del Movimento. ART. 18 Norme Transitorie ed Entrata in vigore I soci aderenti del 2012 diventano soci militanti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, attraverso la richiesta di conferma della loro adesione nel corso dello stesso anno. Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla sua adozione da parte del Congresso Federale del Movimento. Il Comitato Federale è autorizzato ad approvare le opportune correzioni formali e di coordinamento al presente Statuto. 11

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