CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 40 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I.

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1 CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI 40 ORE PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA D.LGS 81/08 E S.M.I. I nuovi obblighi del Committente, i nuovi casi in cui è necessaria la nomina dei coordinatori ll Committente e il responsabile dei lavori: il ricoinvogimento agli obblighi in precedenza soppressi. Il ruolo delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici. Il provvedimento di sospensione del titolo abilitativo. Concetto di lavoratore autonomo Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n 81 Con le modifiche introdotte : Legge 7 Luglio 2009 n 88. Legge del 2 agosto 2008, n. 129 Legge del 6 agosto 2008, n. 133 Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 D.Lgs. 3 Agosto 2009, n 106

2 mercoledì I NUOVI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE I nuovi obblighi del Committente Articolo 89 Definizioni b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il mercoledì committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; privato pubblico Soggetti diversi con responsabilità diverse

3 RESPONSABILE DEI LAVORI Nel D.Lgs 81/08 i compiti del responsabile dei lavori comprendevano che: il responsabile dei lavori deve corrispondere al progettista durante la fase di progettazione, mentre durante la fase di esecuzione al direttore dei lavori. Tutto ciò è stato eliminato e sostituito con il seguente articolo c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento Laddove non vi è la nomina del responsabile dei lavori i compiti previsti dal presente decreto rimangono in carico al committente COMMITTENTE LAVORI PUBBLICI

4 COMMITTENTE LAVORI PUBBLICI L. 241/1990 ALCUNE NORMATIVE DI RIFERIMENTO L. 537/1993 L. 11 febbraio 1994, n. 109 D.P.R. 554/99 - D.LGS. 12 aprile 2006, n. 163 Legge 241/90 Definizioni Capo II - Responsabile del procedimento ART Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

5 Legge 241/90 Definizioni Capo II - Responsabile del procedimento ART Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Per chiarire quanto sopra, il ruolo di committente rimane in carico al responsabile della unità organizzativa, mentre il responsabile del procedimento incaricato è individuabile nel responsabile di lavori Definizioni Capo II - Responsabile del procedimento ART. 6 compiti del: R.U.P Legge 241/90 valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; accertare d ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; proporre l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; adottare, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

6 D.P.R. 554/99 Definizioni - Funzioni del R.U.P ART. 8 Comma 1. Comma 2 Il responsabile del procedimento fra l altro: coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; Comma 2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell incarico. [Cfr. D.Lgs. 494/1996] D.P.R. 554/99 Comma 3 Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell incarico di responsabile dei lavori: Definizioni - Funzioni del R.U.P ART. 8 a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge; b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente; c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l esecuzione dei lavori; d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;

7 D.P.R. 554/99 Definizioni - Funzioni del R.U.P ART. 8 Comma 3. e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere; f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell eventuale piano generale di sicurezza; g) trasmette la notifica preliminare all organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. Quanto previsto al comma 3 lett.g) rientra negli obblighi previsti all art. 90/08 all. XVII D.LGS 163/2006 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993; art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, D.P.R. n. 554/1999) Definizioni - Funzioni del R.U.P ART Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;.

8 D.LGS 163/2006 b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; Definizioni - Funzioni del R.U.P ART. 10 c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) Omissis f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) Omissis h) Omissis. D.LGS 163/2006 Definizioni - Funzioni del R.U.P ART Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. (l ultima legge emanata sopperisce la precedente) 5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.

9 D.LGS 163/2006 Definizioni - Funzioni del R.U.P ART Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119(*). (*) Art Direzione dell'esecuzione del contratto 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. 2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori. 3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

10 Definizioni - Articolo Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15 (diapositiva successiva), in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. MISURE GENERALI DI TUTELA 1.Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; Definizioni - Articolo 15 - c) l eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

11 Definizioni - Articolo 15 - Misure generali di tutela e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n)l informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Definizioni - Articolo 15 - Misure generali di tutela q) l istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Questo articolo, a parere dello scrivente, è applicabile laddove il committente sia una ditta

12 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Definizioni - Articolo 90 comma 9 a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII; ALLEGATO XVII -IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo

13 ALLEGATO XVII -IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2 ALLEGATO XI - Rischi Particolari 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento: 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.)

14 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Definizioni - Articolo 90 comma 9 b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge. TABELLA RIASSUNTIVA VERIFICA IDONEITÀ PROFESSIONALE IMPRESE Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: A) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL APPALTO B) DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI O AUTOCERTIFICAZIONE C) DURC D) DICHIARAZIONE DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), ALL'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E ALLE CASSE EDILI DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI. LAVORATORI AUTONOMI A) ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO CON OGGETTO SOCIALE INERENTE ALLA TIPOLOGIA DELL APPALTO B) SPECIFICA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO DI MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI C) ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE D) ATTESTATI INERENTI LA PROPRIA FORMAZIONE E LA RELATIVA IDONEITÀ SANITARIA OVE ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO E) DURC I DOCUMENTI EVIDENZIATI IN ROSSO + AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEGLI ALTRI REQUISITI, SONO DA FORNIRE SOLO PER I CANTIERI LA CUI ENTITÀ PRESUNTA È INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO E I CUI LAVORI NON COMPORTANO RISCHI PARTICOLARI

15 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Definizioni - Articolo 90 comma 9 c) trasmette all amministrazione concedente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). INSERIRE dall articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, Definizioni - Articolo 90 comma 9 Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

16 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI committente progettista Responsabile dei lavori Definizioni - Articolo 90 comma 9 Coordinamento ai sensi del art. 91 c.1. bis Coordinatore progettazione Trasmette all ente autorizzativo quanto indicato all art. 90 c.9 Coordinatore esecuzione Verifica idoneità tecnico prof. ditte aff. ed esec. e lav. aut Ditte affidatarie Verifica idoneità T.P. e congruenza dei POS Ditte esecutrici Trasmettono i POS al CSE OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Definizioni - Articolo 90 comma In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 o del fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente.

17 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Definizioni - Articolo 90 comma La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. circolare 30/2009 del Ministero della salute circolare 30/2009 del Ministero della salute Ministero del Lavoro, Salute e Pol. Soc. - Circolare 29/10/2009, n Art. 90, D.Lgs.81/08 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Circolare del 29 ottobre 2009, n Prot. 25/SEGR/ Applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,e successive modifiche e integrazioni. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - igiene e sicurezza sul lavoro - art.90, co. 11, D.Lgs. n. 81/2008* - lavori privati non soggetti a permesso di costruire - coordinatore per la progettazione funzioni - coordinatore per la esecuzione dei lavori Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni. 11, decreto A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all'oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell'unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

18 circolare 30/2009 del Ministero della salute A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l'articolo 90, comma 11*, dispone quanto segue: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100,000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori". Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione. Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. circolare 30/2009 del Ministero della salute Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione. * Vd. D.Lgs. 106/2009, art. 59

19 L applicazione della circolare 30/2009 comporta che il coordinatore per l esecuzione, per i cantieri in cui non è prevista la nomina del coordinatore per la progettazione, si faccia comunque nominare dal committente anche coordinatore per la progettazione OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Definizioni - Articolo 90 Nomina Coordinatori 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. In questo caso si applica la Circolare 30/2009

20 COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: Definizioni - Articolo 91 a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, comma 1. COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Quindi sulla base del comma precedente: (b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, comma 1. il Coordinatore per la progettazione deve coordinare il committente o il responsabile dei lavori affinché si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui all articolo 15, in particolare: Definizioni - Articolo 91 al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, pianificando i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; prevedendo la durata di realizzazione dei vari lavori o delle fasi di lavoro.

21 COMPITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE Quindi sulla base del comma precedente: (b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, comma 1. Il committente nel momento in cui decide di realizzare un opera deve, contemporaneamente alla nomina del progettista, nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Definizioni - Articolo 91 Il csp deve verificare che il committente si attenga ai principi di cui all art. 15 in modo tale da poter al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e prevedere la durate delle stese; Tale violazione è sanzionata con l arresto da tre a sei mesi e con l ammenda da 2500 a 6400 euro Come si comporteranno gli organi di vigilanza COMPITI DEL COORDINATORE PER ESECUZIONE Definizioni - Articolo Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

22 COMPITI DEL COORDINATORE PER ESECUZIONE d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; Definizioni - Articolo 92 e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighi limitatamente all incarico conferito al responsabile dei lavori Definizioni - Articolo La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

23 RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Articolo 16 - Delega di funzioni 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto Definizioni - Articolo Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. 3. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Delega Definizioni - Articolo 93 Nella sentenza n del 10/6/2008 della Corte di Cassazione in merito ad un infortunio mortale occorso ad un lavoratore di una ditta appaltatrice il quale, mentre era intento a dei lavori di demolizione sopra di una scala all altezza di circa sei metri, cadeva rimanendo infortunato mortalmente, la Sezione IV della Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi nel senso che il responsabile dei lavori deve essere oggetto di una esplicita delega da parte del committente e con accettazione scritta da parte dello stesso (il che esclude una nomina ope legis) e che inoltre il committente è esonerato dal rispetto degli obblighi che eventualmente lo stesso ha inteso trasferire al responsabile dei lavori. l'area di esonero della responsabilità del committente dipendono dal contenuto e dall'estensione dell'incarico affidato al responsabile dei lavori

24 RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Delega Definizioni - Articolo 93 il committente, con il conferimento dell incarico al responsabile dei lavori, può trasferire o delegare a questi il compito di adempiere ad alcuni o a tutti gli obblighi che il legislatore ha originariamente posti a suo carico, fermo restando che comunque il committente stesso è tenuto a verificare che il responsabile dei lavori delegato adempia agli obblighi generali del committente a lui trasferiti (art. 90), che provveda a verificare che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali le inadempienze delle imprese operanti in cantiere (art. 92 comma 1 lettera e) ed a verificare che abbia effettuato la notifica preliminare (art. 99); Quindi il Responsabile dei lavori è in sostanza l alter ego del committente, ovviamente nei limiti della delega ricevuta, che continua a rappresentare il vero perno sul quale appoggia l intero sistema della sicurezza nel cantiere. Per eventuali infrazioni ai disposti degli articoli 91 e 92, gli organi di vigilanza sono obbligati a sanzionare, sulla base della delega, il committente o il responsabile dei lavori o entrambi IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI

25 Definizioni - Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; (è uno degli allegati più corposi prende in considerazione parte del vecchio DPR 303/56 e parte del D.Lgs 626/94) b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (parziale contrasto con l art. 109 D,Lgs 81/08 e s.m.i) c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; Definizioni - Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all articolo 29 comma 3.

26 Definizioni - Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo. PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI Definizioni - Articolo 97 Obblighi dei datori di lavoro dell impresa affidataria IMPRESE AFFIDATARIE 1. Il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell impresa affidataria. Per la verifica dell idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all ALLEGATO XVII. 3. Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l esecuzione.

27 Definizioni - Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro, dell impresa affifataria IMPRESE AFFIDATARIE 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione (sono previsti corsi specifici con durate diverse) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; Definizioni - Articolo 99 c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Questo articolo non è più sanzionato ma indirettamente è collegato all art.90 comma 10 sospensione del titolo abilitativo

28 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Definizioni - Articolo 99 - Notifica Preliminare 1. DATA DELLA COMUNICAZIONE 2. INDIRIZZO DEL CANTIERE 3. NOME DEL COMMITTENTE INDIRIZZO DEL COMMITTENTE - C.F 4. NATURA DELL OPERA 5. NOME DEL RESPONSABILE DEI LAVORI INDIRIZZO DEL RESPONSABILE - C.F. 6. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE INDIRIZZO DEL COORDINATORE C.F. 7. COORDINATORE PER L ESECUZIONE DELL OPERA INDIRIZZO DEL COORDINATORE - C.F. 8. DATA PRESUNTA D INIZIO DEI LAVORI IN CANTIERE 9. DURATA PRESUNTA DEI LAVORI IN CANTIERE 10. NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORATORI SUL CANTIERE 11. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E DI LAVORATORI AUTONOMI SUL CANTIERE 12. IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE GIÀ SELEZIONATE 13. AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DEI LAVORI Questo articolo non è più sanzionato ma indirettamente è collegato all art.90 comma 10 sospensione del titolo abilitativo OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ART 90 COMMA 10 Definizioni - Articolo 90 comma 10 In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 o del fascicolo di cui all articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, è sospesa l efficacia del titolo abilitativo. L organo di vigilanza comunica l inadempienza all amministrazione concedente.

29 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO L amministrazione concedente stabilisce il termine sospensivo dandone comunicazione all organo di vigilanza. Non esiste in ogni caso la redazione di atti congiunti tra i due enti a carico dei trasgressori Definizioni - Articolo 99 E importante ricordare che la sospensione del titolo abilitativo non interrompe i termini autorizzativi SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 33 del 10 novembre 2009, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal correttivo all art. 14 del D.LGS 81/08 relativo al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

30 SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ I soggetti affidatari del potere Il provvedimento di sospensione può essere adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dalle AA.SS.LL.. Questi uffici esercitano il loro potere mediante il personale ispettivo, che mai può adottare direttamente il provvedimento interdittivo. L accertamento deve avvenire nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza, quindi il personale ispettivo può agire esclusivamente in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza : - l art. 13, comma 2 del D.lgs. 81/08 indica gli ambiti di competenza del Ministero del Lavoro; - il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all art. 46, agirà in materia di prevenzione incendi; - il personale ispettivo delle AA.SS.LL., avrà competenza sull accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, in virtù di una competenza di carattere generale in materia, riguardo ogni altro ambito o settore merceologico. SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ I presupposti per l adozione del provvedimento Il provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale è prevista qualora venga riscontrata: a) la presenza di lavoratori in nero : l impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, calcolato sul totale dei lavoratori presenti in azienda, regolari e non. E irregolare il lavoratore: - impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all art. 2, comma 1 lett. A) del D.lgs. 81/08 rispetto ai quali non si è provveduto a formalizzare il rapporto, compresi i soci lavoratori, i lavoratori autonomi occasionali, i tirocinanti e gli stagisti. b) il caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le gravi violazioni sono quelle individuate nell Allegato I al D.lgs. 81/08 e in futuro, con un decreto del Ministero del lavoro. Il D.Lgs. 106/09 ha inoltre stabilito che si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole, cioè della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell allegato I.

31 SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ Revoca del provvedimento Il provvedimento può essere revocato solo da parte dello stesso organo che lo ha adottato, anche mediante personale diverso, nei casi indicati dall art. 14, comma 4 del D.lgs. 81/08. Ai fini della revoca è necessario: - la completa regolarizzazione dei lavoratori in nero e dell orario lavorativo dei lavoratori - il ripristino delle regolari e sicure condizioni di lavoro - procedere al versamento di una somma aggiuntiva (da a euro), a prescindere dal numero e dalla gravità degli illeciti e fatta salva l applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti La circolare precisa inoltre che la regolarizzazione dei lavoratori effettuata ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione determinerà l annullamento dello stesso in sede di autotutela. SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ Provvedimento sospensione e sequestro penale Qualora emergano le condizioni per l adozione del provvedimento/sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p., il provvedimento di sospensione di cui all art. 14 del D.lgs. 81/08 non dovrà essere adottato. Nel caso che gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano diversi ovvero nelle ipotesi in cui l A.G. non convalidi il sequestro cautelare, sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione. Inottemperanza al provvedimento L art. 14, comma 10 del D.lgs. 81/08 stabilisce che : Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo é punito con l arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da a euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Il caso di sospensione per lavoro irregolare rientra nell ambito applicativo della prescrizione obbligatoria di cui all art. 301 del T.U., quindi una volta proceduto con la regolarizzazione dei lavoratori interessati e al versamento della somma aggiuntiva di euro sarà possibile revocare il procedimento di sospensione ed essere ammessi al pagamento di ¼ del massimo dell ammenda, cioè euro L inottemperanza per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche non è ammessa alla prescrizione obbligatoria. In questo caso sarà possibile richiedere l applicazione della procedura agevolativa di cui all art. 302 del D.lgs. 81/08.

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