Causa trattenuta in decisione all'udienza del (Omissis) sulle seguenti

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto da: Dr. Francesca Miconi - Presidente Dr. Anna Bora - Giudice est. Dr. Valentina Rascioni - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. (Omissis) del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile dell'anno 2011 e promossa DA (Omissis) elettivamente domiciliata a (Omissis), (Omissis), presso lo studio dell'avv. (Omissis) che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di costituzione depositato all'udienza del (Omissis) RICORRENTE CONTRO (Omissis) CONVENUTO CONTUMACE E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO OGGETTO: separazione personale dei coniugi. Causa trattenuta in decisione all'udienza del (Omissis) sulle seguenti

2 CONCLUSIONI Della ricorrente: 1) dichiarare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 C.C., la separazione legale giudiziale dei coniugi (Omissis) e (Omissis), per fatti integralmente addebitabili al marito; 2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con consenso e adesione reciproci per il rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio; 3) affidare il figlio minore (Omissis) in forma esclusiva alla madre, stante la particolare condizione del padre così come descritta e documentata, madre con la quale resterà a vivere, unitamente al fratello maggiorenne (Omissis), presso la casa coniugale situata a (Omissis), (Omissis); 4) dichiarare che il Sig. (Omissis), compatibilmente con gli impegni di entrambi i coniugi e del minore, avrà diritto di vedere il figlio (Omissis) un pomeriggio alla settimana dalle ore alle ore 18.00, alla presenza degli assistenti sociali all'uopo incaricati; 5) assegnare la disponibilità ed il godimento esclusivi della casa coniugale (Omissis), unitamente a tutti gli arredi ed i mobili ivi contenuti, alla Sig.ra (Omissis); 6) dichiarare che il Sig. (Omissis) è tenuto a corrispondere, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ad oggi entrambi non autosufficienti, la somma di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie; 7) dichiarare che la Sig.ra (Omissis) non è tenuta a corrispondere alcunché al Sig. (Omissis) a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso; 8) dichiarare che il Sig. (Omissis) è tenuto, a titolo di corresponsione una tantum del contributo per il mantenimento della moglie, a cedere alla Sig.ra (Omissis) la quota di sua proprietà della casa coniugale, (Omissis), pari al 50% del valore complessivo dell'intera casa; 9) attribuire l'uso ed il godimento esclusivo della autovettura (Omissis) alla Sig.ra (Omissis). Con vittoria di spese, diritti ed onorari". FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso depositato in data la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. (Omissis) in data a (Omissis), ha esposto, tra l'altro, che: dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (Omissis);

3 da ormai molti anni, i rapporti tra le parti sono divenuti progressivamente insostenibili a causa del comportamento del marito il quale ha ripetutamente violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, usando ripetutamente violenza, sia fisica che psicologica, nei confronti della moglie, costringendo la stessa a vivere in un costante clima di terrore: numerosissimi sono stati infatti nel corso del matrimonio gli episodi di violenza subiti dalla Sig.ra (Omissis) e dai suoi figli, sui quali il marito, senza alcun motivo, ha riversato tutta la sua rabbia e ferocia; dapprima la ricorrente, anche per amore dei suoi figli, ha ritenuto di non denunciare il marito, nella speranza che le cose potessero in qualche modo migliorare, ma nell'ultimo periodo la situazione e andata ulteriormente peggiorando anche in ragione del fatto che il Sig. (Omissis) è attualmente disoccupato e passa tutte le sue giornate al bar a bere con gli amici, abusando pesantemente di sostanze alcoliche; la sera del 19 Luglio 2011, intorno alle ore 21.00, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza a danni della Sig.ra (Omissis) che, a causa della gravità delle percosse e delle minacce subite dal marito, ha deciso di chiamare i Carabinieri e, questa volta, di denunciarlo; la ricorrente ha quindi preso coscienza di non poter oltremodo tollerare il comportamento del marito e che l'unica soluzione possibile è quella di cessare immediatamente la convivenza con lo stesso, chiedendo la separazione; a causa delle minacce di morte subite dal marito, la Sig.ra (Omissis) è stata costretta a lasciare momentaneamente la casa coniugale e la situazione è talmente grave che i Carabinieri di (Omissis) hanno deciso di seguirla in ogni suo spostamento, onde salvaguardare la sua incolumità; a causa dei maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie e dei figli, il Sig. (Omissis) è stato arrestato dai Carabinieri di (Omissis) e sottoposto, dapprima, alla misura di custodia cautelare presso il carcere di (Omissis), e, poi, alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella (Omissis), a (Omissis). Pertanto la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al convenuto, l'affidamento esclusivo del figlio minore ed i provvedimenti di natura economica, in epigrafe indicati, per sé e per i figli. All'esito della udienza presidenziale del 1(Omissis), fallito il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del convenuto, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il minore in via esclusiva alla madre alla quale ha assegnato la casa coniugale, disponendo che il padre potrà vedere il figlio, previo accordo con la madre con le modalità che saranno stabilite dai Servizi Sociali di (Omissis), e ha posto a carico del convenuto un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. La ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa in data (Omissis); il convenuto, agli arresti domiciliari a (Omissis), è stato autorizzato su sua richiesta a comparire all'udienza del (fissata dal Presidente del Tribunale per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore), ma ha poi comunicato di non voler comparire a detta udienza (v. documentazione nel fascicolo d'ufficio);

4 pertanto, rilevata la regolarità della notifica della ordinanza presidenziale, alla predetta udienza è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, in mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2) In ordine alle domanda di separazione, con addebito, proposta dalla ricorrente si osserva che le circostanze analiticamente descritte nell'atto introduttivo del giudizio, sopra sintetizzate, trovano conferma nella documentazione prodotta dalla ricorrente dalla quale si evince che per i gravi fatti di maltrattamenti, di lesioni e minacce ai danni della moglie il convenuto è stato sottoposto dapprima alla misura della custodia cautelare in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari ed è stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione con sentenza n. (Omissis), integralmente confermata dalla Corte di Appello di Ancona che ha anche respinto l'istanza di revoca e di sostituzione della misura cautelare (v. atto di querela, certificato medico, sentenza citata del Tribunale di Ancona emessa il (Omissis), dispositivo della ordinanza e della Corte di Appello di Ancona in data (Omissis)). In tale contesto è evidente l'intollerabilità della convivenza che ha indotto la odierna ricorrente a lasciare momentaneamente la casa coniugale, come dalla stessa riferito: pertanto sussistono i presupposti per pronunciare la separazione non potendo essere più ricostituita alcuna forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, data la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto ai danni della moglie. Fondata è anche la richiesta di addebito poiché, come si è visto, la irrimediabile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente al comportamento violento ed aggressivo del marito che ha provocato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale ed ha compromesso definitivamente il rapporto tra le parti. Va quindi dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al sig. (Omissis). 3) In merito all'affidamento del figlio minore (Omissis), si osserva che in base all'art. 155 c.c., come modificato dalla L n. 54, "anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone da norma citata, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Pertanto il legislatore ha inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso che può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore. Ad avviso del Collegio, anche se le condotte sono state poste in essere solo ai danni della moglie, l'atteggiamento aggressivo del convenuto, la gravità e la abitualità delle condotte attribuite al medesimo, il breve lasso di tempo trascorso dall'epoca dei fatti contestati che hanno comportato l'applicazione di gravi misure cautelari evidenziano una inidoneità educativa e carenze nella capacità genitoriale del convenuto che sconsigliano l'affidamento condiviso del minore: vanno quindi confermati i provvedimenti presidenziali, anche in ordine alle visite del minore da parte del padre.

5 4) L'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente ed il fatto che il figlio (Omissis) vive con la madre e non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica (come si desume dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso della udienza presidenziale) giustificano l'assegnazione della casa coniugale, con i mobili e gli arredi ivi esistenti, alla sig.ra (Omissis). 5) In tema di separazione dei coniugi, con riguardo ai provvedimenti aventi ad oggetto i figli, l'art. 148 c.c. dispone che i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo cosicché, in base alla disposizione citata, il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Nella fattispecie in esame la ricorrente lavora alle dipendenze della (Omissis) percependo l'importo mensile di circa Euro 1.100,00 (v. dichiarazioni rese nel corso della udienza e dichiarazioni dei redditi allegate); la medesima ha dedotto che il marito all'epoca della presentazione del ricorso era disoccupato (v. atto introduttivo) e non ha allegato alcun elemento di prova dal quale poter desumere la entità dei redditi precedentemente percepiti dal coniuge né ha articolato a tal fine istanze istruttorie. In tale contesto, non essendo ravvisabili apprezzabili elementi oggettivi per dubitare della sussistenza, in capo al convenuto contumace, quantomeno della capacità lavorativa generica (che non è esclusa dalla misura cautelare in atto) in base alla quale, in assenza di altri elementi, deve essere quantificato l'obbligo contributivo di cui si tratta, si ritiene di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei figli che si stima equo determinare nella misura " minima" di complessivi Euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. 6) In ordine alla domanda diretta ad ottenere la "corresponsione una tantum del contributo per il mantenimento della moglie" si rileva preliminarmente, che in tema di separazione personale dei coniugi l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione (v. tra le altre, Cass. civ. sez. I n ); inoltre il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante le qualità delle esigenze e la entità delle aspettative del coniuge richiedente (Cass. civ. sez. I n. 2626). Alla luce di tali principi si ritiene che nel caso di specie non siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame poiché da un lato - la ricorrente svolge stabilmente attività lavorativa e percepisce un reddito che le permette di provvedere alle sue esigenze e - dall'altro - non sono stati allegati elementi di prova finalizzati a dimostrare il tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio: la domanda va quindi respinta (e superflua è ogni considerazione in ordine alla ammissibilità della richiesta, così come formulata, sostanzialmente finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una porzione immobiliare).

6 7) Si osserva infine che le norme di cui agli artt. 155 e segg. c.c. sono da interpretarsi in modo rigido, si da precludere qualsiasi domanda che non sia in esse specificamente prevista, poiché in materia di separazione tra i coniugi acquistano preponderante rilievo gli interessi e i diritti eminentemente personali delle parti, per cui la eventuale introduzione nel giudizio di separazione di domande diverse da quelle espressamente previste dalle disposizioni citate non è ammissibile, poiché finirebbe con lo snaturare il giudizio di separazione. Per tali ragioni sono inammissibili in questa sede le richieste concernenti il rilascio del passaporto e quella diretta ad ottenere l'uso ed il godimento esclusivo della autovettura (Omissis). 8) Considerata la soccombenza del convenuto il medesimo va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Ancona dichiara la separazione personale dei coniugi (Omissis) e (Omissis), con addebito della separazione al marito (Omissis); affida il figlio minore (Omissis) in via esclusiva alla madre (Omissis); assegna la casa coniugale sita a (Omissis) alla sig.ra (Omissis) che vi continuerà ad abitare con i figli (Omissis), maggiorenne, e (Omissis); il padre potrà vedere il figlio minore previo accordo con la madre e con le modalità che saranno individuate dai Servizi Sociali del Comune di (Omissis); pone a carico del Sig. (Omissis) un assegno mensile di complessivi Euro 300,00, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (Euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie; respinge per il resto le richieste della ricorrente. Dispone che la presente sentenza sia comunicata ai Servizi Sociali del Comune di (Omissis). Così deciso in Ancona il 6 febbraio Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2013.

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