Causa trattenuta in decisione all'udienza del (Omissis) sulle seguenti
|
|
- Aloisia Toscano
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto da: Dr. Francesca Miconi - Presidente Dr. Anna Bora - Giudice est. Dr. Valentina Rascioni - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. (Omissis) del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile dell'anno 2011 e promossa DA (Omissis) elettivamente domiciliata a (Omissis), (Omissis), presso lo studio dell'avv. (Omissis) che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di costituzione depositato all'udienza del (Omissis) RICORRENTE CONTRO (Omissis) CONVENUTO CONTUMACE E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO OGGETTO: separazione personale dei coniugi. Causa trattenuta in decisione all'udienza del (Omissis) sulle seguenti
2 CONCLUSIONI Della ricorrente: 1) dichiarare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 C.C., la separazione legale giudiziale dei coniugi (Omissis) e (Omissis), per fatti integralmente addebitabili al marito; 2) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con consenso e adesione reciproci per il rilascio del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio; 3) affidare il figlio minore (Omissis) in forma esclusiva alla madre, stante la particolare condizione del padre così come descritta e documentata, madre con la quale resterà a vivere, unitamente al fratello maggiorenne (Omissis), presso la casa coniugale situata a (Omissis), (Omissis); 4) dichiarare che il Sig. (Omissis), compatibilmente con gli impegni di entrambi i coniugi e del minore, avrà diritto di vedere il figlio (Omissis) un pomeriggio alla settimana dalle ore alle ore 18.00, alla presenza degli assistenti sociali all'uopo incaricati; 5) assegnare la disponibilità ed il godimento esclusivi della casa coniugale (Omissis), unitamente a tutti gli arredi ed i mobili ivi contenuti, alla Sig.ra (Omissis); 6) dichiarare che il Sig. (Omissis) è tenuto a corrispondere, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ad oggi entrambi non autosufficienti, la somma di Euro 500,00, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie; 7) dichiarare che la Sig.ra (Omissis) non è tenuta a corrispondere alcunché al Sig. (Omissis) a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso; 8) dichiarare che il Sig. (Omissis) è tenuto, a titolo di corresponsione una tantum del contributo per il mantenimento della moglie, a cedere alla Sig.ra (Omissis) la quota di sua proprietà della casa coniugale, (Omissis), pari al 50% del valore complessivo dell'intera casa; 9) attribuire l'uso ed il godimento esclusivo della autovettura (Omissis) alla Sig.ra (Omissis). Con vittoria di spese, diritti ed onorari". FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con ricorso depositato in data la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il sig. (Omissis) in data a (Omissis), ha esposto, tra l'altro, che: dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (Omissis);
3 da ormai molti anni, i rapporti tra le parti sono divenuti progressivamente insostenibili a causa del comportamento del marito il quale ha ripetutamente violato gli obblighi derivanti dal matrimonio, usando ripetutamente violenza, sia fisica che psicologica, nei confronti della moglie, costringendo la stessa a vivere in un costante clima di terrore: numerosissimi sono stati infatti nel corso del matrimonio gli episodi di violenza subiti dalla Sig.ra (Omissis) e dai suoi figli, sui quali il marito, senza alcun motivo, ha riversato tutta la sua rabbia e ferocia; dapprima la ricorrente, anche per amore dei suoi figli, ha ritenuto di non denunciare il marito, nella speranza che le cose potessero in qualche modo migliorare, ma nell'ultimo periodo la situazione e andata ulteriormente peggiorando anche in ragione del fatto che il Sig. (Omissis) è attualmente disoccupato e passa tutte le sue giornate al bar a bere con gli amici, abusando pesantemente di sostanze alcoliche; la sera del 19 Luglio 2011, intorno alle ore 21.00, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza a danni della Sig.ra (Omissis) che, a causa della gravità delle percosse e delle minacce subite dal marito, ha deciso di chiamare i Carabinieri e, questa volta, di denunciarlo; la ricorrente ha quindi preso coscienza di non poter oltremodo tollerare il comportamento del marito e che l'unica soluzione possibile è quella di cessare immediatamente la convivenza con lo stesso, chiedendo la separazione; a causa delle minacce di morte subite dal marito, la Sig.ra (Omissis) è stata costretta a lasciare momentaneamente la casa coniugale e la situazione è talmente grave che i Carabinieri di (Omissis) hanno deciso di seguirla in ogni suo spostamento, onde salvaguardare la sua incolumità; a causa dei maltrattamenti posti in essere nei confronti della moglie e dei figli, il Sig. (Omissis) è stato arrestato dai Carabinieri di (Omissis) e sottoposto, dapprima, alla misura di custodia cautelare presso il carcere di (Omissis), e, poi, alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella (Omissis), a (Omissis). Pertanto la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al convenuto, l'affidamento esclusivo del figlio minore ed i provvedimenti di natura economica, in epigrafe indicati, per sé e per i figli. All'esito della udienza presidenziale del 1(Omissis), fallito il tentativo di conciliazione per mancata comparizione del convenuto, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il minore in via esclusiva alla madre alla quale ha assegnato la casa coniugale, disponendo che il padre potrà vedere il figlio, previo accordo con la madre con le modalità che saranno stabilite dai Servizi Sociali di (Omissis), e ha posto a carico del convenuto un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. La ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa in data (Omissis); il convenuto, agli arresti domiciliari a (Omissis), è stato autorizzato su sua richiesta a comparire all'udienza del (fissata dal Presidente del Tribunale per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore), ma ha poi comunicato di non voler comparire a detta udienza (v. documentazione nel fascicolo d'ufficio);
4 pertanto, rilevata la regolarità della notifica della ordinanza presidenziale, alla predetta udienza è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, in mancanza di istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2) In ordine alle domanda di separazione, con addebito, proposta dalla ricorrente si osserva che le circostanze analiticamente descritte nell'atto introduttivo del giudizio, sopra sintetizzate, trovano conferma nella documentazione prodotta dalla ricorrente dalla quale si evince che per i gravi fatti di maltrattamenti, di lesioni e minacce ai danni della moglie il convenuto è stato sottoposto dapprima alla misura della custodia cautelare in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari ed è stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione con sentenza n. (Omissis), integralmente confermata dalla Corte di Appello di Ancona che ha anche respinto l'istanza di revoca e di sostituzione della misura cautelare (v. atto di querela, certificato medico, sentenza citata del Tribunale di Ancona emessa il (Omissis), dispositivo della ordinanza e della Corte di Appello di Ancona in data (Omissis)). In tale contesto è evidente l'intollerabilità della convivenza che ha indotto la odierna ricorrente a lasciare momentaneamente la casa coniugale, come dalla stessa riferito: pertanto sussistono i presupposti per pronunciare la separazione non potendo essere più ricostituita alcuna forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, data la gravità delle condotte poste in essere dal convenuto ai danni della moglie. Fondata è anche la richiesta di addebito poiché, come si è visto, la irrimediabile crisi coniugale è ricollegabile esclusivamente al comportamento violento ed aggressivo del marito che ha provocato l'allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale ed ha compromesso definitivamente il rapporto tra le parti. Va quindi dichiarata la separazione dei coniugi con addebito al sig. (Omissis). 3) In merito all'affidamento del figlio minore (Omissis), si osserva che in base all'art. 155 c.c., come modificato dalla L n. 54, "anche in caso di separazione dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, dì ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone da norma citata, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Pertanto il legislatore ha inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso che può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore. Ad avviso del Collegio, anche se le condotte sono state poste in essere solo ai danni della moglie, l'atteggiamento aggressivo del convenuto, la gravità e la abitualità delle condotte attribuite al medesimo, il breve lasso di tempo trascorso dall'epoca dei fatti contestati che hanno comportato l'applicazione di gravi misure cautelari evidenziano una inidoneità educativa e carenze nella capacità genitoriale del convenuto che sconsigliano l'affidamento condiviso del minore: vanno quindi confermati i provvedimenti presidenziali, anche in ordine alle visite del minore da parte del padre.
5 4) L'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente ed il fatto che il figlio (Omissis) vive con la madre e non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica (come si desume dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso della udienza presidenziale) giustificano l'assegnazione della casa coniugale, con i mobili e gli arredi ivi esistenti, alla sig.ra (Omissis). 5) In tema di separazione dei coniugi, con riguardo ai provvedimenti aventi ad oggetto i figli, l'art. 148 c.c. dispone che i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo cosicché, in base alla disposizione citata, il genitore, anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale deve contribuire al mantenimento dei figli, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Nella fattispecie in esame la ricorrente lavora alle dipendenze della (Omissis) percependo l'importo mensile di circa Euro 1.100,00 (v. dichiarazioni rese nel corso della udienza e dichiarazioni dei redditi allegate); la medesima ha dedotto che il marito all'epoca della presentazione del ricorso era disoccupato (v. atto introduttivo) e non ha allegato alcun elemento di prova dal quale poter desumere la entità dei redditi precedentemente percepiti dal coniuge né ha articolato a tal fine istanze istruttorie. In tale contesto, non essendo ravvisabili apprezzabili elementi oggettivi per dubitare della sussistenza, in capo al convenuto contumace, quantomeno della capacità lavorativa generica (che non è esclusa dalla misura cautelare in atto) in base alla quale, in assenza di altri elementi, deve essere quantificato l'obbligo contributivo di cui si tratta, si ritiene di porre a carico del convenuto un contributo al mantenimento dei figli che si stima equo determinare nella misura " minima" di complessivi Euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie. 6) In ordine alla domanda diretta ad ottenere la "corresponsione una tantum del contributo per il mantenimento della moglie" si rileva preliminarmente, che in tema di separazione personale dei coniugi l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione (v. tra le altre, Cass. civ. sez. I n ); inoltre il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante le qualità delle esigenze e la entità delle aspettative del coniuge richiedente (Cass. civ. sez. I n. 2626). Alla luce di tali principi si ritiene che nel caso di specie non siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame poiché da un lato - la ricorrente svolge stabilmente attività lavorativa e percepisce un reddito che le permette di provvedere alle sue esigenze e - dall'altro - non sono stati allegati elementi di prova finalizzati a dimostrare il tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio: la domanda va quindi respinta (e superflua è ogni considerazione in ordine alla ammissibilità della richiesta, così come formulata, sostanzialmente finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprietà di una porzione immobiliare).
6 7) Si osserva infine che le norme di cui agli artt. 155 e segg. c.c. sono da interpretarsi in modo rigido, si da precludere qualsiasi domanda che non sia in esse specificamente prevista, poiché in materia di separazione tra i coniugi acquistano preponderante rilievo gli interessi e i diritti eminentemente personali delle parti, per cui la eventuale introduzione nel giudizio di separazione di domande diverse da quelle espressamente previste dalle disposizioni citate non è ammissibile, poiché finirebbe con lo snaturare il giudizio di separazione. Per tali ragioni sono inammissibili in questa sede le richieste concernenti il rilascio del passaporto e quella diretta ad ottenere l'uso ed il godimento esclusivo della autovettura (Omissis). 8) Considerata la soccombenza del convenuto il medesimo va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Ancona dichiara la separazione personale dei coniugi (Omissis) e (Omissis), con addebito della separazione al marito (Omissis); affida il figlio minore (Omissis) in via esclusiva alla madre (Omissis); assegna la casa coniugale sita a (Omissis) alla sig.ra (Omissis) che vi continuerà ad abitare con i figli (Omissis), maggiorenne, e (Omissis); il padre potrà vedere il figlio minore previo accordo con la madre e con le modalità che saranno individuate dai Servizi Sociali del Comune di (Omissis); pone a carico del Sig. (Omissis) un assegno mensile di complessivi Euro 300,00, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (Euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie; respinge per il resto le richieste della ricorrente. Dispone che la presente sentenza sia comunicata ai Servizi Sociali del Comune di (Omissis). Così deciso in Ancona il 6 febbraio Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2013.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliCORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni
N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c.
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. La Sig.ra XXX, nata a., in data.., e residente in, Via., n., c.f.:.., e il Sig. YYY nato a,
Dettagli«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI
FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione
DettagliOggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
DettagliL. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.
L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliIl mantenimento dei figli maggiorenni
Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
DettagliAssegno Mantenimento. Assegno di Mantenimento: Definizione
Assegno Mantenimento Approfondimenti e spiegazioni utili sull assegno di mantenimento: cos è, quando è possibile richiederlo, a chi spetta, come viene quantificato e rivalutato e tanto altro. Assegno di
DettagliLA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati : Dott. ROSA CASABUR I PRESIDENTE Dott. FAUSTA PALAZZO CONSIGLIERE Dott. MAURIZIO PETRELLI
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliGIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO con CD-rom allegato SOMMARIO PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE LA PROCURA ALLE LITI E LE NOTIFICAZIONI 3 1. ATTO DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA
Dettagli====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano
/RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG
DettagliTRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. il Sig. XXX, nato il..,residente in.
TRIBUNALE DI RICORSO PER LA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ill.mo Sig. Presidente, il Sig. XXX, nato il..,residente in., via, n., c.f.:., rappresentato e difeso, come da procura
DettagliREVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO
22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum
DettagliIL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M.F.Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. L. Di Natale Componente privato dott. G. Armenia Componente privato riunito in camera
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliOBBLIGO DELLA MEDIAZIONE
Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni
DettagliConvenzione sulle conseguenze del divorzio 1
Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliParere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento
27 Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento di Anna Liconti Traccia Tizia si rivolge al suo legale di fiducia manifestando l intenzione di volersi separare dal marito Caio per sopravvenute
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliTRIBUNALE DI. Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
TRIBUNALE DI Sezione RICORSO CONGIUNTO PER LA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE/ DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PER \\server\data\sito studio\formule\ricorso per
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO Prefazione... XIII I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 1 SEPARAZIONE CONSENSUALE E CONIUGI ECONOMICAMENTE AUTONOMI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...
DettagliPOR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE 2009-2010. Avviso pubblico per l erogazione di contributi per l acquisto di servizi alla prima infanzia
Spettabile COMUNE DI (indicare il proprio comune di residenza) ALLEGATO 1 - MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO CONTRIBUTI RELATIVI AL PERIODO 01/09/2009-31/07/2010 POR Sardegna FSE 2007-2013 - ORE PREZIOSE
DettagliAzienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario. isee. università
Azienda Pubblica della Regione Campania per il diritto allo Studio Universitario isee università ISEE Università Per la richiesta di prestazioni nell ambito del diritto allo studio universitario sono previste
DettagliAFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1
AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il.
TRIBUNALE CIVILE DI.. Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio Nell interesse del Sig. XXX, nato a il., residente in..., via., n..., c.f.:, rappresentato e difeso, come da
DettagliArt. 150. Separazione personale.
CODICE CIVILE Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VI Del matrimonio Capo V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi Art. 149. Scioglimento del matrimonio. Il matrimonio
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliAi sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di mediazione n. /201, comunico il presente INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE promossa da nato/a
DettagliCORTE DI APPELLO DI SALERNO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO PROTOCOLLO D INTESA Sul riconoscimento del legittimo impedimento a tutela della maternità e paternità nell esercizio della professione forense. TRA Corte di Appello di Salerno
DettagliINDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1
INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliTerzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno
CIRCOLARE A.F. N. 12 del 27 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno Gentile cliente con la presente intendiamo
DettagliLa pensione ai superstiti
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del
Dettaglinella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G. affari contenziosi, vertente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRlBUNALE DI BRINDISI - Sezione civile - composto dai seguenti magistrati: ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G.
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliCOMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliIn tal caso, la copertura minima prevista dal diritto dell Unione per i danni alla persona si applica anche al danno morale
Corte di giustizia dell Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 144/13 Lussemburgo, 24 ottobre 2013 Stampa e Informazione Sentenze nelle cause C-22/12 e C-277/12 Katarína Haasová / Rastislav Petrík e Blanka
DettagliFONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE
DettagliTRIBUNALE DI... Memoria di Costituzione. Rg. n.. Dott.ssa. Udienza. Sig.ra XXX, nata a., il e residente a..., Via
TRIBUNALE DI... Memoria di Costituzione Rg. n.. Dott.ssa Udienza. Nell'interesse della Sig.ra XXX, nata a., il e residente a..., Via, n.... c.f.:, rappresentata e difesa dall Avv... del Foro di... ed elettivamente
DettagliPROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai signori dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente dr. Gaetano Sole Giudice dr. Andrea Giuseppe
Dettagli21. RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE
Parte Terza. La separazione personale dei coniugi 21. RICORSO PER SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE TRIBUNALE DI... (1) Ricorso per separazione giudiziale dei coniugi PER..., nata a... (...), il... cod.
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliINDICE SOMMARIO DEL VOLUME
INDICE SOMMARIO DEL VOLUME Indice per articoli... pag. VII Indice bibliografico...» XIII LILIANA ROSSI CARLEO INTRODUZIONE...» 1 TITOLO VI. DEL MATRIMONIO CAPO V. DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Di Palma; Rel. Acierno) Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della separazione Ripresa della convivenza
DettagliDETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA
DettagliD E L I B E R A. DI INCARICARE gli uffici competenti per i connessi adempimenti conseguenti il presente atto;
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: CHE l Azienda Sanitaria Locale garantisce i prelievi ematici domiciliari alle sole persone non trasportabili; CHE tale assetto crea disagi alle fasce fragili della popolazione
Dettagli********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;
Consiglio di Amministrazione Deliberazione n. del OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79 11035 DEL 17/11/03 Approvazione linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliDecisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliQuotidiano d'informazione giuridica - n.3201del 19.04.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto
1 of 5 19/04/11 16.47 Quotidiano d'informazione giuridica - n.3201del 19.04.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto Affido condiviso va negato se genitore minaccia di portare
DettagliINFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE. disporre i documenti prodotti secondo l ordine indicato in calce alla richiesta di adozione
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE disporre i documenti prodotti secondo l ordine indicato in calce alla richiesta di adozione indicare sempre prima il cognome poi il nome Documenti
DettagliIL DIVORZIO IN ARMONIA PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE
IL DIVORZIO IN ARMONIA PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE Gli effetti di una rottura coniugale, come è noto, sono numerosi e coinvolgono questioni psicologiche, affettive, mutamenti di stile, di vita, limitazioni
Dettagli