COMUNE DI BOSCOREALE Provincia di Napoli

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1 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITA DI SOCCORSO IN ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n 15 del , modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n 52 del

2 Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il Servizio di Ospitalità di soccorso in alloggi che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione Comunale per fronteggiare situazioni temporanee di emergenza abitativa. Il Servizio si configura come intervento sociale, di durata limitata, e pertanto non è applicabile la normativa civilistica relativa alla tipologia contrattuale non pattuendosi tra l'utente e il Comune di Boscoreale nessun tipo di contratto di locazione. 2. Nel caso di disponibilità di alloggi comunali con più camere, può essere prevista la coabitazione di più nuclei familiari beneficiari con l'uso in comune di altri spazi. 3. I beneficiari sono individuati fra quei soggetti in stato di disagio sociale e/o emergenza familiare che non hanno la possibilità immediata di trovare un'abitazione e che non siano in grado di gestire autonomamente la propria condizione abitativa. Art.2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. Possono presentare domanda per l'ammissione al Servizio di Ospitalità di soccorso, le persone singole o i nuclei familiari che non sono in grado di accedere al libero mercato delle locazioni per motivi di grave disagio economico e sociale, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) il richiedente abbia la cittadinanza di uno stato membro dell'unione Europea. b) il richiedente abbia la residenza nel Comune di Boscoreale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda di ammissione al Servizio; c) reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare inferiore a ,00 (diecimila) Euro. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentala prima della richiesta di assegnazione. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito e' prevista una riduzione del reddito del nucleo familiare pari al 10%. Per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciata dal comune di residenza al momento della domanda di assegnazione. I figli maggiorenni e non a carico non vengono compresi nel nucleo familiare. Il limite reddituale suindicato si intenderà aggiornato annualmente in ragione delle variazioni ISTAT conseguenti al tasso di inflazione. d) non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio regionale; e) presenza di: i. Sfratto esecutivo con data certa e definitiva per finita locazione e i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di indigenza del nucleo familiare, debitamente documentato; ii. Notifica di ordinanza di sgombero; 2

3 iii. Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o senza alloggio; 2. Ogni variazione del nucleo familiare, successivamente all'ammissione al Servizio di Ospitalità, dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore Patrimonio e al Settore Politiche Sociali. I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, e debbono permanere per tutta la durata dell'ospitalità, pena la decadenza dal Servizio e il conseguente rilascio dell'alloggio comunale. I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000. Art.3 MODALITÀ E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. L'ammissione al Servizio di Ospitalità di soccorso è subordinata all'assunzione di responsabilità da parte della persona o nucleo familiare beneficiario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento; prima di occupare I'alloggio comunale, la persona o il nucleo familiare beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna espressamente a: a) presentare domanda per I'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la decadenza dal Servizio: b) occupare personalmente e stabilmente le camere messe a disposizione; c) accettare, in caso di alloggi comunali con più camere, la coabitazione con altri nuclei familiari e l'uso in comune di altri spazi; d) non affittare né cedere a qualsiasi titolo i locali messi a disposizione; e) rilasciare, al termine del periodo di ospitalità concesso, l'alloggio nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato; f) provvedere al mantenimento in buono stato sia dell'alloggio che dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo di abitazione; g) non dare ospitalità, anche temporaneamente, a persone estranee al nucleo familiare avente diritto; h) utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria; i) non apportare nessuna modifica ai locali, alle strutture e a tutte le condutture e apparecchiature senza il consenso del Settore patrimonio; j) consentire l'accesso all'alloggio al personale autorizzato dal Comune per gli eventuali lavori di straordinaria manutenzione, nonché per verificarne il corretto utilizzo; k) impegnarsi a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli altri inquilini; l) dare tempestivo preavviso della volontaria cessazione dell'ospitalità; 2. Al fine di accedere agli alloggi anche in caso di prolungata assenza (oltre due settimane consecutive senza espressa autorizzazione del Comune) degli occupanti, sarà depositata presso il Settore Patrimonio una copia delle chiavi delle strutture abitative. Nei casi di revoca dell'assegnazione e quindi rilascio dell'alloggio, l'utente del Servizio autorizza personale incaricato dal Settore Patrimonio ad accedere ai locali. 3

4 3. L'utente dovrà occupare l'alloggio comunale entro 48 (quarantotto) ore dall'ammissione al Servizio, che viene formalizzata con verbale e consegna delle chiavi a cura del Settore Patrimonio, pena la decadenza dal Servizio stesso, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla volontà dell'utente, che saranno valutati da parte del Settore Area Politiche Sociali, previa relazione dell Assistente Sociale. 4. L'ammissione al Servizio di Ospitalità di soccorso, come pure la sua cessazione e/o decadenza, verrà effettuata mediante determinazione del Responsabile del Settore Patrimonio, in base a dettagliata relazione dell Assistente Sociale del Settore Area Politiche Sociali, relativa alla situazione socio-economica del richiedente, del proprio bisogno abitativo e della composizione del suo nucleo familiare. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Patrimonio e al Settore Politiche Sociali ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari. Art. 4 DURATA DEL SERVIZIO 1. Il Servizio di Ospitalità di soccorso avrà la durata strettamente necessaria a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque non superiore a 6 (Sei) mesi dalla data di ammissione. In circostanze eccezionali può essere autorizzata per una sola volta la proroga di 6 (sei) mesi quando il perdurare del grave disagio socio-economico degli assegnatari, documentato nelle opportune forme con le informazioni e le segnalazioni da parte del Settore Area Politiche Sociali, non consenta soluzioni abitative alternative. Al termine ulteriormente concesso, verrà predisposto, con apposita ordinanza Dirigenziale adottata dal Settore Patrimonio, il rilascio dell'immobile occupato senza titolo da parte dell'utente. Art. 5 COMPARTECTPAZIONE ALLE SPESE 1. Gli utenti del Servizio sono tenuti, tramite il pagamento di un corrispettivo mensile determinato dal Settore Patrimonio, alla compartecipazione alle spese sostenute dal Comune per la gestione degli alloggi messi a disposizione (utenze domestiche, canoni condominiali, riparazioni, ecc.). La mancata corresponsione del corrispettivo che superi i due mesi e senza che siano intervenute cause peggiorative, comunque opportunamente documentate, della situazione economica dell'assegnatario, comporterà la decadenza dal Servizio di Ospitalità con il conseguente ed immediato rilascio dell'alloggio. 2. In caso di situazioni e condizioni di indigenza del nucleo familiare, debitamente documentate da parte del Settore Area Politiche Sociali, con dettagliata relazione dell Assistente Sociale, potrà essere previsto l'esonero dal pagamento del corrispettivo mensile. Art. 6 MANUTENZTONE DEGLR ALLOGGI 1. Ogni intervento di risanamento e manutenzione straordinaria degli alloggi è a carico del Comune. I lavori di manutenzione ordinaria sono invece a carico degli utenti, e dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte del Settore Patrimonio e senza alcun rimborso da parte dell'ente delle spese sostenute. 4

5 2. Al momento dell'ammissione al Servizio e alla messa a disposizione dell'alloggio, verrà stilato, a cura del tecnici del Settore Patrimonio, un verbale di consistenza dello stesso e degli eventuali arredi esistenti. L'utente sarà ritenuto responsabile per eventuali danneggiamenti riscontrati e dovrà corrispondere al Comune la quota corrispondente al danno arrecato. Art.7 DISCIPLINA DELLA PERMANENZA 1. Spetta al Comune, tramite il Settore Patrimonio a) esercitare la facoltà di procedere al cambio degli alloggi qualora ne ravvisi la necessità; b) sostenere le spese per i contratti di utenza per l energia elettrica, acqua e gas e relativi oneri di allacciamento. 2. Il Comune di Boscoreale declina ogni responsabilità per eventuali danni che, senza sua colpa, possano colpire gli ospiti e le loro cose. L immobile rientra tra i beni coperti da Assicurazione sulle proprietà comunali. Art.8 DECADENZA DAL SERVIZIO 1. L'utente decade dal Servizio di Ospitalità di soccorso e dall'utilizzo temporaneo dell'alloggio comunale quando: a) abbia ottenuto assegnazione di alloggio ERP o comunque disponibilità non precaria di un altro alloggio; b) sia moroso dell'eventuale corrispettivo mensile per un periodo superiore a 2 (due) mesi senza giustificazione ritenuta motivata da parte dell'assistente Sociale che relazionerà in merito; c) abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; d) non abbia preso possesso dell'alloggio entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna delle chiavi; e) abbia affittato o ceduto tutto o parte dell'alloggio comunale dato in uso; f) non abiti stabilmente o lasci inutilizzato l'alloggio comunale messo a disposizione assentandosi per un periodo superiore a due settimane consecutive, senza espressa autorizzazione del Comune, Settore Patrimonio; g) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite accertate dalle competenti autorità; h) ospiti anche temporaneamente terze persone non facenti parte del nucleo familiare beneficiario così come individuato dall'atto di ammissione al Servizio; i) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza; j) si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente dato in uso; k) si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare; l) non rispetti una o più condizioni previste nella dichiarazione di impegni sottoscritta contestualmente all'ammissione al Servizio; 5

6 m) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Boscoreale o altro comune dove svolge la propria attività lavorativa. 2. La decadenza dal Servizio avverrà attraverso provvedimento del Responsabile del Settore Patrimonio. L'attuazione di tale provvedimento avverrà entro 24 (ventiquattro) ore dall'accertamento delle situazioni sopra citate e il rilascio dell'alloggio eseguito, se necessario, in collaborazione con la Polizia Municipale. Art.9 CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 1. Le norme che disciplinano il Servizio di Ospitalità di soccorso vengono rese note al momento della richiesta di ammissione da parte della persona interessata, che sottoscriverà anche copia del presente regolamento per accettazione. Art.10 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato. 6

7 ALLEGATO A AL Settore Patrimonio SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ALL'OSPITALITA' DI SOCCORSO DEL (D.P.R. 28 DICEMBRE N.445) Il/la sottoscritto/a: COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATADI NASCITA CODICE FISCALE RESIDENTE A BOSCOREALE ALLA VIA N CIVIC O RECAPITO TELEFONICO ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del , ed a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, in relazione alla propria domanda di accesso al Servizio comunale di Ospitalità di soccorso per il superamento di situazioni di emergenza abitativa: DICHIARA che il proprio nucleo familiare è così composto: n Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Grado parentela Professione che il reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare, riferito all'anno è il seguente: di essere a conoscenza: 7

8 1. del Regolamento per il Servizio di Ospitalità di soccorso in alloggi di proprietà comunale per il superamento di situazioni di emergenza abitativa, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Boscoreale con i poteri del Consiglio Comunale n. del.., e di accettarlo integralmente; 2. che per l'utilizzo dell'alloggio comunale non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione di immobili, di cui alla Legge n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni; 3. che il Servizio di Ospitalità, fatta salva sua eventuale proroga, avrà scadenza il, data in cui si impegna a lasciare libero da persone e cose l'alloggio comunale; 4. il Servizio è destinato esclusivamente per i soggetti facenti parte del proprio nucleo familiare così come sopra definito, e che è vietato destinare l'alloggio comunale ad uso diverso, cedere lo stesso anche temporaneamente, nonché alloggiare, anche per brevi periodi, persone non autorizzate dal comune; 5. che qualora si allontani per un periodo superiore a 2 (due) settimane dall'alloggio dovrà avvisare tempestivamente il Settore Patrimonio e che, qualora l'assenza non venga comunicata o si prolunghi senza alcuna valida giustificazione oltre le due settimane, verrà dichiarata la propria decadenza dal Servizio di Ospitalità. Si impegna a: a) presentare domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la decadenza dal Servizio; b) occupare personalmente e stabilmente l'alloggio messogli a disposizione per il Servizio di Ospitalità; c) accettare, in caso di alloggi comunali con più camere, l'eventuale coabitazione con altri nuclei familiari e l'uso in comune di altri spazi; d) non affittare né cedere a qualsiasi titolo i locali messi a disposizione; e) rilasciare, al termine del periodo di ospitalità concesso, I'alloggio nelle stesse condizioni in cui l'ha trovato; f) provvedere al mantenimento in buono stato sia dell'alloggio che dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune, utilizzare l'alloggio ad uso esclusivo di abitazione; g) non dare ospitalità, anche temporaneamente, a persone estranee al nucleo familiare avente diritto, senza espressa autorizzazione scritta del Comune; h) utilizzare l'alloggio in modo dignitoso e mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature, curandone a proprie spese la manutenzione ordinaria; i) non apportare nessuna modifica ai locali, alle strutture e a tutte le condutture e apparecchiature senza il consenso del Comune; j) consentire l'accesso all'alloggio al personale autorizzato dal Comune per gli eventuali lavori di straordinaria manutenzione, nonché per verificarne il corretto utilizzo; k) impegnarsi a tenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli altri inquilini; l) dare tempestivo preavviso della volontaria cessazione dell ospitalità. DICHIARA Di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003: che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all accesso al Servizio Ospitalità di soccorso; il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l istruttoria necessaria; di poter esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all art.7 del D. Lgs. 196/2003; che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Boscoreale, Settore Patrimonio. Boscoreale, lì IL RICHIEDENTE 8

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