LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA (SECONDA PARTE )

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1 LA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA STAMPA (SECONDA PARTE ) PROF.SSA FRANCESCA MITE

2 Indice 1 LA STAMPA NELLA COSTITUZIONE: UN DIRITTO DI LIBERTÀ LA PRIMA LEGGE POST BELLICA SULLA STAMPA LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E DELLE PROVVIDENZE PER L EDITORIA A PARTIRE DAGLI ANNI OTTANTA LA LEGGE N. 62/2001 SU CD. PRODOTTO EDITORIALE BIBLIOGRAFIA di 18

3 1 La stampa nella Costituzione: un diritto di libertà Il complesso quadro normativo della stampa che si è tentato di delineare a partire dal periodo liberale ed evidentemente caratterizzato, durante il periodo fascista, da ampi poteri di controllo affidati alla autorità di pubblica sicurezza, da una disciplina penale dei cd. reati d opinione marcatamente repressiva, oltre che da un inammissibile meccanismo di selezione nell esercizio della professione giornalistica, è rimasto praticamente immutato fino alla nomina dell Assemblea costituente nel 1947 e, più esattamente, fino alla formulazione dell art. 21 Cost. ed alla successiva elaborazione normativa di attuazione del dettato costituzionale (legge sulla stampa, l. n. 47 del 1948). E così, nel tentativo di ridimensionare i danni provocati durante il regime fascista, si afferma al primo comma dell art. 21 che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Al secondo comma si precisa, poi, che «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure». Peraltro è da dire che tale divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni e censure, ha formato oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sul significato e sulla portata di autorizzazione e censura e così, in diverse pronunce 1, essa ha precisato che per autorizzazione si intendono provvedimenti preventivi che, rimessi al potere discrezionale dell autorità amministrativa, potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico, come appunto giornali e periodici, laddove per la censura ci si riferisce all istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con un provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione 2. Tale orientamento sostanzialmente garantista proprio del divieto di autorizzazione e censura, è confermato dalla disciplina del sequestro degli stampati di cui al terzo comma, ove si afferma che «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili». 1 Sentt. nn. 51 e 115 del 1957, 159 del 1970, 93 del È evidente, comunque, che il divieto della censura amministrativa non impedisce e non può impedire né la cd. censura privata, né l autocensura, in quanto si tratta di situazioni problematiche che si realizzano spesso all interno di una attività d impresa e vanno quindi inquadrate in termini diversi. 3 di 18

4 È di tutta evidenza, quindi, che con la Costituzione si è realizzata una vera e propria inversione di tendenza rispetto al passato anche per quel che concerne i rapporti tra l autorità giudiziaria e l autorità di pubblica sicurezza in materia. Ed infatti, scegliendo di ricorrere allo schema base di tutela dei diritti di libertà, nel testo costituzionale vengono trapiantati i due istituti della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, secondo i quali solo la legge del parlamento può stabilire le ipotesi in cui il diritto di libertà è suscettibile di incontrare delle limitazioni e solo il giudice può disporre l applicazione a singole fattispecie concrete. Si individua, così, nel sequestro l unica forma di intervento autoritario sull esercizio della libertà di stampa, cui solo il giudice può ricorrere e solo nelle ipotesi di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo preveda 3. Nel quarto comma si dispone, poi, che «quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto». Attenzione assai minore da parte del Costituente ebbero, invece, i profili legati allo sviluppo del settore dell informazione rispetto alle esigenze di pluralismo e diversificazione delle fonti che è necessario soddisfare in un sistema democratico. A ben vedere, infatti, l unica disposizione al riguardo si trova nel comma n. 5 dell art. 21 che attiene al delicato profilo del finanziamento della stampa, ove affermandosi che «La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica» vengono dettate norme di carattere generale che consentano di pubblicizzare i mezzi di finanziamento delle imprese editoriali nel settore della stampa periodica. 3 Il principio contenuto nel 2 co. dell art. 21 si estende dal prodotto editoriale alla stessa attività ed infatti non sono ammissibili licenze o autorizzazioni ma solo la registrazione della stampa presso il Tribunale competente per territorio (art. 5, legge n. 47 del 1948 di attuazione del dettato costituzionale): in base a tale disposizione si vuole consentire l individuazione dei responsabili a garanzia di diritti dei terzi. La disposizione ha anche superato il vaglio della Corte costituzionale che ne ha ritenuto la legittimità costituzionale non tanto perché il relativo potere di autorizzazione all iscrizione nel registro è affidato all autorità giudiziaria e non al potere esecutivo, quanto perché l atto di iscrizione appare privo di natura discrezionale: l iscrizione è, cioè, subordinata alla sola verifica della regolarità formale della documentazione presentata (l obbligo di registrazione non si applica alla stampa studentesca scolastica o di istituto). (Sent. N. 31 del 1951). 4 di 18

5 Si tratta di una disposizione che mirava a garantire un principio, quello della trasparenza delle fonti di finanziamento, che ha assunto con il passare del tempo un importanza sempre crescente a tutela dell interesse degli utenti dell informazione, ossia dei cittadini. La possibilità di prevedere obblighi di trasparenza è, infatti, espressione di ragioni di tutela non solo di chi informa, ma anche di chi è destinatario delle informazioni; prospettiva da cui prende il via la costruzione del principio del pluralismo informativo da parte della Corte Costituzionale. Tuttavia è stato evidenziato in dottrina come la scelta del Legislatore a favore della dizione «la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica», abbia in realtà lasciato «mano libera» 4 al Parlamento circa la volontà di creare o meno una disciplina specifica sulla trasparenza del finanziamento, posto che, oltretutto, per quasi un triennio la disposizione è rimasta inattuata 5. L ultimo comma dell art. 21 Cost. individua, infine, nella sola tutela del buon costume il fondamento di possibili limitazioni alla libertà di stampa, affermando che «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni». 4 Così, S. Sica e V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell informazione e della comunicazione, pg. 13, II Edizione, Cedam Quello della titolarità effettiva o sostanziale delle aziende editoriali, infatti, è un aspetto del quale si incomincerà a trattare solo con la legge 5 agosto1981, n. 416 recante Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l editoria che introduce in Italia il primo nucleo di una disciplina antitrust, sancendo la fine dell intervento pubblico in chiave assistenzialistica per avviare una stagione di autosufficienza delle imprese editoriali tramite l ausilio dello Stato con forme di sostegno indiretto (ad esempio riduzione tariffaria, agevolazioni fiscali e finanziamenti agevolati) 5 di 18

6 2 La prima legge post bellica sulla stampa Allo stesso modo in cui allo Statuto Albertino seguì l Editto sulla stampa, immediatamente dopo l approvazione della Costituzione repubblicana, anche l Assemblea costituente avviò i lavori per varare una nuova legislazione del settore e ciò, sia per riformare normative precedenti non più in linea con il nuovo assetto costituzionale, sia per fronteggiare l imminente scadenza elettorale 6. La Legge 8 febbraio 1948, n. 47 7, nel dare applicazione ai principi costituzionali poco sopra evidenziati, è intervenuta essenzialmente in tre settori. In primis la legge ha imposto, per motivi di trasparenza, che la titolarità delle imprese editrici di quotidiani o periodici appartenesse a persone fisiche o, comunque, a società riconducibili a persone fisiche. In secondo luogo ha previsto l istituzione di un registro nazionale della stampa cui devono iscriversi gli editori di giornali quotidiani e periodici, prevedendo, altresì, l obbligo di registrazione della testata presso il Tribunale competente per territorio. Ed infine, ha imposto l obbligo di pubblicare annualmente i bilanci delle imprese editrici di giornali quotidiani. In relazione alla stampa periodica, la vera novità sta nell art. 5 della legge in questione 8 e, quindi, nell abolizione della preventiva autorizzazione prefettizia (di cui alla legge 2307/1925), sostituita da 6 L elezione del primo Parlamento repubblicano. 7 Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43. Il comma 1 dell art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento. 8 Art. 5. Registrazione. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l iscrizione nell albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull ordinamento professionale; 4) copia dell atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Il registro è pubblico. 6 di 18

7 un semplice obbligo di registrazione della testata presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione, ciò, a fini meramente certificativi. Per quel che concerne tale obbligo di registrazione è da dire che la Corte Costituzionale 9, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell art. 5 della legge n. 47 del 1948, sollevata dal Tribunale di Bari in merito ad un possibile contrasto con l art. 21 Cost., in base al quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, ha ritenuto di respingerla precisando che «non vi è margine di discrezionalità per l organo competente ad emettere il provvedimento, poiché, come si è ricordato, l autorità giudiziaria, verificata la regolarità dei documenti, ordina l iscrizione. Si tratta perciò di un provvedimento di natura giuridica sostanzialmente diversa dall autorizzazione amministrativa di carattere discrezionale, alla quale, ai sensi dell art. 21 Cost., secondo comma, della Costituzione, non può essere subordinata la stampa». Con l introduzione dell istituto della registrazione, peraltro, scomparivano anche le norme fasciste di cui alla legge 2307/1925, relative al riconoscimento da parte del Prefetto, del direttore responsabile, la cui figura resta inalterata. Un ultimo aspetto della legge in esame è quello relativo alle fattispecie di reati a mezzo stampa, delle quali, per la verità la legge si occupa solo marginalmente, lasciando comunque inalterato quello che era l impianto codicistico 10, prevedendosi all art. 11, in tema di Responsabilità civile, che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l editore, inasprendo, altresì, le pene disponendo, all art. 13 rubricato Pene per la diffamazione che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa. Le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 1948 lasciano emergere la sopravvivenza, accanto alle ipotesi connesse alla tutela dei diritti individuali, di un folto numero di fattispecie di reato, connesse all esercizio della libertà di espressione, a tutela della personalità dello Stato, a tutela del sentimento religioso, a tutela dell ordine pubblico, cui è difficile riconoscere un sicuro fondamento 9 Sentenza n. 31 del Ammesso sequestro preventivo solo a seguito di provvedimento dell Autorità Giudiziaria e solo in casi di delitti per i quali sia ammesso dalla legge sulla stampa; per le pene si registra un inasprimento rispetto a quelle inerenti alle pubblicazioni destinate all infanzia. 7 di 18

8 costituzionale. Solo di recente si è alleggerita la trama fittissima dei reati connessi all esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. Alla luce di ciò, sembra, dunque, evidentemente scarso l apporto del Legislatore del 1948 al panorama normativo esistente all epoca, rimasto per lo più inalterato e appigliato alle scelte politiche fasciste. Ciò significa che quella che avrebbe dovuto costituire una legge completa e organica della materia, persegue in verità solo in minima parte tali obiettivi, rivolta com è in prevalenza ai profili editoriali (procedura di registrazione della testata giornalistica, diritto di rettifica, abolizione di ogni forma di riconoscimento statale per la nomina del direttore responsabile) e solo marginalmente alla disciplina dei contenuti della libertà di stampa. 8 di 18

9 3 La disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l editoria a partire dagli anni ottanta Una compiuta disciplina del settore capace di fornire un assetto completo della materia non arriverà prima degli anni ottanta, quando si inizia a rimuovere nella proprietà delle maggiori imprese editoriali e pubblicitarie l ingombrante presenza di forti gruppi economici e a mettere mano ad una legislazione antimonopolistica sì da impedire la concentrazione delle imprese. Più precisamente, la struttura fondamentale del settore stampa è disegnata dalla legge 5 agosto 1981, n che, nonostante numerosi interventi di modifica, costituisce ancora oggi l ossatura della legislazione in materia. Nel tentativo di fornire una risposta organica alla grande crisi economica che ha investito il mercato della carta stampata a causa delle trasformazioni culturali e tecnologiche dei primi anni ottanta, la legge in questione ha inteso perseguire l obiettivo della trasparenza tanto con riguardo alla proprietà dell azienda quanto alle fonti di finanziamento, sì da limitare processi di concentrazione (i limiti antitrust costituivano una novità assoluta anche nel panorama legislativo europeo) e agevolare programmi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico (elemento, questo, di forte novità). Tuttavia, l applicazione della legge è stata resa particolarmente difficile probabilmente anche a causa del mancato adeguamento della competente struttura amministrativa rispetto alla complessità dei problemi e degli interventi da realizzare che caratterizzavano il settore. In questo ambito le funzioni amministrative si esaurivano infatti nelle attività svolte dal Dipartimento per l informazione e l editoria istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L intervento normativo successivo maggiormente incisivo è sicuramente quello operato con la legge 25 febbraio 1987, n. 67 Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle 11 Legge 5 agosto 1981, n. 416, recante Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l editoria, pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n Le disposizioni concernenti la tenuta e l organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n di 18

10 imprese editrici e provvidenze per l editoria 12 il cui apporto innovativo essenziale è costituito dalla previsione di interventi di sostegno economico alla stampa mirati e non generalizzati 13. Considerata da molti una seconda riforma, ha dato una ulteriore spinta ai contributi indiretti, tagliando al contempo quelli diretti ed ha ampliato (rispetto alla definizione del codice civile) il concetto di posizione dominante, predisponendo un articolato sistema di sostegno a favore di nuovi soggetti tassativamente indicati, facendo espressamente richiamo agli obblighi ed oneri di cui alla legge 416 del 1981, incrementando, fra l altro, il personale addetto alle strutture di controllo ed all erogazione delle provvidenze. Insomma con la legge n. 416 del 1981, successivamente modificata dalla legge n. 67 del 1987, nonché dalla più recente legge n. 250 del , la disciplina della materia in esame compie un decisivo salto di qualità. La linea di fondo degli interventi normativi successivi al 1981 è rappresentata dal tentativo di ridefinire l intervento di sostegno statale, abbandonando progressivamente la strada del sostegno diretto, di natura sostanzialmente assistenziale 15, per dare una spinta a favore di quelli indiretti, nel tentativo di adeguarsi al processo di modernizzazione tecnologica in atto nel settore editoriale Legge 25 febbraio 1987, n. 67, Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l editoria. Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 marzo 1987, n Riguardo agli altri interventi legislativi, si è assistito anche all introduzione di un tetto massimo degli introiti pubblicitari. L art. 5 della legge n. 67 del 1987 stabilisce l obbligo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali di destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici almeno il 50 % delle spese complessivamente sostenute per pubblicità. Di recente si è inoltre assistito ad interventi al riguardo non solo da parte dello Stato ma anche delle Regioni. Tutti gli statuti regionali infatti recano una serie di disposizioni che rinviano ad un impegno delle Regioni a favorire le condizioni per lo sviluppo di un sistema informativo in grado di assicurare un effettiva e consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte politiche regionali. Tali disposizioni sono rimaste a lungo sulla carta in quanto c è stata l opposizione del Governo nazionale a riconoscere la legittimità di leggi regionali in tale settore. 14 Legge 7 agosto 1990, n. 250, recante Provvidenze per l editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l accesso ai benefici di cui all articolo 11 della legge stessa, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 agosto 1990, n In attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 dicembre 1997, n Vedi, anche, il comma 3 dell art. 29, D.L. 6 dicembre 2011, n Stanziati a tempo indeterminato, oltretutto, solo per alcune categorie che presentassero precisi requisiti. 10 di 18

11 Successivamente la legge n. 250 del 1990, introduce nuove ed ulteriori modifiche a quello che era l impianto originario predisposto dalla legge del 1981 (come modificata nel 1987), stanziando, ad esempio, ulteriori contributi per la stampa di partito, le cooperative giornalistiche ed imprese editrici, imprese radiofoniche di informazione, purché però in possesso di specifichi requisiti previsti dalla stessa legge. E quindi, per concludere, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 67 del 1987 e dalla successiva legge n. 250 del 1990, l area dei possibili destinatari di interventi di sostegno economico diretto si riduce fino a ricomprendere solo alcune particolari categorie di imprese editrici. Si tratta di una decisione, questa, che ha suscitato numerose critiche per aver ignorato l esigenza costituzionale del pluralismo informativo e per aver preferito, in violazione al principio costituzionale di eguaglianza, solo alcune imprese editrici. In parallelo, alla drastica riduzione degli interventi di sostegno economico diretto e all accentuazione degli interventi indiretti a favore della stampa, si è proceduto all abolizione del meccanismo del prezzo amministrato. La fissazione in via amministrativa del prezzo dei quotidiani rappresentava il corrispettivo che veniva imposto alle imprese editrici, in cambio della garanzia di un approvvigionamento costante della materia prima, ossia la carta. A questa ragione se ne aggiunse un altra e, cioè, la necessita di mantenere basso il prezzo dei quotidiani, ritenuti i maggiori veicoli di informazione, in generale, e di informazione politica, in particolare. 16 I contributi indiretti ruotano attorno all istituzione di due fondi speciali volti ad agevolare l accesso al credito da parte delle imprese editrici impegnate in specifici programmi di ristrutturazione tecnico-economica. Accanto alle forme di mutuo agevolato disposte a favore delle imprese editrici di opere di elevato valore culturale, sono anche previste agevolazioni concernenti le tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti. 11 di 18

12 4 La legge n. 62/2001 su cd. prodotto editoriale I profondi mutamenti nel costume, nelle abitudini e nel linguaggio provocati, negli ultimi decenni, dall inarrestabile progresso delle tecnologie, hanno condotto ad una radicale trasformazione del complessivo vivere sociale e, quindi, anche del settore dell informazione e della comunicazione; è di tutta evidenza, in tal senso, la straordinaria capacità di Internet, Facebook, Twitter etc di incrementare i canali e le metodologie comunicative. In tale contesto, non potevano non mutare anche gli scenari del mercato dell industria editoriale. È in tale settore, infatti, che i cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie si sono avvertiti sin dagli anni novanta, con una repentina accelerazione fino a giungere all ormai diffuso fenomeno della cd. pubblicazione on line, con essa intendendosi testi, immagini, documenti, materiali, file audio, file video etc, nei vari formati elettronici, pubblicati e resi disponibili in rete Internet 17.. E dunque, proprio la progressiva trasformazione degli scenari tecnologici, economici e sociali a cui abbiamo assistito, ha imposto al Legislatore italiano di regolamentare, nel settore dell informazione e della comunicazione, anche il fenomeno delle pubblicazioni on line. Proviamo allora ad indagare sul modo in cui il legislatore comunitario, prima, e italiano, poi, hanno inteso rispondere alla sempre più avvertita esigenza di predisporre efficaci garanzie normative per la regolamentazione del fenomeno delle pubblicazioni on line, rispetto al rapido mutamento degli scenari tecnologici, economici e sociali a cui sopra si è accennato. Ebbene, a rispondere a tale esigenza maturata nel clima altamente tecnologico che ha investito anche l editoria, ci ha pensato la legge 7 marzo 2001, n , cd. di riforma dell editoria. Si tratta di un provvedimento che ha introdotto nuove norme in modifica delle precedenti regole di cui alla Legge sulla stampa del 1981 (n. 416) e della quale si è parlato nel paragrafo precedente, 17 Si tratta di un fenomeno, questo, che ha opportunamente condotto ad una «riflessione di carattere semantico: il sostantivo pubblicazione fino a prima dell avvento di Internet era usato in modo a volte improprio, quasi come sinonimo di testo cartaceo. A ben riflettere, la rete Internet ha restituito al vocabolo la sua dimensione semantica originaria, quella del rendere pubblico, del diffondere al pubblico, ciò che il Web e le autostrade dell informazione riescono oggi a fare su scala globale e con un efficacia inimmaginabile anche in un recente passato». Così, A. del Ninno, Il regime giuridico delle pubblicazioni on line in 18 Legge 7 marzo 2001, n. 62 recante Nuove norme sull editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n di 18

13 relative, tra le altre cose, alle provvidenze in favore dell editoria e alle procedure per ottenere finanziamenti e agevolazioni per prodotti editoriali. Pur avendo sollevato, come si vedrà, non pochi dubbi e perplessità a causa delle difficoltà interpretative circa la sussistenza o meno di obblighi procedurali per procedere alla pubblicazione su Internet di materiali editoriali, tale legge ha certamente il pregio di avere affrontato, per la prima volta, le problematiche relative all uso delle nuove tecnologie nel settore. La legge estende alcune disposizioni di cui alla legge sulla stampa del 1948 al cd. prodotto editoriale, per la prima volta definito nell ordinamento italiano proprio dalla legge 62/2001. L art. 1, infatti, rubricato Definizioni e disciplina del prodotto editoriale recita: «Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici». Quella che il Legislatore fornisce di prodotto editoriale è una definizione in positivo, costruita, è stato evidenziato 19, su diversi elementi: indifferenza del mezzo che lo contiene, ragione per cui è prodotto editoriale tanto quello contenuto in un supporto cartaceo, quanto quello incorporato in un supporto informatico; descrizione analitica delle finalità del prodotto, ragione per cui è prodotto editoriale quello che è finalizzato alla pubblicazione o comunque alla diffusione di informazioni presso il pubblico; neutralità del mezzo di pubblicazione e/o diffusione (la legge parla di ogni mezzo, anche elettronico, quindi Web incluso ed inclusi i mezzi di radiodiffusione sonora o televisiva citati dal comma; esclusione dalla definizione di prodotto editoriale dei prodotti discografici o cinematografici. Al secondo comma dell art. 1 il Legislatore completa la definizione di prodotto editoriale fornendone una definizione per così dire in negativo, chiarendo stavolta cosa non è prodotto editoriale, ovvero: «Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d autore, destinato 19 In tal senso, A. Del Ninno, ibidem, in 13 di 18

14 originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi». Il terzo comma, infine, stabilisce che «Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948». Si impongono ora alcune riflessioni in merito agli obblighi normativi connessi alla definizione di prodotto editoriale elaborata dal Legislatore del Ebbene, il rinvio all articolo 2 della legge sulla stampa, introduce anche l obbligo per i giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni ed i periodici di qualsiasi altro genere di indicare data e luogo della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario, del direttore o vice-direttore responsabile. Ma vi è di più, dal riferimento che il terzo comma dell art. 1 della legge sul prodotto editoriale, fa ancora una volta all articolo 5 della legge sulla stampa, deriva altresì l obbligo solo per i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto medesimo di procedere alla registrazione presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Come si diceva poco sopra, tale legge ha sollevato immediatamente polemiche e contrasti interpretativi con particolare riferimento proprio alle pubblicazioni on line e ai siti web in quanto tali. A ben vedere, infatti, la definizione di prodotto editoriale comprensivo, dalla lettura della norma, oltre che di quello realizzato su supporto cartaceo, anche di quello elettronico o telematico, appare imprecisa non tenendo in debita considerazione le diversità delle tecnologie e la molteplicità degli scenari. Se a tale vaghezza della definizione di prodotto editoriale aggiungiamo i complessi obblighi normativi derivanti dal compiuto richiamo alla Legge del 1948, si comprende come tra gli operatori della rete Internet ed i gestori e proprietari di siti web, si sia generato un vero e proprio caos. Diversi gli interrogativi ai quali ancora si tenta di dare risposta. Un sito web, ad esempio, è certamente un mezzo elettronico destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico dunque, è prodotto editoriale ai sensi della legge del 2001 che, a sua volta, rinvia alla legge del 1981 per tutta quella serie di obblighi appena evidenziati. E allora, è divenuto obbligatorio inserire nei siti Internet le informazioni 14 di 18

15 richieste dall articolo 2 della legge sulla stampa alla quale rinvia la legge sul prodotto editoriale? 20 E dunque, è divenuto obbligatorio anche registrare, così come previsto dall art. 5 della legge sulla stampa, al quale sempre rinvia la legge sul prodotto editoriale, presso la cancelleria del Tribunale competente, quello cioè nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, un sito Internet caratterizzato da periodicità regolare e contraddistinto da una testata? 21 È difficile fornire risposte certe a tali interrogativi perché le espressioni usate dalla legge sono vaghe e così, posta la genericità dei concetti di periodicità e di testata, in assenza di una compiuta distinzione con riferimento alle diverse tipologie di prodotti editoriali multimediali e telematici, risulta effettivamente di difficile individuazione l ambito di applicazione della norma, non chiarendo in modo esaustivo la definizione di prodotto editoriale. Non è un caso, infatti, che non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza sino emerse interpretazioni contrastanti. E così, basti pensare alla sentenza del 15 giugno 2001 emessa dal Tribunale di Latina in cui il magistrato ha considerato che il sito Internet (inteso come insieme di hardware e software mediante il quale si genera il prodotto telematico sotto forma di trasmissione di flussi di dati), deve essere ritenuto prodotto editoriale ai sensi dell art. 1 l. n. 62/ , e come tale ne ha ordinato il sequestro per violazione della legge sulla stampa, alla quale si contrappone la sentenza del Gip del Tribunale di Aosta, che in un provvedimento del febbraio 2002 ha respinto la richiesta di sequestro di un sito che non indicava il nome dell editore e dello stampatore, con la seguente motivazione: Non può ritenersi che il testo reso pubblico mediante sito Internet sia assimilabile a uno stampato, se non compiendo una operazione analogica in malam partem, non consentita dal nostro ordinamento. Laddove Il Tribunale di Teramo nel 2002 ha escluso l equiparazione di un sito Internet ad un giornale o trasmissione televisiva precisando «del tutto diverso è il mezzo di diffusione, rispetto al quale può ritenersi effettivamente ragionevole dare per provato che un giornale sia letto da più persone o una televisione raggiunga più spettatori» 23. Ancora più recentemente da parte dei giudici della Cassazione non si è ritenuto di poter estendere le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa agli interventi effettuati su un "forum" di 20 Si immagini la difficoltà di individuare lo stampatore di un sito web, prodotto evidentemente non stampato. 21 E così, ad esempio, per i quotidiani on line, contraddistinti da testate editoriali tipo etc. 22 Trib. Latina, 07/06/2001 Giur. di Merito, 2001, Trib. Teramo, 30 gennaio 6 febbraio 2002, n di 18

16 discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa. In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi) 24. Altro profilo critico della legge in questione è quello che attiene alla previsione per i soggetti che operano nel campo dell editoria on line, ai sensi di quanto sopra chiarito, dell obbligo di registrazione della testata editoriale telematica con la precisazione che tale obbligo viene assolto attraverso l iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazioni, il cd. R.O.C. istituito dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 236/01/CONS ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della Legge 31 luglio 1997 n. 249, e tenuto presso la medesima autorità. Ciò significa, infatti, che per i soggetti che in virtù del rinvio compiuto dalla legge sul prodotto editoriale, sarebbero tenuti all assolvimento degli obblighi di cui all articolo 5 della Legge sulla stampa (registrazione della presso la cancelleria del Tribunale competente) per quanto riguarda le testate telematiche on line, nei soli limiti in cui intendano ottenere le provvidenze ed i contributi statali di cui alla del 2001, sarà sufficiente l iscrizione nel R.O.C. Tuttavia in dottrina 25 è stato evidenziato un apparente contrasto del contenuto dell art. 16 della legge 62/2001 rispetto alla sua rubrica Semplificazione amministrativa ove l intento del Legislatore, in verità, era quello di evitare un eccessivo quanto inutile carico di obblighi in capo ai soggetti già tenuti all iscrizione al ROC 26. in base al quale: "i soggetti tenuti all iscrizione al 24 Cass. pen. Sez. III Sent., , n (Rigetta, Trib. lib. Catania, 30 Giugno 2008), in CED Cassazione, In tal senso S. Sica e V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell informazione e della comunicazione, II Edizione, Cedam 2012 pg In particolare sono obbligati alla iscrizione nel R.O.C.: A. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all articolo 18, comma 1, della Legge 5 agosto 1981 n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale; B. agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di una o più testate con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non 16 di 18

17 registro degli operatori di comunicazione sono esentati dall osservanza degli obblighi previsti dall articolo 5 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47. L iscrizione è condizione per l inizio delle pubblicazioni". Rispetto all obbligo di registrazione si segnalano alcune pronunce giurisprudenziali che lo confermano, ritenendo, ad esempio, che «Il blog pubblicato su un sito Internet, ove sia dotato di testata, periodicità e finalità informativa, è sottoposto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5, legge n. 47/1948; conseguentemente, il responsabile del prodotto editoriale che non provveda a tale registrazione incorre nel reato di cui all'art. 16, l. cit.» 27 ; o ancora affermando che «E' ammissibile la registrazione presso la cancelleria del tribunale di un giornale pubblicato esclusivamente su Internet, poichè tale forma di pubblicazione rientra nel concetto di prodotto editoriale come definito dall'art. 1 comma 1 l. n. 62 del 2001» 28. meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all anno; C. soggetti esercenti l editoria elettronica e digitale: gli editori che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. 27 Trib. Modica, 08/05/2008 in Foro It., 2010, 2, 2, Trib. Salerno, 16/03/2001, in Giur. It., 2002, di 18

18 Bibliografia A. Del Ninno, Il regime giuridico delle pubblicazioni on line in P. Caretti Diritto dell informazione e della comunicazione, Cedam S. Sica e V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell informazione e della comunicazione, II Edizione, Cedam di 18

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