5 PER MILLE AL TERZO SETTORE

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1 5 PER MILLE AL TERZO SETTORE Primi spunti di approfondimento in merito all ambito applicativo della norma. a cura di Damiano Zazzeron - Studio Sciumé e Associati damiano.zazzeron@sciume.net Premessa Come ormai noto la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l anno 2006) ha previsto, nei commi dell unico articolo di cui si compone, che il contribuente potrà decidere (già con riferimento al periodo d imposta 2005) di destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) a sostegno del volontariato, della ricerca scientifica, sanitaria, delle università, nonché delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Con la successiva emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, a cui fa esplicito rimando il comma 340 dell articolo della Legge Finanziaria, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, sono state identificate la tempistica e le modalità operative a cui i soggetti che intendono beneficiare del 5 per mille, devono attenersi per essere ammessi al riparto del medesimo. Si ricorda, inoltre, che detta disposizione (5 per mille) e non è alternativa al meccanismo dell 8 per mille previsto dalla Legge n. 222 del Dobbiamo innanzitutto evidenziare la portata innovativa di tale disposizione, esempio importante ed efficace di sussidiarietà fiscale. I cittadini, destinatari del welfare, avranno da oggi la possibilità di valorizzare, finanziandoli, i soggetti operanti nel sociale ritenuti più meritevoli, e quindi più efficaci nella loro azione. Non possiamo, quindi, che salutare favorevolmente l introduzione di tale disposizione che introduce più libertà di scelta al cittadino (e quindi più democrazia) e nello stesso tempo favorisce dinamiche più virtuose nell ambito della spesa pubblica. Infatti, come verificato nell esperienza quotidiana e come riscontrato in sempre più numerosi studi di politica economica la scelta dello Stato di affidare al privato sociale attività di pubblica utilità produce in moltissimi casi più efficienza e più efficacia nel servizio. 1

2 In concreto ciò significa che 1 euro di denaro pubblico speso per l erogazione di un servizio tramite un ente non profit produce più e migliori risultati di 1 euro speso per l erogazione delle stesso servizio da parte dell ente pubblico in prima persona. In prossimità della prima importante scadenza (il 10 febbraio 2006 scade infatti il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della domanda di iscrizione presso l Agenzie delle Entrate), con il presente intervento intendiamo affrontare alcuni dei dubbi interpretativi emersi in merito la portata della disposizione agevolativa. Ambito soggettivo Il comma 337 dell unico articolo della Legge Finanziaria 2006 identifica una vasta categoria di soggetti che possono beneficiare dell erogazione del 5 per mille. Come dettato nella norma citata, il legislatore ha ricompreso tra i possibili destinatari dell erogazione in esame: a) le Onlus di cui all art. 10 del D.Lgs. 460/97, comprendendo in tale categoria anche le Onlus di diritto (le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91, le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/87 e le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91) e le cosiddette Onlus parziarie (le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 287/91 e gli enti ecclesiastici). b) Associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 383/2000, iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali ai sensi di quanto disposto dall articolo 7 della stessa; c) Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dal comma 1 dell articolo 10 del D.Lgs. 460/97 1. Mentre non sorgono dubbi in merito all identificazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) emergono invece alcuni problemi circa l individuazione dei soggetti ricompresi nella definizione di cui al punto c), e ciò con riguardo sia al riferimento 1 Pertanto, possono beneficiare della quota di gettito Irpef anche le fondazioni ed associazioni riconosciute che operano nei campi richiamati dal citato all art. 10, comma 1, lettera a), è cioè in tali settori: - assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria; - beneficenza; - formazione ed istruzione; - sport dilettantistico; - tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/1963; - tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all art. 7 del D.lgs. 22/1997; - promozione della cultura e dell arte; - tutela dei diritti civili; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definirsi con apposito regolamento governativo. 2

3 soggettivo ( Associazioni e Fondazioni riconosciute ) sia a quello oggettivo ( operano nei settori indicati dal comma 1 dell art. 10 del D.Lgs. 460/97 ). Identificazione della fattispecie di cui alla precedente lett. c): ambito soggettivo Con riferimento all ambito strettamente soggettivo ci si chiede innanzitutto se rientrino o meno nella predetta fattispecie gli enti ecclesiatici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/85. L art. 1 della normativa pattizia dispone infatti che Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato Inoltre ai sensi dell art. 7, comma 3, della L. 121/85 Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione Alla luce di quanto sopra quindi gli enti ecclesiastici di cui alla L. 222/85 risultano in possesso sia del requisito del Riconoscimento della Personalità Giuridica sia di quello riferito alla riconducibilità dell attività svolta ai settori di cui al comma 1 dell articolo 10 del D.Lgs. 460/97. Tuttavia è altresì pacifico che la natura giuridica di tali enti trae le sue fonti dal diritto canonico e non sono quindi immediatamente riconducibili agli enti disciplinati dagli Artt. 12 e seguenti del Codice Civile. Tali enti rappresentano un tertium genus rispetto alle Fondazioni e Associazioni di cui all art. 12 del Codice Civile. Non possiamo non evidenziare tuttavia che il tenore letterale del Comma 337 della L. 266/06 fa riferimento in via generale alle associazioni e fondazioni riconosciute e non alle Fondazioni e Associazioni di cui all art. 12 del Codice Civile e che gli articoli 9 e 12 della richiamata L. 222/85 disciplinano i presupposti per il riconoscimento della personalità agli effetti civili rispettivamente delle Associazioni pubbliche di fedeli e delle fondazioni di culto. Per quanto detto sopra gli enti ecclesiatici riconducibili agli artt. 9 e 12 della L. 222/85 (associazioni pubbliche di fedeli e fondazioni di culto) dovrebbero quindi rientrare tra i soggetti beneficiari del 5 per mille. Con riferimento agli altri enti ecclesiastici occorre rilevare che il richiamato art. 7, comma 3, della L. 121/85 opera, agli effetti tributari, una doppia equiparazione: - assimila l ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica in sé considerato a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione; 3

4 - assimila le attività di religione o di culto, di cui alla lett. a) dell art. 16 della L. 222/85, a quelle di beneficenza o di istruzione. La ratio del disposto normativo richiamato dovrebbe essere quella di attribuire alla norma fiscale agevolativa anche una valenza soggettiva mirante ad estendere l equiparazione dell ente ecclesiastico onde permettere una piena simmetria tra le norme fiscali riguardanti gli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione e gli enti ecclesiastici aventi finalità di religione o di culto. In via interpretativa si potrebbe quindi sostenere che l equiparazione agli effetti tributari prevista dal citato art. 7, comma 3, della L. 121/85 debba attuarsi non solo agli effetti oggettivi, ma anche soggettivi e che quindi gli enti ecclesiastici siano, esclusivamente agli effetti tributari, riconducibili agli enti del Codice Civile, cui la normativa fiscale fa riferimento. Tale interpretazione porterebbe a concludere, con riferimento all argomento trattato, che tutti gli enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili ai sensi dell art. 1 della L. 222/85 potrebbero usufruire del 5 per mille. Naturalmente la materia risulta alquanto controversa e sicuramente meriterebbe un chiarimento da parte dell amministrazione finanziaria. In merito alle problematiche relative l individuazione del perimetro soggettivo, da più parti viene chiesto se le Fondazioni e le Associazioni riconosciute che, operando nei settori di cui al comma 1 dell articolo 10 del D.Lgs. 460/97, abbiano perso la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell art. 149 del Tuir (si pensi agli enti gestori di scuole, asili, case di riposo ecc.) rientrino o meno tra i soggetti beneficiari del 5 per mille. Al riguardo si ritiene che la risposta non possa che essere positiva, infatti dal tenore letterale della norma non si evince alcun tipo di limitazione in tal senso. Identificazione della fattispecie di cui alla precedente lett. c): ambito oggettivo In merito all individuazione dei settori di attività delle Fondazioni e Associazioni riconosciute che possono beneficiare del 5 per mille ( che operano nei settori indicati dal comma 1 dell articolo 10 del D.Lgs. 460/97) occorre in primis osservare che la norma non fa riferimento a presupposti formali (indicazione nell ambito statutario di tali finalità) ma richiede espressamente l effettivo svolgimento dell attività ( che operano) nei settori indicati. In un certo senso si può dire che il rispetto del requisito formale sia dato per implicito (l ente non potrebbe operare in un settore senza una esplicita previsione statutaria) mentre risulta determinante l attività in concreto svolta (lo Statuto potrebbe infatti ricomprendere anche attività rientranti nei settori di cui al comma 1 dell articolo 10 del D.Lgs. 460/97 ma 4

5 l iniziativa dell ente potrebbe concretizzarsi in altre attività ugualmente ricompresse nello Statuto). Alla luce di ciò l ente che intende accedere al 5 per mille deve condurre la propria verifica sul possesso o meno dei requisiti, non solo sul lato formale (conformità statutaria), ma anche su quello sostanziale (attività concretamente svolta). Con riferimento all individuazione dei settori di attività che permettono di beneficiare del 5 per mille un altro elemento di non immediata lettura è se i soggetti che svolgono le attività di cui al decreto Onlus debbano o meno rispettare nello svolgimento delle stesse le modalità e le condizioni previste dal medesimo decreto. In altri termini, quello che occorre appurare è se le stesse attività debbano o meno essere svolte nel perseguimento di finalità solidaristiche. Ad esempio, un contribuente potrebbe decidere di destinare il 5 per mille della propria imposta ad un associazione riconosciuta che gestisce una scuola, svolgendo pertanto attività di istruzione, qualora la stessa associazione non destini tale attività, come previsto dal D.Lgs. 460/97, prevalentemente in favore di soggetti svantaggiati? O, in favore di una fondazione operante nel settore della promozione della cultura e dell arte, non ricevendo, come previsto dal citato decreto, per lo svolgimento della stessa attività contributi da parte dell Amministrazione Centrale dello Stato o destinando la medesima a soggetti in condizioni di disagio, ma ad una generica utenza? Dalla lettura della norma sembrerebbe poter dare una risposta affermativa a detti quesiti, ossia ricomprendere fra i soggetti beneficiari dell erogazione in commento le associazioni e le fondazioni operanti nei settori Onlus, anche nel caso in cui detti enti non destinino l attività in favore dei soggetti indicati nel decreto 460/97 o non rispettino con riferimento a determinati settori di attività le condizioni dallo stesso previste. Infatti, in caso contrario l individuazione di questa tipologia di beneficiari del 5 per mille costituirebbe solo una falsa estensione della suindicata categoria di Onlus, nella quale fondazioni ed associazioni riconosciute sono normativamente già comprese. Infine, anche con riferimento agli enti di ricerca scientifica, alle università e agli enti di ricerca sanitaria qualche perplessità sorge in merito alla loro corretta identificazione. Infatti, stante quanto disposto dal DPCM del 20 gennaio 2006 sarà il Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca insieme al Ministro della salute ad individuare l elenco di soggetti di ricerca e delle università. Pertanto, sembrerebbe che ente di ricerca che non è indicato nel suddetto elenco non possa beneficiare dell erogazione del 5 per mille. 5

6 Tuttavia, un ente di ricerca, pur in mancanza dell individuazione ministeriale, qualora lo stesso potesse essere ricompreso fra le altre categorie di possibili beneficiari del 5 per mille (Onlus o associazioni e fondazioni riconosciute), a parere di chi scrive, potrebbe usufruire dell agevolazione in parola. Infatti, lo stesso pur non essendo indicato dal Ministero, si configurerebbe sotto diverse veste quale soggetto beneficiario dell erogazione del 5 per mille; 6

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