CARICHE REGIONALI RICOPERTE:

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1 Dr. Silvius MAGNAGO Nato a Merano/Meran il 5 febbraio 1914 e deceduto il 25 maggio 2010 Legislature prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e nona Collegio di Bolzano Eletto nella lista S.V.P. In carica dal 13 dicembre 1948 al 12 dicembre 1988 I CONSIGLIERI CARICHE REGIONALI RICOPERTE: Nella Legislatura prima: Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio regionale (13 dicembre dicembre 1950) Membro (9 aprile aprile 1949), Vicepresidente (27 aprile novembre 1950) e Membro (14 novembre febbraio 1951) della Commissione per gli affari generali, rinominata dal 14 novembre 1950 in Commissione affari generali Membro (9 aprile aprile 1949), Vicepresidente (27 aprile novembre 1950) e Membro (14 novembre febbraio 1951) della Commissione per il bilancio e finanze, rinominata dal 14 novembre 1950 in Commissione finanze e bilancio Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio regionale (20 dicembre dicembre 1952) Nella Legislatura seconda: Capogruppo del Gruppo consiliare S.V.P. (13 dicembre dicembre 1956) Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio regionale (13 dicembre dicembre 1954) Membro (30 dicembre gennaio 1953) e Vicepresidente (2 gennaio dicembre 1956) della Commissione di Convalida Presidente della Commissione affari generali (30 dicembre dicembre 1954) Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio regionale (13 dicembre dicembre 1956) Nella Legislatura terza: Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio regionale (13 dicembre dicembre 1958) Presidente della Commissione legislativa delle finanze, credito e cooperazione (21 dicembre dicembre 1958) Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio regionale (13 dicembre dicembre 1960) Nella Legislatura quinta: Capogruppo del Gruppo consiliare S.V.P. (14 dicembre febbraio 1965) 1265

2 CARICHE RICOPERTE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO: Nella Legislatura prima: Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio provinciale (20 dicembre dicembre 1950) Componente (18 giugno novembre 1949) e Presidente (2 novembre maggio 1951) della Commissione legislativa affari generali e finanze Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio provinciale (30 dicembre dicembre 1952) Componente (30 maggio giugno 1951) e Vicepresidente (8 giugno dicembre 1952) della Terza Commissione legislativa (finanze, patrimonio e opere pubbliche) Nella Legislatura seconda: Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio provinciale (20 dicembre dicembre 1954) Capogruppo del Gruppo consiliare S.V.P. (20 dicembre 1952 dato non rintracciato) Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio provinciale (20 dicembre dicembre 1956) Nella Legislatura terza: Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Presidente del Consiglio provinciale (15 dicembre dicembre 1958) Membro dell Ufficio di Presidenza in qualità di Vicepresidente del Consiglio provinciale (23 dicembre dicembre 1960) Nella Legislatura quarta: Presidente della Giunta provinciale (31 dicembre febbraio 1965) con proprio decreto del 4 gennaio 1961, n. 2, il Presidente si riserva la trattazione dei seguenti affari: ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 11, n. 1), attribuzioni scolastiche affidate alla Provincia, istruzione post-elementare (art. 11, n. 2), orientamento professionale, scuole materne, istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica (art. 12, n. 2), toponomastica (art. 11, n. 3), usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere provinciale (art. 11, n. 4), manifestazioni artistiche locali (art. 11, n. 5), polizia locale urbana e rurale (art. 12, n. 1), vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti od Istituzioni locali in generale, polizia amministrativa (art. 16), coordinamento attività Assessori, rapporti con enti ed autorità locali e centrali, nonché le altre attribuzioni ad esso spettanti per legge o non specificatamente assegnate agli Assessori. Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 dello Statuto nelle seguenti materie: circoscrizioni comunali (art. 4, n. 3), espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato (art. 4, n. 4), ordinamento dei Comuni e delle Province (art. 5, n. 1) e inoltre per: affari connessi con l esecuzione della legge provinciale n. 9 del 27 agosto 1962 concernente l addestramento professionale dei lavoratori (3 ottobre febbraio 1965) Nella Legislatura quinta: Presidente della Giunta provinciale (4 febbraio febbraio 1969) con proprio decreto del 24 febbraio 1965, n. 33, il Presidente si riserva la trattazione dei seguenti affari generali: ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 11, n. 1), attribuzioni scolastiche affidate alla Provincia, istruzione post-elementare (art. 11, n. 2), orientamento professionale, scuole materne, istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, 1266

3 tecnica ed artistica (art. 12, n. 2), toponomastica (art. 11, n. 3), usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere provinciale (art. 11, n. 4), manifestazioni artistiche locali (art. 11, n. 5), polizia locale urbana e rurale (art. 12, n. 1), vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti od Istituzioni locali in genere, polizia amministrativa (art. 16), coordinamento attività Assessori, rapporti con enti ed autorità locali e centrali, nonché le altre attribuzioni ad esso spettanti per legge e non specificatamente assegnate agli Assessori. Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 dello Statuto nelle seguenti materie: circoscrizioni comunali (art. 4, n. 3), espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato (art. 4, n. 4), ordinamento dei Comuni e delle Province (art. 5, n. 1) I CONSIGLIERI Nella Legislatura sesta: Presidente della Giunta provinciale (17 febbraio marzo 1974) con proprio decreto del 24 febbraio 1969, n. 13, il Presidente si riserva la trattazione dei seguenti affari: ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 11, n. 1), polizia locale urbana e rurale (art. 12, n. 1), polizia amministrativa (art. 16), assistenza, beneficenza e previdenza, collocamento illegittimi, esposti e relativa tutela, ciechi, minorati psichici recuperabili, sordomuti, encefalitici e poliomielitici, Istituto provinciale Assistenza Prima Infanzia, Laboratorio di Igiene e Profilassi, assistenza e ricovero malati di mente, vigilanza stabilimento sanitario Stadio, assistenza scolastica (patronati scolastici). Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 dello Statuto nelle seguenti materie: assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 4, n. 12), Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 5, n. 2) e di cui all art. 6. Coordinamento attività Assessori, rapporti con enti ed autorità locali e centrali, nonché le altre attribuzioni ad esso spettanti per legge e non specificatamente assegnate agli Assessori. Le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 dello Statuto in materia di espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato (art. 4, n. 4) (17 febbraio febbraio 1973) con proprio decreto del 5 marzo 1969, n. 16, il Presidente, inteso che le materie restano comunque tenute a disposizione degli Assessori effettivi appartenenti al gruppo linguistico italiano che hanno rinunciato alle materie loro assegnate, assume ad interim anche la trattazione degli affari, già di competenza di Bertorelle, relativi a: bilancio e gestione di competenza, amministrazione del patrimonio, nonché tutte le altre attribuzioni finanziarie provinciali (5 marzo maggio 1970). Vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti ed Istituzioni locali in genere, escluse le Amministrazioni separate di uso civico. Le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dello Statuto in materia di circoscrizioni comunali (art. 4, n. 3) e ordinamento dei Comuni e delle Province (art. 5, n. 1) (5 marzo febbraio 1973) con proprio decreto del 6 febbraio 1973, n. 3, il Presidente ridefinisce la ripartizione degli affari fra gli Assessori effettivi e si riserva la trattazione dei seguenti: ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 5, n. 1 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1); polizia locale urbana e rurale (art. 6, n. 1 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1); polizia amministrativa (art. 16 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5); spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza (art. 6, n. 6 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1); esercizi pubblici (art. 6, n. 7 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1); sportelli bancari e nomina del Presidente e Vicepresidente della Cassa di risparmio (art. 4 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 nelle seguenti materie: ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale (art. 3, n. 3 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e espropriazione per pubblica utilità (art. 2, n. 4 legge costituzionale 10 novembre 1267

4 1971, n. 1). Espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale (art. 5, n. 22 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Le materie di cui al titolo IV (riconoscimento di persone giuridiche) e di cui al titolo VII (anagrafe) della legge 11 marzo 1972, n Collocamento illegittimi, esposti e relativa tutela; ciechi, minorati psichici recuperabili, sordomuti, encefalitici e poliomielitici; Istituto provinciale Assistenza Infanzia, Laboratorio di Igiene e Profilassi, assistenza scolastica (patronati scolastici); igiene e sanità, ivi compresa l assistenza sanitaria ed ospedaliera (art. 6, n. 10 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), esclusi i servizi veterinari. Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 concernente lo Statuto speciale nella materia ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 2, n. 7 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Assistenza e beneficenza pubblica (art. 5, n. 25 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), compresi gli ECA. Assistenza e ricovero malati di mente, Dispensari neurologici. Centri di igiene mentale, vigilanza stabilimento sanitario di Stadio, assistenza post-manicomiale, affari concernenti la costruzione del nuovo o dei nuovi ospedali psichiatrici che non siano di competenza dell Assessore ai lavori pubblici. Vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti ed Istituzioni locali in genere, escluse le Amministrazioni separate di uso civico, compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge (art. 24 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 concernente lo Statuto speciale in materia di circoscrizioni comunali (art. 2, n. 3 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1) e ordinamento dei Comuni (art. 3, n. 1 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1), nonché in materia di ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 3, n. 2 legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1). Coordinamento attività Assessori, rapporti con enti ed autorità locali e centrali, nonché le altre attribuzioni ad esso spettanti per legge e non specificatamente assegnate agli Assessori (6 febbraio marzo 1974) Nella Legislatura settima: Presidente della Giunta provinciale (15 marzo aprile 1979) con proprio decreto del 16 aprile 1974, n. 30, il Presidente si riserva la trattazione dei seguenti affari: ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1); polizia locale urbana e rurale (art. 9, n. 1); polizia amministrativa (art. 20); spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza (art. 9, n. 6); esercizi pubblici (art. 9, n. 7); sportelli bancari e nomina del Presidente e del Vicepresidente della Cassa di risparmio (art. 11). Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 18 dello Statuto nelle seguenti materie: ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale (art. 5, n. 3); impianto e tenuta dei Libri fondiari (art. 4, n. 5). Riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale (titolo IV legge 11 marzo 1972, n. 118). Utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9); la materia idroelettrica di cui agli artt. 12 e 13 dello Statuto; opere idrauliche della III, IV e V categoria (art. 8, n. 24); la materia di cui al secondo e terzo comma dell art. 14 dello Statuto; sistemazione idraulico-forestale dei corsi d acqua con le relative opere di rinverdimento e del terreno sui versanti dei bacini, comprensiva di ogni intervento operativo. Fermo restando le competenze previste dalla legge per i singoli ispettorati l Azienda speciale di sistemazione montana potrà inoltre svolgere attività rientranti fra le materie assegnate all Assessore per l agricoltura e le foreste previa intesa dello stesso con l Assessore competente. Vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti ed Istituzioni locali in genere, escluse le Amministrazioni separate di uso civico, compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge (art. 54, n. 5). Attività di cui al titolo VII della legge 11 marzo 1972, n Le 1268

5 funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 18 dello Statuto in materia di circoscrizioni comunali (art. 4, n. 3) e ordinamento dei Comuni (art. 5, n. 1); per la parte concernente il gruppo etnico italiano: attribuzioni scolastiche affidate alla Provincia; scuola materna (art. 8, n. 26); istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) (art. 9, n. 2); orientamento professionale; assistenza scolastica, escluse le mense scolastiche; usi e costumi locali e Istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive (art. 8, n. 4); la materia di cui all art. 19 dello Statuto. Coordinamento attività Assessori, rapporti con enti ed autorità locali e centrali, nonché le altre attribuzioni ad esso spettanti per legge e non specificatamente assegnate agli Assessori con proprio decreto del 10 giugno 1975, n. 34, il Presidente provvede ad una ripartizione aggiuntiva degli affari fra gli Assessori effettivi Dalsass, Pasquali e Rubner, a seguito dell emanazione del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche e si riserva inoltre la trattazione dei seguenti affari: funzioni riguardanti il piano di utilizzo delle acque (art. 5, secondo comma) e predisposizione del piano di coordinamento delle opere idrauliche (art. 7, secondo comma); funzioni in materia di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica di cui all art. 107 e seguenti del Testo unico 11 dicembre 1933, n e successive modifiche (art. 16, punto 1) con proprio decreto del 22 luglio 1977, n. 35, il Presidente provvede ad una ripartizione aggiuntiva degli affari, definendo che la materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica (D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235) è affidata alla trattazione collegiale del Presidente stesso e degli Assessori effettivi Benedikter e Pasquali (22 luglio aprile 1979) con proprio decreto del 15 dicembre 1978, n. 29, il Presidente assume temporaneamente anche gli affari di Dalsass, decaduto da Assessore il 15 dicembre 1978, in quanto eletto Presidente del Consiglio provinciale: usi civici (art. 8, n. 7), ivi compresa la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni separate di uso civico; ordinamento delle minime proprietà colturali e ordinamento dei masi chiusi (art. 8, n. 8); opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche (art. 8, n. 13), limitate al settore agricolo-forestale; caccia e pesca (art. 8, n. 15); alpicoltura (art. 8, n. 16); agricoltura, foreste, compreso il demanio forestale e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (art. 8, n. 21), ivi comprese le strade forestali ed interpoderali e gli acquedotti di esclusivo interesse agricolo; compiti istituzionali riguardanti le disposizioni di legge sul vincolo per scopi idrogeologici; sistemazione idraulicoforestale riguardante le opere di rimboschimento e rinverdimento (escludendo da queste quelle delle aste dei corsi d acqua), modesti interventi operativi sui terreni dei versanti, quali opere di consolidamento, paravalanghe e rinsaldamento superficiale quando queste si rendono necessarie a difesa del bosco e delle colture agricole; addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29) ad indirizzo agrario, esclusa la parte che riguarda il gruppo etnico italiano; igiene e sanità (art. 9, n. 10) per quanto attiene i servizi veterinari; attribuzioni provinciali in materia di agricoltura, gestione delle Aziende agricole di Laives (maso Unterberg) e di Laimburg. Tutte le funzioni amministrative di competenza regionale delegate dalla Regione alla Provincia ai sensi dell art. 18 dello Statuto nella seguente materia: servizi antincendi e sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative (art. 4, n. 9). Collaborazione nella trattazione degli affari affidati all Assessore Rubner (nella formula usata per l Assessore Spögler - Mitspracherecht) nel D.P.G.P. 16 aprile 1974, n. 30 riguardanti gli interventi all insorgere di situazioni di danno o di pericolo (artt. 33, 34, 35, 36, 37 D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), qualora tali interventi riguardino il servizio antincendi e l agricoltura e foreste I CONSIGLIERI Nella Legislatura ottava: Presidente della Giunta provinciale (11 aprile aprile 1984) 1269

6 con proprio decreto del 30 aprile 1979, n. 20, il Presidente si riserva la trattazione degli affari non attribuiti espressamente agli Assessori effettivi, nonché dei seguenti: costituzione e funzionamento delle commissioni comunali e provinciali per l assistenza e l orientamento dei lavoratori nel collocamento, in particolare dei rimpatrianti, compresa la promozione della mobilità (artt. 22 e 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675) e applicazione della legge per l occupazione giovanile; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; costituzione e funzionamento delle commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; collocamento al lavoro; rapporti con le autorità statali per l attuazione del bilinguismo e della proporzionale etnica presso gli uffici statali siti nella Provincia; polizia locale urbana e rurale; spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; esercizi pubblici; attribuzioni ex art. 20 dello Statuto; sportelli bancari e nomina del Presidente e del Vicepresidente della Cassa di risparmio; riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale; utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; attribuzione ex art. 12 e art. 13 dello Statuto; opere idrauliche della III, IV e V categoria; attribuzioni ex art. 14, secondo e terzo comma dello Statuto; sistemazione idraulico-forestale dei corsi d acqua con le relative opere di rinverdimento e del terreno sui versanti dei bacini, comprensiva di ogni intervento operativo; funzioni riguardanti il piano di utilizzo delle acque e predisposizione del piano di coordinamento delle opere idrauliche; funzioni in materia di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica di cui all art. 107 e seguenti del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche; vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti ed Istituzioni locali in genere, escluse le Amministrazioni separate di uso civico, compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro organi; attività di cui al titolo VII della legge 11 marzo 1972, n. 118; finanza locale; collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione degli affari attinenti all amministrazione del patrimonio; fino al 4 luglio 1983, per la parte concernente il gruppo etnico italiano: addestramento e formazione professionale; orientamento professionale dei lavoratori; attribuzioni scolastiche affidate alla Provincia; scuola materna; istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); sport scolastico; assistenza scolastica, comprese le mense scolastiche, fermo rimanendo che vi dovrà sovraintendere un unico ufficio amministrativo secondo criteri uniformi per tutti i gruppi linguistici; usi e costumi locali e Istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali; la materia di cui all art. 19 dello Statuto con proprio decreto del 30 aprile 1979, n. 20, il Presidente provvede ad una ripartizione aggiuntiva degli affari, definendo che la materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica è affidata alla trattazione collegiale del Presidente stesso e degli Assessori effettivi Benedikter e Pasquali con proprio decreto dell 8 luglio 1983, n. 29/I/13, il Presidente assume anche gli affari già di competenza di Pasqualin: gestione del fondo spese per l incremento dell educazione fisica mediante attività sportive locali per la parte concernente il gruppo etnico italiano; assistenza e beneficenza pubblica, compresi gli ECA e loro consorzi; servizi per anziani e vertenze in materia di spedalità; assistenza per i malati di mente, Dispensari neurologici e servizio di igiene mentale, vigilanza sullo stabilimento sanitario di Stadio; commercio; fiere e mercati; funzioni delegate relative all attività del comitato provinciale per i prezzi; incremento della produzione industriale; iniziative industriali a partecipazione statale o di capitale estero di cui al titolo V della legge 11 marzo 1972, n. 118; collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione degli affari nella materia artigianato con proprio decreto del 14 ottobre 1983, n. 72/I/13, il Presidente provvede ad una ripartizione aggiuntiva degli affari fra gli Assessori effettivi Gebert-Deeg e Pasquali, a seguito dell emanazione del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 che trasferisce alla Provincia le attribuzioni del locale Ispettorato del lavoro e si riserva inoltre la trattazione dei seguenti affari: tutela sociale del lavoro e funzioni delegate in materia di abilitazione all esercizio della professione di consulente del lavoro 1270

7 Nella Legislatura nona: Presidente della Giunta provinciale (27 aprile marzo 1989) con proprio decreto del 30 aprile 1984, n. 8/I/13, il Presidente si riserva la trattazione degli affari non attribuiti espressamente agli Assessori effettivi e in particolare gli affari di seguito elencati: polizia locale urbana e rurale; spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; esercizi pubblici; attribuzioni ex art. 20 dello Statuto; sportelli bancari e nomina del Presidente e del Vicepresidente della Cassa di risparmio; riconoscimento di persone giuridiche private a carattere locale; rapporti con le autorità statali per l attuazione del bilinguismo e della proporzionale etnica presso gli uffici statali siti nella Provincia; attribuzioni in materia di statistica ai sensi del titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118, e dell art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche ed integrazioni; relazioni pubbliche; utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico; attribuzione ex art. 12 e art. 13 dello Statuto; opere idrauliche della III, IV e V categoria; attribuzioni ex art. 14, secondo e terzo comma dello Statuto; sistemazione idraulicoforestale dei corsi d acqua con le relative opere di rinverdimento e del terreno sui versanti dei bacini, comprensiva di ogni intervento operativo; funzioni riguardanti il piano di utilizzo delle acque e predisposizione del piano di coordinamento delle opere idrauliche; funzioni in materia di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica di cui all art. 107 e seguenti del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche; vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli Enti ed Istituzioni locali in genere, escluse le Amministrazioni separate di uso civico, compresa la facoltà di sospensione e di scioglimento dei loro organi; attività di cui al titolo VII della legge 11 marzo 1972, n. 118; finanza locale; promozione del servizio-giovani, limitatamente alle attività extrascolastiche, per la parte concernente il gruppo linguistico tedesco; amministrazione del patrimonio; bilancio e tutte le attribuzioni finanziarie della Provincia; collaborazione (Mitspracherecht) nella trattazione degli affari riguardanti l ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, nonché di quelli riguardanti i lavori pubblici di interesse provinciale con proprio decreto del 30 aprile 1984, n. 8/I/13, il Presidente provvede ad una ripartizione aggiuntiva degli affari, definendo che la materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica è affidata alla trattazione collegiale del Presidente stesso e degli Assessori effettivi Benedikter e Bolognini I CONSIGLIERI 1271

8 Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige Copyright 2011 Tutti i diritti riservati, riproduzione consentita con citazione obbligatoria della fonte Testi a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale Collaborazione esterna della dott.ssa Enrica Rigotti Progetto grafico studiobiquattro Editing e impaginazione grafica: BQE Edizioni Finito di stampare nel mese di agosto 2011

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