CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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1 Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 21/09/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO A.0 ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 21/09/2015 Prot.: Titolano 2.6 CRV spc-upa Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede X I.,l-x;iSl.,AfURA oggetto: Progetto di legge n. 11 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Zaia, Fineo, Rizzotto, Michieletto, Sandonà, Finozzi e Montagnoli relativa a: "Razionalizzazione della spesa regionale". Si comunica che i Consiglieri Possamai e Brescacin hanno sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE ILSEGRET/ GENERALE f.f. Valente GV/sd pcil\pc l 01 ATTIVITÀ E SERVIZIO -nuova S( ÌENÌECAPO 'to Valente ONALI SERVIZIO ATTIVITÀ E R.\PPORTI ISTITUZIONALI Unità atti istituzionali San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini Venezia tei fax uai@consiglioveneto.it

2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 11 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Fineo, Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto, Sandonà, Possamai e Brescacin * RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno * Con nota del 31 luglio 2015, prot i consiglieri Finozzi e Montagnoli ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 31 luglio 2015, prot i consiglieri Michieletto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge. * Con nota dell'11 settembre 2015, prot il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota dell'11 settembre 2015, prot il consigliere Brescacin ha sottoscritto la proposta di legge.

3 RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE Relazione: La legge 190/ legge dì stabilità fissa in circa 5,3 mld dì euro, a decorrere dal 2015 e fino al 2018, l'ammontare dell'ulteriore contributo al contenimento della spesa pubblica a carico del sistema regionale nel suo complesso (contributo che sì va ad aggiungere ai circa 4,5 mld di euro già posti a carico del sistema regionale medesimo a far data dal 2010). Della somma complessiva sopra menzionata, circa 415 min dì euro per anno ricadono sul bilancio della Regione del Veneto, in parte come tagli a trasferimenti statali (presumìbilmente per circa 300 min dì euro), in parte come riduzione dì entrate correnti a lìbera destinazione. Per far fronte alla parte di tagli riguardanti questa seconda area, pur non condivìdendo l'impostazione governativa generale che sta facendo ricadere sulle Regioni un peso dei sacrifici della capacità dì spesa ampiamente più che proporzionale rispetto all'incidenza totale della spesa regionale sul totale della spesa pubblica italiana (tagli alla spesa regionale pari al 38,5 per cento, a fronte di un peso della stessa spesa sul totale spesa PA, pari al 4,5 per cento), pur tuttavia, tenendo conto dì come le Regioni siano tenute a comunicare al Governo le voci dì spesa su cui far gravare tali tagli entro il 15 settembre 2015, sì rende necessario cominciare ad attivare da subito sul bilancio prevìsionale regionale 2015 e pluriennale , misure correttive delle poste dì bilancio approvate con la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale ", finalizzate alla creazione di un fondo per la copertura dei tagli in argomento. In quest'ottica si inquadra il presente progetto di legge che, oltre a creare materialmente tale fondo, individua un primo ammontare di risorse da accantonare al medesimo, rinvenendole in parte dalla soppressione di alcuni articoli dì spesa inseriti nella legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercìzio 2015", in parte dalla riduzione dì alcune poste del bilancio, che, rispondendo a corretti criteri di prudenzialìtà, erano state inizialmente stanziate per un ammontare che sì sta in realtà rivelando superiore a quanto effettivamente richiesto dall'evoluzione dei trend economico finanziari.

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5 RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE Art. 1 - Finalità. 1. Al fine di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica disposti a carico delle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" in conformità all'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'attuazione della legge 190/2014, n. 37/CSR del 26 febbraio 2015, sono adottate le misure di razionalizzazione della spesa regionale indicate dalla presente legge. Art. 2 - Abrogazioni. 1. Gli articoli 6, 68 e 70 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" sono abrogati. Art. 3 - Interventi pluriennali. 1. Le autorizzazioni di spesa allocate nell'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" ( U/100927), di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", finanziate mediante contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, sono azzerate contestualmente alle correlate entrate allocate nell'upb E0137 "Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio" ( E/009610) dell'esercizio 2017 del bilancio pluriennale Art. 4 - Rideterminazione ricorso ad indebitamento. 1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'eserciziofinanziario2015 e pluriennale ", le parole: «euro ,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro ,00». 2. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale ", le parole: "euro ,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro ,00". Art. 5 - Costituzione fondo accantonamento. 1. Nel bilancio di previsione, con stanziamento in ciascun esercizio 2015, 2016 e 2017, è iscritto 1'"Accantonamento volto ad assicurare il contributo a carico delle regioni a statuto ordinario previsto dalla normativa nazionale di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)" (upb U0261 "Altri fondi e accantonamenti - parte corrente"). 2. L'utilizzo dell'accantonamento di cui al comma 1, è finalizzato ad assicurare il contributo a carico della Regione del Veneto come previsto dalla normativa nazionale di finanza pubblica per gli anni 2015, 2016 e 2017 salvo eventuale rideterminazione in riduzione rispetto a quanto già fissato in sede di intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano n. 37/CSR del 26 febbraio 2015.

6 Art. 6 - Variazioni di bilancio. 1. Al bilancio di previsione 2015 e pluriennale viene applicata la seguente variazione degli stanziamenti di competenza dell'entrata e della spesa: capitola STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Anno 2015 Anno 2016 Anno Stanziamento di Stanziamento di Stanziamento di competenza competenza competenza E015e Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio , , O/E "Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della regione (art. 25, l.r. 29/11/2001, 0.39)' , ,00 Totale variazione dell'entrata ,00 0, ,00

7 ì l STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ^,. Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Stanziamento di Stanziamento di Stanziamento di competenza competenza competenza U0005 Interventi indistinti a favore degli enti locali , M, /U "Oneri finanziari connessi alla stipula di contratti di cessione pro soluto del crediti verso gli enti locali ed autonomie funzionari - trasferimenti correnti (art. 6, l.r. 27/04C015, n.6)" , ,00 U0007 Trasferimenti agli enti locali per investirnenti.34.9ra /U "Interventi regionali per il sostegno della ripresa economica del veneto - contributi agli investimenti (art. 70, ).r. 27/04/2015, 0.6)" ,00 UWKJ9 Contributi e partecipazioni in enti ed associazioni ,00 T02424/U "Azioni regionali per il sostegno della ripresa economica del veneto - trasferimenti correnti (art. 70, l.r. 27/04/2015, n.6)" ,00 U0136 Interventi strutturali per la viabilità'. regionale, provinciale e comunale ,(M /U "Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per fadeguamento della rete viaria - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 25, l.r. 19/02/2007, 0.2)" ,00 U0188 Fondo di riserva per le spese impreviste , , /lJ Tonda di riserva per le spese impreviste - parte corrente (art. 18, l.r. 29/11/2001, in.39 - art. 48, d.igs. 23(06/2011, n.lls)" , ,00 U0199 Rimborso prestiti , , /U "Interessi passivi su mutui contratti dalla regione per finanziamentodi interventi diversi (artt. 25,26, l.r. 29/11/2001, n.39" ,00-38, ,00 OS6600/U "Quote di capitale comprese nelle annualità' di ammortamento di mutui per il finanziamentodi intervenfi diversi (artt. 25, 26, l.r. 29/11/2001, n.39)" , , /U "Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, i.r. 29/11/2001, n.39)" , ,00 U0261 Altri fondi e accantonamenti - parte corrente , , JM>0,00 CNlfU "Accantonamento volto ad assicurare il contributo a carica delle regioni a statuto ordinario previsto dalla normativa nazionale di finanza pubblica di cui alfarticolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)" , , ,00 Totale variazione della Spesa ,00 0, ,00

8 INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Abrogazioni 3 Art. 3 - Interventi pluriennali 3 Art. 4 - Rideterminazione ricorso ad indebitamento 3 Art. 5 - Costituzione fondo accantonamento 3 Art. 6 - Variazioni di bilancio 4

9 PDLR n. 11 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all'articolo 1 Legge 23 dicembre 2014, n. 190(1). DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2015). Articolo 1 In vigore dal 1 gennaio Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo: 1) le parole: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto ordinario»; 2) la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»; 3) le parole: «e province autonome» sono soppresse; 4) le parole: «tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7[UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati,» sono soppresse; b) al secondo periodo, la parola: «eventualmente» è soppressa; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale». (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

10 Nota all'articolo 2 Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 (BUR n. 41/2015) LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2015 Art. 6 - Misure urgenti per lo smobilizzo dei crediti degli enti locali ed autonomie funzionali nei confronti della regione. (1) 1. La Giunta regionale del Veneto, nelle more della attuazione della disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in tema di termini per la erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni, individua quale strumento per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la cessione pro soluto al sistema creditizio e con oneri a carico della regione, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dagli enti locali e dalle autonomie funzionali, di seguito definiti enti cedenti, nei confronti dell'ente regione del Veneto per ilfinanziamento di spese di investimento. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici, con istituti di credito, intermediari finanziari ed organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto, di seguito definiti cessionari. 3. Gli accordi quadro definiscono, in particolare: a) le condizioni per la cessione dei crediti in regime pro soluto da parte degli enti cedenti ai cessionari come individuati al comma 2; b) i termini e le modalità di pagamento dei crediti da parte dei cessionari a favore degli enti locali ed autonomie funzionali, creditori e cedenti, in misura comunque non inferiore al 100 per cento dell'ammontare del credito oggetto di cessione; c) i termini concessi e gli interessi dovuti per la dilazione di pagamento da parte della Regione del Veneto dei crediti oggetto della cessione; d) la misura degli interessi moratori eventualmente maturati in caso di ulteriore ritardato pagamento imputabile a vincoli connessi al patto di stabilità interno e i relativi termini e modalità di pagamento. 4. La Giunta regionale, individuati gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e gli organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto, ne dà comunicazione agli enti locali e alle autonomie funzionali interessati ed è autorizzata, su istanza degli enti cedenti, alla stipula del contratto di cessione del credito. 5. Gli oneri finanziari connessi alla stipula dei contratti di cessione pro soluto dei crediti costituiscono oneri a carico esclusivo del bilancio regionale. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro ,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale Le risorse allocate nell'upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" trovano copertura operando le seguenti riduzioni: a) le risorse allocate nell'upb U0046 "Servizi alle imprese e alla collettività rurale" sono ridotte di euro ,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (euro ,00 a valere sulla dotazione del U/ ed euro ,00 a valere sulla dotazione del U/012040);

11 b) le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" sono ridotte di euro ,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 ( U/023000); c) le risorse allocate nell'upb U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" sono ridotte di euro ,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 ( U/100592); d) le risorse allocate nell'upb UOlOO "Sostegno alle aree naturali protette regionali" sono ridotte di euro ,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 ( U/051050); e) le risorse allocate nell'upb UOllO "Prevenzione e protezione ambientale" sono ridotte di euro ,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 ( U/050268); f) le risorse allocate nell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" sono ridotte di euro 5.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 ( U/070160); g) le risorse allocate nell'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" sono ridotte di euro ,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 ( U/071204). Art Modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.. 1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è aggiunta la seguente: omissis (2) 2. Ai fini della individuazione delle migliori condizioni di mercato per la attuazione della disciplina in materia di smobilizzo dei crediti degli enti locali e delle autonomie funzionali nei confronti della Regione, ivi compresa la attuazione delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata ad individuare istituti di credito, intermediari finanziari ed organismi di factoring legalmente riconosciuti ed abilitati dalla vigente legislazione ad operazioni di cessione di credito pro soluto e la Giunta regionale definisce termini e modalità di pagamento a favore delle PMI cessionarie dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati dalle PMI con sede in Veneto nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'itmovazione" del bilancio di previsione Art Interventi per il sostegno e la ripresa economica del Veneto. 1. Al fine di agevolare la ripresa economica del Veneto, la sicurezza e la salvaguardia del territorio veneto, sono finanziati per l'esercizio 2015 gli interventi a favore dei beneficiari e per gli importi rispettivamente dettagliati negli allegati A e B al presente articolo. 2. Agli oneri di natura corrente di cui all'allegato A, quantificati in euro ,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione Agli oneri di natura d'investimento di cui all'allegato B, quantificati in euro ,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate all'upb

12 U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" del bilancio di previsione (1) Vedi anche quanto previsto dall'art. 68, comma 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ai fini della individuazione delle migliori condizioni di mercato per attuare la disciplina in tema di smobilizzo dei crediti degli enti locali e autonomie funzionali e la estensione della disciplina anche a favore delle PMI che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili per spese di investimento nei confronti del sistema degli enti locali ed autonomie funzionali. (2) Testo riportato dopo la lett. g) del comma 2 dell'art. 3 legge regionale 3 maggio 1975, n. 47. Nota all'articolo 3 Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (BUR n. 20/2007) LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2007 Art Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la viabilità regionale. 1. Per l'aggiornamento del piano triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro ,00 da erogare in dieci anni. 2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 2007 e successivi, uno stanziamento di euro ,00 allocato all'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio pluriennale Nota all'articolo 4 Legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 (BUR n. 41/2015) BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE Articolo 9 1. Per far fronte al saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015, così come determinato all'articolo 8, è autorizzata per l'anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro ,00 (upb E0137). Di detto ammontare è dato riscontro nell'allegato "Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39";

13 2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro ,00 (upb EOI74) già autorizzati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12"BiIancio di previsione per l'eserciziofinanziario2014 e pluriermale " a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro ,77 (upb EOI74) già autorizzati dalla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 "Assestamento del bilancio di previsione per l'eserciziofinanziario2014", a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio Dell'importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3, pari ad euro ,77 (upb E0174) è dato riscontro nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati". 5. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento. 6. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 7. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse. 8. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro ,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale (upb U0199).

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