a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia Berlusconi Presidente Il Popolo della Libertà

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1 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Forza Italia Berlusconi Presidente Il Popolo della Libertà 986 PROPOSTA DI LEGGE Istituzione di una commissione d inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara, S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca Popolare dell'etruria e del Lazio - Società Cooperativa e alla Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., e sulle loro ripercussioni sul sistema bancario italiano 17 dicembre 2015

2 PROPOSTA DI LEGGE 2 Onorevoli Deputati! - Il 21 novembre 2015, la Banca d'italia ha avviato quattro procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 (Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio), nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria. Con il decreto-legge 22 novembre 2015, n.183, il Governo ha adottato disposizioni urgenti per il settore creditizio e, in particolare, per fornire soluzione alla crisi di quattro banche in amministrazione straordinaria: Banca Marche, Banca Popolare dell'etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Carichieti. Si tratta di banche piccole, aventi nel complesso una quota del mercato nazionale dell'1% circa in termini di depositi. L'operazione di salvataggio prevede la creazione di quattro società per azioni aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali, precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato saranno adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 180 sopra citato. Le banche in risoluzione saranno avviate alla liquidazione coatta amministrativa.

3 PROPOSTA DI LEGGE 3 Il provvedimento prevede, inoltre, che il finanziamento delle procedure di risoluzione venga assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale, istituito ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 180 dalla Banda d'italia, alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie. Le perdite patrimoniali sono state coperte azzerando capitale e bond subordinati e versando inoltre 1,7 miliardi di capitali messi a disposizione dal neonato Fondo di risoluzione. Ulteriori 1,8 miliardi il Fondo li ha messi per patrimonializzare le nuove banche. Il salvataggio ammonta complessivamente quindi a 3,6 miliardi (pari a quasi la metà dei profitti totali che le banche italiane prevedono di contabilizzare nel 2015), interamente versati da più istituti al Fondo di risoluzione gestito da Bankitalia Il Governo ha richiamato l'urgenza di tale provvedimento, in quanto dal 1 gennaio 2016 entrerà in vigore la regola europea del bail in, che prevede, in caso di dissesto di un istituto di credito e conseguente salvataggio, un costo anche per i correntisti con un deposito superiore ai euro. Se da un lato, dunque, l'operazione si è resa necessaria per evitare l'applicazione delle nuove regole europee, dall'altro occorre mettere in luce che la crisi dei quattro istituti di credito avrebbe potuto essere gestita seguendo un percorso diverso. Infatti, le banche avevano proposto di perseguire un piano di salvataggio volontario con fondi versati interamente dal sistema bancario nazionale; meccanismo che non avrebbe pesato in alcun modo su nessuna categoria: correntisti, azionisti e proprietari di bond. A questa soluzione, secondo quanto affermano il Ministro Padoan e Bankitalia, si sarebbe opposta la Commissione Europea, ravvisando la fattispecie di "aiuti di Stato", malgrado non fosse previsto nessun intervento di capitali pubblici.

4 PROPOSTA DI LEGGE 4 Decisione che appare molto discutibile, dal momento che, a partire dal 2008, la crisi finanziaria ha generato un'espansione senza precedenti degli aiuti di Stato a favore delle banche. Tra il 1 ottobre 2008 e il 1 ottobre 2015, la Commissione ha adottato 450 decisioni di autorizzazioni di aiuti pubblici nazionali a favore delle banche. Si tratta di Germania, Francia, Inghilterra, Portogallo, Irlanda e Spagna che hanno beneficiato maggiormente dell'apertura europea agli aiuti di Stato. E appena nello scorso ottobre la UE ha dato il via libera all'ennesimo salvataggio nazionale di una banca tedesca, la HSH Nordbank di Amburgo. Stando quindi alla ricostruzione di Banca d Italia e governo, non è stato possibile fare ricorso al «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi» per la «preclusione manifestata da uffici della Commissione Ue, che hanno ritenuto di assimilare ad aiuti di Stato gli interventi di tale Fondo». Ma la versione della Commissione europea è un altra: «All Italia sono state prospettate tre possibili strade per salvare le quattro banche in amministrazione controllata: una con fondi privati; una usando il «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»; una usando «Fondo di risoluzione nazionale». La decisione di scegliere la terza usando il Fondo di risoluzione nazionale è stata presa dalle autorità italiane». Posizione confermata dal Presidente e Direttore generale dell Associazione bancaria italiana (Abi), Giovanni Sabatini, in audizione in commissione Finanze alla Camera il 9 dicembre 2015: «Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un fondo distinto, con suoi organi che avevano deliberato già da luglio degli interventi per risolvere la situazione delle quattro banche in amministrazione straordinaria. Ma poi non vi è mai stata per le quattro banche un istruttoria formalizzata che possa aver portato la Commissione Ue a esprimere una specifica valutazione contraria sull intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi».

5 PROPOSTA DI LEGGE 5 Qualcuno mente. O qualche passaggio non ci è ancora noto. Senza dubbio la proposta del ministro Padoan di «misure umanitarie volte a tutelare le fasce deboli di cittadini che hanno perso i loro risparmi» è stata un implicito riconoscimento di responsabilità del governo, che ha deciso di percorrere la strada del «Fondo di risoluzione nazionale» piuttosto che quella del «Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi», e di chi doveva vigilare. Tanto più che al «Fondo Interbancario» è tornato il governo per finanziare il «Fondo di Solidarietà» di 100 milioni di euro istituito per il ristoro degli obbligazionisti subordinati delle banche fallite. Alla luce delle vicende riportate, l obiettivo è innanzitutto quello di fare chiarezza su chi ha sbagliato: 1) nelle quattro banche coinvolte, vale a dire amministratori e responsabili di vari livelli, che hanno venduto titoli inadeguati; 2) in Banca d Italia, che è la responsabile della vigilanza sull operato degli istituti che hanno emesso i titoli ora privi di valore; 3) in Consob, che è responsabile della correttezza dei prospetti informativi dei prodotti finanziari offerti ai risparmiatori; 4) nel governo, alla luce degli interessi e dei conflitti di interesse in esso presenti. Bisogna quindi verificare innanzitutto che gli istituti pubblici di vigilanza, Banca d'italia e Consob, abbiano svolto correttamente e coerentemente il loro ruolo di garanzia per i risparmiatori, accertando le responsabilità e gli eventuali reati commessi da Consigli di Amministrazione, dai direttori generali delle banche coinvolte e da revisori dei conti, nonché dalle società di certificazione, che hanno certificato bilanci evidentemente in dissesto. Va inoltre valutato se la scelta della costituzione di una "bad bank", dell'azzeramento di azioni e obbligazioni e della svalutazione di 7 mld dei crediti delle quattro banche fosse la migliore nell'interesse dei risparmiatori.

6 PROPOSTA DI LEGGE 6 E pertanto necessario chiarire le fasi tecniche e i passaggi che hanno anticipato l'approvazione del decreto-legge n. 183 del 2015, i cui rilievi lasciano intravedere ampi margini di opacità che hanno già innescato processi degenerativi. In particolare, tornando alle responsabilità dell Esecutivo guidato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, va rilevato che la legge n. 215 del 2004 (recante Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi ) è molto chiara in merito agli obblighi di astensione in capo ai membri del Governo. Il riferimento è al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, il cui padre è stato per anni consigliere, e poi vice presidente, della Banca Popolare dell'etruria e del Lazio (di cui lo stesso Ministro è azionista), ma anche al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, in quanto andrebbe chiarita la posizione del padre, Tiziano Renzi, in merito ai rapporti finanziari intrattenuti con il Presidente della medesima Banca. Secondo quanto disposto dall articolo 3 della medesima legge, è evidente la sussistenza di un obbligo di astensione da parte del Ministro Boschi e dello stesso Presidente Renzi nell adozione del decretolegge n. 183 del 2015, data l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio di parenti entro il secondo grado. Alla luce della giurisprudenza sul punto, che chiarisce che la sola presenza, anche con astensione dal voto formale, può essere inquinante ai fini del conflitto, è quindi necessario verificare il verbale del Consiglio dei Ministri che ha adottato il decreto, che dovrebbe contenere elementi chiari in merito.

7 PROPOSTA DI LEGGE 7 Sempre in relazione ai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo, l articolo 5, comma 6 della medesima legge n. 215 del 2004 prevede un obbligo in merito alle dichiarazioni su partecipazioni proprietarie e azionarie, senza deroghe (stesso obbligo dei titolari delle cariche di governo). In caso di dichiarazioni carenti o incomplete, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ordina l'integrazione, e, in caso di inottemperanza, il soggetto in conflitto commette reato. Pertanto, è necessario verificare anche tali dichiarazioni. Ad ogni buon conto, va rilevato che la stessa Banca dell Etruria e del Lazio è stata oggetto di un ulteriore provvedimento molto incisivo sul sistema bancario e creditizio approvato dal Consiglio dei Ministri quest anno. Si tratta del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ovvero il testo che ha imposto alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni; una riforma strutturale adottata attraverso lo strumento del decreto-legge, in un contesto assolutamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza. Anche in questa occasione, l atteggiamento dell Esecutivo risulta a dir poco ambiguo. Una riforma, quella delle banche popolari, che inizialmente doveva essere prevista all'interno del disegno di legge sulla concorrenza, ma che invece, improvvisamente, sembra particolarmente urgente. Venerdì 16 gennaio 2015, alle ore 18, a chiusura dei mercati, la prima agenzia di stampa annunciava l'imminente riforma delle banche popolari, inserita nel decreto-legge già messo a punto dal Governo in materia di Investment compact. Il 20 gennaio 2015, il Consiglio dei ministri dava infatti il via libera al decretolegge, che, effettivamente, conteneva la norma sulla trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

8 PROPOSTA DI LEGGE 8 E di tutta evidenza come l'intervento di riforma approvato dal Consiglio dei ministri sia stato preceduto da una serie di attività anomale e di operazioni di compravendita di titoli azionari di numerose banche popolari, i cui movimenti fanno presumere un sospetto caso di insider trading. Subito dopo il varo del decreto-legge, la borsa di Piazza Affari ha infatti iniziato a prendere posizione, immaginando possibili aggregazioni tra le banche popolari, i cui acquisti si sono concentrati sulle banche di modesta dimensione, come ad esempio il Banco Popolare, che ha registrato a fine settimana un guadagno del 21 per cento, la Banca popolare dell'emilia, con un +24 per cento o proprio la Banca popolare dell'etruria e del Lazio, le cui azioni sono aumentate addirittura del 62,1 per cento in quattro giorni, contro un andamento del comparto bancario dell'8,68 per cento. Un'intensa attività di compravendita di titoli di alcune banche popolari italiane quotate in borsa si è verificata, in particolare, in una delle piazze finanziarie più importanti in Europa e nel mondo: il London Stock Exchange. L'ulteriore stranezza riguarda il requisito dimensionale individuato lo scorso gennaio, ovvero un attivo di 8 miliardi di euro; è così che sono rientrate nelle norme il Credito Valtellinese, Popolare di Bari e l ormai famosa Banca popolare dell'etruria e del Lazio. Un caso, quello del decreto-legge n. 3 del 2015, poi convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, che si intreccia inevitabilmente con il decreto-legge n. 183: il Governo, nel corso del 2015, ha quindi varato un decreto per trasformare la Banca dell Etruria in Spa, spingendo i risparmiatori a comprare il titolo tre settimane prima del commissariamento; ed ora, dopo aver azzerato i titoli, protegge gli amministratori, mettendo al riparo da iniziative di responsabilità sia i commissari che i vertici della banca.

9 PROPOSTA DI LEGGE 9 Quello che è certo è che i 3,7 miliardi del costo della spericolata operazione sulle quattro banche fallite colpisce tutto il sistema, incluse le banche sane, indebolendolo. E questo non potrà che riverberarsi sul credito a famiglie e imprese, che diventerà ancora più caro e più difficile di quanto già non sia, con la connessa fuga degli investitori e l aumento del rischio sistemico. Strettamente connesso è poi il capitolo dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico: un argomento, anche questo, caratterizzato da straordinaria opacità e mancanza di informazioni; si tratta, infatti, di un tema carsico di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni ed interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma sul quale la verità è ancora lontana dall'essere svelata. Troppa opacità sull'argomento, che emerge anche dal processo sulle agenzie di rating in corso a Trani, con particolare riferimento al caso Morgan Stanley, e che risulta del tutto ingiustificata e ingiustificabile. Così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla riservatezza delle informazioni per evitare la reazione dei mercati. Già con un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli, si chiedeva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire la posizione finanziaria dell'italia in relazione a questi pericolosi, e costosi, titoli in portafoglio. Quella stessa commissione d'inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini.

10 PROPOSTA DI LEGGE 10 Il tema dei derivati, infatti, a sua volta, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi del 2011; downgrade e spread sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati, per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche, per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i titoli derivati stipulati con lo Stato italiano. I soggetti che sono dietro tutte queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama di quell'autunno del 2011 gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano dei Paesi e aumentare i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altro) che controllavano le agenzie di rating, che giudicavano la credibilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che loro stessi scambiavano sui mercati. E sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altro) che sono passati all'incasso quando gli Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti derivati, stremati dall'aumento degli spread, e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il downgrade del loro rating, rischiavano di non essere solvibili. Sono circa 20 grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine di ottenere ingenti guadagni. Il tutto sulla pelle degli ignari cittadini, su cui queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena. Per i motivi suesposti, il presente disegno di legge reca la costituzione di una commissione di inchiesta sulla credibilità dell'intero sistema bancario italiano.

11 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 1 (Istituzione e compiti) E' istituita per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario italiano, di seguito denominata «Commissione» con il compito di: a) accertare la regolarità dello svolgimento dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'italia, sul sistema bancario italiano e, in particolare, sull'andamento della Cassa di risparmio di Ferrara, S.p.A., della Banca delle Marche S.p.A., della Banca Popolare dell'etruria e del Lazio - Società Cooperativa e della Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A.; b) accertare l'espletamento dei compiti di vigilanza da parte della CONSOB, e la regolarità degli stessi, sulla emissione di azioni e di obbligazioni, ed in particolar modo verificare se le eventuali emissioni di tali titoli delle 4 banche citate sia avvenuta nel rispetto delle regole e delle leggi vigenti; c) accertare, in particolare, se corrispondano al vero le notizie riportate dalla stampa nazionale secondo le quali, nel caso della Banca delle Marche S.p.A., la Consob abbia autorizzato un aumento di capitale per 180 milioni, reperito sul mercato azionario, malgrado la Banca stessa avesse precedentemente ricevuto una lettera della Banca d'italia in cui si rilevava lo "scadimento della qualità del portafoglio" e la "rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari" di Banca delle Marche; se corrisponda al vero che la Banca delle Marche abbia nascosto ai propri clienti tale lettera al momento della vendita delle azioni e se corrisponda al vero che, malgrado tale lettera, Bankitalia non si sia sentita in dovere di intervenire su questo aumento di capitale;

12 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 1 (Istituzione e compiti) 12 d) accertare le responsabilità e gli eventuali elementi di dolo nel comportamento dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei revisori dei conti della Cassa di risparmio di Ferrara, S.p.A., della Banca delle Marche S.p.A., della Banca Popolare dell'etruria e del Lazio - Società Cooperativa e della Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A; e) accertare eventuali responsabilità delle società di certificazione che hanno attestato la regolarità dei bilanci di queste quattro banche; e-bis) accertare eventuali responsabilità dell Esecutivo in merito alle vicende che hanno interessato le quattro banche, alla luce degli interessi e dei conflitti di interesse in esso presenti, anche in riferimento alla normativa di cui alla legge n. 215 del 2004;ù f) verificare se le procedure di azzeramento delle azioni e delle obbligazioni, volte ad agevolare l'implementazione dei programmi di risoluzione, nonché della costituzione della "bad bank", adottate dalla Banca d'italia, in qualità di Autorità di risoluzione nazionale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, abbiano rappresentato l'unica scelta percorribile per la soluzione della crisi; g) verificare se la svalutazione dei crediti delle quattro banche, di 7 miliardi di euro complessivi, risponda a criteri oggettivi e di reali valori di mercato; h) verificare se nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, la Banca d'italia abbia adottato le procedure di risoluzione avendo riguardo alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela;

13 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 1 (Istituzione e compiti) 13 i) verificare se corrispondano a verità le affermazione di questi giorni fatte dal Commissario agli Affari Finanziari della UE, Jonathan Hill, che le banche italiane "abbiano venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati" e, ove risultassero vere tali affermazioni, quale sia stato il ruolo svolto dagli Istituti di Vigilanza preposti; l) verificare le ragioni del differente metro di giudizio che avrebbero applicato i funzionari della UE, respingendo il primo piano di salvataggio italiano, che non prevedeva aiuti statali, e approvando invece salvataggi effettuati con fondi pubblici in diversi Paesi d'europa, come Germania, Cipro, Irlanda, Spagna, l'ultimo dei quali si è verificato nell'ottobre scorso, in soccorso della HSH Nordbank di Amburgo; m) verificare lo stato dei titoli c.d. ad "alto rischio" dell'intero sistema bancario italiano; n) verificare se al momento sussistano situazioni di rischio nel sistema bancario italiano, palesi o potenziali, che possano risolversi in fallimenti o comunque in danni per gli investitori italiani, anche alla luce del primo comma dell'art. 47 della Costituzione Italiana, che recita: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito"; o) verificare i contenuti, le condizioni, le clausole, le controparti, gli importi e la durata dei contratti derivati in essere dello Stato italiano e chiarire la posizione finanziaria dell'italia in relazione a questi titoli in portafoglio; p) verificare la metodologia utilizzata dalle agenzie di rating nell emissione dei giudizi che hanno riguardato i titoli del debito pubblico italiano, e le ripercussioni che questi hanno avuto sui mercati.

14 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 1 (Istituzione e compiti) La Commissione riferisce annualmente, con relazioni specifiche, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori. 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell autorità giudiziaria.

15 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 2 (Composizione e presidenza della Commissione) La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell ufficio di presidenza. 4. L ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 5. Per l elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

16 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 3 (Audizioni e testimonianze) Ferme le competenze dell autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 384-bis del codice penale. 2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell ambito del mandato. 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

17 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 4 (Richiesta di atti e documenti) La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. 4. L autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

18 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 5 (Organizzazione interna) L attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell inizio dell attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione può avvalersi dell opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell Amministrazione dell interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell interno su richiesta del presidente della Commissione. 4. Per l espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

19 PROPOSTA DI LEGGE: Art. 6 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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