Protocollo di intesa fra le discoteche di Verona, il Comune di Verona e il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona.

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1 Assessorato al Commercio e Attività produttive Protocollo di intesa fra le discoteche di Verona, il Comune di Verona e il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona. Premessa In data 4 giugno 2008 è stato firmato il Protocollo d Intesa tra il Comune di Verona, il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona, le principali discoteche di Verona:Alter Ego Club. Berfi s Club, Dorian Gray; successivamente hanno aderito al Protocollo le discoteche La Scala, Gin Gin e Blob. Il Protocollo è stato sottoposto ad una fase sperimentale della durata di un anno (fino a giugno 2009). Nelle more dell effettuazione degli incontri volti a verificare l attuazione e l efficacia delle misure nello stesso indicate e a valutare i presupposti per un rinnovo dell accordo, è stato stabilito con le ordinanze sindacali n. 84 del e n. 5 del di concedere alle discoteche l autorizzazione alla chiusura sino alle ore 04,00, fatta salva l osservanza da parte dei gestori delle prescrizioni contenute nel Protocollo. Nel corso del periodo sopra indicato è stata effettuata una verifica per valutare lo stato di attuazione delle misure contenute nel Protocollo in argomento presso i gestori delle discoteche, attraverso la compilazione di un apposito questionario, dal quale risulterebbe il rispetto delle prescrizioni da realizzarsi ad opera dei gestori (es: le clausole relative al guidatore designato, al controllo del tasso alcolemico ecc ) A breve saranno conclusi gli adempimenti posti a carico del Comune e del Dipartimento (in particolare i controlli sul personale del locale e la predisposizione della cartellonistica contro l uso di droga e contro l abuso di alcol e la proiezione di spot) Nel Protocollo d intesa sottoscritto nel giugno 2008 era espressamente previsto che: I gestori dei locali hanno l obbligo di fornire servizi di accompagnamento dei clienti da e per la propria discoteca con navette speciali ( ) in punti di raccolta predeterminati (art 3, punto 8); In attuazione della citata prescrizione, la Giunta Comunale, con deliberazione 3 marzo 2010 n. 74, modificata in data 17 marzo 2010, ha stabilito di realizzare, in collaborazione con i gestori delle discoteche, un nuovo servizio sperimentale di trasporto notturno da e per le discoteche, mediante l impiego di due autobus, per favorire la sicurezza stradale dei giovani che frequentano i locali notturni di Verona; I gestori delle discoteche Alter Ego Club, Berfi s Club, Dorian Gray, Excalibur (ex La Scala), Picapollo hanno sottoscritto in data 16 marzo u.s. un atto di impegno con il quale si sono obbligati

2 a sostenere le spese per l istituzione di tale servizio bus, che viene effettuato nel periodo compreso dal 19 marzo al maggio 2010 e da metà settembre 2010 al maggio Tale atto di impegno è fatto salvo e richiamato integralmente dal presente Protocollo. L Amministrazione comunale e il Dipartimento delle Dipendenze ritengono opportuno, in relazione alle verifiche condotte ed ai risultati conseguiti, procedere al rinnovo del Protocollo in argomento confermando le prescrizioni e gli obblighi posti a carico dei gestori delle discoteche contenuti nel precedente accordo. L obiettivo rimane quello di contrastare il consumo di alcol e droga tra i giovani, soprattutto in occasione del fine settimana, con un duplice scopo. Da un lato si vuole migliorare la qualità dei locali da ballo e di intrattenimento in cui i giovani si ritrovano. Dall altro, si desidera fare una selezione della clientela che frequenta questi luoghi. I clienti che fanno uso di sostanze stupefacenti e di alcol mettono a rischio la propria salute, quella degli altri, nonché la fama dei locali che questi frequentano, screditandone l immagine e frenando, in alcuni casi, l afflusso di quei clienti che preferiscono muoversi in ambienti sani e liberi da alcol e droghe. Ciò premesso, tra i soggetti: - Comune di Verona, nella persona dell Assessore delegato p. i. Enrico Corsi; - Dipartimento delle Dipendenze, Via Germania 20, nella persona del f.f. del Direttore - dott. Maurizio Gomma; - Confcommercio, nella persona del Presidente del sindacato locali da ballo (SILB), signor Paolo Artelio e - le discoteche cittadine di seguito elencate: Alter Ego Club via Torricelle n. 9; Berfi s Club via Lussemburgo n. 1; Dorian Gray via Belobono n. 13; Excalibur stradone Provolo n. 24; Picapollo via Salisburgo n. 10/c; Gin-Gin via Veglia n. 4/a; Blob via Lussemburgo n. 21. si stipula il seguente Protocollo d intesa ART. 1 (Oggetto e durata dell accordo) Il presente accordo contiene le condizioni cui è subordinato il rilascio da parte del Comune di Verona dell autorizzazione alle discoteche in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, presenti sul territorio comunale, a 2

3 prorogare la chiusura dell esercizio, fino alle ore 4,00 del giorno successivo, come previsto all art. 3, punto IV), dell ordinanza sindacale n. 20 dell 11 febbraio 2008 Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari. Il presente accordo è sottoposto ad una fase sperimentale della durata di un anno, fatta salva la possibilità di rinnovare l accordo stesso. ART. 2 (Obiettivi generali) Con il presente atto si concordano interventi coordinati con le discoteche cittadine e con gli esercizi di somministrazione di cui all art. 18, comma 1, lett. b) (sale da ballo, locali notturni e similari), presenti sul territorio comunale, ferme restando le altre azioni che l Amministrazione intende intraprendere (convenzioni con i taxisti o noleggiatori con conducente, coordinamento delle Forze dell Ordine e la Polizia Municipale) per la prevenzione del fenomeno del consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope attraverso: 1. il potenziamento dell attività di sensibilizzazione e informazione sui rischi derivanti dal consumo smodato di alcool e dall uso di sostanze stupefacenti, diretta principalmente alla fascia d età giovanile; 2. interventi specifici atti ad impedire la presenza e il consumo di sostanze stupefacenti all interno dei locali da ballo, nonché a ridurre i rischi connessi al consumo e all abuso di alcool (es: guida in stato di ebbrezza); ART. 3 (Impegni ed obblighi del gestore delle discoteche) 1. Orario di apertura I gestori delle discoteche hanno l obbligo di aprire il proprio locale alle ore per incentivare i clienti ad anticipare l entrata. In particolare, per chi accede alla discoteca prima delle 23.00, i gestori devono prevedere riduzioni reali ed immediate nell ordine del 20% sul costo del biglietto d ingresso. Per chi esce prima delle ore 2.00 deve essere previsto un bonus del 20% per una successiva entrata al locale, eventualmente cumulabile sullo sconto per l ingresso anticipato. 2. Divieto di vendita e consumo di sostanze alcoliche oltre le ore 2.00 I gestori delle discoteche hanno il divieto di vendere bevande alcoliche dopo le ore 2.00 del mattino. Si ricorda che secondo la legge regionale 21 settembre 2007 n. 29, a partire dalle ore 2.00 è vietata la consumazione delle stesse. A tal proposito si ricorda che per consumo di sostanze si intende l assunzione mediante ingestione delle sostanze stesse. Pertanto, al fine di tenere informati i clienti dell entrata in vigore del divieto, alle ore 1.45 uno dei DJ o dei vocalist della serata deve sospendere la musica per breve tempo e diffondere un messaggio informativo esplicito rivolto ai clienti del locale. Costoro potranno terminare di consumare le proprie bevande alcoliche entro le ore Inoltre, i clienti dovranno essere avvisati delle disposizioni vigenti sin dalle ore 24.00, al momento dell acquisto di bevande alcoliche, sia verbalmente sia con cartelli ben visibili e permanenti posti presso i bar del locale. Al fine di rendere esplicito il preavviso, all ingresso del 3

4 locale, alla consegna della drink card, viene consegnata una nota informativa al cliente in cui lo si avverte delle disposizioni di legge e del presente protocollo. Il gestore ha l obbligo di fare tutto ciò che è in suo potere per evitare il consumo di bevande alcoliche dopo le ore I clienti devono essere invitati a non assumere più sostanze alcoliche o ad allontanarsi dal locale; gli stessi, in caso di rifiuto o se siano motivo di disordini, potranno essere segnalati alle Forze dell Ordine. 3. Spot contro l uso di droga e l abuso di alcol I gestori delle discoteche hanno l obbligo di proiettare periodicamente, all interno del locale, spot contro la droga e contro l abuso di sostanze alcoliche. Tali spot *, della durata di circa 30 secondi, devono essere concordati e realizzati con il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona e devono essere proiettati con una frequenza di almeno 45 minuti. Gli spot devono essere associati, inoltre, al lancio durante la serata da parte dei DJ/vocalist di semplici, sintetici e chiari slogan contro l uso di droga e l abuso alcolico, concordati anch essi con il Dipartimento delle Dipendenze. Presso tutti i locali sottoscriventi il presente accordo, i gestori hanno l obbligo di esporre in modo visibile in luoghi strategici materiale cartaceo contro l uso di droga e contro l abuso di sostanze alcoliche. La cartellonistica viene realizzata dal Comune, in accordo con il Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 di Verona. 4. Il guidatore designato Deve essere identificata all ingresso del locale la figura del guidatore designato, cioè il conducente che si impegna a non bere alcolici durante la serata in discoteca. Tale iniziativa deve essere incentivata con uno sconto del 30% sul costo del biglietto d ingresso per il guidatore non bevitore. Costui deve sottoporsi al test del precursore all uscita dal locale e solo se completamente negativo potrà usufruire dello sconto. 5. Uso di etilometri (del tipo precursori ): a. Ogni discoteca deve essere obbligatoriamente munita di almeno due strumenti precursori omologati per alcol, regolarmente funzionanti. b. All interno delle discoteche, anche prima dell uscita i gestori possono invitare i clienti che si mostrano in evidente stato psicofisico alterato ad effettuare l alcol test. Se il tasso alcolemico di costoro risulta positivo, il personale del locale ha l obbligo di non somministrare ulteriori bevande alcoliche al soggetto in questione e di invitarlo a stazionare per qualche tempo in un ambiente apposito a basso stimolo (la cui individuazione e creazione sono di responsabilità del gestore) per riprendersi e smaltire. c. Per controllare il tasso alcolemico di chi si mette alla guida, all uscita dalle discoteche il personale del locale deve utilizzare degli etilometri. Se il tasso alcolemico riscontrato è positivo, il personale deve invitare esplicitamente ed attivamente il guidatore a non mettersi alla guida e ad attendere sino a che il valore diventi negativo o sotto il livello di allerta. Se un guidatore con tasso alcolemico elevato, o con evidenti segni di alterazione del proprio stato psico-fisico, si mette alla guida nonostante l invito a fermarsi, il personale del locale deve tempestivamente segnalare alle Forze dell Ordine la targa e il tipo di auto del soggetto in questione. Sarà fatta richiesta alle Forze dell Ordine, da parte dell Amministrazione comunale, di individuare dei referenti diretti per la raccolta di siffatte segnalazioni. d. I gestori delle discoteche hanno l obbligo di vietare l ingresso nel locale a coloro che si presentino visibilmente già drogati o ubriachi o il cui tasso alcolemico, misurato con precursore, risulti positivo. In caso di insistenza, eventualmente associata ad aggressività o 4

5 a difficoltà di contenimento del cliente, si dovrà richiedere, esplicitandolo al cliente, l intervento delle Forze dell Ordine. 6. Politiche di marketing: a. I gestori delle discoteche hanno l obbligo di mettere a disposizione dei clienti bevande analcoliche in alternativa a quelle alcoliche e di pubblicizzarle con almeno due cartelloni ben visibili per ogni bar posizionato nel locale. A tal fine, il prezzo delle bevande analcoliche deve essere sensibilmente inferiore rispetto a quelle alcoliche. b. I gestori delle discoteche hanno il divieto di pubblicizzare e di incentivare il consumo di bevande alcoliche, anche attraverso la riduzione del loro costo. Al contrario, i prezzi delle bevande alcoliche devono essere superiori di almeno il 35% rispetto ai prezzi delle bevande analcoliche. c. I gestori delle discoteche hanno il divieto di adottare qualsiasi forma di marketing e di advertising promozionale per il proprio locale, anche informale, che proponga un immagine del locale basata sulla trasgressione e sullo sballo, anche solo alludendo all uso di droghe e all abuso di sostanze alcoliche. 7. Minori di 16 e di 18 anni: a. Ai gestori è vietato adibire persone minori di 18 anni: al servizio e alla mescita di alcolici ad attività di spettacolo (baby cubiste, intrattenimento e attrazione dei clienti, ecc..), anche se queste sono in possesso del consenso dei genitori. b. Per la distinzione dei soggetti minori di 16 anni saranno introdotti con successivo accordo, metodi di segnalazione quali drink card differenziate (ad esempio, drink card gialla per coloro che possono consumare solamente sostanze analcoliche, drink card rossa per coloro che possono consumare anche sostanze alcoliche), timbri o braccialetti distribuiti all ingresso del locale. c. Il personale della discoteca ha l obbligo di richiedere ai clienti che appaiano essere minori di 16 anni, di dimostrare la loro età all atto dell ordinazione di sostanze alcoliche. Tale obbligo si estende anche all atto della consumazione delle bevande alcoliche, poiché queste potrebbero essere state ordinate/acquistate da altre persone ma consumate da persone minori di 16 anni. In caso di mancata dimostrazione dell età, il personale del locale non deve fornire bevande alcoliche alla persona stessa. Qualora si identificassero persone minori di 16 anni nell atto di consumare bevande alcoliche, queste devono essere allontanate dal locale. d. Nel caso in cui il personale delle discoteche individui dei soggetti minori di 18 anni in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica correlata all assunzione di droga o di sostanze alcoliche, i gestori del locale hanno l obbligo di avvisare formalmente ed immediatamente le Forze dell Ordine e il servizio sanitario. Quest ultimo avrà, inoltre, l incarico di avvisare i genitori del soggetto in questione. e. I gestori delle discoteche hanno il divieto di fare entrare e di far permanere nel proprio locale persone minori di 16 anni dopo le ore Qualora, quindi, persone minori di 16 anni si trovino all interno del locale oltre l orario stabilito, queste devono essere fatte uscire. 5

6 8. Trasporto da e per le discoteche I gestori dei locali hanno l obbligo di sostenere le spese per il servizio di bus-navetta istituito con deliberazione della Giunta Comunale 3 marzo 2010 n. 74, modificata con deliberazione n. 94, per fornire servizio di accompagnamento per i principali locali notturni giovanili, nel periodo dal 19 marzo a maggio 2010 e da metà settembre 2010 a fine maggio A tale proposito si richiama l atto di impegno per l istituzione del servizio denominato Verona by night sottoscritto in data 16 marzo Personale del locale: a. I gestori dei locali si impegnano ad accettare, su richiesta del personale sanitario, gli accertamenti di tipo non invasivo estemporanei espletati sia sul personale impiegato (addetti al controllo del flusso e deflusso della clientela, stewart, informatori del locale) che sugli stessi gestori durante l orario di apertura del locale. Gli accertamenti dovranno avvenire a sorpresa, su indicazione e scelta degli operatori sanitari e previo consenso scritto della persona sottoposta ad accertamenti, ma non dovranno interferire con l intrattenimento danzante e le attività di sorveglianza del locale. Nel caso in cui i gestori rifiutino di sottoporsi ai controlli, o qualora il risultato dei controlli dia esito positivo, verranno applicate le sanzioni previste nel presente documento. b. Nel caso in cui, invece, sia il personale impiegato nelle discoteche a non voler sottoporsi ai controlli, o qualora il risultato dei controlli dia esito positivo, il soggetto deve essere temporaneamente allontanato dal locale. Allorché il medesimo soggetto venga ritrovato operante all interno del locale e nuovamente rifiuti di sottoporsi ai controlli, o i risultati degli accertamenti sulla sua persona diano nuovamente esito positivo, al gestore del locale verranno applicate le sanzioni previste nel presente documento. c. I gestori possono impiegare il personale di controllo solo dopo aver ottenuto il loro consenso ad essere sottoposti estemporaneamente a controlli non invasivi di tipo tossicologico. d. I gestori delle discoteche, prima della stipula di contratti tra i gestori stessi e le agenzie che forniscono il personale di controllo, hanno l obbligo di esigere dalle agenzie la garanzia scritta che il personale inviato non assuma droghe. A tale proposito, le agenzie vengono rese consapevoli delle suddette disposizioni tramite lettera informativa trasmessa dall Amministrazione Comunale. Si precisa che, a norma di legge, l uso di sostanze stupefacenti e di alcol negli ambienti di lavoro, durante il servizio, è vietato e sanzionabile con l allontanamento del lavoratore attraverso l attivazione, da parte del datore di lavoro, della figura preposta del Medico Competente. 10. Controlli all esterno dei locali I gestori dei locali accettano che vengano posizionati posti di controllo delle Forze dell Ordine molto visibili e nelle vicinanze del locale, mettendo a disposizione un area dedicata a detta attività di controllo nei parcheggi di loro proprietà, a partire dall orario di apertura della discoteca. A tal proposito, l Amministrazione comunale si impegna a sensibilizzare le Forze dell Ordine ad eseguire controlli anche all interno dei locali durante l orario di apertura. 11. Controllo all interno dei locali I gestori dei locali accettano di posizionare webcam all interno del proprio locale, in tutte le aree ad uso pubblico entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, per poter 6

7 permettere la visione e il controllo a distanza di ciò che accade all interno della discoteca. Le immagini non verranno registrate e dovrà essere regolarmente esposto il cartello di videosorveglianza attiva e presente. 12. Esposizione del regolamento L attivazione di tutte le suddette attività deve essere resa nota ai clienti delle discoteche mediante il posizionamento, all interno e all esterno del locale, di cartelloni esplicativi che descrivano le misure che il gestore è obbligato ad adottare. 13. Individuazione di un referente Al fine di consentire la realizzazione degli impegni assunti, ogni gestore sottoscrivente il presente protocollo deve individuare un referente tra il proprio personale, cioè almeno una unità di personale da formare ed aggiornare in materia di conoscenza degli stili di vita del mondo giovanile, di prevenzione dei comportamenti a rischio, di rapporto con i servizi preposti, di primo intervento sanitario in caso di malori e altri argomenti correlati al presente documento. ART. 4 (Estensione agli altri esercizi di somministrazione all interno delle sale da ballo e dei locali similari) L Amministrazione comunale si impegna ad estendere il presente accordo anche ai gestori di altri esercizi di somministrazione all interno delle sale da ballo e dei locali similari. ART. 5 (Linee guida operative) Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all articolo 2 nonché dello stato di attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente accordo si procederà alla convocazione di incontri periodici finalizzati all esame congiunto della situazione e per concordare eventuali adeguamenti delle misure concordate per la risoluzione delle problematiche emerse. ART. 6 (Sanzioni e revoca dell accordo) Copia del presente accordo deve essere conservato, unitamente all autorizzazione per l attività di somministrazione ed all autorizzazione ad usufruire della fascia oraria di cui all articolo 1 del medesimo accordo ed esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. In caso di violazione dell orario di chiusura di cui al precedente articolo 1, saranno applicate le sanzioni previste all art. 32 della legge regionale n. 29/2007. Potranno comunque essere adottati provvedimenti di riduzione dell orario di chiusura per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico come previsto all art. 20 della legge regionale sopra citata e all art. 6 dell ordinanza sindacale n. 20/2008. A seguito di accertata violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, il Responsabile del Comune avvia il procedimento per la decadenza dell accordo sottoscritto e dell autorizzazione alla proroga dell orario di chiusura. 7

8 Il presente accordo non fa venire meno la possibilità che le Forze dell Ordine e la Polizia Municipale, anche in coordinamento con il Dipartimento delle Dipendenze, effettuino ordinari controlli sulla strada, anche in prossimità dei locali sottoscrittori dell accordo. Confcommercio il Presidente del sindacato locali da ballo Paolo Artelio Comune di Verona l Assessore al Commercio e Attività produttive p.i. Enrico Corsi Discoteche: Alter Ego Club Berfi s Club Dipartimento delle Dipendenze ULSS 20 dott. Maurizio Gomma Dorian Gray Excalibur; Gin Gin; Blob; S:\UFFICIO GIURIDICO\accordo con le discoteche\discoteche\rinnovo accordo discoteche.doc 8

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