COMUNITA MONTANA DEL CATRIA E NERONE
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1 COMUNITA MONTANA DEL CATRIA E NERONE SERVIZIO ASSOCIATO COORDINAMENTO UFFICI TRIBUTI COMUNALI ANALISI E SINTESI NORMATIVA RIGUARDANTE I FABBRICATI RURALI 21 settembre 2011 Responsabile di Servizio Lucio Guerra 1
2 RIASSUNTO INTERPRETATIVO REQUISITI DI RURALITA DEI FABBRICATI RURALI A SEGUITO DEL DL 70/2011 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.106 DEL 12 LUGLIO 2011 (G.U. n.160 del 12/07/2011) Decreto sviluppo: accatastamento alle categorie A/6 D/10 dei fabbricati rurali su richiesta Secondo quanto stabilito da un emendamento al decreto sviluppo approvato recentemente, l accatastamento alle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» (strumentali) dei fabbricati rurali avverrà attraverso apposita domanda del contribuente, da produrre entro il e a cui deve essere allegata l autocertificazione della presenza dei requisiti per l accatastamento a tali categorie. Riguardo ai requisiti che il contribuente dovrà autocertificare, ricordiamo che questi sono quelli stabiliti dall art. 9 comma 3 e 3 bis del DL 557/93, ovvero i seguenti: Requisiti necessari per l inquadramento come abitazione a carattere agricolo: il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno (o i suoi familiari conviventi a carico) per esigenze connesse all attività agricola svolta, dell affittuario del terreno stesso (o i suoi familiari conviventi a carico) o dal soggetto con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l immobile è asservito, da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, di pensionati che ricevono una pensione da agricoltore, da collaboratori nel caso siano assicurati come contadini, da persone che gestiscono una malga, da uno dei soci o amministratori delle società agricole; il terreno agricolo cui fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a metri quadrati (in zone montane oppure in caso di utilizzo intensivo del terreno agricolo) ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; la percentuale del fatturato agricolo sul complessivo volume d affari della persona che coltiva l attività agricola deve essere superiore al 25% (per zone montane); Requisiti necessari per l inquadramento come bene strumentale: edifici atti a proteggere le piante (serre); edifici atti alla conservazione di prodotti agricoli; depositi agricoli e edifici per le macchine agricole; edifici all allevamento e al ricovero degli animali; edifici dedicati per l agriturismo; abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell azienda a tempo indeterminato a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; edifici atti alle persone addette all attività di alpeggio in zona montagna; ufficio atto dell azienda agricola; edifici dedicati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; edifici atti all esercizio dell attività agricola in maso chiuso. Secondo quanto stabilito dal DL 577/93 questi edifici perdono la loro caratteristica agricola solamente se sono utilizzati per scopi che non fanno riferimento al settore primario. 1
3 Una volta redatta e inviata la domanda recante in allegato l autocertificazione di detti requisiti, l Agenzia del Territorio dovrà, entro il 20/11/2011, convalidare la richiesta e attribuire all'immobile una delle due categorie (A/6 D/10), previa verifica della presenza dei requisiti. Nel caso in cui entro tale termine l Agenzia non si sia pronunciata il contribuente potrà utilizzare la categoria catastale richiesta per 12 mesi. Nel diverso caso in cui la categoria richiesta venga negata con decreto motivato, il contribuente entro il 20/11/2012 deve procedere: al pagamento delle imposte dovute sul fabbricato, secondo la corretta categoria catastale; al pagamento degli interessi e delle sanzioni in misura doppia, rispetto a quelle applicabili in via ordinaria. Secondo quanto previsto, infine, in materia di presentazione dell istanza in commento, il ministero dell'economia emanerà un decreto che definirà compiutamente le modalità operative con cui i contribuenti dovranno provvedere a presentare la documentazione e le autocertificazioni. Una ruralità in via continuativa Il decreto sviluppo prevede l'inserimento della categoria catastale corrispondente dei fabbricati Per ottenere l'esenzione dalle imposte e dai tributi, posto il rispetto delle condizioni prescritte, il soggetto interessato deve attestare che il fabbricato possiede in «via continuativa», a partire dal 2005, i requisiti di ruralità. Con l'emendamento al dl 70/2011 («decreto sviluppo»), in tema di ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali (ItaliaOggi, 16/06/2011), di cui ai commi 3 e 3-bis, dell'art. 9, dl 557/1993, si aprono numerose problematiche inerenti all'assenza della categoria, ora richiesta, anche nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina sulla ruralità dei fabbricati. Preliminarmente, è opportuno evidenziare che il legislatore tributario, contro ogni logicità e, soprattutto, in contrasto con il tenore letterale delle disposizioni richiamate, di cui ai commi 3 e 3 bis, art. 9, dl. 557/1993, soccombe alla tesi della Suprema Corte (Cassazione n. 21/09/2009 n e 18570) ritenendo che l'acquisizione della natura rurale della costruzione dipenda dall'attribuzione alla stessa delle categorie «A/6» (abitativi) e «D/10» (strumentali). L'Agenzia del territorio, unico soggetto legittimato (Cassazione, sentenze n /2008 e 22691/2009) al riconoscimento della qualifica ha manifestato, in varie occasioni (tra le altre, si veda l'audizione del 22/02/2011), la propria opinione ritenendo che in base alle disposizioni vigenti, è sufficiente il rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 9, dl n. 557/1993, essendo «...del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile...». Con l'emendamento è stato disposto, invece, che il soggetto interessato può, attraverso una specifica richiesta accompagnata da un'autocertificazione, di cui al dpr 445/2000, ottenere dal Territorio il classamento indicato dai giudici supremi, posto che il richiedente dichiari che «...l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del dl. 557 del ». In base al tenore letterale della disposizione enunciata, per far valere la ruralità a decorrere dal 2005, il proprietario e/o titolare di diritti reali deve attestare, a rischio di mendacità della stessa dichiarazione e con conseguenze anche di ordine penale, che l'immobile possiede «...in via continuativa...» i requisiti di ruralità richiesti dall'attuale disciplina; di conseguenza, il fabbricato, ammesso che il Territorio accetti l'inquadramento richiesto, potrà essere riconosciuto rurale con effetto retroattivo solo se lo stesso non ha mai perso la qualifica a decorrere dal Non è fuori luogo pensare che, al contrario, in un anno inserito tra il 2005 e il 2011, la costruzione abbia perso i detti requisiti, magari perché in quel periodo l'unità abitativa non è stata utilizzata da un socio o dall'amministratore della società agricola, di cui all'art. 2, dlgs n. 99/2004 (lettera a, comma 3, art. 9) o perché in quel periodo il volume d'affari dell'attività agricola del soggetto che conduce il fondo non ha superato la metà del suo reddito complessivo (lettera d, comma 3, art. 9) e così via. La conseguenza in tal caso è fin troppo chiara: o il soggetto interessato attesta il falso dichiarando la presunta «continuità» richiesta o rischia, paradossalmente, di perdere l'esenzione da imposte sul fabbricato (Irpef e Ici) a partire dal 2005, per tutto il quinquennio, con relativa applicazione di sanzioni e 2
4 interessi. La situazione, che poteva essere semplicemente sanata con il riconoscimento della ruralità a prescindere dalla categoria assegnata alla costruzione, toccherà il paradosso in presenza di un futuro diniego, del tutto possibile e legittimo, del Territorio a censire l'unità abitativa o l'annesso agricolo nelle due categorie richieste che, come già evidenziato, non sono attribuibili così facilmente, dovendo tenere conto delle caratteristiche intrinseche degli stessi fabbricati, di cui al dpr n. 139/1998, come modificato dal dpr n. 536/1999. Infine, la norma niente dispone in merito al contenzioso in essere, stante il fatto che numerosi contribuenti sono ancora in attesa delle sentenze delle commissioni tributarie e della Suprema Corte, per effetto dei ricorsi presentati contro gli accertamenti di quegli enti comunali che si sono allineati agli indirizzi giurisprudenziali richiamati; in tal caso sarebbe fin troppo opportuno conoscere la volontà del legislatore giacché la retroattività dell'esenzione (dal 2005) non è esplicitamente affermata, essendo solo richiamata ai fini dell'attestazione richiesta. Pertanto, resta da capire come sarà gestita la fase contenziosa in essere, sia per quanto concerne la necessità o meno del classamento richiesto, che per quanto riguarda gli effetti sul pregresso della variazione di categoria eventualmente intervenuta nel 2011 o, ancor peggio, in assenza della continuità dei requisiti. 3
5 CAMERA DEI DEPUTATI N A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) E DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l economia Presentato il 13 maggio 2011 (Relatori: MARINELLO, per la V Commissione; FUGATTI, per la VI Commissione) 4
6 D.P.R , n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (G.U , n. 268, Supplemento Ordinario) Testo aggiornato al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L 12 luglio 2011, n. 106 SEZIONE IV Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare Art (Espropriazione immobiliare) [1] 1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro [2]. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. [3] Sostituito «1. Il concessionario può procedere all espropriazione immobiliare se l importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente: a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) ottomila euro, negli altri casi»; 2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore (all'importo indicato) sostituito agli importi indicati nel comma 1. Aggiunti 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l attribuzione all immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell immobile richiesti ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. 5
7 2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l Agenzia del territorio, previa verifica dell esistenza dei requisiti di ruralità di cui all articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 3 del presente articolo e riconosce l attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente. 2-quater. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell Agenzia del territorio e dell amministrazione comunale. 2-quinquies. All articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo». 2-sexies. All articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,». 2-septies. La disposizione dell articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-octies. All articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale». 2-novies. All articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «La Direzione regionale dell Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «L Ufficio delle dogane». Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che ha sostituito l'intero Titolo II, a decorrere dal 1 luglio Per la riduzione del presente limite di importo a cinquemila euro, vedi l'art. 16-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 32, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e, successivamente, dall'art. 3, comma 40, lett. b-bis), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n Documento redatto da GUERRA LUCIO - Servizio Tributi Associato / tecnico@cm-cagli.ps.it 6
8 Legge 27 febbraio 2009, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 Art. 23 Disposizioni relative all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Basilicata ed Irpinia EIPLI 1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. STRALCIO RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI dall ART comma 1-bis Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000) Art. 1. (Princìpi generali) 2. L adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, n. 504 (GU n. 305 Suppl. Ord. del 30/12/1992) RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N art. 2. definizione di fabbricati e aree 1. ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 (I.C.I.): a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 2
9 AGENZIA DEL TERRITORIO nota del 26/02/2010 alle organizzazioni di categoria Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93. REQUISITI DI RURALITA Decreto Legge del 30/12/1993 n art. 9 Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno Istituzione del catasto fabbricati. Testo in vigore dal 01/12/2007 modificato da: DL del 01/10/2007 n. 159 art bis convertito con Legge n. 222 del 29/11/ Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera' la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici. 2. Le modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n Con lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta; 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 3
10 5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; b) (lettera abrogata); c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a metri quadrati; d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'iva si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali. 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso. 3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. 4
11 4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purche' entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. 5. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia utilizzata congiuntamente da piu' proprietari o titolari di altri diritti reali, da piu' affittuari, ovvero da piu' soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralita' devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati. 6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purche' risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. TERMINI ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI ED EX RURALI Legge n commi 4 e 5 - art. 64, (Finanziaria 2001) con i quali è stata rispettivamente stabilita la proroga : comma 4) - del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali (alla data del 11 marzo 1998), che viene fissato al 31 dicembre 2001 (fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità) comma 5 - del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento dei fabbricati rurali, che viene invece differito ai 1 luglio (a partire dal 2 luglio 2001 tutte le costruzioni per le quali permangono i requisiti di ruralità, costruiti o variati dopo l 11 marzo 1998, debbono essere dichiarati al catasto fabbricati, con rendita proposta, similmente alle costruzioni aventi destinazione urbana) 5
12 Indicazioni ed informazioni di carattere generale ed interpretativo: - i fabbricati abitativi o strumentali, iscritti al catasto terreni, che hanno subito variazioni nello stato (ampliamento, sopralzo, cambio di destinazione) debbono essere denunciati al catasto fabbricati con procedura DOCFA e rendita proposta entro il 31 gennaio dell anno successivo alle modificazioni ; - i fabbricati di nuova costruzione debbono essere accatastati prima del rilascio dell agibilità, mediante la presentazione al catasto terreni di un tipo mappale per l aggiornamento della mappa con procedura PREGEO e successivamente, con procedura DOCFA, dichiarati al catasto fabbricati con rendita proposta ; - i fabbricati rurali, già iscritti al catasto terreni, ancora asserviti al fondo, ma inutilizzati, mantengono i requisiti di ruralità ai fini fiscali a condizione che per essi sia autocertificabile l assenza dei servizi pubblici (luce, acqua, gas), ai sensi dell art.9 comma 6 del D.L. 557/93, convertito con Legge 133/94 ; - per i fabbricati già iscritti al catasto terreni (alla data del 11 marzo 1998), che possiedono ancora i requisiti di ruralità, nessun adempimento spetta ai possessori - gli immobili, che a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione catastale, ai sensi dell art.3 comma 3 del D.M. 2 gennaio 1998 n.28, sono i seguenti: a) manufatti con sup.cop. inferiore a 8 mq b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale c) vasche per l acquacoltura o di accumulo per l irrigazione dei terreni d) manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi o simili, di altezza inferiore a m.1,80 e minore di 150 mc e) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. - le costruzioni strumentali all esercizio dell attività agricola saranno censite come unità a destinazione abitativa o come unità ad attività produttiva agricola. Le prime, singolarmente per ciascuna unità abitativa, saranno classate nelle categorie ordinarie più rispondenti tra quelle presenti nei quadri di classificazione vigenti. Le seconde, anche complessivamente per tutti i corpi di fabbrica costituenti un nucleo aziendale (così come previsto dall art.3 comma 156 della legge 662/96) saranno censite nella categoria speciale D10 fabbricati per funzioni produttive connesse all attività agricola, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. Nel caso contrario, cioè di ordinarietà delle caratteristiche delle costruzioni rurali ad uso produttivo, queste potranno essere censite nelle categorie ordinarie più consone (C2,C3,C6,C7.; circolare 96/T del del Dipartimento del Territorio Direzione Centrale del Catasto). 6
13 - I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad attività agrituristica sono riconosciuti a tutti gli effetti, strumentali all esercizio dell attività agricola e come tali non producono mai reddito di fabbricato (legge 662/96 art.3 comma 156). Conclusioni : Per i fabbricati ad uso abitativo la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo non inserito della dichiarazione. Le costruzioni strumentali all attività agricola sono comunque improduttive di reddito e ciò anche nell ipotesi che il fabbricato ad uso abitativo utilizzato in relazione alla medesima attività agricola per uno o più periodi di imposta, concorra a formare il reddito complessivo del contribuente ; I fabbricati dotati dei requisiti di ruralità, accatastati con rendita, non vengono considerati ai fini IRPEF, in ossequio a quanto disposto dall art.39 del T.U.I.P. e non soggetti ad I.C.I., come precisato dalla Circolare Ministeriale n.50/e del 20 marzo 2000 ; La dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero l avvenuta realizzazione, in epoca precedente all 11 marzo 1998 (entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze n.28 del ), di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto, nonché l attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative. Le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una Dichiarazione Sostitutiva dell Atto di Notorietà, resa ai sensi dell art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il Servizio Tributi Comunale. 7
14 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. art. 1 del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. art. 2 del Decreto Legislativo del 30/12/1992 n Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato ; b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile. art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs 446/97 - i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 8
15 OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO E PAGAMENTO I.C.I. FABBRICATI EX RURALI L obbligo di accatastamento dei fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti oggettivi e soggettivi di ruralità ai fini fiscali, era stabilito al 31/12/2001 con Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001), e pertanto in seguito a tale scadenza i proprietari erano e sono obbligati ad effettuare, oltre all accatastamento, anche la dichiarazione ed il pagamento ICI, fermo restando che il Comune può comunque recuperare l imposta non versata attraverso atto di accertamento sulla base delle seguenti disposizioni : - A partire dal 1/1/07, relativamente alla * rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti; * accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti; gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97). CALCOLO I.C.I. FABBRICATI DI CATEGORIA F/2 Unità Collabenti Si tratta di fabbricati (frequentemente ex rurali) che in parte o in toto sono inabitabili, parzialmente demoliti o diruti, accatastati in categoria catastale F (senza rendita), comunque soggetti al pagamento I.C.I., per i quali va pertanto stabilito il valore venale per il pagamento dell imposta. A tale scopo si è stabilito di calcolare il valore venale in comune commercio, sulla base dell area di sedime e/o volume del fabbricato. - per area di sedime s intende la superficie/area lorda di ingombro sul terreno del fabbricato al quale deve essere attribuito il valore. - per volume s intende la superficie/area lorda di ingombro sul terreno del fabbricato al quale deve essere attribuito il valore moltiplicata per il numero dei piani e/o altezza del fabbricato. Tale disposizione, adottata con deliberazione Comunale, pur non avendo natura imperativa, tuttavia è assimilabile agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzione dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali 9
16 offerti dall amm.ne, ed utilizzabili quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al cosiddetto redditometro (Sentenza n del 30/06/2010 Corte di Cassazione, Sez. Tributaria) ; 10
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