REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.168 DEL , ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE. MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.137 DEL 21/12/2000. INTEGRATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/2/2001. INTEGRATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 27/2/2006.
2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Art. 1 Abitazione principale: definizione 1. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale definizione si estende anche agli immobili direttamente destinati ad abitazione da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio comunale di Cinisello Balsamo. 2. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. Sono equiparate all abitazione principale, ai soli fini dell applicabilità dell aliquota ridotta stabilita per la stessa, le unità immobiliari che il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, concede in comodato d uso gratuito ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado. Art. 2 Pertinenze dell abitazione principale 1. Sono pertinenze le cose immobili di cui all art. 817 del Codice Civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche residenti. 2. Tali pertinenze sono assoggettate all aliquota ridotta stabilita per l abitazione principale, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l abitazione stessa, l utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra riportate. 2
3 3. Gli immobili rientranti nelle predette categorie ed eventualmente posseduti oltre il primo vengono assoggettati all aliquota ordinaria prevista per la generalità degli immobili diversi dalla abitazione principale. 4. Per le pertinenze dell abitazione principale assoggettate ad aliquota ridotta non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l abitazione medesima. L ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell imposta dovuta per l immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell imposta dovuta per la pertinenza dell abitazione principale. Art. 3 Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. E determinato periodicamente e, per zone omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l insorgenza del contenzioso, ed al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. 2. Per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l utilizzazione agro-silvopastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali. 3. Si considera area pertinenziale del fabbricato l area asservita allo stesso e, di conseguenza, iscritta nel catasto edilizio urbano congiuntamente al fabbricato. 4. L area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. In caso di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria. 3
4 5. Ai fini dell eventuale rettifica il Servizio Gestione Fiscalità Comunale verifica il valore di cui al comma 1. avendo riguardo alla data di rilascio del provvedimento di concessione edilizia ovvero, nell ipotesi di mancato rilascio del suddetto provvedimento, alla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi. Art. 4 Rettifica del valore 1. Il valore calcolato sulla base del metodo di cui all articolo 3 rappresenta il valore di riferimento da confrontarsi con il valore dichiarato dal contribuente. 2. Rimane inteso che, se da atti pubblici formati, da scritture private autenticate e da atti giudiziari pubblicati o emanati, acquisiti dal Servizio nel corso della sua attività di verifica, anche tramite richiesta di trasmissione o esibizione degli stessi ai singoli contribuenti, risulta un valore venale superiore a quello determinato sulla base dei criteri individuati nell articolo 3, l ufficio assumerà tale maggior valore a base dell attività di rettifica. 3. Nel caso di omessa dichiarazione e nell ipotesi in cui il valore venale accertato sia superiore a quello dichiarato, il Servizio Gestione Fiscalità Comunale procederà alla rettifica mediante l emissione di apposito avviso di accertamento motivato nei confronti del dichiarante, con l indicazione del valore attribuito ad ogni singolo oggetto di imposizione e con la conseguente liquidazione della relativa imposta. 4. Nell ipotesi in cui il valore risultante dall applicazione del metodo di cui all articolo 3 sia inferiore al valore dichiarato, nulla è dovuto a rimborso. Art. 5 Gestione e riscossione 1. Il versamento del tributo avviene tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione. 2. Tuttavia il Comune, in aggiunta, od in alternativa, a quanto indicato al comma 1., potrà prevedere la possibilità di effettuare il versamento del tributo, sia in fase di autoliquidazione che per effetto di attività di accertamento, mediante: conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale; versamento diretto presso la suddetta Tesoreria Comunale; tramite sistema bancario, con bonifico intestato alla Tesoreria Comunale; tramite via telematica, nelle modalità che verranno successivamente indicate con l informazione prevista per legge. 4
5 Art. 6 Versamenti eseguiti dai contitolari 1. In caso di contitolarità dell immobile si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai contitolari e/o dagli eredi, in modo incongruo rispetto al dovuto, purché l imposta dovuta sull intero immobile, rispetto all anno di riferimento, risulti nel complesso correttamente assolta. 2. Laddove il versamento, a seguito di errore compiuto dal contribuente, sia unitariamente eseguito, lo si deve assumere come effettuato da ciascuno dei titolari in proporzione alla propria quota di possesso. 3. Nel caso di cui trattasi, i provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta, nonché al calcolo degli interessi, sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, in proporzione alla quota di possesso. Art. 7 Controllo formale delle dichiarazioni 1. Il Servizio Gestione Fiscalità Comunale procede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, sulla base dei criteri selettivi fissati periodicamente dalla Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative del Servizio medesimo. Art. 8 Potenziamento del Servizio Gestione Fiscalità Comunale 1. Annualmente la Giunta Comunale, in sede di approvazione della proposta di Bilancio Preventivo, predispone un piano di potenziamento dell Ufficio Tributario, ivi compresa la quota parte del premio incentivante da destinare al personale del suddetto Ufficio. 2. La quota parte di cui sopra verrà determinata in sede di contrattazione decentrata con criteri di equità e nello spirito della norma di legge. Art. 9 Versamenti eseguiti presso altri comuni 1. Si considerano regolarmente eseguiti e, pertanto, non sanzionabili: 5
6 a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione venga contestata; b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune. 2. Analoga procedura sarà adottata da questa Amministrazione nell ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti presso la medesima. 3. Le norme del presente articolo devono considerarsi applicabili anche ai versamenti relativi a periodi di imposta pregressi. Art. 10 Modalità di versamento 1. L'Imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune, sulla base delle aliquote stabilite per l'anno in corso, in due rate, delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso tramite sistema bancario del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata l'imposta dovuta per l'anno in corso. Art. 11 Immobili posseduti da enti non commerciali 1. In applicazione della facoltà di cui all articolo 59, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, si stabilisce che l esenzione prevista dall articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D. P. R. 22 Dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento od in qualità di locatore finanziario dall ente non commerciale utilizzatore. 6
7 INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ABITAZIONE PRINCIPALE: DEFINIZIONE PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI RETTIFICA DEL VALORE GESTIONE E RISCOSSIONE VERSAMENTI ESEGUITI DAI CONTITOLARI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE FISCALITÀ COMUNALE VERSAMENTI ESEGUITI PRESSO ALTRI COMUNI MODALITA' DI VERSAMENTO IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI regolamento ICI 2006.doc 7
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