medesimo articolo 10 sono stabilite le modalità con cui, all'atto della richiesta del documento unificato, è assegnata al cittadino una casella di
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- Cosima Faustina Mazzoni
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1 Modalità tecniche di emissione della Carta d identità elettronica e del Documento digitale unificato nonché definizione del piano per il graduale rilascio, in attuazione dell art. 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni. IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE, IL MINISTRO DELEGATO PER L INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IL MINISTRO DELLA SALUTE VISTO l articolo 10, commi da 1 a 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come da ultimo modificato dall articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; VISTI, in particolare, i commi 2 e 3 del citato articolo 10, ai sensi dei quali con decreti del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro delegato per l innovazione tecnologica ed il Ministro della salute, sono determinate le modalità tecniche di emissione della carta d identità elettronica, unificata alla tessera sanitaria, è definito un piano per il graduale rilascio di tale documento, e sono altresì stabilite le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all utilizzo del documento digitale unificato; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell amministrazione digitale; VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale ; VISTO, in particolare, l'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale, per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, recante Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, in attuazione delle previsioni del comma 5 dell'articolo 16-bis del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; VISTO l articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede per ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale proprio domicilio digitale e che tale indirizzo sia inserito nell'anpr e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi; VISTO il comma 3-quater del citato articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, ai sensi del quale con il decreto del Ministero dell Interno di cui al comma 3 del 1
2 medesimo articolo 10 sono stabilite le modalità con cui, all'atto della richiesta del documento unificato, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino; VISTI gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; VISTI gli articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293 e 294 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni; VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, recante Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998; VISTA la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti ; VISTO il decreto del Ministro della sanità dell 8 aprile 2000, recante Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell 11 marzo 2008; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante Codice per la protezione dei dati personali ; VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali ; VISTO l art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici ; VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 24 giugno 2004, recante Applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 50 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle modalità di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori ; VISTO l art. 7 vicies-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni; VISTO l art. 1, comma 1319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ; VISTO l articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; RITENUTO di definire in un unico decreto le modalità tecniche e il piano di graduale 2
3 rilascio, di cui ai citati commi 2 e 3 dell articolo 10 del decreto-legge n. 70, del 2011, in considerazione della unitarietà del processo di produzione e di rilascio della carta d identità e del documento digitale unificato; SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il parere in data..; DECRETA Art. 1 definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) ANPR : l Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui all articolo 62 del CAD; b) Autenticazione in rete : l identificazione informatica tramite la CIE e il DDU, ai sensi dell articolo 64 del CAD, finalizzata all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; c) CA Autenticazione : la struttura di Certification Authority del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete per l accesso ai servizi secondo quanto previsto dal CAD; d) CAD : il Codice dell Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; e) cartellino elettronico : la trasposizione in formato digitale del cartellino cartaceo di cui all articolo 290 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635; f) Certificato di Autenticazione : il certificato digitale necessario all autenticazione del titolare in rete secondo quanto previsto dal CAD; g) CIE : la Carta d Identità Elettronica, ovvero il documento d identità di cui all art. 1, comma 1 lett. c) del CAD; h) CNSD : il Centro Nazionale dei Servizi Demografici, costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il Ministero dell interno Dipartimento affari interni e territoriali; i) CP-CIE : il centro di produzione della CIE e del DDU; j) dati di identificazione : i dati memorizzati sul microprocessore RF ai fini della verifica dell identità secondo quanto previsto dalle Norme ICAO 9303; k) DDU : il documento digitale unificato, di cui all art. 10, comma 3, del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modifiche; l) Documento : la CIE e il DDU; m) Elementi biometrici primari : l'immagine del volto del titolare della CIE e del DDU, secondo quanto prescritto dalle normative ICAO 9303 e ISO/IEC :2005, Biometric Data Interchange Formats Part 5: Face Image Data; n) Elementi biometrici secondari : l immagine delle impronte digitali del titolare della CIE e del DDU, secondo quanto prescritto dalle normative ICAO, Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008, ISO/IEC :2005, Biometric Data Interchange Formats Part 4: Finger Image Data, ANSI/NIST-ITL Standard Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information ; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ). o) ICAO : International Civil Aviation Organization; p) Infrastruttura di Sicurezza CIE o PKI-CIE : l insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure PKI), delle infrastrutture di 3
4 comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entità e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo della CIE e del DDU; q) Microprocessore a contatto : il microprocessore a contatto standard ISO 7816 inserito nella CIE e del DDU; r) microprocessore RF : il microprocessore a radiofrequenza standard ISO inserito nella CIE e nel DDU; s) IPZS : l Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. t) PIN : il numero identificativo personale necessario alla fruizione dei servizi che richiedono l autenticazione in rete; u) PonCIE : l infrastruttura informatica e di rete che rende disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione della CIE e del DDU; v) Portale : il sito web del Documento Digitale Unificato. w) PostaCertificat@ : servizio di posta elettronica certificata reso ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fruibile per il tramite del sito x) Postazione : l apparato informatico dedicato all acquisizione dei dati prescritti; y) PUK : la chiave personale non modificabile di sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco; z) RIPA : LA Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni; aa) Sistema Informativo dei Trapianti o SIT, il sistema istituito nell ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base all articolo 7 della legge 1 aprile 1999, n. 91, che consente la raccolta, in un unica banca dati, delle manifestazioni di volontà in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini; bb) Sogei : la Società Generale di Informatica S.p.A.; cc) SPC : il Sistema Pubblico di Connettività di cui al CAD; dd) SSCE : il sistema di servizi del CNSD per il circuito di emissione della CIE e del DDU; ee) TS : la Tessera Sanitaria di cui all art. 50 della legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni; ff) Sistema TS : sistema previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 giugno 2004, recante applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 50 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle modalità di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori. Art. 2 oggetto 1. Il presente decreto definisce le modalità di emissione del Documento, disciplinandone altresì le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all utilizzo, e ne stabilisce il piano di graduale rilascio. Art. 3 caratteristiche del Documento 1. La CIE ed il DDU hanno le caratteristiche grafiche di cui rispettivamente ai modelli rappresentati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente 4
5 decreto. 2. Il supporto fisico del Documento è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori. 3. Il supporto fisico del Documento, disciplinato nell allegato C, è integrato con: a) Un microprocessore RF per l autenticazione in rete e per eventuali servizi aggiuntivi di cui alle vigenti norme in materia e per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell identità del titolare, incluse le impronte e la foto. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF sono utilizzati esclusivamente per verificare l autenticità del documento e l identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità uno a molti a fini di identificazione; b) un microprocessore a contatto per l autenticazione in rete e per eventuali servizi aggiuntivi di cui alle vigenti norme in materia per i documenti emessi prima del 1 gennaio Art. 4 funzioni del CNSD 1. Il Ministero dell interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, mette a disposizione delle Questure, dei Comuni, dei Consolati, nonché del PonCIE e del CP-CIE, l infrastruttura informatica del CNSD ed i servizi da essa erogati. 2. Il CNSD è responsabile del controllo sulla gestione: a) del circuito di emissione (SSCE) del Documento; b) dei servizi di CA (CA Autenticazione e PKI-CIE); c) del PonCIE. 3. Il Ministero dell interno, inoltre, tramite il CNSD, rende disponibile: a) il servizio di convalida dei dati anagrafici al PonCIE; b) il numero univoco nazionale di inizializzazione del Documento al CP-CIE; c) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione, realizzato secondo le specifiche indicate nell allegato C, ai sistemi che erogano servizi on line tramite il Documento; d) il servizio di comunicazione al Sistema TS della produzione del DDU. 4. Nei casi di smarrimento e di furto, il CNSD procede all'interdizione dell'operatività del Documento, secondo quanto indicato nell allegato C, paragrafo Il CNSD garantisce l accessibilità alle Questure delle informazioni contenute nel cartellino elettronico di cui all allegato C, paragrafo 5.4. Art. 5 funzioni dei Comuni e dei Consolati 1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente il Documento e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate nell allegato C, attraverso le apposite postazioni collegate con il PonCIE, ne acquisiscono i dati di cui all allegato C, paragrafo I Comuni e i Consolati consegnano il Documento al richiedente e ne registrano la consegna, per il tramite del PonCIE, secondo le modalità indicate nell allegato C, Paragrafo La consegna del Documento al cittadino avviene al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta, fatti salvi i casi di consegna urgente. 5
6 Art. 6 funzioni di Sogei 1. Sogei, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali espressamente designato dal Ministero dell Interno ai sensi dell art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196, svolge le seguenti funzioni: a) mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle Prefetture l infrastruttura informatica e di accoglienza di rete del PonCIE, su Internet e SPC, assicurandone la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione; b) fornisce ai Comuni, ai Consolati, alle Prefetture e al PonCIE, secondo quanto indicato nell allegato C, paragrafo 6, le dotazioni hardware e software per lo svolgimento delle attività di competenza nell ambito del processo di emissione del Documento, i servizi di installazione, di manutenzione e di supporto tecnico e informativo, anche attraverso l istituzione di un apposito help desk, necessari alla corretta funzionalità delle dotazioni fornite, nonché i relativi servizi di formazione per il loro utilizzo; c) cura la realizzazione e la manutenzione della CA Autenticazione, presso il CNSD, secondo quanto indicato nell allegato C, paragrafo 5; d) fornisce un sistema infrastrutturale finalizzato a garantire l'integrità e la sicurezza delle comunicazioni telematiche tra il CNSD, i Comuni, le Prefetture, i Consolati, le Questure e le altre Forze di Polizia, l Agenzia delle Entrate, il sistema di PostaCertificat@ e il Sistema Informativo dei Trapianti, relativamente alle attività previste per il PonCIE, secondo quanto indicato nell allegato C, paragrafo 6; e) fornisce ai Comuni e ai Consolati il necessario software, nonché i relativi aggiornamenti, per l acquisizione e la trasmissione dei dati in sicurezza. I Comuni e i Consolati potranno acquisire in autonomia ulteriori dotazioni hardware e software, conformi alle caratteristiche tecniche definite dal Comitato di cui all articolo 8, per lo svolgimento delle attività di competenza nell ambito del processo di emissione del Documento; f) fornisce al CNSD, in relazione a quanto indicato nel presente articolo, adeguata documentazione e provvede alla formazione del relativo personale. Art. 7 funzioni di IPZS 1. IPZS, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali espressamente designato dal Ministero dell Interno ai sensi dell art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n 196, secondo quanto indicato nell allegato C, paragrafo 6, svolge le seguenti funzioni: a) mette a disposizione gli impianti di produzione, l infrastruttura informatica e di rete necessari a garantire la produzione e la spedizione del documento in sicurezza; b) provvede alla produzione e alla spedizione del Documento in conformità, per gli aspetti produttivi, a quanto stabilito nel decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modifiche; c) mette a disposizione del CNSD l infrastruttura del SSCE di cui assicura la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione; d) cura la realizzazione, la gestione operativa e la manutenzione della PKI-CIE presso il CNSD, garantendo le necessarie risorse; e) fornisce al CNSD, in relazione a quanto indicato nel presente articolo, adeguata 6
7 documentazione e provvede alla formazione del relativo personale; f) provvede a garantire le attività connesse con la verifica e l omologazione tecnica dei microprocessori. Art. 8 comitato tecnico di indirizzo, monitoraggio ed omologazione 1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un Comitato tecnico d indirizzo, di monitoraggio ed omologazione, composto da: a) il presidente, designato dal Ministero dell'interno; b) un rappresentante del Ministero dell interno e un supplente; c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un supplente; d) un rappresentante designato dal Ministero della salute e un supplente; e) un rappresentante designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e un supplente; f) un rappresentante designato dal Ministro delegato per l innovazione e un supplente; g) un rappresentante designato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e un supplente; h) un rappresentante designato dall Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e un supplente; i) un rappresentante designato dall Agenzia per l Italia Digitale e un supplente; j) un rappresentante designato dall IPZS e un supplente; k) un rappresentante designato dalla Sogei e un supplente. 2. Per lo svolgimento dell attività di omologazione dei chip, il Comitato si riunisce in composizione ristretta, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell interno, del Ministero dell economia e delle finanze, del Ministro delegato per l innovazione, dell Agenzia per l Italia Digitale, dell IPZS e di Sogei. 3. Alle sedute del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti, di altre Amministrazioni ed Enti, in materia di innovazione tecnologica. 4. Il Comitato esercita i seguenti compiti: a) valuta lo stato di avanzamento del progetto nei diversi ambiti e aspetti; b) effettua analisi sull utilizzabilità del Documento, quale strumento di accesso ai servizi in rete resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell art.64 del CAD; c) definisce, aggiorna o adotta, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti concernenti il trattamento dei dati dei titolari del Documento, gli standard tecnologici, le linee guida, le specifiche tecniche e le eventuali funzionalità aggiuntive, fermo restando quanto previsto dall articolo 10, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, anche ai fini della pubblicazione sul Portale; d) definisce le modalità per la verifica dell autenticità del documento, anche ai fini della pubblicazione sul Portale. 5. La partecipazione al comitato è gratuita. Dal funzionamento dello stesso non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, monitoraggio ed omologazione, i compiti, di cui al precedente comma 4, sono svolti dal Tavolo Tecnico di cui al Decreto Dipartimentale n. 325 del 25 gennaio
8 Art. 9 servizi per l emissione del Documento 1. Le amministrazioni e gli enti che, ai sensi della normativa vigente, esercitano funzioni e svolgono compiti nell'ambito della procedura di emissione del Documento, per l'espletamento di tali attività, utilizzano i servizi del PonCIE, in conformità con quanto stabilito nell allegato C, paragrafo In particolare, il Ministero dell interno acquisisce dal sistema TS le informazioni relative alla componente TS ai fini dell emissione del Documento. Art. 10 pubblicazione della documentazione 1. Ai fini di cui all art. 32, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la documentazione relativa al processo di emissione è pubblicata sul Portale. Art. 11 piano di graduale rilascio del Documento 1. Dalla data di installazione e attivazione delle apparecchiature necessarie, i Comuni che emettono la carta d identità elettronica ai sensi dell articolo 7 vicies-ter del decreto-legge n. 7, del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, avviano il processo di rilascio del Documento. 2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il processo di rilascio del Documento è avviato, previa installazione e attivazione delle apparecchiature necessarie, entro centottanta giorni dalla data di inizio della prima applicazione della fase di cui al comma 1. Art. 12 trattamento dei dati personali 1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione del Documento, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n Il Ministero dell'interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali, i Comuni, il Ministero della salute, il Ministero dell economia e finanze- Agenzia delle Entrate, il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di dati personali di propria competenza. 3. Il Ministero dell interno, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi all utilizzo del Documento per l accesso ai servizi erogati da altri soggetti. Art. 13 manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti 1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al comune, di rilascio del Documento, ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego alla donazione di organi e tessuti, in caso di morte, mediante sottoscrizione di un apposito modello conservato dal Comune. 2. L indicazione di cui al comma 1 è trasmessa dal comune al Sistema Informativo 8
9 Trapianti con le modalità indicate nell allegato C, paragrafo L eventuale modificazione della volontà di cui al comma 1, è dichiarata dal cittadino presso la ASL di appartenenza. Art. 14 Richiesta di attivazione o disattivazione del domicilio digitale 1. All atto della richiesta di rilascio del DDU presso il Comune o Consolato, al cittadino maggiorenne, che non risulti già titolare di una casella di PostaCertificat@, è assegnata una casella di PostaCertificat@ con la funzione di domicilio digitale, successivamente attivabile telematicamente dallo stesso cittadino, secondo le modalità indicate nell allegato C, paragrafo È fatta salva per il cittadino la possibilità di verifica e cancellazione del domicilio digitale attivato, secondo le modalità previste dal decreto di cui all articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n
10 Allegato A - Carta di Identità Elettronica: Layout Grafico La Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento per la versione italiana. RECTO CAMPO ETICHETTA POSIZIONE FORMATO DATI CONTENUTI Simbolo ICAO e-document Simbolo documento elettronico indicante la presenza del Zona 1 microprocessore RF. Titolo del documento Numero del documento - Comune emettitore Cognome del titolare Nome del titolare Luogo e data di nascita Sesso Statura Cittadinanza Inizio validità Fine validità Firma del titolare Card Access Number (CAN) - Validità per l espatrio - Fotografia - Elemento otticamente variabile (OVD) - Elemento otticamente variabile (OVD) - CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD Zona 2 Zona 3 COMUNE DI / MUNICIPALITY Fronte/ Zona 4 COGNOME / SURNAME Zona 5 NOME / NAME Zona 6 LUOGO E DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF Zona 7 BIRTH SESSO/SEX Zona 8 STATURA/HEIGHT Zona 9 CITTADINANZA/ NATIONALITY EMISSIONE / ISSUING SCADENZA / EXPIRY FIRMA DEL TITOLARE HOLDER S SIGNATURE Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Fonte / Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 - Alfanumerico 40 caratteri disponibili 30 caratteri disponibili 30 caratteri disponibili Luogo e data ( GG.MM.AAAA ) separate da uno spazio. Nel campo è riportata la stringa fissa REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL INTERNO. Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento. Nome del comune che emette il documento Il campo indica il cognome del titolare del documento. Il campo indica il nome del titolare del documento. Il campo indica la data ed il luogo di nascita del titolare. M : Maschio Il campo indica il sesso del F : Femmina titolare. Il campo indica l altezza del 2 o 3 caratteri numerici titolare in centimetri. Il campo indica la nazionalità del titolare nel formato 3letter code 3 caratteri alfabetici secondo la normativa ICAO 9303 Il campo indica la data di inizio GG.MM.AAAA della validità inserita dall Autorità emittente Il campo indica la data di GG.MM.AAAA scadenza del documento. Nel campo è riportata la stampa - della firma del titolare del documento. Nel campo è riportato il codice di sicurezza da utilizzare per 6 caratteri numerici in OCR-B l accesso sicuro al microprocessore RF. NON VALIDA PER Il campo riporta la dicitura nel L ESPATRIO/ caso il documento rilasciato non NOT VALID TO LEAVE sia valido ai fini dell espatrio. THE COUNTRY Dimensioni (altezza x Il campo contiene la fotografia larghezza): 30x24 mm del titolare in B/N Il campo contiene un primo OVD trasparente a protezione - della foto in cui è impresso lo stemma della Repubblica Italiana. Il campo contiene un secondo OVD metallizzato e numerato in 4 caratteri alfanumerici cui è impresso il profilo geografico dell Italia.
11 VERSO CAMPO ETICHETTA POSIZIONE FORMATO DATI CONTENUTI Campo riservato - Zona 19 - Campo vuoto (da non utilizzare) COGNOME E NOME DEI Genitori GENITORI O DI CHI NE In caso il titolare sia minorenne FA LE VECI/ - nel campo sono riportati i nomi Zona 20 PARENTS TUTOR S dei genitori o di chi ne fa le veci NAME Codice fiscale Ghost image - Microprocessore - Codice a barre - Spazio per lettura ottica del documento a norma ICAO CODICE FISCALE / FISCAL CODE - Zona 21 Zona 22 Zona 23 Zona 24 Zona caratteri alfanumerici Dimensioni (altezza x larghezza): 12x9,6mm ISO 7816 BARCODE CODE 39 Tre righe di 30 caratteri alfanumerici in formato OCR- B. Nel campo è riportato il codice fiscale del titolare Il campo contiene la fotografia del titolare stampata in modalità attenuata rispetto al recto. vd. par. 3.3 dell Allegato C Se il documento è valido anche come Tessera Sanitaria, il campo riporta il codice a barre identificativo per gli usi della TS secondo lo standard ISO IEC/16388 Nel campo è riportata la Machine Readable Zone (MRZ), conforme con le specifiche ICAO 9303 parte 3. Tabella 1 In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento.
12 Figura 1
13 Allegato B Documento Digitale Unificato: Layout Grafico La Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento per la versione italiana. RECTO CAMPO ETICHETTA POSIZIONE FORMATO DATI CONTENUTI Simbolo ICAO e-document Simbolo documento elettronico indicante la presenza del Zona 1 microprocessore RF. Titolo del documento Numero del documento - Comune emettitore Cognome del titolare Nome del titolare Luogo e data di nascita Sesso Statura Cittadinanza Inizio validità Fine validità Firma del titolare Card Access Number (CAN) - Validità per l espatrio - Fotografia - Elemento otticamente variabile (OVD) - Elemento otticamente variabile (OVD) - CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD Zona 2 Zona 3 COMUNE DI / MUNICIPALITY Fronte/ Zona 4 COGNOME / SURNAME Zona 5 NOME / NAME Zona 6 LUOGO E DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF Zona 7 BIRTH SESSO/ SEX Zona 8 STATURA/HEIGHT Zona 9 CITTADINANZA/ NATIONALITY EMISSIONE / ISSUING SCADENZA / EXPIRY FIRMA DEL TITOLARE/ HOLDER S SIGNATURE Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Fonte / Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 - Alfanumerico 40 caratteri disponibili 30 caratteri disponibili 30 caratteri disponibili Luogo e data ( GG.MM.AAAA ) separate da uno spazio. Nel campo è riportata la stringa fissa REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL INTERNO. Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento. Nome del comune che emette il documento Il campo indica il cognome del titolare del documento. Il campo indica il nome del titolare del documento. Il campo indica la data ed il luogo di nascita del titolare. M : Maschio Il campo indica il sesso del F : Femmina titolare. Il campo indica l altezza del 2 o 3 caratteri numerici titolare in centimetri. Il campo indica la nazionalità del titolare nel formato 3letter code 3 caratteri alfabetici secondo la normativa ICAO 9303 Il campo indica la data di inizio GG.MM.AAAA della validità inserita dall Autorità emittente Il campo indica la data di GG.MM.AAAA scadenza del documento. Nel campo è riportata la stampa - della firma del titolare del documento. Nel campo è riportato il codice di sicurezza da utilizzare per 6 caratteri numerici in OCR-B l accesso sicuro al microprocessore RF NON VALIDA PER Il campo riporta la dicitura nel L ESPATRIO caso il documento rilasciato non NOT VALID TO LEAVE sia valido ai fini dell espatrio. THE COUNTRY Dimensioni (altezza x Il campo contiene la fotografia larghezza): 30x24 mm del titolare in B/N Il campo contiene un primo OVD trasparente a protezione - della foto in cui è impresso lo stemma della Repubblica Italiana. Il campo contiene un secondo OVD metallizzato e numerato in 4 caratteri alfanumerici cui è impresso il profilo geografico dell Italia.
14 VERSO CAMPO ETICHETTA POSIZIONE FORMATO DATI CONTENUTI Nel campo è riportata la stampa Tessera Sanitaria - - Zona 19 del logo Tessera Sanitaria (TS) Genitori Codice fiscale Ghost image - Microprocessore - Codice a barre - Spazio per lettura ottica del documento a norma ICAO COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI PARENTS TUTOR S NAME CODICE FISCALE / FISCAL CODE - Zona 20 Zona 21 Zona 22 Zona 23 Zona 24 Zona caratteri alfanumerici Dimensioni (altezza x larghezza): 12x9,6mm ISO 7816 BARCODE CODE 39 Tre righe di trenta caratteri alfanumerici in formato OCR- B. In caso il titolare sia minorenne nel campo sono riportati i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci Nel campo è riportato il codice fiscale del titolare Il campo contiene la fotografia del titolare stampata in modalità attenuata rispetto al recto. vd. par. 3.3 dell Allegato C Se il documento è valido anche come Tessera Sanitaria, il campo riporta il codice a barre identificativo per gli usi della TS secondo lo standard ISO IEC/16388 Nel campo è riportata la Machine Readable Zone (MRZ), conforme con le specifiche ICAO 9303 parte 3. Tabella 1 In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento.
15 Figura 1
16 ALLEGATO C Caratteristiche Tecniche della CIE e del DDU, Processo di emissione, Infrastruttura tecnologica e organizzativa
17 Sommario 1 Introduzione Infrastruttura organizzativa del Processo di emissione Pianificazione del fabbisogno dei Documenti da emettere Il processo di emissione Presentazione della richiesta del Documento Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio Verifica e certificazione dei dati del richiedente Acquisizione dei dati del richiedente Acquisizione dei dati biometrici primari e secondari Acquisizione della firma autografa Acquisizione del dato relativo all autorizzazione all espatrio Acquisizione del dato relativo alla volontà di donazione di organi e tessuti Acquisizione di ulteriori indirizzi di contatto del richiedente Scelta della modalità di consegna del Documento Trasmissione del record del Documento al CP-CIE Trasmissione del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT Produzione del Documento Spedizione e consegna del Documento Interdizione dell'operatività del Documento Strumenti per la verifica di autenticità Certificati di CA Revoca dei certificati di autenticazione del cittadino Certificati di Identificazione Cartellino elettronico Infrastrutture tecnologiche CNSD CP-CIE di IPZS Pon-CIE di SOGEI Infrastrutture di Comuni e Consolati Infrastrutture di Prefetture U.T.G Supporto fisico, funzionalità e dati contenuti nel Documento Il supporto fisico Funzionalità elettroniche I dati
18 1 Introduzione Nel presente allegato sono descritte le caratteristiche tecniche della Carta d Identità Elettronica (CIE) e del Documento Digitale Unificato (DDU), ai sensi dell articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il processo di emissione, nonché i requisiti di sicurezza adottati, al fine di garantire: a) la sicurezza del nuovo Documento, per ridurre i rischi di contraffazioni, falsificazioni, clonazioni e furti; b) la sicurezza del processo di emissione; c) l integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati gestiti nell ambito del processo di emissione e di quelli contenuti nel Documento; d) l accesso sicuro ai servizi erogati on line. 2 Infrastruttura organizzativa del Processo di emissione Nel processo di emissione del Documento intervengono gli Enti titolari o responsabili delle relative fasi, descritte nel paragrafo 4, che si avvalgono, ovvero rendono disponibili, le infrastrutture tecnologiche di cui al paragrafo 6. 3 Pianificazione del fabbisogno dei Documenti da emettere Il Ministero dell interno stima il fabbisogno annuale dei Documenti da emettere e trasmette l informazione, in modalità telematica, al Ministero dell economia e delle finanze, che ne autorizza la produzione all IPZS. 4 Il processo di emissione 4.1 Presentazione della richiesta del Documento Ai fini della presentazione della richiesta del Documento, il cittadino deve recarsi presso l ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell articolo 3 del TULPS, o presso il Consolato, ove iscritto in Aire. La richiesta può essere presentata: a) in caso di primo rilascio del Documento; b) in caso di smarrimento o furto del Documento o comunque della carta d identità in corso di validità, previa presentazione della relativa denuncia; c) in caso di deterioramento del Documento o comunque della carta d identità in corso di validità, previa verifica del relativo stato da parte dell Ufficiale di anagrafe, che provvede al ritiro; d) in caso di scadenza del Documento o comunque della carta d identità, previa riconsegna dello stesso, ovvero di primo rilascio; Nei casi di richiesta per deterioramento o scadenza, il Comune o il Consolato segnala al PonCIE l avvenuto ritiro del precedente documento d identità per l'aggiornamento dello stato dello stesso in SSCE. Il Comune o Consolato distrugge il documento ritirato, redige apposito verbale e ne dà comunicazione, in modalità telematica, al Magazzino Tesoro del Ministero dell economia e delle finanze. 4.2 Identificazione del richiedente e avvio della procedura di rilascio Il Comune o il Consolato, verificata l identità del richiedente nei modi stabiliti dalla legge, invia al PonCIE la richiesta di rilascio del Documento, previo inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e del codice fiscale del richiedente, attraverso le apposite postazioni collegate con il PonCIE. 2
19 4.3 Verifica e certificazione dei dati del richiedente Il PonCIE, a fronte della richiesta ricevuta dal Comune o Consolato, effettua contestualmente ed in tempo reale: a) la verifica dei dati anagrafici e del codice fiscale ad essi associato in ANPR (solo i dati presenti in ANPR possono essere utilizzati nel DDU); b) la verifica, utilizzando le informazioni relative alla componente TS fornite dal sistema TS, del diritto del richiedente al DDU e il relativo periodo di validità; c) la verifica dell esistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio per il tramite SSCE; d) la verifica, per il tramite del sistema di PostaCertificat@, che il cittadino non sia già titolare di una casella di PostaCertificat@, ai fini dell assegnazione al medesimo di una casella di PostaCertificat@ con funzione di domicilio digitale. A seguito delle verifiche effettuate, in caso di esito positivo, il PonCIE comunica al Comune o al Consolato il numero di protocollo della pratica, dando indicazione di procedere con la successiva fase di acquisizione dei dati del richiedente. In caso di esito negativo, il PonCIE interrompe la procedura, segnalando al Comune o al Consolato le anomalie riscontrate e le eventuali azioni correttive. 4.4 Acquisizione dei dati del richiedente A fronte dell esito positivo delle verifiche dei dati del richiedente, di cui al paragrafo precedente, il Comune o il Consolato procede, nell ordine, all acquisizione dei seguenti dati: a) i dati biometrici primari; b) i dati biometrici secondari (per maggiori di 12 anni); c) la firma autografa (per maggiori di 14 anni); d) il dato relativo all autorizzazione all espatrio (facoltativo, solo per minorenni); e) il dato relativo alla dichiarazione di volontà di donazione di organi e tessuti (facoltativo, solo per maggiorenni); f) gli ulteriori indirizzi di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio del Documento (facoltativo); g) la scelta di una delle modalità di consegna possibili. Il Comune o il Consolato, completata la raccolta dei dati del richiedente, conferma l ordine di produzione al PonCIE che, trasmette al CP-CIE, tramite SSCE, l autorizzazione alla produzione del Documento nonché comunica al Sistema TS l avvio della produzione del DDU. Al termine della procedura, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta della richiesta del Documento, comprensiva del numero di protocollo della pratica, unitamente a: a) la prima parte dei codici PIN/PUK associati al documento., b) l indirizzo della casella di PostaCertificat@ assegnata con la funzione di domicilio digitale, con la prima parte della one time password (OTP) necessaria al cittadino per il primo accesso alla casella, per il tramite del sito e per la contestuale attivazione della stessa Acquisizione dei dati biometrici primari e secondari Per quanto riguarda i dati biometrici, l acquisizione, da parte del Comune o del Consolato, avviene, come di seguito riportato, in conformità alla Guida tecnica per garantire la qualità e l interoperabilità degli elementi biometrici nei documenti elettronici di identità, pubblicata nel giugno 2013 dall Agenzia per l Italia Digitale. Il Comune o il Consolato trasmette, su canale sicuro, i dati acquisiti al PonCIE, cifrando il dato relativo all impronta con la chiave del SSCE. Il Comune o il Consolato non conserva traccia dei dati biometrici acquisiti e trasmessi al PonCIE. 3
20 Dati biometrici primari: l immagine del volto Il dato biometrico primario da acquisire è costituito dall immagine del volto del cittadino richiedente il Documento. Le principali caratteristiche dell immagine del volto e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche: a) ICAO, Machine Readable Travel Documents, Doc 9303,Part3: Official Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008; b) ISO/IEC :2005, Biometric Data Interchange Formats Part 5: face Image Data. Ai fini del rilascio del Documento, il Comune o il Consolato esegue una procedura di acquisizione dell immagine del volto del richiedente, a partire da una fotografia cartacea, digitalizzata a mezzo scansione elettronica, o da un immagine digitale acquisita sul posto. L immagine digitale ottenuta viene elaborata per consentirne la stampa sul fronte del Documento e la memorizzazione all interno del microprocessore RF in esso contenuto. Dati biometrici secondari: le impronte digitali I dati biometrici secondari da acquisire, a mezzo scansione elettronica, sono costituiti dalle impronte semplici dell indice destro e dell indice sinistro del richiedente. In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano, a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione, di qualità soddisfacente, della prima impronta disponibile del dito medio, anulare o pollice. Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini, conformemente alla norma tecnica ISO/IEC :2005, Biometric Data Interchange Formats Part 4: Finger Image Data. La qualità delle immagini è conforme alle norme tecniche ISO/IEC :2005, Biometric Data Interchange Formats Part 4: Finger Image Data e ANSI/NIST-ITL Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information" FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ). Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il Documento viene rilasciato senza le impronte. L immagine dell impronta è : a) Raccolta presso il comune esclusivamente ai fini della sua trasmissione al CP-CIE e quindi non memorizzata in loco; b) Inviata al CP-CIE in forma crittografata su canale sicuro; c) Conservata sulla banca dati del CP-CIE solamente per il tempo strettamente necessario alla produzione ed alla spedizione e del Documento ed immediatamente cancellata; d) Memorizzata esclusivamente sul microchip contacless ai soli fini dell identificazione del titolare del Documento secondo le vigenti disposizioni di legge Acquisizione della firma autografa La firma autografa del richiedente è acquisita a partire da una firma apposta su supporto cartaceo, successivamente digitalizzata a mezzo scansione elettronica, o da un immagine digitale. In entrambi i casi la firma autografa è apposta dal cittadino in presenza del funzionario delegato del Comune o del Consolato Acquisizione del dato relativo all autorizzazione all espatrio Nel caso in cui il cittadino richieda, in qualità di genitore (o esercente la potestà), il rilascio del Documento per il figlio minore, può indicare il proprio assenso all espatrio all atto della presentazione della richiesta presso il Comune o il Consolato. Nel caso in cui il Documento non venga rilasciato con validità per l espatrio ne sarà riportata espressa dicitura sul Documento stesso (cfr. Allegato A e Allegato B, recanti rispettivamente layout grafico di CIE e DDU) Acquisizione del dato relativo alla volontà di donazione di organi e tessuti All atto della richiesta di rilascio del Documento presso il Comune o il Consolato, il cittadino maggiorenne ha facoltà di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e 4
21 tessuti in caso di morte. Tale indicazione è trasmessa dal Comune o dal Consolato al Sistema Informativo Trapianti, con le modalità indicate al successivo paragrafo Acquisizione di ulteriori indirizzi di contatto del richiedente All atto della richiesta di rilascio del Documento presso il Comune o il Consolato, il cittadino può fornire ulteriori indirizzi di contatto, quali numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica o indirizzo di posta elettronica certificata, al fine di ricevere comunicazioni, da parte del PonCIE, inerenti allo stato di avanzamento del processo di rilascio del Documento Scelta della modalità di consegna del Documento All atto della richiesta di rilascio del Documento presso il Comune o il Consolato, il cittadino sceglie una delle seguenti modalità di consegna: 1. Consegna presso il Comune / Consolato Il cittadino ritira il Documento (unitamente alla seconda parte dei codici PIN/PUK associati al Documento e alla seconda parte della OTP di accesso alla casella di PostaCertificat@ assegnata con funzione di domicilio digitale) recandosi presso il Comune o il Consolato dove ha presentato la richiesta. 2. Consegna presso specifico indirizzo indicato dal richiedente Il cittadino richiede che il Documento (unitamente alla seconda parte dei codici PIN/PUK associati al Documento e alla seconda parte della OTP di accesso alla casella di PostaCertificat@ assegnata con funzione di domicilio digitale) sia inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ad un indirizzo di propria scelta, con oneri a proprio carico che verranno determinati dal Ministero dell economia e delle finanze. 3. Consegna urgente presso il Comune Il cittadino richiede che il Documento (unitamente alla seconda parte dei codici PIN/PUK associati al Documento e alla seconda parte della OTP di accesso alla casella di PostaCertificat@ assegnata con funzione di domicilio digitale) sia rilasciato entro tre giorni lavorativi dalla data di richiesta, ricorrendo ad invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con oneri a suo carico che verranno determinati dal MEF. In questo caso il ritiro deve essere effettuato presso il Comune dove è stata effettuata la richiesta. Al momento del ritiro, il cittadino deve consegnare l eventuale documento già in suo possesso. In ogni caso di assoluta impossibilità del cittadino al ritiro personale del Documento, per malattia o altro impedimento non superabile, lo stesso può essere ritirato da una persona munita di delega. Il cittadino potrà seguire online lo stato della pratica, accedendo al sito del PonCIE, ovvero rivolgersi al servizio di help desk telefonico. Qualora il cittadino rilevi la presenza di errori sul Documento ricevuto, dovrà rivolgersi al Comune/Consolato presso cui ha presentato la richiesta per la relativa segnalazione. Il Comune/Consolato procederà con le necessarie verifiche e, ove necessario, avvierà la procedura di rilascio di un nuovo Documento. 4.5 Trasmissione del record del Documento al CP-CIE Il PonCIE trasmette a SSCE il record contenente i dati acquisiti dal Comune o Consolato. SSCE, ricevuti i dati, li trasmette al CP-CIE, cifrandoli in maniera tale che solo quest ultimo sia in grado di accedervi. Notifica inoltre al PonCIE l avvenuta trasmissione dei dati. Al termine della produzione il CP-CIE comunica il numero univoco nazionale associato al Documento al PonCIE tramite SSCE. Il PonCIE, ricevuta la notifica di invio alla produzione del Documento da parte di SSCE, memorizza e conserva il numero di protocollo della pratica, il numero univoco nazionale del Documento e le informazioni necessarie al tracciamento del flusso di emissione. I dati relativi alle impronte digitali vengono conservati cifrati per il tempo strettamente necessario alla produzione del Documento. 5
MINISTERO DELL INTERNO
15A09673 DECRETO 16 dicembre 2015. da 57 a 60 300,00 da 61 a 63 275,00 da 64 a 66 250,00 da 67 a 69 225,00 da 70 a 72 200,00 da 73 a 75 175,00 da 76 a 78 150,00 da 79 a 82 125,00 da 83 a 86 100,00 da 87
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