CRITERI PER L INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÁ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE INDICE

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1 CRITERI PER L INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÁ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE INDICE PREMESSE CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi Generali Art. 2 Definizioni, oggetto, finalità ed ambito di applicazione Art. 3 Procedimento amministrativo Art. 4 Trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo CAPO II CRITERI DI PROGRAMMAZIONE Art. 5 Oggetto Art. 6 Principi ed obiettivi della programmazione Art. 7 Definizione di superficie di somministrazione Art. 8 Zone di insediamento degli esercizi di somministrazione Art. 9 Vocazione urbanistica del territorio comunale Art. 10 Rispetto dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e/o di particolare pregio Art. 11 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione Art. 12 Monetizzazione fabbisogno di posti a parcheggio. Art. 13 Aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità Art. 14 Aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali Art. 15 Prescrizioni particolari Art. 16 Attività non soggette alla programmazione 1

2 PREMESSE Con deliberazione di Giunta regionale n del , entrata in vigore in pari data, sono stati approvati in attuazione dell art. 8 della legge regionale , n gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tali indirizzi generali e criteri regionali recano la programmazione della rete e la regolamentazione delle vicende giuridico amministrative delle attività e si conformano, più in generale, alle recenti tendenze normative a livello europeo e statale in materia di concorrenza, nonché agli ultimi recenti sviluppi della giurisprudenza amministrativa sulla stessa tematica. L intera normativa europea, statale e regionale in materia di commercio/servizi è improntata ai principi della pienezza della libertà di impresa e di concorrenza, per una migliore soddisfazione del consumatore, in un contesto di sviluppo sostenibile. Al riguardo si richiamano: la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del (c.d. direttiva Bolkestein) relativa ai servizi nel mercato interno; il decreto legge , n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale convertito, con modificazioni, nella legge , n. 248; la legge regionale , n. 38 con la quale la Regione Piemonte ha recepito la citata normativa europea; il d.lgs , n. 59 con il quale il Governo ha recepito la citata normativa europea; In particolare la direttiva Bolkestein, con il fine prioritario di favorire la crescita economica e lo sviluppo della competitività, ha inteso eliminare gli ostacoli di ordine giuridico che si frappongono all effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Le compressioni del diritto, di norma vietate, sono consentite unicamente per motivi imperativi di interesse generale - quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale, cui il d.lgs. 59/2010 aggiunge le ragioni di sicurezza stradale e la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi ed in tal caso devono rispondere rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Il d.l. 223/2006, come convertito nella l. 248/2006, ha stabilito, tra l altro, il divieto di: imposizione di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 2

3 imposizione del rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale. In tale contesto normativo di riferimento, il Consiglio di Stato, con sentenza n del , a conferma e consolidamento del principio già enunciato dal giudice di primo grado, si è espresso nel ritenere esclusa ogni ipotesi programmatoria in contrasto con le disposizioni della legge 248/2006, che, in attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle Amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull equilibrio tra domanda e offerta, dichiarando pertanto illegittimo qualsiasi contingente numerico predefinito per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio dell attività di somministrazione. In relazione ai contenuti del comma 3 dell art. 8 della l.r. 38/2006, gli indirizzi generali e criteri regionali tengono quindi conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con particolare attenzione agli ambiti entro cui l esercizio dell attività può e deve costituire elemento di aggregazione sociale, oltre che di servizio ai cittadini. 3

4 CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi Generali 1. Il Comune, ai sensi dell art. 117, comma 6, della Costituzione, degli artt. 3 e 7 del d.lgs , n. 267, adotta i regolamenti per lo svolgimento delle funzioni attribuite con legge dello Stato o della Regione, secondo i principi di sussidiarietà. 2. L attività amministrativa comunale persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di imparzialità, democraticità, economicità, efficacia, pubblicità, proporzionalità, legittimo affidamento e trasparenza, nonché dal rispetto dei principi dell ordinamento comunitario. 3. Il Comune riconosce e disciplina la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa e l accesso ai relativi documenti, stabilendo i principi generali per la semplificazione dei procedimenti di competenza e, nella fattispecie, di quelli afferenti la regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 4. Nell adozione del presente regolamento e nelle eventuali successive modifiche ed integrazioni, il Comune si ispira ai principi di partecipazione di cui al Capo III della l , n. 241 ss. mm. e ii.. Art. 2 Definizioni, oggetto, finalità ed ambito di applicazione 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell esercizio o in un area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; b) Attrezzature quelle tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione e che sono finalizzate a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, quali tavoli, sedie, panche, sgabelli, stoviglie in metallo, piatti in ceramica e bicchieri in vetro, Non sono considerate attrezzature destinate alla somministrazione i piani di appoggio di dimensioni congrue all ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere, utilizzati per consentire l eventuale consumo immediato dei prodotti negli esercizi a ciò abilitati, con esclusione del servizio assistito di somministrazione. 4

5 c) Servizio assistito l attività posta in essere dal titolare dell esercizio o dal suo personale, attraverso alcune delle seguenti azioni, finalizzate a : - Proporre ed indirizzare la scelta del cliente seduto al tavolo, bancone o altro, verso il consumo di determinati alimenti o bevande, anche attraverso l affissione o la presentazione di menù del giorno; - Raccogliere i relativi ordinativi del cliente, sia al tavolo che al bancone; - Darvi seguito, provvedendo alla somministrazione di quanto ordinato; - Raccogliere e rimuovere dopo il consumo le suppellettili utilizzate; - Presentare il conto e riscuoterne l importo. 2. Il presente regolamento: a) Stabilisce i criteri comunali di programmazione e le relative norme procedurali per l insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nell ambito del Comune di Novara, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia; b) Disciplina il procedimento concernente le domande e le segnalazioni certificate di inizio attività in materia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; c) Stabilisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego; d) Prescrive tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della l , n. 241 e ss.mm. e ii., nonchè del relativo regolamento comunale in materia. Art. 3 Procedimento amministrativo 1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi afferenti l esercizio delle funzioni autorizzatorie comunali in materia di somministrazione di alimenti e bevande è attribuita al dirigente del Servizio competente. 5

6 2. Il dirigente del Servizio, laddove ne ricorrano le condizioni, può attribuire o delegare ad altro dipendente della medesima struttura la responsabilità del procedimento amministrativo, compresa l adozione del provvedimento finale, ovvero, in tutto o in parte, la sola responsabilità dell istruttoria. 3. L attribuzione o delega di responsabilità del procedimento è formalizzata dal dirigente del Servizio con specifico provvedimento di attribuzione o delega e può essere conferita congiuntamente all atto di delega gestionale. 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del dirigente del Servizio che non abbia proceduto ad effettuare alcuna attribuzione o delega, la responsabilità del procedimento è riferita al soggetto che lo sostituisce secondo la disciplina vigente. Art. 4 Trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo 1. Il Comune assicura la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi afferenti l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei disposti di cui alla l , n. 241 e ss.mm. e ii., al d.p.r , n. 184, nonché ai relativi regolamenti comunali in materia. CAPO III CRITERI DI PROGRAMMAZIONE Art. 5 Oggetto 1. Il presente capo detta la disciplina per l insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nell ambito del Comune di Novara, stabilendo i criteri comunali di programmazione e le relative norme procedurali, in attuazione del disposto di cui all art. 8, comma 3, della legge regionale , n. 38 e nel rispetto degli indirizzi regionali stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n in data Art. 6 Principi ed obiettivi della programmazione 1. Gli indirizzi generali ed i criteri si ispirano ai seguenti principi: a. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d impresa e la libera circolazione delle merci; 6

7 b. la tutela del consumatore, con particolare riguardo all informazione, alla fruibilità dell offerta ed alla sicurezza dei prodotti; c. l evoluzione tecnologica dell offerta al fine di un innalzamento della qualità dell offerta; d. il pluralismo e l equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese; e. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane ed extraurbane; f. la sostenibilità dell offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell ordine pubblico. 2. Gli indirizzi generali ed i criteri perseguono i seguenti obiettivi : a. favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell informazione al consumatore; b. favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta; c. orientare l insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell integrità dell ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani; d. favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema; e. coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti 7

8 relativi al rilascio dei permessi a costruire e segnalazioni certificate di inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza. 3. Nel soddisfacimento dei principi e nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati, la programmazione delle attività di somministrazione si fonda sui seguenti elementi: a. rigoroso rispetto della destinazione urbanistica che determina la vocazione del territorio entro cui insediare le attività; b. rigoroso rispetto della dotazione minima di parcheggi delle attività commisurato all ambito di insediamento e alla superficie di somministrazione; c. inderogabile necessità di regolamentare le aree di sosta, di carico e scarico merci delle attività, nonché di verificare gli impatti che si vengono a creare sulla viabilità incrementando l offerta ai consumatori; d. rigorosa salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e delle aree di particolare pregio; e. rigoroso esame, valutazione e quindi salvaguardia delle componenti ambientali sulle quali lo sviluppo e la trasformazione del comparto della somministrazione, al pari degli altri comparti economici, incidono; f. rigoroso rispetto, oltre che delle norme imperative di tutela dell ordine e della sicurezza e della salute pubblica, anche degli aspetti non irrilevanti di salvaguardia dei valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici. Art. 7 Definizione di superficie di somministrazione 1. La superficie di somministrazione è l area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella occupata da banchi, retrobanchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata coperta o scoperta posta all esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all esercizio stesso. 8

9 2. Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata a magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici per il pubblico ed il personale, spogliatoi. 3. Non costituisce superficie di somministrazione l eventuale superficie adibita ad attività diversa, né la stessa deve essere delimitata fisicamente all interno dell esercizio di somministrazione da muri o da appositi elementi fissi. E però necessario che tale superficie venga indicata in modo chiaro e preciso nella planimetria dei locali quale superficie adibita ad altra attività e che copia della planimetria agli atti venga conservata dall esercente in allegato al titolo autorizzatorio. 4. La superficie di somministrazione si determina nell ambito dell area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, e dell area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili. 5. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore. 6. Ad ogni esercizio di somministrazione corrispondono una sola autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività. 7. La superficie del dehor costituisce sempre superficie di somministrazione indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico (cioe in modo permanente o temporaneo). La stessa però rileva ai fini del fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo art. 11 unicamente se il dehor è soggetto a permesso di costruire. 8. Le terrazze, i balconi coperti o scoperti -, i soppalchi o qualunque altra parte costituente la superficie dell immobile rientrano nel computo della superficie di somministrazione, in quanto parte integrante del locale in cui si svolge l attività di somministrazione, e sono soggette a tutte le disposizioni di cui ai presenti criteri. 9

10 Art. 8 Zone di insediamento degli esercizi di somministrazione 1. Nell obiettivo di favorire l integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e l equilibrato sviluppo della rete, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente art. 6, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono preferibilmente insediarsi nell ambito degli addensamenti commerciali urbani ed extraurbani A1-A2-A3-A4- A5 individuati ai sensi degli artt. 12 e 13 della d.c.r del e ss.mm. e ii. e nell ambito delle localizzazioni commerciali urbane L1 ed urbano periferiche L2 individuate ai sensi degli artt. 12 e 14 della citata d.c.r /1999 e ss.mm. e ii. 2. Le zone di insediamento di cui agli artt. 12, 13 e 14 della citata d.c.r /1999 e ss.mm. e ii. sono quelle definite nel provvedimento di approvazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio del commercio al dettaglio su aree private, adottato ai sensi dell art. 8 del d.lgs , n. 114 e ss.mm. e ii.. 3. Il termine preferibilmente riferito nel precedente comma 1 indica l intenzione di favorire l integrazione delle attività di somministrazione con la rete commerciale, ma non esclude in ogni caso la possibilità dell insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in ambiti diversi da quelli individuati nei citati criteri comunali. 4. Le realtà minori a rischio desertificazione possono essere individuate in sede di istruttoria delle istanze di nuova autorizzazione attraverso iniziativa dei diretti interessati e nel rispetto dei requisiti di cui all art. 5, comma 3, dell All. A alla d.g.r. n Art. 9 Vocazione urbanistica del territorio comunale 1. Gli esercizi di somministrazione devono insediarsi unicamente in locali aventi destinazione d uso commerciale - ai sensi dell art. 26, comma 1, lett. f), della legge regionale , n. 56 e ss.mm. e ii. e dell art. 24, comma 1, sub a), della d.c.r /1999 e ss.mm. e ii. così come individuata dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. 2. La destinazione d uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme dettate dai successivi artt. 10, 11, 12, 13 e 14 dei presenti criteri, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti di cui al T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 10

11 , n. 773 e al D.M n. 564 in materia di requisiti di sorvegliabilità dei locali. Art. 10 Rispetto dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e/o di particolare pregio 1. L attività degli esercizi di somministrazione si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dal Comune nel proprio territorio e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione. Art. 11 Fabbisogno di parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione 1. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da calcolarsi secondo il disposto di cui al presente articolo, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e deve essere dimostrato nei casi di segnalazione certificata di inizio attività di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 e di segnalazione certificata/denuncia di inizio attività in materia edilizia. Tale fabbisogno è obbligatorio nei seguenti casi: a) rilascio delle autorizzazioni amministrative per l esercizio dell attività di somministrazione nei casi previsti dall art. 9 della l.r. 38/2006 per le nuove aperture o trasferimento di sede di un esercizio commerciale; in caso di trasferimento dell esercizio in nuova sede ubicata in una tipologia di addensamento e/o localizzazione diversa da quella di provenienza, il fabbisogno di parcheggi è calcolato in considerazione dell intera superficie di somministrazione; in caso di trasferimento dell esercizio in nuova sede ubicata nella medesima tipologia di addensamento e/o localizzazione, il fabbisogno di parcheggi è dovuto in relazione alla differenza tra la superficie di somministrazione della nuova sede dell esercizio e la superficie di somministrazione della sede precedente dell esercizio, qualora ovviamente la prima sia maggiore; b) presentazione di SCIA per l esercizio dell attività di somministrazione nei casi di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 per variazione di superficie di somministrazione; c) rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi a fabbricati in cui sia prevista la realizzazione di un esercizio di somministrazione. 11

12 2. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è computato in relazione alla superficie di somministrazione. A tali fini non è considerata superficie di somministrazione, e non è quindi computata, la porzione di suolo variamente delimitata coperta o scoperta posta all esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all esercizio stesso, che non è soggetta a titolo abilitativi edilizio. 3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è calcolato secondo i seguenti parametri: Ubicazione superficie Metodo di calcolo Addensamenti A1 A2 A3 Localizzazioni L1 S < < S < < S < 100 S > 100 Esclusivo rispetto art. 21 l.r. 56/77 smi N = 1 + 0,08 x (S 25) N = 3 + 0,1 x (S 50) N = 8 + 0,12 x (S 100) Addensamenti A4 Aree urbane esterne ad A1 A2 - A3 - L1 S < < S < < S < 100 S > 100 Esclusivo rispetto art. 21 l.r. 56/77 smi N = 1 + 0,08 x (S 35) N = 3 + 0,1 x (S 50) N = 8 + 0,12 x (S 100) Addensamenti A5 S < < S < Esclusivo rispetto art. 21 l.r. 56/77 smi 12

13 Localizzazioni L2 Aree extraurbane esterne ad A5 L < S < 100 S > 100 N = 1 + 0,1 x (S 35) N = 3 + 0,1 x (S 50) N = 8 + 0,12 x (S 100) 4. Qualora applicando le formule del fabbisogno di parcheggi di cui al precedente comma 3 si ottenga un numero decimale, l arrotondamento del numero per eccesso o per difetto avverrà a seconda che sia superiore o inferiore alla metà. 5. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a: a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna; b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluriplano. 6. I posti necessari a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, nel numero determinato con l applicazione delle tabelle di cui al precedente comma 3, possono essere utilmente individuati nelle aree: a) soggette alle norme di cui all art. 21 della l.r. 56/1977 e ss.mm. e ii.; b) soggette alle norme dell art. 2 della l. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli) fatta salva la dotazione minima prevista; c) in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico. Se quanto richiesto dai presenti criteri determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dall applicazione delle norme di cui alle lettere a) e b) sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in aree private fisicamente accessibili al pubblico (lett. c). L accessibilità al pubblico delle aree di cui alla lettera c) non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle stesse, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori. Sono esclusi pertanto i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell orario di apertura dell esercizio di somministrazione. 13

14 7. La quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile, deve essere reperita nell area in cui è ubicato l esercizio di somministrazione o nell area ad esso limitrofa facilmente accessibile o in altra area facilmente accessibile da individuarsi ad una distanza non superiore a mt. 250 calcolata secondo il percorso pedonale più breve in analogia a quanto previsto nelle NTA del PRG vigente (art. 26 c. 2 lett. a). 8. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali urbane A1 A2 A3 A4 L1, il fabbisogno di posti a parcheggio è monetizzabile secondo le procedure e modalità previste dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi e dall art. 12 dei presenti criteri. 9. Per il soddisfacimento dei posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste dall art. 25, comma 4, della d.c.r. n /1999 e ss.mm. e ii. e nel provvedimento di approvazione dei criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all esercizio del commercio al dettaglio su aree private, adottato ai sensi dell art. 8 del d.lgs , n. 114 e ss.mm. e ii.. Art. 12 Monetizzazione fabbisogno di posti a parcheggio. 1. Ai fini del calcolo degli importi dovuti a titolo di monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio computati ai sensi del precedente articolo 11, gli addensamenti e le localizzazioni A1 A2 A3 A4 L1 sono raggruppati nelle seguenti aree omogenee: A1 centro storico rilevante A2 centro storico rilevante e secondario A3 addensamenti commerciali urbani forti A4 - addensamenti commerciali urbani minori (o deboli) L1 localizzazioni commerciali urbane non addensate 2. Gli importi per la monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio sono dovuti nelle somme determinate, distintamente per ciascun addensamento e/o localizzazione all interno di ogni area omogenea di cui al precedente comma, con riferimento alla delibera di Giunta 14

15 comunale avente ad oggetto i criteri e i corrispettivi della monetizzazione delle aree a standard. Il corrispettivo della monetizzazione corrispondente all asservimento dei posti a parcheggio richiesti per l esercizio di somministrazione è calcolato in ragione del 60 % dei valori stabiliti nella richiamata delibera di Giunta comunale per la monetizzazione delle aree a standard nell ambito delle zone di rispettiva corrispondenza. 3. Gli importi calcolati a seguito della monetizzazione del fabbisogno di posti a parcheggio dovuti ai sensi del precedente articolo 11 per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali urbane A1 A2 A3 A4 L1 sono acquisiti nello specifico fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. 4. La somma dovuta a titolo di monetizzazione deve essere corrisposta: A) in un unica soluzione, prima del rilascio dell autorizzazione amministrativa o del titolo abilitativo edilizio ovvero della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006; B) in forma rateale in 2 soluzioni previa sottoscrizione di idonea polizza fideiussoria o fidejussione bancaria di cui al successivo comma 5 e precisamente: 50% dell importo prima del rilascio dell autorizzazione amministrativa o titolo abilitativo edilizio ovvero della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006; 50% dell importo entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di attivazione dell esercizio. 5. Il pagamento in forma rateale dell importo dovuto a titolo di monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio è subordinato alla presentazione prima del rilascio dell autorizzazione amministrativa o del titolo abilitativo edilizio e della segnalazione certificata di inizio attività di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 di idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) che copra l importo della rata residua. 15

16 6. L obbligazione eventualmente rateizzata ed ancora dovuta all atto della variazione di intestazione dell autorizzazione, nel rispetto delle scadenze indicate nel precedente comma 4 lettera B): a) in caso di subingresso nella titolarità dell autorizzazione per affitto di azienda grava in solido sul titolare e sul gestore dell azienda; b) in caso di subingresso nella titolarità dell autorizzazione per cessione o altra forma di trasferimento di azienda grava in solido sul titolare e sul subentrante fino ad avvenuta prestazione da parte del subentrante di idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) che copra l importo delle rate residue in sostituzione della garanzia prestata dal precedente titolare; c) in caso di reintestazione dell autorizzazione a seguito di cessazione di affitto di azienda grava sul titolare dell azienda reintestatario. Art. 13 Aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità 1. L orario di carico e scarico delle merci per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle zone a traffico limitato, così come individuate nell ambito del territorio comunale, è disciplinato con apposita ordinanza dirigenziale cui si rimanda. Per le altre zone commerciali si richiamano i singoli provvedimenti adottati in merito. 2. Le autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di sede e le segnalazioni certificate di inizio attività per ampliamento di superficie di vendita - di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/ degli esercizi di somministrazione sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità, secondo i contenuti dei successivi commi del presente articolo, quando la superficie di somministrazione, calcolata nel rispetto del precedente articolo 7 dei presenti criteri, è superiore a mq. 80 e l esercizio è ubicato in A3, A4, A5, L1, L2. 3. Sono esclusi dall applicazione dei disposti di cui al precedente comma 2, gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali A1 e A2 e nelle realtà minori a rischio di desertificazione, se individuate. 16

17 4. Qualora gli esercizi di somministrazione siano insediati negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2 occorre fare riferimento al relativo Progetto Unitario di Coordinamento (P.U.C.) previsto dall art. 13, comma 3, lettera e), e dall art. 14, comma 4, lettera b), della d.c.r. n /1999 e mm.ss. e ii. che dovrà essere opportunamente integrato, oppure dichiarato idoneo in merito alla dotazione di posti auto. 5. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. n del (art. 9) ed è effettuato sulla parte della rete che può risentire in misura significativa dell incremento di traffico indotto dagli esercizi di somministrazione e deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista incaricato della sua redazione. Art. 14 Aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali 1. Le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali devono contribuire a rendere possibile la qualificazione e modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza e non devono rappresentarne un ostacolo. Deve essere dimostrata la sintonia dell insediamento considerato con gli obiettivi della l.r. 38/2006 e con quelli perseguiti dai presenti criteri ed in particolare si deve: a) Migliorare il servizio reso al consumatore; b) Migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione; c) Rispettare le condizioni di libera concorrenza; d) Evitare un impatto traumatico sull ambiente e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo; e) Contribuire alla libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione in condizioni di sicurezza da parte dei cittadini; f) Migliorare la qualità progettuale degli interventi allo scopo di un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale. 2. Sono subordinate alla verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali secondo le disposizioni previste nei successivi commi del presente articolo i seguenti casi: a. rilascio delle autorizzazioni amministrative per l esercizio dell attività di somministrazione nei casi previsti dall art. 9 della l.r. 38/2006 per le nuove aperture o trasferimento di sede di un esercizio commerciale; 17

18 b. presentazione di SCIA per l esercizio dell attività di somministrazione nei casi di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 per ampliamento di superficie di somministrazione; c. rilascio di titoli abilitativi in materia edilizia. 3. Le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006 devono essere corredate da: a) idoneo studio, sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione, che esamina e valuta le seguenti componenti ambientali e paesaggistiche indispensabili a rendere compatibile l insediamento dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: 1. AMBIENTE ACUSTICO Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo, le linee guida della D.G.R. n del , a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, relativamente a: 1.a macchinari e/o impianti rumorosi installati nell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell art. 8 della legge , n. 447 (Legge quadro sull inquinamento acustico) e dell articolo 10 della l.r , n. 52 (Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento acustico) e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale; 1.b traffico indotto dall insediamento dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art. 8; 1.c potenziale incremento dell effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui ricettori posti nelle vicinanze dell esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell esercizio, dell orario di apertura al pubblico e della presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo la definizione dettata dal precedente art. 3. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevato per un arco temporale congruo, partendo dalla situazione esistente e considerando tutte le sorgenti sonore generate dall attività di somministrazione. Resta ferma la facoltà stabilita dal d.p.r. n. 227 del , di presentare un autocertificazione del rispetto di tutti i limiti riportati nel Piano di Classificazione Acustica Comunale. Tale autocertificazione deve riportare in premessa le fonti considerate e deve essere firmata da un tecnico competente in acustica. 18

19 2. ATMOSFERA Relazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento - approvato con d.c.r. n del Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento - con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dalla d.g.r. n del Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell edilizia ai sensi dell art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia ; dal d.lgs , n. 152 norme in materia ambientale (parte V norme per la tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2); dal d.p.r. del 25 luglio modifiche dell atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a: 2.a gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 2.b gli impianti di smaltimento dei fumi 2.c gli effetti indotti del traffico generato dall insediamento dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente art PAESAGGIO Qualora l esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paestico-ambientale o storicoarchitettonico, oppure in vicinanza di SIC (Siti Importanza Comunitaria), relazione asseverata che sono rispettate le norme del d.lgs , n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 19

20 b) idoneo studio, sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione. che esamina e valuta le seguenti componenti progettuali indispensabili a rendere compatibile l insediamento dell esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: 1. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PREVENZIONE INCENDI Relazione asseverata che sono rispettati gli obblighi derivanti dal d.m. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, del d.m e del d.m in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. 2. RIFIUTI Relazione asseverata corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, sono adottati (come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc.). Nel caso di utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata a servizio di un area condominiale deve essere presentato un accordo scritto con l amministratore dello stabile. Nel caso di creazione di una nuova area in cui collocare i contenitori per la raccolta differenziata, questa dovrà essere conforme alle caratteristiche richieste dall articolo 50 del regolamento locale di igiene. 3. BARRIERE ARCHITETTONICHE Relazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie. 4. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l intervento sono 20

21 dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell autorizzazione dell esercizio di somministrazione e del titolo abilitativi edilizio e, per i casi di SCIA di cui all art. 12, commi 1 e 2, della l.r. 38/2006, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell esercizio dell attività. 5. Laddove nel presente articolo si faccia riferimento a relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale. Art. 15 Prescrizioni particolari 1. Fatto salvo il generale obbligo di rispetto di tutte le norme che regolano l esercizio dell attività di somministrazione, in relazione alla necessità di perseguire l obbiettivo generale di un armoniosa ed equilibrata vitalità del proprio territorio, il rilascio delle autorizzazioni e le segnalazioni di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere inibiti, ovvero possono essere soggetti a limitazioni e/o prescrizioni, per ragioni specificamente attinenti ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi. 2. I dinieghi e le limitazioni di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati in relazione all interesse perseguito e devono essere adottati nel rispetto di quanto disposto all art. 11 comma 2. Art. 16 Attività non soggette alla programmazione 1. Non sono soggette all applicazione dei presenti criteri le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all art. 8, commi 6 e 7, della l.r , n. 38, effettuate: a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la 21

22 somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia; b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti; d) al domicilio del consumatore; e) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda; f) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture s imilari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili; g) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse; h) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico- ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente; i) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare; j) le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della l.r , n

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