ATTO N di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (deliberazione n. 227 del 12/06/2012)

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1 ATTO N. 890 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (deliberazione n. 227 del 12/06/2012) COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. DENOMINATA 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA - ELEZIONE DEL PRESIDENTE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 12 BIS E 16 DELLO STATUTO SOCIETARIO, DELL'ART DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 2 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 11/1995 Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 14/06/2012 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 14/06/2012

2 Piazza Italia, PERUGIA PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA. IX LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 227 DEL 12 GIUGNO 2012 OGGETTO: Collegio Sindacale della Società Consortile a r.l. denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria. Elezione del Presidente, ai sensi del combinato disposto. degli artt. 12 bis e 16 dello Statuto societario, dell'art del codice civile e dell'art. 2, comma 2, della I.r. 11/1995. Brega Eros Presidente Lignani Marchesani Andrea Vice Presidente Stufara Damiano Vice Presidente De Sio Alfredo Cons. Segretario Galanello Fausto Cons. Segretario Pres. Ass. ~ D ~ D ~ D ~ D ~ D PRESIDENTE: Eros BREGA CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo DE SIO - Fausto GALA NELLO ESTENSORE: Elisabetta BRACONI VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI _---_._~----_._--~ Servizio Assemblea legis]ajivajs('zio]\e AS5ish~1.17.,aagli 'lrganì Riunione dell2 giugno Oggc~ttoIL 04

3 L'UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto; VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 27, secondo il quale" Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza."; VISTO il decreto legge 4luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 13, secondo il quale: "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare eon gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 0 settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti." (comma 1);

4 Piazza Italia PERUGIA "Le società di cui al comma 1sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1." (comma 2); "Alfine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma." (comma 3); "I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data." (comma 4); VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 24 giugno 2008, n. 251 (Linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate); VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2009, n. 1547, con la quale la Giunta stessa, in attuazione di quanto disposto dalle.citate leggi n. 248/2006 e n. 244/2007, nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 251/2008, ha stabilito di avviare le procedure per la trasformazione della Società Consortile a responsabilità limitata, denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria, in società "in house", per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, nonché di certificazione di qualità e sicurezza alimentare, regolamentata dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, in materia agricola, agroalimentare, forestale, ritenendo tali attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, comunque, attività che producono servizi di interesse generale; VISTA la legge regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, A.R.US.LA. - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35) ed in particolare gli artt. 2 e 8 i quali prevedono che: l'a.r.u.s.i.a è soppressa dalla data di entrata in vigore della 1.r. n. 12/2011 (art. 2, comma 1); la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'a.r.u.s.i.a, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili (art. 2, comma 2);

5 il Presidente della Regione con decreto nomina il Commissario liquidatore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della 1.r. n. 12/2011 (art. 8 comma 1); le disposizioni della 1.r. n. 35/1994, abrogate dalla 1.r. n. 12/2011, continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 2011, n. 99 con il quale è stato nominato il Commissario liquidatore dell' ARUSIA ai sensi della citata I.r. 12/2011; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2012, n. 215, con la quale la Giunta stessa: ha preso atto che la, a seguito dello scioglimento dell' A.R.U.S.I.Aè diventata socia della Società ConsortiIe a r.l. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria, per subentro nella titolarità delle quote di partecipazioni detenute dall'agenzia, ai sensi degli artt. 2 e 8 della 1.r. n. 12/2011, con effetto dall'esercizio delle funzioni del Commissario liquidatore fissate allo gennaio 2012 dal citato D.P.G.R. n. 99/2011; ha dato atto che la partecipazione della Regione al capitale del Parco in argomento rientra fra quelle consentite ai sensi dell'art. 3, comma 27 della 1.244/2007, in quanto trattasi di società avente ad oggetto attività necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione; ATTESO CHE in data 28 aprile 2011 l'assemblea dei soci della Società in oggetto ha approvato molteplici modifiche dello Statuto societario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle citate leggi n. 248/2006, n. 244/2007, della deliberazione del Consiglio regionale n. 251/2008 e della delibera della Giunta regionale n. 1547/2009; VISTO il vigente Statuto societario come modificato dalla richiamata deliberazione della Assemblea dei soci del28 aprile 2011,ed in particolare: l'art. l, secondo il quale è costituita ai sensi dell'art ter del codice civile una società consortiie a responsabilità limitata denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria Società consortiie a r.1.". La società non persegue fini di lucro, è a capitale interamente pubblico, opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.1gs n. 267/2000 ed è soggetta alla direzione e coordinamento della anche per il tramite di società ed enti da questa controllati; l'art. 12 bis il quale prevede che "Ai sensi dell'art del codice civile la ha la facoltà di nominare l'amministratore Unico, il

6 Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale"; l'art. 16, secondo il quale 1/ La gestione della società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dall'assemblea dei soci che ne fissa anche la retribuzione. Il Presidente del Collegio Sindacale può essere nominato dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall' art. 12 bis. Il Collegio Sindacale svolge lefunzioni previste dall'art del codice civile, nonché il controllo contabile di cui all'art ter del codice civile e deve essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. La mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori Contabili determina la decadenza del Sindaco."; VISTA la nota acquisita al prot. n del 07 giugno 2012 con la quale il dirigente del Servizio Provveditorato Gare e Contratti della Giunta regionale ha trasmesso, per competenza, la nota dell'amministratore unico della Società in argomento, con la quale, in considerazione di quanto previsto dagli artt. 12 bis e 16 dello Statuto della Società, si fa presente che "l'attuale Collegio Sindacale nominato dall'assemblea dei Soci in data 27 aprile 2009, resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2011, prevista entro il prossimo mese di giugno" ; ATTESO CHE in data 11 giugno 2012, su richiesta delle competenti strutture del Consiglio regionale, è stato comunicato che l'assemblea dei soci della società in oggetto è stata convocata per il giorno 28 giugno 2012 per l' approvazione del bilancio di esercizio chiuso al ed il rinnovo del Collegio sindacale; VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale "Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati"; RITENUTO necessario, per le motivazioni in premessa riportate, avviare il procedimento per l'elezione del Presidente del Collegio in oggetto, scelto fra gli gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis e 16 dello Statuto societario, dell'art del codice civile e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili); 5

7 Palazzo Cesaronl VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006j43jCE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78j660jCEE e 83j349jCEE, e che abroga la direttiva 84j253jCEE) e in particolare l'art. 43, comma 1; VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della ) e successive modificazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni; a voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente deliberazione per costituirne quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato 1; 2) di proporre al Consiglio regionale di provvedere alla elezione del Presidente del Collegio in oggetto, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi del combinato disposto degli arti. 12 bis e 16 dello Statuto societario, dell'art del codice civile e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11j1995; 3) di trasmettere il presente atto, per il prescritto parere alla I Commissione Consiliare Permanente. L'ESTENSORE:dott.ssa Elisabetta Braconi ~ ~l-u'

8 ALLEGATO 1 Documento Istruttorio Oggetto: Collegio Sindacale della Società Consortile a r.t. denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria. Elezione del Presidente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis e 16 dello Statuto societario, dell'art del codice civile e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995. La Società Consortile a responsabilità limitata, denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria, è stata costituita nel 1989, ai sensi dell' art ter del codice civile, nell' ambito del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per l'umbria, la cui attuazione era disciplinata dalla legge regionale del 19luglio 1988, n. 22. Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 13, prevede che: "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti." (comma 1); "Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1." (comma 2); "AI fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del epne u""& presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel ~ s,. io '% () Ass lea ~ 7 <:ì. Le I atlva it

9 Palazzo Cesaronl Piazza Italia PERUGIA rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del tennine indicato nel primo periodo del presente comma." (comma 3); "I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data." (comma 4). La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e successive modificazioni, ed in particolare l'arto 3, comma 27, dispone che "AI fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza." In seguito all'entrata in vigore della normativa sopra citata, il Consiglio regionale ha approvato le "Linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate", con deliberazione 24 giugno 2008, n Conseguentemente la Giunta regionale, con deliberazione 9 novembre 2009, n. 1547, in attuazione di quanto disposto dalle citate leggi n. 248/2006 e n. 244/2007, nonchè dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 251/2008, ha stabilito di avviare le procedure per la trasformazione della Società Consortile a responsabilità limitata, denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria, in società "in house", per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, nonché di certificazione di qualità e sicurezza alimentare, regolamentata dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, in materia agricola, agroalimentare, forestale, ritenendo tali attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, comunque, attività che producono servizi di interesse generale. ;p.0ne U4?<s>~ se@"y a:: ~ Asse ea ~ ~,Leg; Iva if ~ O~ Q~/OR~0'\

10 Palazzo Cesaronl La legge regionale 4 novembre 2011,n. 12 (Scioglimento dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, A.R.U.S.LA. - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35) ed in particolare gli articoli 2 e 8, prevedono che: l'a.r.u.s.la è soppressa dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 12/2011 (art. 2, comma 1); la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'a.r.u.s.la, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili (art. 2, comma 2); il Presidente della Regione con decreto nomina il Commissario liquidatore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della l.r. n. 12/2011 (art. 8 comma 1); le disposizioni della l.r. n. 35/1994, abrogate dalla l.r. n. 12/2011, continuano ad applicarsi fino all'ultimo giorno del mese in cui è stato nominato il Commissario liquidatore. Il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 99 del 7 dicembre 2011 ha nominato il Commissario liquidatore dell' ARUSIA, ai sensi della citata l.r. 12/2011. La Giunta regionale con deliberazione n. 215 del 27 febbraio 2012: ha preso atto che la, a seguito dello scioglimento dell' A.R.U.S.LAè diventata socia della Società Consortile a r.l. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria, per subentro nella titolarità delle quote di partecipazioni detenute dall'agenzia, ai sensi degli artt. 2 e 8 della l.r. n. 12/2011, con effetto dall'esercizio delle funzioni del Commissario liquidatore fissate alla gennaio 2012 dal citato D.P.G.R. n. 99/2011; ha dato atto che la partecipazione della Regione al capitale del Parco in argomento rientra fra quelle consentite ai sensi dell'art. 3, comma 27 della /2007, in quanto trattasi di società avente ad oggetto attività necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. In data 28 aprile 20111'Assemblea dei soci della Società in oggetto ha approvato molteplici modifiche dello Statuto societario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle citate leggi n. 248/2006, n. 244/2007, della deliberazione del Consiglio regionale n. 251/2008 e della delibera della Giunta regionale n. 1547/2009. Il vigente Statuto societario, come modificato dalla richiamata deliberazione della Assemblea dei soci del28 aprile 2011,detta la seguente disciplina: l'art. 1 prevede che la società consortile a responsabilità limitata d'0ne ljl/1(y. denominata 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'umbria ~ zio ~, A ' o a UJ O e' lati va it i.i}, o~ '0/"/0 Rf.0.'\

11 Palazzo Cesaronl Piazza Italia PERUGIA costituita ai sensi dell'art ter, non persegue fini di lucro, è a capitale interamente pubblico, opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 ed è soggetta alla direzione e coordinamento della anche per il tramite di società ed enti da questa controllati; llart. 12 bis dispone che, ai sensi delliart del codice civile la Regione Umbria ha la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale; l'arto 16 prevede che "La gestione della società è sottoposta al controllo del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dall'assemblea dei soci che ne fissa anche la retribuzione. Il Presidente del Collegio Sindacale può essere nominato dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 12 bis. Il Collegio Sindacale svolge lefunzioni previste dall'art del codice civile, nonché il controllo contabile di cui all'art ter del codice civile e deve essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. La mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori Contabili determina la decadenza del Sindaco." In data ,con nota acquisita al prot. n. 2600, il dirigente del Servizio Provveditorato Gare e Contratti della Giunta regionale ha trasmesso, per competenza, la nota dell'amministratore unico della Società in argomento, con la quale, in considerazione di quanto previsto dagli arti. 12 bis e 16 dello Statuto societario, si fa presente che "l'attuale Collegio Sindacale nominato dall'assemblea dei Soci in data 27 aprile 2009, resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio chiuso al31 Dicembre 2011, prevista entro il prossimo mese di giugno". In data 11 giugno 2012, su richiesta delle competenti strutture del Consiglio regionale, è stato comunicato che l'assemblea dei soci della società in oggetto è stata convocata per il giorno 28 giugno 2012,con il seguente ordine del giorno: approvazione del bilancio di esercizio chiuso al e deliberazioni collegate; Rinnovo del Collegio sindacale; Documento programmatico :aggiornamento del programma annuale relativo all'esercizio La legge regionale 21 marzo 1995,n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2, dispone che" Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati.". Per quanto sopra esposto si propone all'ufficio di presidenza di avviare il E U procedimento per l'elezione del Presidente del Collegio in oggetto, scelto fr~o~..41<91;- Cl:: S I o Y, ~ As Le \S'/Gl.

12 gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 bis e 16 dello Statuto societario, dell'arto 2449 del codice civile e dell'art. 2, comma 2, della 1.r. 11/1995. Perugia, 11 giugno 2012 L'ISTRUTIORE ~tt.ssl! Eli~etta Braconi '.? Q~~ Il Responsabile de Servizio Assemblea Dott. ancesco T. ~ròlis legislativa REGIONE UMBRIA E' copia conforme all'o1' 'nale e si li.. compone di n. fi::...'j.... pagme Perugia,...l??lQ.f;..gq,g; L'ISTRUTTORE DlRETTTIVO (Arianna Zolfi.. ~ 11

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