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1 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL (punto N. 14. ) Delibera N.793 del Proponente TITO BARBINI DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Stefano Barzagli Estensore: Silvio Ghisolfi Oggetto: Modalità tecnico procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana. Presenti: TITO BARBINI PAOLO BENESPERI CHIARA BONI AMBROGIO BRENNA SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI TOMMASO FRANCI MARCO MONTEMAGNI ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI Assenti: CLAUDIO MARTINI Presidente della seduta: Segretario della seduta: ANGELO PASSALEVA CARLA GUIDI ALLEGATI N : 4. ALLEGATI: Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Allegato A B Si Cartaceo+Digitale Allegato B C Si Cartaceo+Digitale Allegato C D Si Cartaceo+Digitale Allegato D

2 Note:

3 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale del 20 marzo 2000, n. 27 relativa alla disciplina per la realizzazione di superfici vitate; Visto in particolare l articolo 2 comma 3 della legge regionale n. 27 del 20 marzo 2000, che prevede che la Giunta Regionale definisca le modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti e reimpianti viticoli da parte della Provincia in un ottica di semplificazione e snellimento dei procedimenti; Vista la propria deliberazione Giunta Regionale n. 645 del 9 giugno 1997 e successive integrazioni relativa a Modalità e procedure tecnico amministrative per la realizzazione di superfici vitate in Toscana. Approvazione. Revoca Deliberazioni Giunta Regionale n. 4480/89, 5546/89, 4656/90, 4524/92, 4475/95. Visto il Regolamento (C.E.) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.); Considerato che tale Regolamento, in vigore dal 21 luglio 1999, è applicabile a partire dal 1 agosto 2000; Considerato che la nuova O.C.M. va a sostituire la precedente O.C.M. normata ai sensi del Regolamento (C.E.E.) n. 822/87 e successive modificazioni e integrazioni, cui erano riferite le modalità e procedure tecnico amministrative per il rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti e reimpianti viticoli di cui alla sopra richiamata deliberazione Giunta Regionale n. 645/97; Considerato pertanto che occorre aggiornare le modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni in materia di impianti e reimpianti viticoli alla luce delle nuove disposizioni previste del Regolamento (C.E.) n. 1493/99; Visto il Regolamento (C.E.) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 pubblicato sulla G.U della Comunità Europea in data 16 giugno 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (C.E.) n. 1493/99; Considerato che sono in corso di adozione da parte dello Stato atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della nuova O.C.M. vitivinicola; Considerato pertanto che le modalità tecnico-procedurali di cui alla presente deliberazione devono intendersi di prima applicazione della nuova O.C.M. vitivinicola in considerazione della recente emanazione di un primo Regolamento attuativo e al fine di consentire l applicabilità del Regolamento Comunitario già a partire dal 1 agosto 2000, rimandando eventuali modifiche ed integrazioni non appena sarà completato il quadro applicativo comunitario e nazionale; Considerato, a tal fine, di sostituire la citata deliberazione Giunta Regionale n. 645/97 salvo la modulistica in essa contenuta che rimane in vigore; Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del Regolamento (C.E.) n. 1493/99 riguardanti tra l altro le modalità di estirpazione, reimpianto, trasferibilità del diritto di reimpianto e disciplina dei nuovi impianti;

4 Visto l articolo 16 del Regolamento (C.E.) n. 1493/99 che prevede la realizzazione dell inventario del potenziale produttivo, condizione, tra l altro, indispensabile ai fini della completa attuazione della nuova O.C.M.; Visto l articolo 2 comma 2 della Legge Regionale n. 27/2000 con il quale è riservato alla Regione il rilascio delle autorizzazioni all impianto di superfici vitate destinate a sperimentazione viticola; Considerato che, ai sensi della legge regionale n. 37 del 10 giugno 1993 istitutiva, l Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione in Agricoltura (A.R.S.I.A.) è competente in materia di ricerca applicata e di sperimentazione nel comparto agroalimentare in ambito regionale; Considerata la necessità di armonizzare e razionalizzare la concessione a livello regionale della deroga ad impiantare vigneti sperimentali in ottemperanza all articolo 3 del Regolamento (C.E.) n. 1493/99, individuando nell ARSIA l Ente preposto alla valutazione delle attività di ricerca e sperimentazione proposte e alla successiva divulgazione dei risultati conseguiti; Vista la legge regionale del 23 gennaio 1989 n. 10 Norme generali per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca ; Vista la legge regionale del 19 luglio 1995 n. 77 Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento ; Vista la Legge Regionale 6 febbraio 1998, n. 9 Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo del 4 giugno 1997 n. 143; a voti unanimi DELIBERA 1) di approvare le Modalità tecnico-procedurali per la realizzazione di superfici vitate in Toscana contenute nell allegato A facente parte integrante della presente deliberazione che, per le motivazioni richiamate in premessa, costituiscono un provvedimento di prima applicazione della nuova O.C.M. vitivinicola di cui al regolamento (C.E.) n. 1493/99 applicabile a decorrere dal 1 agosto 2000; 2) di stabilire che tali norme sono operative dal 1 agosto 2000 e che da tale data è revocata la deliberazione Giunta Regionale n. 645 del 9 giugno 1997 e successive integrazioni relativa a Modalità e procedure tecnico amministrative per la realizzazione di superfici vitate in Toscana. Approvazione. Revoca Deliberazioni G.R n. 4480/89, 5546/89, 4656/ /92, 4475/95, fatta salva la modulistica in essa contenuta;

5 3) di disporre la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi del comma 3, articolo 2 della Legge Regionale n. 18 del 15 marzo Il Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL COORDINATORE VALERIO PELINI Il Coordinatore NINO FERRELLI

6 ALLEGATO A MODALITA TECNICO-PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERFICI VITATE Indice 1. Definizioni e disposizioni di carattere generale. 2. Procedure per l estirpazione, reimpianto e nuovi impianti. 2.1 procedura per la notifica di estirpazione preordinata all acquisizione di un diritto di reimpianto. 2.2 procedura per l estirpazione e il reimpianto. 2.3 procedure per i reimpianti: reimpianto con diritto proprio; reimpianto con estirpazione successiva; reimpianto con diritto acquisito mediante trasferimento; 2.4 procedura per i nuovi impianti: impianti viticoli per il consumo familiare; nuovi impianti viticoli. 3 Procedure per la realizzazione di superfici vitate destinate al vivaismo viticolo. 4 Procedure tecnico- amministrative per l impianto di superfici destinate a sperimentazione e/o ricerca vitivinicola. 4.1 caratteristiche delle superfici destinate a sperimentazione viticola. 4.2 procedure per l impianto di vigneti sperimentale. 5 Facsimile modulistica.

7 1 Definizioni e disposizioni di carattere generale Il conduttore di un azienda agricola che intende estirpare, reimpiantare o impiantare vigneti deve fare apposita domanda alla Provincia competente per territorio. La casistica è la seguente: - domanda di estirpazione preordinata all acquisizione di un diritto di reimpianto - domanda contestuale di estirpazione e reimpianto - domanda di reimpianto: a) con diritto proprio b) con estirpazione successiva c) con diritto acquisito mediante trasferimento - domanda di nuovo impianto (escluso le superfici destinate a sperimentazione viticola) - domanda di nuovo impianto il cui prodotto è destinato al consumo familiare. La Provincia competente per territorio rilascia apposita autorizzazione al reimpianto o al nuovo impianto previa verifica di fattibilità dell intervento. Con superficie netta vitata s intende 1 area interna ai ceppi e/o ai pali di sostegno più esterni del vigneto, aumentata sui lati e sulle testate dei filari di una misura pari al 50% del sesto d impianto fino ad un massimo di 3 metri. Le fallanze presenti all interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della superficie vitata medesima. Qualora nell arco del periodo produttivo del vigneto per i casi sopra esposti si registri, in uno o più appezzamenti vitati all interno dell azienda, una riduzione della superficie produttiva superiore al 20%, è consentito effettuare nell ambito aziendale, anche su appezzamenti diversi, un idoneo reimpianto al fine di ripristinare le superfici e le condizioni produttive iniziali. L autorizzazione al reimpianto viene concessa dalla Provincia su richiesta dell interessato, riportando nella domanda le annotazioni del caso, secondo la procedura descritta al punto Il reimpianto, secondo le modalità sopra descritte, non può comportare aumento della superficie netta vitata aziendale. In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insidenza media per ceppo di metri quadrati 5. Con superficie irrigua si intende un terreno sul quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sul quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso. Le domande di reimpianto o impianto devono essere corredate da una relazione sulle caratteristiche del vigneto a firma del richiedente così articolata: - ubicazione e dimensione dell impianto; - caratteristiche del vigneto in termini di esposizione, pendenza, altitudine ed elementi pedologici; - lavori di impianto con riferimento al modellamento delle superfici, modalità di scasso, sistema drenante e sistemazioni idraulicoagrarie; - caratteristiche dell impianto con riferimento ai sesti di impianto, pali di sostegno, forme di allevamento, base ampelografica con 1 indicazione di eventuali cloni; - destinazione produttiva in termini di Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica. La verifica di fattibilità sulle domande di reimpianto o impianto di superfici vitate viene effettuata dalla Provincia e concerne oltre gli aspetti agronomici anche la destinazione produttiva in termini di denominazione di origine. La verifica di fattibilità sulla destinazione produttiva deve essere necessariamente condotta qualora vi sia una variazione della destinazione produttiva in termini di denominazione di origine del vigneto reimpiantato rispetto a quello estirpato e nel caso di nuovi impianti per la produzione di vini a Denominazione di Origine. Tale verifica viene condotta sulla base degli atti di pianificazione triennali adottati dalle Province medesime ai sensi dell articolo 3 legge regionale del 20 marzo 2000 n.27. Nel caso di trasferimento di diritto di reimpianto, nell ambito della scala delle destinazioni produttive, vini da tavola e v.q.p.r.d., non è consentito impiantare vigneti con destinazione produttiva inferiore rispetto a quella attestata dal diritto di reimpianto. Ai fini di una ulteriore semplificazione del procedimento amministrativo autorizzatorio la relazione sulle caratteristiche del vigneto deve essere integrata da asseveramento di un tecnico abilitato ad esercitare nelle materie agronomiche circa il rispetto delle condizioni contenute nella presente deliberazione. Tali condizioni devono essere espressamente elencate nell asseveramento. Nel caso in cui venga prodotto l asseveramento a firma di un tecnico abilitato: a) la successiva verifica di fattibilità da parte della Provincia concerne la sola presa d atto del rispetto delle disposizioni contenute

8 nella presente deliberazione sulla base dell asseveramento del tecnico; b) i tempi di rilascio dell autorizzazione della Provincia di cui ai successivi punti 2.2., 2.3., 2.4., sono ridotti a 30 giorni, salvo 1 acquisizione da parte della Provincia di ulteriori elementi o documentazione. Alla comunicazione di avvenuto reimpianto o impianto di cui ai successivi punti 2.2, 2.3, e 2.4 in caso di vigneti con destinazione produttiva a I.G.T e v.q.p.r.d. deve essere allegata apposita dichiarazione a firma del titolare dell azienda, concernente la conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato, con particolare riferimento alla effettiva superficie impiantata, al sesto di impianto, alla base ampelografica e al rispetto di eventuali altre condizioni previste dai disciplinari di produzione. La campagna viticola inizia il 1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell anno successivo. La Provincia può eseguire in ogni momento i controlli del caso in azienda. Tali controlli sono obbligatori su un campione rappresentativo di almeno il 10% delle domande presentate annualmente. Le Province rilevano a cadenza semestrale per ogni campagna viticola dati relativi a tutti i procedimenti autorizzatori previsti dalla presente deliberazione. I dati di ogni campagna viticola sono trasmessi entro il 15 settembre di ogni anno al Dipartimento Sviluppo Economico Servizio produzioni agricole e qualità dei prodotti unitamente ad una relazione sui controlli effettuati e 1 esito dei medesimi. Le domande presentate dall agricoltore e le conseguenti autorizzazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, compreso il diritto di reimpianto, sono soggette a bollo secondo le disposizioni vigenti. 2 Procedure per l estirpazione, reimpianto e nuovi impianti 2.1 Procedura per l estirpazione preordinata all acquisizione di un diritto di reimpianto La domanda di estirpazione è volta ad ottenere un diritto di reimpianto di una superficie vitata equivalente a quella estirpata. Il diritto di reimpianto ha validità per 5 campagne successive a quella in cui è avvenuta l'estirpazione. Il rilascio del diritto di reimpianto avviene secondo la seguente procedura: a) presentazione da parte dell agricoltore della domanda di estirpazione su apposito modello come da facsimile D1 alla Provincia competente per territorio. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione atta a comprovare 1 esistenza e l entità della superficie del vigneto da estirpare; b) rilascio, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte della Provincia dell autorizzazione all estirpazione su apposito modello come da facsimile Al. L autorizzazione viene rilasciata previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda o di adeguata documentazione fornita dall azienda e/o giacente presso gli uffici della Provincia medesima. L estirpazione deve essere eseguita entro la campagna successiva a quella di autorizzazione; c) comunicazione da parte dell agricoltore - su apposito modello come da facsimile C1 - di avvenuta estirpazione alla Provincia. Tale comunicazione deve essere inviata alla Provincia entro 30 giorni dall avvenuta estirpazione (eliminazione totale dei ceppi che si trovano sul terreno vitato). Qualora la comunicazione di avvenuta estirpazione non venga effettuata entro i termini previsti, le 5 campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono a partire dalla campagna successiva a quella del rilascio della autorizzazione all estirpazione; d) rilascio, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione, da parte della Provincia del diritto di reimpianto su apposito modello facsimile R Procedura per 1 estirpazione e il reimpianto La domanda contestuale di estirpazione e reimpianto è volta ad ottenere una autorizzazione all estirpazione e al successivo reimpianto in azienda di una superficie pari a quella estirpata. Tale procedura si applica altresì ai casi di reimpianto parziale della superficie estirpata, con conseguente rilascio di un diritto di reimpianto per la superficie residua. La procedura è la seguente: a) presentazione da parte dell agricoltore della domanda di estirpazione-reimpianto su apposito modello come da facsimile D1 alla Provincia competente per territorio. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione atta a comprovare 1 esistenza e

9 1 entita della superficie del vigneto da estirpare e deve essere allegata la relazione sulle caratteristiche del vigneto da reimpiantare di cui al punto 1; b) rilascio, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte della Provincia dell autorizzazione all estirpazionereimpianto su apposito modello come da facsimile A1. L autorizzazione viene rilasciata previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda o di adeguata documentazione fornita dall azienda e/o giacente presso gli uffici della Provincia, e previa verifica di fattibilità del reimpianto. Il reimpianto deve sempre seguire 1 estirpazione e deve essere effettuato entro le 3 campagne successive a quella del rilascio della autorizzazione. Qualora 1 agricoltore non abbia provveduto alla estirpazione e/o reimpianto entro i termini previsti deve ripresentare la domanda secondo la procedura indicata al precedente punto a) riportando nella medesima le annotazioni del caso. Nel caso in cui l agricoltore abbia provveduto ad effettuare 1 estirpazione ma non il reimpianto entro i termini di cui sopra o intenda sospendere il reimpianto per tutta o parte della superficie estirpata, per ottenere il relativo diritto di reimpianto deve inoltrare richiesta alla Provincia comunicando il mancato reimpianto; c) comunicazione, da parte dell agricoltore, su apposito modello come da facsimile Cl, di avvenuta estirpazione-reimpianto. Tale comunicazione deve essere inviata alla provincia entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante. In caso di destinazione produttiva a I.G.T. e v.q.p.r.d. occorre allegare una dichiarazione del richiedente relativa alle caratteristiche del vigneto realizzato (sesto di impianto e numero di ceppi per ciascuna varietà impiantata); d) rilascio, entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione-reimpianto, da parte della provincia dell eventuale diritto di reimpianto per la superficie che eventualmente non è stata reimpiantata. 2.3 Procedure per i reimpianti Reimpianto con diritto proprio La domanda di reimpianto è volta ad ottenere una autorizzazione al reimpianto attraverso l utilizzazione di un diritto di reimpianto precedentemente ottenuto mediante una estirpazione aziendale regolarmente dichiarata. La procedura è la seguente: a) presentazione da parte dell agricoltore della domanda di reimpianto - su apposito modello come da facsimile D1 - alla Provincia competente per territorio, con allegata la relazione sulle caratteristiche del vigneto da reimpiantare di cui al punto 1; b) rilascio, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte della Provincia dell autorizzazione al reimpianto su apposito modello come da facsimile A1. L autorizzazione viene rilasciata previa verifica di fattibilità del reimpianto. L autorizzazione al reimpianto ha validità per le due campagne successive a quelle in cui è stata rilasciata e nei limiti massimi di validità del diritto di reimpianto; c) comunicazione, da parte dell agricoltore, su apposito modello come da facsimile C1, di avvenuto reimpianto. Tale comunicazione deve essere inviata alla provincia entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante. In caso di destinazione produttiva a I.G.T. e v.q.p.r.d. occorre allegare una dichiarazione del richiedente relativa alle caratteristiche del vigneto realizzato (sesto di impianto e numero di ceppi per ciascuna varietà impiantata); Reimpianto con estirpazione successiva E consentito nell ambito della stessa azienda il reimpianto anticipato di una superficie vitata equivalente ad altra superficie che verrà estirpata entro un periodo massimo di tre anni a decorrere da quello in cui è avvenuto il reimpianto medesimo. Il reimpianto anticipato è consentito a condizione che l azienda dimostri di non possedere diritti di impianto in portafoglio o questi non siano in numero sufficiente per realizzare un determinato programma aziendale di reimpianti. Fino a quando l impegno ad estirpare non è stato osservato non è consentito produrre vino simultaneamente sia dalla superficie nuovamente impiantata sia da quella che deve essere estirpata. L agricoltore nella domanda di reimpianto anticipato deve pertanto indicare, oltre al periodo entro cui procedere alla estirpazione, per quali delle superfici in questione non procedere alla raccolta delle uve o destinare alla distillazione i vini eventualmente prodotti. Al fine di assicurare la non raccolta delle uve, l uva deve essere eliminata prima della fase fenologica dell invaiatura. La procedura è la seguente: a) presentazione da parte dell agricoltore della domanda di reimpianto su apposito modello - come da facsimile D4 - alla Provincia competente per territorio con allegata la relazione sulle caratteristiche del vigneto da impiantare di cui al punto 1. Nella domanda devono essere indicate le superfici equivalenti oggetto di successiva estirpazione e le modalità attraverso le quali viene garantito che non vi sia una produzione simultanea sia dalle superfici nuovamente impiantate che da quelle che devono essere estirpate;

10 b) la Provincia, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, se l istruttoria sulla stessa si è conclusa favorevolmente, richiede all azienda la seguente documentazione: - atto unilaterale d obbligo,debitamente trascritto, nel quale l interessato si impegna per sé e per gli aventi causa ad effettuare l estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione entro i termini previsti; -garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a Euro per ogni ettaro di vigneto da estirpare a titolo di cauzione per l impegno assunto. Tale importo è determinato in misura proporzionale all effettiva superficie; c) nei 30 giorni successivi alla data di presentazione della documentazione di cui al precedente punto b) la Provincia rilascia l autorizzazione al reimpianto anticipato su apposito modello come da facsimile A4. L autorizzazione al reimpianto ha validità per le due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata. Nell autorizzazione al reimpianto devono essere messi in evidenza gli obblighi assunti dal richiedente e possono essere formulate le prescrizioni del caso; d) comunicazione da parte dell agricoltore di avvenuto reimpianto alla Provincia su apposito modello come da facsimile C1. Tale comunicazione deve essere inviata alla provincia entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante. In caso di destinazione produttiva a I.G.T. e v.q.p.r.d. occorre allegare una dichiarazione del richiedente relativa alle caratteristiche del vigneto realizzato (sesto di impianto e numero di ceppi per ciascuna varietà impiantata); e)comunicazione da parte dell agricoltore di avvenuta estirpazione alla Provincia su apposito modello come da facsimile C1. Tale comunicazione deve essere inviata alla Provincia entro 30 giorni dall avvenuta estirpazione. In mancanza di tale comunicazione entro i termini consentiti per provvedere all estirpazione l ufficio procede alle verifiche del caso al fine di attivare l eventuale procedimento sanzionatorio Reimpianto con diritto acquisito mediante trasferimento Il trasferimento di un diritto di reimpianto, è consentito per la realizzazione di superfici vitate per la produzione di vqprd, di vini da tavola designati mediante un indicazione geografica o per la coltura di piante madri marze. Tale trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti, registrata. Nella medesima oltre alle generalità delle parti contraenti devono risultare indicati: l entità della superficie oggetto di trasferimento, la destinazione produttiva del diritto di reimpianto e del reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto con l'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e la durata del diritto medesimo; L autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dalla Provincia competente previa acquisizione di un riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto da parte della amministrazione pubblica che ha rilasciato il diritto medesimo. Al fine di non determinare un aumento del potenziale produttivo attraverso il trasferimento dei diritti di reimpianto, qualora sia previsto il trasferimento da superficie non irrigua a irrigua, si applica un coefficiente di riduzione pari al 15% della superficie oggetto di trasferimento. L agricoltore è tenuto ad indicare nelle annotazioni del facsimile di domanda D2 se il reimpianto viene effettuato su una superficie irrigua. Un diritto di reimpianto può essere trasferito solo in presenza di una autorizzazione al reimpianto. La procedura è la seguente: a) presentazione da parte dell agricoltore della domanda di reimpianto con trasferimento di diritto, su apposito modello come da facsimile D2, alla competente Provincia di provenienza del diritto di reimpianto (o altra amministrazione pubblica se fuori Regione) e alla competente Provincia dove viene effettuato il reimpianto. La domanda è unica se il trasferimento e il reimpianto vengono effettuati nella stessa Provincia. Nella domanda inoltre deve essere indicato se il reimpianto viene effettuato su una superficie irrigua. Alla domanda di cui sopra presentata alla Provincia dove viene effettuato il reimpianto viene allegata copia del diritto di reimpianto che sarà oggetto di trasferimento e relazione sul vigneto da reimpiantare. Se il trasferimento avviene nell ambito regionale, la Provincia di provenienza del diritto di reimpianto trasmette, alla provincia dove viene effettuato il reimpianto, nota di riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto. In caso di trasferimento da fuori regione tale nota di riscontro viene richiesta direttamente dalla provincia dove viene effettuato il reimpianto; b) rilascio, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte della Provincia, della autorizzazione al reimpianto su apposito modello come da facsimile A2. L autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione, nei casi sopra indicati, della nota di riscontro sulla effettiva sussistenza del diritto di reimpianto e previa verifica di fattibilità del reimpianto. Il reimpianto può essere eseguito solo previo perfezionamento dell atto di trasferimento di cui al successivo punto c). L autorizzazione al reimpianto è valida per le due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata e nei limiti massimi di validità del diritto di reimpianto. In caso di reimpianto su una superficie irrigua la Provincia applica alla superficie oggetto di trasferimento un coefficiente di riduzione pari al 15%; c) perfezionamento dell atto di trasferimento e trasmissione del medesimo da parte dell agricoltore acquirente entro 30 giorni alle amministrazioni interessate ;

11 d) comunicazione, da parte dell agricoltore, su apposito modello come da facsimile C1, di avvenuto reimpianto. Tale comunicazione deve essere inviata alla Provincia entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante, unitamente all asseveramento di un tecnico sulle caratteristiche dell impianto. 2.4 Procedura per i nuovi impianti Impianti viticoli per il consumo familiare Possono essere concessi diritti di nuovo impianto per superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare a proprietari e/o conduttori di aziende agricole e terreni agricoli che non dispongono di altre superfici vitate e che si impegnano a non commercializzare le produzioni ottenute. La superficie massima autorizzabile è mq pari, in caso di viti sparse, ad un numero di ceppi calcolato secondo le modalità di cui al precedente punto 1. L estirpazione di superfici autorizzate per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. In presenza di superfici autorizzate per il consumo familiare l eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto e di reimpianto per finalità diverse dal consumo familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare. E vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici in questione. In caso di violazione delle presenti disposizioni tali superfici sono considerate vigneti abusivi soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente. La procedura per ottenere l autorizzazione all impianto di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare è la seguente: a) presentazione da parte del richiedente della domanda di impianto, su apposito modello come da facsimile D5, alla Provincia competente per territorio. L autorizzazione si intende rilasciata se entro 30 giorni dalla domanda non pervengono osservazioni e/o richieste da parte dell Ufficio Provinciale. Il nuovo impianto deve essere realizzato entro le 2 campagne successive a quella in cui è stata presentata la richiesta di autorizzazione all impianto ovvero a quella in cui è stata completata l eventuale documentazione richiesta dalla provincia. b) comunicazione da parte del richiedente, su apposito modello come da facsimile C3, di avvenuto impianto. Tale comunicazione deve essere inviata alla Provincia entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante Nuovi impianti viticoli La realizzazione di nuovi impianti di superfici vitate per la produzione di vini a Denominazione di origine e a Indicazione geografica tipica attraverso l utilizzo dei diritti di impianto nuovamente creati ai sensi del Regolamento C.E. n. 1493/99 sarà consentita sulla base delle procedure e dei criteri che saranno emanati da parte della Regione Toscana. 3 Procedure per la realizzazione di superfici vitate destinate al vivaismo viticolo Al fine di garantire una adeguata produzione di materiale vivaistico, le Province possono autorizzare l impianto di nuove superfici di piante madri marze (PMM). La realizzazione di tali superfici vitate è consentita solo in aziende il cui conduttore è in possesso della prevista autorizzazione allo svolgimento della attività vivaistica. Al fine di qualificare la produzione vivaistica e di garantire un più elevato livello sanitario, il materiale impiantato negli impianti di PMM dovrà essere destinato alla produzione di materiale di categoria "certificato". Tuttavia, in considerazione del fatto che per parecchie varietà di vite, soprattutto locali, non esiste materiale clonale, è ammesso l'utilizzo di materiale di categoria "standard". L'uva prodotta dagli impianti di viti PMM dovrà essere eliminata prima della fase fenologica dell'invaiatura. E' tuttavia ammessa, nell ambito di ciascun appezzamento vitato, una tolleranza di 5 piante per varietà o clone ai fini dimostrativi e di controllo sulle quali mantenere l'uva prodotta. Le domande per l impianto di superfici a PMM devono essere presentate alla Provincia competente per territorio che effettua nei successivi 30 giorni apposita istruttoria. In particolare dovranno essere escluse da parte delle province tutte le aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario. A tal fine la Provincia si avvarrà del Servizio Controllo Vivai dell Istituto sperimentale per la viticoltura e del Servizio fitosanitario regionale dell ARPAT. L autorizzazione all impianto è rilasciata dalla Provincia competente per territorio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

12 Le superfici di viti di piante madri marze autorizzate devono essere comunque realizzate entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l autorizzazione provinciale. A conclusione del ciclo produttivo le superfici a PMM devono essere estirpate. Le spese di estirpazione sono a carico del produttore interessato. Le superfici in questione possono essere destinate alla produzione normale facendo valere su dette superfici un diritto di impianto pari ad una superficie equivalente. L'impianto di superfici di viti PMM può essere altresì autorizzato dalla Provincia, attraverso l'utilizzo di un diritto di reimpianto, anche con possibilità di acquisizione mediante trasferimento secondo le procedure indicate nel precedente punto 2.3. In tali casi l'utilizzo delle varietà è limitata ai vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia e non sussiste l'obbligo ad eliminare la produzione. 4. Procedure tecnico-amministrative per l impianto di superfici destinate a sperimentazione e/o ricerca vitivinicola 4.1 Caratteristiche delle superfici destinate a sperimentazione viticola L autorizzazione ad impiantare superfici destinate a sperimentazione vitivinicola è rilasciata dalla Regione Toscana L impianto di dette superfici deve essere giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione proposto da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica. Tale progetto è oggetto di valutazione da parte dell ARSIA. Le superfici vitate destinate a ricerca e/o sperimentazione vitivinicola hanno durata temporanea e devono essere estirpate a conclusione della ricerca e/o sperimentazione attuata entro la vendemmia successiva alla data in cui viene fissata la conclusione della ricerca e/o sperimentazione medesima. Le spese di estirpazione sono a carico del produttore interessato. Tali termini possono essere prorogati su richiesta dell Istituzione scientifica responsabile per una prosecuzione della ricerca e/o sperimentazione in corso e previo parere dell ARSIA. Le superfici autorizzate ai fini della sperimentazione viticola non danno luogo al momento dell estirpazione ad alcun diritto di reimpianto. I prodotti ottenuti dalle superfici destinate alla ricerca e/o sperimentazione vitivinicola non possono essere commercializzati e possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, fatto salvo il loro consumo nel contesto della sperimentazione. Durante il periodo di sperimentazione non è consentito iscrivere le superfici vitate destinate a sperimentazione viticola in alcun albo v.q.p.r.d.. A conclusione del periodo di ricerca e/o sperimentazione le superfici in questione possono essere destinate alla produzione normale facendo valere su dette superfici un diritto di impianto pari ad una superficie equivalente. Le presenti disposizioni in materia di impianti destinati a ricerca e/o sperimentazione vitivinicola si applicano anche agli impianti con sperimentazione in corso. 4.2 Procedure per 1 impianto di vigneti sperimentali Il progetto di ricerca e/o sperimentazione è presentato all ARSIA da aziende vitivinicole singole o associate, da Enti di Assistenza tecnica, da Consorzi di Tutela, da Enti pubblici o da istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura. Il suddetto progetto deve essere corredato da una compiuta relazione di una istituzione scientifica a carattere pubblico, dedita alla ricerca e/o sperimentazione nel campo della vitivinicoltura. Nella relazione devono essere chiaramente indicati: gli obiettivi e la durata della ricerca, l ubicazione e 1 entità delle superfici da impiantare, i risultati che si prevede di raggiungere ed il carattere innovativo della ricerca e/o sperimentazione proposta al fine di giustificare la richiesta di impianto di nuove superfici vitate e 1 entità delle medesime. Nella medesima relazione deve essere indicato il responsabile scientifico e deve essere evidenziata la piena disponibilità a dare ampia divulgazione dei temi oggetto di ricerca e sperimentazione e a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche. I risultati della ricerca e/o sperimentazione ottenuti sono messi a disposizione dell ARSIA che li utilizzerà per fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni. Il progetto di ricerca e/o sperimentazione può essere proposto direttamente dall ARSIA L ARSIA entro 60 giorni dal ricevimento del progetto fornisce un parere di merito sulla validità della ricerca e/o sperimentazione proposta e la sua rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici, comunitari, nazionali e regionali in materia di vitivinicola.

13 E facoltà dell ARSIA, ai fini della formulazione del presente parere, richiedere ulteriori informazioni e documentazioni a corredo del progetto di ricerca e/o sperimentazione. Il parere dell ARSIA, contenente anche 1 indicazione dell esatta ubicazione e consistenza della superficie vitata da impiantare è trasmesso al soggetto presentatore e, unitamente a copia del medesimo progetto di ricerca, al Dipartimento sviluppo economico servizio produzioni agricole e qualità dei prodotti. Sulla base del parere formulato dall ARSIA e delle determinazioni in esso contenute 1 azienda agricola interessata all impianto di superfici vitate destinate a sperimentazione viticola deve inoltrare, nei successivi 60 giorni dal ricevimento del parere medesimo, al Dipartimento Sviluppo Economico Servizio produzioni agricole e qualità dei prodotti opportuna domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, di impianto in deroga di tali superfici vitate. Qualora il progetto di ricerca e/o sperimentazione preveda la realizzazione di superfici vitate in più aziende agricole, le domande delle singole aziende sono trasmesse unitariamente dal medesimo soggetto che ha proposto il progetto di ricerca e/o sperimentazione. La domanda dell azienda contiene altresì: -1 indicazione dei riferimenti catastali e della estensione della superficie vitata da impiantare, riportando in allegato la cartografia catastale sulla quale risulti evidenziato 1 esatto posizionamento del vigneto; -1 impegno di installare in modo visibile in prossimità del nuovo impianto di viti apposito cartello recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell articolo 3 del Regolamento C.E. n. 1493/99, la superficie impiantata, gli estremi dell autorizzazione regionale all impianto, la data d impianto e la durata della ricerca e/o sperimentazione, la denominazione dell azienda agricola cui appartengono gli impianti sperimentali, l oggetto e il responsabile della ricerca e/o sperimentazione con 1 indicazione del recapito dove rivolgersi per informazioni; - 1 impegno a non iscrivere le superfici a carattere sperimentale impiantate ad albi di v.q.p.r.d. e ad estirpare le medesime a conclusione del periodo di ricerca e/o sperimentazione salvo quanto previsto al precedente punto 4.1; - l impegno a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione. La Regione rilascia l autorizzazione all impianto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il nuovo impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è avvenuto il rilascio dell autorizzazione. Entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante 1 azienda agricola dà comunicazione alla Provincia competente per territorio e al Dipartimento Sviluppo Economico Servizio produzioni agricole e qualità dei prodotti, di avvenuto impianto utilizzando il modello come da fac-simile C3. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno all ARSIA una relazione concernente lo stato di avanzamento dell iniziativa prevista ed i risultati conseguiti e gli eventuali fatti modificativi del progetto. Tale disposizione di applica a tutte le ricerche in corso. L ARSIA tiene un archivio di tutte le sperimentazioni vitivinicole operanti in Toscana e redige e trasmette annualmente al Dipartimento Sviluppo Economico, Servizio produzioni agricole e qualità dei prodotti, una relazione sull andamento e sui risultati conseguiti dalle sperimentazioni vitivinicole operanti in Toscana. 5 Facsimile modulistica Fase della procedura

14 CASISTICA domanda autorizzazione Comunicazione diritto di Provinciale reimpianto Estirpazione D1 A1 C1 R1 Estirpazione e Reimpianto D1 A1 C1 Reimpianto con diritto proprio D1 A1 C1 Reimpianto con estirpazione succ. D4* A4* C1 Reimpianto con diritto trasferito D2 A2 C1 Nuovo impianto D3 A3 C3 Nuovo impianto per consumo fam. D5* C3 I facsimile della modulistica contrassegnata con asterisco sono allegati alla presente deliberazione. Per quanto concerne gli altri facsimile indicati nella presente tabella resta in vigore la modulistica approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 645/97 e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per la prescrizione dell autenticazione della firma. Si evidenzia, inoltre, che la documentazione da allegare è quella indicata nel testo della presente deliberazione.

15 Modello D5 Alla Provincia di Domanda di nuovo impianto per il consumo familiare Il sottoscritto nato a il e residente in via n C.F. nella sua qualità di dell'azienda agricola e/o terreni agricoli situata _ nel comune di loc. C.F. p. VA della superficie complessiva di Ha : Chiede L'autorizzazione a impiantare le seguenti superfici vitate per un massimo di 1000 mq: n ord Tipologia di vigneto e destinazione produttiva 1 Superficie o n. ceppi Riferimenti catastali 2 Dichiara l'assenza di altre superfici vitate di proprietà e/o in affitto; si impegna a non iniziare i lavori per la messa a dimora delle piante prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della presente domanda in assenza di specifica comunicazione da parte della Provincia. In ogni caso il nuovo impianto verrà realizzato entro le due campagne successive a quella in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione all'impianto ovvero a quella in cui è stata completata l'eventuale documentazione richiesta dalla provincia; c:\scarico\a \ad2000dg ad doc

16 Modello D5 a comunicare entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante su apposito modello C3 l'avvenuto impianto a destinare i prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici per le quali si richiede l'autorizzazione esclusivamente al consumo familiare. Allega la seguente documentazione3 Data firma 1 indicare se in coltura promiscua o specializzata 2 indicare comune foglio e particella del vigneto; 3 elencare la documentazione che viene allegata. Tale documentazione è la seguente: certificato catastale, planimetria in scala 1:2000 con l'indicazione delle superfici oggetto di impianto; c:\scarico\a \ad2000dg ad doc

17 c:\scarico\a \ad2000dg ad doc Modello D5

18 Modello D4 Alla Provincia di Domanda di reimpianto con estirpazione successiva Il sottoscritto nato a il e residente in via n C.F. nella sua qualità di dell'azienda agricola situata nel comune di C.F. p.iva della superficie complessiva di Ha di cui investiti a vigneto Ha così ripartiti: loc. - Vigneto specializzato per vino da tavola Ha - Vigneto specializzato IGT Ha - Vigneto specializzato DOC/DOCG Ha - Vigneto promiscuo vino da tavola Ha - Vigneto promiscuo IGT Ha - Vigneto promiscuo DOC/DOCG Ha Notifica Di voler effettuare l'estirpazione delle seguenti superfici vitate successivamente al reimpianto contestualmente richiesto: n ord Tipologia di vigneto e destinazione produttiva 1 Superficie Numero ceppi Riferimenti catastali 2 c:\scarico\a \ad2000dg ad doc

19 Modello D4 Tale estirpazione verrà effettuata entro un periodo massimo pari al terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il reimpianto. Chiede L'autorizzazione al reimpianto delle seguenti superfici vitate: n ord Tipologia di vigneto e destinazione produttiva 3 Superficie Riferimenti catastali 2 Garantisce Che non vi sia produzione simultanea sia dalle superfici nuovamente impiantate che da quelle da estirpare, secondo le seguenti modalità Anno di impianto 4 Superfici nuovamente Impiantate 5 Superfici da Estirpare 5 Primo anno Secondo anno Terzo anno c:\scarico\a \ad2000dg ad doc

20 Modello D4 si impegna in caso di vigneti con destinazione produttiva VQPRD e IGT, ad iscrivere tali superfici agli appositi albi o elenchi delle vigne, al momento dell'avvenuta estirpazione delle superfici vitate precedentemente indicate; a fronte di un esito positivo dell'istruttoria a produrre i seguenti documenti atto unilaterale d obbligo debitamente trascritto sui registri della proprietà immobiliare con il quale il sottoscritto si impegna per se e per gli aventi causa ad effettuare l'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione entro i termini previsti; garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a euro per ogni ettaro di vigneto da estirpare a titolo di cauzione. Tale importo è determinato in misura proporzionale all effettiva superficie; _ ad estirpare la superficie vitata per la quale è stato richiesto il reimpianto anticipato entro il terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il reimpianto. Allega la seguente documentazione6: Data firma 1 indicare in coltura specializzata (S) o promiscuo (P), se per vino da tavola, per IGT, o per VQPRD riportando la relativa denominazione d'appartenenza; 2 indicare comune, foglio e particella del vigneto; 3 indicare se per vino da tavola, per IGT o per VQPRD riportando la relativa denominazione d'appartenenza; 4 indicare gli anni; 5 indicare se l uva non viene raccolta o se i vini prodotti vengono destinati alla distillazione; 6 elencare la documentazione che viene allegata. Tale documentazione in originale o in copia è la seguente: certificato catastale dell'azienda, visura e planimetria catastale con l'indicazione delle superfici oggetto di estirpazione e reimpianto e relazione sulle caratteristiche del reimpianto, ogni altra documentazione atta a documentare gli interventi previsti. c:\scarico\a \ad2000dg ad doc

21 Modello A4 Provincia di Autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva Vista la domanda presentata in data con la quale il Sig. prot. nato a il e residente in via n C.F. dell'azienda agricola C.F. nella sua qualità di p. IVA loc. situata nel comune di chiede ai sensi dell'articolo 4, Regolamento C.E. n. 1493/99 l'autorizzazione ad effettuare il reimpianto con estirpazione successiva. VALUTATA la fattibilità del reimpianto per quanto concerne gli aspetti agronomici e la destinazione produttiva; VERIFICATO che sono stati prodotti i documenti richiesti a garanzia, per un reimpianto con estirpazione successiva; Il reimpianto delle seguenti superfici vitate: n ord Tipologia di vigneto e destinazione produttiva AUTORIZZA Superficie Riferimenti catastali Prescrive che i lavori oggetto della presente autorizzazione di reimpianto vengano eseguiti entro le due campagne successive alla presente campagna; che l'esecuzione dei lavori venga comunicata dal richiedente alla scrivente amministrazione mediante comunicazione di avvenuto reimpianto entro 60 giorni dal termine degli stessi; che l estirpazione debba essere effettuata entro il 3 anno successivo a quello in cui è avvenuto l impianto. Data Firma c:\scarico\a \ad2000dg ad doc

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